Definzione di imprenditore

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1 Definzione di imprenditore Secondo l art del c.c. l imprenditore è colui che svolge professionalmente un attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. L attività svolta dall imprenditore viene chiamata impresa. Per l esercizio dell impresa l imprenditore si serve di un complesso di beni organizzato che viene chiamato azienda. L imprenditore eserciterà poi la sua azienda sotto di un nome che può essere il suo, oppure un nome di fantasia. Tale nome viene chiamato ditta. Esistono due categorie di imprese: imprese agricole e imprese commerciali. Queste ultime sono quelle che svolgono un attività commerciale intesa come attività di produzione di beni o servizi, di intermediazione nella circolazione dei beni, assicurativa, bancaria, di trasporto e altre attività ausiliarie alle precedenti. Le imprese commerciali, a meno che non siano piccole imprese a gestione personale o familiare, debbono essere iscritte al registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio della provincia, debbono tenere le scritture contabili e in caso di insolvenza sono soggette al fallimento. Le imprese turistiche Anche la produzione di servizi turistici vede coinvolte molteplici imprese. Si tratta di imprese commerciali in quanto producono un servizio oppure svolgono attività di trasporto. Le imprese che fanno parte del sistema turistico possono essere classificate come segue: a) Imprese ricettive sono quelle che si preoccupano di fornire alloggio e ristoro ai turisti (es. alberghi) b) Imprese che forniscono servizi turistici legati al tempo libero e al benessere (es. centro benessere, terme, musei ecc.) o legati alla balneazione (chalet, piscine ecc.) c) Agenzie di viaggio d) Imprese di trasporto per aria, mare e terra e) Altre attività turistiche individuate di volta in volta dalle regioni (es. porti turistici) In alcuni casi i servizi turistici possono essere prodotti da associazioni o altri enti non aventi finalità di lucro. In questo caso non si tratta propriamente di imprese. LA CATENA DISTRIBUTIVA DEI SERVIZI TURISTICI Per catena distributiva intendiamo l insieme dei soggetti che sono coinvolti nel fare arrivare il prodotto turistico dal produttore, cioè colui che eroga materialmente il servizio turistico, al consumatore, cioè colui che utilizza il servizio turistico. La catena distributiva può essere più o meno lunga o articolata, ma in ogni caso richiede comunque lo svolgimento di alcune attività fra le quali: la richiesta del servizio (prenotazione), il pagamento, il dimensionamento (cioè l adeguamento del servizio alle dimensioni richieste dall utente), la regolamentazione delle responsabilità fra i diversi soggetti, il flusso di informazioni sul servizio prestato, i documenti di viaggio ecc. 1 Appunti di diritto per la classe 3 B Tursitica Prof. N. Tassotti

2 I canali distributivi si dividono in: Canali diretti: Nessun operatore intermedio tra produttore e consumatore finale Canali brevi: Produttore intermediario consumatore finale Canali lunghi: Produttore grossista dettagliante consumatore (nel turismo più propriamente: fornitori dei servizi, tour operator, agenzia viaggi, consumatore Nel corso degli anni, nonostante che l utilizzo di internet abbia di fatto ridotto la necessità per il turista di rivolgersi personalmente all agenzia e quindi abbia orientato il mercato verso canali più diretti, non sono diminuiti i soggetti che svolgono una qualche attività lungo la catena distributiva. Essi in realtà hanno solo cambiato modo di operare (es. agenzie di viaggio sono diventate agenzie on line, la vendita non avviene più al banco ma utilizzando i call center ecc.) e spesso non appaiono al consumatore finale. Non è tuttavia sempre detto che l accorciamento dei canali determini un minor prezzo finale per il consumatore. LE AGENZIE DI VIAGGIO Le agenzie di viaggio comprendono in realtà tre tipologie base di soggetti: 1. Agenzie viaggio che si occupano della produzione e organizzazione di viaggio, che poi possono essere essenzialmente di due tipi: a. Tour operator: organizzano viaggi pre confezionati che offrono ai turisti b. Tour organizer: organizzano viaggi su richiesta della clientela Quindi mentre i tour operator si indirizzano ad una clientela generica cercando di individuare a priori quelle che saranno le richieste del mercato e anticipando gli acquisti dei servizi, che permette loro di spuntare prezzi migliori; i tour organizer attendono la specifica richiesta del cliente e quindi possono organizzare viaggi secondo le precise esigenze del cliente (ma in genere a prezzi superiori). Spesso tuttavia anche i tour operator offrono numerose varianti al pacchetto turistico e diventano in parte anche tour organizer. Nella realtà, nella maggior parte dei casi, le due varianti sono presenti congiuntamente. 2. Agenzie di viaggio che svolgono attività di intermediazione (cioè acquistano da tour operator e/o tour organizer pacchetti viaggi e li rivendono ai clienti, oppure svolgono funzioni di singola prenotazione di alberghi, trasporti, eventi ecc.) 3. Agenzie di viaggio che svolgono funzioni di assistenza e accoglienza di turisti nel luogo di destinazione (incoming) es. prenotazioni alberghi, organizzazione escursioni, servizi di informazione turistica). La regolamentazione delle agenzie di viaggio compete alle Regioni in virtù dell assegnazione alle stesse della legislazione turistica effettuata dalla nostra Costituzione dopo la riforma federalista del Le leggi regionali, in genere fanno riferimento a quanto stabilito dalla previgente legge quadro sul tursimo, prevedendo: 2 Appunti di diritto per la classe 3 B Tursitica Prof. N. Tassotti

3 a) La necessità di una autorizzazione regionale che abilita allo svolgimento dell attività (spesso delegata da questa agli enti territoriali minori cioè provincie e comuni); b) L abilitazione va richiesta per la categoria A abilitazione all esercizio dei servizi turistici o B intermediazione e vendita di servizi turistici. Tutte le regioni tuttavia rendono possibile la richiesta per entrambe le categorie, tanto che qualche regione non prevede più questa distinzione (vedi di seguito Regione Marche); c) E stato abolito il contingentamento, cioè il numero chiuso delle agenzie viaggio. Per cui oggi chi ha i requisiti di legge, ha diritto ad aprire un agenzia viaggio indipendentemente dal numero di agenzie che ci sono in quella Regione e la regione o l ente da questa delegato deve rilasciare l autorizzazione. Vale inoltre il principio del silenzio assenso. d) L individuazione di alcuni requisiti per l apertura, che in genere sono: a. La necessità di avere in esclusiva per ciascuna sede di agenzia un direttore tecnico ; b. La necessità di attribuire all agenzia un nome diverso da quello di altre agenzie a livello nazionale e di non attribuire nomi di comuni o regioni; c. La fornitura di una garanzia per coprire eventuali sanzioni in cui dovesse incorrere l agenzia a favore della regione (versamento di una somma in deposito detta cauzione o fornitura di una fidejussione bancaria o assicurativa) d. In alcuni casi viene richiesta anche la stipula di un contratto di assicurazione a favore della clientela per coprire eventuali risarcimenti danni LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO (ONLUS) Le associazioni senza scopo di lucro (es. enti culturali, religiosi, di assistenza, enti sportivi, enti di volontariato ecc.) possono svolgere attività turistica, ma esclusivamente per i loro associati e rispettando le stesse norme di tutela del consumatore previste dalla legge per agenzie viaggi (le norme che vedremo in seguito a tutela dell acquirente di pacchetti turistici). Questo però vale solo per le Onlus che operano a livello nazionale. Quelle operanti a livello locale invece, possono svolgere attività occasionalmente per i loro associati o i loro appartenenti (es. parrocchia che organizza il viaggio a Lourdes) ma solo alcune volte all anno e per un numero ridotto di giorni. Le leggi regionali fissano le regole in base alle quali una Onlus possa essere ritenuta operante a livello nazionale o a livello locale. CENNI SULLA NORMATIVA DELLLA REGIONE MARCHE La regolamentazione del turismo è contenuto nella LR Marche n. 9/2006, la quale sulle agenzie di viaggio prevede: a) Il rilascio dell autorizzazione da parte del Comune (quindi la Regione Marche si è privata volontariamente dell attività amministrativa che le competeva, delegandola ai comuni, in applicazione del cosiddetto principio di sussidiarietà ) b) L individuazione di due tipologie di agenzie: a) agenzie che vendono direttamente al pubblico; b) agenzie che producono, organizzano o effettuano attività di intermediazione senza vendita diretta al pubblico; Le agenzie che operano con il pubblico debbono avere un insegna e dei locali destinati esclusivamente all attività. Quelle che non operano con il pubblico, non possono avere locali aperti al pubblico e se hanno insegne su queste debbono riportare il divieto di 3 Appunti di diritto per la classe 3 B Tursitica Prof. N. Tassotti

4 vendita diretta al pubblico. Una sezione speciale è prevista per le agenzie che svolgono attività di accoglienza; c) Obbligo di fornire una garanzia a favore del comune (cauzione o fidejussione) e stipula di una adeguata polizza di assicurazione a favore dei clienti per rischi di responsabilità civile. LE RESPONSABILITA DELLE AGENZIE INTERMEDIATRICI Le agenzie di viaggio che svolgono attività di intermediazione operano nei confronti dei clienti attraverso il contratto di mandato con rappresentanza. Tale contratto è definito dall art del codice civile il contratto mediante il quale un soggetto detto mandatario assume l'obbligazione di compiere atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante. Nel nostro caso il mandatario è l Agenzia di viaggio. L atto giuridico da compiere è l acquisto del servizio turistico dal fornitore (più precisamente la stipulazione di un contratto di compravendita) a favore del mandante (il cliente dell agenzia di viaggio). Quindi si tratta di una applicazione contrattuale dell istituto della rappresentanza volontaria. In virtù di quest ultimo il contratto vincolerà il mandante (cliente) che per il servizio ricevuto dovrà pagare il prezzo. Il cliente dovrà inoltre pagare anche l agenzia di viaggio per il servizio prestato. Il mandato è infatti un contratto a titolo oneroso. Il pagamento può avvenire versando una somma a parte (detta fee), oppure sottraendo al prezzo finale la provvigione spettante all agenzia (in questo caso il cliente paga un prezzo già comprensivo della provvigione e rimane all oscuro di quanto della somma pagata va al fornitore del servizio e di quanto va all agenzia). Il codice civile stabilisce che il mandatario nello svolgimento del suo compito deve agire con diligenza cioè con accuratezza, precisione, attenzione e rispetto delle norme giuridiche. Quindi anche l agenzia di viaggio dovrà operare in maniera diligente nell eseguire le richieste della clientela e se non avrà operato diligentemente si sarà resa inadempiente al contratto di mandato. Si tratterà inoltre di una diligenza professionale e non generica, essendo l agente un professionista. L agenzia di viaggio non è responsabile se il servizio prestato dal fornitore non è stato svolto o non correttamente svolto (es. non sarà responsabile della cancellazione dell aereo o del rubinetto del bagno che gocciola) ma sarà responsabile invece: a) Per non avere eseguito esattamente il mandato (es. ha sbagliato la prenotazione dell aereo, ha scelto un albergo di qualità diverso rispetto a quella richiesta ecc.) b) Per essersi affidato ad un fornitore sconosciuto, di scarsa reputazione o notoriamente inaffidabile (detta anche culpa in eligendo da eligere = scegliere) Si noti che essendo la responsabilità di natura contrattuale la prova della corretta esecuzione del mandato o dell affidabilità del fornitore dovrà essere resa dall agenzia e non dal cliente (questi potrà limitarsi a provareprovare solo la non correttezza del servizio ricevuto). La responsabilità consiste concretamente nel dover risarcire il danno (emergente e lucro cessante) al cliente. Tuttavia per il risarcimento è previsto un limite di franchi germinal (una vecchia moneta utilizzata in Francia fino alla prima guerra mondiale e agganciata al valore dell oro), che nel 2008 valeva 4,5 euro circa, ma che negli ultimi tempi si è rivalutata. LE RESPONSABILITA DELL AGENZIA TOUR OPERATOR O TOUR ORGANIZER Le agenzie di viaggio che operano come tour operator/organizer operano mediante il contratto di mandato senza rappresentanza. In questo caso il mandatario agisce per conto del cliente ma in nome proprio. L organizzatore di viaggi in sostanza acquista i servizi turistici (es. trasporto, albergo, 4 Appunti di diritto per la classe 3 B Tursitica Prof. N. Tassotti

5 guida ai musei ecc.) a proprio nome ma per conto del cliente o del potenziale cliente. In questo caso obbligato al pagamento del prezzo dei servizi ricevuti è l agenzia organizzatrice. E chiaro che l agenzia organizzatrice sarà maggiormente responsabile rispetto all agenziaintermediaria. Anche in questo caso l agenzia non risponde della non corretta prestazione che sia colpa del fornitore, sarà comunque chiamata ad indennizzare (= risarcire) il cliente salvo esercitare la rivalsa sul fornitore del servizio, ed inoltre risponde: a) Della non diligente organizzazione del pacchetto turistico (es. avere scelto un itinerario eccessivamente pericoloso rispetto alla tipologia di clientela, che ha causato danni a cose o persone); b) Della non diligente scelta dei fornitori del servizi (es. scelta di un vettore aereo scarsamente referenziato) chiamata anche culpa in eligendo Anche in questo caso sono previsti massimali più alti: franchi germinal per danno a persone, per danno a cose, per altri danni. I CONTRATTI FRA TOUR OPERATOR E AGENZIE DI VIAGGIO Le principali associazioni di categoria, rispettivamente dei tour operator e delle agenzie di viaggio, hanno previsto uno schema generale di contratto ampiamente utilizzato per regolare i rapporti fra le due parti. Tale tipo di contratto prevede: a) Il divieto all agenzia di viaggio di operare in nome proprio (quindi dovrà sempre riferire al cliente il nome del tour operator che organizza il viaggio) b) Il contratto tra agenzia e tour operator è stipulato (tecnicamente si dice concluso) quando il tour operator (proponente) viene a conoscenza dell accettazione della proposta di contratto da parte dell agenzia (accettante). Il contratto dura un anno e si rinnova automaticamente se una delle parti non dà disdetta entro i termini stabiliti c) Il contratto prevede obblighi per entrambe le parti, la cui mancata osservazione determina la risoluzione del contratto per inadempimento (oltre all eventuale risarcimento di danni eventualmente provocati): a. Per il tour operator i. Di fornire tutto il materiale informativo e il supporto tecnico necessario necessario; ii. Di pagare la provvigione secondo le modalità e i tempi prestabiliti nel contratto; b. Per l agenzia di viaggio i. Fare sottoscrivere la modulistica messa a disposizione; ii. Fornire le adeguate informazioni alla clientela; iii. Trasmettere al tour operator i dati dei clienti, i visti e di documenti di viaggio e quanto necessario per il corretto svolgimento del viaggio; iv. Trasmettere al tour operator le somme ricevute dal cliente nelle modalità e secondo i tempi prestabiliti; v. Conservare la documentazione della prenotazione; vi. Fornire al cliente tutte le informazioni necessarie (che il tour operator a sua volta deve rendere disponibili all agente) 5 Appunti di diritto per la classe 3 B Tursitica Prof. N. Tassotti

6 I CONTRATTI FRA AGENZIE DI VIAGGIO E FORNITORI DI SERVIZI ALBERGHIERI L agenzia di viaggio oltre al caso in cui prenota i servizi alberghieri su richiesta del cliente (prenotazione just in time) soprattutto nel caso in cui operi come agenzia tour operator, ha spesso necessità di avere in anticipo la disponibilità di un certo numero di posti letto al fine di evitare, soprattutto in alta stagione, il rischio di non disporre dei posti sufficienti per l alloggio dei turisti. l acquisto anticipato di un certo numero di posti letto si chiama tecnicamente allotment. L acquisto di posti letto in anticipo e in gran numero permette inoltre di spuntare prezzi sensibilmente più bassi rispetto all acquisto delle camere singole in prossimità del loro periodo di utilizzo. Tale acquisto può essere effettuato inserendo nei contratti alcune clausole: - Clausola free sale = l albergo mette a disposizione i posti senza riservarli al cliente (in genere grandi alberghi che non hanno mai problemi di disponibilità). Il tour operator pagherà il costo solo dei posti che riserverà - Clausola a release = l albergo mette a disposizione la possibilità di riservare un certo numero di posti entro una determinata data (generalmente alcuni giorni prima della partenza). Il tour operator pagherà solo i posti che intenderà acquisire. - Clausola vuoto per pieno = l albergo riserva un certo numero di posti che saranno acquistati e pagati interamente. Il tour operator si assume il pieno rischio di dovere pagare anche stanze inutilizzate. - Clausola vuoto per pieno con contratto pesante o leggero = l albergo riserva anche in questo caso un certo numero di posti, ma il tour operator pagherà per intero i posti effettivamente utilizzati e ad un prezzo più basso quelli inutilizzati. La pesantezza del contratto sta nel quanto questo prezzo è più basso di quello intero. LE PROFESSIONI TURISTICHE Per operare nel turismo è necessario possedere adeguata preparazione tecnico professionale. Ecco dunque che le diverse legislazioni regionali prevedono particolari figure professionali alle quali si accede solo mediante verifica del possesso di sufficienti competenze. Abbiamo già visto che le agenzie di viaggio debbono dotarsi di un direttore tecnico. Per accedere alla qualifica di direttore tecnico occorre: la maggiore età, il possesso di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale, il possesso dei diritti politici e civili e il superamento di un apposito esame tenuto presso la regione/provincia di residenza. Per le altre professioni turistiche, essendo la regolamentazione regionale, esse variano da regione a regione. Per quanto riguarda la regione Marche la L.R. n. 9/2006 individua 4 figure: a) Guida turistica Ha il compito di illustrare le bellezze artistiche ed archeologiche della provincia per la quale è abilitata. Le sue conoscenze sono principalmente di natura artistica, geografica e linguistica; b) Accompagnatore turistico Accompagna i viaggiatori e presta loro assistenza durante i viaggi fornendo altresì notizie di carattere turistico. Le sue conoscenze spaziano dalla tecnica turistica, alla regolamentazione di trasporti, alle nozioni geografiche oltre ad avere adeguate competenze linguistiche (l inglese è in genere obbligatorio); 6 Appunti di diritto per la classe 3 B Tursitica Prof. N. Tassotti

7 c) Tecnico di comunicazione e marketing turistico Ha il compito di elaborare piani di marketing, piani pubblicitari e promozionali. Le sue conoscenze sono di tecnica turistica con particolare riferimento al marketing turistico; d) Guida naturalistica ed escursionistica Accompagna i viaggiatori nelle escursioni ambientalistiche (escluse tuttavia attività alpinistiche). Le sue conoscenze sono relative al territorio e all ambiente della regione. L accesso a queste professioni richiede il superamento di un apposito esame, che si tiene ogni due anni presso i capoluoghi di provincia. 7 Appunti di diritto per la classe 3 B Tursitica Prof. N. Tassotti

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