Procura Generale OCD GUIDA PRATICA

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1 Procura Generale OCD GUIDA PRATICA

2 Contenuto ABBREVIAZIONI... 3 PETIZIONI ALLA SS. SEDE E ALL'ORDINE: PRASSI... 4 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE L ASSENZA DALLA CASA RELIGIOSA... 8 ESCLAUSTRAZIONE ESCLAUSTRAZIONE SEMPLICE ESCLAUSTRAZIONE PER INCARDINAZIONE IN DIOCESI ESCLAUSTRAZIONE IMPOSTA ESCLAUSTRAZIONE QUALIFICATA USCITA DALL ORDINE DISPENSA DAI VOTI TEMPORANEI USCITA DEFINITIVA DALL ISTITUTO DI UN PROFESSO TEMPORANEO, ALLO SCADERE DELLA PROFESSIONE DISPENSA DAI VOTI PERPETUI USCITA DEFINITIVA DALL ISTITUTO DI UN RELIGIOSO CHIERICO FIRMA MANENTE LEGE COELIBATUS USCITA DEFINITIVA DALL ISTITUTO DI UN RELIGIOSO CHIERICO PER INCARDINAZIONE PURE ET SIMPLICITER IN DIOCESI PASSAGGIO O TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO RELIGIOSO PASSAGGIO O TRASFERIMENTO A ISTITUTO SECOLARE O SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA PASSAGGIO DEFINITIVO DI CIRCOSCRIZIONE DIMISSIONE DALL ORDINE O ISTITUTO DIMISSIONE A IURE DIMISSIONE OBBLIGATORIA DIMISSIONE FACOLTATIVA ESPULSIONE DALLA CASA RELIGIOSA DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DELLA SACRA ORDINAZIONE E DAI VOTI RELIGIOSI DISPENSA PER IL CHIERICO SACERDOTE DISPENSA PER IL CHIERICO SACERDOTE IN PERICOLO DI MORTE DISPENSA PER IL CHIERICO DIMESSO DALL ISTITUTO DISPENSA IMPOSTA PER IL CHIERICO DIMESSO DALL ISTITUTO DISPENSA PER IL CHIERICO DIACONO

3 26. LA DISPENSA DAL CODICE, DALLE COSTITUZIONI O DA ALTRE NORME DEL DIRITTO PROPRIO LICENZA SANAZIONI NULLA OSTA PER OPERAZIONI FINANZIARIE RAPPRESENTANTE LEGALE I RICORSI RIAMMISSIONE DOPO UNA DISPENSA LA RIAMMISSIONE ALLA VITA CONSACRATA LA RIAMMISSIONE ALLO STATO CLERICALE PROCEDURA IN CASO DI GRAVI VIOLAZIONI CHE PREVEDONO LA DIMISSIONE IL CASO DI ABUSO SESSUALE SU MINORI L ISTITUTO RELIGIOSO DI FRONTE AGLI ABUSI SESSUALI SU MINORI ANNESSO Perdita dello stato clericale con dispensa da tutti gli obblighi dell ordinazione diaconale. 76 Domande per l interrogatorio dell Oratore Domande per l interrogatorio dei testi

4 ABBREVIAZIONI Can.: Codice di Diritto Canonico C.: Costituzioni dei Fratelli Scalzi dell Ordine della beata Vergine Maria del Monte Carmelo N.: Norme applicative dei Fratelli Scalzi dell Ordine della beata Vergine Maria del Monte Carmelo 3

5 PETIZIONI ALLA SS. SEDE E ALL'ORDINE: PRASSI E' importante che le petizioni che i conventi inoltrano alla Santa Sede e all'ordine siano ben fatti. Ciò facilita la velocità di trasmissione dell'atto. Per questo indichiamo qui la "prassi", il modo di presentare le petizioni, a seconda dei differenti casi, alla S. Sede e all'ordine. IN GENERALE 1. Indirizzare le petizioni al Santo Padre con la formula "Beatissimo Padre", scritta a macchina e firmata personalmente da parte del "oratore", la persona cioè che fa la petizione o la presenta. 2. Indicare sempre : a) nome e appellativo religioso b) nome e cognome secolare c) città e diocesi del convento d) numero di protocollo e data di altri Rescritti che siano stati concessi alle medesime persone (anche se concessi molti anni prima) 3. Inviare le petizioni a Roma in duplice copia, redatte in fogli interi (22x28 cm), lasciando alla fine delle petizioni uno spazio sufficiente per le "preces commendatoriae" del Procuratore Generale dell'ordine. 4. Alle tasse del Rescritto si possono aggiungere le spese della Procura, che lasciamo alla libera volontà delle Comunità. 4

6 5. Le petizioni si possono inviare attraverso il P. Generale e il P. Procuratore. 6. Le petizioni devono essere "raccomandate" dal Provinciale. 5

7 PADRI 6

8 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DELLA PROCURA GENERALE L attività della Procura si svolge sia verso i Dicasteri della Curia Romana sia verso le istituzioni dell Ordine. Principalmente sono trattate le cause indicate sotto: Esclaustrazione Esclaustrazione semplice (cf Can. 686) Esclaustrazione per incardinazione in diocesi (cf Can. 693) Esclaustrazione imposta Esclaustrazione qualificata Uscita dall Ordine Uscita per dispensa dai voti temporanei Uscita per dispensa dai voti perpetui o Uscita firma menente lege cœlibatus o Uscita per incardinazione in diocesi o Uscita per passaggio ad altro Istituto Uscita per dimissione Dimissione ipso iure Dimissione obbligatoria Dimissione facoltativa Dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e dai voti religiosi Dispensa per sacerdoti Dispensa per diaconi Dispensa da norme del C.I.C. o del diritto proprio Licenza e sanazione Nulla osta per operazioni finanziarie Nomina del Rappresentante legale Varie (equipollenze, informazioni, nomine di assistenti ecclesiastici, visti Vidimazioni, nota verbale, tante cose ) Trattiamo poi di seguito le singole voci indicate. 7

9 1. L ASSENZA DALLA CASA RELIGIOSA (N. 43) L Assenza dalla casa religiosa è di competenza dei Superiori della circoscrizione. Poiché esiste l obbligo per il religioso di dimorare nella propria casa religiosa, ogni assenza, perché sia legittima, richiede la necessaria licenza del Superiore competente. Non ogni uscita dalla casa religiosa costituisce un assenza. Poiché il Codice non determina il tempo necessario affinché l uscita diventi assenza, ci si riferisce alla giurisprudenza per indicare che tale tempo richiede, come minimo, 24 ore intere e continue di dimora fuori dalla casa religiosa. Per le brevi assenze dalla casa religiosa è sufficiente la licenza del Superiore locale. Per assenze prolungate o al di fuori di case dell Istituto, ma che non superino l anno, per ogni giusta causa è competente il Superiore maggiore, avuto il consenso del suo consiglio. Il religioso che ha ottenuto la licenza di assenza dalla casa religiosa non è separato dall Istituto, ma ne resta membro a tutti gli effetti, con tutti i diritti e doveri derivanti dalla professione religiosa, tranne quelli che non sono compatibili con la sua nuova condizione di assente. Non conserva la voce attiva e passiva, salvo norma 43 C. Se anche chierico, non ha bisogno del permesso dell Ordinario del luogo per la residenza e per la celebrazione dell eucaristia (fermo restando il disposto del Can quando si tratta di celebrazione in luogo privato), mentre ne ha bisogno per gli altri sacramenti se non già sospeso dal proprio Ordinario. È importante considerare, sia da parte del richiedente sia del Superiore che deve concedere la licenza, lo spirito della legge che cerca sempre di tutelare la vita religiosa in comunità, quindi va ricordato che la concessione della licenza è una facoltà del Superiore competente che non può essere trasformata in obbligo da nessuna causa, per quanto grave sia. Il Superiore maggiore deve essere consapevole che l assenza dalla casa 8

10 religiosa non corrisponde ad un anno di esclaustrazione a sua disposizione, in quanto l esclaustrazione è di sola competenza del Padre Generale e per i soli professi perpetui. Autorità competente Il Superiore locale, per assenze di breve durata; Il Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, per assenze fino ad un anno. Procedura Per assenze di breve durata il religioso si accorda con il proprio Superiore locale, anche verbalmente. Per l assenza prolungata il religioso deve presentare la richiesta scritta al Superiore maggiore: Richiesta sostanzialmente motivata dell interessato e indirizzata al Superiore maggiore Licenza scritta del Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio, in cui si specificano le condizioni del religioso durante l assenza Un eventuale rinnovo dell assenza dalla casa religiosa che non richieda il ricorso all esclaustrazione, è di competenza della Santa Sede. 9

11 ESCLAUSTRAZIONE L esclaustrazione è una temporanea e parziale separazione del religioso dall Istituto, normalmente in vista di una successiva domanda di dispensa dai voti o nei casi di una prolungata assenza che superi le competenze del diretto superiore. L esclaustrazione può essere richiesta solo da chi sia professo perpetuo. Non può quindi essere richiesta, e tanto meno concessa, per un professo temporaneo. Se l esclaustrazione consente di adattare l osservanza del voto di obbedienza e di povertà alle circostanze particolari (soprattutto in vista del ritorno allo stato di fedele laico), nessun adattamento è dato per il voto di castità, pertanto non deve essere concessa l esclaustrazione quando si abbia la certezza che il religioso, durante tale periodo, instauri un rapporto di convivenza, che può essere more uxorio o di altro genere, che comunque procuri scandalo. Nel caso sia stata concessa l esclaustrazione, nel momento in cui si sappia della situazione di scandalo, il Superiore maggiore è tenuto ad ammonire il religioso perché si ravveda. Se dovesse continuare o se lo scandalo sia grave, è tenuto ad informare l Autorità che ha concesso l indulto perché sia ritirato e il religioso debba tornare in comunità. Diversamente si dovrà indurre il religioso a presentare la domanda di dispensa o, secondo la gravità delle circostanze, a procedere alla dimissione obbligatoria. Detto questo, vediamo le diverse forme di esclaustrazione. 10

12 2. ESCLAUSTRAZIONE SEMPLICE (Can. 686, 1; N. 140) Il professo perpetuo, per grave causa, può richiedere al proprio Ordinario religioso la possibilità di trascorrere un periodo di tempo al di fuori della comunità Autorità competente Il Padre Generale con il consenso del suo Definitorio. 11

13 Procedura Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il tipo di dispensa richiesta; il motivo della richiesta; durata dell esclaustrazione richiesta; luogo di residenza del religioso durante l esclaustrazione; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio Consenso dell Ordinario del luogo di residenza, nel caso L esclaustrazione può essere concessa da uno ad un massimo di tre anni (anche dilazionati). È buona prassi, anche consigliata dalla Congregazione, di evitare di concedere subito e in una sola volta il tempo massimo di esclaustrazione, ma di ricorrere invece tempi più ridotti per aiutare il religioso ad arrivare a una decisione senza rimandarla perché si ha tempo a disposizione. Ovviamente questo consiglio deve tener conto delle oggettive motivazioni della richiesta. Successive proroghe, oltre i tre anni, sono di competenza dalla Santa Sede, seguendo la stessa procedura. 12

14 3. ESCLAUSTRAZIONE PER INCARDINAZIONE IN DIOCESI (Can. 693) Questa forma di esclaustrazione è chiesta dal religioso chierico che intende lasciare l Istituto per una possibile incardinazione in una Diocesi. Il tempo di esclaustrazione concesso è normalmente compreso tra uno e cinque anni, con la possibilità di essere prorogato. Autorità competente Santa Sede. 13

15 Procedura Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il tipo di dispensa richiesta; il motivo della richiesta; durata dell esclaustrazione richiesta; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio Consenso del Vescovo diocesano per l accoglienza in Diocesi Trasmissione degli atti alla Santa Sede con voto favorevole del Padre Generale e suo Definitorio 14

16 4. ESCLAUSTRAZIONE IMPOSTA Questa forma di esclaustrazione è imposta dalla Santa Sede di propria iniziativa o su richiesta del Padre Generale con il consenso del proprio Definitorio. L iniziativa di fatto può essere anche del Superiore maggiore con il consenso del proprio Consiglio, che si rivolge al Padre Generale per la richiesta formale alla Santa Sede. Si richiede nei casi in cui la permanenza del religioso nell Istituto sia di grave pregiudizio, tuttavia né il religioso intende domandare la semplice esclaustrazione, né il superiore maggiore intende avviare la procedura di dimissione. Essendo imposta, questa esclaustrazione avviene per decreto, con possibile ricorso alla Segnatura Apostolica. Autorità competente Santa Sede. Procedura Eventuale richiesta della Santa Sede alla Curia generale per informazioni sul caso specifico Emissione del decreto di esclaustrazione 15

17 Oppure: Richiesta del Padre Generale (su eventuale presentazione del Superiore maggiore con il consenso del suo Consiglio) in cui si specificano: Trasmissione degli atti alla Santa Sede i dati anagrafici del richiedente; il tipo di esclaustrazione richiesta; il motivo della richiesta; durata dell esclaustrazione richiesta; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Padre Generale e del Definitorio 16

18 5. ESCLAUSTRAZIONE QUALIFICATA Questa forma di esclaustrazione, che riguarda solo i religiosi sacerdoti, non è prevista dal Codice ma è una prassi che fu stabilita dalla Santa Sede nel dopo Concilio per casi particolari su richiesta dell interessato. Il religioso viene temporaneamente sospeso dall esercizio del ministero e non vi può essere ammesso nemmeno dal Vescovo diocesano, pertanto non è richiesto il consenso dell Ordinario del luogo di residenza. Normalmente concessa per due anni, adesso non è in uso.la Congregazione consiglia il canon 686,1 (permesso d esclaustrazione concesso per il Generale) e di avvertire il vescovo del luogo dove risiede il religioso (lettera al Procuratore : Prot n /2013). Autorità competente Santa Sede. Procedura Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore; Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: - i dati anagrafici del richiedente; - il tipo di dispensa richiesta; - il motivo della richiesta; - durata dell esclaustrazione richiesta; - altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; - il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio; 17

19 Trasmissione degli atti alla Santa Sede con voto favorevole del Padre Generale e suo Consiglio. 18

20 6. USCITA DALL ORDINE È la separazione perpetua dall Ordine attraverso la dispensa dai voti religiosi e dai relativi obblighi, per cui il religioso ritorna alla condizione di fedele laico o alla vita secolare. 19

21 7. DISPENSA DAI VOTI TEMPORANEI (Can 688, 2; C. 134) Autorità competente Il Padre Generale col consenso del Definitorio. Procedura Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il tipo di dispensa richiesta; il motivo della richiesta; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio Il Padre Generale emette l indulto di dispensa (concretamente questi casi sono trattati dalla Segretaria Generale). 20

22 8. USCITA DEFINITIVA DALL ISTITUTO DI UN PROFESSO TEMPORANEO, ALLO SCADERE DELLA PROFESSIONE (Can. 688, 1; C. 133) La separazione può essere volontaria, su richiesta del religioso, oppure imposta, su decisione del Superiore maggiore competente, udito il suo Consiglio, che non ammette il religioso al rinnovo dei voti o alla professione perpetua. Autorità competente Il Superiore maggiore che accoglie la richiesta, o comunica la decisione, per cui il religioso non è ammesso al rinnovo della professione. Procedura Comunicazione scritta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore Oppure: Comunicazione del Superiore maggiore sostanzialmente motivata per spiegare al religioso la non ammissione alla successiva professione 21

23 9. DISPENSA DAI VOTI PERPETUI (Can ; N. 141) Autorità competente La Santa Sede. Procedura Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il tipo di dispensa richiesta; il motivo della richiesta; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio Trasmissione degli atti alla Santa Sede 22

24 10. USCITA DEFINITIVA DALL ISTITUTO DI UN RELIGIOSO CHIERICO FIRMA MANENTE LEGE COELIBATUS Si tratta della dispensa dai voti e dai relativi obblighi ma non della dispensa dal celibato sacerdotale. Il richiedente deve affermare di essere consapevole di non poter esercitare il ministero ordinato, senza il consenso di un Ordinario che lo accolga. Il religioso perde lo stato di consacrato e conserva quello di chierico. In questo periodo la dispensa viene concessa solo raramente e a condizioni particolari. Autorità competente Santa Sede. 23

25 Procedura Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il tipo di dispensa richiesta; il motivo della richiesta; che il richiedente, al presente, non vuole essere incardinato altrove; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio Trasmissione degli atti alla Santa Sede con voto favorevole del Padre Generale e il Definitorio 24

26 11. USCITA DEFINITIVA DALL ISTITUTO DI UN RELIGIOSO CHIERICO PER INCARDINAZIONE PURE ET SIMPLICITER IN DIOCESI (Can. 693) Si tratta della dispensa dai voti e dai relativi obblighi per essere incardinato immediatamente in una Diocesi, quindi un passaggio al clero secolare. Autorità competente Santa Sede. 25

27 Procedura Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il tipo di dispensa richiesta; il motivo della richiesta; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio Consenso del Vescovo diocesano per l incardinazione in Diocesi Trasmissione degli atti alla Santa Sede con voto favorevole del Padre Generale e suo Definitorio 26

28 12. PASSAGGIO O TRASFERIMENTO AD ALTRO ISTITUTO RELIGIOSO (Can ) È la separazione definitiva dall Istituto di un religioso professo perpetuo attraverso l incorporazione in un altro Istituto, senza che vi sia la dispensa dai voti e previo un periodo di prova. Il religioso è accolto temporaneamente nel nuovo Istituto alle condizioni poste dal Superiore Generale. Se il periodo di prova si conclude positivamente, è ammesso alla professione perpetua nel nuovo Istituto, diversamente può ritornare al proprio Istituto o uscire definitivamente. Autorità competente I Superiori Generali dei due Istituti, previo consenso dei rispettivi Consigli. 27

29 Procedura 1 Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al Superiore maggiore dell Istituto in cui vuole essere accolto 2 Risposta affermativa del suddetto Superiore maggiore 4 Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il tipo di dispensa richiesta; il motivo della richiesta; il consenso del Superiore maggiore dell Istituto che accoglie; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio 3 Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al proprio Superiore maggiore 5 Consenso scritto del Padre Generale dell Istituto del richiedente, previo consenso del proprio Consiglio 28

30 13. PASSAGGIO O TRASFERIMENTO A ISTITUTO SECOLARE O SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA È la separazione definitiva dall Istituto di un religioso professo attraverso l incorporazione in un Istituto secolare o società di vita apostolica, senza che vi sia la dispensa dai voti e previo un periodo di prova stabilito dalla Santa Sede. Autorità competente Santa Sede. 29

31 Procedura 1 Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al Superiore maggiore dell Istituto in cui vuole essere accolto 2 Risposta affermativa del suddetto Superiore maggiore 3 Richiesta del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il tipo di dispensa richiesta; il motivo della richiesta; il consenso del Superiore maggiore dell Istituto che accoglie; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio 6 Trasmissione degli atti alla Santa Sede da parte dell Istituto a cui già appartiene il richiedente 5 Voto favorevole del Padre Generale con il consenso del suo Consiglio dell Istituto che accoglie 4 Voto favorevole del Padre Generale con il consenso del proprio Consiglio dell Istituto del richiedente 30

32 14. PASSAGGIO DEFINITIVO DI CIRCOSCRIZIONE (Can. 130) Ogni religioso viene incorporato definitivamente all Ordine nel momento della professione perpetua e viene aggregato alla circoscrizione in cui il Superiore maggiore lo ha ammesso alla professione (cf C.130 ). Per giusta causa il religioso può chiedere di essere trasferito di circoscrizione, oppure il trasferimento può essere richiesto dal Superiore maggiore. Autorità competente il Padre Generale con il consenso del suo Definitorio. 31

33 Procedura 1 Richiesta del religioso sostanzialmente motivata indirizzata al Superiore maggiore della circoscrizione in cui vuole essere accolto 6 Il decreto di trasferimento definitivo di circoscrizione emesso dal Padre Generale 5 Voto favorevole del Padre Generale con il consenso del proprio Definitorio 2 Risposta affermativa del suddetto Superiore maggiore 3 Risposta affermativa dei due Superiori maggiori 4 Richiesta del Superiore maggiore a cui appartiene il religioso indirizzata al Padre Generale in cui si specificano: i dati anagrafici del richiedente; il motivo della richiesta; il consenso del Superiore maggiore della circoscrizione e relativi Consigli per il trasferimento; altre eventuali informazioni utili per la valutazione del caso; il voto favorevole del Superiore maggiore e del suo Consiglio 32

34 15. DIMISSIONE DALL ORDINE O ISTITUTO La dimissione dall Istituto differisce dalle forme di separazione per il fatto che questa viene imposta dal diritto stesso o dall Istituto contro la volontà del religioso che abbia commesso gravi ed esterne violazioni alla disciplina del proprio stato. 33

35 16. DIMISSIONE A IURE La dimissione a iure, o ipso facto, significa che il religioso è dimesso dall Istituto per il solo fatto di aver violato una legge canonica che comporta tale conseguenza, come specificato dal Can. 694, 1: «Si deve ritenere dimesso dall Istituto, per il fatto stesso, il religioso che: 1 Abbia in modo notorio abbandonato la fede cattolica; 2 Abbia contratto matrimonio o lo abbia attentato, anche solo civilmente. 2. In tali casi il Superiore maggiore con il proprio consiglio deve senza indugio, raccolte le prove, emettere la dichiarazione del fatto perché la dimissione consti giuridicamente». In questo caso si tratta di una dichiarazione di dimissione che il Superiore maggiore è obbligatorio ad emettere perché il fatto della dimissione possa essere notificato all interessato e, almeno, alla parrocchia di origine del dimesso. Di questo se ne informi la Curia generale. 34

36 17. DIMISSIONE OBBLIGATORIA La dimissione obbligatoria richiede l intervento, come atto dovuto, del Superiore maggiore che deve istruire il processo di dimissione per i casi previsti dal Can. 695, 1: «Un religioso deve essere dimesso dall Istituto per i delitti di cui nei Cann. 1397, 1398 e 1395 a meno che, per i delitti di cui nel Can. 1395, 2, il Superiore non ritenga cha la dimissione non sia del tutto necessaria e che si possa sufficientemente provvedere in altro modo sia alla correzione del religioso e alla reintegrazione della giustizia, sia alla riparazione dello scandalo. 2. In tali casi il Superiore maggiore, raccolte le prove relative ai fatti e alla imputabilità, renda note al religioso da dimettere l accusa e le prove, dandogli facoltà di difendersi. Tutti gli atti, sottoscritti dal Superiore maggiore e dal notaio, siano trasmessi al Moderatore supremo insieme con le risposte del religioso, verbalizzate e dal religioso stesso sottoscritte». Per dimissione obbligatoria non s intende che il religioso indagato debba necessariamente essere dimesso, ma richiede che il Superiore maggiore sia tenuto ad avviare le procedure per la dimissione, partendo dall indagine preliminare. Se l indagine avrà sufficientemente dimostrato la concretezza dell accusa, il Superiore maggiore, con il voto suo e del Consiglio, invia gli atti al Padre Generale perché proceda alla loro valutazione e alla conseguente votazione per la dimissione. In caso contrario il processo deve essere archiviato e l indagato assolto. 35

37 18. DIMISSIONE FACOLTATIVA Oltre alla dimissione ipso facto e obbligatoria, il Codice prevede anche la possibilità della dimissione, mediante processo, per altri motivi, pur sempre gravi, esterni, imputabili al religioso e comprovati giuridicamente, relativamente alla violazione del diritto comune o del diritto proprio e che espressamente indichino la possibilità della dimissione. Si dice facoltativa non perché l intervento sanzionatorio sia lasciato all arbitrarietà del Superiore, ma in quanto è lasciato a lui il giudizio sull opportunità o meno di ricorrere a questa via per raggiungere l obiettivo della disciplina e della giustizia al servizio della carità all interno dell Istituto. Di fronte a delle gravi mancanze, è sempre dovere del Superiore intervenire per non rendersi connivente di comportamenti illeciti e delittuosi (cf Can. 619). Can 696, 1: «Un religioso può essere dimesso anche per altre cause purché siano gravi, esterne, imputabili e comprovate giuridicamente, come ad esempio: la negligenza abituale degli obblighi della vita consacrata; le ripetute violazioni dei vincoli sacri; la disobbedienza ostinata alle legittime disposizioni dei Superiori in materia grave; un grave scandalo derivato dal comportamento colpevole del religioso; l ostinato appoggio o la propaganda di dottrine condannate dal Magistero della Chiesa; l adesione pubblica a ideologie inficiate da materialismo o da ateismo; l assenza illegittima, di cui nel Can. 665, 2, protratta per sei mesi; altre cause di simile gravità eventualmente determinate nel diritto proprio dell Istituto. 2. Per la dimissione di un religioso di voti temporanei sono sufficienti anche cause di minore gravità, stabilite nel diritto proprio». I problemi annessi alla dimissione possono riguardare le motivazioni, che devono rientrare nella categoria dei delitti o delle mancanze gravi e ripetute verso gli obblighi della vita consacrata, e la prassi da attuare. 36

38 Da qualche tempo la Congregazione ha assunto una prassi un po più rigida nella valutazione delle cause di dimissione, chiedendo che siano considerati primariamente i capi di accusa più gravi. In precedenza si seguiva normalmente la via più semplice e rapida per arrivare alla conclusione del processo. Concretamente si può rilevare come alcuni processi richiedano unicamente la dimissione per assenza illegittima dalla comunità (più facile da dimostrare e meno lesiva della dignità della persona), mentre dalla documentazione agli atti risultano altre imputazioni quali il concubinato o rapporti omosessuali. In questi casi occorre essere attenti a quanto si espone nella documentazione che si allega ed eventualmente dichiarare, sempre nel rispetto della verità, che le affermazioni o le testimonianze espresse non sono giuridicamente provate e che quindi si preferisce seguire la via certa, anche se persegue un imputazione minore. Per il buon esito del processo è importante seguire correttamente le formalità richieste, la cui violazione comporta la possibilità del ricorso, con la conseguente sospensione del decreto e la possibilità della sua invalidità. Confermata e attuata la dimissione, coloro che sono stati dimessi non possono esigere nulla dall Istituto per qualsiasi attività compiuta durante la loro permanenza in esso (cf Can. 702), ma l Istituto ha il dovere di osservare l equità e la carità nei confronti del dimesso. 37

39 19. ESPULSIONE DALLA CASA RELIGIOSA (Can. 703) L espulsione dalla casa religiosa è possibile in caso di grave scandalo o nel pericolo imminente di gravissimo danno per l Istituto. Lo scandalo deve essere grave, esterno e ormai pubblico, per le cui circostanze si ritiene non esserci altro modo di intervenire tempestivamente. Il pericolo imminente deve essere reale, quindi non possono darsi solamente un timore o una supposizione di pericolo, per quanto fondati. Il danno può essere spirituale, temporale, economico o di altro tipo, purché sempre gravissimo e riguardante l Istituto, nel suo insieme, o in una sua parte. L espulsione è un provvedimento di urgenza ma transitorio, in quanto ad esso deve seguire, se necessario, la normale procedura per la dimissione. Fino ad un provvedimento definitivo il religioso espulso rimane membro dell Istituto, con gli obblighi annessi, tranne quello di risiedere nella casa religiosa. Autorità competente Il Superiore maggiore; Il Superiore locale con il consenso del suo Consiglio. 38

40 Procedura 1 Verificate le condizioni necessarie, il Superiore competente notifica al religioso la decisione dell espulsione 2 Rende nota l espulsione a chi di dovere per limitare, per quanto possibile, lo scandalo e il gravissimo danno 4 Il Superiore maggiore, a tempo opportuno, avvia le procedure per la dimissione o stabilisce altri provvedimenti 3 Il Superiore locale notifica l espulsione al Superiore maggiore 5 Il Superiore maggiore può decidere di deferire la cosa alla Santa Sede 39

41 20. DISPENSA DAGLI OBBLIGHI DELLA SACRA ORDINAZIONE E DAI VOTI RELIGIOSI La dispensa dal celibato e dagli obblighi che derivano dalla valida ricezione del sacramento dell ordine consente al chierico di lasciare lo stato giuridico clericale e di ritornare a quello di laico, pur conservando la specifica condizione sacramentale ricevuta. Avendo perso lo stato clericale il dispensato non può più esercitare il ministero sacro, fermo restando il disposto del Can. 976 (assoluzione in pericolo di morte). La procedura per la dispensa è determinata dalle Normæ procedurales emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede il 14 ottobre 1980 [n AAS 72(1980), pp ] e la dispensa è concessa dalla Congregazione per il Clero. La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione comporta anche la dispensa dai voti perpetui. Gli atti, raccolti e ordinatamente impaginati e numerati, dovranno essere tutti autenticati dall Attuario e consegnati in quattro copie alla Curia Generale, sei per sacerdoti che non hanno 40 anni. La documentazione non deve presentare eventuali illeggibili manoscritti, i quali, se ritenuti di qualche importanza, dovranno essere trascritti in dattilografia. Altrettanto è detto per la leggibilità delle fotocopie. Per tutte le età si richiede la certezza morale dell irreversibilità della decisione di lasciare lo stato clericale, diversamente la richiesta di dispensa viene sospesa e ciò, normalmente, per cinque anni. Durante il tempo della sospensione è possibile presentare la domanda di revisione portando nuove informazioni che possano favorire la certezza dell irreversibilità. 40

42 - Con l aggiornamento delle norme procedurali è inoltre prevista la possibilità di richiedere, con voto favorevole del Padre Generale e del suo Definitorio, la dimissione dallo stato clericale (procedura penale) per via amministrativa, cioè senza dover istruire il normale processo con collegio giudicante. La procedura penale si applica quando nel comportamento del chierico sia riscontrabile un delitto, canonicamente inteso, tale che renda non opportuna la dispensa concessa in forma di grazia. La condizione per applicare questa procedura prevede però che il chierico abbia presentato la spontanea domanda di dispensa. Adesso tale procedura non è ancora operativa per i chierici religiosi, potendo nel frattempo risolvere una forma di separazione definitiva attraverso la dimissione dall Istituto.(Facoltà speciali ; Benedetto XVI) 41

43 21. DISPENSA PER IL CHIERICO SACERDOTE Autorità competente La Santa Sede, attraverso la Congregazione per il Clero per la dispensa in forma di grazia. Procedura 42

44 1 Lettera di presentazione del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale sulla causa da introdurre 2 Lettera del sacerdote interessato (Oratore) diretta, con spirito di umiltà e penitenza al Santo Padre, con sintesi delle motivazioni principali che lo hanno indotto alla defezione e le ragioni che non gli consentono di ritornare sui propri passi per superare la crisi e riprendere il proprio ministero. La domanda dovrà essere sottoscritta di propria mano dall Oratore 3 Un curriculum vitæ dell Oratore nel quale, insieme alle tappe e date più significative della sua vita, della sua formazione e del suo ministero, vengano riprese, spiegate e motivate con maggiore profondità ed accuratezza le ragioni della propria crisi e defezione ed evidenziati, se esistono, i motivi che inducono a ritenerla irreversibile. Il curriculum funge da libello introduttivo per la causa insieme alla richiesta di dispensa 4 Un documento in cui siano riassunti tutti i pastorali tentativi esperiti da parte dell Ordinario religioso per dissuadere l Oratore dall inoltrare la domanda di dispensa e gli aiuti che gli sono stati forniti per agevolare il superamento della crisi, il ritorno sulla retta via e la ripresa dell attività ministeriale 5 Un documento da cui risulti che l Oratore, definitivamente deciso ad abbandonare, sia stato sospeso dall esercizio del sacro Ordine (evitando ogni scandalo e fatta salva la sua reputazione) dal momento in cui è stata presentata ed accolta dal proprio Ordinario la domanda di dispensa 6 Un decreto di nomina dell Istruttore per la causa specifica, con l obbligo di attenersi alle Normæ procedurales emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede 7 Un decreto di nomina dell Attuario per la causa specifica, alle condizioni di cui sopra 43

45 8 L interrogatorio dell Oratore fatto dall Istruttore in presenza dell Attuario e premesso il giuramento de veritate dicenda, con apposite predisposte e pertinenti domande, soprattutto relative al periodo di formazione precedente l Ordinazione e con più approfondita indagine su tutto quel che riguarda particolarmente le ragioni addotte ed indicate nel curriculum come motivi della crisi, della defezione e dell irreversibilità della stessa 9 L interrogatorio o le deposizioni dei testimoni, sia indicati dall Oratore che scelti dall Istruttore: genitori e familiari dell Oratore, suoi Superiori e condiscepoli del tempo della formazione, suoi Superiori e confratelli attuali (almeno tre) 10 Eventuali perizie mediche, psicologiche, psicanalitiche o psichiatriche del tempo di formazione o anche successive 11 Un voto personale riassuntivo dell Istruttore circa il merito della causa e l opportunità o utilità o meno della concessione della dispensa, tenuto conto non solo delle motivazioni riscontrate nell istruttoria e del bene personale dell Oratore, ma anche del bene universale della Chiesa e di quello dell Istituto Religioso e delle anime che furono affidate al ministero dell Oratore 12 Un voto personale del Superiore Religioso che ha provveduto a far istruire la causa, sia sul merito della stessa causa dalla lettura degli atti che ha ricevuto dall Istruttore, sia sulla possibilità o sulla opportunità della concessione della dispensa e sull assenza di scandalo in caso di eventuale concessione della stessa 13 Un voto personale circa l assenza di scandalo da parte dell Ordinario del luogo ove, di fatto, l Oratore dimora da quando ha lasciato il ministero 14 Copia dell eventuale attentato matrimonio civile e di eventuali dichiarazioni di nullità o di divorzio riguardanti la donna o l Oratore 15 Eventuale dichiarazione di dimissione per attentato matrimonio (cf Can. 694, 1. 2 ) 16 Eventuale copia del documento di paternità o riconoscimento dei figli 44

46 22. DISPENSA PER IL CHIERICO SACERDOTE IN PERICOLO DI MORTE Quando si tratta di sacerdoti, di qualsiasi età, che hanno contratto vincolo civile sanabile e che si trovano in pericolo di morte, Gli Ordinari competenti sono pregati di inviare senza dilazione la richiesta della dispensa, possibilmente firmata dall Oratore e accompagnata dal proprio voto. In questi casi non si chiede il regolare processo informativo (CCD-DS, Le dispense dagli obblighi sacerdotali o diaconali, prot. n. 263/97: Lettera circolare agli Ordinari diocesani e ai Superiori generali, n. 5, Città del Vaticano, 6 giugno 1997). In caso di pericolo di morte, pur attuando una procedura semplificata, la dispensa rimane di competenza esclusiva del Santo Padre. Con l espressione pericolo di morte s intende normalmente una qualsiasi situazione in cui vi sia una notevole probabilità che una persona possa perdere la vita entro un tempo piuttosto breve. Nel caso specifico il tempo breve considera anche la possibilità di qualche mese. Nei casi estremamente urgenti la documentazione può essere inviata direttamente alla Congregazione anche via fax. Autorità competente La Santa Sede, attraverso la Congregazione per il Clero. 45

47 Procedura Lettera di presentazione del Superiore maggiore indirizzata al Santo Padre, in cui si specifica il pericolo di morte ed esprime il proprio voto Per quanto possibile, lettera firmata del sacerdote interessato diretta, con spirito di umiltà e penitenza al Santo Padre, per chiedere la dispensa Un certificato medico comprovante la gravità della malattia e il pericolo di morte Attestato di matrimonio civile o dichiarazione di dimissione per attentato matrimonio 46

48 23. DISPENSA PER IL CHIERICO DIMESSO DALL ISTITUTO Nel caso di dimissione dall Istituto (la circostanza più comune è quella per attentato matrimonio), per ottenere la dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione, si richiede la normale prassi con tutta la documentazione completa. Anche la presenza già di eventuali figli non consente una soluzione più rapida e meno formale. La causa di dispensa viene normalmente preparata dall Ordinario religioso della circoscrizione di appartenenza del chierico. Potrebbe anche essere presentata dall Ordinario del luogo del domicilio, il quale però dovrà comunque ricorrere all Ordinario religioso per la documentazione di sua competenza. Per ovvi motivi di praticità è quindi opportuno che la causa sia preparata e presentata dall Ordinario religioso. 47

49 24. DISPENSA IMPOSTA PER IL CHIERICO DIMESSO DALL ISTITUTO Nel caso di dimissione dall Ordine a seguito di delitti gravi di competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede, qualora il chierico non intendesse presentare la domanda per la dimissione dallo stato clericale, la Congregazione può procedere ex officio. In tal caso, previo il voto favorevole del Padre Generale e del suo Consiglio, riconosciuto il grave scandalo arrecato alla Chiesa e alla dignità del sacerdozio, presenta al Santo Padre la richiesta per la dimissione dallo stato clericale pro bono Ecclesiæ. Il decreto di dimissione, essendo emesso dallo stesso Santo Padre, non ammette ricorso ed è definitivo. 48

50 25. DISPENSA PER IL CHIERICO DIACONO Autorità competente La Santa Sede, attraverso la Congregazione per il Clero; In caso di pericolo di morte può concedere la dispensa anche il Vescovo diocesano del luogo di residenza. Procedura 49

51 1 Lettera di presentazione del Superiore maggiore indirizzata al Padre Generale sulla causa da introdurre 2 Lettera del sacerdote interessato (Oratore) diretta, con spirito di umiltà e penitenza al Santo Padre, con sintesi delle motivazioni principali che lo hanno indotto alla defezione e le ragioni che non gli consentono di ritornare sui propri passi per superare la crisi e riprendere il proprio ministero. La domanda dovrà essere sottoscritta di propria mano dall Oratore 3 Un curriculum vitæ dell Oratore nel quale, insieme alle tappe e date più significative della sua vita, della sua formazione e del suo ministero, vengano riprese, spiegate e motivate con maggiore profondità ed accuratezza le ragioni della propria crisi e defezione ed evidenziati, se esistono, i motivi che inducono a ritenerla irreversibile. Il curriculum funge da libello introduttivo per la causa insieme alla richiesta di dispensa 4 Un voto personale del Superiore Religioso che ha provveduto a far istruire la causa, sia sul merito della stessa causa dalla lettura degli atti che ha ricevuto dall Istruttore, sia sulla possibilità o sulla opportunità della concessione della dispensa e sull assenza di scandalo in caso di eventuale concessione della stessa 5 Copia dell eventuale attentato matrimonio civile e di eventuali dichiarazioni di nullità o di divorzio riguardanti la donna o l Oratore 6 Eventuale dichiarazione di dimissione per attentato matrimonio (cf Can. 694, 1. 2 ) 50

52 7 Eventuale copia del documento di paternità o riconoscimento dei figli 8 Un documento in cui siano riassunti tutti i pastorali tentativi esperiti da parte dell Ordinario religioso per dissuadere l Oratore dall inoltrare la domanda di dispensa e gli aiuti che gli sono stati forniti per agevolare il superamento della crisi, il ritorno sulla retta via e la ripresa dell attività ministeriale 9 Un documento da cui risulti che l Oratore, definitivamente deciso ad abbandonare, sia stato sospeso dall esercizio del sacro Ordine (evitando ogni scandalo e fatta salva la sua reputazione) dal momento in cui è stata presentata ed accolta dal proprio Ordinario la domanda di dispensa 10 L interrogatorio o le deposizioni dei testimoni, sia indicati dall Oratore che scelti dall Istruttore: genitori e familiari dell Oratore, suoi Superiori e condiscepoli del tempo della formazione, suoi Superiori e confratelli attuali (almeno tre) 11 Eventuali perizie mediche, psicologiche, psicanalitiche o psichiatriche del tempo di formazione o anche successive 12 Copia degli scrutini previ alle professioni religiose e alle sacre Ordinazioni ed altra documentazione relativa all Oratore e reperibile negli archivi delle case di formazione. In loro mancanza sostituisce la dichiarazione del provinciale sul perché non ci siano 51

53 26. LA DISPENSA DAL CODICE, DALLE COSTITUZIONI O DA ALTRE NORME DEL DIRITTO PROPRIO Le dispense dal Codice o dalle Costituzioni sono di competenza della Santa Sede. Prevalentemente si tratta di: - Dispensa per la nomina all ufficio di superiore locale di un fratello laico; - Dispensa da impedimenti per assumere un determinato ufficio; - Dispensa da irregolarità per l ammissione o l esercizio del ministero ordinato; - Dispensa per l anticipo o il posticipo per la celebrazione del Capitolo provinciale oltre i sei mesi di competenza del Padre Generale; - Dispensa per l ammissione al noviziato; - Dispensa per l ammissione alla professione perpetua; - Dispensa per l amministrazione di beni di famiglia; Le dispense dalle Ordinazioni generali o da statuti particolari che abbiano valore per tutto l Ordine sono di competenza de Padre Generale, a norma del diritto. I Superiori, in casi particolari, possono dispensare temporaneamente i propri sudditi e gli ospiti dalle disposizioni disciplinari delle Costituzioni, ogni volta che lo giudichino utile al loro bene spirituale La dispensa temporanea per tutta la provincia è riservata al Padre Generale, quella tutta una fraternità locale al proprio Superiore Maggiore (cf Cost ). 52

54 Il superiore locale può dispensare per un singolo atto e la singola persona. La validità della dispensa può essere estesa a periodi continuativi che siano brevi (non oltre un mese). La dispensa in perpetuo è di competenza della Santa Sede. L autorità che ha concesso la dispensa, il suo legittimo successore o l autorità superiore, può revocare la dispensa data. 53

55 27. LICENZA Alla voce licenze sono registrate quelle richieste che esigono una specifica licenza o altra forma di consenso, di solito della Santa Sede, perché l atto da porre sia valido, o se comunque valido sia però anche legittimo. Le licenze possono riguardare: - L ammissione al noviziato di un candidato di rito orientale, conformemente al Can. 517 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO); - La facoltà per l esercizio del ministero ordinato richiesta dalla diocesi di Roma per i religiosi chierici residenti; - La nomina di un assistente ecclesiastico; - Il rientro in comunità a seguito di una esclaustrazione ad nutum Sanctæ Sedis ; - Il rientro in comunità con diritto di voce attiva e passiva per un Vescovo emerito; - La riammissione allo stato clericale a seguito di dispensa; - La riammissione all Ordine per chi è stato dispensato dai voti (cf Can. 694); - Riduzione dell onere delle messe; - La tumulazione (sepoltura) di un religioso in chiesa 54

56 28. SANAZIONI Alla voce sanazioni corrispondono le richieste di regolarizzare gli atti giuridici posti in precedenza senza la necessaria licenza o consenso. L autorità competente è la stessa che deve concedere la licenza o il consenso. 55

57 29. NULLA OSTA PER OPERAZIONI FINANZIARIE Tutti i beni temporali che fanno capo alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre personalità giuridiche pubbliche nella Chiesa, sono beni ecclesiastici (cf Can. 1257, 1) e pertanto sono sottoposti alla normativa canonica, oltre che a quella civile e degli statuti propri. Le operazioni finanziarie che riguardano i beni ecclesiastici richiedono quindi la licenza dell autorità competente, poiché «gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell amministrazione ordinaria» (Can. 1281, 1). I beni ecclesiastici sono tutelati anche da norme penali, per cui la mancanza della necessaria licenza per l alienazione comporta la nullità dell atto e costituisce un delitto per cui si deve imporre una giusta pena ferendæ sententiæ (cf Can. 1377). Nel caso in cui l alienazione illecita abbia il riconoscimento civile, è possibile per l autorità ecclesiastica procedere alla richiesta di risarcimento (cf Can. 1296). Il nulla osta della Santa Sede viene chiesto: - (per l Italia) per la nomina del Legale Rappresentante dell Ente provincia; - per le alienazioni e le altre operazioni finanziarie (locazioni per un tempo superiori ai nove anni, ipoteche, mutui, fideiussioni [garanzie personali per obbligazioni altrui]). Autorità competente Il superiore maggiore con il consenso del suo consiglio, entro la somma limite stabilita dalla rispettiva Conferenza; Il Padre Generale con il suo definitorio, entro la somma limite stabilita dalla 56

58 Santa Sede per le diverse regioni; La Santa Sede per ogni altra somma e in qualunque caso si tratti di beni riguardanti donazioni votive fatte alla Chiesa o cose preziose per valore artistico o storico o oggetti di venerazione e di culto (reliquie ed immagini di culto popolare); La Santa Sede è sempre competente per ogni alienazione in: - Arabia, Gerusalemme, Libano, Turchia (Chiese Orientali); - Albania (Settentrionale, Evangelizzazione dei Popoli; Meridionale, Chiese Orientali), Bielorussia (Segreteria di Stato), Bulgaria (Chiese Orientali), Estonia-Lettonia (Segreteria di Stato), Romania (Chiese Orientali), Ucraina (Segreteria di Stato); - Malta (Religiosi); - Eritrea, Etiopia (Chiese Orientali). 57

59 Procedura La licenza scritta viene concessa dall autorità superiore competente previa lettera del richiedente sostanzialmente motiva in cui si riporta: 58

60 1 Luogo e diocesi in cui si trova il bene da alienare 2 Indicazione della persona morale che effettua l alienazione (la Provincia) 3 Indicazione della persona morale o fisica che acquisisce il diritto in oggetto 4 Consenso dell autorità interna competente (Superiore maggiore con o senza il proprio Consiglio; Capitolo provinciale) 5 Descrizione del bene da alienare e documentazione tecnica (planimetria o altro) 6 Motivi dell alienazione che evidenzino la giusta causa 7 Stima del bene scritta fatta da periti competenti 8 Uso e destinazione del ricavato dell alienazione 9 Benestare scritto del Vescovo del luogo in cui si trova il bene da alienare, comprovante di essere a conoscenza del negozio 10 In caso di beni divisibili è necessario indicare le parti eventualmente già alienate, tralasciare questa dichiarazione rende invalida la licenza (cf Can.1292,3) 11 Per alienare un bene ad un valore minore di quello dichiarato dalla stima si richiede una giusta causa da valutarsi dall autorità che concede la licenza 59

61 30. RAPPRESENTANTE LEGALE Il Rappresentante legale è la persona fisica necessaria perché sia fornita la capacità giuridica di agire ad un altro soggetto carente di volontà propria. Nel caso specifico il Rappresentante legale (persona fisica) dell Ente Provincia (persona giuridica) deve essere riconosciuto dal diritto universale e proprio. Autorità competente Riconoscimento giuridico della Santa Sede. Procedura Lettera di presentazione del provinciale in cui indica la denominazione precisa e completa dell Ente Provincia; il nominativo con i dati anagrafici e la residenza del nuovo Rappresentante legale; il nominativo del Rappresentante legale da sostituire. Il riconoscimento giuridico della Santa Sede deve essere notificato all Autorità civile. 60

62 31. I RICORSI Può accadere che qualcuno si senta ingiustamente onerato da un decreto, al punto che questo lo venga a ledere in alcuni suoi diritti. Dall altra parte l autorità che ha emesso il decreto ritiene di aver agito in conformità alla legge, alla giustizia e alla tutela del bene dell Istituto. Quando non è possibile la via della conciliazione per arrivare ad un equa soluzione della controversia, non rimane che la via del ricorso, che può essere attuata in due gradi. Il primo grado è quello dell opposizione, cioè il soggetto passivo del decreto chiede all autore del provvedimento la sua revoca. Il secondo grado è quello del ricorso gerarchico, cioè il soggetto passivo del decreto si rivolge all autorità superiore rispetto a quella che ha emesso il provvedimento. Il Can. 1400, 1, indicando quale sia l oggetto del giudizio, viene di conseguenza ad indicare anche l oggetto per cui è possibile presentare il ricorso. Tale oggetto è dato dal diritto che può essere rivendicato o perseguito dalla persona fisica o giuridica o dall applicazione o dichiarazione della pena a seguito di un delitto commesso. Il modo di procedere per il ricorso amministrativo lo troviamo nei Cann Per quanto ci riguarda basta ricordare che il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto. Dieci giorni utili significa che dal computo dei giorni si devono escludere quelli che, per giusto motivo, impediscono al richiedente di poter agire. Il computo del tempo si calcola in giorni interi dal giorno successivo a quello della legittima intimazione del decreto. Per calcolare questo tempo è dunque importante che ci sia un verbale d intimazione in cui si riportano la data e l ora della consegna, il nome dell esecutore, che firmerà insieme al destinatario e a due testimoni, che dovranno garantire dell esecuzione in caso di contestazione. Il fatto stesso di presentare istanza di ricorso produce l effetto sospensivo dell efficacia del decreto, fintanto che l autorità competente non lo abbia confermato a nome proprio. 61

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