REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA SENTENZA

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1 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA composta dai seguenti magistrati: dott. Salvatore STARO Presidente dott. Federico LUPONE Consigliere dott. Rossella CASSANETI Referendario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilità, iscritto al n 35766/EL del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti dei sigg.: 1. Salvatore POLESE, nato a Torre del Greco l'1/03/1942, ivi residente alla via A. Diaz n. 1, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dall avv. Giuseppe Abbamonte, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al viale A. Gramsci n. 16; 2. Antonio CUTOLO, nato a Torre del Greco l'1/09/1939, ivi residente alla Via Pagliarelle n. 4/F, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dall avv. Enrico Angelone, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Calata San Marco n. 4; 3. Ferdinando AMORUSO, nato a Napoli il 19/04/1939 e residente in Frattaminore (NA) alla Via Roma, 1^ Traversa - località Carrara n. 10, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell atto di costituzione, dall avv. Luigi Adinolfi, unitamente al quale elettivamente domicilia in 1

2 2 Napoli alla via Po n. 1 (Parco Parva Domus) presso lo studio dell avv. Stefano Sorgente; 4. Ugo MARZUILLO, nato a Caserta l'1/08/1934, ivi residente in Torre del Greco, Via Aldo Moro n. 32/B, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell atto di costituzione, dall avv. Ciro Micera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Marco Aurelio Severino n. 30; 5. Antonio CASTELLANO, nato a Torre del Greco il 25/05/1931, ivi residente alla Via Aldo Moro n. 32, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell atto di costituzione, dall avv. Ciro Micera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Marco Aurelio Severino n. 3; 6. Giovanni FALANGA, nato a Torre del Greco il 2/01/1946, ivi residente al Corso Vittorio Emanuele - Villa Comunale n. 13, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dall avv. Aldo Starace, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 207; 7. Salvatore GAGLIONE, nato a Tobruck (Libia) il 2/09/1926 e residente in Torre del Greco alla Via Enrico De Nicola n. 4, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33; 8. Michele PAPPALARDO, nato a Torre del Greco il 25/05/1939, ivi residente alla Via Positano n. 5, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33; 2

3 3 9. Ciro AMABILE, nato a Cercola l'8/06/1938 e residente in Torre del Greco alla Via Marconi n. 46, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33; 10. Vincenzo TARANTINO, nato a Torre del Greco l'1/03/1952 e residente al Viale Francesco Balzano n. 19, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33; 11. Antonio COZZOLINO, nato a Ercolano l'11/12/1938 e residente in Portici alla Piazza Poli n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e difensiva, dall avv. Valerio De Martino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Leone Morsicano n. 5; 12. Antonio MAGLIULO, nato a Torre del Greco il 13/02/1949 e, ivi residente al Piazzale della Repubblica n. 18, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine della memoria di costituzione e difensiva, dagli avvocati Sandro Di Falco e Antonio Magliocca, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 33. VISTO l atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale il ; VISTE le memorie di costituzione ed integrative depositate presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale dalle difese dei convenuti; VISTI tutti gli atti di giudizio; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 12 luglio 2007, con 3

4 4 l assistenza del segretario dr. Alfonso Pignataro, sentiti il relatore referendario Rossella Cassaneti, gli avvocati Raffaele Moreno per delega del prof. G. Abbamonte, E. Angelone, C. Micera, A. Starace, A. Magliocca e V. De Martino, nonché il rappresentante del pubblico ministero in persona del Procuratore Regionale dr. Arturo Martucci di Scarfizzi; Ritenuto in FATTO Con citazione depositata presso questa Sezione Giurisdizionale il , ritualmente notificata, la Procura Regionale ha evocato in giudizio i sigg. Salvatore POLESE, Antonio CUTOLO, Ferdinando AMORUSO, Ugo MARZUILLO, Antonio CASTELLANO, Giovanni FALANGA, Salvatore GAGLIONE, Michele PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO, Antonio COZZOLINO e Antonio MAGLIULO, per sentirli condannare, in favore del Comune di Torre del Greco, al pagamento - con rivalutazione monetaria a far data dal 1999 e spese di giustizia, nonché con applicazione degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della sentenza di condanna: 1. i primi sei (POLESE, CUTOLO, AMORUSO, MARZUILLO, CASTELLANO e FALANGA), in via principale, di euro ,25, o in via subordinata di euro ,27, in parti eguali tra loro, o per la parte che hanno preso nella determinazione del dedotto danno, o per diversa quota ritenuta di giustizia dalla Sezione, senza vincolo di solidarietà; 2. gli altri sei (GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO, COZZOLINO e MAGLIULO) di euro ,49, sempre in parti eguali tra loro, o per la parte che hanno preso nella determinazione di tale danno, o per la diversa quota ritenuta di giustizia dalla Sezione, comunque senza vincolo di 4

5 5 solidarietà. L organo inquirente formulava la propria istanza risarcitoria nei confronti delle persone sopraindicate i primi sei quali amministratori e gli altri sei quali ingegneri-capo del Comune di Torre del Greco - con riferimento ad un comportamento improntato almeno a grave negligenza e certamente foriero di danni per la pubblica amministrazione. I fatti che hanno originato la pretesa risarcitoria del requirente possono sintetizzarsi come segue: 1. il Comune di Torre del Greco, con deliberazione consiliare n. 107/1986, approvò un programma costruttivo che avrebbe beneficiato del finanziamento della cd. legge "Falcucci" (D.L n. 318, convertito con legge n. 488 del ) per la edificazione di undici edifici scolastici per scuola dell'obbligo (elementari e medie) nonché per l'ampliamento dell'edificio già sede dell'ipsiam (Istituto professionale di Stato per le attività marinare); 2. il Comune stabilì di fare ricorso all'istituto della concessione per la realizzazione del programma, quindi, con deliberazione G.M. n. 4780/1986, approvò lo schema di convenzione - sottoscritta poi il utilizzato per il procedimento concorsuale che portò alla scelta dell'ati, costituita dalle imprese Angelo Raiola S.p.A., IEED S.r.l. e Paco S.r.l., trasformatasi poi in EDILPROG s.c.r.l per il cui subentro alla predetta ATI nella concessione venne poi stipulato atto aggiuntivo in data all'art. 5 della convenzione si riportavano i fondamentali compiti di carattere tecnico-amministrativo della concessionaria, a compenso dei quali si previde un aggio del 9,17% sull'importo dei lavori, in aggiunta 5

6 6 all'anticipazione del 20% dell'importo dei lavori sulla base dei finanziamenti assicurati; 4. per il finanziamento del programma costruttivo il Comune ottenne dalla Cassa DD.PP. un mutuo a carico dello Stato di lire e contrasse un proprio mutuo con il Banco di Napoli di lire , mentre altri fondi che si sono resi necessari, in corso d'opera, furono reperiti nel bilancio comunale. 5. il programma costruttivo deliberato e riportato in convenzione è stato poi realizzato soltanto in parte, essendosi proceduto alla costruzione soltanto di sei edifici, con finanziamenti apprestati per un totale di lire , mentre gli altri sei interventi costruttivi previsti, per i quali erano stati predisposti finanziamenti per un totale di lire , sono rimasti ineseguiti; 6. con riferimento a questi ultimi, il requirente ha acquisito agli atti relazione del del Segretario Generale del Comune, esplicativa delle circostanze che hanno determinato la mancata realizzazione dei previsti interventi, evidenziando anche che nel dicembre 1995 è intervenuto il D.M. 14/12/1995, divenuto esecutivo nel marzo 1996, con il quale fu approvato il piano territoriale paesistico dell'area dei Comuni vesuviani, che rendeva inedificabili quattro delle cinque aree prescelte per la costruzione degli edifici scolastici rimasti non realizzati, di modo che si è reso necessario individuare altre aree per la relativa allocazione; 7. anche la costruzione dei sei edifici realizzati ha rilevato ancora la Procura - ha subito lunga sospensione dei lavori, precisamente dall'aprile del 1993 al marzo del 1995, dopo che, una volta rilasciate le relative concessioni 6

7 7 nel 1989, i lavori di costruzione di detti edifici erano stati avviati tra il gennaio e l'ottobre del 1992, in quanto al momento della presa in possesso dei suoli erano emerse discordanze tra lo stato dei luoghi ed i grafici di progetto, sicché si rese necessario l'approntamento di varianti tecniche da parte della concessionaria, al fine di consentire l'adattamento delle strutture all'effettivo stato dei luoghi e all'andamento planimetrico dei terreni, 8. a causa dell'esecuzione dei lavori in difformità al progetto approvato ed allegato alla concessione edilizia, il cantiere relativo ai lavori della scuola in zona De Nicola venne sottoposto a sequestro per accertamenti in data , sequestro poi subito revocato il 7 maggio successivo, non essendo emerse ipotesi di reato; 9. in conseguenza di tale provvedimento restrittivo, comunque, gli ingegneri-capo, nominati dal Comune per l'alta vigilanza, tra l'aprile ed il maggio 1993, decisero di sospendere i lavori di tutti gli edifici in costruzione, in attesa che il Comune approvasse le perizie di variante predisposte dall'ati, e presentate tra il ed il , per sanare le difformità urbanistiche emerse, la cui approvazione avvenuta con deliberazioni di G.M. dal n. 836 al n. 840 del , non valse a consentire la sollecita ripresa dei lavori per le complicanze intervenute nel procedimento di sanatoria per il rilascio delle nuove concessioni edilizie; 10. a causa degli intralci e dei ritardi intervenuti nell'esecuzione del programma costruttivo allegato in convenzione, la EDILPROG formulò in data atto di accesso a giudizio arbitrale, con richieste riconducibili a due fondamentali inadempienze addebitate all'amministrazione comunale: 7

8 8 a) il mancato avviamento dei lavori di costruzione degli altri cinque edifici; b) la lunga sospensione dei lavori degli edifici in costruzione; 11. il Collegio arbitrale, con lodo sottoscritto in varie date, l'ultima delle quali cadeva nel mese di luglio 1997, accolse parzialmente le richieste dell'edilprog condannando il Comune a pagare alla concessionaria: a) la somma di lire , per il mancato avviamento dei lavori degli edifici non realizzati; b) la somma complessiva di lire , per la sospensione dei lavori, specificata come segue: lire per oneri e danni; lire per spese di guardiania; lire per compensi al personale tecnico durante la sospensione; lire per maggiori spese delle fideiussoni; c) l'importo di lire , per rimborso di somme erogate per procurarsi vie di accesso ai cantieri; d) parte delle spese legali riconosciute alla EDILPROG, per l'importo di lire ; e) la rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme innanzi riportate, con esclusione di quella al punto c); f) il 65% delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale. L'importo totale derivante dal lodo ammontava a , oltre interessi dal fin al soddisfo; 12. in presenza di tale decisione arbitrale, la G.M., con deliberazione n. 1829/1997, stabilì di accettare la proposta avanzata dalla EDILPROG per una definizione transattiva dell'esecuzione del lodo "nell'ottica del generale riassetto del rapporto di concessione" disponendo il pagamento a favore 8

9 9 della Concessionaria della somma complessiva di lire , stipulando il relativo accordo il ed effettuando il conseguente pagamento il successivo In ragione dei fatti come dianzi esposti, il Requirente individuava responsabilità a carico dei signori POLESE, CUTOLO (Sindaci), AMORUSO (Commissario Prefettizio), MARZUILLO, CASTELLANO, FALANGA, nonché Teresa BASILE (Assessori comunali all edilizia scolastica) per la determinazione di un danno di lire (pari ad euro ,39) dovuto al mancato avviamento dei lavori di costruzione di sei edifici scolastici ovvero, alla mancanza di iniziative e provvedimenti per porre a disposizione dell'impresa le aree per dare avvio ai lavori, poi non realizzati - in dipendenza dell'atto transattivo sopra citato. Inoltre, il Requirente riteneva responsabili i signori GAGLIONE, PAPPALARDO, AMABILE, TARANTINO, COZZOLINO e MAGLIULO, in qualità di ingegneri-capo nominati dal Comune di Torre del Greco, della causazione di un danno di lire (pari ad euro ,49) per aver consentito la consegna e l'avvio dei lavori di sei edifici scolastici nonostante le verificate situazioni di impedimento (difformità tra gli elaborati di progetto e le situazioni reali dei luoghi, necessità di approntare perizie di variante e di ottenere concessioni edilizie in sanatoria per le opere parzialmente già realizzate) che portarono poi alla sospensione dei lavori e, successivamente, al citato lodo arbitrale e al ricordato atto transattivo con conseguente esborso di pubblico denaro. E stato conseguentemente emesso, nei confronti di detti soggetti, atto di invito a dedurre, cui sono seguite le prodotte controdeduzioni e le richieste audizioni, che inducevano il requirente a presentare due successive istanze 9

10 10 di proroga del termine per l emissione dell atto di citazione, la prima (accolta dalla Sezione con decreto n. 14/03 depositato il ) per la necessità di approfondire le controdeduzioni scritte e le dichiarazioni rese in taluni casi in prossimità della scadenza del predetto termine da alcuni intimati, la seconda (rigettata dalla Sezione con decreto n. 47/03 depositato il ), motivata dalla opportunità di acquisire elementi relativi alle indagini penali relative alla vicenda EDILPROG in corso presso la Procura del Tribunale di Torre Annunziata, in presenza di vari, fra richieste e solleciti, rimasti privi di riscontro. Di conseguenza, il Requirente, dopo aver ritenuto di non evocare nel presente giudizio la signora Teresa BASILE difettando rispetto all incarico affidatole all epoca dei fatti nesso di causalità con il danno suindicato, ha provveduto ad emettere nei confronti degli altri destinatari dell'invito a dedurre ritenendo le rispettive argomentazioni difensive prodotte in tale fase preprocessuale inidonee a superare i rilevati addebiti - l atto di citazione in epigrafe. Sul piano della ricostruzione più squisitamente giuridica della vicenda, la Procura - evidenziate preliminarmente l autonomia del prospettato impianto accusatorio nei confronti delle vicende penali riguardanti fatti corruttivi che hanno visto coinvolti i convenuti POLESE e CASTELLANO per il fatto che viene in esso contestato il più generale profilo di scriteriata gestione della cosa pubblica e del pubblico interesse nonché la tempestività dell azione di responsabilità amministrativo contabile in ragione del fatto che l invito a dedurre (con contestuale costituzione in mora) è stato emesso in data a fronte del materiale esborso avvenuto nel mese di gennaio 10 1

11 ha individuato gli elementi dell illecito nel modo e nei termini che seguono. A. Il danno patito dal Comune di Torre del Greco ammonta a complessive lire (comprensive degli importi di lire per spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, lire per spese di registrazione del lodo e lire per spese legali con IVA e CAP), cioè a quanto pagato in esecuzione della transazione stipulata con la EDILPROG il a seguito del lodo arbitrale del 1997, e si prospetta come ingiusto e risarcibile, in quanto manca ogni causa giustificativa dell'esborso, poiché si è trattato, per un verso, di erogazioni a fronte di nessuna utilità per il Comune stesso (edifici non costruiti) e, per altro verso, di oneri ed erogazioni cui il Comune stesso non sarebbe andato incontro se i lavori per gli edifici realizzati non avessero subito ingiustificati ritardi dovuti alla incauta consegna per l'avvio dei lavori stessi in presenza di palesi impedimenti che ne provocarono la sospensione per un tempo abnorme e illegittimo che, a sua volta, ha determinato la statuizione di condanna del lodo arbitrale e la conseguente transazione con esborso di denaro pubblico, cioè trae origine da due diverse situazioni riconducibili a due gruppi di responsabili consistenti nel danno derivante dalla mancata costruzione dei cinque edifici oltre all'ipsiam ed in quello derivante dall'illegittimo protrarsi della sospensione dei lavori per i restanti sei edifici. B.1 Con riferimento agli edifici non realizzati, il requirente ha ritenuto di addebitare il danno patrimoniale che ne è derivato alla scriteriata gestione del relativo programma di costruzione, caratterizzato da ingiustificate e 11 1

12 12 prolungate inerzie, riconducibile al gravissimo disinteresse dimostrato dagli Amministratori comunali convenuti in giudizio nei confronti degli interessi della collettività coinvolti nel programma stesso, a dispetto dell ingente impegno finanziario affrontato (con un anticipazione già pagata all'impresa di oltre undici miliardi non ancora recuperata) e della legittima e rilevante aspettativa di un elevato numero di alunni ad usufruire dei progettati edifici scolastici. Invero, il requirente ha evidenziato, attraverso un breve ma dettagliato excursus, che: a. per la scuola media - 24 aule - comparto E - area P8, nonostante l istanza di sospensione presentata dai proprietari dell area avverso la procedura espropriativa attivata sia stata respinta dal TAR già nel 1989 ed il ricorso sia stato rigettato in entrambi i gradi di giudizio (definitivamente nel 1999), nulla è stato fatto per procedere all'occupazione dell'area ed iniziare i lavori; b. per la scuola elementare - 24 aule - Comparto G - area 19, semplicemente l'area necessaria per il passaggio al fondo intercluso non fu ricompresa nel piano di esproprio, né venne disposta una occupazione provvisoria in tal senso, né risulta in merito l espletamento di qualsiasi altra attività; c. per la scuola Elementare - 10 aule - zona Lava Troia, è emerso, che mancava lo stralcio planimetrico per procedere alla variante urbanistica, di guisa che non fu possibile individuare l'oggetto della variante, e la corrispondenza intervenuta nel lungo periodo 1991/1995 tra Comune ed EDILPROG risulta del tutto infruttuosa; d. per la scuola Elementare 25 aule - Comparto H - area 22 - Zona S. Antonio, non risulta che a seguito del ricorso al TAR da parte dei proprietari fu concessa sospensiva, mentre è emersa l'esistenza di una costruzione abusiva rurale risalente al 1989, cioè ad epoca antecedente alla consegna dei lavori; e. per 12 1

13 13 la scuola elementare - 15 aule - Comparto E - area P. 10, vi fu un impedimento iniziale rappresentato dalla revoca del parere favorevole del Ministero di BB.AA. ma la G.M. avviò solo nel 1992 la procedura per la delocalizzazione che fu completata nel 1995, quindi sono trascorsi ben cinque anni rispetto alla data in cui l'amministrazione fu invitata dallo stesso Ministero per una diversa localizzazione (1990); f. per l ampliamento di 4 aule dell'edificio sede dell'ipsiam, la prevista sopraelevazione, in quanto stravolgeva la struttura esistente, portò ad una soluzione alternativa che fu definitivamente bloccata da un annullamento del TAR riguardante l'ordinanza che andava ad incidere su area demaniale. Sul punto, il requirente ha posto in rilievo, anche in sede di analisi delle deduzioni difensive degli amministratori proposte nella fase preprocessuale che: I. il rapporto che intercorreva tra il Comune e la EDILPROG si basava su di una concessione, sì di costruzione, ma non anche di servizi, con la conseguenza che essa sicuramente differisce da un vero e proprio contratto di appalto e comporta l attribuzione al concessionario di una serie di funzioni (la progettazione, la direzione lavori, le pratiche burocratiche, le procedure per le occupazioni e quant'altro necessario per l'esecuzione dell'opera), ma non sottrae certamente all Ente concedente l'attività di alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori stessi, per cui - a termini della stessa convenzione del 1987: art. 8 - i lavori dovevano iniziarsi non appena ottenuta la disponibilità delle aree, mentre per quelle già disponibili il concedente si impegnava a metterle a disposizione; invece, per gli edifici non costruiti, in alcuni casi, non esisteva alcun impedimento all'inizio dei 13 1

14 14 lavori e, in altri, l'amministrazione comunale, pur in presenza di iniziative della EDILPROG non provvedeva tempestivamente a rimuovere gli ostacoli che impedivano l'inizio dei lavori stessi. II. Una qualche incidenza (che il requirente propone di valutare equitativamente nella misura del 10%) nella produzione di tale voce di danno dovrebbe essere rilevata a carico di chi operò le scelte dei siti, cioè del dr. Francesco Carotenuto, funzionario incaricato del coordinamento del programma di costruzione per la cosiddetta "Legge Falcucci", deceduto nel III. In ordine all effetto diminutivo dell esborso sostenuto suscettibile di conseguire all eventualità di vittoriose impugnative del lodo arbitrale, la Procura facendo anche riferimento al parere legale all uopo acquisito dall Ente non lo ha ritenuto idoneo ad assurgere al rango di esimente da responsabilità, ma prospetta la possibilità che la condanna comminata dal Collegio arbitrale al Comune di Torre del Greco fosse dimezzabile, in ipotesi di impugnazione vittoriosa, solo per ciò che concerne la prima e la seconda riserva sollevate dalla EDILPROG, per le quali l Ente ha ricevuto condanna per complessive lire Da lire (50% di lire ) che ne risulterebbe, dovrebbe sempre secondo la prospettazione attorea essere ulteriormente detratta la somma di lire , comunque risparmiata per effetto della transazione, ottenendosi la cifra di lire Inoltre, tenendosi conto della riduzione del 10% precedentemente indicata, il danno relativo agli edifici scolastici non realizzati ammonterebbe a lire , il cui risarcimento è stato richiesto dalla Procura Regionale in via subordinata 14 1

15 15 rispetto all importo di lire indicato in sede di invito a dedurre (risultante pari a lire per effetto del citato abbattimento del 10%). IV. Quanto al riparto delle singole obbligazioni risarcitorie, la Procura ha ritenuto che il danno suindicato debba essere attribuito in misura minore al dr. AMORUSO (Commissario Prefettizio), che ha assunto secondo le risultanze degli atti istruttori una serie di iniziative in riferimento alla vicenda esaminata, dovendo per la restante parte essere ripartito fra i Sindaci POLESE e CUTOLO e gli Assessori MARZUILLO, CASTELLANO e FALANGA - tutti da ritenere gravemente negligenti per la continuata inerzia che si protrasse dal 1990 al in parti eguali, oppure, in via subordinata, secondo i periodi di permanenza in carica. B.2 Per quanto, invece, concerne gli edifici costruiti ma la cui esecuzione è stata ritardata per effetto di prolungata sospensione, la Procura ha posto in primo luogo in rilievo che la sospensione dei lavori si protrasse dall'aprile - maggio 1993 fino al marzo 1995 a causa di accertata difformità tra gli elaborati di progetto e le situazioni reali dei luoghi con conseguente necessità di approntare perizie di variante e di far luogo al procedimento di rilascio di concessioni edilizie in sanatoria a causa di opere già realizzate parzialmente difformi, aggiungendo e mutuando i rilievi dal lodo arbitrale che le perplessità emergono non tanto in ordine ai motivi che hanno inizialmente originato le sospensioni dei lavori (in via teorica del tutto legittimi), ma in merito all atteggiamento equivoco e contraddittorio del Comune circa il modus procedendi ed alla durata esorbitante (ventidue mesi) della sospensione dei lavori. 15 1

16 16 In particolare, la Procura ha ritenuto rimproverabile agli ingegneri-capo (GAGLIONE per la scuola media in Zona Scappi Bianchini, PAPPALARDO per la scuola media in Zona Vesuviana, AMABILE per la scuola elementare in Via Montedoro, TARANTINO per la scuola elementare in Zona Scappi, COZZOLINO per la scuola elementare in Via Beneduce e MAGLIULO per la scuola elementare in Via De Nicola) di aver proceduto alla consegna e all'avvio dei lavori in presenza delle ritenute e subito rilevate difformità progettuali, pur in presenza del fatto che già al momento della presa in possesso dei suoli (1992) erano emerse discordanze tra lo stato dei luoghi ed i grafici di progetto allegati alle concessioni edilizie e che pertanto si rendeva necessaria da parte della concessionaria la predisposizione di varianti tecniche, con la conseguenza che l abnorme durata della sospensione dei lavori non potrebbe che collegarsi causalmente all'improvvido avvio dei lavori stessi, consentito dagli ingegneri-capo (nominati con più atti deliberativi del ), sebbene incaricati dell'alta vigilanza sui lavori di che trattasi ai sensi dell'art. 11 della convenzione del In punto di responsabilità amministrativo-contabile di costoro, il requirente ha ulteriormente posto in rilievo che l'ingegnere capo è la figura predominante alla quale spetta il compito della vigilanza e la diretta responsabilità dell'esecuzione delle opere (cfr. artt. 10 e ss. del R.D. 25/05/1895 n. 350) e dal quale dipende la Direzione lavori che ha funzione solo tecnica e proponente. In particolare, nel caso di specie, ove trattasi di concessione di costruzione e molte funzioni sono demandate all'impresa, la funzione dell'ingegnere capo è determinante perché occorre, proprio per tali ragioni, un più penetrante esercizio dell'alta vigilanza, del resto 16 1

17 17 prevista e disciplinata appunto nell'art. 11 della convenzione del Sottolineava ancora il requirente che a tali tecnici incombeva l obbligo di non consentire la consegna e l'avvio dei lavori, di avvertire l'amministrazione delle situazioni di impedimento verificate e di non prolungare sine die la sospensione che si è rivelata causa di danno, quantificato in lire in sede di invito a dedurre, ridimensionato nell atto introduttivo, in considerazione dell apporto causale addebitabile alla EDILPROG cui competeva la progettazione e la direzione dei lavori ed alla pluralità dei soggetti preposti a livello burocratico - politico - amministrativo cui competeva l'approvazione di varianti e licenze, all'importo di lire (cioè ad 1/3 di lire ), da ripartire tra i sunnominati ingegneri-capo in parti eguali, o in via subordinata, in proporzione agli importi finanziati per ciascun edificio scolastico in questione. Si è costituito, con atto depositato in Segreteria il e poi con memoria difensiva depositata il per il tramite del difensore incaricato avv. Luigi Adinolfi, il dr. Ferdinando AMORUSO, il quale, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione amministrativocontabile e la necessità di integrare il contraddittorio evocando in giudizio i dirigenti ed il segretario comunale preposti a settori rilevanti ai fini della fattispecie oggetto di cui è causa, chiedeva il proprio proscioglimento da ogni addebito, sostenendo che difetta la rilevabilità nel suo comportamento dell'elemento psicologico della colpa grave. Il dr. AMORUSO ha ricordato, a tal fine, che egli ha ricoperto l'incarico di Commissario Prefettizio del Comune di Torre del Greco nel periodo / , a ridosso 17 1

18 18 della cd. Tangentopoli che aveva travolto l'amministrazione comunale, assumendo una serie di attività riguardanti - in generale - l'attività amministrativa dell'ente e - in particolare lo sblocco di almeno sei dei dodici cd. cantieri Falcucci (quelli per i quali i lavori erano iniziati), anche mediante l'avvio della procedura di riassegnazione dei finanziamenti da parte della Regione Campania, nonché la risoluzione delle problematiche afferenti gli ulteriori sei (quelli per i quali i lavori non erano affatto iniziati), soprattutto mediante l'avvio delle procedure di delocalizzazione degl'interventi e di modifica delle disposizioni convenzionali che consentivano alla EDILPROG di beneficiare degli eventuali ribassi d'asta nell'ipotesi di appalto a terzi per la realizzazione dei lavori programmati; nel contempo, il dr. AMORUSO ha provveduto ad informare costantemente la Procura contabile regionale circa i fatti rispetto ai quali emergevano profili di responsabilità amministrativa. Si è poi costituito, con memoria depositata in Segreteria il per il tramite del difensore incaricato avv. Giuseppe Abbamonte, l'avv. Salvatore POLESE, il quale, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione amministrativo-contabile e la necessità di integrare il contraddittorio evocando in giudizio tutti i componenti dell'apparato amministrativocontabile autori di vari apporti nella gestione della vicenda di cui è causa, ha chiesto il proprio proscioglimento da ogni addebito, deducendo la mancanza del nesso di causalità tra la condotta da lui tenuta ed il danno oggetto della pretesa risarcitoria o, comunque, dell'elemento soggettivo della colpa grave. Infatti, sotto il primo profilo, il danno di che trattasi dovrebbe ritenersi riconducibile esclusivamente alla mancata impugnazione 18 1

19 19 del lodo arbitrale, mentre, sotto il secondo profilo, l'avv. POLESE, Sindaco del Comune di Torre del Greco dal al , ha iniziato lo svolgimento del proprio mandato in epoca successiva al rilascio delle concessioni edilizie, che, non tenendo conto delle discordanze tra stato dei luoghi ed elaborazioni progettuali relative agli edifici scolastici da realizzare hanno determinato la sospensione dei lavori finalizzata alla redazione delle perizie di variante - comunque a carico dell'impresa concessionaria: artt. 5 e 9 della convenzione - sospensione, in ogni caso, stabilita nella primavera del 1993, cioè a ridosso del termine del mandato sindacale del POLESE; inoltre, la responsabilità per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori era affidata, anche in virtù della convenzione stipulata nel 1987, agli ingegneri capo, mentre la legge 142/1990 affidava ai dirigenti degli uffici competenti la responsabilità relativa agli atti di gestione; il convenuto, dal canto suo, ha presieduto la giunta che ha approvato - ed ha personalmente sottoscritto - un numero notevole di provvedimenti relativi ad almeno sei degli undici edifici da realizzare, non avendo per contro mai ricevuto alcuna riserva dal parte della EDILPROG con riferimento al programma costruttivo Falcucci. Ha depositato memoria di costituzione, inoltre, in data per il tramite del difensore incaricato avv. Enrico Angelone, il prof. Antonio CUTOLO, il quale, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio mediante la vocatio in ius dei componenti dell'apparato amministrativo-burocratico autori di una serie di specifici apporti nella gestione della vicenda di cui è causa, concludeva per il rigetto della domanda attrice, ritenuta infondata per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1. le aree scriteriatamente prescelte con la delibera consiliare 19 1

20 20 comunale n. 107/1986 per l'attuazione del programma costruttivo scolastico erano ab initio - e per lo più irrimediabilmente ed insanabilmente - in stato di interclusione; 2. le relazioni progettuali eseguite a termini delle clausole convenzionali dalla EDILPROG ed approvate con le delibere consiliari nn. da 39 a 50 del 1987 hanno contenuto pedissequamente riprodotto, il che costituisce indizio di un atteggiamento della concessionaria improntato ad evidente malafede, trascurata dal Collegio Arbitrale che ha emesso il lodo del 1997; 3. il prof. CUTOLO, Sindaco del Comune di Torre del Greco per soli dieci mesi, nulla avrebbe potuto fare in merito, essendo oltretutto nel corso del suo mandato l'intero territorio comunale sottoposto a misura di salvaguardia d'inedificabilità assoluta ai sensi dell'art. 1 quinquies legge 431/1985, se non adottare come in effetti adottò iniziative intese alla delocalizzazione delle aree inizialmente prescelte, di modo che alcuna negligenza potrebbe contestarsi al convenuto CUTOLO. Con memorie depositate in data , hanno presentato deduzioni difensive, dopo essersi costituiti in giudizio con il patrocinio dell'avv. Ciro Micera con atti depositati in Segreteria il , i signori Antonio CASTELLANO ed Ugo MARZUILLO, i quali, presentando richieste e sollevando eccezioni di contenuto sostanzialmente analogo a quello delle deduzioni difensive avanzate dalla difesa del prof. CUTOLO e già dianzi sintetizzate, evidenziavano, con riferimento alle proprie specifiche posizioni, che gli adempimenti dovuti nella esaminata vicenda secondo la prospettazione della Procura erano inibiti da preclusioni normative o comunque non riferibili alle competenze dell'assessore all'edilizia Scolastica, carica oltretutto ricoperta dal CASTELLANO dal giugno 1992 al giugno 1993 e dal MARZUILLO 20 2

21 21 dal novembre 1988 al giugno 1992, ovvero in periodi successivi a quello in cui la fase di individuazione delle aree sulle quali realizzare il programma di interventi costruttivi scolastici, alla quale sarebbero da circoscrivere i comportamenti illeciti sul piano amministrativo-contabile. L'arch. Giovanni FALANGA si è costituito con il patrocinio dell'avv. Aldo Starace con memoria depositata in Segreteria in data , in cui, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio mediante la vocatio in ius dei componenti dell'apparato amministrativo-contabile autori di una serie di specifici apporti nella gestione della vicenda di cui è causa, concludeva per il rigetto della domanda attrice, ritenuta infondata per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1. l'arch. FALANGA, Assessore del Comune di Torre del Greco per soli dieci mesi nel periodo dal al , nulla avrebbe potuto fare in ordine alla vicenda che ha causato il danno erariale lamentato dal requirente, se non adoperarsi come in effetti si adoperò con varie iniziative intese alla delocalizzazione delle aree inizialmente prescelte, di modo che alcuna negligenza potrebbe contestarglisi; 2. i comportamenti causativi del danno di che trattasi dovrebbero essere più correttamente riferiti ai vari organi ed uffici che hanno promosso ed avallato l'individuazione di aree originariamente ed insanabilmente intercluse per la realizzazione del programma costruttivo Falcucci, mentre dovrebbe essere attribuito maggior rilievo alla condotta improntata a malafede della EDILPROG nella redazione dei progetti esecutivi. Con memoria depositata il per il tramite del difensore incaricato avv. Valerio De Martino, si è costituito in giudizio l'ing. Antonio COZZOLINO, 21 2

22 22 il quale ha chiesto pronuncia ampiamente liberatoria, deducendo di avere svolto funzioni di ingegnere-capo in ordine ai lavori di costruzione della scuola elementare di Via Beneduce dal al , di modo che, non solo egli non dispose la sospensione dei lavori in data , ma nemmeno avrebbe potuto non procedere alla consegna dei lavori stessi come preteso dal requirente, non essendo rilevabili dagli atti in riferimento al predetto edificio scolastico le lamentate difformità tra lo stato dei luoghi ed i grafici di progetto. Infine, con atti difensivi depositati in data , si sono costituiti in giudizio, con il patrocinio dell'avv. Antonio Magliocca, gli ingegneri Vincenzo TARANTINO, Ciro AMABILE, Antonio MAGLIULO e Salvatore GAGLIONE, nonché l'arch. Michele PAPPALARDO, i quali, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per il decorso del termine di centoventi giorni prescritto per l'emissione dell'atto di citazione nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale della stessa, chiedevano declaratoria dell'infondatezza della domanda attrice, rilevando, in sintesi, che: 1. su eventuali profili di illiceità della consegna e della sospensione dei lavori nulla è emerso, neanche a tenore delle statuizioni contenute nel lodo arbitrale; 2. il danno rilevato dal requirente è derivato dall'abnorme protrazione della sospensione dei lavori, da imputare all'amministrazione insediatasi nel 1993, che piuttosto che dare seguito all'operato dei vecchi amministratori e dei tecnici, ha revocato le concessioni edilizie già concesse, riapprovato varianti già approvate, e subordinato il rilascio delle nuove concessioni edilizie all'autorizzazione di un Ente, il Ministero dei BB.AA., chiaramente incompetente in merito, come del resto è rilevabile 22 2

23 23 anche dallo stesso lodo arbitrale; 3. sia le verifiche preliminari alla consegna dei lavori e sia le attività connesse alla tempestiva ripresa degli stessi dopo la sospensione sono state tutte correttamente eseguite dagli ingegneri-capo, i quali, avendo assunto in merito comportamenti di per sé improduttivi di danno, hanno svolto scelte discrezionali corredate da insindacabilità ad opera del giudice contabile. Tutti i convenuti richiedevano, nella denegata ipotesi di condanna, che si facesse luogo all'applicazione del potere riduttivo. In data il dr. Ferdinando AMORUSO, reiterando preliminarmente la richiesta di integrazione del contraddittorio ed arricchendola con riferimento agli Amministratori del Comune di Torre del Greco coinvolti nella vicenda penale definita con la sentenza n. 997/05 del Tribunale di Torre Annunziata Sezione II Penale, riproponeva, in conclusione, il rigetto della domanda attrice con riferimento alla sua specifica posizione, risultata a suo avviso ancor meglio chiaramente distinta da quelle descritte con profili d'illiceità dal giudice penale. La difesa dei signori Ugo MARZUILLO ed Antonio CASTELLANO ha a sua volta prodotto in data memoria integrativa, in cui, concludendo per l'accoglimento delle deduzioni già rese nell'atto di costituzione in giudizio, si riproponevano, meglio specificandole, le argomentazioni inerenti l'individuabilità di responsabilità per il danno arrecato al Comune di Torre del Greco esclusivamente a carico di altri soggetti, nei confronti dei quali è già stata richiesta l'integrazione del contraddittorio. Per quanto specificamente concerne la posizione del CASTELLANO, si è posto in evidenza, ad ausilio della richiesta di proscioglimento, che con sentenza n. 23 2

24 24 997/05 del Tribunale di Torre Annunziata Sezione II Penale egli ha ricevuto pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. proprio con riferimento alla vicenda oggetto del presente giudizio. Nella pubblica udienza odierna tutti i difensori hanno reiterato o fatto proprie le eccezioni di prescrizione dell azione di responsabilità amministrativo-contabile e di inammissibilità della stessa per inutile decorso del termine di centoventi giorni stabilito per l emissione dell atto di citazione, basando la prima sulla non riconoscibilità all invito a dedurre di effetto interruttivo del termine prescrizionale quinquennale e la seconda sul riferimento alla data di notifica dei singoli inviti a dedurre quale dies a quo per il computo del termine decadenziale di centoventi giorni cui è sottoposta l emissione dell atto di citazione. Nel merito, hanno reiterato, meglio specificandole anche in sede di replica, le deduzioni rese nelle memorie scritte, confermandone in toto le conclusioni. Più specificamente, l avv. Moreno ha posto in rilievo la non riscontrabilità dell elemento psicologico della colpa grave nel comportamento del suo assistito (Salvatore POLESE), in ragione del fatto che egli ha assunto l incarico di Sindaco del Comune di Torre del Greco dopo che le concessioni edilizie relative ai lavori da realizzare in esecuzione della delibera consiliare n. 107/1986 erano già state rilasciate con tutte le anomalie che hanno poi inciso sul successivo sviluppo del programma costruttivo scolastico in questione; inoltre, ha evidenziato che le difformità progettuali che ne hanno ostacolato la corretta e completa realizzazione avrebbero dovuto essere iscritte come riserve nel registro di contabilità ad opera degli ingegneri- 24 2

25 25 capo, mentre le difficoltà tecniche insorte avrebbero dovuto essere affrontate e risolte ad opera degli uffici comunali e dei relativi dirigenti, non rientrando tali iniziative nell ambito dell attività di indirizzo politico spettante agli Amministratori dell Ente. L avv. Angelone ha invocato, a discolpa del prof. Antonio CUTOLO da lui patrocinato, l assoluta interclusione sin dall inizio delle aree prescelte per le realizzazione del programma, la sottoposizione di esse a vincolo d inedificabilità assoluta, nonché l attivazione da parte del convenuto di una serie di iniziative finalizzate alla delocalizzazione delle aree predette. L avv. Micera, difensore di Ugo MARZUILLO e di Antonio CASTELLANO, ha evidenziato che, non soltanto la determinazione del danno lamentato dalla Procura dovrebbe più correttamente essere ascritto agli Amministratori ed ai Funzionari comunali che hanno assunto iniziative illecite sul piano contabile (individuazione delle aree, approvazione dei progetti, ecc.) precedentemente all assunzione dell incarico da parte dei convenuti relativamente all assessorato comunale all edilizia scolastica, ma anche i medesimi MARZUILLO e CASTELLANO nulla avrebbero potuto fare in proposito nel senso di dare impulso alla realizzazione del programma costruttivo così come stabilito in presenza del vincolo d inedificabilità assoluta afferente le aree prescelte. L avv. Starace ha evidenziato che la posizione del suo assistito (Giovanni FALANGA) è strettamente correlata a quella dell ex Sindaco Antonio CUTOLO, avendo ricoperto l incarico di assessore all edilizia scolastica proprio durante il mandato sindacale di questi, di modo che ha fatto proprie ed ha meglio rimarcato le deduzioni dell avv. Angelone dianzi riportate. 25 2

26 26 L avv. Magliocca, intervenuto in difesa dei convenuti Salvatore GAGLIONE, Michele PAPPALARDO, Ciro AMABILE, Vincenzo TARANTINO e Antonio MAGLIULO, ha posto in evidenza la circostanza per cui la consegna e l avvio dei lavori che hanno poi subito prolungata sospensione non è ascrivibile agli ingegneri-capo da lui patrocinati, in quanto secondo le risultanze degli atti di causa la presa in possesso dei terreni è stata effettuata direttamente dalla concessionaria nel 1989, mentre la consegna dei lavori è stata operata direttamente dall Amministrazione, la quale ha conseguentemente anche liquidato la pattuita anticipazione: gli ingegneri-capo hanno ricevuto incarico soltanto nel 1991 ed hanno legittimamente sospeso i lavori così come risulterebbe anche dalla lettura del lodo arbitrale del 1997 i quali avrebbero altrettanto legittimamente potuto essere ripresi già nell estate 1993, se non fosse poi ingiustificatamente intervenuta la nuova Amministrazione comunale insediatasi proprio quell anno ad avviare la procedura intesa al rilascio ex novo delle concessioni relative ai lavori rimasti sospesi per l approvazione delle perizie in variante. L avv. De Martino, difensore del signor Antonio COZZOLINO, ha in sintesi rilevato che questi ha assunto l incarico di ingegnere-capo per l edificio scolastico di via Beneduce nel 1991, ha effettuato il conferimento del cantiere nel 1992, per poi subito dimettersi dall incarico nel marzo Il P.M. di udienza ha, in via preliminare, evidenziato che l efficacia interruttiva del termine prescrizionale quinquennale da attribuire all invito a dedurre rappresenta per la giurisprudenza contabile degli ultimi trequattro anni un principio uniformemente accolto, mentre, per ciò che concerne la tempestività nel caso di specie dell emissione dell atto di 26 2

27 27 citazione, questa risulta incontrovertibilmente anche da quanto espressamente statuito nel decreto n. 47/03 di rigetto dell istanza di proroga avanzata dal requirente. Nel merito, ha in primo luogo ricordato che le sentenze pronunciate dal giudice penale in ordine alla vicenda che qui si esamina sotto il profilo amministrativo-contabile, ne hanno posto in luce la conduzione quanto meno anomala ed in molti casi inficiata da consistenti profili d illiceità. In secondo luogo, e con specifico riferimento agli edifici rimasti del tutto irrealizzati, ha rilevato, in sintesi, quanto segue: la quantificazione del danno operata nell atto scritto va confermata, in quanto già largamente ridimensionata rispetto all invito a dedurre; il preteso vincolo d inedificabilità non ha reso gli edifici irrealizzabili sin dall inizio, ma soltanto in un momento successivo; in ogni caso, nulla è stato fatto prima del mandato sindacale CUTOLO e dell assessorato FALANGA, la cui posizione dovrebbe alla luce di ciò essere valutata con particolare attenzione per ciò che concerne la sussistenza dell elemento soggettivo per la delocalizzazione delle aree, per l eventuale revoca della concessione, per la risoluzione o per la rescissione del contratto, tutti strumenti attuabilissimi e del tutto ignorati dal Sindaco POLESE e dagli assessori MARZUILLO e CASTELLANO, a carico dei quali resta invece senz altro configurabile un atteggiamento d inerzia gravemente colpevole; la posizione del dr. AMORUSO va attentamente valutata, in termini di sussistenza dell elemento soggettivo, in quanto si è caratterizzata complessivamente per essere stata finalizzata al superamento di svariate 27 2

28 28 difficoltà, nonostante la brevità e la complessità dell incarico; anche l apporto causativo del complessivo danno attribuibile alla EDILPROG dovrà essere adeguatamente preso in considerazione. In ordine, invece, agli edifici i cui lavori di costruzione hanno subito prolungata sospensione, il P.M. ha sostanzialmente confermato gli addebiti contestati agli ingegneri-capo, pur in presenza anche in questo caso di corresponsabilità della concessionaria, in quanto: la formale consegna dei lavori da distinguersi rispetto alla mera presa di possesso dei luoghi e cioè rispetto all attestazione della loro cantierabilità - è avvenuta nel 1992, cioè quando i tecnici avevano già assunto i rispettivi incarichi, ed è stata da costoro avventatamente sottoscritta, nonostante le difformità progetti-stato dei luoghi fossero evidentemente già emerse com è dato dedurre dagli stessi verbali di consegna lavori e dalle relazioni riguardanti le perizie in variante; la prolungata sospensione dei lavori dovrebbe ritenersi tutto sommato giustificata dalla necessità, incontrata dall Amministrazione del 1993, di sanare le illegittimità procedurali sino ad allora perpetrate; le funzioni attribuite agli ingegneri-capo dall art. 11 della convenzione sono estremamente ampie, poiché, essendo più autonoma la D.L., la supervisione loro affidata era estesa in proporzione; la quantificazione e la ripartizione di tale voce di danno resta sostanzialmente confermata, pur se la posizione specifica dell ing. COZZOLINO potrebbe essere sottoposta a valutazione maggiormente attenuata in ragione della breve durata dell incarico. L avv. Adinolfi, intervenuto in difesa del convenuto AMORUSO soltanto in 28 2

29 29 sede di replica, ha confermato le argomentazioni e le conclusioni già versate negli scritti difensivi. Considerato in DIRITTO 1. Tanto considerato in punto di fatto, il Collegio deve preliminarmente affrontare la questione preliminare sollevata dagli avvocati Adinolfi, Abbamonte, Angelone, Micera e Starace, avente ad oggetto l integrazione del contraddittorio con la vocatio in ius degli Amministratori e Funzionari comunali e regionali variamente coinvolti nella procedura di articolazione del programma costruttivo di edifici scolastici sul territorio comunale di Torre del Greco e di assegnazione dei relativi fondi in applicazione della cd. legge Falcucci. 1.a Il Collegio ritiene che la richiesta di che trattasi debba essere rigettata. Sotto un primo profilo squisitamente formal processuale, va evidenziato come non ricorra nella fattispecie un ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., nel senso che non può dirsi che la decisione sul merito della causa sarebbe inutilmente resa se non pronunciata anche nei confronti dei soggetti di che trattasi. La ipotizzata compartecipazione di altri soggetti alla realizzazione di un unica vicenda pregiudizievole per l ente non determina nella fattispecie né un vincolo di solidarietà, che è espressamente escluso dalla legge (salvo che in ipotesi marginali di concorso doloso: art. 1, comma 1 quinquies legge 20/1994) né tantomeno una responsabilità cumulativa unitaria. Dimodoché sul piano processuale non si rende necessaria poiché potrebbe tutt al più risultare opportuna per motivi di economia processuale - la 29 2

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