QUADERNO RAEE 1. Luglio 2010 PREMI DI EFFICIENZA, PENALI E SANZIONI. (BOZZA rev 2)

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1 QUADERNO RAEE 1 PREMI DI EFFICIENZA, PENALI E SANZIONI (BOZZA rev 2) Ai sensi dell Accordo di Programma tra ANCI e CdC RAEE del 18 luglio 2008 per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) così come modificato dal Comitato Guida ANCI CdC RAEE il 7 luglio 2010 Luglio 2010 a cura di

2 INDICE 1. I PREMI DI EFFICIENZA Che cosa è il Premio di Efficienza I prerequisiti per il riconoscimento del Premio di Efficienza Modalità di determinazione e ammontare dei Premi di Efficienza Maggiorazione dei Premi di Efficienza per il Ritiro dei RAEE della Distribuzione / da Installatori / Centri di Assistenza tecnica Modalità di comunicazione e incasso dei Premi di Efficienza LE PENALI A CARICO DEI SISTEMI COLLETTIVI Penali per ritardo Penali qualitative LE SANZIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE Pagina 2 di 12

3 1. I PREMI DI EFFICIENZA 1.1 Che cosa è il Premio di Efficienza Il Premio di Efficienza (par. 8 e 9 dell Accordo di Programma sottoscritto da ANCI e CdC RAEE il 18 luglio 2008, modificato il 7 luglio 2010 dal Comitato Guida ANCI - CdC RAEE) indica il premio messo a disposizione dai Sistemi Collettivi (SC) a favore dei Sottoscrittori che hanno iscritto Centri di Raccolta (CdR) al Centro di Coordinamento RAEE ( Soggetti beneficiari ). Il Premio di Efficienza è finalizzato a favorire scelte organizzative e operative che assicurino una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di protezione ambientale previste dalla normativa vigente (D.Lgs. 151/05 e D.Lgs. 152/06), nonché a incentivare e massimizzare la ricezione, da parte dei Centri di Raccolta, dei RAEE ritirati dalla Distribuzione in modalità uno contro uno a partire dal 1 luglio L importo del Premio di Efficienza è pari a 30 Euro per tonnellata di RAEE ritirati dai Sistemi Collettivi e sarà erogato ai Soggetti beneficiari (Sottoscrittori) i cui Centri di Raccolta soddisfano determinati prerequisiti. L importo del Premio di efficienza sarà ridotto in misura pari al 33% per i CdR che sono aperti ai ritiri da parte dei Sistemi Collettivi meno di 3 giorni a settimana (art. 9.1 dell AdP modificato il 7 luglio 2010); non avranno inoltre accesso ai Premi di Efficienza i CdR per i quali non sarà stato comunicato dal Sottoscrittore alcun calendario di apertura per i ritiri valido al portale web del CdC RAEE. Avranno inoltre accesso ad un Premio di Efficienza maggiorato - fino a 70 Euro per tonnellata (vedi art dell Accordo di Programma ANCI CdC RAEE del 18 luglio 2008 modificato il 7 luglio 2010) - i CdR dei Sottoscrittori che assicurano la disponibilità al conferimento di tutti i RAEE provenienti da utenze domestiche ritirati da Distributori / Installatori / Centri di Assistenza Tecnica, a patto che vengano da essi rispettate le normative vigenti. la registrazione di sanzioni a carico del CdR comporta una riduzione dell ammontare dei Premi di Efficienza eventualmente maturati e presenti nell Estratto conto emesso trimestralmente dai Sistemi Collettivi, reso disponibile nell area riservata ai Sottoscrittori del portale entro la fine del mese seguente la fine del trimestre di riferimento; la nuova disciplina dei Premi di Efficienza sarà applicata a partire dal 1 luglio I prerequisiti per il riconoscimento del Premio di Efficienza A. Flusso di Raccolta : quantitativo annuo totale di RAEE raccolti dal CdR pari o superiore a 50 tonnellate; B. Comunicazione di un calendario valido dei giorni di apertura per i ritiri; C. Gestione dei raggruppamenti R1, R2, R3, R4, anche in più CdR all interno di un medesimo Comune. Per il raggruppamento R5 (sorgenti luminose) non è previsto alcun Premio di Efficienza; D. Saturazione della Unità di Carico pari almeno alla soglia di buona operatività. Pagina 3 di 12

4 In dettaglio: B. Flusso di Raccolta (par. 8 dell Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE del 18 luglio 2008 modificato dal Comitato Guida il 7 luglio 2010). Ai fini della determinazione del Premio di Efficienza ciascun Centro di raccolta viene classificato in base al proprio Flusso di raccolta annuo : Fascia FASCIA ZERO FASCIA A Tabella 1 - Flusso di raccolta annuo Flusso di raccolta annuo Minore di 50 tonnellate di RAEE raccolte nei 12 mesi precedenti Maggiore o uguale a 50 tonnellate di RAEE raccolte nei 12 mesi precedenti Il Flusso di Raccolta annuo sarà determinato dal CdC RAEE sulla base dei quantitativi ritirati dai Sistemi Collettivi presso il CdR nei 12 mesi precedenti e sarà aggiornato semestralmente. Per il primo semestre di applicazione del nuovo regime dei Premi di efficienza (ovvero dal 1 luglio 2010 al 31 dicembre 2010) l aggiornamento del Flusso di Raccolta avverrà su base trimestrale. C. Comunicazione di un calendario valido dei giorni di apertura per i ritiri (art. 9.2 dell Accordo di Programma ANCI- CdC RAEE del 18 luglio 2008 modificato dal Comitato Guida il 7 luglio 2010) Nessun Premio di Efficienza sarà riconosciuto a Sottoscrittori che non comunicheranno tramite il portale web del CdC RAEE ( alcun valido calendario di apertura per i ritiri da parte dei Sistemi Collettivi; i CdR con un apertura (per i ritiri dei SC) uguale o inferiore a 2 giorni lavorativi avranno diritto a un Premio di Efficienza pari al 66% (ovvero ridotto del 33%). per calendario valido di apertura si intende un calendario, comunicato tramite l area riservata del portale del CdC RAEE, in cui sia stato indicato dal Sottoscrittore almeno un giorno di apertura, dal lunedì al venerdì (il sabato è escluso), nel quale il CdR sia aperto per almeno 3 ore consecutive per il ritiro delle Unità di Carico da parte di chi effettua il servizio di ritiro per conto dei Sistemi Collettivi (art. 4.2, lett. e) e f) delle Condizioni Generali di Ritiro modificate il 7 luglio 2010 dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE); un maggiore numero di giorni di apertura per il ritiro dei contenitori facilita le operazioni degli operatori logistici incaricati dai Sistemi Collettivi, mentre un maggiore numero di giorni di apertura per il conferimento facilità le operazioni di conferimento da parte dei Distributori. D. Gestione dei Raggruppamenti Per accedere ai Premi di Efficienza non è obbligatorio che presso il CdR siano gestiti tutti i Raggruppamenti; per il Raggruppamento R5 (sorgenti luminose) non è previsto alcun Premio di Efficienza. E. Saturazione della Unità di Carico soglia di buona operatività (par. 3.8 delle Condizioni Generali di Ritiro) Saranno premiati esclusivamente i ritiri da parte dei Sistemi Collettivi il cui peso netto in una singola missione ( peso a destino ) sia pari almeno alle soglie di buona operatività di seguito riportate (par. 3.8 delle Condizioni Generali di Ritiro modificate il 7 luglio 2010 dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE): Pagina 4 di 12

5 Raggruppamento R1 R2 R3 R4 Peso min. kg per singolo ritiro ( soglia di buona operatività ) kg a presa kg a presa kg a presa Kg a presa Tabella 2 soglie di buona operatività nessun premio di efficienza verrà riconosciuto dai Sistemi Collettivi per quei ritiri di RAEE il cui peso rilevato a destino sia inferiore alle soglie di buona operatività; a seguito delle modifiche approvate dal Comitato Guida il 7 luglio 2010, le soglie di buona operatività non sono più distinte per tipologia di Unità di Carico; relativamente alle sorgenti luminose (R5), per le quali non è previsto alcun premio di efficienza, a titolo esclusivamente informativo sono state individuate anche le seguenti caratteristiche di saturazione delle Unità di Carico: Unità di Carico Contenitori per lampade (piccolo/grande) Peso min. kg. / saturazione a volume 70/140 o almeno il 90% in volume 1.3 Modalità di determinazione e ammontare dei Premi di Efficienza L importo dei Premi di Efficienza è di 30 Euro per tonnellata di RAEE ritirati dai SC (par. 9.1 dell Accordo di Programma sottoscritto da ANCI e CdC RAEE il 18 luglio 2008, modificato il 7 luglio 2010 dal Comitato Guida ANCI - CdC RAEE); il Premio viene riconosciuto dai Sistemi Collettivi ai Sottoscrittori che ricadono nella Fascia A per tutti i singoli ritiri di RAEE (prese) che abbiano raggiunto almeno la soglia di buona operatività indicate nella tabella 2. L importo unitario del Premio di Efficienza viene calcolato in base alle quantità raccolte nel singolo ritiro, ovvero sulla base del peso riscontrato a destino. Fascia Flusso di raccolta annuo Premio di efficienza FASCIA ZERO FASCIA A Tabella 3 premio di efficienza per fascia Minore di 50 tonnellate di RAEE raccolte nei 12 mesi precedenti Maggiore o uguale a 50 tonnellate di RAEE raccolte nei 12 mesi precedenti 0 30 per tonnellata di RAEE ritirati dai SC nessun Premio è previsto per i CdR ricadenti in Fascia zero, ovvero con meno di 50 tonnellate annue di RAEE ritirati dai SC, così come per i CdR per i quali non sia stato comunicato, tramite l are riservata del portale del CdC RAEE, un calendario valido per i ritiri dei Sistemi Collettivi; qualora il Sottoscrittore e i Sistemi Collettivi abbiano concordato che i ritiri dei RAEE avvengano in base a giri periodici (ovvero secondo un calendario programmato e non a chiamata ) il premio di efficienza sarà riconosciuto in base al raggiungimento dell obiettivo di 50 tonnellate annue di RAEE ritirati e non sarà necessario raggiungere le soglie di buona operatività (par. 3.7 delle Condizioni Generali di Ritiro). Pagina 5 di 12

6 1.4 Maggiorazione dei Premi di Efficienza per il Ritiro dei RAEE della Distribuzione / da Installatori / Centri di Assistenza tecnica Dal 1 luglio 2010, a seguito dell inizio dell operatività dell obbligo di ritiro in modalità 1 contro 1 da parte della Distribuzione (art. 6 comma 1 lett. b del D.Lgs 151/05) secondo quanto stabilito all art. 9.2 dell Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE del 18 luglio 2008 modificato dal Comitato Guida il 7 luglio saranno applicati dei Premi di Efficienza maggiorati per i Centri di Raccolta disponibili a ricevere presso il Centro stesso i RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Distributori / Installatori / Centri di Assistenza tecnica; per completezza di informazione, si vedano i punti 4 e 9 del Protocollo di intesa per la regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAE domestici firmato il 17 giugno 2010 da ANCI, CdC RAEE e Organizzazioni di categoria della Distribuzione. Fascia A: disponibilità a ricevere i Piccoli Conferitori (fino a 200 kg conferiti al giorno o 4 pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi) siti sul proprio territorio B: disponibilità a ricevere i Grandi Conferitori (oltre 200 kg o 4 pezzi al giorno se di peso superiore a 200 kg complessivi o) siti sul proprio territorio Importo / tonnellata C: disponibilità a ricevere i Piccoli Conferitori anche siti fuori dal proprio territorio + 5 D: disponibilità a ricevere i Grandi Conferitori anche siti fuori dal proprio territorio + 10 Tabella 4 importo dei Premi di Efficienza per il ritiro dei RAEE della Distribuzione / da Installatori / Centri di Assistenza tecnica per proprio territorio - così come riportato nel par. 9.1 del Protocollo di intesa per la regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAE domestici sottoscritto il 24 giugno 2010 da ANCI, CdC RAEE e Organizzazioni di categoria della Distribuzione si intende il Comune in cui è localizzato il CdR e il territorio di tutti i Comuni che sono stati indicati come conferenti in sede di iscrizione del CdR al portale del CdC RAEE; la eventuale riduzione del 33% del Premio di Efficienza per i CdR il cui calendario dei ritiri da parte dei Sistemi Collettivi sia pari a 1 o 2 giorni lavorativi (ovvero se il CdR è aperto per meno di 3 giorni almeno 3 ore) si applica anche ai Premi di Efficienza maggiorati per i Centri di Raccolta disponibili a ricevere presso il Centro stesso i RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Distributori / Installatori / Centri di Assistenza tecnica Modalità di comunicazione e incasso dei Premi di Efficienza A partire dal mese di marzo del 2009 i Premi di Efficienza vengono comunicati al Soggetto Beneficiario (ovvero al Sottoscrittore assegnatario del Centro di Raccolta iscritto al CdC RAEE), unitamente a Penali e Sanzioni, in un apposito rapporto: l Estratto Conto. L Estratto Conto viene emesso dai Sistemi Collettivi con cadenza trimestrale ed è reso disponibile dal CdC RAEE nell area riservata ai Sottoscrittori del portale il CdC RAEE da comunicazione al Soggetto Beneficiario della pubblicazione dell Estratto Conto tramite . Pagina 6 di 12

7 per incassare i Premi di Efficienza il Soggetto Beneficiario dovrà provvedere ad emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile (fattura, nota di debito, reversale di incasso, etc.) verso ciascun Sistema Collettivo che ha emesso l Estratto Conto; i pagamenti verranno effettuati a 60 giorni data documento fine mese (par. 9.4 dell AdP ANCI-CdC RAEE; l invio dei documenti contabili per l incasso da parte del Soggetto Beneficiario dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell Estratto Conto sul sito del Centro di Coordinamento RAEE; il mancato invio dei documenti contabili nel termine di 12 mesi dalla pubblicazione dell Estratto Conto, così come l invio della documentazione oltre tale termine, comporta la perdita per il Soggetto Beneficiario del diritto alla riscossione del Premio. Pagina 7 di 12

8 2. LE PENALI A CARICO DEI SISTEMI COLLETTIVI Le Penali (par e delle Condizioni Generali di Ritiro) applicabili nei confronti dei Sistemi Collettivi sono di 2 tipi: Penali per ritardo e Penali qualitative. 2.1 Penali per ritardo Le Penali vengono riconosciute al Sottoscrittore qualora il ritiro dell Unità di Carico (UdC) da parte del Sistema Collettivo non avvenga entro il TMI (Tempo Massimo di Intervento; si veda al riguardo il par. 4 delle Condizioni Generali di Ritiro) previsto, o nel rispetto della diversa tempistica concordata tra il Sistema Collettivo e il Sottoscrittore; le Penali per ritardo sono le seguenti: Giorni Lavorativi di ritardo nell effettuazione del servizio Tabella 5 penali per ritardo Quantificazione Penale (EURO per ogni giorno di ritardo) 1 100, , , , ,00 Tali penali sono satisfattive, cumulative e sono applicate fino ad un ritardo massimo pari al 50% del TMI previsto (par delle Condizioni Generali di Ritiro), arrotondato per eccesso all intero superiore. E opportuno ricordare che qualora il servizio di ritiro non sia effettuato dal Sistema Collettivo incaricato entro il suddetto TMI, il CdC RAEE provvederà ad identificare immediatamente un Sistema Collettivo alternativo, cui affiderà il servizio; il Sistema Collettivo individuato provvederà all intervento di ripristino/emergenza entro due giorni lavorativi. Per le Isole Minori, il tempo di intervento per ripristino/emergenza sarà, invece, di dieci giorni lavorativi. Nel caso in cui l intervento di ripristino/emergenza non vada a buon fine, il Sottoscrittore, dopo aver avvisato il CdC del mancato servizio e aver riscontrato un rischio concreto di superamento dei limiti autorizzativi nei quantitativi di RAEE stoccati presso il Centro di Raccolta, qualora si prospetti l interruzione del pubblico servizio nonché qualora si verifichi la mancata attivazione del servizio da parte di un Sistema Collettivo, avrà il diritto di gestire in proprio il carico, previa notifica al Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al CdC RAEE. In tal caso il Sottoscrittore addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché essi siano documentati e allineati ai valori di mercato, a seguito dell emissione di regolare di fattura. A tal fine il CdC mette a disposizione l elenco degli impianti qualificati dei quali il Sottoscrittore potrà avvalersi. ai fini del calcolo delle Penali per ritardo si specifica che i nuovi Tempi massimi di Intervento (TMI) previsti nelle Condizioni Generali di Ritiro (art. 4.4), così come modificate dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE il 7 luglio 2010, si applicheranno a partire dal 1 settembre Fino a tale data saranno applicati i TMI delle Condizioni Generali di Ritiro allegate all Accordo di Programma ANCI-CdC RAEE del 18 luglio Pagina 8 di 12

9 2.2 Penali qualitative Le Penali qualitative (par delle Condizioni Generali di Ritiro) nei confronti dei Sistemi Collettivi si applicano qualora: la consegna del totale delle Unità di Carico non avvenga contestualmente all intervento (ritiro); l eventuale sostituzione dei contenitori accertati come non idonei per la gestione del servizio non avvenga entro 5 giorni lavorativi dalla notifica/richiesta scritta al Sistema Collettivo di riferimento; si verifichino le altre criticità / inadempienze riportate nella tabella successiva. Le penali qualitative si calcolano come illustrato nella tabella seguente: Tipo di Anomalia Mancato ricambio U.d.C. / mancata consegna U.d.C. vuota (nella giornata di intervento) Mancata sostituzione U.d.C. non idonee (entro 5 giorni lavorativi) Mancata comunicazione dell avvicendamento di operatori logistici / impianti di prima destinazione (*) Mancato servizio decorsi x giorni dai tempi previsti per l iscrizione dei nuovi CdR (*) Quantificazione Penale (EURO per singolo giorno di ritardo) 100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo 100g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo g + 40 (g-1) g = giorni di ritardo Tabella 6 penali qualitative (*) Tali penali a carico dei Sistemi Collettivi, introdotte a seguito della modifica alle Condizioni generali di Ritiro dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE il 7 luglio 2010 saranno applicabili a partire dal 1 luglio Nel caso di danneggiamento o di rottura di beni e attrezzature di proprietà dei Sottoscrittori dei CdR è inoltre previsto che i Sistemi Collettivi provvedano al risarcimento dei danni provocati. N.B: nei casi di applicazioni di penali per il ritardo o di penali qualitative, sarà onere dei Sistemi Collettivi farsi carico delle opportune misure affinché la normalità all interno del CdR sia ripristinata; ad es. sarà onere dei SC caricare l eventuale rifiuto depositato all esterno delle Unità di Carico o in altri contenitori dal Gestore del CdR a causa delle criticità verificatesi. Pagina 9 di 12

10 3. LE SANZIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE Le Sanzioni (par. 5.2 delle Condizioni Generali di Ritiro) vengono applicate dai Sistemi Collettivi nei confronti dei Sottoscrittori qualora vengano riscontrate determinate anomalie. Con la revisione dell Accordo di Programma del 18 luglio 2008 deliberata dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE il 7 luglio 2010 è stata modificata la disciplina delle sanzioni a carico del Sottoscrittore, introducendo sanzioni di carattere economico, il cui ammontare varia a secondo del Raggruppamento di RAEE in relazione al quale si è manifestata la criticità. Gli importi delle sanzioni economiche sono i seguenti: Raggruppamento Importo in EURO R1 55 R2 80 R3 55 R4 40 Tabella 7 importo delle sanzioni economiche a carico del Sottoscrittore tali sanzioni economiche, introdotte nelle Condizioni Generali di Ritiro il 7 luglio 2010 saranno applicabili a partire dal 1 luglio 2010; l importo delle sanzioni irrogate sarà sottratto dall ammontare dell Estratto Contro trimestrale per il Sottoscrittore e potrà eventualmente fare da credito per gli Estratti Conto successivi; i valori delle sanzioni corrispondono al valore medio del Premio di Efficienza moltiplicato per il carico medio premiato nel per ciascun Raggruppamento; l importo delle sanzioni sarà rivisto annualmente a partire dal 1 gennaio 2011 in base alle analisi condotte dal Tavolo Tecnico di Monitoraggio; per i CdR che non sono Soggetti Beneficiari del Premio di Efficienza, non potendosi azzerare alcun premio verrà creato un credito che servirà ad azzerare eventuali future penali a carico del Sistema Collettivo, utilizzando il metodo della compensazione. Pagina 10 di 12

11 Nella tabella seguente si riportano le sanzioni previste per le diverse tipologie di anomalia (par. 5.2 delle Condizioni Generali di ritiro). Tipo di anomalia Non adeguata separazione raggruppamenti RAEE (presenza di rifiuto estraneo al raggruppamento) ai sensi del D.M. 185/2007. Danneggiamenti dei RAEE (evidente presenza di rifiuto seriamente danneggiato all interno del raggruppamento). Presenza di RAEE privi di componenti oltre il 15 % del carico (eccetto casi eccezionali motivati e documentati). Mancato rispetto dell orario di apertura per il ritiro. PdP (punti di prelievo, ovvero raggruppamenti iscritti presso il CdR) che non generano RAEE dopo sei mesi dall attivazione del servizio (ovvero dalla data di consegna dell Unità di Carico da parte del Sistema Collettivo). PdP che non raggiungono la soglia minima di saturazione (salvo che la soglia di saturazione non sia stata raggiunta a causa della scadenza del termine temporale di deposito temporaneo previsto dal DM 8 aprile e s.m.i. e nel rispetto delle prescrizioni autorizzative / regolamentari del CdR) (**). Unità di Carico non accessibili. Tempi di sosta non giustificati oltre 1h 30m. Presenza di rifiuti diversi dai RAEE Danneggiamento dell Unità di Carico Azioni conseguenti e sanzioni Se l anomalia è evidente al momento dell intervento = mancato ritiro; Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, a seguito di ulteriore Richiesta di Intervento; (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ) Se l anomalia è evidente al momento dell intervento = mancato ritiro e svuotamento dell Unità di Carico dal rifiuto danneggiato da parte del Centro di Raccolta; (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ) Se l anomalia è evidente al momento dell intervento = mancato ritiro e svuotamento dell Unità di Carico dal rifiuto danneggiato privo di componenti da parte del Centro di Raccolta; (*) (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ) Annullamento Richiesta di Intervento (RdI) con comunicazione di riapertura di una RdI; (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ). Sospensione del servizio di ritiro; Il Sistema Collettivo interessato potrà procedere al ritiro della propria Unità di Carico; Non si potrà accedere alla riattivazione del servizio per i successivi sei mesi. (**) (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ) Annullamento Richiesta di Intervento (RdI) con comunicazione di riapertura di una RdI; (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ). Annullamento Richiesta di Intervento (RdI) con comunicazione di riapertura di una RdI; (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ). Se l anomalia è evidente al momento dell intervento = mancato ritiro; Il servizio verrà eseguito quando il Centro di Raccolta avrà effettuato la separazione prevista, a seguito di ulteriore Richiesta di Intervento; (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ). Rimborso dei danni; (se R1: 55 ; se R2: 80 ; se R3: 55 ; se R4: 40 ). Tabella 8 sanzioni a carico del Sottoscrittore Pagina 11 di 12

12 (*) In caso di presenza di RAEE privi di componenti in misura superiore al 15 % del carico (eccetto casi eccezionali motivati e documentati) la sanzione economica prevista sarà applicata a partire dal 1 gennaio (**) le soglie minime di saturazione (par. 3.9 delle Condizioni Generali di Ritiro modificate il 7 luglio 2010 dal Comitato Guida ANCI-CdC RAEE) saranno applicate a partire dal 1 luglio 2010; esse sono le seguenti: Raggruppamento R1 R2 R3 R4 Soglia di saturazione (peso minimo per singolo ritiro) 400 kg a presa 400 kg a presa 300 kg a presa 300 kg a presa Tabella 9 soglie minime di saturazione (peso minimo del singolo ritiro per Raggruppamento) in relazione alle soglie minime di saturazione è opportuno specificare che: a) indipendentemente dal raggiungimento delle soglie di saturazione (peso minimo per singolo ritiro) riportate nella tab. 9, i Sistemi Collettivi eseguiranno comunque il servizio di ritiro e il successivo trasporto dei RAEE dai Centri di Raccolta; qualora tuttavia il peso dei RAEE ritirati non sia pari o superiore alla soglia di saturazione saranno applicate le sanzioni di cui alla tab. 7; b) è fatta salva la possibilità di derogare ai valori delle soglie minime di saturazione a fronte di specifici limiti autorizzativi e qualora le Unità di Carico fornite dai Sistemi Collettivi non siano idonee a contenere le quantità corrispondenti ai pesi minimi riportati in tab. 9; c) secondo quanto previsto dal DM 8 aprile 2008 e s.m.i. per quanto concerne il deposito temporaneo e le eventuali prescrizioni autorizzative del CdR, sarà comunque necessario procedere ad un ritiro trimestrale o comunque con la frequenza definita dalle prescrizioni regolamentari o autorizzative, indipendentemente dal quantitativo di RAEE raccolti, senza che ciò comporti l applicazione delle sanzioni economiche previste dalle Condizioni Generali di Ritiro modificate il 7 luglio 2010 dal Comitato Guida (vedi tab. 7); d) nei casi di intervento sulle Unità di Carico inserite nei giri programmati, non si applicano i pesi minimi per singolo ritiro ( soglie di saturazione ) riportate alla tab. 9. Pagina 12 di 12

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