HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE
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- Margherita Bertoni
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1 1 OGGETTO ASPETTATIVA PER ACCUDIRE AL FIGLIO QUESITI (posti in data 28 ottobre 2009) 1) È possibile chiedere all'azienda un periodo di aspettativa senza assegni per accudire al figlio dell età di tre anni? 2) In caso affermativo quale potrebbe essere la durata massima e quale la minima? 3) Quali sono le procedure per richiederla? 4) Può l'azienda rifiutarla? 5) È possibile durante tale periodo lavorare, saltuariamente, per altri datori di lavoro? RISPOSTE (inviate in data 30 ottobre 2009) 1) È possibile chiedere all'azienda un periodo di aspettativa senza assegni per accudire al figlio dell età di tre anni? L aspettativa è disciplinata dall articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001. Il comma 1 del citato articolo 10 dispone al riguardo che Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. Appare evidente che la fruizione di questo istituto non costituisce diritto insindacabile del lavoratore, e che la concessione della stessa è lasciata alla discrezionalità dell azienda, che può negarla laddove ravveda che questa possa compromettere la funzionalità dei servizi. Considerata la nota carenza di anestesisti, e la criticità oggettiva dei servizi ad essi affidati, non è da escludere un rifiuto dell azienda alla concessione dell aspettativa nel caso specifico in esame.
2 2 Esiste tuttavia un altro istituto del quale il genitore di un figlio di età inferiore ad otto anni può avvalersi, ed è il congedo parentale. Il congedo parentale è disciplinato dall articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), che al comma 1 in particolare dispone 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi. Per quanto concerne il trattamento economico, in caso di congedo parentale si applica l articolo 34 dello stesso decreto legislativo 151, che al comma 1 dispone in particolare: 1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. 2) In caso affermativo quale potrebbe essere la durata massima e quale la minima? Per entrambi gli istituti la normativa non prevede una durata minima ma una durata massima complessiva, che nel caso dell aspettativa è di dodici mesi in tre anni, mentre nel caso del congedo parentale è di cinque mesi per ognuno dei due genitori, periodo che viene elevato a dieci mesi nel caso che sia un solo genitore a prendersi cura del figlio, nei primi otto anni di vita del bambino. Sia l aspettativa che il congedo parentale possono essere frazionati, con maggiore flessibilità per il congedo parentale. Questo può essere richiesto anche per singoli giorni, senza vincoli rispetto a precedenti fruizioni di questo diritto, mentre per l aspettativa è possibile reiterare la richiesta solo dopo che siano trascorsi quattro mesi di servizio attivo dal rientro in servizio al termine di un precedente periodo di aspettativa. La differente modalità di fruizione dei due istituti scaturisce dal fatto che diverse ne sono le finalità.
3 3 L aspettativa per motivi di famiglia è finalizzata a far fronte a situazioni di particolare gravità, e comunque ad eventi dei quali si possa a priori prevedere la durata, mentre il congedo parentale è finalizzato a consentire al genitore di accudire al figlio secondo le esigenze che egli stesso di volta in volta ravvede (non necessariamente per motivi di malattia del figlio, per la quale ciascun genitore ha il diritto di assentarsi dal servizio, nei limiti fissati dall articolo 47 dello stesso decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che fino all età di tre anni prevede il diritto dei genitori ad assentarsi alternativamente dal servizio per tutta la durata della malattia del figlio, e dai tre agli otto anni, sempre alternativamente, per cinque giorni l anno). 3) Quali sono le procedure per richiederla? Sia per l aspettativa che per il congedo parentale la richiesta deve essere presentata per iscritto all Azienda, per l aspettativa 30 giorni prima della data dalla quale si intende utilizzarla, per il congedo parentale 15 giorni prima. Resta fermo il principio di carattere generale che la fruizione di certi diritti può essere oggetto di un accordo tra le parti che ne disciplini in maniera trasparente e condivisa le modalità. 4) Può l Azienda rifiutarla? L aspettativa per motivi di famiglia può non essere concessa, laddove l azienda ravveda che da questo possa discendere pregiudizio al normale funzionamento dei servizi erogati (il comma 1 dell articolo 10 del CCNL 10 febbraio 2004 specifica infatti che compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per motivi personali e di famiglia ). Il congedo parentale non può non essere concesso, perché esso è definito dalla norma un diritto del lavoratore sul quale non esistono spazi di discrezionalità da parte dell Azienda (il comma 1 dell articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, afferma infatti che Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo ). 5) È possibile durante tale periodo lavorare, saltuariamente, per altri datori di lavoro? Direi proprio di no, perché anche se in aspettativa il dirigente è tenuto al vincolo dell esclusività nei confronti dell azienda.
4 4 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 FEBBRAIO 2004 INTEGRATIVO DEL CCNL 1998_2001 ARTICOLO 10 ASPETTATIVA 1. Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Il dirigente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui al comma 8, lettere a) e b), se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c). 3. Ai fini del calcolo del triennio di cui al comma 1, si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 4. L aspettativa di cui al comma 1, fruibile anche frazionatamente, non si cumula con le assenze per malattia e si ritiene fruibile decorsi 30 giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 5. Qualora l aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l educazione e l assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi - pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell anzianità - sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico. 6. L azienda, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il dirigente a riprendere servizio con un preavviso di 10 giorni. Il dirigente, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
5 5 7. Nei confronti del dirigente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 6, il rapporto è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa contrattuale vigente. 8. L aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per: a) un periodo massimo di sei mesi se assunto presso la stessa o altra azienda ovvero ente o amministrazione del comparto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed incarico di direzione di struttura complessa; b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto, o in organismi della Unione Europea, con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato; c) la durata di due anni e per una sola volta nell arco della vita lavorativa per gravi e documentati motivi di famiglia individuati dall articolo 2 del decreto interministeriale 21 luglio 2000, n Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con l aspettativa di cui al comma 1, se utilizzata allo stesso titolo. 9. Il dirigente che non intende riprendere servizio, al termine dell aspettativa di cui al comma 8, lett. b), è esonerato dal preavviso purché manifesti per iscritto la propria volontà 15 giorni prima. Il preavviso non è comunque richiesto nell ipotesi di cui alla lettera a) o se il dirigente non rientra al termine del periodo di prova presso altra azienda.
6 6 DECRETO INTERMINISTERIALE 21 LUGLIO 2000, N. 278 (regolamento per la fruizione del congedo parentale) ARTICOLO 2. Congedi per gravi motivi familiari Per gravi motivi familiari si intendono: a) le necessità familiari derivanti dal decesso di parenti o affini fino al terzo grado, anche se non conviventi b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell'assistenza di parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi. c) le situazioni di grave disagio personale ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo; d) le situazioni, riferite a parenti o affini fino al terzo grado ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie: 1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario; 4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
7 7 DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ARTICOLO 32 Congedo parentale 1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete: a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi. 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni. 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
8 8 DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001, N. 151 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ARTICOLO 47 Congedo per la malattia del figlio 1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. 4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. 6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
9 9 INDICAZIONI OPERATIVE La normativa vigente offre ai genitori che vogliono accudire ai propri figli, fino all ottavo anno di vita degli stessi, la possibilità di usufruire dei due istituti precedentemente descritti: l aspettativa per motivi di famiglia ed il congedo parentale. Tali istituti hanno finalità e caratteristiche diverse. Una differenza di particolare rilievo concerne il fatto che mentre l aspettativa può non essere concessa dall azienda, il congedo parentale è un diritto inalienabile, e non soggetto ad alcuna discrezionalità da parte dell azienda. Opportuno verificare preventivamente, prima ancora di presentare una formale richiesta, sia la disponibilità aziendale alla concessione dell aspettativa, sia le modalità di fruizione della stessa. Opportuno comunque addivenire dialetticamente alla definizione di una soluzione che consenta il migliore contemperamento possibile delle esigenze personali e delle esigenze aziendali, nel reciproco rispetto di diritti e prerogative che per certi versi fisiologicamente si contrappongono. L'utilizzo degli istituti in questione (aspettativa per motivi di famiglia e congedo parentale) determina in ogni caso per l interessata un danno economico, e per l'azienda una situazione di oggettiva difficoltà, considerata da un lato a carenza di anestesisti e dall'altro i vincoli, normativi ed economici, che le aziende hanno per integrare la dotazione di personale. Ciò potrebbe determinare un atteggiamento non positivo da parte dell'azienda in sede di valutazione, sia di prima che di seconda istanza (quella di prima istanza compete come noto al responsabile della struttura e quella di seconda istanza al collegio tecnico, ma su di essa incide in maniera significativa la proposta di valutazione formulata dal responsabile della struttura). Una soluzione che consentirebbe di eliminare entrambi i problemi (il danno economico per la professionista e le difficoltà organizzative per l'azienda) potrebbe essere concordare una rimodulazione dei turni di presenza che, fermo restando l'impegno complessivo di 38 ore settimanali, consentisse alla dirigente una migliore gestione dei suoi impegni familiari.
10 10 Concentrando ad esempio la presenza nelle notti e nei giorni festivi, durante i quali potrebbe essere il padre a prendersi cura del bambino, la madre potrebbe avere giorni liberi in più durante la settimana; questa ipotesi è comunque meramente esemplificativa di un percorso che, adeguatamente studiato e concordato con l'azienda, potrebbe dare risposta alle esigenze familiari, con il vantaggio di dimostrare una flessibilità ed una disponibilità che non possono non essere considerate nei processi valutativi.
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