METODOLOGIE GENERALI DI STIMA DEI DANNI DA AVVERSITA ATMOSFERICHE Polizze pluririschio e multirischio Contratto e condizioni di assicurazione

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1 CORSO DI FORMAZIONE PERITO ESTIMATORE DANNI DA AVVERSITA ATMOSFERICHE METODOLOGIE GENERALI DI STIMA DEI DANNI DA AVVERSITA ATMOSFERICHE Polizze pluririschio e multirischio Contratto e condizioni di assicurazione GIOVANNI FOLLADOR Conegliano, 2 marzo 2012 Ascoli Piceno, 9 marzo 2012 Finale Emilia, 16 marzo 2012 Cremona, 23 marzo 2012 Catania, 30 marzo 2012

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO per le forme di garanzie agevolate da pubblica contribuzione anche il Piano Assicurativo 2012 prevede: Garanzie monorischio: contratto che copre un solo evento Garanzie pluririschio: contratto che copre almeno due eventi Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche: contratto che copre tutti gli eventi ammessi alla copertura assicurativa agevolata

3 Prodotti assicurabili PLURIRISCHIO: TUTTI I PRODOTTI ARBOREI ED ERBACEI MULTIRISCHIO: UVA DA VINO FRUTTA POMODORO MAIS DA GRANELLA MAIS DA INSILAGGIO MAIS DOLCE RISO FRUMENTO TENERO FRUMENTO DURO ORTICOLE DA INDUSTRIA

4 Eventi assicurabili ALLUVIONE COLPO DI SOLE ECCESSO DI NEVE ECCESSO DI PIOGGIA GELO E BRINA GRANDINE SBALZO TERMICO SICCITA VENTO FORTE VENTI SCIROCCALI

5 Eventi assicurabili Alluvione Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

6 Eventi assicurabili Colpo di sole Incidenza diretta dei raggi solari sotto l azione di forti calori (temperature superiori ai 40 centigradi) che per durata e/o intensità arrechi, in base alla fase fenologica delle colture, effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

7 Eventi assicurabili Eccesso di neve Precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

8 Eventi assicurabili Eccesso di pioggia Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore, che in base alla fase fenologica delle colture, abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

9 Eventi assicurabili Gelo e Brina Abbassamento termico inferiore a 0 C dovuto a presenza di masse d aria fredda e/o congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

10 Eventi assicurabili Grandine Acqua congelata nell atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

11 Sbalzo termico Eventi assicurabili Variazione brusca e repentina della temperatura che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare, relativamente ad una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio), un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura per una durata di almeno 7 ore, rispetto alle temperature medie, per le medesime fasi termiche giornaliere, dei giorni che precedono e che seguono l evento e comunque rilevato dagli uffici meteorologici ufficiali. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

12 Eventi assicurabili Siccità Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto a quelle normali del periodo che comporti l abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibili anche l attuazione di interventi irrigui di soccorso.tale evento deve provocare effetti determinanti sulla fisiologia delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

13 Eventi assicurabili Vento Forte Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50Km./h 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall abbattimento dell impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

14 Eventi assicurabili Venti sciroccali Movimento più o meno regolare o violento di masse d aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati sulla stessa specie assicurata, su una pluralità di imprese agricole entro un raggio di 3 km insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

15 Dati Agrometereologici In caso di sinistro, per la verifica dell effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati(arpa), e relativi all area agricola di estensione non superiore a 10kmq, su cui insiste l appezzamento danneggiato, anche se ottenuti per interpolazione.

16 Dati Agrometereologici Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione dell evento sarà verificato con una tolleranza fino al 30% dell evento eccesso di pioggia (per il pomodoro 20%) al 5 % dell evento colpo di sole rispetto ai dati di area di cui sopra in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate. Per le ciliegie nei 10 giorni precedenti la raccolta per il cracking tolleranza fino al 50 % (opzionale)

17 Condizioni di Assicurazione dei prodotti agricoli per i danni da grandine e avversità atmosferiche Rischi agevolati collettivi

18 ASSICURATO: Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione, Socio del Contraente. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE: L applicazione alla Polizza-Convenzione che contiene: la dichiarazione delle produzioni che l assicurato intende garantire; l indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata la copertura assicurativa; l indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell importo del premio, della soglia di danno e della franchigia; gli appezzamenti delle singole colture individuati catastalmente e corrispondenti con il piano colturale del fascicolo aziendale.

19 CONTRAENTE: Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l assicurazione. FRANCHIGIA: Le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall indennizzo. LIMITE DI INDENNIZZO: La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l importo massimo indennizzabile. PARTITA: L appezzamento di terreno coltivato con medesimo prodotto o varietà in uno stesso comune amministrativo, con superficie senza soluzione di continuità, identificato in polizza con confini fisici e dati catastali che possono riferirsi anche a più fogli di mappa e particelle catastali.

20 POLIZZA-CONVENZIONE: Il documento che prova l assicurazione, nel quale la Società e il Contraente stabiliscono le norme contrattuali per gli stipulandi certificati di assicurazione. PRODUZIONE: Media della produzione annua ottenuta nei tre anni precedenti, o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l anno di maggiore produzione e quello di minor produzione. SOGLIA: Percentuale minima di danno per accedere all indennizzo, riferita alla produzione di ciascun prodotto, per azienda e per singolo comune.

21 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 2 - Decorrenza e cessazione della garanzia. La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre: per la grandine, dalle ore del giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione; per gelo-brina, vento forte ed eccesso di pioggia dalle ore del sesto giorno successivo a quello della notifica; per la siccità, dalle ore del 30 giorno successivo a quello della notifica.. Le garanzie grandine, siccità, vento forte ed eccesso di pioggia cessano alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore del 10 novembre La garanzia gelo e brina cessa alle ore 12 del 20 maggio.

22 NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE : MONORISCHIO GRANDINE PLURIRISCHIO GRANDINE E AVVERSITÀ ATMOSFERICHE Art. 7 - Oggetto della garanzia - La Società indennizza il danno di quantità causato dalla grandine e dalle altre avversità atmosferiche assicurate, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali. La garanzia riguarda il prodotto relativo ad un solo ciclo produttivo. Art. 8 Quantitativi assicurabili - Le produzioni soggette alla disciplina delle quote, sono assicurabili al mercato agevolato nei limiti preassegnati a ciascun produttore e quelle soggette ai disciplinari di produzione sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.

23 Art Ispezione dei prodotti assicurati - La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati. L Assicurato ha l obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali delle partite assicurate. Art Esclusioni - Sono esclusi i danni provocati da qualsiasi altra causa che abbia preceduto, accompagnato o seguito le avversità atmosferiche assicurate. danni conseguenti a pratiche agronomiche o colturali errate o vietate; danni conseguenti a fitopatie; danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura. danni dovuti ad impedimento o rinvio della raccolta del prodotto, giunto a maturazione di raccolta, che sia dovuto a qualsiasi causa (es: condizioni atmosferiche avverse, situazioni di mercato, indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.).

24 Art Franchigia e soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo Soglia minima di danno: L Assicurato può, secondo i criteri indicati nelle definizioni, sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata, è subordinato al raggiungimento di una soglia minima di danno che risulti superiore al 30% dell intera produzione di ciascun prodotto per azienda e per singolo comune. Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il superamento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna produzione assicurata la franchigia contrattuale prevista dal certificato di assicurazione.

25 Art Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate. Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell assicurazione da parte dell'agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'assicurato dovrà denunciarlo alla Società, affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

26 Art Riduzione del prodotto assicurato con storno proporzionale del premio - Quando si verifichi, in una partita o sulla produzione assicurata, la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione per detta partita o produzione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia.

27 Art Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro l'assicurato deve: a) darne avviso all Agenzia della Società, entro tre giorni da quello in cui si è verificato l evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita; b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all indennizzo, c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture; d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno; e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono i prodotti assicurati.

28 Art Modalità per la rilevazione del danno - L ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'assicurato o con persona da lui designata.

29 Art Mandato del perito - Il perito deve: a) accertare la data in cui l'evento si è verificato; b) accertare se esistono altre cause di danno non garantite e non risarcibili c) controllare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati, d) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall Assicurato f) accertare lo stadio di maturazione del prodotto; g) accertare, nel caso di avversità diverse dalla grandine, se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari; h) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno

30 19 - Norme per l esecuzione della perizia e la quantificazione del danno La quantificazione del danno deve essere eseguita secondo le norme di cui alle Condizioni Speciali di Assicurazione, per singola partita o produzione I risultati di ogni perizia sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell Assicurato. La firma dell'assicurato equivale ad accettazione della perizia. In caso di mancata accettazione o di assenza dell'assicurato, il predetto bollettino viene spedito al domicilio dell Assicurato stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

31 Art Perizia d appello - L Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d appello, entro tre giorni, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito. Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito che dovrà essere scelto fra i nominativi indicati nella Polizza - Convenzione. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

32 POLIZZA MULTIRISCHIO SULLE RESE PER LA STABILIZZAZIONE DEL RICAVO AZIENDALE A SEGUITO DI AVVERSITA ATMOSFERICHE CON SOGLIA E FRANCHIGIA SCALARE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2012 RISCHI AGEVOLATI

33 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 2 - Decorrenza e cessazione della garanzia La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore del terzo giorno successivo a quello della notifica. La garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore del 10 novembre

34 Art. 7 - Oggetto della garanzia La Società, al fine di garantire la stabilizzazione del ricavo aziendale relativo al prodotto assicurato indennizza la mancata o diminuita produzione, e il danno da qualità se previsto nelle condizioni Speciali, a causa delle seguenti avversità atmosferiche: Grandine, Gelo e Brina, Vento forte, Siccità, Eccesso di pioggia, Alluvione, Colpo di sole, Sbalzo termico, Eccesso di neve e Venti sciroccali, qualora detti eventi siano previsti dal Piano Assicurativo Agricolo Nazionale di cui al Decreto Legislativo 102/04 e successive modifiche.

35 Art. 10 Quantitativi assicurabili e obblighi dell assicurato Con il presente contratto l assicurato ha l obbligo di assicurare l intera produzione aziendale relativa al prodotto in garanzia dell impresa agricola insistente sul medesimo comune e si impegna: a dichiarare sul certificato di assicurazione le effettive produzioni nei cinque anni precedenti e la fonte di provenienza delle stesse, ai fini di dimostrare la congruità della resa assicurata; a fornire le mappe catastali relative alle particelle assicurate, nonché il fascicolo aziendale; a fornire la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell anno. Le produzioni soggette ai disciplinari sono assicurabili nei limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.

36 Art Soglia e Franchigia Sono ammessi a risarcimento i danni che superano la soglia pari al 30% di danno, calcolata sul singolo prodotto. Superata tale percentuale, sarà applicata, per ciascuna varietà assicurata la franchigia, come di seguito indicato:

37 Art. 14 Limite di indennizzo Fermo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di assicurazione, in nessun caso la Società pagherà per uno o più eventi garantiti, l importo superiore al 70% della somma assicurata al netto della franchigia.

38 Art Modalità per la determinazione del danno La determinazione del danno è stabilita direttamente dalla Società o dal perito da essa incaricato con l'assicurato o con persona da lui designata. Il perito dovrà risultare in possesso di laurea in Scienze Agrarie, ovvero di diploma di Geometra o di perito agrario o di altro titolo equipollente ed essere autorizzato all esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

39 COSA INDENNIZZA LA GARANZIA PLURIRISCHIO Indennizza il danno di quantità causato dalla grandine e dalle altre avversità atmosferiche (es. vento forte, eccesso di pioggia, siccità, gelo e brina) e quello di qualità se previsto dalle condizioni speciali

40 COSA INDENNIZZA LA GARANZIA MULTIRISCHIO Indennizza la diminuita produzione (resa) riferita ad un prodotto assicurato e a tutti gli appezzamenti situati in un Comune e il danno di qualità se previsto dalle condizioni speciali. Per resa si intende la produzione media ottenuta nei tre anni precedenti o, in presenza di avversità, calcolata sugli ultimi max cinque anni escludendo l anno con la produzione più bassa dell anno con quella più alta. Se mancano i dati aziendali (sempre su 5 anni): Media comunale Media comune vicino Media provinciale Media regionale

41 POLIZZE PLURIRISCHIO: garantisce sempre la produzione reale e/o assicurata (produzione ordinaria); stima diretta del danno. POLIZZE MULTIRISCHIO: garantisce la resa media pluriennale (3 anni precedenti); il danno viene calcolato indirettamente

42 Operazioni preliminari 1. analizzare la documentazione a) il certificato di assicurazione

43 b) la denuncia di danno

44 c) Verificare che le date della grandine sia esatta e che non sussistano danni anterischio

45 2) Identificare l appezzamento sinistrato

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49 3) controllare le quantità del prodotto assicurato 4) verificare lo stadio di maturazione del prodotto 5) per le avversità diverse dalla grandine, verificare se l evento denunciato rientra in garanzia

50 PER RIENTRARE IN GARANZIA 3 CONDIZIONI: 1. superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nella definizione degli eventi (causa) 2. danni alle produzioni assicurate (effetto) 3. danni riscontrabili sulla stessa specie in altre aziende entro un raggio di 3 km in zone similari Se non si verificano tutte 3 le condizioni l evento non è in garanzia e quindi l eventuale danno non è indennizzabile.

51 Necessario: VERIFICA CONDIZIONI Esistenza dei dati metereologici ufficiali su un area non >10km² se non esistono? interpolazione dei dati Tempestività d intervento per verificare la fase fenologica della coltura assicurata, la potenzialità produttiva dell annata e soprattutto il riscontro oggettivo dell eventuale danno problema: alcune avversità (es. gelo, eccesso di pioggia) nelle prime fasi (esempio delle albicocche, ciliegie e comunque frutta precoce) Per le avversità diverse dalla grandine nessuna denuncia per memoria?

52 POLIZZE PLURIRISCHIO SENZA SOGLIA: liquidazione per partita CON SOGLIA: liquidazione per prodotto assicurato/comune CONDIZIONI CONTRATTUAI GENERALI E SPECIALI DIVERSE PER COMPAGNIA

53 CALCOLO DEL RISARCIMENTO Superata la soglia il risarcimento viene calcolato per partita applicando il procento relativo comprensivo anche del danno di qualità; a questo sarà applicata l aliquota di franchigia contrattuale, oppure, se prevista, una aliquota di franchigia scalare a partire da un procento di danno pari a 31 (TN e BZ a 30). Per le polizze Pluririschio sono previste anche polizze integrative non agevolate. Tali Polizze coprono i danni sulle singole partite, esclusi dalla clausola della soglia. SOGLIA Indennizzo attribuito al certificato agevolato Indennizzo attribuito al certificato non agevolato

54 POLIZZE MULTIRIRISCHIO sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche (uguale per le Società aderenti al Consorzio di Coriassicurazione e al Fondo pubblico ISMEA) tipi Con soglia e franchigia scalare scala 2: da 31 ->29 a 41 -> 10 Limite d indennizzo 70 % Con soglia e franchigia fissa Soglia e franchigia 30% Limite d indennizzo 50 %

55 POLIZZE MULTIRISCHIO Garantisce la produzione cioè il risultato (resa) dell intera impresa agricola, relativo al prodotto assicurato e coltivato in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune. Liquidazione per prodotto assicurato/comune (es. pere e pere sotto rete: due prodotti) al superamento della soglia per varietà

56 VARIETA Definizione: insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri, fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea salvo quanto diversamente previsto nelle condizioni speciali. UVA DA VINO: la cultivar o l insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini IGT, DOC, DOCG.

57 FRUTTA limitatamente alle pesche e alle nettarine, per varietà si intendono gli aggregati varietali riportati nel decreto annuale prezzi del MIPAAF, così definiti PESCHE GIALLE: Precoci: tutte le varietà con epoca di maturazione uguale o inferiore alla Spring Crest/Spring Lady; Medie: tutte le varietà con epoca di maturazione maggiore a Spring Crest/ Spring Lady e comunque antecedenti alla Flavorcrest; Tardiva: tutte le varietà con maturazione successiva alla Flavorcrest PESCHE BIANCHE: Precoci: tutte le varietà con epoca di maturazione uguale o inferiore alla Hermione; Medie: tutte le varietà con epoca di maturazione maggiore Hermione e comunque antecedenti alla Snow Brite: Tardive: tutte le varietà con maturazione successiva alla Snow Brite

58 FRUTTA NETTARINE: Precoci: tutte le varietà con epoca di maturazione uguale o inferiore alla Big Bang; Medie: tutte le varietà con epoca di maturazione maggiore Big Bang e comunque antecedenti alla Flavor Gold: Tardive: tutte le varietà con maturazione successiva alla Flavor Gold

59 POMODORO: di intendono le produzioni seminate/trapiantate, in un arco temporale di 10 giorni MAIS: si intendono le produzioni appartenenti alle differenti classi FAO RISO: Si intendono varietà tondo medio lungo A lungo B superfini FRUMENTO: Si intendono gli aggregati varietali riportati nel decreto annuale prezzi del MIPAFF, così definiti: frumento tenero, frumento duro

60 POLIZZE MULTIRISCHIO QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Determinazione della produzione risarcibile = Produzione assicurata danni da eventi non assicurati (verificare sempre la potenzialità produttiva dell annata) Determinazione della produzione ottenibile = Stima in campo sul prodotto prossimo alla raccolta e/o produzione ottenuta Danno di quantità = Produzione risarcibile produzione ottenibile Danno di qualità = convenzionale Danni precoci = per il pomodoro e mais

61 CALCOLO DELLA POTENZIALITA PRODUTTIVA DELL ANNATA indispensabile per verificare se corrisponde o meno alla produzione assicurata se > nelle multirischio eventuali piccoli danni di quantità si annullano es. produzione assicurata 100 q produzione dell annata 120 q produzione ottenibile in seguito all avversità 110 q il danno di quantità è 0 anche se nella realtà si sono persi 10 q se < nelle multirischio va a diminuire la produzione risarcibile es. produzione assicurata 100 q produzione dell annata 90 q ( l assicurato può ridurre il quantitativo assicurato) produzione risarcibile 90 q produzione ottenibile in seguito ad avversità 80 q il danno di quantità è di (90-80 q) 10 q necessaria una verifica precoce in fioritura per le drupacee possibile con una certa precisione per tutte le altre specie dall allegagione in avanti.

62 PRONTUARIO PER STIMA PRODUZIONE OTTENIBILE METODO PRO CONTRO 1) pesata in campagna di frutti/grappoli campioni con determinazione del peso medio della pianta E certamente il metodo più idoneo per stimare la produzione Tutte le perizie si dovrebbero eseguire in prossimità della raccolta 2) bolle di consegna / estratti di conferimento / dichiarazione uva CIAAA 3) frutto/grappoli medi per sesto d impianto e per varietà Se realistiche rappresenterebbero l unico vero metodo per valutare la produzione ottenibile Con il riconoscimento di apposite tabelle varietali (pesi medi della zona specifica e non in generale); permetterebbe lo svolgimento dei rilievi già alla fine del periodo di cascola naturale o di diradamento e quindi non in prossimità della raccolta Si prestano, a facili metodi di contraffazione (produzioni di altri soggetti, attribuzione delle produzioni a/da altre partite) Posticipazione della chiusura della perizia di qualche mese con le dichiarazioni uva CCIAA - potrebbe destare perplessità negli assicurati - serve una alta preparazione tecnica dei periti perché non è applicabile in modo schematico I metodi 1 e 3 sono più facilmente applicabili per la frutta, per l uva sono di più difficile applicazione e possono portare ad errori grossolani. Potrebbero essere applicate per l uva anche altre metodologie come per esempio la pesata di grappoli campioni e stima del peso di piante campione (analisi di base), poi analisi campione con stima a visita vite per vite di interi filari o parti di filare

63 PROCEDIMENTI DI STIMA nelle polizze con soglia Pluririschio: perizia su tutti gli appezzamenti dello stesso prodotto sinistrati anche in modo lieve, con la determinazione della percentuale di danno (no ritiro di denuncia) Multirischio solo danno di qualità: come polizze Pluririschio Presenza di danno di quantità: perizia su tutti gli appezzamenti assicurati, della stessa varietà nel medesimo Comune, per calcolare eventuali compensazioni della perdita di quantità.

64 FRUTTA: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PLURISCHIO: (di norma) gelo: apposita tabella convenzionale grandine e vento forte: convenzionale A e B eccesso di pioggia e siccità: perdita di quantità oppure per tutte le avversità: nuova convenzionale C

65 FRUTTA: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO MULTIRISCHIO: danno di quantità (differenza di peso) + danno di qualità in base alla nuova convenzionale C ( ) danno di qualità opzionale per pere convenzionale con impostazione simile alla C ma con queste categorie: e con misurazioni diverse per i difetti, tenendo conto anche della profondità. danno di qualità opzionale per le ciliegie: tabella convenzionale in funzione della profondità e dello stato (asciutte e non asciutte) delle lesioni

66 UVA DA VINO: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PLURIRISCHIO: (di norma) danno di quantità (tradizionale stima diretta) + danno di qualità convenzionale per grandine, vento ed eccesso di pioggia in prossimità della raccolta: tradizionali tabelle MULTIRISCHIO: danno di quantità (differenza di peso) + danno di qualità per grandine, colpo di calore, vento sciroccale (dal 20 giugno o 1 luglio) ed eccesso di pioggia (nei 20 gg precedenti la raccolta): nuova tabella

67 POMODORO: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PLURIRISCHIO: di norma danno convenzionale in base alle tradizionali tabelle diverse per pomodoro da industria, pelati e da consumo fresco possibile copertura dei danni da eccesso di pioggia nei 20 giorni dal trapianto (danni precoci) MULTIRISCHIO: danno di quantità (differenza di peso) + danno di qualità solo per la grandine con le tabelle tradizionali uguali a quelle utilizzate per le pluririschio + danni precoci

68 MAIS: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Pluririschio danno di quantità + danno di qualità convenzionale per la grandine per mais da insilaggio, mais da seme, mais dolce danni precoci per gelo ed eccesso di pioggia Multirischio danno di quantità (differenza di peso) + danno di qualità convenzionale per la grandine anche per il mais da granella danni precoci per gelo ed eccesso di pioggia

69 FRUMENTO: QUANTIFICAZIONE DEL DANNO Pluririschio perdita quantità Multirischio Perdita di quantità (differenza di peso) con limiti massimi di quintali assicurabili a seconda dell area (Nord-Centro.Sud) e della tipolgia di terreno

70 SCHEDA DI ANALISI PER PERIZIA DEFINITIVA UVA E FRUTTA

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79 BOLLETTINO DI CONSTATAZIONE

80 BOLLETTINO DI CAMPAGNA nelle polizze con soglia Polizze Pluririschio: definizione della percentuale di danno per ogni appezzamento sinistrato. Polizze Multirischio: definizione delle percentuali di danno per varietà Il superamento o meno della soglia sarà calcolato successivamente dalla Società. In tutti i bollettini distinguere anche in modo sintetico le percentuali di danno imputabili alle diverse avversità.

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