PROGRAMMA SPIN SYSTEM

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1 PROGRAMMA SPIN SYSTEM FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo Informativo, contenente: - Nota Informativa, comprensiva del glossario; - Condizioni Generali di Assicurazione; - Modulo di adesione (Fac simile) deve essere consegnato all Assicurato Aderente prima dell adesione alla polizza collettiva. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Nota Informativa 1 di 17 Mod SC ed. 07/2015

2 NOTA INFORMATIVA ALL ASSICURATO ADERENTE (Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010) La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Assicurato Aderente deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. Nota informativa aggiornata al 01/07/2015. Eventuali aggiornamenti successivi del presente fascicolo, non derivanti da innovazioni normative, potranno essere consultati sul sito internet della Società al seguente indirizzo: Nota Informativa 2 di 17 Mod SC ed. 07/2015

3 A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI a) La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, appartenente al Gruppo Reale Mutua b) Sede Legale e Direzione Generale in Via M.U. Traiano, Milano - Italia c) Telefono 02/ fax 02/ Sito internet: benvenutinitalianarem@italiana.it Posta Elettronica Certificata (PEC): italiana@pec.italiana.it d) Autorizzata all esercizio delle assicurazioni a norma dell articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA (dati relativi all ultimo bilancio approvato) Il patrimonio netto dell Impresa è pari a 425 milioni di euro di cui 40 milioni di euro relativi al capitale sociale e 384 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 249%, tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO Informiamo che su è disponibile un Area Riservata che permetterà di consultare la Posizione Assicurativa, come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio L accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito (Pol. n. 2012/ ). RINNOVO DEL CONTRATTO DISDETTA Le garanzie riportate nel certificato di assicurazione cesseranno alle ore 24,00 del giorno di scadenza ivi indicato senza obbligo di disdetta (art. 2.2 Condizioni Generali di Assicurazione). L Assicurato Aderente può recedere dal contratto di durata pluriennale al termine di ogni annualità assicurativa tramite lettera raccomandata trasmessa entro 60 giorni prima della scadenza annuale in corso. La Società, in caso di pagamento anticipato di più annualità, restituirà il premio, al netto delle imposte, relativo alle restanti annualità; l entità del rimborso sarà proporzionale al valore assicurato indicato nella tabella di cui al punto 3.8 sub 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il prodotto SPIN SYSTEM contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o al danneggiamento dei veicoli venduti dalla Concessionaria Convenzionata. La Società si impegna ad assicurare: a) tutti i veicoli di nuova immatricolazione: venduti dalla Concessionaria Convenzionata, anche nel caso in cui la fattura al cliente venga emessa da altra concessionaria; che siano personalizzati tramite marchiatura permanente SPIN CODE dei cristalli: anteriore lato guida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore; il cui valore non sia superiore ad euro b) tutti i veicoli per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione: venduti o assistiti dalla Concessionaria Convenzionata, che al momento della richiesta di copertura siano regolarmente circolanti, in normale stato di uso, e privi di danni indennizzabili secondo le sottodescritte garanzie; che siano personalizzati tramite marchiatura permanente SPIN CODE dei cristalli: anteriore lato guida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore; che abbiano un valore assicurato non inferiore ad Euro 6.000; il cui valore non sia superiore ad euro Nota Informativa 3 di 17 Mod SC ed. 07/2015

4 Non sono assicurabili i veicoli adibiti a noleggio / locazione con o senza conducente. L Assicurato Aderente potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti: PACCHETTO SPIN CAR 1 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN CAR 2 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.H Collisione 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN CAR 3 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.G Kasko 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN CAR 4 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.L Mini collisione 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN CAR 5 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.I Mini Kasko 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN LIGHT 1 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio SEZIONE II Assistenza Nota Informativa 4 di 17 Mod SC ed. 07/2015

5 SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN LIGHT 2 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.F Cristalli SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente N.B.: sono abbinabili ai pacchetti sopra evidenziati i programmi TOP SPIN 2 YEARS, TOP SPIN 3 YEARS di cui all art. 4.3 delle Condizioni Particolari e UP 12, UP 24 di cui all art. 4.4 delle Condizioni Particolari. La SEZIONE DANNI contiene le garanzie per i danni che possono subire i veicoli, causati da e- venti quali: A) FURTO RAPINA Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina. Sono compresi i danni causati al veicolo dai ladri in occasione del furto o del tentativo di furto del bagaglio o altri oggetti trovantisi sul veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del furto, sia regolarmente chiuso a chiave. La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. B) INCENDIO Incendio, scoppio, esplosione (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi) o azione diretta del fulmine. La Società tiene inoltre indenne l Assicurato Aderente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di ,00 per sinistro, per i danni involontariamente cagionati dall incendio, fumo, esplosione o scoppio del veicolo non in circolazione: a cose di terzi (RICORSO TERZI); al locale, utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dal proprietario del veicolo assicurato (RISCHIO LOCATIVO). La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. C) EVENTI SOCIOPOLITICI Tumulti popolari, scioperi, sommosse. La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nota Informativa 5 di 17 Mod SC ed. 07/2015

6 D) ATTI VANDALICI Atti vandalici e dolosi in genere con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione. La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. E) CALAMITA NATURALI Trombe d aria, uragani, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, caduta della grandine o della neve ed altre calamità naturali. La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. F) CRISTALLI Rottura accidentale dei cristalli (non conseguente ad atti vandalici, dolosi ed eventi naturali) delimitanti l abitacolo del veicolo. La Società rimborsa all Assicurato Aderente le spese sostenute per la sostituzione degli stessi fino alla concorrenza di un importo pari ad per sinistro sino ad un massimo di 3 eventi per anno assicurativo. Resta ferma l applicazione di una franchigia di 350,00 per sinistro esclusivamente per le riparazioni non effettuate presso la rete convenzionata oppure i Centri CARGLASS. La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI delle Condizioni Generali di Assicurazione. G) KASKO Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione. La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione di Assicurazione. H) COLLISIONE Urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione. La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. I) MINI KASKO Urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada durante la circolazione fino a un limite massimo di risarcimento di euro La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nota Informativa 6 di 17 Mod SC ed. 07/2015

7 L) MINI COLLISIONE Urto o collisione, con veicolo a motore identificato, durante la circolazione fino a un limite massimo di risarcimento di euro La garanzia prevede che siano applicate, a seconda dei casi, limitazioni, franchigie o scoperti di cui al punto 3.4 DANNI ESCLUSI, 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE e punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO delle Condizioni Generali di Assicurazione. M) GARANZIE ACCESSORIE IMMATRICOLAZIONE La Società, in caso di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico del veicolo a seguito di incendio con distruzione totale, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato o furto della sola targa, rimborsa sino alla concorrenza di 520 le spese sostenute dall Assicurato Aderente per l immatricolazione o voltura di un altro veicolo purché eseguita entro 12 mesi dal sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. CUSTODIA E PARCHEGGIO La Società, in caso di furto o rapina del veicolo, rimborsa sino alla concorrenza di 520, le spese sostenute dall Assicurato Aderente per il parcheggio o la custodia del veicolo disposti dall Autorità. La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all Assicurato Aderente dell avvenuto ritrovamento. Data di comunicazione del ritrovamento e spese di custodia e parcheggio dovranno essere comprovate da specifica documentazione. TRASPORTO FERITI La Società rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni causati all interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali, sino alla concorrenza di 520. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. TASSA DI PROPRIETA La Società, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato senza ritrovamento, rimborsa al Assicurato Aderente la quota di tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell annualità pagata. Il rimborso sarà effettuato previa presentazione di copia della documentazione di pagamento. SPESE DOCUMENTI La Società, in caso di furto o rapina del veicolo o di incendio con distruzione totale, rimborsa le spese sostenute dall Assicurato Aderente relative ai soli documenti richiesti per la liquidazione del sinistro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE / DUPLICAZIONE PATENTE La Società, in caso di sottrazione o distruzione: - della carta di circolazione, certificato di proprietà o delle targhe di immatricolazione; - della patente di guida del proprietario del veicolo; rimborsa le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo o per la duplicazione della patente sino alla concorrenza di 200. Le spese dovranno essere comprovate da denuncia presso l Autorità Giudiziaria. SOTTRAZIONE CHIAVI La Società, in caso di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo, rimborsa, sino alla concorrenza di 500, le spese sostenute dall Assicurato Aderente per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di mano d opera per l apertura delle portiere. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. Nota Informativa 7 di 17 Mod SC ed. 07/2015

8 SPESE DI DISSEQUESTRO La Società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa, sino alla concorrenza di 200, le spese di dissequestro. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. SPESE DI DISINFEZIONE E LAVAGGIO La Società, in caso di furto del veicolo e successivo ritrovamento, rimborsa, sino alla concorrenza di 200, le spese sostenute per la disinfezione ed il lavaggio del veicolo. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. SPESE A SEGUITO DI URTO CON ANIMALI SELVATICI La Società rimborsa, sino alla concorrenza di 520, le spese sostenute per la riparazione dei danni subiti a seguito di collisione del veicolo in movimento con animali selvatici su strade ad uso pubblico. Le spese dovranno essere comprovate da specifica documentazione. ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE Per calcolare l indennizzo dovuto da Italiana S.p.A. in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti (punto 3.5 SCOPERTI E FRANCHIGIE) e dei degradi (punto 3.8 DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO) delle Condizioni Generali di Assicurazione. ESEMPI per pacchetti SPIN CAR e SPIN LIGHT 1-2: 1 FURTO TOTALE senza rimpiazzo di un veicolo nuovo (90 giorni) valore ,00 - provincia residenza dell Assicurato Aderente Milano ,00 scoperto 15% ( 1.500) = importo indennizzato FURTO TOTALE senza rimpiazzo di un veicolo nuovo (760 giorni) valore ,00 - provincia residenza dell Assicurato Aderente Milano ,00 degrado 45% ( 4.500) = Scoperto 15% ( 825) = importo indennizzato SINISTRO CRISTALLI (valido per tutti i pacchetti eccetto Spin Light 1) di importo pari a 600,00 su una vettura di valore pari a la cui riparazione non è effettuata presso la rete convenzionata oppure un Centro CarGlass ; massimo importo indennizzabile 1.000,00; 600,00 franchigia 350,00 = importo indennizzato 250,00. ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) Qualora, al momento del sinistro, il valore assicurato risulti inferiore al valore del veicolo, troverà applicazione la regola proporzionale di cui al punto 3.10 LIQUIDAZIONE DEL DANNO REGOLA PROPORZIONALE delle Condizioni Generali. La SEZIONE ASSISTENZA contiene garanzie legate all impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto ad uno degli eventi garantiti in polizza quali: Soccorso stradale e traino. (ved. Punto 5.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.1 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Auto in sostituzione. (ved. Punto 5.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.2 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nota Informativa 8 di 17 Mod SC ed. 07/2015

9 Invio pezzi di ricambio (operante solo all estero) - (ved. Punto 5.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.3 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. TAXI per ritirare l auto in sostituzione. (ved. Punto 5.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.4 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recupero difficoltoso del veicolo (ved. Punto 5.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.5 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Viaggio per il recupero del veicolo (ved. Punto 5.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.6 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Recupero del veicolo (prestazione valida solo in Italia)-(ved. Punto 5.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.7 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Anticipo delle cauzioni penale e civile (prestazione valida solo all estero)-(ved. Punto 5.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.8 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Anticipo spese legali (prestazione valida solo all estero)-(ved. Punto 5.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione ). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.9 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rimpatrio del veicolo (prestazione valida solo all estero)-(ved. Punto 5.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione ). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.10 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Abbandono legale (prestazione valida solo all estero)-(ved. Punto 5.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.11 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Autodemolizione (prestazione valida solo in Italia) (ved. Punto 5.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione). Nota Informativa 9 di 17 Mod SC ed. 07/2015

10 La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.12 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. Rientro sanitario (ved. Punto 5.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 5.13 e 5.14 Delimitazioni delle Condizioni Generali di Assicurazione. La SEZIONE INFORTUNI CONDUCENTE contiene garanzie legate agli infortuni subiti durante e in conseguenza della circolazione; la garanzia vale anche per gli infortuni occorsi durante la riparazione del mezzo (e le relative operazioni di controllo necessarie per riprendere la marcia), quali: MORTE (ved. Punto 6.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.6 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO e 6.7 LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI delle Condizioni Generali di Assicurazione. INVALIDITA PERMANENTE (ved. Punto 6.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.6 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO e 6.7 LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI delle Condizioni Generali Generali di Assicurazione. RIMBORSO SPESE MEDICHE (ved. Punto 6.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione). La garanzia prevede limiti ed esclusioni indicati ai punti 6.6 ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO e 6.7 LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI delle Condizioni Generali Generali di Assicurazione. ESEMPI DI APPLICAZIONE DI FRANCHIGIA A B C Somma assicurata per Invalidità Permanente Franchigia 5% 5% 5% Invalidità permanente conseguente al sinistro 2% 12% 20% Esempio A: NESSUN INDENNIZZO (l Invalidità permanente conseguente al sinistro è assorbita dalla franchigia) Esempio B: il danno indennizzato sarà di (ottenuto con il seguente conteggio 12% - 5% = 7% da applicarsi su ) Esempio C: il danno indennizzato sarà di (ottenuto applicando 20% su ; la franchigia del 5% infatti non si applica più se l invalidità permanente conseguente al sinistro è superiore al 15%). 4. DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO ADERENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO NULLITA Si sottolinea l importanza delle DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO ADERENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio di cui al punto 1.4 MODALITA PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE e 2.9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nota Informativa 10 di 17 Mod SC ed. 07/2015

11 eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO L Assicurato Aderente, ai sensi dell art del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo e la stessa cessazione dell assicurazione. Esempio di aggravamento del rischio: Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio. 6. PREMI Per i contratti con durata poliennale il premio è unico e anticipato. E possibile pagare il premio nelle modalità previste dall Intermediario. 6.1 COSTI Il Premio pagato è comprensivo delle spese relative all acquisizione ed alla gestione del contratto di assicurazione. I costi contengono la remunerazione media riconosciuta da Italiana Assicurazioni all Intermediario più la media dell importo trattenuto dalla Compagnia per la gestione del contratto. Sulla base delle ipotesi di vendita del presente prodotto, l ammontare medio dei costi è pari a Euro 300 di cui Euro 36 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 12% dei costi complessivi. Qualora la polizza sia connessa ad un contratto di finanziamento, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento di quest ultimo la Società restituirà all Assicurato Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 2.4 ESTINZIONE ANTICIPATA è indicato il metodo di restituzione del premio per le singole garanzie danni. In alternativa, su richiesta dell Assicurato Aderente stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale (qualora richiesto, a favore del nuovo beneficiario designato). 7. RIVALSE la Società si riserva il diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro. In ogni caso la rivalsa non viene esercitata nei confronti dei soggetti assicurati salvo quanto previsto al punto 3.4 DANNI ESCLUSI e 6.6 ESCLUSIONI-RIDUZIONE DI INDENNIZZO delle Condizioni Generali di Assicurazione. 8. DIRITTO DI RECESSO l Assicurato Aderente può recedere dal contratto di durata pluriennale al termine di ogni annualità assicurativa tramite lettera raccomandata trasmessa entro 60 giorni prima della scadenza annuale (art RINNOVO DEL CONTRATTO DISDETTA delle Condizioni Generali di Assicurazione). dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 90 giorno dalla definizione dei rapporti fra le Parti, la Società ha la facoltà di far cessare la garanzia alle modalità di cui all art. 2.3 RECESSO IN CASO DI SINISTRO delle Condizioni Generali di Assicurazione. Tale facoltà non sarà esercitata nei confronti di Assicurati qualificabili come «consumatori», intendendosi per tali le persone fisiche che agiscono per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali. Nota Informativa 11 di 17 Mod SC ed. 07/2015

12 9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art del Codice Civile). 10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana. 11. REGIME FISCALE - per le garanzie relative alla Sezione Danni si applica l aliquota d imposta del 13,50%; - per le garanzie relative alla Sezione Assistenza si applica l aliquota d imposta del 10,00%; - per la sezione Infortuni si applica l aliquota d imposta del 2,50%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 SINISTRI LIQUIDAZIONE DELL INDENNIZZO le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l Assicurato Aderente deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Contact Center e sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti nelle Condizioni Generali di Assicurazione al punto 3.6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO, 3.9 PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO della Sezione Danni e 1.2 ASSISTANCE - Caratteristiche della Convenzione, al punto 5.15 OBBLIGHI DELL ASSICURATO ADERENTE IN CASO DI SINISTRO E 1 COMMA della Sezione Assistenza, al punto 6.8 DENUNCIA DELL INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO della Sezione Infortuni ed al punto 1.2 ASSISTANCE Caratteristiche della Convenzione. 13. RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio Benvenuti in Italiana Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, Milano, Numero Verde (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax , benvenutinitalianarem@italiana.it. La funzione aziendale incaricata dell esame e della gestione dei reclami è l ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, Milano. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all IVASS con una delle seguenti modalità: via posta ordinaria all indirizzo Via del Quirinale 21, Roma; via fax 06/ oppure 06/ ; via pec all indirizzo ivass@pec.ivass.it; corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall IVASS e reperibile sul sito - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria. In caso di controversia con un impresa d assicurazione con sede in uno Stato membro dell Unione Europea diverso dall Italia, l interessato può presentare reclamo all IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet Nota Informativa 12 di 17 Mod SC ed. 07/2015

13 Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali: Procedura di conciliazione paritetica Ania/Associazioni dei Consumatori In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a ,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e Associazione dei Consumatori. E sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet In caso sussistano le condizioni previste dall Accordo, l Associazione fa compilare e sottoscrivere dall assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l assicurato conferisce mandato al conciliatore dell Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. Negoziazione assistita In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un azione giudiziale dovrà essere previamente esperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014. La procedura di negoziazione assistita consiste nell invitare l Impresa alla sottoscrizione di una convenzione mediante la quale le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia tramite l assistenza degli avvocati. A seguito dell attività di negoziazione vera e propria, può seguire un accordo che, se sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, diviene vincolante circa gli obblighi in esso previsti e permette la soluzione della controversia. Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la Commissione di Garanzia dell Assicurato con sede in Via dell Arcivescovado 1, Torino commissione.garanziaassicurato@italiana.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Italiana Assicurazioni in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Italiana Assicurazioni. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con e- sclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito Mediazione per la conciliazione delle controversie In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s intenda intraprendere un azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito Nota Informativa 13 di 17 Mod SC ed. 07/2015

14 La mediazione si introduce con una domanda all organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l indicazione dell organismo investito, delle parti, dell oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l assistenza di un avvocato. 14. ARBITRATO Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l arbitrato, è possibile in ogni caso rivolgersi all Autorità Giudiziaria. Qualora sia previsto l arbitrato, il luogo di svolgimento è la città dell Istituto di medicina legale più vicina all Assicurato Aderente, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli. GLOSSARIO IL SIGNIFICATO DI ALCUNI TERMINI DI QUESTA NOTA INFORMATIVA E DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE È IL SEGUENTE: ASSICURATO ADERENTE La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione. ASSISTANCE Ente preposto a fornire il servizio di informazioni e di gestione dei sinistri. AUTONOLEGGIO A BREVE TERMINE Noleggio dell autovettura per periodi inferiori a 6 mesi. CENTRI CONVENZIONATI Le carrozzerie, le officine meccaniche e le Concessionarie che hanno sottoscritto specifiche convenzioni con la Società AUTOMOTIVE SERVICES SRL. CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE Documento che riporta i dati anagrafici del Assicurato Aderente nonché quelli necessari alla gestione del contratto, tra i quali: il numero della copertura assicurativa; i dati identificativi dell'assicurato Aderente; i dati identificativi dei veicolo garantito; l'anno di prima immatricolazione; il valore assicurato il numero univoco dello SPIN CODE; il programma assicurativo prescelto; la decorrenza e la scadenza dell'assicurazione; premio CONDUCENTE La persona fisica che pone in circolazione il veicolo con il consenso del Proprietario. CONTRAENTE AUTOMOTIVE SERVICES S.r.l. CONVENZIONE TIRABOLLI Centri di riparazione danni dovuti a caduta della grandine convenzionati con Automotive Services. DANNO PARZIALE Danno di importo inferiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. DANNO TOTALE Danno di importo uguale o superiore al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. A titolo esemplificativo si considerano danno totale il furto o rapina senza ritrova- Nota Informativa 14 di 17 Mod SC ed. 07/2015

15 mento; la distruzione del veicolo a seguito di incendio o di altro evento rientrante nelle garanzie di polizza; il danno parziale di importo pari o superiore al 75% del valore del veicolo. ESPLOSIONE Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. FRANCHIGIA Importo espresso in cifra fissa o percentuale della somma assicurata, che rimane a carico dell Assicurato Aderente per ogni singolo sinistro. INCENDIO La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. INDENNIZZO / RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. INTERMEDIARIO La persona fisica o giuridica, iscritto nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n MODULO DI ADESIONE Documento che riporta i dati anagrafici del Assicurato Aderente, i dati identificativi del veicolo e il tipo di copertura richiesta. Tale documento, sottoscritto dal cliente, viene utilizzato dalla Società per l'emissione del Certificato di Assicurazione. PARTI Il Contraente, l Assicurato Aderente e la Società. POLIZZA I documenti che provano il contratto di assicurazione. PREMIO La somma dovuta dall Assicurato Aderente alla Società. PROPRIETARIO DEL VEICOLO L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà. RELITTO Veicolo con danni superiori al 75% del valore del veicolo al momento del sinistro. RESIDENZA Luogo in cui il Proprietario del veicolo ha stabilito la residenza anagrafica o la sede legale. RIMPIAZZO Sostituzione - a cura della Concessionaria Convenzionata - del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo nuovo o usato. SCOPPIO Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. SCOPERTO La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato Aderente. SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. SOCIETÀ Italiana Assicurazioni S.p.A. VEICOLO L autovettura o l autocarro di peso a pieno carico fino a 35 quintali oggetto dell Assicurazione. Si considerano parti integranti del veicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, nonché gli accessori/optional di normale uso purché fissati solidamente o incorporati al veicolo (non estraibili). Sono e- sclusi gli apparecchi audiofonovisivi, ma sono compresi quelli costituenti dotazione originale del veicolo all'atto della vendita ed installati direttamente dalla Casa Costruttrice o dal Concessionario, così come risulta dal Listino Ufficiale della Casa Costruttrice e/o dettagliati nella fattura di acquisto. Non sono assicurati gli apparecchi audiofonovisivi installati su veicoli dotati di tettucci telonati (non rigidi) quali Spider e Cabriolet, altri veicoli con carrozzeria "aperta" o con apparecchi installati al di fuori di cabine chiuse. VEICOLO NUOVO Veicolo immatricolato da non più di 365 giorni. Il veicolo non deve aver subito passaggi di proprietà. La prima immatricolazione alla Concessionaria e la successiva voltura non vengono considerate passaggio di proprietà. Nota Informativa 15 di 17 Mod SC ed. 07/2015

16 Non sono in ogni caso considerati veicoli nuovi i veicoli fuori produzione e quelli per i quali è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione. Sono equiparati ai veicoli nuovi i veicoli cosiddetti km. 0 e pertanto il valore a nuovo indicato in polizza, per questi veicoli, decorre non dalla data di prima immatricolazione ma dalla data indicata nella fattura del cliente finale. Parimenti, si considerano veicoli nuovi anche le auto cosiddette "demo" e aziendali purché non abbiano superato km e i 12 mesi dalla prima immatricolazione. VEICOLO USATO Veicolo immatricolato da più di 365 giorni o che ha subito più passaggi di proprietà, senza tener conto della prima immatricolazione alla Concessionaria, o fuori produzione oppure quello per il quale è prevista la cessazione della produzione entro tre mesi dalla data di immatricolazione. I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE ASSISTENZA ASSISTENZA Le prestazioni di immediato aiuto che la Società si impegna a fornire all Assicurato Aderente nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà al seguito del verificarsi di un evento fortuito. CENTRALE OPERATIVA Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.A. società di servizi facenti parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza. INCIDENTE Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali. INFORTUNIO Il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili connesso con la circolazione stradale del veicolo assicurato. IMPOSSIBILITA DI UTILIZZO Immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria. GUASTO Il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, da qualunque causa determinati, tali da renderne impossibile l utilizzo in condizioni normali. I SEGUENTI TERMINI SONO SPECIFICI DELLA SEZIONE INFORTUNI DEL CONDUCENTE ASSISTENZA INFERMIERISTICA qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla Assistenza prestata dal personale in possesso professione esercitata. di specifico diploma. BENEFICIARI Le persone designate dall Assicurato Aderente a riscuotere l indennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari. DANNO ESTETICO Deturpazione obiettivamente constatabile. INFORTUNIO Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili. INVALIDITA PERMANENTE Perdita definitiva, a seguito di infortunio in misura parziale o totale, della capacità generica dell Assicurato Aderente a svolgere un RICOVERO Permanenza in struttura sanitaria con pernottamento. STRUTTURA SANITARIA Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmente autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere. Nota Informativa 16 di 17 Mod SC ed. 07/2015

17 TRATTAMENTI SANITARI Insieme di medicamenti e rimedi per il trattamento delle conseguenze di un infortunio: accertamenti diagnostici, cure mediche, materiale di intervento, endoprotesi applicate nel corso di un intervento chirurgico, trattamenti riabilitativi: rientrano convenzionalmente gli onorari dei medici. Sono esclusi farmaci e specialità medicinali. ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il Rappresentante Legale Andrea Bertalot Nota Informativa 17 di 17 Mod SC ed. 07/2015

18 PROGRAMMA SPIN SYSTEM CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 1 di 31 Mod.1001 SC ed. 07/2015

19 SOMMARIO CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI ASSISTANCE DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA MODALITA PER CALCOLARE LA TARIFFA DI ASSEGNAZIONE 6 CONDIZIONI GENERALI ESTENSIONE TERRITORIALE RINNOVO DEL CONTRATTO - DISDETTA RECESSO IN CASO DI SINISTRO ESTINZIONE ANTICIPATA IMPOSTE E TASSE RINVIO ALLE NORME DI LEGGE RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SINISTRO VARIAZIONE DELLA SEDE DELL'ASSICURATO DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 8 SEZIONE I - DANNI DANNI MATERIALI E DIRETTI DANNI INDIRETTI VALORE ASSICURATO DANNI ESCLUSI SCOPERTI E FRANCHIGIE LIMITI DI INDENNIZZO OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO DETERMINAZIONE DEL DANNO CALCOLO DEL DEPREZZAMENTO PROCEDURE PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO LIQUIDAZIONE DEL DANNO - REGOLA PROPORZIONALE OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO RELITTI 17 CONDIZIONI PARTICOLARI VEICOLI MUNITI DI IMPIANTO ANTIFURTO SATELLITARE VINCOLO A FAVORE DI ISTITUTO FINANZIATORE PROGRAMMA TOP SPIN 2 YEARS - TOP SPIN 3 YEARS PROGRAMMA UP 12 - UP SEZIONE II - ASSISTENZA SOCCORSO STRADALE E TRAINO AUTO IN SOSTITUZIONE INVIO PEZZI DI RICAMBIO TAXI RECUPERO DIFFICOLTOSO DEL VEICOLO VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO RECUPERO DEL VEICOLO ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE ANTICIPO SPESE LEGALI RIMPATRIO DEI VEICOLO ABBANDONO LEGALE AUTODEMOLIZIONE RIENTRO SANITARIO 24 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 2 di 31 Mod.1001 SC ed. 07/2015

20 5.14 DELIMITAZIONI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO ADERENTE IN CASO DI SINISTRO MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI 24 SEZIONE III - INFORTUNI DEL CONDUCENTE RISCHI ASSICURATI CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ MORTE INVALIDITÀ PERMANENTE RIMBORSO SPESE DI CURA ESCLUSIONI - RIDUZIONE DI INDENNIZZO LIMITI DI ETÀ - PERSONE NON ASSICURABILI DENUNCIA DELL INFORTUNIO E OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA 27 INFORMATIVA AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.196/ CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 3 di 31 Mod.1001 SC ed. 07/2015

21 CARATTERISTICHE DELLA CONVENZIONE Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico dell'assicurato Aderente sono evidenziate mediante grassetto. 1.1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE - GARANZIE PRESTABILI La Società si impegna ad assicurare: a) tutti i veicoli di nuova immatricolazione: venduti dalla Concessionaria Convenzionata, anche nel caso in cui la fattura al cliente venga emessa da altra concessionaria; che siano personalizzati tramite marchiatura permanente SPIN CODE dei cristalli: anteriore lato guida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore; il cui valore non sia superiore ad euro c) tutti i veicoli per i quali non siano trascorsi più di 8 anni dalla data di 1^ immatricolazione: venduti o assistiti dalla Concessionaria Convenzionata, che al momento della richiesta di copertura siano regolarmente circolanti, in normale stato di uso, e privi di danni indennizzabili secondo le sottodescritte garanzie; che siano personalizzati tramite marchiatura permanente SPIN CODE dei cristalli: anteriore lato guida, anteriore lato passeggero, lunotto posteriore e parabrezza anteriore; che abbiano un valore assicurato non inferiore ad Euro 6.000; il cui valore non sia superiore ad euro Non sono assicurabili i veicoli adibiti a noleggio/locazione con o senza conducente. I prodotti assicurativi disponibili sono i seguenti: PACCHETTO SPIN CAR 1 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN CAR 2 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.H Collisione 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN CAR 3 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.G Kasko 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 4 di 31 Mod.1001 SC ed. 07/2015

22 PACCHETTO SPIN CAR 4 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.L Mini collisione 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN CAR 5 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.C Eventi Sociopolitici 3.1.D Atti Vandalici 3.1.E Calamità naturali 3.1.F Cristalli 3.1.I Mini Kasko 3.2.M Garanzie Accessorie SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN LIGHT 1 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente PACCHETTO SPIN LIGHT 2 GARANZIA PRESTATA PER DANNI TOTALI E PARZIALI A SEGUITO DI: SEZIONE I 3.1.A Furto Rapina 3.1.B Incendio 3.1.F Cristalli SEZIONE II Assistenza SEZIONE III Infortuni Conducente 1.2 ASSISTANCE La gestione e la consulenza del Programma avviene tramite un Contact Center, per i seguenti servizi: Servizio Informazioni - dall Italia Numero Verde , dall estero per ogni eventuale informazione sui contenuti del programma, in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle e dalle ore alle ore Servizio di gestione dei sinistri - dall Italia Numero Verde , dall estero per la denuncia di sinistri relativi alle garanzie di cui alla SEZIONE I DANNI e SEZIONE III INFORTUNI, in funzione tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle e dalle ore alle ore NB: per quanto riguarda la SEZIONE II ASSISTENZA vedere la sezione specifica. La denuncia di sinistro deve essere fatta entro tre giorni dalla data d'accadimento dell'evento dannoso o da quando l Assicurato Aderente ne ha avuto conoscenza; il Contact Center si occuperà poi della gestione e dello smistamento celere delle pratiche, limitando le incombenze burocratiche a carico dell Assicurato Aderente al minimo indispensabile. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Pagina 5 di 31 Mod.1001 SC ed. 07/2015

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