PROCEDURE PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

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1 PROCEDURE PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PREMESSA Le presenti disposizioni disciplinano le procedure per l acquisto di beni e servizi per l attività della Fondazione Teatro Massimo. Le disposizioni contenute nelle presenti procedure sono finalizzate ad assicurare che l acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto del D. Lgs n. 163/2006, da ora anche il Codice, e comunque nel rispetto dei principi di efficacia, ed economicità dell azione amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti dal D. Lgs. N. 163/2006, ai criteri, comunque previsti dal bando o dalla lettera di invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile. L attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, dovrà svolgersi nel rispetto, altresì, delle disposizioni del codice civile. Art. 1 Disposizioni generali Le disposizioni contenute nelle presenti procedure sono dettate in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs n. 163/2006, e sono finalizzate ad assicurare che l'acquisizione di beni e servizi avvenga nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, comunque previsti dal bando o dalla lettera di invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione della sviluppo sostenibile. L'attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, dovrà svolgersi nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. La Fondazione provvederà a tutti gli approvvigionamenti necessari di beni e servizi, preliminarmente, attraverso la CONSIP, quale centrale di committenza nazionale. Potrà provvedere all acquisto di beni e servizi senza ricorrere a CONSIP solo nell ipotesi in cui il bene o il servizio da acquistare non sia disponibile tramite CONSIP o qualora sia possibile assicurarsi il bene o il servizio ad un prezzo inferiore da quello praticato dalle aziende fornitrici convenzionate CONSIP. Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, comunque previsti dal bando o dalla lettera di invito, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione della sviluppo sostenibile. L'attività contrattuale della Fondazione, ove non diversamente previsto, dovrà svolgersi nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile. Fermo restando quanto sopra, nonché i limiti previsti dagli articoli successivi, la Fondazione provvede all acquisizione di beni e di servizi secondo procedure specifiche che si 1

2 distinguono in: a) asta pubblica ed appalto concorso; b) trattativa privata; c) lavori in economia, secondo quanto previsto dal successivo art. 4. L autorizzazione al sostenimento della spesa e, quindi, al conseguente impegno contabile e finanziario è demandata ai responsabili di cui al successivo art. 4, secondo gli importi ivi specificati. Art. 2 Aspetti organizzativi L ufficio acquisti è il nucleo organizzativo incaricato della gestione delle richieste di acquisto, dell applicazione delle norme previste negli articoli successivi, della predisposizione degli ordini e della raccolta degli eseguiti Nell ambito delle tipologie di beni e di servizi trattati, l Ufficio Acquisti ha anche il compito di stipulare accordi quadro con fornitori qualificati, prescelti secondo le procedure di cui all art. 4 e/o attinti dall elenco fornitori di cui al successivo articolo 13, con i quali definire procedure e modalità standard di fatturazione, pagamento e fornitura, in considerazione dell utilizzo periodico e continuato dei servizi e dell acquisto reiterato dei beni. All interno dell Ufficio Acquisti viene individuata la figura del Responsabile organizzativo dell Ufficio che ha il compito di sovrintendere all attività dei componenti l Ufficio, evitare la dispersione delle risorse e assumersi in prima persona la definizione degli accordi quadro e gli aspetti esecutivi inerenti la gara pubblica o la trattativa privata. Gli Uffici proponenti gli acquisti sono le entità organizzative autorizzate ad avanzare richiesta di acquisto di beni e/o servizi e chiamate, dal momento che sono le consegnatarie dell ordine, a certificare l avvenuta esecuzione della fornitura o del servizio in conformità alla richiesta di acquisto. Essi sono: a) Sovrintendenza; b) Direzione Operativa; c) Direzione Artistica; d) Direzione della Programmazione; e) Direzione Allestimento Scenico; f) Direzione Comunicazione, nuovi media e Marketing; g) Ufficio Servizi Tecnici e Generali; h) Ufficio del Personale; i) Ufficio Amministrazione; j) Biblioteca Gli Uffici proponenti sono normalmente titolari di appropriato centro di costo sul quale far gravare l importo della fornitura e/o della prestazione richiesta. Stante l assegnazione a ciascun centro di costo di relativo budget di spesa, l Ufficio proponente certifica la presenza di disponibilità di spesa nell ambito del budget assegnato, mentre nelle more della definitiva assegnazione del budget, tale compito viene svolto dall Ufficio Amministrazione, prima che la richiesta di acquisto venga autorizzata dai responsabili di cui al successivo art. 4. Appena definita la stagione per l anno successivo, ogni ufficio della Fondazione autorizzato ad avanzare richieste di acquisto di beni e servizi segnala all ufficio acquisti della Fondazione, in base alle notizie note a quella data e con possibilità di successiva variazione, la tipologia e i quantitativi di beni e servizi che ritiene si renderanno necessari per l anno successivo, sulla base della programmazione delle proprie attività. 2

3 L Ufficio Acquisti, sulla base delle segnalazioni pervenute entro il termine sopra indicato, procede alla scelta del contraente, tenendo conto dell'importo della fornitura o del servizio, applicando il D. Lgs n. 163/2006 e le norme del presente Regolamento. Art. 3 Procedure per l attivazione della spesa La segnalazione relativa alla necessità di acquisto di una determinata fornitura o di un servizio deve essere redatta dall Ufficio proponente su apposito modulo telematico e deve recare la precisa indicazione del bene o del servizio di cui si richiede l'acquisto, il quantitativo, 1a tipologia e la motivazione che rende necessario l'acquisto stesso, i tempi di consegna dei beni e/o dei servizi richiesti, nonché l esistenza di eventuali accordi quadro o di fornitura già in essere. A tal proposito l Ufficio acquisti è obbligato a comunicare tempestivamente alla totalità degli Uffici proponenti la formalizzazione di tutti gli accordi quadro conclusi e dei contratti di fornitura già stipulati, precisandone le modalità di attivazione, eventuali codici identificativi e la lista esemplificativa dei beni e dei servizi oggetto dell accordo o dei contratti di fornitura. L Ufficio proponente trasmette in via telematica la richiesta di acquisto all Ufficio Acquisti tenendo conto dei tempi tecnici occorrenti per l espletamento della procedura di spesa, indicati all art. 4, comma 1 ed attende che vengano espletate eventuali formalità di gara pubblica o di trattativa privata. L Ufficio acquisti, ricevuta la richiesta di acquisto, identifica la procedura da adottare secondo l ammontare di spesa previsto e l avvia conseguentemente. L Ufficio proponente conserva in evidenza le richieste di acquisto trasmesse all Ufficio Acquisti e ne verifica l avanzamento. Nel caso di richieste non evase o comunque non riscontrate nei termini indicati sulla richiesta, l Ufficio proponente provvede a darne comunicazione alla Direzione Operativa ed al Responsabile del controllo di gestione, sollecitandone l evasione. L Ufficio acquisti, al termine dell esperimento della procedura di autorizzazione alla spesa prevista per ogni richiesta di acquisto, provvede all emissione di un ordine di acquisto sottoscritto dai soggetti di cui al comma 1 dell art. 4, da trasmettere al fornitore e all impegno della spesa in contabilità generale ed analitica. L Ufficio Acquisti di concerto con la Direzione Operativa ed il responsabile del controllo di gestione individua modalità di passaggio degli ordini, fatturazione e contabilizzazione che possano diminuire quantitativamente gli obblighi contabili ed esecutivi, ricorrendo a fatture riepilogative su base mensile o quindicinale e all impiego di buoni di carico e scarico interni per particolari forniture (ad esempio: cancelleria ed altro materiale di consumo utilizzato da diversi uffici). L ordine deve essere sempre sottoscritto dal Sovrintendente o da un suo delegato. L Ufficio acquisti di concerto con l Ufficio proponente verifica che la fornitura dei beni e/o la prestazione dei servizi abbia luogo nel termine indicato sull ordine. In particolare l Ufficio proponente è responsabile di verificare e validare la corretta esecuzione dell ordine, dandone conferma immediata all ufficio acquisti, mediante certificazione da apporre sulla copia della richiesta di acquisto destinata all Ufficio Amministrazione, che costituisce condizione necessaria per procedere al pagamento della fattura. Nei casi sia necessario sollevare particolari riserve in merito all evasione dell ordine, l Ufficio proponente dovrà 3

4 segnalare tale circostanza con la dovuta precisione all Ufficio Acquisti e, per conoscenza, all Ufficio Amministrativo, utilizzando un apposito modulo. L Ufficio acquisti riceve la copia della richiesta di acquisto certificata dall Ufficio proponente, verifica la correttezza e la congruenza di eventuali dati indicati, aggiorna la copia di richiesta di acquisto già in suo possesso, archiviandola e resta in attesa della fattura del fornitore. Ricevuta la fattura del fornitore l Ufficio acquisti verificherà la rispondenza delle informazioni contenute con quanto realizzato, sia in costanza di singoli lavori che nell ambito di un contratto quadro, ed entro cinque giorni dalla data di protocollo interna della fattura, trasmetterà all Ufficio Amministrativo la fattura con eventuali documenti di trasporto e con la richiesta di acquista annotata con il bene eseguito. Nel caso di specifiche e circostanziate anomalie segnalate dall Ufficio proponente, è fatto obbligo all Ufficio Acquisti di attivarsi presso il fornitore per la risoluzione del bonaria problema, relazionando l Ufficio Amministrativo al momento della consegna finale della pratica. Nell ipotesi in cui l ufficio proponente non sia addivenuto alla risoluzione delle anomalie, dovrà relazionare specificatamente di tutti gli eventi occorsi la Direzione Operativa che procederà di conseguenza. Art. 4 Identificazione delle procedure per l acquisto Gli acquisti di beni e di servizi potranno avere luogo soltanto dopo l autorizzazione formale da parte dei seguenti responsabili, i quali provvederanno a sottoscrivere le richieste di acquisto al termine della fase di proposizione della spesa, di istruttoria da parte dell Ufficio Acquisti e di individuazione ed attivazione della procedura di aggiudicazione, come previsto dal comma secondo del presente articolo. a) Acquisti per beni e servizi di valore fino ad Euro ,00 b) Acquisti per beni e servizi di valore compreso tra Euro ,00 ed Euro ,00 c) Acquisti per beni e servizi di valore superiore a Euro ,00. Responsabile dell Ufficio Amministrativo Direttore Operativo Sovrintendente L Ufficio Acquisti deve avviare una prima istruttoria della richiesta di acquisto, individuando ed attivando la procedura di aggiudicazione dell ordine e/ della commessa secondo la seguente tabella, che contiene altresì i tempi tecnici necessari per l espletamento delle procedure di spesa, già indicati al precedente art. 3, comma 2: a) Acquisti di beni e servizi di valore entro Euro ,00 b) Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra Euro ,00 ed Euro ,00 Lavori in economia o cottimo fiduciario o trattativa privata con la partecipazione di almeno tre ditte. Trattativa privata con la partecipazione di non meno di cinque ditte 10 giorni 10 giorni 4

5 c) Acquisti di beni e servizi di valore compreso tra Euro ,00 e ,00 d) Acquisti di beni e servizi di valore superiore ad Euro ,00 Trattativa privata con la partecipazione di almeno cinque ditte Gara pubblica o appalto concorso 20 giorni 3 mesi Tutti gli acquisti di beni e servizi previsti nella precedente tabella alle lett. b, c e d dovranno essere comunicati dal Responsabile dell ufficio acquisti al Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui alla L. 16 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", unitamente ai dati relativi alla procedura di aggiudicazione individuata per l acquisto degli stessi. Art.5 Gara pubblica È vietato qualsiasi frazionamento del valore della fornitura o del servizio per evitare l applicazione delle norme ivi previste. L ufficio acquisti rende nota l'intenzione della Fondazione di aggiudicare un appalto tramite la pubblicazione del bando di gara, contenente l oggetto del contratto, le condizioni e le prescrizioni per l ammissione alla gara e per l esecuzione del contratto, i criteri di aggiudicazione di cui al successivo art. 7, nonché tutti gli elementi previsti D. Lgs n. 163/2006, ed ogni altro ritenuto necessario o comunque utile al fine dell' aggiudicazione stessa, sulla base del modelli comunitari. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione degli avvisi e dei bandi avviene con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs.163/2006. Il bando è altresì pubblicato sul sito internet della Fondazione ed affisso presso la sede centrale della Fondazione, almeno venti giorni prima della data fissata per il ricevimento delle offerte. Per quanto riguarda le altre formalità preliminari e per le modalità connesse all espletamento dell asta pubblica valgono le disposizioni del D. Lgs. 163/2006. Art. 6 Appalto concorso E ammessa la forma dell appalto concorso quando la Fondazione ritenga conveniente avvalersi della collaborazione e dell apporto di particolare competenza tecnica, artistica o di esperienza specifica nel settore teatrale e musicale da parte dell offerente per la elaborazione ed esecuzione del progetto definitivo delle opere, forniture e lavori. In tali casi si applicano le procedure di cui all art. 5. Per quanto riguarda le altre formalità preliminari e per le modalità connesse all espletamento dell asta pubblica valgono le disposizioni del D. Lgs. 163/

6 Art. 7 Trattativa privata La trattativa privata prevede l invito a presentare un offerta, sulla base di un capitolato tecnico, rivolto a tre o più ditte, secondo quanto previsto dall art. 4, selezionate da elenchi pubblici, dall elenco dei fornitori di cui all art. 13, nonché da ditte che notoriamente già rivestono la qualifica di fornitori della Fondazione per le materie oggetto della trattativa privata. Nel caso di invito di ditte non ricomprese nell'elenco dei fornitori, alle stesse sarà richiesta l'autocertificazione relativamente ai requisiti di capacita morale, economicofinanziaria e tecnica che il fornitore deve possedere ai fini dell'ammissione alla procedura. L invito dovrà contenere l indicazione del Responsabile del procedimento, nonché il criterio di aggiudicazione prescelto tra quelli indicati all art. 7. L offerta dovrà essere accompagnata dalla produzione di una documentazione che possa consentire l accertamento di eventuali requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti nella lettera d invito. Tutte le offerte relative agli acquisti di cui ai punti b) e c) della tabella indicata al comma II dell art. 4, dovranno pervenire in busta chiusa ed essere identificate sulla busta come documenti riferiti alla procedura in oggetto, in modo che vengano protocollate le buste appena pervengono in Fondazione. L apertura delle buste dovrà essere effettuata dalla Commissione di Aggiudicazione di cui al successivo art. 12, comma 1. La trattativa privata viene aggiudicata sulla base dei criteri indicati all art. 7. La trattativa privata, in deroga a quanto previsto in materia di limiti di importi, di cui all art. 4, comma 2, è ammessa a seguito di provvedimento motivato, autorizzato dal Sovrintendente nei seguenti casi: 1. in presenza di urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture dei beni o dei servizi e dei lavori, dovuta a circostanze imprevedibili in relazione al processo produttivo della Fondazione che non consentano l indugio della pubblica gara; 2. per i contratti con cui le Fondazioni lirico-sinfoniche ed istituzioni concertistiche assimilate procedono a scambi di materiali o al noleggio dei materiali stessi presso altra Fondazione lirico-sinfonica o teatro di tradizione o istituzione concertistica, italiana o straniera. In questo caso il prezzo è concordato tra le parti contraenti; 3. nei casi in cui esigenze di tipo artistico e produttivo portino a ritenere come uniche le prestazioni offerte da particolari fornitori in termini di conoscenze, manufatti ed esperienza nel settore. Anche in questo il prezzo è concordato tra le parti contraenti. L avvio della procedura per l acquisto dei beni o servizi di cui ai punti b) e c) della tabella indicata al comma II dell art. 4, sarà pubblicata sul sito internet della Fondazione. Per quanto riguarda le altre formalità connesse all espletamento della trattativa privata valgono le disposizioni del D. Lgs. 163/2006. Art. 8 Commissione di aggiudicazione La Commissione di aggiudicazione delle forniture di beni, di servizi e per l esecuzione di opere, di cui alle lettere b e c della tabella indicata al comma II dell art. 4, è nominata dal Sovrintendente ed è di regola composta da: 1. Un dirigente/funzionario/ responsabile di direzione della Fondazione, che la presiede; 2. Addetto all ufficio proponente l acquisto oggetto della procedura di spesa; 3. un dipendente della Fondazione competente in relazione alla fornitura e/o al bene da acquistare. 6

7 Nei casi di affidamento lavori per mezzo della gara pubblica o dell appalto concorso come previsto alla lett. d) del II comma dell art. 4, di cui alla il cui criterio di aggiudicazione previsto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Sovrintendente nomina una commissione al fine della valutazione delle offerte, composta da un numero dispari di componenti, in numero minimo di tre e massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La commissione è presieduta, di norma, da un dirigente della Fondazione. Qualora ciò non sia possibile per carenza di organico, tale ruolo dovrà comunque essere ricoperto da un funzionario della Fondazione comunque incaricato di funzioni apicali. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della Fondazione. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché nel caso di esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dai dipartimenti di appartenenza I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto ne possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente a1 contratto del cui affidamento si tratta. La Commissione ha, altresì, il compito di verificare la corretta applicazione del presente regolamento, evidenziando al Sovrintendente eventuali difformità ovvero l inosservanza delle norme in esso contenute. Art.9 (Lavori in economia) I lavori in economia possono essere eseguiti: 1. in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o noleggiati e con personale dell ente; 2. a cottimo fiduciario, mediante l affidamento a imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di almeno tre preventivi o progetti contenenti l elenco dei lavori, le condizioni di esecuzione dei lavori, i prezzi unitari per i lavori a misura e l importo di quelli a corpo, il termine finale di esecuzione, le modalità di pagamento, la facoltà della Fondazione di risolvere il contratto, senza altra formalità, se il cottimista non adempia alle obbligazioni assunte, la penalità da applicare in caso di mancata, ritardata, parziale esecuzione dei lavori. 3. Tutti i servizi e i beni acquisiti in economia dovranno essere assoggettati a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione in base alle condizioni indicate nell atto di affidamento dell incarico. 4. Il collaudo e la verifica della regolare esecuzione sono eseguiti direttamente dal Responsabile dell'ufficio richiedente l acquisto di beni o l esecuzione del servizio. 5. I pagamenti sono disposti dalla competente struttura della Fondazione entro novanta giorni dalla data del col1audo o dalla data di attestazione di regolare esecuzione, salvo diverso termine pattuito nell' ordine di acquisto. 7

8 Art. 10 Casi particolari dei lavori in economia I lavori in economia possono essere eseguiti, qualunque sia l importo relativo, previa disposizione del Sovrintendente, esclusivamente nei seguenti casi: 1. in presenza di lavori di completamento e di riparazione, in dipendenza di deficienze o di danni conseguenti alla realizzazione di precedenti lavori in economia, per i quali la Fondazione ritenga inopportuno ovvero è impossibilitata ad imporne l esecuzione; 2. in caso di eventuali, imprevedibili ed urgenti adeguamenti degli allestimenti scenici necessari ad assicurare la realizzazione delle manifestazioni nei tempi previsti dal calendario della Fondazione. Art. 11 Criteri per la scelta dell offerta migliore La Fondazione procede all'individuazione del proprio contraente, selezionando l'offerta migliore sulla base dei criteri del prezzo più basso ovvero del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L ufficio acquisti individua il criterio di scelta dell'offerta migliore, tra i due sopra indicati, sulla base di quello che sia ritenuto più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Nel bando di gara viene indicato quale dei due criteri verrà applicato per selezionare la migliore offerta. In ogni caso, la Fondazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. II prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue. L Ufficio acquisti provvede a stabilire nel bando di gara: a) nel caso di contratti a misura, se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; b) nel caso di contratti a corpo, se il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull'importo della fornitura o del servizio posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando devono essere stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta. L Ufficio acquisti, nella predisposizione del bando di gara, individua i criteri ritenuti pertinenti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo: a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alia vendita; i) l'assistenza tecnica; 1) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento. 8

9 Nel bando di gara devono essere altresì indicati i criteri di valutazione, con l'indicazione della ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Qualora l Ufficio acquisti abbia ritenuto impossibile la ponderazione, per ragioni dimostrabili, indica comunque nel bando di gara e nel capitolato d'oneri l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Nel bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto sono altresì previsti, ove necessario, i sub criteri, i sub pesi o i sub punteggi. Ulteriori criteri di aggiudicazione nonché il corretto espletamento delle procedure e delle operazioni di gara sono applicabili solo se compatibili con le disposizioni del D. Lgs. 163/2006. A tali fonti normative farà riferimento l adozione nonché il corretto espletamento delle procedure e delle operazioni di gara. Art. 12 Acquisti in regime di accordo-quadro Gli accordi quadro sono dei contratti con cui la Fondazione stabilisce con alcuni fornitori di beni o di servizi di particolare interesse ai fini del processo produttivo, le condizioni standard delle forniture che avranno luogo periodicamente, per un arco di tempo non inferiore all anno. La procedura di individuazione dei fornitori e dell aggiudicazione del contratto quadro segue le regole generali indicate all art. 4. I contratti quadro dovranno contenere tutti gli elementi utili a facilitare il passaggio degli ordini, la loro esecuzione, il relativo collaudo e la fatturazione e pagamento e dovranno essere pubblicati nel sito internet della Fondazione. Art. 13 Elenchi di fornitori L Ufficio acquisti è tenuto a redigere, tenere ed aggiornare almeno annualmente un elenco di fornitori per le diverse tipologie merceologiche di acquisti e/o servizi della Fondazione, al fine di costituire una riserva di ditte da invitare nei casi di affidamento di lavori per trattativa privata o lavori in economia. L elenco non obbliga in alcun modo la Fondazione nei confronti degli iscritti e di terzi in generale e contiene i nomi dei fornitori completi di nominativi dei titolari e dei rappresentanti, certificazioni di iscrizioni alla CCIAA, fatturato degli anni precedenti, localizzazione dell attività, breve descrizione della struttura organizzativa dell impresa. Dovranno altresì essere acquisiti i certificati di iscrizione alla CCIAA e a particolari albi o registri, ove necessario. Le imprese che presenteranno domande di inclusione negli elenchi, come pure quelle che parteciperanno ad ogni tipo di procedura di spesa espletata dalla Fondazione, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con la correntezza degli adempimenti e dei versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, mediante la compilazione di un apposito modulo predisposto dall Ufficio acquisti e pubblicato sul sito internet della Fondazione. I fornitori dovranno essere distinti per categoria merceologica, classificati per fatturato e numero dei dipendenti ed iscritti esclusivamente per le attività indicate nel certificato della CCIAA. 9

10 I criteri con cui selezionare i fornitori per l invito alla trattativa privata o ai lavori in economia dovranno rispettare la rotazione ed il ricambio delle ditte invitate di volta in volta, escludendo le imprese che per l oggetto dell affidamento risultino evidentemente sottodimensionate o non organizzate. L Ufficio acquisti dovrà aggiornare periodicamente l elenco dei fornitori e pubblicarlo sul sito internet della Fondazione. Art. 14 Entrata in vigore II presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione formale da parte del Consiglio di Indirizzo della Fondazione ed è reso pubblico sul sito internet della Fondazione nonché comunicato a tutti i responsabili dei centri di costo come individuati al precedente articolo 2. 10

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