FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO (al sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n 35 del 26/05/2010) Contratto di Assicurazione In seguito denominato "CleverTravel 365 II presente Fascicolo Informativo contiene: a) Nota Informativa b) Glossario c) Condizioni di Assicurazione; Questo fascicolo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa. BD / 16

2 NOTA INFORMATIVA NOTA INFORMATIVA DANNI Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ivass ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono oneri a carico del Contraente o dell'assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35. I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Assicurazione che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni di Assicurazione. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE 1. Informazioni generali BD24 Berlin Direkt Versicherung AG iscritta nel registro di commercio della Pretura di Berlino» Amtsgericht Charlottenburg«con il numero HRB (di seguito denominata BD24) Sede legale: Potsdamer Platz 10, Berlino, Germania Rappresentata dai membri del consiglio direttivo: Andreas Koll e Claudia Seel In presente contratto è stipulato da BD24 Berlin Direkt Versicherung AG con Sede in Potsdamer Platz 10, Berlino (Germania) Utenza telefonica italiana: , Fax: Attività principale della BD24: La BD24 si occupa dell assicurazione dei rischi relativi ai viaggi Sito web: Indirizzo service@berlin-direkt.it BD24 è autorizzata all esercizio dell attività assicurativa in Italia con il numero di iscrizione IVASS II ed opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento autorizzativo del 24 gennaio Autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, D Bonn 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell assicuratore L'ammontare del patrimonio netto di BD24 è pari a , di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a (stato 2013). L'indice di solvibilità della compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 131,7% (stato 2013). BD / 16

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione ha durata di un anno dalla sua sottoscrizione e si intende prorogato tacitamente di un altro anno se non viene disdetto per iscritto da parte del contraente e/o dall assicuratore con un preavviso di un mese prima della scadenza oppure se sussistono altri motivi di cessazione. Si rinvia all art. 3 Stipula e termine del contratto di assicurazione della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte limitazioni ed esclusioni La BD24 si occupa delle assicurazioni infortuni e contro i danni relativamente ai viaggi. A seconda dell estensione della copertura assicurativa scelta, BD24 offre prestazioni derivanti dall assicurazione annullamento del contratto di viaggio, assicurazione per interruzione viaggio, assicurazione malattia in viaggio, assicurazione per emergenze, assicurazione infortuni in viaggio, assicurazione bagagli conformemente alle Condizioni di Assicurazione. L estensione della copertura assicurativa è determinata dall assicurato al momento della prenotazione del viaggio. Indicazioni più dettagliate circa il tipo e l estensione della copertura assicurativa scelta dall assicurato sono reperibili nella descrizione delle prestazioni contenuta nelle Condizioni di Assicurazione. II presente contratto costituisce un'assicurazione dei rischi connessi al viaggio e ha ad oggetto a) Assicurazione annullamento viaggio: è previsto un indennizzo in caso di annullamento, cambio di prenotazione, mancata o ritardata partenza, inizio in ritardo o ritardi durante il volo di andata, del viaggio prenotato e assicurato (v. Sezione B.1 Parte Speciale delle Condizioni di Assicurazione). b) Assicurazione interruzione viaggio: è previsto un indennizzo in caso di interruzione, sospensione, viaggio di ritorno anticipato ovvero di viaggio di ritorno in ritardo o ritardi durante il volo di ritorno del viaggio prenotato e assicurato (v. Sezione B.2 Parte Speciale delle Condizioni di Assicurazione). c) Assicurazione emergenze: attraverso il servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo 24 ore su 24, è garantita assistenza per i casi di emergenza durante il viaggio assicurato come la perdita di strumenti di pagamento e dei documenti di viaggio (v. Sezione B.3 Parte Speciale delle Condizioni di Assicurazione). d) Assicurazione bagagli: la BD24 prevede un indennizzo se il bagaglio della persona assicurata viene smarrito o danneggiato durante il viaggio e se il bagaglio consegnato non raggiunge il luogo di destinazione nello stesso giorno della persona assicurata a causa del trasporto in ritardo (v. Sezione B.4 Parte Speciale delle Condizioni di Assicurazione). e) Assicurazione malattia in viaggio: è previsto un indennizzo per le spese dei trattamenti sanitari all estero nonché per i trasporti del malato e del bagaglio che insorgono durante il viaggio assicurato in ragione del verificarsi di malattie acute e di incidenti. In caso di decesso vengono rimborsate le spese per la sepoltura all estero o per il rimpatrio della salma (v. Sezione B.5 Parte Speciale delle Condizioni di Assicurazione). Una volta accertata da parte di BD24 la sussistenza, sia nell an che nel quantum, del diritto alla prestazione assicurativa, il pagamento dell indennizzo avviene entro 2 settimane lavorative. La decorrenza di tale termine è sospesa fintantoché la verifica del diritto da parte della BD24 sia ostacolata per colpa della persona assicurata. Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa ovvero condizioni di sospensione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. È prevista una condizione di sospensione dell assicurazione in caso di tardivo pagamento del premio. Si vedano gli artt. 5 Premio e 6 Esclusioni della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. BD / 16

4 4. Dichiarazione dell assicurato in ordine alle circostanze di rischio - Nullità Avvertenze: L indennizzo assicurativo non è dovuto nei casi in cui la persona assicurata, dopo il verificarsi del sinistro, dolosamente ometta di riferire circostanze significative ai fini dell accertamento e della liquidazione del danno ovvero rilasci con dolo o colpa grave dichiarazioni inesatte, reticenti o non veritiere, anche laddove a BD24 non sia recato alcun danno. Si rinvia all art. 6.3 della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a BD24 ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non accettati possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza. Si rinvia all art.7 Obblighi generali e conseguenze delle violazioni degli obblighi della parte A delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni. 6. Premi L importo del premio complessivo da corrispondere è correlato all estensione della copertura assicurativa scelta dall assicurato. I premi includono le imposte sulle assicurazioni attuali a norma di legge. Si rimanda agli artt. 3, 4 e 5 della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 7. Rivalse L assicuratore ha il diritto di surrogarsi, fino alla concorrenza dell ammontare dell indennizzo corrisposto, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Si rinvia all art. 9 Diritti nei confronti dei terzi della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per i presupposti e gli effetti per il contraente. 8. Diritto di recesso Il contratto di assicurazione ha durata di un anno dalla sua sottoscrizione e si intende tacitamente di un altro anno se non viene disdetto per iscritto da parte del contraente e/o dall assicuratore con un preavviso di un mese prima della scadenza oppure se sussistono altri motivi di cessazione Si rinvia all art. 3 Stipula e termine del contratto di assicurazione della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio nonché alla normativa italiana per quanto non espressamente regolato. 9. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell art del codice civile, in due anni dal giorno in cui il sinistro si è verificato ed il diritto all indennizzo era conosciuto, o avrebbe dovuto essere conosciuto, alla persona assicurata. Si rinvia all art. 12 Prescrizione della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazioni per gli aspetti di dettaglio. 10. Legge applicabile al contratto Il presente contratto di assicurazione sarà regolato dalla legge italiana ai sensi dell art. 180 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/2005), ferme le norme di diritto internazionale privato. Le parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione da applicare al contratto, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano. 11. Regime fiscale Il trattamento fiscale applicabile al presente contratto di assicurazione è quello previsto dalla normativa di volta in volta in vigore. BD / 16

5 12. Inizio del contratto, inizio della copertura assicurativa, durata del periodo vincolato in fase di presentazione della domanda Il contratto di assicurazione si perfeziona con l adesione dell assicurato alla polizza assicurativa e si intende produttivo di effetti dal momento del pagamento del premio dovuto. Il pagamento del premio è considerato tempestivo se nel giorno dell addebito è possibile riscuotere il premio e l assicurato non si oppone alla legittima riscossione. Se non risulta possibile riscuotere il premio per fatto non imputabile all assicurato, il pagamento è comunque considerato tempestivo se viene effettuato immediatamente dopo un sollecito di pagamento trasmesso per iscritto da parte dell assicuratore. Se l evento assicurato si verifica dopo la stipula del contratto e in quel momento il primo premio assicurativo non è ancora stato pagato, la BD24 si intende esonerata dall obbligo di erogare la prestazione, salvo che il mancato pagamento sia dovuto a cause non imputabili all assicurato. 13. Spese, tasse o diritti supplementari Non sono dovuti ulteriori diritti, tasse o spese ad esempio per l utilizzo di mezzi di telecomunicazione. 14. Diritto di revoca L assicurato ha facoltà di revocare per iscritto la propria dichiarazione di adesione al contratto, senza necessità di indicarne le motivazioni, entro 14 giorni dalla data di emissione della polizza ed anteriormente all inizio del viaggio prenotato dall Assicurato. Il termine decorre dal rilascio del certificato di assicurazione. Ai fini del rispetto del su indicato termine di revoca, previsto a pena di decadenza, si considera la data di invio della dichiarazione di revoca. La revoca deve essere indirizzata a BD24 all indirizzo mail: service@berlin-direkt.it. In caso di revoca validamente e tempestivamente esercitata, BD24 annullerà il contratto di assicurazione e rimborserà i premi già corrisposti nei tempi tecnici occorrenti ma comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca. 15. Lingua contrattuale La lingua applicabile al rapporto contrattuale ed alle comunicazioni con l assicurato nel corso della durata del contratto di assicurazione è l italiano, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un altra lingua. 16. Limitazione temporale della durata di validità delle informazioni messe a disposizione Le informazioni contenute nella presente nota informativa, predisposta ai sensi dell art. 185 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, sono valide a tempo indeterminato, salve quelle modifiche che si riportino a mutamenti dei dati societari ovvero ad interventi legislativi successivi alla conclusione del contratto. 17. Tutela dei dati Qualora si stipuli un contratto e in caso di sinistro, i dati verranno memorizzati ed eventualmente trasmessi alle associazioni operanti nel settore assicurativo in questione e ai relativi riassicuratori nonché, in caso di necessità, agli addetti incaricati all assistenza, nella misura in cui ciò si renda indispensabile per l esecuzione regolare delle relazioni contrattuali. Restano inviolate le prescrizioni sulla trasmissione dei dati della legge federale tedesca sulla tutela dei dati. L indirizzo del relativo destinatario dei dati viene comunicato su richiesta. Per ulteriori informazioni sull elaborazione dei dati consultare il sito BD / 16

6 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 18. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Per attivare le necessarie procedure di denuncia sinistro l Assicurato o chi per esso deve porsi in contatto con l Ufficio Sinistri di BD24 Berlin Direkt Versicherung AG inviando la documentazione indicata. Una volta accertata da parte di BD24 la sussistenza, sia nell an che nel quantum, del diritto alla prestazione assicurativa, il pagamento dell indennizzo avviene entro 10 giorni lavorativi. La decorrenza di tale termine è sospesa fintantoché la verifica del diritto da parte della BD24 sia ostacolata per colpa della persona assicurata. Riferimenti Ufficio Sinistri BD24 Berlin Direkt Versicherung AG: Tel.: Fax: sinistri@berlin-direkt.it Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all art. 8 della Sezione A (Parte Generale) delle Condizioni di Assicurazione. 19. Reclami Eventuali reclami nei confronti della BD24 possono essere presentati all autorità di vigilanza competente: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Grauheindofer Straße 108, D Bonn (Germania) oppure IVASS- Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale ROMA Si noti che nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. 20. Procedimento di conciliazione e mediazione Ferma l obbligatorietà della procedura di mediazione di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98, ove sorgano controversie relative al rapporto di assicurazione, le parti dovranno tentare di definirle stragiudizialmente, salva la facoltà, in caso di mancato raggiungimento di un accordo bonario, di adire l Autorità Giudiziaria competente. BD24 Berlin Direkt Versicherung AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. BD / 16

7 GLOSSARIO II presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. Assicurato Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo. Assicurazione L'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto. BD24 La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa. Codice delle Assicurazioni Il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Danno indennizzabile Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo. Franchigia L'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'assicurato tiene a suo carico e per il quale l'assicuratore non riconosce l'indennizzo. Indennizzo La somma dovuta dall'assicuratore all'assicurato in caso di sinistro. IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Massimale L'obbligazione massima dell'assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia. Polizza Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Premio Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Risarcimento La somma dovuta dall'assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Rivalsa Il diritto che spetta all'assicuratore nei confronti dell'assicurato e che consente all'assicuratore di recuperare dall'assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui esso avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso collegato alla garanzia assicurativa. BD / 16

8 Condizioni di assicurazione Assicurazione viaggi annuale CleverTravel 365 VB_BD24_CT365_2014_IT Al SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITÀ', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE. IL PRESENTE DOCUMENTO È VALIDO A CONDIZIONE CHE SIA STATO VERSATO IL RELATIVO PREMIO ASSICURATIVO. I PRESENTI DOCUMENTI VANNO CONSERVATI IN UN LUOGO SICURO E PORTATI IN VIAGGIO. Queste condizioni di assicurazione constano di tre sezioni che sono parti integranti del contratto. Sezione A Parte generale Sezione B Parte speciale Sezione C Glossario Contiene le disposizioni sui termini per la stipula, sulla cerchia di persone assicurate, sul pagamento del premio e disposizioni generali sull estensione dell assicurazione nonché avvertenze generali da rispettare in caso di sinistro. Qui è reperibile una descrizione dettagliata delle prestazioni assicurate e degli eventi assicurati. Qui sono reperibili spiegazioni su singole definizioni contenute nelle sezioni A e B A Parte generale (valida per tutte le assicurazioni menzionate nella parte B) Art. 1 Viaggi assicurati È assicurato un numero a scelta di viaggi in tutto il mondo della persona assicurata effettuati nel periodo assicurato. All interno del Paese nel quale la persona assicurata ha un domicilio permanente sono tuttavia assicurati solo quei viaggi per i quali la distanza tra il luogo di domicilio e/o il luogo di lavoro e il luogo di destinazione sia di oltre 50 km e la durata del viaggio includa almeno un pernottamento. I percorsi fatti a piedi o con un autoveicolo tra il domicilio e il luogo di lavoro nonché i percorsi effettuati con autoveicoli nell ambito di un attività commerciale non sono considerati viaggi. Art. 2 Persone assicurate Sono assicurate le persone nominativamente indicate nella polizza d assicurazione. Possono essere assicurate persone singole e famiglie. Come famiglia/coppia si intendono al massimo due adulti fino ai 64 anni che vivono nella stessa casa e i relativi figli fino ai 25 anni. Il prezzo del viaggio è il prezzo del viaggio complessivo della famiglia/coppia. Per i membri della famiglia che viaggiano da soli la somma assicurata è pari al 50% della somma assicurata per la famiglia. Art. 3 Stipula e termine del contratto di assicurazione 1. Il contratto di assicurazione può essere stipulato in qualsiasi momento e produce effetti dal momento in cui si è perfezionato. Il contratto si intende prorogato tacitamente di un altro anno se non viene disdetto per iscritto da parte del contraente e/o dall assicuratore con un preavviso di un mese prima della scadenza oppure se sussistono altri motivi di cessazione. 2. Le disposizioni di legge sul diritto di disdetta per giusti motivi restano inviolate dagli accordi pattuiti. 3. Il contratto di assicurazione termina con il decesso del contraente. Le persone assicurate hanno tuttavia il diritto di proseguire il contratto di assicurazione indicando il futuro contraente. La relativa dichiarazione deve essere rilasciata entro due mesi dal decesso del contraente. Art. 4 Inizio, durata e termine della copertura assicurativa 1. La copertura assicurativa inizia nella data indicata nel certificato di assicurazione, previa riscossione con esito positivo del premio. Inoltre, nell Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio, la copertura assicurativa per viaggi già prenotati sussiste solo se l assicurazione è stata stipulata non oltre i 30 giorni precedenti l inizio del viaggio. Se tra la prenotazione del viaggio e l inizio del viaggio intercorrono meno di 30 giorni, per questo viaggio la copertura assicurativa sussiste solo se la stipula dell Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio è avvenuta entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla prenotazione del viaggio. Per le altre assicurazioni la copertura assicurativa sussiste solo se il contratto è stato stipulato prima dell inizio del viaggio. 2. La copertura assicurativa vale per un numero a scelta di viaggi brevi assicurati che inizieranno entro un anno dalla sottoscrizione del contratto. Per viaggi che durano oltre 35 giorni l obbligo di erogare la prestazione sussiste solo per i primi 35 giorni del viaggio, a meno che la conclusione prevista del viaggio entro i 35 giorni venga ritardata per motivi che esulano dalla responsabilità della persona assicurata. Se l anno assicurativo termina durante la vacanza, la copertura assicurativa prosegue solo se il contratto non viene disdetto. 3. Nell Assicurazione spese di recesso dal contratto di viaggio la copertura assicurativa termina all inizio del viaggio. Per le altre assicurazioni termina con la conclusione del relativo viaggio, al più tardi dopo 35 giorni. 4. In caso di disdetta del contratto la copertura assicurativa è prorogata oltre la scadenza del contratto stesso qualora sia possibile concludere un viaggio solo dopo la scadenza del contratto in quanto la conclusione prevista sia posticipata per motivi che esulano dalla responsabilità della persona assicurata. Art. 5 Premio 1. Pagamento del primo premio a) Il pagamento del primo premio indipendentemente dalla sussistenza di un diritto di revoca è esigibile immediatamente dopo il ricevimento del certificato di assicurazione. b) Se il pagamento del primo premio non avviene nel termine ma in un momento successivo, la copertura assicurativa inizia solo da questo momento, a condizione che ciò sia stato fatto presente tramite una comunicazione scritta separata o tramite una nota esplicita nella polizza di assicurazione. La presente previsione non si applica qualora il contraente non sia responsabile per il mancato pagamento. c) Se il primo premio non viene pagato alla scadenza, l assicuratore può recedere dal contratto fino ad avvenuto pagamento del premio. Il recesso è escluso se il BD / 16

9 contraente non è responsabile per il mancato pagamento del premio. 2. Pagamento dei premi successivi a) Il premio successivo vale rispettivamente per un anno assicurativo ed è esigibile per il pagamento rispettivamente all inizio dell anno assicurativo. b) Se i premi successivi non vengono pagati puntualmente, l assicuratore può intimare per iscritto il pagamento al contraente e fissare un termine di pagamento di almeno due settimane. Se alla scadenza del su indicato termine di pagamento il contraente risulta ancora moroso, la copertura assicurativa è sospesa fino a quando il pagamento non sia effettuato, sempre che il contraente sia stato avvisato di ciò con l intimazione di pagamento. c) Se tuttavia la mora del contraente si protrae per sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto il contratto si intende risolto di diritto se l assicuratore non abbia nel frattempo agito per la riscossione del premio insoluto. d) Se il pagamento del premio interviene prima del decorso di sei mesi dalla sua scadenza il contratto resta in essere ma l assicuratore resta esonerato per gli eventuali sinistri verificatisi tra la scadenza del termine di pagamento e il pagamento stesso e ciò a prescindere e indipendentemente dalla intimazione di cui alla lett. b) fatta dall assicuratore. 3. Ammontare del premio Il premio per una persona assicurata o una famiglia risulta dal certificato di assicurazione. Nella misura in cui per le persone assicurate vengono meno i presupposti dell assicurazione familiare, la conversione delle persone assicurate in assicurazioni singole per la successiva scadenza annuale avviene senza necessità di relativa comunicazione separata da parte dell assicuratore. La conversione avviene all ammontare del premio che corrisponde al 50% della somma assicurata prevista fino a quel momento per l assicurazione familiare. Un assicurazione familiare viene convertita in un assicurazione singola anche se restasse soltanto una persona nell assicurazione familiare. a) I premi vengono differenziati in base alle somme assicurate. b) Se viene modificata la somma assicurata, la relativa riclassificazione avviene per la successiva scadenza annuale. c) In caso di trasformazione da un assicurazione familiare in assicurazioni singole il contraente può disdire il contratto entro due mesi dalla modifica e tale disdetta sarà efficace dal momento dell entrata in vigore della modifica. 4. Riscossione del premio La riscossione del premio avviene immediatamente dopo la conclusione del contratto. Il pagamento del premio è considerato tempestivo se nel giorno dell addebito è possibile riscuotere il premio e il contraente non si oppone alla legittima riscossione. Se non risulta possibile riscuotere il premio per fatto non imputabile all assicurato, il pagamento è comunque considerato tempestivo se viene effettuato immediatamente dopo un sollecito di pagamento trasmesso per iscritto da parte dell assicuratore. Art. 6 Esclusioni 1. Non sono assicurati i danni provocati da a) guerra, guerra civile, eventi paragonabili alla guerra, disordini interni o impiego di armi atomiche, biologiche e chimiche. Sussiste tuttavia copertura assicurativa nei primi 14 giorni dall inizio del relativo evento se al momento dell ingresso nel Paese di destinazione non sussisteva nessun Avviso Particolare da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana per la relativa area di destinazione. La partecipazione attiva della persona assicurata agli eventi summenzionati è generalmente esclusa dalla copertura assicurativa; b) energia nucleare o altre radiazioni ionizzanti; c) sciopero e altre iniziative di lotta sindacale; d) sequestro e altre misure da parte delle autorità statali; e) pandemia. Nell ambito dell Assicurazione malattia in viaggio sussiste copertura assicurativa all estero se al momento dell ingresso nel Paese di destinazione della persona assicurata non sussisteva nessun Avviso Particolare da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana per la relativa area di destinazione. 2. Nelle aree per le quali al momento dell ingresso nel Paese di destinazione della persona assicurata sussisteva un Avviso Particolare da parte del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, la copertura assicurativa è esclusa. 3. La prestazione assicurativa non è dovuta nei casi in cui la persona assicurata, dopo il verificarsi del sinistro, dolosamente ometta di riferire circostanze significative ai fini dell accertamento e della liquidazione del danno ovvero rilasci con dolo o colpa grave dichiarazioni inesatte, reticenti o non veritiere, anche laddove a BD24 non sia recato alcun danno. Art. 7 Obblighi generali e conseguenze delle violazioni degli obblighi 1. La persona assicurata è obbligata: a) a evitare tutto ciò che potrebbe comportare spese inutili (obbligo di evitare o diminuire il danno ex art c.c.); b) a denunciare tempestivamente il sinistro alla BD24; c) a consentire alla BD24 qualsivoglia verifica ragionevole in merito al sinistro ed, in generale, alla causa e all ammontare del suo obbligo di erogare la prestazione e a rilasciare in modo veritiero qualsiasi informazione utile allo scopo; d) a presentare le ricevute originali e ad inviare tempestivamente ogni ulteriore documentazione occorrente per l accertamento e la liquidazione del danno. 2. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare, ai sensi dell art c.c., la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Se risulta che uno dei su indicati obblighi è stato violato intenzionalmente e dolosamente, la BD24 è esonerata dall obbligo di erogare la prestazione. In caso di violazione imputabile a colpa dell assicurato, BD24 si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in base alla gravità della colpa. La BD24 è tuttavia obbligata ad erogare la prestazione se la violazione dell obbligo non ha influito in alcun modo sull accertamento o l entità dell obbligo di indennizzare la persona assicurata, sempre che la violazione non sia imputabile a dolo. Nota: si tengano inoltre presente anche gli Obblighi particolari relativi alle singole assicurazioni contenuti nella Parte speciale. Art. 8 Pagamento dell indennizzo 1. Una volta accertata la sussistenza del diritto alla prestazione assicurativa ed il suo ammontare, il pagamento dell indennizzo avviene entro dieci (10) giorni lavorativi. 2. Le spese sostenute in valuta straniera vengono rimborsate in euro al cambio del giorno nel quale tali spese sono state pagate dalla persona assicurata. Art. 9 Diritti nei confronti di terzi 1. BD24 ha il diritto di surrogarsi, fino alla concorrenza dell ammontare dell indennizzo corrisposto, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. 2. Una volta eseguito da BD24 il pagamento dell indennizzo, la persona assicurata è obbligata a cedere a BD24 i diritti di risarcimento e le azioni spettanti nei confronti dei terzi responsabili fino all ammontare del pagamento effettuato. Art. 10 Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione. Se per il medesimo rischio è contratta un ulteriore assicurazione presso altro assicuratore, il contraente e/o l assicurato deve darne avviso a BD24: se tale avviso è dolosamente omesso BD24 non è tenuta a pagare l indennità Se per lo stesso sinistro è possibile rivendicare un indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione, gli obblighi di erogare la prestazione previsti da detti contratti prevalgono su quelli del presente contratto e ciò anche nel caso che in uno di questi contratti di assicurazione sia pattuita una responsabilità sussidiaria. Se la persona assicurata denuncia il sinistro per prima alla BD24, questa procede al pagamento dell indennizzo, fermo il diritto di regresso ai sensi dell art c.c. contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Art. 11 Dichiarazioni di volontà e comunicazioni Se non diversamente ed esplicitamente stabilito, le comunicazioni e le dichiarazioni della persona assicurata, del contraente e della BD24 necessitano della forma scritta. BD / 16

10 Art. 12 Prescrizione I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono, ai sensi dell art c.c., in due anni dal giorno in cui il sinistro si è verificato ed il diritto all indennizzo era conosciuto, o avrebbe dovuto essere conosciuto, alla persona assicurata. Art. 13 Foro competente 1. Il foro competente per eventuali azioni nei confronti della BD24 è quello del luogo nel quale il contraente dimora al momento della presentazione dell azione oppure, in mancanza di questo, nel luogo nel quale risiede abitualmente. B Parte speciale (a seconda dell estensione di assicurazione scelta) I Assicurazione annullamento viaggio Art. 1 Oggetto dell assicurazione La BD24 si obbliga ad indennizzare l assicurato in caso di annullamento, cambio di prenotazione, ritardata partenza, inizio in ritardo o ritardi durante il viaggio di andata, del viaggio prenotato e assicurato. Art. 2 Prestazioni assicurate Al verificarsi dell evento assicurato la BD24 rimborsa le spese seguenti fino a concorrenza del massimale: 1. Le spese di annullamento dovute da contratto nonché il compenso per la mediazione del tour operator dovuto da contratto in fase di prenotazione del viaggio fino ad un importo massimo di 100, EURO a persona; 2. Le spese supplementari certificate del viaggio di andata in caso di inizio in ritardo del viaggio nonché le prestazioni correlate al viaggio di cui non si è usufruito detratte le spese del viaggio di andata. Il rimborso avviene fino all ammontare delle spese di annullamento che sarebbero insorte in caso di annullamento tempestivo del viaggio. Vengono prese in considerazione le spese supplementari per il viaggio di andata conformemente alla natura e qualità del viaggio originariamente prenotato; 3. Le spese per cambio di prenotazione dovute da contratto in caso di cambio di prenotazione del viaggio. Il rimborso avviene fino all ammontare delle spese di annullamento che sarebbero insorte in caso di annullamento tempestivo del viaggio; 4. Le spese supplementari per il proseguimento del viaggio conformemente alla natura e qualità originariamente prenotate fino ad un importo di 1.500, EURO nonché le spese certificate per esborsi necessari e ragionevoli (vitto e alloggio) fino a 200, EURO per ogni sinistro. Art. 3 Eventi assicurati 1. Le spese di annullamento dovute da contratto, le spese supplementari per il viaggio di andata certificate e le commissioni per il cambio di prenotazione (art. 2, par. da 1 a 3) vengono rimborsate se la persona assicurata, i suoi familiari o una persona collegata viene colpita da uno dei seguenti eventi assicurati tali per cui il viaggio non possa essere iniziato secondo il programma originario: a) Malattia grave inaspettata. La malattia è considerata inaspettata se si manifesta per la prima volta dopo la stipulazione dell assicurazione; b) Peggioramenti di malattie già esistenti se nei sei mesi precedenti la stipulazione dell assicurazione non sia stato eseguito nessun trattamento medico necessario della malattia esistente; c) Rottura di protesi e allentamento di articolazioni impiantate; d) Appuntamento inaspettato per la donazione di organi e tessuti (donazione da vivente) nell ambito della legge in materia di trapianti; e) Gravidanza, lesione in seguito a incidente grave, intolleranza ai vaccini, decesso; f) Danno alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi, a patto che il danno sia consistente e che la presenza della persona assicurata e/o di una delle persone collegate partecipanti al viaggio sia necessaria per l accertamento del danno; g) Perdita del posto di lavoro in seguito ad un licenziamento e/o ad una risoluzione inaspettata del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro a causa di ragioni aziendali. Al posto delle spese assicurate la persona assicurata può richiedere il rimborso del prezzo residuo del viaggio fino all ammontare delle spese di annullamento dovute da contratto al momento del verificarsi dell evento assicurato. Il diritto di scelta deve essere esercitato tempestivamente al momento della comunicazione dell evento assicurato; h) Lavoro a orario ridotto della persona assicurata a causa della congiuntura per la durata di tre mesi consecutivi che comporta una riduzione del regolare compenso mensile lordo di almeno il 35%; i) Avvio di un rapporto di lavoro, incluso cambiamento del posto di lavoro; j) Ripetizione di un esame non superato presso una scuola/università se la data per la ripetizione dell esame coincide inaspettatamente con il periodo del viaggio assicurato oppure con un periodo che rientra nei 14 giorni successivi alla fine pianificata del viaggio; k) Uscita definitiva dalla classe prima dell inizio del viaggio assicurato in caso di viaggio scolastico. 2. Le persone collegate sono a) i congiunti della persona assicurata; b) gli addetti all assistenza; c) i soggetti che partecipano al viaggio nonché i relativi congiunti e addetti all assistenza. Se più di quattro persone, ed eventualmente altri due minori che partecipano al viaggio, hanno prenotato il viaggio insieme, soltanto i congiunti sono considerate persone collegate. 3. Copertura assicurativa per ritardo durante il viaggio di andata Le spese supplementari per il viaggio di andata certificate nonché le spese certificate per esborsi necessari e ragionevoli (vitto e alloggio) vengono rimborsate conformemente all art. 2 par. 4 se la persona assicurata ha perso la coincidenza di un mezzo di trasporto a causa del ritardo di un mezzo di trasporto pubblico di almeno due ore e deve quindi proseguire il viaggio di andata in ritardo. Il presupposto è che sia stato assicurato anche il mezzo di trasporto per la coincidenza. Art. 4 Esclusioni La copertura assicurativa è esclusa e non sussiste: 1. se al momento della prenotazione del viaggio assicurato era ragionevole attendersi il verificarsi dell evento assicurato; 2. per malattie psichiche oppure malattie che rappresentano una reazione psichica ad un evento bellico, disordini interni, un attacco terroristico, un incidente aereo o alla paura di eventi bellici, disordini interni o attacchi terroristici; 3. per problematiche di dipendenza; 4. per provvedimenti di natura medica ad apparecchiature di supporto non autologhe e ad altri ausili (es. apparecchi acustici); 5. se un medico di fiducia incaricato dalla BD24 non conferma l inabilità a viaggiare; 6. per tasse sui visti; 7. per indennizzi di tour operator fatturati a causa dell annullamento del viaggio; 8. per premi di abbattimento nelle battute di caccia. Art. 5 Obblighi al verificarsi del caso assicurativo e conseguenze giuridiche in caso di inosservanza La persona assicurata è obbligata: 1. ad annullare tempestivamente il viaggio o cambiarne la prenotazione al verificarsi dell evento assicurato; 2. a permettere alla BD24 di effettuare ogni verifica ragionevole su fondamento e ammontare della prestazione assicurativa dovuta e di fornire ogni informazione utile e in particolare a presentare le seguenti certificazioni: a) Attestato di assicurazione, documentazione di prenotazione, fattura delle spese di annullamento, fattura del compenso di mediazione unitamente al certificato di pagamento e al modulo di denuncia del sinistro compilato. b) In caso di annullamento di una casa per vacanze, un auto a noleggio, una roulotte, un camper o un imbarcazione, una conferma del locatore inerente l impossibilità di noleggiare l oggetto. c) Certificazioni inerenti l esistenza di un evento assicurato. Tra questi si annoverano ad esempio certificati medici o certificati medici specialistici, certificazioni di inabilità al BD / 16

11 lavoro, certificati di morte, verbali di polizia, lettere di licenziamento del datore di lavoro, copia del nuovo contratto di lavoro, conferma del datore di lavoro circa la durata del lavoro a orario ridotto e in merito all entità della riduzione del compenso, certificati scolastici o universitari nonché conferme di aziende di trasporto relativamente al ritardo del mezzo di trasporto pubblico. 3. a consentire alla BD24 di far accertare tramite perizia medica specialistica l inabilità a viaggiare in conseguenza di una lesione in seguito a incidente grave o di una malattia grave inaspettata; 4. a sottoporsi su richiesta ad un controllo effettuato da un medico di fiducia incaricato dalla BD a sollevare dall obbligo del segreto professionale, nei confronti della BD24, i medici che l hanno visitata prima e dopo il sinistro. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare, ai sensi dell art c.c., la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Se risulta che uno dei su indicati obblighi è stato violato intenzionalmente e dolosamente, la BD24 è esonerata dall obbligo di erogare la prestazione. In caso di violazione imputabile a colpa dell assicurato, BD24 si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in base alla gravità della colpa. La BD24 è tuttavia obbligata a erogare la prestazione se la violazione dell obbligo non ha influito in alcun modo sull accertamento o l entità dell obbligo di indennizzare la persona assicurata, sempre che la violazione non sia imputabile a dolo. Art. 6 Franchigia La franchigia a carico della persona assicurata ammonta per ogni sinistro al 20% del sinistro soggetto a rimborso, e comunque almeno a 25, EURO per persona. Art. 7 Somma assicurata/valore assicurato/ sottoassicurazione Il massimale assicurato per ogni viaggio oggetto di copertura assicurativa deve corrispondere al valore assicurato. Il valore assicurato corrisponde al prezzo del viaggio concordato, incluse tutte le prestazioni supplementari e i compensi per la mediazione. Se al verificarsi del sinistro il massimale è inferiore al valore assicurato (sottoassicurazione), la BD24 corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto in base alla proporzione tra la somma assicurata e il valore assicurato, detratta la franchigia eventualmente pattuita. II Assicurazione interruzione viaggio Art. 1 Oggetto dell assicurazione La BD24 si obbliga ad indennizzare l assicurato in caso di interruzione, sospensione, viaggio di ritorno in ritardo o ritardi durante il viaggio di ritorno del viaggio prenotato e assicurato. Art. 2 Prestazioni assicurate Al verificarsi dell evento assicurato la BD24 rimborsa: 1. la quota del prezzo del viaggio corrispondente ai servizi correlati al viaggio di cui non si è usufruito in loco fino all ammontare del massimale pattuito in caso di interruzione del viaggio; 2. in caso di viaggio di ritorno anticipato, le spese supplementari per il viaggio di ritorno conformemente allo standard (ossia alla natura, caratteristica e qualità) originariamente prenotato, a condizione che il viaggio di ritorno sia stato anch esso prenotato e assicurato. Art. 3 Eventi assicurati I. La quota proporzionale del prezzo del viaggio e le spese supplementari del viaggio di ritorno (vedi art. 2) vengono rimborsati se la persona assicurata interrompe il viaggio in quanto lei stessa o una persona collegata viene colpita da uno dei seguenti eventi assicurati tali per cui non sia possibile completare il viaggio come programmato: a) Malattia grave inaspettata. La malattia è considerata inaspettata se si manifesta per la prima volta dopo la stipula dell assicurazione b) Peggioramenti di malattie già esistenti se nei sei mesi precedenti la stipula dell assicurazione non è stato eseguito nessun trattamento medico necessario della II. malattia esistente; rottura di protesi e allentamento di articolazioni impiantate; c) Appuntamento inaspettato per la donazione di organi e tessuti (donazione da vivente) nell ambito della legge in materia di trapianti; d) Gravidanza, lesione in seguito a incidente grave, intolleranza ai vaccini, decesso; e) Danno alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi, a patto che il danno sia consistente e che la presenza della persona assicurata e/o di una delle persone collegate partecipanti al viaggio sia necessaria per l accertamento del danno; Le persone collegate sono a) i congiunti della persona assicurata; b) gli addetti all assistenza; c) i soggetti che partecipano al viaggio nonché i relativi congiunti e addetti all assistenza. Se più di quattro persone, ed eventualmente altri due minori che partecipano al viaggio, hanno prenotato il viaggio insieme, soltanto i congiunti sono considerate persone collegate. Art. 4 Prestazione supplementare 1. Interruzione del viaggio a) In caso di interruzione del viaggio assicurato la BD24 rimborsa il prezzo del viaggio in proporzione alle prestazioni assicurate correlate al viaggio di cui non si è usufruito se la persona assicurata deve essere ricoverata in ragione di una malattia grave inaspettata o di lesione in seguito a incidente grave. b) In caso di interruzione di un tour la BD24 rimborsa inoltre le spese di trasporto necessarie per raggiungere nuovamente il gruppo fino al valore delle prestazioni correlate al viaggio di cui non si è usufruito se la persona assicurata o una persona collegata che partecipa al viaggio può proseguire il viaggio in ritardo a causa di un evento assicurato conformemente all art Soggiorno prolungato a) La BD24 rimborsa i costi aggiuntivi per il viaggio di ritorno conformemente allo standard, alla natura e qualità originariamente prenotate se la persona assicurata deve posticipare il viaggio di ritorno in quanto lei stessa o una persona collegata che partecipa al viaggio viene colpita da un evento assicurato conformemente all art. 3. b) Se durante il viaggio assicurato la persona assicurata o una persona collegata che partecipa al viaggio diventa inabile a viaggiare a causa di una malattia grave inaspettata o di una lesione grave in seguito a incidente la BD24 rimborsa le spese supplementari certificate conformemente alla natura e qualità originariamente prenotate fino ad un ammontare di 750, EURO. Il limite di indennizzo aumenta a 1.500, EURO se la malattia grave inaspettata o la lesione grave in seguito a incidente devono essere trattate con ricovero ospedaliero. 3. Copertura assicurativa per ritardo durante il viaggio di ritorno La BD24 rimborsa le spese supplementari per il viaggio di ritorno conformemente alla natura e qualità originariamente prenotate fino ad un ammontare di 1.500, EURO nonché le spese certificate per esborsi necessari e ragionevoli (vitto e alloggio) fino ad un ammontare di 150, EURO per ogni sinistro se la persona assicurata ha perso la coincidenza di un mezzo di trasporto a causa del ritardo di un mezzo di trasporto pubblico di almeno due ore e deve quindi proseguire il viaggio di ritorno in ritardo. Il presupposto è che sia stato assicurato anche il mezzo di trasporto per la coincidenza. 4. Eventi naturali nel luogo della vacanza La BD24 rimborsa le spese supplementari per il viaggio di ritorno ed eventualmente le spese per il prolungamento del soggiorno nel luogo della vacanza se il viaggio assicurato non può essere concluso come da programma a causa di un evento naturale nel luogo della vacanza. Il presupposto è che sia stato assicurato anche l alloggio e/o il viaggio di ritorno. Nel rimborso delle spese ci si basa sulla natura e qualità originariamente prenotate. Art. 5 Esclusioni Non sussiste copertura assicurativa: 1. se al momento della stipula dell assicurazione era ragionevole attendersi il verificarsi dell evento assicurato; BD / 16

12 2. per malattie psichiche oppure malattie che rappresentano una reazione psichica ad un evento bellico, disordini interni, un attacco terroristico, un incidente aereo o alla paura di eventi bellici, disordini interni o attacchi terroristici; 3. per problematiche di dipendenza; 4. per provvedimenti di natura medica ad apparecchiature di supporto non autologhe e ad altri ausili (es. apparecchi acustici). Art. 6 Obblighi al verificarsi del caso assicurativo La persona assicurata è obbligata: 1. a permettere alla BD24 di effettuare ogni verifica ragionevole su fondamento e ammontare della prestazione assicurativa dovuta e di fornire ogni informazione utile e in particolare a presentare le seguenti certificazioni: a) Attestato di assicurazione, documentazione di prenotazione, certificati di pagamento e il modulo di denuncia del sinistro compilato. b) Certificazioni inerenti la presenza di un evento assicurato. Tra questi si annoverano ad esempio certificati medici emessi nel luogo della vacanza, certificati di morte, verbali di polizia, conferme di aziende di trasporto relativamente al ritardo del mezzo di trasporto pubblico. c) Certificazioni di inabilità al lavoro ed, eventualmente, un certificato medico specialistico. 2. a consentire alla BD24 di far accertare tramite perizia medica specialistica l inabilità a viaggiare in conseguenza di una lesione in seguito a incidente grave o di una malattia grave inaspettata; 3. a sollevare dall obbligo del segreto professionale, nei confronti della BD24, i medici che l hanno visitata prima e dopo il sinistro. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare, ai sensi dell art c.c., la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Se risulta che uno dei su indicati obblighi è stato violato intenzionalmente e dolosamente, la BD24 è esentata dall obbligo di erogare la prestazione. In caso di violazione imputabile a colpa dell assicurato, BD24 si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in base alla gravità della colpa. La BD24 è tuttavia obbligata ad erogare la prestazione se la violazione dell obbligo non ha influito in alcun modo sull accertamento o l entità dell obbligo di indennizzare la persona assicurata, sempre che la violazione non sia imputabile a dolo Art. 7 Franchigia La franchigia a carico della persona assicurata ammonta per ogni sinistro al 20% del sinistro soggetto a rimborso, e comunque almeno a 25, EURO per persona. Art. 8 Somma assicurata/valore assicurato/ sottoassicurazione Il massimale assicurato per ogni viaggio oggetto di copertura assicurativa deve corrispondere al valore assicurato. Il valore assicurato corrisponde al prezzo del viaggio concordato, incluse tutte le prestazioni supplementari e i compensi per la mediazione. Se al verificarsi del sinistro il massimale è inferiore al valore assicurato (sottoassicurazione), la BD24 corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto in base alla proporzione tra la somma assicurata e il valore assicurato, detratta la franchigia eventualmente pattuita. III Assicurazione per emergenze Art. 1 Oggetto dell assicurazione La BD24, attraverso il suo servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo 24 ore su 24, presta assistenza per i casi di emergenza nei quali la persona assicurata incorra durante il viaggio assicurato. Art. 2 Informazioni e avvertenze di sicurezza Su richiesta della persona assicurata vengono fornite le seguenti informazioni: 1. La rappresentanza diplomatica più vicina (indirizzo e raggiungibilità telefonica); 2. Avvisi Particolari e avvertenze di sicurezza del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana. Art. 3 Perdita di strumenti di pagamento del viaggio e di documenti di viaggio 1. In caso di perdita di carte di credito, carte bancomat o altri strumenti di pagamento la BD24, attraverso il suo servizio di chiamata di emergenza attivo in tutto il mondo, elargisce le seguenti prestazioni: a) Assistenza nel blocco delle carte di credito e carte bancomat. La BD24 non risponde tuttavia per il compimento regolare del blocco e nemmeno per i danni patrimoniali eventualmente insorti nonostante il blocco. b) Se la persona assicurata, a causa della perdita degli strumenti di pagamento, si trova in una situazione finanziaria di emergenza le viene prestata assistenza per mettersi in contatto con la sua banca. Se necessario la BD24 supporta la banca in fase di trasmissione dell importo da mettere a disposizione. Se non è possibile mettersi in contatto con la banca entro 24 ore, la BD24 mette a disposizione della persona assicurata un prestito fino a 500, EURO. Tale importo deve essere restituito alla BD24 entro un mese dalla corresponsione. 2. In caso di perdita di documenti di viaggio la BD24 presta assistenza nell ottenimento di documenti sostitutivi. Art. 4 Assistenza in caso di azioni penali Se la persona assicurata viene arrestata o minacciata di arresto, la BD24 presta assistenza nel reperire e mettere a disposizione un avvocato ed un interprete. Le spese giudiziarie, per i compensi dell avvocato e dell interprete, vengono anticipate a titolo di prestito fino ad un importo pari a 2.500, EURO e le cauzioni penali fino a , EURO. La persona assicurata è obbligata a restituire gli importi anticipati (prestiti) immediatamente dopo la liberazione da parte delle autorità amministrative o giudiziarie, e comunque entro e non oltre un mese dalla corresponsione. Art. 5 Assistenza psicologica Se durante il viaggio la persona assicurata si trova in una grave situazione di emergenza che necessita di assistenza psicologica la BD24, attraverso il suo servizio di chiamata di emergenza, presta telefonicamente una prima assistenza psicologica. Art. 6 Assistenza in caso di interruzione del viaggio o viaggio di ritorno in ritardo 1. Al verificarsi di un evento assicurato la BD24 organizza il viaggio di ritorno che esula dal programma del viaggio stesso se la persona assicurata interrompe il viaggio o ritarda il ritorno in quanto lei stessa o una persona collegata viene colpita da uno dei seguenti eventi assicurati: a) Malattia grave inaspettata. La malattia è considerata inaspettata se si manifesta per la prima volta dopo la stipula dell assicurazione; b) Peggioramenti di malattie già esistenti se nei sei mesi precedenti la stipula dell assicurazione non è stato eseguito nessun trattamento medico necessario della malattia esistente; c) Rottura di protesi e allentamento di articolazioni impiantate; d) Gravidanza, lesione in seguito a incidente grave, intolleranza ai vaccini, decesso; e) Danno alla proprietà dovuto a incendio, rottura di condotte idriche, eventi naturali o reati da parte di terzi, a patto che il danno sia consistente o che la presenza della persona assicurata e/o di una delle persone collegate partecipanti al viaggio sia necessaria per l accertamento del danno; Su richiesta vengono anticipate le spese supplementari per il viaggio di ritorno a titolo di prestito. La persona assicurata è obbligata a restituire gli importi anticipati (prestiti) entro un mese dalla corresponsione. 2. Le persone collegate sono a) i congiunti della persona assicurata; b) gli addetti all assistenza; c) i soggetti che partecipano al viaggio nonché i relativi congiunti e addetti all assistenza. Se più di quattro persone, ed eventualmente altri due minori che partecipano al viaggio, hanno prenotato il viaggio insieme, soltanto i congiunti sono considerate persone collegate. BD / 16

13 IV Assicurazione bagagli Art. 1 Oggetto dell assicurazione 1. La BD24 si obbliga ad indennizzare la persona assicurata nel caso in cui il bagaglio venga smarrito o danneggiato durante il viaggio assicurato: a) a causa del reato di un terzo; b) a causa di un incidente di un mezzo di trasporto; c) a causa di incendio o eventi naturali; d) mentre si trova sotto la custodia di un azienda di trasporti, una struttura alberghiera o un deposito bagagli. 2. La BD24 corrisponde l indennizzo se il bagaglio consegnato non raggiunge il luogo di destinazione nello stesso giorno della persona assicurata a causa di ritardo nel trasporto. 3. Come bagaglio assicurato valgono tutti gli oggetti portati con sé in viaggio per il fabbisogno personale, inclusa l attrezzatura sportiva, i regali e i souvenir di viaggio. Art. 2 Ammontare della prestazione 1. Se il bagaglio assicurato viene colpito da un danno conformemente all art. 1 par. 1, la BD24 rimborsa il valore attuale per oggetti smarriti o rovinati fino all ammontare della somma assicurata di 4.000, EURO nella tariffa familiare e 2.000, EURO nella tariffa per persone singole. In caso di danneggiamento del bagaglio assicurato vengono rimborsate le necessarie spese per la riparazione ed eventualmente una riduzione del valore residua, tuttavia al massimo il valore attuale. 2. Se il bagaglio assicurato viene colpito da un danno conformemente all art. 1 par. 2, la BD24 rimborsa le spese certificate per gli acquisti sostitutivi necessari al proseguimento del viaggio fino a 250, EURO a persona o 500, EURO a famiglia. Art. 3 Limiti di indennizzo Per gli oggetti indicati di seguito l ammontare dell indennizzo è limitato. La BD24 rimborsa per: 1. film, supporti video, supporti audio e supporti dati il valore del materiale; 2. documenti ufficiali e visti le tasse ufficiali per la sostituzione, incluse le spese di viaggio necessarie fino a 200, EURO; 3. apparecchi di elaborazione elettronica dei dati e software, inclusi accessori, complessivamente fino a 500, EURO; 4. attrezzatura sportiva, inclusi accessori, complessivamente fino al 25% della somma assicurata; 5. gioielli e preziosi complessivamente fino al 50% della somma assicurata a patto che siano custoditi in un contenitore chiuso fisso (es. cassaforte) oppure che si trovino sotto la custodia personale della persona assicurata e vengano portati con sé custoditi in sicurezza; 6. telecamere e macchine fotografiche, inclusi accessori, complessivamente fino al 50% della somma assicurata; 7. regali e souvenir di viaggio, complessivamente fino al 10% della somma assicurata. Art. 4 Limitazioni della copertura assicurativa 1. La copertura assicurativa in caso di campeggio sussiste solo in campeggi autorizzati. 2. La copertura assicurativa in caso di furto da un veicolo parcheggiato oppure da contenitori ad esso annessi e assicurati tramite serratura sussiste solo se il veicolo e/o i contenitori siano ben chiusi e sia possibile dimostrare che il danno è avvenuto tra le ore 6.00 e le ore Per interruzioni del viaggio della durata non superiore a due ore la copertura assicurativa sussiste sempre. Art. 5 Esclusioni 1. Non sono assicurati a) i danni causati da dimenticanza o perdita di oggetti; b) i danni indiretti. 2. Non sussiste copertura assicurativa per a) occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi; b) denaro, effetti, biglietti da viaggio e documenti di ogni tipo ad eccezione dei documenti ufficiali e dei visti; c) gioielli e preziosi che non si trovano sotto la custodia personale oppure non vengono custoditi in un contenitore chiuso fisso (es. cassaforte); d) telecamere e macchine fotografiche, inclusi accessori, se sono stati consegnati in custodia di terzi come bagaglio; e) attrezzatura sportiva durante il relativo utilizzo conforme alla destinazione d uso. 3. Se la persona assicurata ha provocato intenzionalmente il danno al bagaglio assicurato, la BD24 è esentata dall obbligo di erogare la prestazione. In caso di colpa grave nel provocare il danno, la BD24 è legittimata a ridurre la prestazione in proporzione alla gravità della colpa della persona assicurata. Art. 6 Obblighi al verificarsi del caso assicurativo La persona assicurata è obbligata ad attenersi a quanto segue: 1. Eventuali danni causati da reati devono essere denunciati tempestivamente all ufficio di polizia competente più vicino o all ufficio di polizia più velocemente raggiungibile, consegnando un elenco di tutti i beni sottratti o danneggiati e facendosi rilasciare copia della denuncia scritta; 2. Eventuali danni al bagaglio consegnato devono essere comunicati tempestivamente all azienda di trasporti, alla struttura alberghiera o al deposito bagagli. I danni non riconoscibili esteriormente devono essere denunciati tempestivamente per iscritto dopo la loro scoperta e nel rispetto del relativo termine utile per presentare reclamo, entro e non oltre sette giorni dalla consegna del bagaglio; 3. Farsi confermare dall azienda di trasporto il ritardo del bagaglio. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare, ai sensi dell art c.c., la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Se risulta che uno dei su indicati obblighi è stato violato intenzionalmente e dolosamente, la BD24 è esentata dall obbligo di erogare la prestazione. In caso di violazione imputabile a colpa dell assicurato, BD24 si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in base alla gravità della colpa. La BD24 è tuttavia obbligata a erogare la prestazione se la violazione dell obbligo non ha influito in alcun modo sull accertamento o l entità dell obbligo di indennizzare la persona assicurata, sempre che la violazione non sia imputabile a dolo Art. 7 Franchigia La franchigia a carico della persona assicurata ammonta a 100, EURO per ogni sinistro. V Assicurazione malattia in viaggio Art. 1 Oggetto dell assicurazione 1. La BD24 si obbliga ad indennizzare la persona assicurata per le spese dei trattamenti sanitari all estero nonché per i trasporti del malato e del bagaglio che insorgono durante il viaggio assicurato in ragione del verificarsi di malattie acute e di incidenti. In caso di decesso vengono rimborsate le spese per la sepoltura all estero o per il rimpatrio della salma. 2. La BD24, attraverso il suo servizio di chiamata di emergenza, presta servizi di assistenza in caso di emergenze sanitarie nelle quali la persona assicurata si imbatte durante il viaggio. Art. 2 Prestazioni assicurate all estero 1. La BD24 rimborsa le spese per i trattamenti sanitari necessari eseguiti o prescritti da medici. Tra queste si annoverano le spese per a) trattamenti eseguiti con degenza in ospedale incluse le operazioni non procrastinabili; b) trattamenti sanitari ambulatoriali; c) trattamenti odontoiatrici antidolorifici, incluse otturazioni dentali semplici, riparazioni delle protesi dentarie presenti, e delle protesi dentarie provvisorie in seguito a incidente; d) trattamenti medici in caso di complicazioni della gravidanza, interruzioni di gravidanza necessarie dal punto di vista medico nonché aborti e parti prematuri fino alla 36ª settimana di gravidanza; e) trattamenti sanitari necessari del neonato in caso di parto prematuro fino alla 36ª settimana di gravidanza inclusa; f) medicinali, farmaci e fasciature; sussidi (ad esempio ausili per la deambulazione, noleggio di una sedia a rotelle) se questi si rendono necessari per la prima volta durante il viaggio assicurato in ragione di un incidente o di una malattia e sono utili al trattamento delle conseguenze dell incidente e/o della malattia; g) l acquisto di pacemaker e protesi che si rendono necessari dal punto di vista medico per la prima volta BD / 16

14 durante il viaggio assicurato per garantire la capacità di trasporto della persona assicurata. 2. Le spese per il trasporto del malato in ospedale necessario dal punto di vista medico vengono assunte per intero a patto che il trasporto venga effettuato da un servizio di soccorso riconosciuto. In alternativa vengono rimborsate fino a 50, EURO le spese certificate per il trasporto del malato necessario dal punto di vista medico effettuato con un taxi fino all ospedale più vicino. 3. Se un minore di 12 anni coassicurato viene ricoverato in ospedale la BD24 rimborsa le spese per l alloggiamento di un accompagnatore in ospedale. 4. Le spese telefoniche sostenute dalla persona assicurata o da una persona partecipante al viaggio per mettersi in contatto con il servizio di chiamata di emergenza vengono rimborsate fino a un importo pari a 25, EURO per ogni sinistro. 5. Se la persona assicurata muore durante il viaggio all estero assicurato, la BD24, su richiesta dei congiunti, organizza il rientro della salma dall estero al luogo di domicilio e se ne assume le spese. A scelta la BD24 organizza la sepoltura all estero e si assume le spese che sarebbero insorte in caso di traslazione. 6. Se non è possibile effettuare il viaggio di ritorno a causa di inabilità al trasporto certificata, la copertura assicurativa per le spese del trattamento sanitario continua ad essere valida oltre la fine del periodo assicurato fino al giorno dell abilità al trasporto. Art. 3 Prestazioni assicurate sul territorio nazionale e all estero 1. La BD24 organizza e si assume le spese per: a) il rientro sanitario della persona assicurata autorizzato dal medico e sostenibile con mezzi di trasporto adeguati (incluse eliambulanze) nell ospedale idoneo più vicino al luogo di domicilio della persona assicurata; b) il recapito del bagaglio nel luogo di domicilio della persona assicurata se questa è stata sottoposta a rientro sanitario oppure è deceduta. 2. Se la persona assicurata subisce un incidente e per questo è necessario cercarla, salvarla o recuperarla, la BD24 rimborsa le relative spese fino a , EURO. 3. La BD24 organizza il viaggio di ritorno al luogo di domicilio di minori di 16 anni che partecipano al viaggio e se ne assume le spese supplementari se questi a causa di decesso, malattia grave inaspettata o lesione in seguito a incidente grave della persona assicurata che partecipa al viaggio non possono più essere assistiti. 4. Se a causa di una malattia acuta insorta durante il viaggio assicurato o una lesione in seguito ad incidente si rende necessario dal punto di vista medico un trattamento con degenza ospedaliera la BD24 paga per il periodo della degenza ospedaliera I. una diaria giornaliera pari a 50 euro per massimo 30 giorni per il trattamento ospedaliero se il viaggio assicurato ha luogo in Italia. II. al posto del risarcimento delle spese di degenza ospedaliera, una diaria giornaliera pari a 50 euro per massimo 30 giorni se il trattamento ospedaliero avviene all estero. Questo diritto di scelta deve essere esercitato tempestivamente all inizio della degenza ospedaliera. Art. 4 Prestazioni informative e di assistenza 1. Su richiesta la BD24 informa in merito alle possibilità di cure mediche della persona assicurata e, se possibile, indica un medico che parli la lingua inglese. 2. La BD24 presta consulenza alla persona assicurata in merito ai farmaci che si rendono necessari durante il viaggio assicurato e, se possibile, fornisce informazioni su preparati sostitutivi in caso di smarrimento durante il viaggio dei farmaci di cui si necessita. 3. Se la persona assicurata viene ricoverata in ospedale, la BD24 fornisce le seguenti prestazioni di assistenza tramite il suo servizio di chiamata di emergenza: 1. La BD24, tramite un medico da lei incaricato, realizza il contatto con i medici curanti dell ospedale ed, eventualmente, con il medico di famiglia e si occupa della trasmissione delle informazioni tra i medici coinvolti. Su richiesta la BD24 informa i congiunti della persona assicurata. 2. Se il ricovero ospedaliero dura presumibilmente più di cinque giorni, su richiesta la BD24 organizza il viaggio di una persona vicina alla persona assicurata per il luogo del ricovero ospedaliero e ritorno al luogo di domicilio e si assume le spese del mezzo di trasporto. 3. Se necessario, la BD24 rilascia nei confronti dell ospedale una garanzia di assunzione delle spese fino a , EURO. Nella misura in cui non sussiste un obbligo di fornire la prestazione della BD24, gli importi pagati dalla BD24 devono essere rimborsati dalla persona assicurata alla BD24 entro un mese dalla relativa fatturazione. Art. 5 Esclusioni Non sono assicurati 1. Trattamenti sanitari o altri provvedimenti ordinati da un medico che: a) rappresentavano un motivo per iniziare il viaggio; b) erano a conoscenza della persona assicurata prima dell inizio del viaggio e della cui esecuzione pianificata durante il viaggio la persona assicurata era a conoscenza (ad esempio dialisi); c) si rendono necessari in ragione di un peggioramento di malattie già esistenti prevedibile prima di iniziare il viaggio; d) si basano sulla premeditazione. Tra questi si annoverano anche lesioni causate dalla partecipazione a gare di sport da combattimento di qualsivoglia natura, inclusa la relativa preparazione; e) si basano su disturbi psichici o della coscienza a causa dell abuso di alcol, droga, sostanze stupefacenti o narcotici, sonniferi o altre sostanze narcotizzanti. 2. Acquisto e riparazione di supporti per la vista e apparecchi acustici; 3. Acquisto e riparazione di pacemaker e protesi, a meno che l acquisto si renda necessario per la prima volta in ragione di incidenti o malattie insorte durante il viaggio e serva all idoneità di trasporto della persona assicurata; 4. Agopuntura, fanghi e massaggi; 5. Trattamenti di patologie provocate da alcol, droga e altre dipendenze, inclusi i trattamenti di disintossicazione e di disassuefazione; 6. Trattamento psicoanalitico e psicoterapeutico nonché ipnosi; 7. Trattamenti da parte di coniugi e/o compagni di vita, genitori o figli. Le spese materiali certificate vengono rimborsate; 8. Necessità di trattamenti infermieristici o di cura. Art. 6 Limitazione dell ammontare della prestazione Se un trattamento sanitario supera l entità necessaria dal punto di vista medico oppure le spese di un trattamento sanitario superano l entità di uso locale, la BD24 può diminuire la sua prestazione ad un importo adeguato. Art. 7 Obblighi al verificarsi del caso assicurativo La persona assicurata oppure, in caso di decesso, i relativi successori nei rapporti giuridici, è/sono obbligata/obbligati: 1. a mettersi in contatto tempestivamente nei casi seguenti con il servizio di chiamata di emergenza della BD24: a) all inizio di un trattamento sanitario ospedaliero; b) prima di eseguire rientri sanitari; c) in caso di decesso per sepolture all estero o traslazioni; d) prima di avvalersi di prestazioni di assistenza. 2. a consegnare gli originali delle fatture o delle copie dotate di timbro originale che certifica il rimborso da parte di un altro fornitore di servizi. Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi che precedono può comportare, ai sensi dell art c.c., la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo. Se risulta che uno dei su indicati obblighi è stato violato intenzionalmente e dolosamente, la BD24 è esentata dall obbligo di erogare la prestazione. In caso di violazione imputabile a colpa dell assicurato, BD24 si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in base alla gravità della colpa. La BD24 è tuttavia obbligata a erogare la prestazione se la violazione dell obbligo non ha influito in alcun modo sull accertamento o l entità dell obbligo di indennizzare la persona assicurata, sempre che la violazione non sia imputabile a dolo Art. 8 Franchigia La franchigia a carico della persona assicurata ammonta a 100, EURO per ogni sinistro. BD / 16

15 Art. 9 Indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione Se per il medesimo rischio è contratta un ulteriore assicurazione presso altro assicuratore, il contraente e/o l assicurato deve darne avviso a BD24; se tale avviso è dolosamente omesso BD24 non è tenuta a pagare l indennità Se per lo stesso sinistro è possibile rivendicare un indennizzo derivante da altri contratti di assicurazione, gli obblighi di erogare la prestazione previsti da detti contratti prevalgono su quelli del presente contratto, e ciò anche nel caso che in uno di questi contratti di assicurazione sia pattuita una responsabilità sussidiaria ed indipendentemente da quando è stato stipulato l altro contratto di assicurazione. Se la persona assicurata denuncia il sinistro per prima alla BD24, questa procede al pagamento dell indennizzo, fermo il diritto di regresso ai sensi dell art c.c. contro gli altri assicuratori per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Sezione C Glossario A Addetti all assistenza Gli addetti all assistenza sono coloro che assistono i parenti minorenni o bisognosi di assistenza che partecipano o non partecipano al viaggio della persona assicurata (es. alla pari). Anno assicurativo Come anno assicurativo si intende un periodo di 12 mesi calcolati dall inizio dell assicurazione. Attrezzatura sportiva Per attrezzatura sportiva si intendono tutti gli oggetti necessari ad esercitare una disciplina sportiva (es. mazze da golf, tavole da surf, mountain bike) inclusi i relativi accessori. C Cambio del posto di lavoro Si considera un cambio del posto di lavoro il cambio di un lavoratore da un datore di lavoro ad un altro con risoluzione dell attuale rapporto di lavoro e creazione di un nuovo rapporto di lavoro. Il trasferimento all interno di un azienda non vale come cambio del posto di lavoro. Commissioni per il cambiamento della prenotazione Tra le commissioni per il cambiamento della prenotazione rientrano le commissioni fatturate da un tour operator alla persona assicurata in quanto questa ha cambiato la prenotazione del viaggio presso il medesimo tour operator per quanto concerne destinazione e data del viaggio. Congiunti Vengono considerati congiunti della persona assicurata il coniuge o il compagno all interno di una convivenza di fatto paragonabile al matrimonio, i figli (legittimi o naturali), i figli adottivi, i minori affidati, i genitori, i genitori adottivi, i patrigni e le matrigne, i genitori affidatari, i nonni, i fratelli, i nipoti, i suoceri, le nuore, i generi e i cognati. Contraente Il contraente è la persona fisica o giuridica che ha stipulato un contratto di assicurazione con l assicuratore. E Estero I territori nazionali all interno dei quali la persona assicurata ha un domicilio permanente non vengono considerati come estero. Eventi naturali Sono considerati eventi naturali: esplosione, tempesta, grandine, fulmini, acqua alta, inondazioni, valanghe, eruzioni vulcaniche, terremoti, frane. I Inizio del viaggio Il viaggio è da considerarsi iniziato quando ci si è avvalsi totalmente o in parte della prima prestazione correlata al viaggio. Interruzione del viaggio Un viaggio viene considerato interrotto se viene terminato in anticipo e la persona assicurata torna a casa. L Luogo della vacanza Sono considerati luoghi della vacanza tutti i luoghi di un viaggio prenotati e assicurati. Sono da intendersi come territori comunali quelli inclusi in un raggio di 50 km. Sono compresi anche tutti i percorsi di collegamento tra i luoghi delle vacanze e il luogo di provenienza. M Mezzi di trasporto pubblici I mezzi di trasporto pubblici sono tutti i veicoli aerei, terrestri o acquatici omologati per il trasporto pubblico di persone. Non sono considerati mezzi di trasporto pubblici i mezzi di trasporto in viaggio nell ambito di gite turistiche/voli turistici e nemmeno le auto a noleggio, i taxi e le navi da crociera. Ministero degli Affari Esteri Il Ministero degli Affari Esteri, insieme alle rappresentanze all estero, costituisce il servizio estero. Il Ministero degli Affari Esteri pubblica molte informazioni su tutti gli stati del mondo (ad esempio anche avvertenze di sicurezza e per i viaggi e Avvisi Particolari). I dati di contatto sono i seguenti: Indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri Roma Telefono Fax Misure da parte delle autorità statali Le misure da parte delle autorità statali sono ad esempio la confisca di souvenir esotici da parte della dogana o un rifiuto d ingresso a causa della mancanza dei documenti di ingresso prescritti. T Trattamento sanitario necessario dal punto di vista medico Sono considerati trattamenti sanitari necessari dal punto di vista medico ai sensi di queste disposizioni i trattamenti medici ambulatoriali e quelli ospedalieri non procrastinabili, inclusi i trattamenti necessari dal punto di vista medico causati da disturbi durante la gravidanza, parto entro la fine della 36ª settimana di gravidanza (parto prematuro), trattamenti conseguenti a parto prematuro e interruzione della gravidanza resasi necessaria dal punto di vista medico. Inoltre si annoverano anche trattamenti odontoiatrici conservativi antidolorifici, incluse otturazioni dentali semplici e riparazioni della protesi dentaria presente, se queste sono state eseguite o prescritte da un dentista. I trattamenti ospedalieri non procrastinabili sono assicurati solo se questi avvengono in una struttura riconosciuta generalmente come ospedale nel paese del soggiorno, che dispone di una costante direzione medica, di possibilità diagnostiche e terapeutiche sufficienti e redige una cartella clinica. P Pandemia Una pandemia è la diffusione di una malattia infettiva su scala internazionale. Prestazioni correlate al viaggio Sono considerate prestazioni correlate al viaggio ad esempio il volo prenotato o il viaggio in treno prenotato per il luogo della vacanza e ritorno oppure in loco la camera d albergo prenotata. BD / 16

16 Prezzo residuo del viaggio Il prezzo residuo del viaggio è il prezzo complessivo del viaggio prenotato e assicurato fatturato al momento del verificarsi dell evento assicurato detratto l acconto dovuto o corrisposto. R Rapporto di lavoro La definizione rapporto di lavoro indica il rapporto di lavoro soggetto all obbligo assicurativo e regolamentato da un contratto di lavoro tra il lavoratore e il datore di lavoro. La copertura assicurativa comprende i rapporti di lavoro soggetti all obbligo assicurativo che prevedono un orario di lavoro settimanale di almeno 15 ore per una durata minima di almeno un anno. S Scuola/Università Per scuole si intendono le scuole statali e private che prevedono, al loro completamento, il rilascio di un diploma di formazione scolastica riconosciuto in base alle rispettive leggi nazionali nonché le scuole di accompagnamento formativo (scuole professionali) e le scuole nelle quali, dopo un determinato periodo di pratica professionale, si può conseguire un altro titolo riconosciuto dalle Camere dell Industria e Commercio o dalle Camere degli Artigiani (ad esempio titolo di mastro). Per università si intendono tutti gli istituti superiori di qualificazione professionale e le università presso le quali si può conseguire una laurea. Spese di annullamento dovute da contratto Le spese di annullamento dovute da contratto sono le spese che la persona assicurata deve ad esempio al tour operator o al locatore della casa per vacanze in caso di annullamento del viaggio e/o della prestazione correlata al viaggio. Non sono incluse le spese sostenute nell ambito della mediazione di prestazioni correlate al viaggio (es. in un contratto di mediazione con un agenzia di viaggi). T Tempestivamente Senza colpevole indugio. V Valore attuale Come valore attuale si intende l importo generalmente necessario per procurarsi nuovi beni di pari natura e qualità presso il proprio domicilio permanente, detratto un importo corrispondente allo stato dei beni assicurati (età, usura, utilizzo, ecc.). BD / 16

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