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1 UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO- GUARDIA COSTIERA CETRARO ORDINANZA N. 21/2012 Disciplina dell utilizzo dei natanti da diporto per finalità di locazione, noleggio e di appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Cetraro, VISTA la legge n 172/03, Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ; VISTO il D. L.vo n 171/05 Codice della nautica da dipor to e, in particolare, gli articoli 2 e 27, comma 6; VISTO il Decreto 29 luglio 2008, n 146, Regolamento di attuazione dell art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n 171, recante il codi ce della navigazione da diporto ; VISTA la propria Ordinanza n 17/2010; PRESO ATTO dell intesa raggiunta con le Civiche Amministrazioni ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Cetraro, ai sensi dell art. 27, c 6, del D.L.vo n 171/05; RITENUTA la necessità di adeguare la disciplina delle attività di noleggio e locazione dei natanti da diporto nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo e le relative norme di sicurezza con le disposizioni introdotte con il succitato Decreto 29 luglio 2008, n 146; VISTI gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione; ORDINA Articolo 1 Ambito di Applicazione Le presenti norme disciplinano nell ambito del Circondario Marittimo di Cetraro, per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, lo svolgimento dell attività di locazione e noleggio di natanti da diporto, così come definiti dall articolo 3 del D.lgs 171/2005 (Codice sulla Nautica da Diporto), per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. Chi intende esercitare le attività di cui alla presente ordinanza, deve munirsi di ogni provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall attività posta in essere. Art. 2 Definizioni Ai fini della disciplina dell attività di noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

2 a) per locazione: il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell unità da diporto per un periodo di tempo determinato. Con l unità locata il conduttore esercita la navigazione e ne assume le responsabilità ed i rischi; il conduttore è tenuto ad usare l unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche della stessa ed in conformità alle finalità di diporto. b) per noleggio: il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell altra l unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l equipaggio. Articolo 3 Disposizioni per lo svolgimento dell attività 1. La locazione e il noleggio di natanti da diporto, ai soli fini marittimi, nonché l utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, non sono soggetti ad alcuna specifica autorizzazione da parte dell Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro, né rientrano, come già specificato da questo Comando nell art. 2 della propria Ordinanza n 01/12 in data , tra quelle per cui è necessario porre in essere l attività di vigilanza e controllo di cui all art. 68 del Codice della Navigazione. 2. I Soggetti aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario che intendono effettuare l attività di locazione e /o noleggio di natanti da diporto nell ambito del Circondario Marittimo di Cetraro, devono presentare a questo Ufficio Circondariale Marittimo apposita Dichiarazione in duplice copia, secondo il modello in allegato 1. Una copia di tale documento, appositamente vistata da questa Autorità Marittima, dovrà essere custodita a bordo di ciascun natante; la suddetta Dichiarazione dovrà, inoltre, essere corredata della seguente documentazione: a) Copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che, oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile ordinaria, assicuri tutte le persone presenti a bordo a qualsiasi titolo, compreso l eventuale equipaggio se il natante viene utilizzato in attività di noleggio, specifica per la tipologia di attività effettuata; b) Elenco del personale dipendente; c) Elenco delle unità che si intende utilizzare per lo svolgimento dell attività, con l indicazione delle loro caratteristiche principali; d) Copia dell eventuale Dichiarazione di Potenza/Certificato Uso Motore di ciascun mezzo; 3. I Soggetti di cui al comma 2, sono altresì tenuti a comunicare per iscritto a questa Capitaneria di Porto ogni eventuale variazione sopravvenuta agli elementi di cui al precedente punto entro le 24 ore successive; 4. I natanti da diporto destinati alla locazione ed al noleggio possono essere utilizzati esclusivamente per le attività a cui sono adibiti; Art. 4 Locazione di Natanti da diporto - Obblighi del Locatore Premesso che la locazione di natanti ricadenti nell ambito di applicazione della presente Ordinanza può essere effettuata solo in ore diurne con mare e previsioni meteorologiche assicurate favorevoli, Il Locatore deve: a) informare gli utenti dei limiti relativi al numero massimo delle persone trasportabili e dell età minima per la conduzione degli stessi come da normativa di riferimento, e deve

3 annotare su apposito registro le generalità, gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità, e il recapito del conduttore, compreso uno o più numeri di telefono cellulare, nonché la durata della locazione; deve altresì prendere nota dell itinerario di massima dichiarato dai locatari, a meno che non si tratti di natanti da spiaggia; b) porre la massima cura e vigilanza per impedire che i natanti siano impiegati in tratti di mare interdetti alla navigazione, informando, quindi, il conduttore, di tutte le prescrizioni ed obblighi inerenti l'impiego del mezzo con particolare riferimento alla moderazione della velocità nella fase di allontanamento e di atterraggio e all utilizzo dei corridoi di atterraggio; c) contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n 01, ecc.); d) assicurarsi che le moto d acqua locate siano dotate di un sistema di telecomando per spegnimento del motore a distanza, che possa essere attivato, da parte del locatore, in caso di inosservanza dei limiti di navigazione, ovvero per qualsiasi esigenza di sicurezza, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa. e) Fornire le principali informazioni tecniche relative all uso del natante; f) Consegnare l unità, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private ; g) Informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni della presente Ordinanza, di quella Balneare vigente, e sui limiti di velocità presenti nel Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina; h) Mantenere disponibile copia del bollettino Meteomar del giorno relativo alla zona di interesse; i) Rifiutare la locazione ai minori, ai soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazioni psico-fisiche e a persone che, a discrezione del locatore, siano ritenute non idonee alla conduzione del natante. l) il locatore, qualora non sia munito di brevetto da bagnino di salvataggio o di assistenti bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possegga tali requisiti; m) il locatore deve tenere sempre approntata a terra un idonea unità a motore di salvataggio munita di salvagente anulare con 30 mt. di cima e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza, da poter utilizzare anche per il recupero dei natanti locati (tale unità non è necessaria quando il locatore si identifichi come concessionario di uno stabilimento balneare che effettui locazione e/o noleggio di unità non a motore); - In conformità all art. 4 dell Ordinanza n 22/20 10 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina I natanti a remi di tipo jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi e mezzi similari possono navigare in ore diurne e con condimeteo assicurate fino a una distanza massima di 300 metri dalla costa. Comunque, nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti, la navigazione deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa, senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa. La navigazione di detti natanti è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. - In conformità all art. 4 dell Ordinanza n 22/20 10 della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina le unità, locate o noleggiate, impiegate nell attività di sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di piccoli gommoni (BANANA BOAT ecc.), ovvero le moto d acqua, le tavole a vela (WINDSURF ecc.) e le tavole con aquilone o mezzi trainati da aquiloni (KITE SURF ecc.), devono navigare ad una distanza non superiore ad 1 miglio dalla costa. Le moto d acqua e le unità che trainano tavole/mezzi, fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino ai 500 metri dalla costa

4 devono navigare con rotta perpendicolare alla costa; la navigazione di detti mezzi è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere. Art. 5 Noleggio di Natanti da diporto - Obblighi del Noleggiante Premesso che il noleggio deve avvenire con condizioni meteo assicurate per le caratteristiche del natante da diporto in relazione con la navigazione che si intende effettuare, Il noleggiante deve: a) Tenere un registro in cui sono elencati il numero, il tipo e le caratteristiche delle unità da diporto destinate al noleggio ed il numero massimo delle persone trasportabili; b) Annotare sul suddetto registro il numero progressivo dell unità noleggiata nonché data ed ora di inizio e fine del noleggio, generalità ed estremi del conduttore e del documento di identità personale del noleggiante, il numero complessivo delle persone presenti sul mezzo ed un recapito telefonico da contattare in caso di emergenza; c) il noleggiante deve contrassegnare le unità mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili (per esempio: Ditta Rossi n 01, ecc.); d) il noleggiante deve Consegnare l unità in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata, con le relative pertinenze, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio previsti per il tipo di unità e per la navigazione da intraprendere, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui al Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private ; e) Mettere a disposizione del noleggiatore l equipaggio (Comandante ed eventuale altro personale di bordo) in possesso di regolare contratto di lavoro da tenere a bordo in originale o copia conforme; f) Informare gli utenti sui limiti e sulle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, di quella Balneare, e dei limiti di velocità presenti nel Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina; g) Mantenere disponibile copia del bollettino Meteomar del giorno relativo alla zona di interesse; h) Rifiutare il noleggio del natante a minori ed a soggetti che si presentino in evidente stato confusionale o di alterazioni psico-fisiche. Ai sensi dell art. 82 del D.M. 146/08 I natanti da diporto impiegati in attività di noleggio devono essere muniti del certificato di idoneità, rilasciato dall autorità avente giurisdizione sul luogo in cui l unità abitualmente staziona sulla base della relativa dichiarazione emessa dall organismo tecnico notificato ovvero affidato, unitamente all elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all art. 88, allegato XI, del predetto decreto. Art. 6 Obblighi del Noleggiatore Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto. Art. 7 Natanti utilizzati dai centri di immersione ed addestramento in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

5 Ai fini dell iscrizione nell elenco dei natanti utilizzati dai centri di immersione e addestramento come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, si deve presentare apposita dichiarazione in doppia copia come da fac-simile in Allegato 1, facente parte integrante della presente ordinanza. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata la seguente documentazione: 1) certificato d iscrizione alla Camera di Commercio dal quale risulti l indicazione dell attività di addestramento subacqueo all immersione per i praticanti tali attività a scopo sportivo o ricreativo, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n 445/2000 (cd. autocertificazione) contenente gli estremi dell iscrizione dell impresa per tale attività; 2) elenco delle unità utilizzate per addestramento subacqueo, con indicazione delle loro caratteristiche principali; 3) indicazione della località in cui intende compiere la propria attività; 4) copia della polizza di assicurazione per ogni singolo natante a garanzia di tutte le persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi; 5) copia dell eventuale certificato di omologazione/dichiarazione di conformità; 6) copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza. La copia della dichiarazione sarà restituita all interessato con il visto di questo Comando. I natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, di cui al presente articolo, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi ed alle dotazioni di sicurezza indicati nell allegato V del D.Lvo n 146/2008, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall articolo 90 del richiamato decreto. Articolo 8 Obbligo della Patente Nautica 1. La patente nautica è sempre obbligatoria nei modi e termini previsti dall art. 39 del D.Lgs n e dall art. 25 e succ. del D.M n.146; 2. Per il noleggio dei natanti da diporto è obbligatorio comunque il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata dell apparato motore, da parte del comandante/conduttore, ad esclusione di canoe, mosconi, jole, pattini, sandolini, e mezzi similari; 3. Per la conduzione dei natanti adibiti ad appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, è obbligatorio comunque il possesso della patente nautica indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore. Art. 9 Persone Trasportabili a) Per i natanti con marcatura CE il numero delle persone trasportabili è riportato sulla targhetta posta sullo scafo e nel manuale fornito dal costruttore b) In conformità al disposto dell art. 60 del D.lgs. 146/08 il numero delle persone trasportabili su natanti da diporto sprovvisti di marcatura CE, non omologati è il seguente: - 3 persone per natanti di lunghezza fino a mt. 3,50; - 4 persone per natanti di lunghezza da mt. 3,51 a mt. 4,50; - 5 persone per natanti di lunghezza da mt. 4,51 a mt. 6,00; - 6 persone per natanti di lunghezza da mt. 6,01 a mt. 7,50; - 7 persone per natanti di lunghezza da mt. 7,51 a mt. 8,50; - 9 persone per natanti di lunghezza da mt. 8,51 in poi. Per i natanti prodotti in serie, sprovvisti di marcatura CE, il numero delle persone trasportabili e' determinato dalla certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformita', va tenuta a bordo;

6 c) Per i natanti che trasportino attrezzature sportive subacquee, il numero delle persone trasportabili è ridotto, in ragione di una persona per ogni 75 Kg. di materiale imbarcato. d) Sui natanti denominati jole, pattini, canoe, sandolini e mosconi possono essere trasportate le persone che trovano posto sugli appositi sedili e, comunque, fino a un massimo di quattro persone. e) Ai sensi dell art. 78 comma 2 del D.M. 146/2008, alle unità da diporto, fatta eccezione per quelle a remi, impiegate in attività di noleggio che trasportano più di 12 passeggeri escluso l equipaggio si applicano le disposizione del D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure le pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 1 novembre 1974, e successivi emendamenti, se in navigazione internazionale. Articolo 10 Sanzioni e disposizioni conclusive - E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza che entra in vigore con effetto immediato. - I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi dell art. 53 e seguenti del D.Lgs. n 171/ In caso di elevazione di sanzione amministrativa per violazione delle norme della presente Ordinanza, si precisa che l Autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 17 della Legge 689/81 è la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina. - La presente ordinanza viene pubblicizzata mediante affissione all albo dell ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina ordinanze del sito Cetraro, lì F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO T.V. (CP) Gabriele PESCHIULLI

7 ALLEGATO 1 All Ufficio Circondariale Marittimo CETRARO Il sottoscritto nato a il e residente a in via/piazza C.F. legale rappresentante della Società /Ditta individuale con sede a Prov ( ) in via/piazza n iscr itta al n del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di tel. esercente l'attività di locazione/noleggio unità da diporto esercente attività in appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo COMUNICA di svolgere l attività suddetta con i natanti da diporto di seguito elencati: 1. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) n progressivo lunghezza f.t. cm larghezza cm, potenza massima del motore applicabile CV/KW, numero massimo persone trasportabili Assicurazione: ; 2. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) n progressivo lunghezza f.t. cm larghezza cm, potenza massima del motore applicabile CV/KW, numero massimo persone trasportabili Assicurazione: ; 3. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) n progressivo lunghezza f.t. cm larghezza cm, potenza massima del motore applicabile CV/KW, numero massimo persone trasportabili Assicurazione: ; 4. Tipo (lancia/gozzo/gommone, ecc.) n progressivo lunghezza f.t. cm larghezza cm, potenza massima del motore applicabile CV/KW, numero massimo persone trasportabili Assicurazione: ; DICHIARA che i natanti suindicati se impiegati nell attività di noleggio a vela e/o a motore o se impiegati in attività di appoggio ai praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo verranno condotti dal sottonotato personale dipendente (o dal titolare): 1. Cognome e nome nato a il e residente a Prov ( ) in via/piazza n in poss esso della seguente abilitazione ; 2. Cognome e nome nato a il e residente a Prov ( ) in via/piazza n in poss esso della seguente abilitazione ; 3 Cognome e nome nato a il e residente a Prov ( ) in via/piazza n in poss esso della seguente abilitazione ;

8 I natanti suindicati verranno impiegati nel Comune di in località nel tratto di costa compreso tra e ; Inoltre DICHIARA che: le unità sono munite delle dotazioni di sicurezza e mezzi di salvataggio e di esporre al pubblico la allegata tabella delle dotazioni di sicurezza vigenti e di informare, di volta in volta, l utente circa i limiti di navigazione previsti per il natante utilizzato. Inoltre verrà consegnata ai conduttori/noleggiatori l originale, o copia autentica, del certificato d uso del motore o dichiarazione di potenza del motore rilasciato dal costruttore; tutti gli scafi sono contrassegnati mediante indicazione della ditta o ragione sociale, con un numero progressivo e il numero massimo di persone trasportabili in caso di locazione il natante sarà consegnato a persona in possesso della patnte nautica eventualmente necessaria in funzione delle caratteristiche tecniche dell unità; l Autorità Marittima è da ritenersi con la presente espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità sia in sede civile ed amministrativa che in sede penale per eventuali danni a terzi e/o persone o cose trasportate - ivi compresi i passeggeri che dovessero verificarsi nel corso della predetta attività.- SI ALLEGANO - copia del certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura; - copia della polizza assicurativa di ogni singola unità che, oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone imbarcate compreso l equipaggio; - copia del certificato uso motore/dichiarazione di potenza (eventuale); - copia del certificato di omologazione/conformità al prototipo (eventuale); - Copia della concessione demaniale marittima (eventuale) rilasciata dal Comune di in data. Cetraro, lì Il richiedente RICEVUTA DALL AUTORITA MARITTIMA Ai sensi dell art.13 del D.lgs 196/03 (codice privacy) in relazione ai dati forniti, si informa: che l Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro è titolare dei dati ed in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali; che i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per i quali sono stati presentati; che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione oltre al personale dell Amministrazione coinvolta, a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1980, n.241 e successive modifiche ed integrazione; che il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la, riservatezza, e saranno trasmessi agli organi dell Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta; che presso il titolare o l incaricato al trattamento dati, codesta ditta/società può accedere ai propri dati personali per verificarne l utilizzo o eventualmente per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattasi di violazione di legge. TIMBRO e FIRMA

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