SCHEDA RIASSUNTIVA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA (Prima Sezione) 15 MARZO 2012 C-292/10

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE FACOLTA DI GIURISPRUDENZA CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO SCHEDA RIASSUNTIVA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL UNIONE EUROPEA (Prima Sezione) 15 MARZO 2012 C-292/10 CAUSA PRINCIPALE Il sig. de Visser è titolare del nome di dominio e responsabile del sito Internet In questo sito Internet è possibile visualizzare delle foto in cui G compare in parte nuda. G effettivamente, nel 2003, interessata al sito Internet e alle prestazioni di servizi del sig. de Visser, lo aveva contattato. Quest ultimo, tramite una collaboratrice e un fotografo da lui incaricato, aveva fatto scattare alcune fotografie di G in Germania. Tuttavia, G non aveva mai autorizzato la pubblicazione delle foto, né questa questione era stata mai discussa e quindi non era mai stata oggetto di un accordo concreto. Solo nel 2009 G, attraverso dei colleghi di lavoro, è venuta a conoscenza della pubblicazione su Internet delle fotografie in discorso. Sia l avviso legale del sito Internet in questione, sia la banca dati della DENIC (registro di dominio.de) indicano come contatto amministrativo il sig. N*****, con indirizzo a Dortmund (Germania). Nell elenco telefonico di Dortmund, tuttavia, nessuno risulta iscritto con questo nome. Il luogo in cui si trova il server che ospita il sito Internet è ignoto. G decide quindi di avviare un procedimento contro il sig. de Visser presso un tribunale tedesco per chiedere il risarcimento dei danni. Nell avviso legale del sito in questione, il sig. de Visser compare come titolare del dominio con un indirizzo a Ternuezen (Paesi Bassi) e un indirizzo postale a Venlo (Paesi Bassi). Non è stato però possibile effettuare alcuna notifica a tali indirizzi perché tutta la corrispondenza inviata è tornata al mittente con l annotazione sconosciuto presso tale indirizzo, mentre il consolato dei Paesi Bassi a Monaco di Baviera (Germania) ha dichiarato che il sig. de Visser non era iscritto in nessun registro anagrafico nei Paesi Bassi Dopo la concessione del gratuito patrocinio a G, il giudice del rinvio ha quindi ordinato la notifica pubblica della domanda giudiziale. In precedenza, nel contesto del procedimento per il gratuito patrocinio, si era tentato invano di far pervenire al sig. de Visser lo schema della domanda giudiziale per la normale via postale a diversi indirizzi. La notifica pubblica della domanda giudiziale, conformemente al codice di procedura civile tedesco, che prevede questa forma di notifica in casi come quello in esame, è stata effettuata mediante affissione di un avviso relativo a tale notifica nell albo del Landgericht Regensburg per circa un mese (11 febbraio- 15 marzo 2010). Al momento del rinvio, i termini concessi al sig. de Visser per comunicare l intenzione di difendersi erano scaduti senza che egli avesse reagito. Seguono quindi delle considerazioni del giudice, da cui derivano diverse questioni pregiudiziali: -) secondo il giudice del rinvio il sig. de Visser non ha mai avuto conoscenza del procedimento avviato; -) il giudice aggiunge che se il diritto dell Unione dovesse far venir meno la possibilità di una notifica pubblica della domanda giudiziale (secondo il diritto nazionale), a G resterebbe solo la possibilità di indicare altri indirizzi del sig. de Visser presso i quali effettuare tale notifica, il che le risulterebbe impossibile, dato che questi sono sconosciuti. Questo violerebbe l articolo 47, primo

2 comma, della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, in quanto G verrebbe privata del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo che le è garantito; -) il giudice inoltre nutre dei dubbi sull applicabilità e interpretazione del regolamento n. 44/2001 e sulla determinazione del diritto sostanziale applicabile all azione principale. QUESTIONI PREGIUDIZIALI sottoposte alla Corte: PRIMA QUESTIONE: Il giudice del rinvio intende sapere se l articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che osta all applicazione dell articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento a un azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell Unione, ma che si trova in un luogo sconosciuto. In particolare il giudice s interroga sull interpretazione della locuzione non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro che imporrebbe, in forza dell articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, l applicazione delle norme nazionali sulla competenza anziché delle norme uniformi di detto regolamento. In altri termini il giudice vuole sapere se il fatto che non si abbiano certezze sul domicilio del sig. de Visser imponga di applicare, ai sensi dell articolo 4 paragrafo 1, le norme nazionali sulla competenza invece che le regole uniformi dettate dal regolamento. IL DIRITTO: REGOLAMENTO N. 44/2001 Articolo 4 1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione degli articoli 22 e 23. Articolo 5 La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: ( ) 3) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire; CONSIDERAZIONI DELLA CORTE: -) Nel caso in cui il domicilio di un convenuto cittadino di uno Stato membro non è noto, l applicazione delle norme uniformi sulla competenza giurisdizionale dettate dal regolamento n.44/2001, al posto di quelle nazionali, è conforme all imperativo della certezza del diritto e all obiettivo, perseguito dal regolamento, di rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell Unione. -) La locuzione non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro (articolo 4, paragrafo 1), dev essere intesa nel senso che l applicazione delle norme nazionali, anziché quelle del

3 regolamento sulla competenza, è possibile solo se il giudice adito dispone di indizi probatori che gli consentono di ritenere che il convenuto, cittadino dell Unione non domiciliato nello Stato membro di detto giudice, sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell Unione. Se non ci sono tali indizi, in forza del regolamento, la competenza internazionale di un giudice di uno Stato membro è accertata quando sono soddisfatte le condizioni per l applicazione di una delle norme sulla competenza previste da tale regolamento, in particolare l articolo 5, punto 3, in materia di illeciti civili dolosi o colposi. In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, l articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 dev essere interpretato nel senso che non osta all applicazione dell articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento ad un azione risarcitoria per danni derivanti dalla gestione di un sito Internet, promossa contro un convenuto che è probabilmente cittadino dell Unione, ma che si trova in luogo sconosciuto, se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell Unione. SECONDA, TERZA, QUARTA QUESTIONE: 2) il giudice si chiede, qualora il regolamento 44/2001 sia applicabile, se, per la violazione dei diritti della personalità attraverso contenuti di un sito Internet, la locuzione luogo in cui l evento dannoso ( ) può avvenire, di cui all articolo 5, punto 3, debba essere interpretato nel senso che: - la ricorrente può promuovere un azione diretta a far cessare il comportamento, a ottenere informazioni e il risarcimento dei danni contro il gestore del sito Internet, dinanzi ai giudici di qualunque Stato membro in cui il sito può essere consultato, indipendentemente dal domicilio del convenuto oppure - la competenza giurisdizionale dei giudici di uno Stato membro presuppone che ci deve essere uno specifico collegamento (territoriale) tra i contenuti del sito Internet con lo Stato del foro 3) Qualora ci debba essere un siffatto collegamento, secondo quali criteri esso deve essere riscontrato: - se è rilevante che il sito internet controverso si rivolga specificamente anche agli utenti di Internet dello Stato del foro - oppure se è sufficiente un collegamento oggettivo tra le informazioni accessibili sul sito e lo Stato del foro, nel senso che nello Stato del foro possa essersi verificato o potrà verificarsi un conflitto tra interessi contrapposti (diritto alla personalità della ricorrente e interesse del gestore a impostare discrezionalmente il suo sito) per il fatto che uno o più conoscenti della persona, il cui diritto della personalità è stato leso, abbiano preso visione del contenuto di tale sito Internet. 4) Se al fine del riscontro di tale specifico collegamento con lo Stato del foro sia rilevante il numero di accessi al sito Internet controverso operati a partire da tale Stato.

4 Per rispondere a queste questioni la Corte rimanda alla sentenza edate Advertising e a. (C-509/09 e C-161/10, Racc. pag. I-10269), da cui si evince che: L espressione luogo in cui l evento dannoso è avvenuto o può avvenire utilizzata all art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, si deve interpretare, nel caso di violazione dei diritti della personalità per mezzo di informazioni diffuse in vari Stati membri attraverso Internet, nel senso che il titolare del diritto della personalità possa esperire un azione per risarcimento danni: sia dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è stabilito l editore della pubblicazione lesiva dei diritti della personalità, i quali sono competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivati dalla lesione dei suddetti diritti, sia dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro dove la pubblicazione è stata diffusa e dove il titolare del diritto della personalità asserisce di aver subito una lesione della propria reputazione, i quali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato del giudice adito, o anche, dinanzi ai giudici dello Stato membro ove è situato il centro di gravità del conflitto tra i beni e gli interessi in gioco, i quali sono perciò competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivati dalla lesione dei diritti della personalità. Per Stato membro ove è situato il centro di gravità del conflitto si intende quello nel cui territorio le informazioni controverse risultano oggettivamente e specificamente rilevanti, e dove, contemporaneamente, il titolare del diritto della personalità possiede il proprio centro di interessi. QUINTA QUESTIONE: 5) Se i principi giuridici di cui alla sentenza Shevill e a. (C-68/93, Racc. pag. I-415) siano validi anche per questo caso. La Corte rimanda alla sentenza edate Advertising e a. (C-509/09 e C-161/10) in quanto i principi della sentenza Shevill sono contenuti in essa. SESTA QUESTIONE: Il giudice del rinvio intende sapere se il diritto dell Unione debba essere interpretato nel senso che osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante notifica pubblica secondo il diritto nazionale. La Corte considera che il regolamento 44/2001 non ha l obiettivo di unificare le norme di diritto processuale degli Stati membri, bensì di ripartire le competenze giurisdizionali ai fini della soluzione delle controversie in materia civile e commerciale e di facilitare l esecuzione delle decisioni giudiziarie. Spetta dunque agli Stati membri, nell ambito della loro autonomia procedurale, dettare le norme di procedura applicabili alle azioni avviate davanti ai loro organi giurisdizionali; queste norme però non devono pregiudicare il diritto dell Unione, in particolare il regolamento 44/2001.

5 Per quanto riguarda le condizioni che devono essere rispettate nell ambito del procedimento, occorre ricordare che le disposizioni del regolamento 44/2001 esprimono l intenzione di avere cura che i procedimenti si svolgano del rispetto dei diritti della difesa, previsti anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea (articolo 47). D altro lato però questi diritti non sono delle prerogative assolute, ma possono soggiacere a restrizioni, dettate da obiettivi d interesse generale, come per esempio l esigenza di evitare delle situazioni di diniego della giustizia in cui si verrebbe a trovare un attore a causa dell impossibilità di reperire il convenuto. La Corte, richiamando anche la sentenza Hypotecni banka, effettua quindi un bilanciamento tra il diritto di difesa - che sarebbe limitato dalla possibilità di proseguire il procedimento mediante notifica pubblica, e quindi di fatto all insaputa del convenuto - e il diritto dell attore che, se non procedesse in questo modo, rimarrebbe lettera morta, rischiando tra l altro di perdere ogni possibilità di ricorso. Dunque la Corte stabilisce che il diritto dell Unione europea non osta alla pronuncia di una sentenza contumaciale nei confronti di un convenuto al quale, nell impossibilità di reperirlo, la domanda giudiziale è stata notificata mediante pubblicazione secondo il diritto nazionale, a condizione che il giudice adito si sia prima assicurato che siano state condotte tutte le ricerche imposte dai principi di diligenza e buona fede per rintracciare tale convenuto. SETTIMA QUESTIONE: Se il giudice nazionale debba disapplicare le disposizioni nazionali che consentono una notifica pubblica, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle specificità del diritto tedesco. DECISIONE DELLA CORTE Fa riferimento alla decisione precedente. OTTAVA QUESTIONE: Con la seconda parte della terza questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il diritto dell Unione debba essere interpretato nel senso che osta alla certificazione, in quanto titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento n. 805/2004, di una sentenza contumaciale pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto. DECISIONE DELLA CORTE Il diritto dell Unione dev essere interpretato nel senso che osta alla certificazione di una sentenza contumaciale, come titolo esecutivo europeo - ai sensi del regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati - se questa è stata pronunciata nei confronti di un convenuto il cui indirizzo non è noto.

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