La Corte dei conti. Sezione regionale di controllo. per l Abruzzo. nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2013

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1 Repubblica Italiana del n. 374/2013/RQ La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per l Abruzzo nella Camera di consiglio del 2 ottobre 2013 composta dai Magistrati: Maria Giovanna GIORDANO Lucilla VALENTE Giovanni MOCCI Nicola DI GIANNANTONIO Andrea BALDANZA Oriana CALABRESI Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere (relatore) Consigliere Visto l articolo 100, comma 2, della Costituzione; visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ; visto il Regolamento concernente l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con

2 2 deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 18 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008); vista la legge 7 dicembre 2012, n. 213 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali; vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 20 marzo 2013, n. 10 recante le prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell art. 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge con la legge n. 213 del 2012; vista la deliberazione del 4 marzo 2013, n. 8/2013/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l anno 2013 ai sensi dell art. 5, comma 2 del citato regolamento; vista l ordinanza del 30 settembre 2013, n. 38/2013, con la quale il Presidente ha deferito la questione all esame collegiale; udito il relatore, Consigliere Andrea BALDANZA; DELIBERA è approvata la Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel I^ semestre 2013 dalla Regione Abruzzo e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.

3 3 ORDINA che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio regionale della Regione Abruzzo. Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 2 ottobre L Estensore F.to Andrea BALDANZA Il Presidente F.to Maria Giovanna GIORDANO Depositata in Segreteria il giorno 4 Ottobre 2013 Il Funzionario preposto al Servizio di supporto f.to Lorella GIAMMARIA

4 Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel I^ semestre 2013 dalla Regione Abruzzo e sulle tecniche di quantificazione degli oneri L art. 1, comma 2 della legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle Sezioni regionali della Corte dei conti il compito di pronunciarsi sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel semestre precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, adottando una delibera da trasmettere ai Consigli regionali. Tale strumento di controllo referente intende garantire il rispetto del principio del pareggio di bilancio introdotto nell art. 81 Cost., arricchendo il patrimonio cognitivo dei Consigli regionali in conformità alla collocazione costituzionale della Corte dei conti, quale organo deputato a riferire agli organi assembleari. L esatta identificazione degli effetti di un provvedimento legislativo (fase della quantificazione degli oneri) costituisce il presupposto per poter correttamente individuare gli strumenti di copertura. In questa prospettiva, sebbene la formulazione letterale dell art. 81, comma 3 Costituzione non tratteggi il calcolo dei costi derivanti dall entrata in vigore della legge di spesa quale elemento costitutivo della fattispecie legislativa, è evidente che la conformità al canone costituzionale può essere ravvisato solo se negli atti interni al procedimento di formazione legislativa si abbia una ragionevole quantificazione degli oneri. Tale adempimento è assurto ad obbligo di rango legislativo con l introduzione dell art. 11ter nel corpo della legge 5 agosto 1978, n. 468 successivamente traslato nell art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n L art. 17, comma 3 della legge n. 196 del 2009 prescrive che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo, gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati di una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell economia e delle finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione tecnica è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonché il raccordo con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e

5 del conto economico delle amministrazioni pubbliche, contenute nel DEF ed eventuali successivi aggiornamenti. Il successivo comma 4 individua un contenuto necessario della relazione tecnica, dovendo la stessa evidenzia[re] anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell ambito della stessa copertura finanziaria. Richiamando l art. 19, comma 1 della stessa legge n. 196 del 2009 secondo cui Le leggi [statali] e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell onere stesso e l indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali, le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno affermato che le Regioni sono tenute ad uniformare la propria legislazione di spesa, non solo ai principi ed alle regole tecniche previste dall ordinamento in vigore, ma anche ai principi di diritto che la giurisprudenza costituzionale ha enucleato dalla pluridecennale attuazione del principio di copertura finanziaria sancito dall art. 81 Cost. (Corte dei conti, Sez. Autonomie, delibera 20 marzo 2013). Le procedure legislative della Regione Abruzzo perseguono le esigenze di assicurare la certezza della quantificazione della spesa mediante la redazione di una relazione tecnica. L art. 27, comma 2 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante l ordinamento contabile della Regione Abruzzo impone che I progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese ovvero diminuzioni di entrate sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri recati e sulle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi che s'intendono conseguire con il provvedimento. Nella relazione sono, altresì, indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri e ogni altro elemento utile per l'esame del progetto di legge. Detta prescrizione trova attuazione nel Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 12 ottobre 2010, n. 56/2. L art. 58 di tale regolamento intesta la potestà legislativa a ciascun consigliere, alla Giunta regionale, ai Consigli dei Comuni in numero non inferiore a cinque, ai Consigli delle Province, ai Consigli delle Comunità Montane in numero non inferiore a due, al Consiglio delle Autonomie locali e agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, mentre il successivo art. 59, comma 3 impone che I progetti di legge e di regolamento che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, indicano i mezzi per farvi fronte e sono corredati, di norma, da una relazione tecnico-finanziaria che dà conto dei metodi alla base della 2

6 quantificazione degli oneri e delle modalità della loro copertura con le conseguenti variazioni di bilancio. La relazione tecnico-finanziaria è predisposta dalla struttura regionale competente. La struttura consiliare regionale competente è il Servizio Analisi economica, statistica e monitoraggio deputato a curare su richiesta delle Commissioni consiliari, ricerche ed analisi di fattibilità (ex ante) delle proposte di legge sotto il profilo economico, finanziario e sociale [nonché a curare] la raccolta degli elementi necessari per la quantificazione delle entrate e degli oneri relativi alla finanza della Regione e per la verifica delle leggi in corso di gestione. Coordina le attività di analisi relative agli effetti finanziari delle leggi, dei progetti di legge e degli altri atti normativi, anche con riferimento al rispetto degli equilibri di finanza pubblica definiti dallo Stato e dall Unione europea 1. La prassi dei lavori consiliari ha tuttavia introdotto un collegamento anche con gli uffici della Giunta regionale servizio bilancio, affinché venga reso un parere preventivo di conformità alle prescrizioni contenute nell art. 27 della legge regionale n. 3 del Tale reticolo normativo ed amministrativo, tuttavia, appare non sufficiente a garantire la necessaria conformità dei provvedimenti legislativi ai precetti di cui all art. 81 Cost., considerando che, nella gerarchia delle fonti, le prescrizioni contenute nella legge n. 3 del 2003 sono di pari rango rispetto alle disposizioni di legge di cui si promuove l approvazione (e che non di rado tali prescrizioni sono state disattese in relazione a talune leggi esaminate con la presente relazione). L art. 59 del Regolamento interno del Consiglio regionale intesta in capo al Presidente del Consiglio il potere di invitare il proponente di un progetto di legge a provvedere alle necessarie integrazioni ove non siano indicati i mezzi per fare fronte alle nuove o maggiori spese ovvero alle minori entrate. Tale potere tuttavia, dovrebbe essere esercitato non solo laddove il progetto di legge non indichi le fonti di copertura tout court ma anche quando la copertura sia insufficiente ovvero non sia corredata da un adeguata e completa preventiva quantificazione. Sul punto, tuttavia, lo stesso reticolo normativo appare carente in quanto la relazione tecnico-finanziaria deputata (anche) a garantire la conformità del progetto di legge alle prescrizioni di cui all art. 81 Cost., ai sensi del citato art. 59, comma 3 del Regolamento interno del Consiglio regionale, costituisce un adempimento dovuto solo di norma. Non risultano peraltro indicati quali interessi pubblici possano indurre a ritenere superfluo tale adempimento, stante la matrice costituzionale dello stesso. Inoltre, atteso che la relazione tecnico-finanziaria costituisce un allegato al progetto di legge, possono restare privi della necessaria preventiva quantificazione tecnica tutti gli emendamenti apportati nel corso dell iter legislativo. Conseguentemente un progetto di legge, pur correttamente quantificato negli oneri e 1 Informazione tratte dal sito web del Consiglio regionale consultabili all indirizzo 3

7 nell individuazione dei mezzi di copertura, come attestato dalla relazione tecnico finanziaria, potrebbe poi divenire una fonte incontrollata di spesa in ragione delle modifiche apportare nella fase di approvazione assembleare. E pertanto auspicabile che si proceda ad una modifica del Regolamento interno del Consiglio regionale al fine di rendere cogente per ogni intervento legislativo o emendamento intervenuto nel corso dell iter di approvazione, l obbligo di allegare la relazione tecnico-finanziaria recante la quantificazione degli oneri e la metodologia impiegata per il calcolo. La lacunosità del procedimento di approvazione legislativo è emerso in maniera inconfutabile nel primo semestre del 2013 atteso che a fronte dell approvazione di 18 provvedimenti legislativi (oltre ad uno di modifica dello Statuto regionale), ben 4 disposizioni legislative (legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, legge regionale 24 aprile 2013, n. 10 e la legge regionale 7 giugno 2013, n. 14) sono state impugnate innanzi alla Corte costituzionale. Di queste, 3 disposizioni sono state impugnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per violazione dell art. 81 Cost.. Se poi si considera che alcune disposizioni di legge sono intervenute per interpolare precedenti norme approvate nel corso dello stesso semestre ovvero per abrogare disposizioni censurate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ha contezza di quanto l attività legislativa sia stata condizionata dall esigenza di rispettare il canone di cui all art. 81 Cost.. Considerazioni di carattere generale sulla copertura e sulle tecniche di quantificazioni delle disposizioni legislative approvate nel corso del I^ semestre 2013 La pronuncia sulle disposizioni legislative approvate dalla Regione Abruzzo nel corso del I^ semestre dell anno 2013 è condizionato, come già accennato, dalle impugnative avanzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La pendenza di tali contenziosi impone a questa Sezione di astenersi dall intervenire nel merito stante la sovrapponibilità fra quanto può esporsi in questa sede ed il sindacato di costituzionalità in merito al rispetto dell art. 81 Cost.. Deve inoltre osservarsi che sebbene le impugnative avanzate per una presunta violazione dell art. 81 coinvolgano solo tre disposizioni legislative (le leggi nn. 2, 3 e 10) in realtà ne risulta coinvolta anche la legge n. 6, atteso che il contenuto della stessa è stato modificato dalla successiva legge regionale n. 10. In via preliminare deve osservarsi che la mancata approvazione da parte della Regione Abruzzo del rendiconto relativo agli esercizi 2010, 2011 e 2012 rende incerta qualsiasi copertura che si fondi su pregresse economie. Tale circostanza è stata già censurata da questa Sezione regionale in occasione della Relazione sulla gestione finanziaria esercizio 2011 (serie storica ) avendo affermato che i dati per il , sebbene considerati 4

8 definitivi da parte della Direzione competente ancora non risultano formalizzati in un rendiconto approvato secondo le modalità di legge. Grava sull esattezza dei calcoli il problema dei residui insussistenti, di cui la Regione ha ammesso in sede istruttoria di non avere contezza. La tabella dei residui allegata al rendiconto non reca dati attendibili, posto che la Regione non procede a riaccertamenti. Sul punto la Direzione competente ha segnalato problemi di organizzazione di risorse umane e strumentali, che hanno determinato difficoltà nella realizzazione dei procedimenti ordinari, oltreché la realizzazione in Regione, del procedimento del riaccertamento dei residui.il predetto avanzo, perciò, non offre margini di risorse utilizzabili a copertura di ulteriori decisioni di spesa oltre quelle indicate. Va osservato, al riguardo, che sulla base dei principi rinvenibili nella legislazione nazionale e regionale il vincolo di destinazione impresso alle risorse regionali obbliga a corrispondenti reiscrizioni nella competenza dell esercizio successivo e per tale ammontare prosciuga l avanzo di amministrazione (in questi termini Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l Abruzzo, delibera 15 aprile 2013, n. 18/2013/FRG). La Corte costituzionale in occasione della sentenza 28 marzo 2012, n. 70 ha altresì precisato che Il risultato non ancora riconosciuto attraverso l approvazione del rendiconto dell anno precedente viene denominato, secondo la prassi contabile, risultato presunto. Esso consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa. La Regione Abruzzo, tuttavia, oltre a coprire spese mediante somme non giuridicamente certe, mediante l art. 7 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 ha altresì disposto la riprogrammazione delle economie valevole solo per l esercizio finanziario 2013, prevedendo che gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquist[i]no la loro destinazione di spesa originaria. Tale modalità di copertura suscita perplessità atteso che le economie in tanto possono legittimare la riprogrammazione in quanto si abbia certezza dell assenza di qualsiasi impiego pregresso in grado di legittimare pretese o aspettative sulle somme. La circostanza che le risorse, ove non impegnate nel corso dell esercizio 2013, tornino alla propria destinazione di origine, lascia intendere che il perseguimento del fine originario (cui le somme erano state stanziate) possa essere ancora curato. Ciò genera un incertezza dell azione amministrativa nella misura in cui il fine pubblico perseguito mediante l originaria assegnazione deve ritenersi recessivo per l esercizio 2013 salvo riespandersi rispetto alle somme non diversamente impegnate. Poiché l azione amministrativa di impiego delle risorse si svolge in un certo lasso temporale (anche non breve, sol che si pensi alle procedure di spesa a seguito di un bando pubblico) la riprogrammazione delle somme e l eventuale restituzione alla destinazione originaria può rendere incerta la copertura. Solo mediante l approvazione del rendiconto, quale atto deputato ad offrire certezza in merito alla destinazione degli stanziamenti, si può legittimamente 5

9 destinare ad altri impieghi somme precedentemente vincolate alla cura di taluni fini pubblici. La Regione Abruzzo, invece, mediante l art. 7 della legge n. 2 del 2013 ha aggirato tale percorso contabile amministrativo disponendo direttamente la riprogrammazione delle economie, senza aver preventivamente approvato il rendiconto di esercizio. L art. 7 della legge regionale n. 2 del 2013 ha previsto uno specifico allegato ( Allegato 3 ) recante l elenco delle economie da trasferire per la copertura di altre esigenze, da esaurirsi nel corso dell esercizio Tale elenco è stato integrato dall Allegato 3.1 richiamato dall art. 3, comma 1 della legge n. 10 del Gli effetti giuridici e contabili derivanti dall approvazione del rendiconto di esercizio non possono essere superati mediante l approvazione di leggi recanti allegati con elenco di spese di cui si pretende la riprogrammazione stante la violazione dell art. 34 dell ordinamento contabile della Regione Abruzzo nella parte in cui detta specifici tempi per qualificare le somme come economie di spesa. In contrasto con i principi di contabilità pubblica appare l art. 62 della legge finanziaria 10 gennaio 2013, n. 2 con cui si è rinviato ad altra disposizione normativa (la legge di bilancio della regione Abruzzo n. 3 del 2010) la copertura delle spese introdotte. Tale meccanismo appare lesivo dell art. 81 comma 3 nel testo vigente per l esercizio 2013 ( Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi ) atteso che, da un lato, si scalfisce il principio di autonomia di ogni disposizione legislativa, dall altro, si delega alla legge di bilancio una funzione impropria. Mediante il rinvio ad altra disposizione di legge, la legge finanziaria n. 2 del 2013 ha previsto una copertura delle spese esclusivamente formale. Viceversa ogni disposizione di legge deve assicurare la copertura delle spese introdotte in maniera autonoma ed autosufficiente, senza rinviare ad altra fonte. Il rinvio ad altra legge impedisce all amministrazione di poter disporre delle somme stanziate, dovendosi attendere la disposizione destinata ad individuare la copertura. Gli effetti giuridici derivanti dall approvazione della legge di spesa risulterebbero sospesi fino all adozione della norma destinata ad individuare gli strumenti di alimentazione. A ciò si deve aggiungere che il rinvio per la copertura è stato operato alla legge di bilancio, ossia ad una disposizione che, tradizionalmente, la Corte costituzionale ha qualificato come formale. Sul punto appare sufficiente ricordare che La legge del bilancio - che si tratti dello Stato o che si tratti della Regione - é una legge formale che non può portare nessun innovamento nell'ordine legislativo, sì che da essa non possono derivare né impegni, né diritti della Regione diversi da quelli preesistenti alla legge stessa. Perciò questa legge, che é efficace soprattutto nei rapporti fra l'assemblea e la Giunta regionale, ha la funzione, propria di questo tipo di leggi, d'autorizzare il Governo della Regione ad esercitare le facoltà che già gli competono in ordine alle varie leggi preesistenti, cioè a riscuotere le entrate e a pagare le spese secondo il programma rappresentato dal bilancio di previsione. In tal modo l'assemblea 6

10 regionale esercita un controllo sull'indirizzo politico-amministrativo del Governo regionale (Corte costituzionale sentenza 9 marzo 1959, n. 7). Anche questa Corte dei conti ha ribadito la natura formale della legge di bilancio ponendo in dubbio, in occasione del parere reso rispetto alla nuova formulazione dell art. 81 (comunque non applicabile all esercizio 2013), che siano effettivamente venute meno le ragioni di chiarezza e trasparenza che furono alla base della scelta del costituente del 1948 (Corte dei conti, Sez. riunite in sede consultiva, con delibera 13 dicembre 2011, n. 3). Viceversa, in virtù del rinvio operato dalla legge della Regione Abruzzo n. 2 del 2013, alla legge di approvazione del bilancio per l esercizio 2013, si è snaturata la natura di quest ultima conferendo alla stessa la funzione di rendere effettive le decisioni assunte con precedente atto normativo. Esame delle singole disposizioni di legge regionale Legge regionale 9 gennaio 2013, n. 1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143, (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni. Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni, Fusioni), disposizioni in materia di riassetto degli enti del territorio montano e norme in materia di politiche di sviluppo della montagna abruzzese. La legge non prevede disposizioni di spesa. Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013). La legge finanziaria regionale si caratterizza per la presenza di una pluralità di interventi di diverso respiro e portata. L iter legislativo si è caratterizzato per una pluralità di emendamenti introdotti in Commissione e in Aula tali da impedire l elaborazione delle schede dirette a quantificare le spese derivanti dagli interventi stessi. La copertura delle spese introdotte con la legge regionale n. 2 del 2013 è rinviata, ai sensi dell art. 63 alla legge di bilancio relativa all'esercizio 2013 (legge regionale n. 10) approvata il medesimo giorno e su cui ci si è già soffermati. Tale rinvio appare improprio atteso che ciascuna legge deve provvedere alla copertura delle spese in ragione della necessaria autosufficienza di ogni atto di carattere legislativo. L art. 7 comma 2 della legge finanziaria per l esercizio 2013 dispone la riprogrammazione delle economie vincolate delle somme indicate nell Allegato 3 su cui sono già state avanzate le dovute censure. Il successivo comma 4 dello stesso art. 7 è stato impugnato dalla Presidenza 7

11 del Consiglio dei Ministri operandosi una riprogrammazione degli importi non utilizzati iscritti in bilancio per il rimborso dell'anticipazione di liquidità per la copertura dei debiti sanitari, di cui all art. 2, comma 98, della legge n. 191 del Tali somme non utilizzate dalla Regione e per la quale non è sorto nessun obbligo di rimborso, nel bilancio di previsione 2013, sono state destinate al finanziamento delle spese relative al servizio di trasporto pubblico regionale spostando pertanto risorse finalizzate al settore sanitario a funzioni extra-sanitarie senza che sia stata puntualmente definita la situazione del debito pregresso. Il Fondo per la riassegnazione di economie vincolate costituisce altresì lo strumento con cui l art. 30 ha assicurato la copertura agli interventi in conto capitale per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/98 in materia di viabilità in favore del Comune di Lanciano, per gli interventi relativi al completamento della Strada comunale Artigianale di Villa Martelli con messa in sicurezza del bivio di Villa Martelli sulla S.P. S. Vito - Lanciano, per ,00 ed in favore della Provincia di Chieti, per ,00 per la manutenzione straordinaria della ex S.P. Lanciano-Guardiagrele dal Km. 68,100 al Km. 72,200. In questo caso la rassegnazione è definitiva, ponendosi un vincolo indissolubile rispetto alle risorse indicate. Nel corpo della disposizione sono state previste spese mediante istituzione di nuovi capitoli diretti a soddisfare le seguenti esigenze: - art. 8: adesione quale socio sostenitore della Regione Abruzzo all'associazione per lo Sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno SVIMEZ con accollo della quota associativa annuale pari a ,00; - art. 9: accollo degli Oneri per la realizzazione dei controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti regionali imposto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 stimati, senza alcuna indicazione del criterio di quantificazione per ,00; - art. 10: costi connessi alle attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni CUG di cui all art. 57 del D.Lgs. n. 165 del 2001, quantificati per l'anno 2013, senza alcuna indicazione dei criteri e delle finalità, in 5.000,00. Il successivo comma 3 finanzia lo svolgimento di progetti concernenti la promozione delle Pari Opportunità, all'interno e all'esterno dell'amministrazione regionale, in collaborazione con altri enti, associazioni e strutture la cui attività riguarda le pari opportunità, la loro promozione e la rimozione di tutti quegli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione per ulteriori 5.000,00. In entrambe i casi si introduce una spesa fissa, in quanto radicata su un provvedimento di rango legislativo, ma rimodulabile, ai sensi delle indicazioni contenute nell art. 21, comma 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; - art. 11: istituzione del Fondo regionale per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti universitari per le finalità di cui all'art. 18, del D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante 8

12 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), ed al comma 6. L alimentazione di tale Fondo è stata quantificata, senza alcuna possibilità di individuare le ragioni dell importo, in 1,5 milioni. Anche in questo caso si prevede una spesa radicata su una disposizione legislativa da rimodulare annualmente; - art. 12: accollo degli obblighi derivanti dal contenzioso legale (parte capitale) generato a seguito dell'attuazione dell'art. 24, della legge regionale n. 7 del 2002 per un importo di ,00. Per gli oneri accessori dovuti si prevede mediante i pertinenti capitoli di spesa; - art. 13: prevede la restituzione all'ismea delle rate dei mutui agevolati per la proprietà coltivatrice di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590 per ,26 mediante acquisizione delle rate di rimborsi mutui agevolati per la proprietà coltivatrice. Lo stanziamento presuppone tuttavia l accertamento preventivo delle entrate; - art. 16: la norma prevede un contributo a fondo perduto pari ad 400,00 in favore del CRAB (Consorzio di ricerca applicata alle biotecnologie), il cui onere è posto a carico del bilancio regionale per l'esercizio 2013 sul cap , U.P.B , che risulta privo di copertura finanziaria; -art. 18: attribuzione di un contributo straordinario di ,00, finalizzato al recupero del campanile della Chiesa Santa Maria del Colle di Pescocostanzo. Nella disposizione non si individua alcuna fonte di finanziamento di tale spesa; - art. 20: contributo di ,00 a favore dell'associazione CIAPI per il pagamento degli emolumenti al personale. La disposizione non precisa se tale contributo debba intendersi come dovuto in considerazione della circostanza che la Regione Abruzzo sia socia dell associazione ovvero come contributo tout court. Deve altresì osservarsi che, con riferimento al contributo disposto dall art. 21 per la partecipazione della Regione Abruzzo al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'area marina protetta Torre del Cerrano è stata assegnata una somma proporzionale alla quota di partecipazione al fondo di dotazione con un limite massimo di ,00, compatibilmente con le disponibilità iscritte nel capitolo di spesa denominato Area marina protetta Torre del Cerrano. In tale caso, la Regione ha affermato un indissolubile collegamento fra la quota di partecipazione e la contribuzione alle spese. Tale circostanza non si è manifestata nei confronti del contributo all associazione di formazione CIAPI; 9

13 - art. 26: si assegna un contributo straordinario di ,00 al Comitato Premio Vasto di arte contemporanea con sede in Vasto senza tuttavia prevedere le modalità della copertura della spesa; - art. 36: interviene sull art. 11 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 40 recante Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini, prevedendo un finanziamento per la realizzazione delle iniziative di cui alla citata legge e per il funzionamento del Comitato Scientifico Regionale di ,00. Non è tuttavia prevista alcuna forma di rinvenimento della copertura; -art. 52: ha introdotto l art. 3bis alla legge 31 luglio 2001, n. 36, recante il Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo. Tale disposizione prevede il finanziamento delle iniziative delle Parrocchie per la diffusione di attività sportive e culturali per il tempo libero mediante un contributo straordinario di ,00. Non è tuttavia prevista alcuno strumento di copertura della spesa; - art. 53, comma 1, ha introdotto l art. 1, comma 2, alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 58 recante il contributo per la prosecuzione del servizio ponte regionale realizzato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) per favorire il superamento delle barriere comunicative ai cittadini della Regione Abruzzo con disabilità uditiva. Tale disposizione assegna un contributo straordinario per l'anno 2013 di ,00, senza tuttavia indicare gli strumenti per farvi fronte. L art. 14 inerente la restituzione delle somme anticipate dalla Regione Abruzzo nell ambito del PSR e destinate a finanziare in parte le attività dell Associazione Regionale Allevatori per ed interventi nel settore agricolo ed agroalimentare per ,63 è stato introdotto con la legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 e pertanto sarà esaminata all interno della relazione relativa al secondo semestre L art. 15 prevede l attribuzione di un contributo al Consorzio Mario Negri Sud, per l'anno 2013, per ,00, finalizzato al ripiano delle perdite degli anni precedenti e per la quota di propria competenza per l'anno corrente e per sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all'acquisto di attrezzature, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all'attuazione dei programmi di studio e di ricerca. Tale somma tuttavia non trova allocazione in nessun capitolo di bilancio del bilancio regionale talché deve considerarsi violato l art. 27, comma 1 della legge regionale n. 3 del L art. 27, comma 1 della legge n. 3 del 2002 prevede che La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata, esclusivamente nei seguenti termini: a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali di cui all'art. 21; b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; c) a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese 10

14 Sorprende che tale attribuzione non sia stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri atteso che, per una vicenda analoga (il contributo previsto dal successivo art. 27, per l'anno 2013, per ,00 in favore dell'associazione On The Road Onlus di Pescara) è stata sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dell art. 81 Cost.. Viceversa l art. 31 non risulta essere stato impugnato innanzi alla Corte costituzionale sebbene si preveda uno stanziamento di ,00 per finanziare una convenzione con Trenitalia per il trasporto gratuito sui treni regionali delle bici al seguito senza che sia indicato il capitolo di bilancio su cui far gravare tale onere. L art. 17 ripartisce i contributi statali previsti, per ,00 dall art. 33, comma 32, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, alla marineria di Pescara. In particolare, il comma 7 (peraltro riformulato dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 23) autorizza la competente struttura amministrativa ad utilizzare ,00 al fine di tutelare le risorse ittiche del mare ed ,00, per sopperire al disagio socio economico dei lavoratori marittimi imbarcati sulle Unità da pesca di lunghezza fuori tutta superiore a 12 metri con sistemi a strascico, volante e circuizione, escluse le unità abilitate alla pesca con draga idraulica, di stanza nel porto di Pescara al 31 dicembre L art. 19 prevede una serie di aiuti alle imprese operanti nel settore terziario e portuale facente capo ai traffici marittimi del porto di Pescara. Tale disposizione è stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto la quantificazione prevista dalla Regione Abruzzo, pari ad ,00 con un contemporaneo stanziamento per l'anno 2013, pari ad , è stato considerato insufficiente a garantire la copertura finanziaria. L art. 22 ha disposto l alimentazione del Fondo di dotazione previsto dall art. 4, legge regionale 28 aprile 2000, n. 77 Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo per ,00, mediante le risorse derivanti dai rientri derivanti dalla legge regionale 4 giugno 1980, n. 50. L esistenza di una clausola di salvaguardia, secondo cui lo stanziamento nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata, rassicura in merito all effettiva esistenza della copertura. L art. 23 destina la somma di ,00 in favore dell'associazione Culturale Ennio Flaiano di Pescara traendo le risorse dai Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali - L.R , n. 98. Si tratta di un vincolo di destinazione su somme già stanziate e coperte. L art. 24 prevede una serie di iniziative in favore delle piccole imprese che gestiscono le sale cinematografiche tradizionali. Tale finanziamento si inquadra all interno degli aiuti de minimis di natura non obbligatoria; d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando escluso che eventuali entrate in conto capitale vengano utilizzate per la copertura di spese correnti. 11

15 e risulta circoscritto, ai sensi del comma 6, all esaurimento dello stanziamento, fissato in 100,000,00. Tali somme sono tratte dalle risorse previste nel Cap , UPB Il finanziamento viene considerato straordinario, dovendo trovare la successiva copertura nelle successive leggi di bilancio. L art. 25 rinnova il finanziamento in favore del Comune di Lettomanoppello (città della Pietra) già previsto dalla legge regionale 9 gennaio 2001, n. 10, con uno stanziamento di ,00. Non è tuttavia precisato nulla in merito alle fonti di copertura di tale spesa. L art. 28 ha previsto un contributo straordinario per la gestione forestale sostenibile quantificato in ,00 ponendo tale onere a carico del bilancio regionale per l'esercizio 2013 sul cap , U.P.B , che, secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri non sarebbe coperto. E stata pertanto sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dell art. 81 Cost.. Nel corpo della disposizione sono stati inseriti, dalla legge regionale 16 luglio 2013, n. 20, l art. 28bis inerente l istituzione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale e l art. 29 relativo alla libera circolazione del Trasporto Pubblico Locale. Tali disposizioni saranno esaminate in occasione dell esame delle leggi approvate nel corso del II^ semestre del Da ultimo, le disposizioni dirette a prorogare i rapporti di collaborazione esistenti avrebbero meritato una più dettagliata quantificazione degli oneri. In particolare, trattandosi di proroghe di rapporti contrattuali nulla impediva di predisporre una scheda specifica recante i costi diretti ed indiretti, in modo di calibrare in maniera dettagliata l entità dell intervento. L art. 39 ha interpolato l art. 40 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012), protraendo i rapporti di collaborazione, già in scadenza alla data del 31 dicembre 2010 per il completamento del progetto, fino al 31 dicembre L importo stimato per tale proroga è stato in ,00. Dalle schede collegate non si coglie né la conformità della protrazione dei progetti alle prescrizioni vigenti in tema di lavoro flessibile con le pubbliche amministrazioni, né i criteri attraverso cui si è stimata come sufficiente la somma di ,00. Infatti la copertura è stata rinvenuta, per ,00 sul capitolo UPB denominato Finanziamento progetti finalizzati per l'assunzione a termine di personale per gli uffici regionali e per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e per ,00 sul capitolo UPB denominato Oneri riflessi delle collaborazioni. Suddetta quantificazione appare tuttavia incoerente con quanto previsto dall art. 40 della legge n. 1 del 2012, ossia la disposizione che ha originariamente finanziato i contratti collaborazione. In detta circostanza il finanziamento venne quantificato sempre in ,00 di cui 12

16 ,00 per i compensi ed ,00 per gli oneri riflessi. L art. 39 della legge n. 2 del 2013, invece, mantiene immutato il saldo totale ( ,00), incrementando la spesa per i compensi e riducendo, dell importo corrispondente, la quota prevista per gli oneri. Tale ripartizione appare irrazionale, atteso che all aumento dei compensi dovrebbe accompagnarsi l incremento degli oneri e non certamente la loro diminuzione. L art. 57 ha invece autorizzato la proroga nelle more dell'espletamento della selezione pubblica, del personale in servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza al 31 dicembre 2012 e che ha assicurato il regolare svolgimento del servizio presso la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile - Direzione LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile fino al 31 marzo Gli oneri derivanti da tale proroga sono finanziati dal capitolo di spesa corrente della Protezione Civile n per un importo di ,33. Tale somma non è ripartita fra compensi ed oneri datoriali. Legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 - Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario Bilancio pluriennale La legge regionale recante il Bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2013 è stata adottata in assenza dell approvazione del Rendiconto di esercizio degli anni 2011 e La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avanzato questione di legittimità costituzionale censurando gli artt. 13 e 14 della legge regionale n. 3 del 2013 che dispongono l'utilizzo di quota parte del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2012 a copertura di stanziamenti di spese non vincolate, malgrado non sia stata ancora certificata l'effettiva disponibilità dello stesso con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario Tra le spese la cui copertura è assicurata tramite l'utilizzo dell'avanzo presunto, vi sono quelle relative alla riassegnazione dei residui passivi perenti in conto capitale e di parte corrente, iscritte rispettivamente nei capitoli (UPB ) e (UPB ). La Corte Costituzionale, peraltro, da ultimo con la sentenza n. 70 del 2012, ha chiarito che il saldo finanziario presunto consiste in una stima provvisoria, priva di valore giuridico ai fini delle corrispondenti autorizzazioni di spesa. La medesima Corte Costituzionale, inoltre, ha sottolineato che nessuna spesa può essere accesa in poste di bilancio correlate ad un avanzo presunto, se non quella finanziata da fondi vincolati e regolarmente stanziati nell'esercizio precedente. Dalla legge regionale in parola, inoltre, appare non congrua la gestione dei residui perenti il cui ammontare, al 31 dicembre 2011, per il solo Titolo I della spesa, è pari a circa 21 milioni di euro, diversamente da quanto riportato nel bilancio di previsione per il 2013 ove sono complessivamente stanziate nei fondi per la reiscrizione dei residui passivi perenti, risorse per ,00. La Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 70 del 2012 ha sottolineato 13

17 che l entità di tale stanziamento non appare improntata a criteri di prudenzialità, in quanto, così come anche sostenuto dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie (delibera n. 14/AUT/2006), per apprestare una sufficiente garanzia di assolvimento delle obbligazioni assunte, la dotazione del fondo residui perenti dovrebbe avere una consistenza tale da assicurare un margine di copertura pari al 70% degli stessi. Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 4 - Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2002, n. 30 (Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all'unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti). La legge non prevede disposizioni di spesa. Legge regionale 4 febbraio 2013, n. 5 - Riconoscimento dell'alto valore culturale del concorso letterario internazionale di narrativa Città di Penne-Mosca e del Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari A.M. Di Nola di Cocullo. Adesione della Regione Abruzzo all'associazione Formez P.A. - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.. Modifica alle leggi regionali n. 49 del 17 novembre 2010 e n. 69 del 28 dicembre 2012 e modifica all'art. 63 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1. L art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2013, n. 5 ha ammesso la possibilità di concedere contributi per finanziare, nella misura massima del 50%, le iniziative culturali promosse dal Premio letterario Città di Penne-Mosca ed il Centro di Documentazione per le Tradizioni Popolari A.M. Di Nola di Cocullo. La formulazione generica della prescrizione ( la Regione può sostenere finanziariamente ) non è tuttavia accompagnata da alcuna quantificazione degli oneri né della copertura delle risorse. Non è indicato alcun riferimento cronologico, non precisandosi se detti finanziamenti debbano essere concessi nel corso dell esercizio 2013, ovvero, come, deve ritenersi, la disposizione intenda esclusivamente affermare un astratta ammissibilità a contributo, salvo individuazione delle risorse cui farvi fronte. Tali prescrizioni devono censurarsi in ragione delle incertezze che generano in capo all amministrazione ovvero ai potenziali interessati a beneficiare dei finanziamenti. L art. 3 della legge n. 5 del 2013 dispone l adesione della Regione Abruzzo all Associazione Formez PA - Centro servizi assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA (FORMEZ PA), quantificando la spesa annuale in 5.000,00 coperte mediante impegno delle risorse stanziate sull'u.p.b. Spese per la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento del personale e riqualificazione professionale - L.R , n. 77 e prevedendo il pagamento delle quote annuali sul medesimo capitolo. Suscita perplessità l uso dello strumento legislativo per una vicenda che avrebbe trovato più appropriata collocazione all interno dell azione amministrativa. 14

18 L art. 5 ha invece riformulato l art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 69 recante il rifinanziamento della legge regionale 8 novembre 2001, n. 57 inerente la Valorizzazione dell'aeroporto d'abruzzo. L art. 1 di tale norma era già stata impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte costituzionale contestandosi un aiuto di Stato non autorizzato. La nuova formulazione dell art. 2 dispone il rifinanziamento dell aeroporto d Abruzzo mediante l appostazione di 5.5 milioni coperta mediante la riprogrammazione delle risorse vincolate relative al capitolo di spesa denominato Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/1998 in materia di ambiente - D.P.C.M Tale riprogrammazione ha comportato la diminuzione di detto importo dal Fondo per la riassegnazione di economie vincolate e un corrispondente incremento nel Fondo Valorizzazione ed internazionalizzazione dell'aeroporto d'abruzzo - L.R n. 57. La copertura mediante utilizzazione delle economie vincolate, a seguito di somme non spese, in tanto può rispondere al canone di credibilità e sicurezza, in quanto si fondi sull assenza di qualsiasi pretesa o aspettativa su tali somme da parte di terzi in ragione di attività amministrativa intervenuta nelle more. Non può infatti escludersi che gli stanziamenti originari abbiano comunque determinato il maturarsi di posizioni giuridicamente protette di cui debba solo manifestarsi il profilo contabile. Solo l approvazione del rendiconto di esercizio integra un elemento idoneo a valutare come certa la copertura mediante trasferimento di economie vincolate. Sebbene la disposizione in esame non si stata impugnata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, deve comunque registrarsi che, la Corte costituzionale si è recentemente pronunciata, proprio con riferimento alla legittimità della copertura disposta dalla Regione Abruzzo (legge 23 agosto 2011, n. 35) mediante la trasposizione di economie vincolate. La Corte costituzionale, con la sentenza 19 luglio 2012, n. 192 ha infatti accolto il ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, affermando che la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966). In particolare, è stato precisato (sentenza n. 70 del 2012) che la copertura ricavata da risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Ciò con riferimento al documento formale il bilancio consuntivo che riassume l andamento del predetto esercizio. Solo nel caso in cui l esito consista in un avanzo di amministrazione, è possibile introdurre le risorse liberate da detto risultato positivo, ai fini di un loro impiego nell esercizio successivo. L unica eccezione a questo principio riguarda l utilizzazione di fondi vincolati rimasti inutilizzati al termine degli esercizi precedenti, quando permangano le finalità perseguite attraverso il loro originario stanziamento. È stato affermato in quella sede che «i vincoli di destinazione delle 15

19 risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono anche se quest ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo: in questi casi l ente deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziarie gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente». Tuttavia, la deroga al principio generale può essere adottata soltanto in relazione alla permanenza delle finalità originarie e non con riguardo ai nuovi obiettivi enunciati in sede di reiscrizione delle somme nell esercizio di competenza. Infatti, l eccezione al principio di correlazione al risultato positivo di amministrazione è giustificata dalla «clausola generale in materia contabile che garantisce l esatto impiego delle risorse stanziate per specifiche finalità di legge» (sentenza n. 70 del 2012). La Regione Abruzzo non ha, allo stato, mai approvato né il rendiconto relativo all esercizio 2011, né quello relativo all esercizio Conseguentemente l individuazione della copertura mediante riprogrammazione delle economie vincolate provenienti da altri fondi non soddisfa il requisito della certezza delle risorse. La copertura di spese mediante riprogrammazione di economie vincolate presso U.P.B. disomogenee presuppone l effettiva disponibilità delle risorse, desumibile solo dalla formale approvazione del rendiconto di esercizio. Si aggiunga che, oltre a mancare l approvazione del rendiconto dell esercizio 2011 le suddette risorse non sono neanche contenute nell Allegato 3 alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2 recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale Tale Allegato, ai sensi dell art. 7 della suddetta legge regionale n. 2 del 2012, pur mancando l approvazione dell esercizio 2011 dispone la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell Allegato 3 autorizzando l iscrizione delle stesse nel bilancio di previsione. La circostanza che la somma di 5.5 milioni non sia indicata nell Allegato 3 alla legge n. 2 del 2013, né si abbia traccia di alcuna attività amministrativa diretta ad assicurare l effettiva disponibilità di tali somme induce a ritenere precaria la copertura. Legge Regionale 11 marzo 2013, n. 6 - Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'agricoltura e della Pesca in Abruzzo. L art. 3 prevede un contributo alle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara, in relazione al periodo di arresto effettivamente praticato nel periodo 1 marzo aprile 2013, in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R. n. 404 del 25 giugno Tale aiuto, integrante una spesa straordinaria da circoscriversi all esercizio 2013, è stato stimato in ,00, ed è stato coperto, a seguito dell entrata in vigore dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 24 aprile 2013, n. 10, per ,00 mediante le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa denominato Aiuti alla marineria pescarese ex art commi 32 e 33 - del D.L , n. 179, convertito, con modifiche, 16

20 in Legge , n. 221 e, nella misura più consistente, ossia per ,00 mediante la creazione di un nuovo capitolo di spesa ( ) da denominare Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R , n. 6. La copertura di tale somma ( ,00) è stata particolarmente complessa, atteso che, originariamente, la Regione Abruzzo aveva disposto, mediante l art. 4, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2013 (come modificata dalla legge n. 10 del 2013) una corrispondente riduzione del capitolo di spesa denominato Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale. Tale riduzione è stata tuttavia impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto il capitolo denominato Oneri derivanti da transizioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" era (ed è) ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo. Poiché l'art. 27, comma 1, lett. c), della legge di contabilità regionale n. 3 del 2002 esclude che "La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, [possa] determina[rsi]... mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sospettato di legittimità costituzionale la disposizione regionale. Il suddetto comma 2 della legge 6 del 2013 è stato pertanto abrogato dall'art. 15, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20 talché, allo stato, il contributo alle imprese armatrici di navi da pesca di stanza nel porto di Pescara può ritenersi coperto solo per ,00 ossia per la (scarsa) somma iscritta nell'ambito del capitolo di spesa denominato Aiuti alla marineria pescarese ex art commi 32 e 33 - del D.L , n. 179, convertito, con modifiche, in Legge , n Ciò genera un rischio per le finanze regionali atteso che, le imprese armatrici che hanno conformato la propria attività alle prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 404 del 25 giugno 2012 potrebbero pretendere la concessione del contributo, allo stato coperto solo in minima parte ( ,00). Legge regionale 19 marzo 2013, n. 7 - Modifiche alla L.R. n. 68/2012 (Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti), modifiche alla L.R. n. 42/2007 (Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie) e modifiche alla L.R. n. 39/2012 (Disciplina della professione di maestro di sci). La legge non prevede disposizioni di spesa. 17

21 Legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 - Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. La legge non prevede disposizioni di spesa. Legge regionale 2 aprile 2013, n. 9 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. La legge non prevede disposizioni di spesa. Legge regionale 24 aprile 2013, n Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell' (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), n. 3 del (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario Bilancio pluriennale ), n. 6 dell' (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative. L art. 2 ha modificato l art. 4 della legge regionale n. 6 talché si rinvia alle osservazioni ivi allocate. Lo stesso articolo 2, congiuntamente agli articoli 5 e 6 della legge regionale è stato impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli articoli 5 e 6 sono stati successivamente abrogati dall'art. 15, comma 2 della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20. Legge regionale 8 maggio 2013, n Modifiche alla L.R , n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e alla L.R , n. 70 (Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal comparto sanità). L art. 1 della legge n. 11 del 2013 ha previsto, in ragione del mancato dragaggio del Porto di Pescara, un ulteriore finanziamento in favore dell Associazione Armatori Pescara, introducendo, nel corpo della legge n. 6 del 2013, l articolo 3bis. Tale disposizione autorizza l'erogazione in favore dell'associazione Armatori Pescara per le spese assicurative e per gli interventi derivanti dai danni anche economici per il mancato dragaggio del Porto di Pescara ed in funzione dell'obbligo di movimentazione delle imbarcazioni e caricamento prodotti ittici di una somma massima di ,00. Tale onere straordinario dovrebbe trovare copertura mediante incremento delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti ai sensi dell art. 1 della legge regionale 18 aprile 2011, n. 10. Tale strumento di copertura appare incerto e differito nel tempo, atteso che l art. 1, comma 13 della suddetta 18

22 legge n. 10 del 2011 impone che le assunzioni degli impegni di spesa [siano] subordinate all'accertamento della relativa entrata. Il raddoppio degli introiti derivanti dal recupero dei sottotetti non appare suffragato da alcuna valutazione prospettica, considerando altresì che la disposizione legislativa risulta priva di qualsiasi relazione tecnica in ragione dello scarso tempo lasciato a disposizione degli uffici competenti. La concessione di qualsiasi finanziamento all Associazione Armatori Pescara dovrà essere preventivamente verificato dagli uffici regionali al fine di evitare la violazione dell art. 1, comma 13 della legge n. 10 del Legge regionale 28 maggio 2013, n Modifiche all'art. 7 della L.R n. 15 del 2003, integrazione all'art. 3 della L.R. n. 10 del 2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. n. 41 del 2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAPI e del COTIR e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico. L art. 1 ha modificato il comma 2bis dell'articolo 7 della legge regionale n. 15 del 2003 individuando le priorità degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili. L art. 2 è stato abrogato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale 16 luglio 2013, n. 20, di cui si darà conto in occasione della relazione relativa alle disposizioni approvate nel corso del II^ semestre Legge regionale 5 giugno 2013, n Modifica al comma 7, dell'art. 17, della L.R , n. 2 recante Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2013) e modifica al comma 1, dell'art.3bis, della L.R. 11 marzo 2013, n. 6 recante Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della Pesca in Abruzzo. La legge è stata integralmente abrogata da disposizioni approvate successivamente al I^ semestre Legge regionale 7 giugno 2013, n Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina) e modifiche alla L.R. 2/2008 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere). La disposizione ha valore interpretativo e non prevede spese. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato il secondo comma della legge n. 14 del 2013 lamentando la violazione 19

23 dell art. 117, comma 2, lettere h) ed m), ed il terzo comma, per violazione dell'art. 118, comma 1 della Costituzione. Legge regionale 7 giugno 2013, n Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e modifica alla L.R. 19 giugno 2012, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli Enti pubblici territoriali della Regione Abruzzo, interventi a favore degli atleti paraolimpici e disciplina per la concessione di contributi a sostegno dell'impiantistica sportiva di cui al Titolo XI della L.R. n. 20 del 2000). La legge non prevede disposizioni di spesa. Legge regionale 18 giugno 2013, n Interventi a sostegno del reddito minimo garantito. La legge non prevede disposizioni di spesa. Legge regionale 18 giugno 2013, n Integrazione alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria). La legge non prevede disposizioni di spesa. Legge regionale 27 giugno 2013, n Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale. La legge recante la disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici prevede di acquisire ,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 dai proprietari delle opere tenute ad accollarsi i costi dei collaudi. Analoga somma è stimata per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 come entrata conseguente alla presentazione delle istanze relative alle opere da realizzare sugli invasi e sulle traverse esistenti ovvero per nuove costruzioni e lavori di adeguamento. Gli oneri connessi ai collaudi di cui all'art. 17, sono valutati in ,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e sono coperti mediante il capitolo di spesa di nuova istituzione denominato Fondo regionale per le spese delle operazioni di collaudo delle dighe e sbarramenti. La spesa è tuttavia condizionata al previo accertamento della relativa entrata di cui al capitolo U.P.B Gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio di cui all art. 48 della legge sono parimenti valutati in ,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e sono alimentati con le somme previamente accertate presso l U.P.B

24 Le spese relative all approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono invece quantificate in ,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 e finanziate mediante impegno sulle somme previste nell' U.P.B Prevenzione e riduzione del rischio idrologico, del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente , annualità 2014 e Considerazioni finali. L esame sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel I^ semestre dell esercizio 2013 è pregiudicato dalla mancata preventiva approvazione del rendiconto per gli anni 2010, 2011 e L equilibrio di bilancio deve pertanto considerarsi incerto in quanto radicato sull impiego di risorse per le quali è giuridicamente dubbia l assenza di vincoli e/o pretese. Parimenti deve ritenersi contrario ai principi costituzionali il rinvio, disposto da parte di una legge (la n. 2 del 2013) ad altra disposizione (la legge di bilancio per l esercizio 2013) per quanto riguarda l individuazione della copertura delle spese. Appare infatti minato il principio di necessaria autosufficienza di ogni disposizione di legge che comporti spese alterando, nel contempo, la natura formale della legge di bilancio affermata dall art. 81, comma 3 Cost.. 21

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