Schema di contratto di locazione a base di gara ************** CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

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1 COMUNE DI LUINO PROVINCIA DI VARESE ************** CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO DELL IMMOBILE DEL PARCO A LAGO DA DESTINARSI ALLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE *************** Premesso che il Comune di Luino è titolare di concessione demaniale, di durata trentennale (fino al 31/12/2037), per l occupazione di area demaniale lacuale di complessivi mq ,00, mediante area con terrapieno per realizzazione del Parco a Lago con manufatti di mq. 310,00, di cui bar mq 283,00 e servizi igienici mq 27,00, area giochi di mq 405,00, marciapiedi di mq 3.140,00, parcheggio di mq ,00 e area verde di mq 5.370,00 (Appendice concessione n. 72/2008 Consorzio Gestione Associata dei Laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese in data 28/10/2009); in esecuzione del progetto dell opera pubblica Parco a Lago (approvato dalla Giunta comunale con deliberazioni n. 17 del 03/02/2009 e n. 34 del 24/02/2009) è stata completata l edificazione della struttura immobiliare, composta da salone con vetrate, locale cucina, corridoio, locale magazzino, bagni ed antibagno, individuata nell atto di concessione come manufatto Bar e qualificata negli elaborati progettuali come Bar a Lago ; l area su cui insiste l immobile ha destinazione urbanistica: Zona F1 Aree pubbliche di interesse generale; l immobile è iscritto al Nuovo Catasto edilizio Urbano sezione urbana di Luino, 1

2 Foglio di mappa n. 6 particelle n e 10983; gli impianti elettrici sono realizzati a regola d arte come risulta dalla dichiarazione di conformità dell impianto elettrico relativo al parco e all edificio rilasciata in data 5/08/2011 dalla ditta Filoni Guido impianti elettrici di Arona; l impianto idrico sanitario è realizzato ad regola d arte come risulta dalla dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta LIATI GIOVANNI S.r.l. di Cassano Magnago; i serramenti e la tipologia delle vetrate sono marcati CE giusta certificazione rilasciata in data 09/06/2011 dalla ditta CO.AL. Serramenti di Arona; l immobile è certificato in classe energetica EPH C pari a 21,92 Kwh/mq anno (attestato n del 15/12/2011 valido fino al 15/11/2021); l immobile è agibile ai sensi del D.P.R. 380/20001 giusta certificazione rilasciata dal Comune di Luino in data [ ]/[ ]/2012; l Amministrazione comunale, come d altronde già previsto negli atti sopra richiamati intende adibire la struttura all esercizio di un attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che sia di integrazione del Parco del quale costituisce un elemento integrante di codesta zona di pregio; con atto della Giunta Comunale n. 216 del 13/12/2011 l Amministrazione Comunale ha disposto di procedere alla locazione dell immobile e dell area pertinenziale, con destinazione ad esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande ed ha altresì stabilito di concedere l immobile, in considerazione del contesto ubicativo di pregio in cui è situato e dell accessorietà dell esercizio a servizio del Parco a Lago, all offerta più vantaggiosa che, oltre all elemento prezzo rappresentato dal canone annuale di locazione, tenga conto 2

3 anche della qualità della gestione della struttura, in particolare della qualità architettonica degli elementi di arredo e coerenza e continuità degli stessi con il Parco a Lago, della qualità della dotazione di attrezzature tecniche e della qualifica del personale e di ogni altro elemento utile a definire la qualità della gestione nonché del numero minimo e tipologia di eventi culturali ed attività di intrattenimento e svago che il conduttore si impegna a svolgere durante l anno solare con determinazione a contrattare n. [ ] in data [ ]/[ ]/2011 del Responsabile del Servizio Appalti sono state individuate le modalità di scelta del contraente mediante procedura aperta ponendo a base d asta un canone di locazione annuale pari a [ ]; con determinazione n. [ ] in data [ ]/[ ]/20[ ] del Responsabile del Servizio Patrimonio è stato approvato il verbale di gara in data [ ]/[ ]/20[ ], disponendo la locazione del sopra citato immobile con le aree pertinenziali a [ ] quale legale rappresentante de [ ], avendo presentato l offerta economicamente più vantaggiosa con un canone di locazione annuale di [ ]; tutto ciò premesso l'anno duemila[ ] il giorno [ ] del mese di [ ], TRA il Comune di Luino (codice fiscale Partita IVA ) rappresentato dal [ ] [ ], nato in [ ] il [ ].[ ].19[ ], domiciliato per la carica presso il Municipio in Luino piazza Crivelli Serbelloni n. 1, che interviene nella sua qualità di Responsabile del Servizio Patrimonio, giusto decreto datato [ ].[ ].20[ ] e con i poteri dell articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000, di seguito denominato Il 3

4 Locatore E [ ] (codice fiscale [ ] - Partita IVA [ ]) con sede legale in [ ] ([ ]), via/piazza [ ], n. [ ], rappresentato da [ ] nato/a a [ ] ([ ]) il [ ].[ ].19[ ] e residente in [ ] ([ ]), via/piazza [ ], n. [ ] che interviene nella sua qualità di legale rappresentante de [ ], con i poteri conferitigli dallo statuto sociale, di seguito denominato Il Conduttore SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue: Art. 1) Premesse Le premesse sono conosciute ed approvate dalle parti e formano parte integrante del presente contratto. Art.2) Oggetto della locazione Il Locatore concede in locazione ad uso non abitativo al Conduttore, che accetta, l immobile iscritto al Nuovo Catasto edilizio Urbano, sezione urbana di Luino, Foglio di mappa n. 6 particelle n e 10983, sito in Luino nel Parco a Lago Viale Dante Alighieri, avente superficie di mq. 142, compresi i servizi igienici che il Conduttore si impegna a gestire garantendo il mantenimento delle necessarie condizioni igieniche ed assicurandone l uso al pubblico, oltre area pertinenziale di mq L immobile e l area pertinenziale oggetto di locazione sono individuati e delimitati nell allegata planimetria identificativa dell unità immobiliare e dell area pertinenziale che, debitamente sottoscritta dalle parti, viene allegata al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Art. 3) Destinazione d uso dell immobile L'immobile, in considerazione del contesto ubicativo di pregio in cui è situato e dell accessorietà dell esercizio a 4

5 servizio del Parco a Lago, dovrà essere destinato esclusivamente all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (pubblico esercizio), con l espresso divieto di ogni altra diversa destinazione non autorizzata dal Locatore pena la risoluzione del contratto. Il Conduttore dichiara che l immobile è adatto all uso convento. Art. 4) Durata della locazione La durata del contratto è fissata in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto di locazione, rinnovabile secondo le vigenti norma in materia. E escluso il rinnovo tacito. Art. 5) Recesso del conduttore Il Conduttore potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso al Locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione, fermo comunque l'obbligo di corrispondere il canone dovuto per l'intero periodo di preavviso. Il conduttore sarà chiamato a rinunciare alla perdita per l avviamento commerciale. Art. 6) Divieto di sublocazione anche parziale Il Conduttore non potrà concedere in sublocazione o in comodato, od attraverso ogni altra forma di godimento tipico o atipico, l immobile locato, in tutto o in parte, pena la risoluzione di diritto del contratto. Il Conduttore potrà cedere il contratto in uno con la cessione o la locazione dell azienda. Agli aventi causa si applicheranno le disposizioni di cui al contratto di locazione stipulato con l originario dante causa. Art. 7) Canone di locazione Il canone di locazione annuale è stabilito in [ ] (Euro [ ]/[ ]). Detto canone annuo verrà corrisposto in rate trimestrali anticipate presso la Tesoreria Comunale, entro e non oltre il ventesimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento. Art. 8) Adeguamento ISTAT del canone di locazione Il canone sarà 5

6 aggiornato ogni anno nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'istat per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto. Art. 9) Ritardati pagamenti Il Conduttore non potrà, adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere, ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento anche di una sola rata del canone o di altri oneri, di importo pari ad un trimestre del canone annuo, comunque motivato, costituisce in mora il Conduttore. In caso di ritardato pagamento il conduttore è tenuto a corrispondere, in ragione del periodo di ritardo, interessi di mora in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231, senza necessità che il Locatore proceda a costituirlo in mora. Art. 10) Deposito cauzionale A titolo di deposito cauzionale il Conduttore versa al Locatore, che con la sottoscrizione del presente ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, un importo, non produttivo di interessi legali, di [ ] (euro [ ]), pari a tre mensilità del canone annualmente dovuto, o in alternativa, mediante stipula di polizza assicurativa con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l obbligo di assicurazione. Detta cauzione è anch'essa assoggettata a revisione ISTAT secondo i criteri di cui al precedente articolo 8). La cauzione, alla quale il Locatore potrà attingere in caso di inadempienza del Conduttore, con l'obbligo di reintegro da parte dello stesso, verrà svincolata e restituita ad esito del rapporto di locazione, al momento della 6

7 riconsegna dell'immobile locato, verificato il buono stato dello stesso. Art. 11) Manutenzione Tutte le opere e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessari per garantire la funzionalità e la perfetta conservazione dell unità immobiliare concessa in locazione e della sua pertinenza, saranno a carico del Conduttore, così come ogni opera connessa a fatti di forza maggiore, quali le esondazioni del Lago Maggiore od altri eventi similari. Inoltre il Conduttore si obbliga ad assumere a proprio carico le opere di adeguamento alle normative igienico sanitarie, eventualmente richieste dalla competente Azienda Sanitaria Locale o da altri organi per l ottenimento delle necessarie autorizzazioni e nulla osta per l esercizio dell attività, senza richiedere al Locatore a tale titolo indennizzo alcuno. Art. 12) Autorizzazioni Al Conduttore non è consentito eseguire, senza il preventivo consenso scritto del Locatore e al di fuori delle condizioni che verranno concordate, opere o lavori di modifica, innovazione, miglioria o addizione all immobile e sue pertinenze ed alla loro destinazione, ovvero agli impianti esistenti. Altresì, qualsiasi richiesta di autorizzazione e/o nulla osta presentata agli organi istituzionali di competenza dovrà essere preventivamente comunicata e, se del caso, autorizzata dal Locatore ai fini dell'aggiornamento del fascicolo del fabbricato. Non costituiscono espressioni di consenso gli atti ampliativi o i silenzi significativi in materia urbanistico-edilizia e di commercio. Il Locatore ha la facoltà di trattenere - senza dover in alcun modo indennizzare o compensare il conduttore, che espressamente fin d'ora a ciò rinuncia - le eventuali migliorie od addizioni comunque eseguite dal Conduttore. In caso contrario, ed a semplice richiesta del Locatore, il Conduttore sarà tenuto, anche nel corso del contratto alla remissione in 7

8 pristino, a tutte sue cura e spese. Art. 13) Arredi e servizi aggiuntivi Il Conduttore si impegna a realizzare e a completare entro quattro mesi dalla stipulazione del presente contratto, l arredamento interno dei locali e l arredo esterno relativo all area pertinenziale in conformità al progetto costituente l offerta presentata in sede di gara. Il Conduttore si impegna altresì a svolgere i servizi aggiuntivi nel numero e nella tipologia (eventi culturali ed attività di intrattenimento) offerti in sede di gara. L arredo ed i servizi aggiuntivi sono realizzati a cura e spese del Conduttore senza che lo stesso possa chiedere compartecipazione economica al Locatore. Il progetto di arredo, corredato da elaborati grafici e sottoscritto da un professionista abilitato, nonché la proposta di servizi aggiuntivi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Considerato l interesse primario dell Amministrazione comunale a realizzare un contesto architettonico e paesaggistico coerente ed unitario dell intera zona di pregio rappresentata dal Parco a Lago, l adempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo è di fondamentale importanza per il Locatore per cui il loro inadempimento o l adempimento parziale costituisce causa di risoluzione del contratto. Art. 14) Pattuizioni varie - Il Conduttore si obbliga a non svolgere attività che risultino in contrasto o in violazione di norme di leggi esistenti. Il Conduttore, nello svolgimento della propria attività imprenditoriale, non potrà in alcun modo arrecare danno, attraverso qualsivoglia forma di coinvolgimento o potenziale commistione con l immagine del Locatore e/o con il suo nome, il suo stemma, con attività di natura oscena. Il Conduttore non potrà, altresì, porre in essere, con azioni o omissioni, attività imprenditoriali che in qualsiasi modo possano arrecare danno 8

9 di natura patrimoniale e non al Locatore. Nessun patto diverso o contrario da quanto stabilito dalla legge viene stipulato relativamente agli oneri accessori (utenze di qualsiasi natura) che saranno interamente a carico del Conduttore. Art. 15) Assicurazione Il Conduttore si impegna a sottoscrivere e a produrre, prima della sottoscrizione del contratto di locazione di cui trattasi, polizze assicurative per il rischio locativo, comprese le estensioni agli eventi atmosferici e socio-politici, per incendio e danni agli impianti ed attrezzature con un massimale non inferiore ad ,00.= (euro cinquecentoquarantamila) e per responsabilità civile con un massimale non inferiore ad (euro cinque milioni); nell ambito di tale contratto, copertura assicurativa specifica dovrà riguardare gli eventi connessi con fenomeni di esondazioni, alluvioni e/o allagamenti per un importo comunque non inferiore a ,00.= (euro trecentomila) per ciascun evento che dovesse interessare il compendio immobiliare oggetto della locazione. Il contratto di assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata del rapporto di locazione e comunque fino alla riconsegna delle entità immobiliari che ne formano oggetto. Le condizioni dell assicurazione dovranno essere verificate ed approvate preliminarmente alla sottoscrizione dall'amministrazione Comunale, fermo restando l'obbligo di provvedere all'adeguamento del massimale sulla base dell'aumentato costo della vita, ove questo si accresca sensibilmente (+10%) rispetto all'indice riferito all'anno di sottoscrizione. Art. 16) Cause di risoluzione del contratto Ai sensi e per gli effetti dell art C.C., il presente contratto s intenderà senz altro risolto per fatto o colpa del Conduttore nel caso di: 9

10 a) violazione della destinazione d uso dell immobile prescritta dall articolo 3 del presente contratto; b) violazione del divieto di sublocazione anche parziale prescritto dall articolo 6 del presente contratto; c) mancato pagamento puntuale di una rata trimestrale anticipata del canone di locazione prescritto dall articolo 9 del presente contratto; d) mancato reintegro del deposito cauzionale prescritto dall articolo 10 del presente contratto; e) mancata effettuazione delle opere e dei lavori di manutenzioni prescritti all articolo 11 del presente contratto; f) mancata realizzazione degli arredi o realizzazione in difformità al progetto presentato prescritto all articolo 13 del presente contratto; g) mancata realizzazione dei servizi aggiuntivi offerti in sede di gara come prescritto all articolo 13 del presente contratto; h) mancato rinnovo/aggiornamento delle polizze assicurative prescritte dall articolo 15 del presente contratto. Art. 17) Consegna e conservazione dell immobile Il Conduttore dichiara di aver visionato l immobile di averlo trovato in perfetto stato di manutenzione e adatto ed idoneo alle proprie esigenze e di accettarlo nello stato di fatto in cui si trova, senza pretendere modifiche, addizioni o lavori. Nel verbale di consegna redatto in contradditorio tra le parti è indicato lo stato di consistenza dell immobile e dei relativi impianti nonché dell area pertinenziale. Il Conduttore è costituito custode dell immobile in questione e si obbliga ad osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene. Il Conduttore assume l obbligo di riconsegnare 10

11 l immobile al termine della locazione in perfetto stato salvo il normale deperimento d uso; in caso contrario il conduttore sarà tenuto al risarcimento del danno. Al momento del rilascio è a carico del conduttore l imbiancatura dei locali liberati o eventualmente la corresponsione del relativo costo, fatti comunque salvi il risarcimento di ulteriori danni verificatisi nel periodo di locazione. Art. 18) Accesso all immobile Il Conduttore deve permettere l'accesso nei locali al Locatore, ai suoi funzionari o amministratori o alle persone da essi delegate. Art. 19) Modificazione e norme di rinvio Il presente contratto di locazione non potrà essere modificato se non a mezzo di atto scritto. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al codice civile ed alla legislazione speciale, nonché gli usi locali. Art. 20) Elezione del domicilio e foro competente Ai fini del presente atto e di quelli connessi e dipendenti da esso, le parti eleggono domicilio nei locali oggetto del presente atto. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà competente il Foro di Varese. Art. 21) Registrazione Il presente atto potrà essere fatto valere ad ogni e per ogni effetto di legge e sarà registrato dalle parti. Le spese di registrazione della seguente scrittura che curerà il Locatore sono a carico del Locatore e Conduttore in quote uguali. Il Conduttore dovrà anticipare al Locatore la quota della tassa di registrazione a suo carico. In caso di recesso anticipato del Conduttore l imposta di registro sarà a suo carico. Art. 22) Allegati Costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto i sottoelencati allegati: 11

12 a) Planimetrie (consistente nella planimetria generale del Parco a Lago e nella planimetria dell immobile e dell area pertinenziale); b) Progetto di arredo oggetto di offerta; c) Proposta di servizi aggiuntivi oggetto di offerta. Letto, confermato e sottoscritto Il Locatore Il Responsabile del Servizio Patrimonio ([ ] [ ]) Il Conduttore ( ) Si approvano specificatamente ai sensi dell art del Codice Civile, i seguenti articoli: art. 3) (destinazione d'uso dell immobile), art. 5) (recesso del conduttore), art. 6) (divieto di sublocazione anche parziale), art. 8) (adeguamento ISTAT del canone di locazione), art. 9) (ritardati pagamenti), art. 10) (deposito cauzionale), art. 11) (manutenzione), art. 12) (autorizzazioni), art. 13) (arredi e servizi aggiuntivi), art. 14) (esecuzione di lavori di miglioria), art. 14) (oneri accessori), art. 15) (copertura assicurativa), art. 16) ( cause di risoluzione). Luino, lì [ ]/[ ] /20[ ] Per il Comune di Luino Locatore: Il Responsabile del Servizio Patrimonio ([ ] [ ]) Il Conduttore ( ) 12

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