COMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO Tel.0783/ Fax C.F CAP E mail comsam@tiscali.it

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1 COMUNE DI SAMUGHEO PROVINCIA DI ORISTANO Tel.0783/ Fax C.F CAP E mail comsam@tiscali.it UFFICIO TECNICO SCHEMA DI CONTRATTO/ CAPITOLATO SPECIALE PER LA LOCAZIONE DEL PUNTO DI RISTORO SITO IN LOCALITA IS FROCCHIDOS PER IL PERIODO DI ANNI SEI REPUBBLICA ITALIANA L anno duemilaquattordici, addì del mese di, presso l Ufficio di Segreteria del Comune, avanti a me, Segretario Comunale, autorizzato dalla legge a rogare gli atti nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi, senza la presenza dei testimoni per avervi le parti rinunciano col mio consenso: 1), nato ),, C.F. nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Samugheo in base al Decreto sindacale n in data il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell interesse del Comune di Samugheo che rappresenta (C.F ); 2) Il/La Sig./ra nat_ a ( ) il e residente in via, C.F.:, anch'esso da me personalmente conosciuto ed il quale interviene al presente atto quale legale rappresentante della Ditta con sede in Via n P.IVA:, che nel prosieguo del presente contratto verrà chiamat_ per brevità anche Locatario ; Della identità personale dei predetti comparenti, io Ufficiale Rogante sono personalmente certo. PREMESSO - Che con deliberazione C.C. n del, esecutiva, veniva approvato il Bilancio di previsione per l esercizio 2011, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale ; - Che con deliberazione G.M. n, esecutiva, si dispone l assegnazione in locazione della struttura Punto di ristoro con annesso campo calcetto in località

2 Is Frocchidos ; - Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n del, previa avviso pubblicato all Albo pretorio - sito internet del Comune di Samugheo, per numero giorni, mediante procedura aperta con offerta prezzi in rialzo posto a base di gara, è stata espletata gara pubblica in data ed è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della locazione di che trattasi la Ditta - che ha offerto il canone annuo di locazione di euro pari all aumento percentuale di % rispetto a quello a base di offerta ; - Che con la stessa determinazione n /201 è stato approvato lo schema del presente contratto ; - che, come accertato e dichiarato dal Responsabile del Settore Tecnico, sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria della ditta aggiudicataria; - Che è stata acquisita la certificazione C.C.I.A.A. n in data ; attestante l insussistenza a carico della Ditta, Rep. amministrativo C.C.I.A.A. come sopraindicato, di procedimenti per l applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. n 575/1965 e successive modifiche e integrazioni; - che per quanto concerne la polizza assicurativa a garanzia per tutti i rischi di inerenti l esercizio dell attività di somministrazione di bevande e alimenti e l utilizzo dei beni, nonché per rischi di incendio, furto e atti vandalici, la ditta locataria ha stipulato un assicurazione con polizza n, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni in data, valevole fino al, di. ; - che per quanto concerne la cauzione definitiva a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali la ditta locataria ha stipulato una polizza fideiussoria n, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni in data, valevole fino al,dell importo di. ; L'anno DUEMILA addì del mese di in Samugheo, nella casa Comunale, avanti a, Segretario Comunale del predetto comune e come tale abilitato a ricevere ed erogare contratti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del comune, ai sensi dell' art. 97 comma 4 lett. c), del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Leg. vo n. 267, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i Sigg. 1) nato a il Responsabile, in nome e per conto del Comune di Samugheo (C.F ), la quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U.

3 sull'ordinamento degli enti locali, in forza del Decreto di nomina del Sindaco; 2) Il Sig. nato a ( ) il e residente in via C.F., anch'esso da me personalmente conosciuto ed il quale interviene al presente atto quale Legale Rappresentante della Ditta con sede in Via n P.I N. (giusto certificato della Camera di Commercio di n in data ). Tutti i comparenti, cittadini Italiani e non parenti in linea retta, della cui identità personale e rappresentanza, io Ufficiale Rogante, mi sono accertato ai termini di Legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto: PREMESSO Che l Amministrazione Comunale di Samugheo ha formulato indirizzo al fine di assegnare in locazione a titolo oneroso il punto di ristoro con annesso campo calcetto posto in località IS FROCCHIDOS costituito da: Punto di ristoro : a) piano terra : ingresso, sala ristorante, cucina, disimpegno-spogliatoioservizi igienici ristorante,terrazza Campo calcetto Oltre ai locali citati, il locatario avrà la disponibilità del cortile circostante lo stesso edificio. Che a seguito di avviso pubblicato all albo pretorio e sul sito internet del Comune di Samugheo dal al è stata espletata gara pubblica in data ed è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria della locazione di che trattasi la ditta - che ha offerto il canone annuo di locazione di euro pari all aumento percentuale di % rispetto a quello a base di offerta ; che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica,tecnica, economica e finanziaria della ditta aggiudicataria ; Che con determinazione del Responsabile dell Ufficio Tecnico n del è stata definitivamente aggiudicata alla Ditta, alle condizioni dette, a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite, Che è stata acquisita la certificazione C.C.I.A.A. n del attestante l insussistenza a carico del rappresentante legale della ditta, il Sig. nato a il CF,di procedimenti per l applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. n 575/1965 ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : Art 1 Generalità

4 Il comune di Samugheo, Concedente cede in locazione a titolo oneroso, al Sig. il punto di ristoro e campo calcetto posto in località IS FROCCHIDOS,evidenziato nella allegata planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un periodo di anni sei a decorrere dalla data del e fino a per un importo di annuali.i locali sono da adibirsi esclusivamente a pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande. Art. 2 Dati di consistenza del bene oggetto della locazione L immobile in affidamento è costituito da : Punto di ristoro : così come meglio evidenziato dalla planimetria di cui all Allegato A. Campo calcetto : così come meglio evidenziato dalla planimetria di cui all Allegato B. Oltre ai locali citati, il locatario avrà la disponibilità del cortile circostante lo stesso edificio e parcheggi come evidenziato dalla planimetria di cui all Allegato C ; Art. 3 Canone a base di gara Il canone annuo da corrispondere al Comune di Samugheo è pari a ( euro ).L attestazione dell avvenuto pagamento del canone relativo alla prima rata dovrà essere presentata all atto della sottoscrizione del presente contratto. Il pagamento dovrà avvenire mediante pagamento sul c.c. bancario n -Abi -Cab - Cin G del Banco di Sardegna, intestato al Comune di Samugheo Servizio di Tesoreria con causale canone di locazione punto di ristoro e campo calcetto in località Is Frocchidos. Il pagamento, sarà effettuato can cadenza mensile mediante versamento alla predetta tesoreria comunale entro il giorno 5 del mese successivo al mese computato. In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.S. maggiorato di tre punti percentuali, tali somme verranno attinte dalle garanzie appresso indicate all art. 15. Art. 4 Durata del contratto Il presente contratto di locazione ha la durata di 6 ( sei ) anni a partire dalla data di consegna dei locali. E data la possibilità al locatario di risoluzione del contratto previa comunicazione inviata all Ente tramite raccomandata postale non meno di tre mesi prima della data proposta per la cessazione dell attività; Art. 5

5 Proroga Non e ammessa proroga nella forma tacita del presente contratto. Art. 6 Sublocazione È vietata la sublocazione o la cessione del presente contratto. Art. 7 Immissione nei locali Il locatario entra nella detenzione dell area nello stato in cui si trovano attualmente. Sarà cura del locatario completare i lavori in relazione all attività di commercio e somministrazione al fine di rendere i locali idonei sotto l aspetto igienico sanitari. A seguito della stipulazione del presente contratto che disciplina la locazione, il concedente procederà alla consegna dei beni al locatario redigendo contestualmente apposito verbale da cui dovrà risultare lo stato di conservazione dei medesimi ed elenco delle attrezzature presenti che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Identica operazione dovrà essere effettuata al momento della restituzione dei beni da parte del concessionario. Il locatario riconosce che i locali e gli spazi esterni sono idonei all uso preposto e ne è responsabile per l intera durata del presente contratto. Sono a totale carico del locatario la dotazione degli arredi, elettrodomestici e stoviglieria necessari al servizio e i relativi accessori. Al termine del contratto il locatario dovrà rilasciare l immobile nello stato in cui questo si trova alla consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all uso. Sono inoltre a totale carico del locatario: la stipula dei contratti relativi alle utenze del Punto Ristoro e campo calcetto ed il pagamento dei relativi consumi. tutte le spese inerenti le autorizzazioni amministrative e contrattuali, consequenziali ed accessorie, con l esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Tutte le spese, in generale, necessarie per l approntamento dei locali, il ripristino, la sistemazione etc; Art. 8 Utilizzo dei beni: Gli spazi concessi saranno adibiti all uso esclusivo di pubblico esercizio di somministrazione bevande e prodotti di gastronomia, dopo aver ottenuto le regolari autorizzazioni commerciali e sanitarie e con l assoluto divieto di svolgere qualsiasi altra attività commerciale o vendita di prodotti non previsti dalle Leggi vigenti in materia. La struttura dovrà essere gestita secondo criteri di sana ed efficiente imprenditorialità e massima dovrà essere la cura del locatario affinché la stessa

6 e gli impianti si presentino e si mantengano in perfetto stato e conformi alle norme vigenti, in particolare a quelle igienico- sanitarie. Art. 9 Modalità di espletamento del servizio Il locatario ha il dovere di organizzare e far funzionare il servizio assunto, sotto pena di decadenza del contratto, nel pieno rispetto delle norme amministrative ed igienico- sanitarie e di settore. Art. 10 Gestione del servizio pubblico: Il locatario dovrà essere anche l intestatario dell autorizzazione amministrativa. Egli potrà servirsi della collaborazione di familiari o dipendenti rimanendo in ogni caso responsabile, nei confronti dell Amministrazione, dell opera degli stessi. La gestione dell esercizio a mezzo di Ditta individuale o di Società è consentita, ma ogni variazione di base societaria, all interno di essa, resta subordinata al previo consenso e gradimento dell Amministrazione, con riserva di revoca discrezionale in ogni tempo. In ogni caso tutte le variazioni societarie comportano l adeguamento delle relative autorizzazioni, pena la decadenza del Contratto. Resta comunque inteso che il titolare intestatario del Contratto, deve continuare a far parte della Società. Il locatario deve dichiarare di essere informato che l autorizzazione commerciale in questione è espressamente finalizzata al servizio del punto di ristoro sito in località Is Frocchidos e che la stessa non potrà essere trasferita al di fuori dell area interessata e specificatamente individuata. Art. 11 Norme assicurative, previdenziali e antinfortunistiche Il locatario si impegna ad osservare le disposizioni Legislative e Costituzionali che regolano il rapporto di lavoro dell eventuale personale dipendente, con particolare riferimento all art. 36 della Costituzione ed alle Norme Assicurative, Previdenziali e Antinfortunistiche. Sono a carico del locatario le assicurazioni contro gli infortuni per sé ed i suoi eventuali collaboratori durante l esecuzione delle mansioni loro affidate e per la responsabilità civile, nonché le formalità di iscrizione alla Camera di Commercio e l osservanza delle disposizioni fiscali tutte, formali e sostanziali. L Amministrazione essendo estranea alla gestione della struttura non risponde di incendi, furti, effrazioni, danneggiamenti compiuti all interno od all esterno dei locali formanti oggetto dell affidamento. Art. 12 Obblighi e oneri a carico del locatario: Il locatario si obbliga ad eseguire, i seguenti interventi e servizi:

7 Fornitura e installazione degli arredamenti e delle attrezzature necessarie per il funzionamento del Punto ristoro e degli spazi esterni affidati ; Le spese per il consumo dell energia elettrica, regolarizzando a loro spese la posizione contrattuale con ENEL S.p.a. del Punto ristoro e campo calcetto ; Le spese per il consumo dell acqua potabile, regolarizzando a loro spese la posizione contrattuale con Abbanoa; le spese per il consumo del gas tutte le spese inerenti le autorizzazioni amministrative e contrattuali, consequenziali ed accessorie con l esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune; Apertura e chiusura del cancello di ingresso alla pineta e struttura ricettiva nei giorni e orari concordati con l Amministrazione; La verifica costante del rispetto, da parte dell utenza, delle norme comportamentali consentite e compatibili con la destinazione del sito, segnalando tempestivamente all Amministrazione o, se necessario, alle Forze dell Ordine, ogni situazione anomala e tale da recare pregiudizio all incolumità dei luoghi; la manutenzione ordinaria della struttura e del campo calcetto; la manutenzione ordinaria e straordinaria dell impianto elettrico, idrico,fognario, di climatizzazione e gas ; Tutte gli interventi di natura straordinaria di qualsiasi genere e di qualsiasi origine; la pulizia dei locali e degli spazi esterni di pertinenza e smaltimento rifiuti; Le riparazioni degli artt e 1609 C.C. saranno tutte, nessuna esclusa ad esclusivo carico del locatario anche se cagionate da vetustà, forza maggiore o qualsiasi altro accidente straordinario e dovranno essere fatte mantenendo l originalità dell edificio. Il locatario dovrà,inoltre: garantire il servizio di ristoro in occasione di convegni, riunioni,corsi ecc, garantire in occasione di manifestazioni organizzate nel parco e gestite direttamente dall Amministrazione o da terzi previa richiesta del Comune. Qualora il locatario non provveda ad eseguirle l Amministrazione vi provvederà direttamente, addebitandone il costo al conduttore attraverso l incameramento delle polizze di garanzia.

8 In linea generale si specifica che ogni onere necessario per garantire e mantenere l efficienza e la funzionalità della struttura sarà a carico del locatario. Nessun onere potrà essere posto in carico dell ente. Qualsiasi intervento, modifica, miglioria od altro che il locatario intende realizzare, dovrà essere fatto a proprie spese, dovrà essere preventivamente concordato con l Amministrazione che ne autorizzerà formalmente l esecuzione; Qualora un intervento o miglioria, proposto dal locatario, se ritenuto utile ad incrementare l efficienza ed il valore della struttura potrà essere autorizzato - a giudizio insindacabile dell Amministrazione espresso attraverso i suoi organi competenti - anche ai fini del riconoscimento del credito da portare in detrazione del canone con eventuale conguaglio finale per la parte in difetto o in eccedenza. Art. 13 Garanzie assicurative e Cauzione : A garanzia di ogni responsabilità verso il concedente e verso terzi,a copertura di tutti i rischi inerenti l esercizio dell attività di somministrazione di bevande e alimenti e l utilizzo dei beni, nonché per i rischi di incendio, furto e atti vandalici nel corso del periodo di locazione, il locatario ha versato apposita polizza assicurativa pari al valore dell immobile di ,00, che potrà essere svincolata solo con esplicito nulla osta dell Amministrazione a fine locazione. Cauzione definitiva dell importo di ,00 pari all importo del canone per tutta la durata del contratto, mediante polizza fidejussoria o polizza assicurativa a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Art. 14 Responsabilità per l adempimento del contratto: Il locatario è direttamente responsabile dell esatto adempimento del presente contratto. Egli è tenuto all osservanza di tutte le disposizioni normative e regolamentari e particolarmente di quelle in materia di pubblica sicurezza, igiene e sanità oltre che responsabile dei danni comunque riportati da persone e cose. È altresì responsabile della perdita o del deterioramento dell immobile che si verificasse nel corso del contratto nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivante da incendio. Tutte le sanzioni relative a violazioni accertate dalle autorità di Pubblica Sicurezza, Finanziarie e Sanitarie e di ogni altra, relative allo stato e alla conservazione della struttura comunale ed alla sua gestione, sono a carico esclusivo del locatario. Art. 15 Controlli

9 Il Comune si riserva la facoltà in ogni momento di verificare la qualità del servizio prestato dal locatario e in caso di ripetute inadempienze, di formulare contestazioni scritte invitando lo stesso ad ottemperare agli obblighi contrattuali in un termine congruo nonché a relazionare per iscritto in risposta a quanto contestato. Il Comune ha diritto di risolvere il contratto quando, previa diffida a provvedere, il locatario non adempia nel termine prefissato. Art. 16 Autorizzazioni amministrative: Il locatario ha facoltà con l autorizzazione del Comune di impostare tipologie complementari o integrative di utilizzo della struttura, purché compatibili con le caratteristiche dei beni concessi e con la vocazione del sito. Art. 17 Rimessa in pristino dei luoghi Entro trenta giorni dalla data di scadenza o sospensione del Contratto, in qualunque momento e per qualsiasi causa avvenga, il locatario dovrà asportare, a sua cura e spese, arredi e materiali di sua proprietà. In caso contrario vi provvederà l Amministrazione a spese del locatario, il quale si impegna fin d ora ad accettare il relativo addebito compreso il costo della custodia di quanto lasciato nella struttura in idoneo locale, senza riserve né eccezioni, anche con l utilizzo, salvo conguaglio, delle garanzie versate. Su richiesta del locatario, l Amministrazione può consentire di mantenere quelle opere che a suo giudizio potranno continuare a sussistere. In tale ipotesi, per le suddette opere, le quali diverranno automaticamente di proprietà dell Amministrazione Comunale, non sarà corrisposto alcun compenso. Art. 18 Tariffe Il locatario nell esercizio dell attività di ristoro, dovrà applicare tariffe e prezzi in linea con quelli praticati da esercizi similari secondo i regolamenti di settore. Le tariffe per l utilizzo del campo calcetto da parte dell utenza dovranno essere anticipatamente comunicate al Comune e dallo stesso approvate con atto deliberativo. Sarà facoltà del locatario prevedere tariffe differenziate per classi di utenza e orario. Art. 19 Penali e sanzioni Per interruzioni non autorizzate del servizio o per l espletamento non conforme dello stesso alle prescrizioni del presente contratto, è prevista l applicazione delle seguenti penali: mancata apertura del locale di ristoro : 100,00 per ogni giorno di chiusura, a seguito della segnalazione formale da parte della Amministrazione Comunale;

10 mancata esecuzione delle manutenzioni ordinarie: 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato dalla Amministrazione Comunale, con comunicazione formale; In caso di inosservanza da parte del Locatario dei suoi doveri, l Amministrazione si riserva di adottare in via amministrativa quei provvedimenti che di volta in volta si dimostreranno più consoni alle esigenze pubbliche che il contratto si propone di realizzare in virtù dei poteri di autotutela. In ogni caso, per eventuali inadempienze relative a formali segnalazioni per il ripristino di opere danneggiate verrà applicata una penale di 100,00 (Euro cento), decorrente dal giorno successivo a quello della notifica della segnalazione; Art. 20 Risoluzione del contratto In caso di inosservanza degli obblighi nascenti dal Contratto, l Amministrazione può richiamare il locatario all osservanza degli stessi, fissandogli un congruo termine per l adempimento; trascorso inutilmente il termine accordato può pronunciare la decadenza del rapporto, con perdita dell intera garanzia versata ed estromissione immediata del locatario e far eseguire d ufficio le opere non eseguite. Le spese per tali interventi saranno totalmente a carico del locatario. Fermo restando quanto previsto e convenuto dal precedente articolo 15), l Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, con il solo preavviso di trenta giorni, da darsi mediante lettera raccomandata, sia per sopravvenuta incompatibilità degli obblighi derivanti dal contratto, sia per altri motivi di pubblica utilità ed interesse. Parimenti, l adempimento degli obblighi contrattuali, così come la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione dell uso della struttura e la non regolarizzazione delle autorizzazioni amministrative e delle variazioni societari e, come previsto dall art. 9), produrranno la risoluzione del Contratto. Nei casi sopra elencati, il locatario non potrà accampare pretese o compensi, indennità o diritti di alcun genere e dovrà restituire all Amministrazione Comunale l Autorizzazione Amministrativa che si intende comunque decaduta con la risoluzione del Contratto. Art. 21 Utilizzo dei dati Il locatario autorizza l Amministrazione, relativamente al Contratto sottoscritto, a comunicare a terzi i propri dati anagrafici e personali secondo le modalità prescritte dal D. Lgs. n. 193/2003. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente atto, si impegnano a far richiamo alle vigenti norme in materia. Per qualsiasi contestazione fra le parti sarà comunque competente il foro di Oristano.

11 Art. 22 Domicilio A tutti gli effetti del presente atto, il locatario elegge domicilio in Samugheo Art. 23 Spese Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti il contratto, sono ad esclusivo carico del soggetto locatario previa la costituzione di apposito deposito per diritti. Il Locatario L ufficiale rogante Il responsabile

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