CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

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1 ,VWLWX]LRQ G GLULWWR SULYDWR CORSO DI LAUREA IN COMUNICAZIONE DIGITALE

2 3URJUDPP GH FRUVR 01 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell ICT 02 - Introduzione al diritto privato e al diritto dell ICT 03 - Il diritto d autore e i diritti sui beni digitali. - La tutela delle creazioni intellettuali e la loro diffusione in Internet La tutela del software. La disciplina nazionale e comunitaria. Gli aspetti giuridici legati al fenomeno del free software Il documento informatico e la firma elettronica. Il ricorso alla firma elettronica e alla firma elettronica avanzata, nei rapporti tra privati e con la pubblica amministrazione. La disciplina tecnica per la formazione, trasmissione e conservazione di documenti informatici Il contratto telematico e il commercio elettronico

3 3URJUDPP GH FRUVR 07 - La tutela dei dati personali. Le problematiche di tutela in internet: cookies, spamming, e profilazione degli utenti la tutela dei segni distintivi e della concorrenza in Rete. La qualificazione giuridica del domain name e il suo regime amministrativo. Gli atti di concorrenza sleale in internet (deep link e metatag) 09 - La fornitura di servizi in rete. Il ruolo dei soggetti in rete: i fornitori di servizi di comunicazione, i content provider, gli utenti in rete L informatica sul luogo di lavoro 11 - I crimini informatici: profili civilistici 12 - L autodisciplina in rete. Le problematiche giuridiche delle comunità virtuali. La disciplina autoprodotta e i suoi rapporti con l ordinamento giuridico.

4 3ULP /H]LRQH Introduzione al diritto privato

5 , 'LULWWR Per diritto oggettivo o diritto in senso oggettivo si intende una regola o un complesso di regole di comportamento che si distingue da altre regole per determinate caratteristiche. Quali siano tali caratteristiche è però oggetto di storico dibattito nella dottrina giuridica e filosofica. Ai nostri fini, possiamo definire il diritto come l insieme delle regole che coordina e dirige i consociati, per dare ordine alla loro convivenza e organizzare le loro attività. La regola giuridica di carattere generale e astratto si dice norma giuridica. l insieme delle norme giuridiche costituisce l ordinamento giuridico.

6 / IRQW GH GLULWWR Italiane Costituzione Leggi legge ordinaria dello Stato decreto legislativo decreto legge Leggi regionali Regolamenti Usi Europee Regolamenti Direttive Decisioni Raccomandazioni

7 / &RVWLWX]LRQH La Costituzione è la norma fondamentale che regge la comunità degli italiani ed è prima nella gerarchia delle fonti contiene le norme fondamentali dell organizzazione dello Stato, regola le altre fonti del diritto, determina e legittima i pubblici poteri e i loro compiti e responsabilità

8 / /HJJ RUGLQDULD Art. 70 Cost. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere Art. 73 Cost. - [1] Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. [2] Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. [3] Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso

9 , GHFUHW OHJLVODWLYR Art. 76 Cost. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. La delega del Parlamento è conferita con legge formale ordinaria. Destinatario della delegazione legislativa può essere soltanto il Governo, e più precisamente è l organo collegiale o Consiglio dei Ministri. La delega legislativa è normalmente conferita dal Parlamento nei casi di particolare complessità della materia sulla quale legiferare ovvero dell iter formativo della legge.

10 , GHFUHW OHJJH Art. 77 Cost. - [1] l Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. [2] Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. [3] I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

11 / OHJJ UHJLRQDOH Art. 121 Cost. - [1] Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente. [2] Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere. [3] La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni. [4] Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

12 UHJRODPHQWL Legge 400/88, Art. 17, comma 1: Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: L esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; L attuazione e l integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; L organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; ( )

13 *O XVL FRQVXHWXGLQH Art. 8 Disp. Prel. C.C. - Usi - Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati Art. 9 Disp. Prel. C.C. - Raccolte di usi - Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria Gli usi sono fonte produttiva di norme giuridiche, se: ripetuti generalmente e uniformemente nel tempo e osservati nella consapevolezza della giuridica necessità del loro rispetto.

14 5HJRODPHQW FRPXQLWDUL Art. 249 Trattato CE (Nizza) - Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Caratteristiche fondamentali: portata generale carattere obbligatorio diretta applicabilità

15 / GLUHWWL FRPXQLWDULD Art. 249 Trattato CE (Nizza) - La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Sono atti destinati a vincolare il singolo Stato in relazione al solo risultato da perseguire, lasciando ferma l autonomia dello stesso per quanto riguarda la forma e, entro certi limiti, il contenuto dell atto di recepimento

16 / 'HFLVLRQH Art. 249 Trattato CE (Nizza) - La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati. Sono atti aventi portata concreta, che possono indirizzarsi ad uno Stato membro o ad altro soggetto (persona fisica o giuridica), sono vincolanti per il destinatario e acquistano efficacia con la semplice notifica ai destinatari (art. 254).

17 / 5DFFRPDQGD]LRQL Art. 249 Trattato CE (Nizza) Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

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