FASCICOLO INFORMATIVO. Contratto di Assicurazione Danni. db Mobilio

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1 FASCICOLO INFORMATIVO Europ Assistance Italia S.p.A. Contratto di Assicurazione Danni db Mobilio Il presente Fascicolo informativo, contenente Nota informativa, comprensiva del glossario Condizioni di assicurazione Modulo di proposta, ove previsto deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. db Mobilio Copertina Fascicolo Informativo mod ed. Giugno 2011 Pag. 1 di 1

2 Contratto di assicurazione Danni db Mobilio La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. GLOSSARIO Assicurato la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione il cui nominativo è riportato sul contratto di Finanziamento e che sottoscrive il modulo di Adesione unitamente al finanziamento Assicurazione Beni assicurati Il contratto di assicurazione. Il mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, acquistati con finanziamento stipulato con il Contraente e ovunque riposti nell ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell Assicurato e relative dipendenze. Contraente Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario, Milano Convenzione Europ Assistance Franchigia L accordo con cui la Contraente, a fronte di due diverse soluzioni assicurative prospettategli, di cui una avente durata annuale, ha stipulato con Europ Assistance, per conto dei propri clienti, una polizza collettiva che prevede coperture assicurative pluriennali avendole ritenute vantaggiose rispetto a quelle annuali. L impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. L'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ciascun sinistro. Garanzia La garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio. Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. Massimale Il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance Polizza Il documento che prova l assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l assicurato Premio La somma dovuta a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione. Prestazione L assistenza da erogarsi in natura, cioè l aiuto che deve essere fornito all assicurato,da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa, nell accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assicurativa assistenza ovvero, nel momento del bisogno. Sinistro Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Struttura Organizzativa La struttura di Europ Assistance Italia SpA - P.zza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto, che, provvede al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a proprio carico db Mobilio - Fascicolo Informativo mod ed. Giugno 2011 Pag. 1 di 6

3 A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) denominazione Europ Assistance Italia S.p.A. Gruppo Generali; b) sede legale: Milano P.zza Trento n Italia; c) recapito telefonico: sito internet: servizio.clienti@europassistance.it; d) l Impresa di assicurazioni è autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato n del 2/6/93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1/7/93 nr. 152 ed è iscritta al numero dell Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Si rinvia al sito internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. Il Contraente provvederà a trasmettere agli assicurati ogni variazione del Fascicolo Informativo. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa di assicurazioni Il patrimonio netto ammonta ad Euro ,00, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro ,00 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro ,00. L indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 11,4% : tale indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro ,00 e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro ,00. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza non prevede il tacito rinnovo. Si rinvia all art. 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto è destinato all assicurazione dei rischi che possono causare danni materiali ai beni posti all interno dell abitazione o a situazioni di emergenza ad essi relativi. L assicurato troverà le garanzie a pacchetto, non modificabili od opzionabili, previste nelle seguenti sezioni: Sezione I -Assicurazione Assistenza : vedi artt. 13 e seguenti per gli aspetti di dettaglio Sezione II - Assicurazione Incendio: vedi artt. 18 e seguenti per gli aspetti di dettaglio; Avvertenze: Nel contratto sono previsti, limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato esclusioni : - Sezione I _- Assicurazione Assistenza: art Sezione II - Assicurazione Incendio: art. 26 Ogni garanzia assicurativa prevista in ciascuna Sezione prevede specifiche esclusioni. E prevista la condizione di sospensione delle garanzie ex art c.c., nel caso il Contraente non provveda al corretto e tempestivo pagamento dei premio : si veda l art. 9 Premio per gli aspetti di dettaglio. Pag. 2 di 6

4 Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi franchigie e massimali. Si rinvia pertanto all art. 14 paragrafo Prestazioni della Sezione I Assicurazione Assistenza e agli artt. 19, 24, 34 della Sezione II - Assicurazione Incendio, per gli aspetti di dettaglio. Esempio numerico di franchigia: se la franchigia assoluta pattuita è di 500,00: i sinistri fino a 500,00 non verranno indennizzati/risarciti i sinistri superiori a 500,00 verranno risarciti con la detrazione di 500 (nei limiti dei massimali previsti) se la franchigia relativa pattuita è di 500,00: i sinistri fino a 500,00 non verranno indennizzati/risarciti i sinistri superiori a 500,00 verranno indennizzati/risarciti integralmente Nella sezione II Assicurazione Incendio sono previsti particolari limitazioni/condizioni relative all indennizzabilità del danno legate alla natura ed alle caratteristiche dei fabbricati/locali all interno dei quali sono ubicati i beni assicurati e relative alla natura dei beni stessi Si rinvia agli artt per gli aspetti di dettaglio. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese, ove effettivamente rese, in sede di conclusione del contratto e di adesione allo stesso da parte dell assicurato potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome altrui). Si rinvia all art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Le eventuali dichiarazioni false/reticenti dell assicurato di cui agli artt sono quelle rese, ove effettivamente rese, dallo stesso al Contraente e/o ad Europ Assistance. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenze: L assicurato dovrà comunicare ogni aggravamento e diminuzione del rischio al Contraente e/o ad Europ Assistance per iscritto. Si rinvia all art. 8delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni. Un ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, nella garanzia Incendio: successivo svolgimento, all interno dell abitazione, di attività professionali che comportano l utilizzo di materiali infiammabili. 6. Premi La periodicità di pagamento del premio è indicata, per il Contraente, agli artt. 7, 9 e 10 della Convenzione e, per l assicurato, agli artt. 9 e 12 delle Condizioni di Assicurazione: il premio è anticipato dal Contraente che è autorizzato dall assicurato all addebito e all inclusione dello stesso all interno del finanziamento. Il Contraente ha convenuto con Europ Assistance il bonifico bancario quale mezzo di pagamento dei premi. Il premio posto a carico dell assicurato è comprensivo dei compensi riconosciuti all intermediario. Pag. 3 di 6

5 I predetti compensi sono pari, in media, al 50% del premio imponibile. Ipotizzando un eventuale premio medio imponibile pari a 70,00, il valore medio dei compensi sarebbe pari a 35,00 Considerato che il premio concreto è calcolato in proporzione al valore del bene, l importo concreto del premio muterà in proporzione a seconda del valore assicurato; in tali casi il valore assoluto del compenso percepito dall intermediario varierà a seconda del premio concreto di riferimento. Avvertenza: Nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, Europ Assistance restituirà all assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, al momento dell estinzione o del trasferimento suddetto, l assicurato avrà la facoltà di richiedere, anche a favore dell eventuale nuovo beneficiario designato, la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originariamente prevista. Si rinvia pertanto agli artt 10 e 11, delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 7. Rivalse Avvertenze:Europ Assistance rinuncia parzialmente al diritto di surroga derivante dall art del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro. Si rinvia all art. 23 delle Condizioni di Assicurazione Sezione II Assicurazione Incendio Salvo quanto previsto dall art. 23 delle Condizioni di Assicurazione si ricorda che, ai sensi dell art del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. 8. Diritto di recesso Avvertenze: Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per Europ Assistance, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all altra parte con un preavviso di 30 gg. Si rinvia all art 6 della Convenzione. Le Condizioni di Assicurazione prevedono sia per l assicurato sia per Europ Assistance, la facoltà di recedere dalla Polizza nei casi previsti dalla legge o dopo ogni sinistro, denunciato a termini di Polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all altra parte con un preavviso di 30 gg. Si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. Se la durata del contratto dovesse superare i cinque anni, l assicurato trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del codice civile. Pag. 4 di 6

6 Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall art del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze: Per tutte le Sezioni,l individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l evento previsto in Polizza che determina il diritto a ricevere l indennizzo o a formulare la richiesta di assistenza. Per la Sezione I - Assicurazione Assistenza, l assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità, pena la decadenza del diritto Per la Sezione II - Assicurazione Incendio, la denuncia di sinistro deve essere inviata per iscritto nei termini previsti entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuto conoscenze con i contenuti e le allegazioni indicati nelle Condizioni di assicurazione. Per la Sezione II - Assicurazione Incendio l accertamento del danno potrebbe comportare, in assenza di accordo tra le parti, il sostenimento di spese peritali. Si rinvia alle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio: - per la Sezione I - Assicurazione Assistenza all art per la Sezione II - Assicurazione Incendio: all art. 27 e Reclami Eventuali reclami nei confronti dell impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP Milano, telefax n , indirizzo ufficio.reclami@europassistance.it Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale Roma. I reclami indirizzati all ISVAP dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze Pag. 5 di 6

7 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria esperito, ove previsto, il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 avanti all Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano come regolato dall art. 22 della Convenzione per il Contraente e art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. 14. Arbitrato Nella Sezione II - Assicurazione Incendio è previsto l arbitrato per la valutazione del danno. Si rinvia agli artt. 29 e 30 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Resta salva la facoltà per l Assicurato di adire l Autorità Giudiziaria, esperito, ove previsto, il tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 avanti all Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano come regolato dall art. 22 della Convenzione per il Contraente e art. 2 delle Condizioni di Assicurazione. * * * Europ Assistance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. I Rappresentanti Legali Valerio Chiaronzi Paolo Frapiccini NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO. Pag. 6 di 6

8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE mod ed giugno 2011 DEFINIZIONI GENERALI Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione il cui nominativo è riportato sul contratto di Finanziamento e che sottoscrive il modulo di Adesione unitamente al finanziamento. Assicurazione: il contratto di assicurazione. Contraente: Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario, Milano Convenzione: l accordo con cui la Contraente, a fronte di due diverse soluzioni assicurative prospettategli, di cui una avente durata annuale, ha stipulato con Europ Assistance, per conto dei propri clienti, una polizza che prevede coperture assicurative pluriennali avendole ritenute vantaggiose rispetto a quelle annuali. Europ Assistance: l impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. Massimale: il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance. Polizza: il documento che prova l assicurazione e che disciplina i rapporti fra Europ Assistance, il Contraente e l assicurato. Premio: la somma dovuta a Europ Assistance a fronte della stipulazione dell'assicurazione. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Struttura Organizzativa: la struttura di Europ Assistance Italia SpA - P.zza Trento, Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto che provvede al contatto telefonico con l'assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza con costi a proprio carico. Pag. 1 di 17

9 NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI Ai sensi di quanto disposto dall art del C.C., all Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l inadempimento quale omissione dolosa. Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso disaccordo tra l Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, deferendo la controversia esclusivamente all Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano. Art. 3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle Parti. Art. 4. RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dall'erogazione delle prestazioni e delle garanzie o dal rifiuto a prestarle, l Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Pag. 2 di 17

10 Art. 5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni/Garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire Prestazioni/Indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione. Art. 6. TERMINI DI PRESCRIZIONE Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'art C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione. Art. 7. VALUTA DI PAGAMENTO ONERI FISCALI Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'assicurato, ha sostenuto le spese. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell Assicurato. Art. 8. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. L assicurato deve dare comunicazione scritta al Contraente e/o a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art C.C. L assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall art c.c. Pag. 3 di 17

11 Art. 9. PREMIO L assicurato, autorizza il Contraente all'addebito del seguente premio lordo, pari al tasso percentuale del 2,00% da applicarsi al valore del Bene acquistato specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene per l intera durata del finanziamento; tale tasso è da intendersi così ripartito: Ramo Assistenza R(18): tasso dello 0,10% Aliquota d imposta 10%; Ramo Incendio R(8): tasso del 1,90% Aliquota d imposta 22,25%. Art. 10. ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL RAPPORTO CON IL CONTRAENTE OBBLIGHI DEL CONTRAENTE In caso di estinzione anticipata del finanziamento connesso alla Polizza o di trasferimento del medesimo in capo ad altro soggetto, cesseranno anche le coperture assicurative in essere, salvo l eventuale diversa scelta operata dall assicurato a norma del successivo art. 11 Nel caso l assicurato intendesse estinguere anticipatamente il finanziamento o trasferire lo stesso in capo ad altro soggetto, potrà provvedervi attraverso il Contraente. L assicurato riceverà dal Contraente tutte le informazioni necessarie, anche con riferimento alla facoltà prevista dal successivo art. 11. Ove l assicurato non optasse per la facoltà prevista dal successivo art. 11, una volta effettuato il conteggio per la chiusura del finanziamento il Contraente comunicherà tempestivamente l avvenuta estinzione del rapporto assicurativo ad Europ Assistance. L assicurato riceverà da Europ Assistance a mezzo bonifico o altra modalità, la quota parte del premio relativo al periodo di copertura residuo e non goduto dall assicurato, detratto l importo di 5,00 per le spese amministrative sostenute di cui al modulo di Adesione. Art. 11. ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO FACOLTA DELL ASSICURATO Al momento dell estinzione del finanziamento o del trasferimento dello stesso, l assicurato avrà la facoltà di poter mantenere la copertura assicurativa fino alla scadenza originaria dalla stessa, come prescelta al momento della stipula del contratto di finanziamento, indicando l eventuale nuovo beneficiario delle garanzie assicurative; in tal caso, la copertura assicurativa si intenderà prestata fino alla sua naturale scadenza ed il relativo premio si intenderà comunque acquisito da Europ Assistance. Pag. 4 di 17

12 Tale facoltà non potrà essere esercitata se non contestualmente all estinzione/trasferimento del finanziamento attraverso una dichiarazione sottoscritta su apposita modulistica predisposta dal Contraente e consegnata all assicurato. Art. 12. DECORRENZA E DURATA DELL ASSICURAZIONE Per ciascun Assicurato l Assicurazione decorre dalle ore del giorno di erogazione del finanziamento, e avrà durata pari a quella del finanziamento stesso. Non è previsto il tacito rinnovo. Il premio di polizza viene anticipato dal Contraente in un unica soluzione a copertura di tutto il periodo di durata della polizza. Tale importo viene finanziato dal Contraente all Assicurato. SEZIONE I - ASSICURAZIONE ASSISTENZA DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Abitazione: l'intera costruzione edile o porzione della stessa, dimora abituale e/o residenza anagrafica dell'assicurato o dimora saltuaria, di proprietà dello stesso oppure goduta in locazione, e situata in Italia, sempreché non sia esercizio commerciale o altro immobile non assimilabile ad una struttura residenziale. Prestazione: L assistenza da erogarsi in natura, cioè l aiuto che deve essere fornito all assicurato,da parte di Europ Assistance tramite la propria Struttura Organizzativa, nell accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assicurativa assistenza ovvero, nel momento del bisogno. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 13. SOGGETTI ASSICURATI E assicurata la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione il cui nominativo è riportato sul contratto di Finanziamento e che sottoscrive il modulo di Adesione unitamente al finanziamento. Pag. 5 di 17

13 Art. 14. OGGETTO E OPERATIVITA DELL ASSICURAZIONE Le prestazioni di assistenza, elencate al paragrafo "Prestazioni", che Europ Assistance si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa sono fornite fino a 3 volte per ciascun tipo durante il periodo di durata della Polizza. PRESTAZIONI INVIO DI UN FALEGNAME PER INTERVENTI DI RIPRISTINO Qualora l'assicurato necessiti, dell intervento di un falegname, in caso di sinistro indennizzabile a termini di Polizza di cui alla Sezione II Assicurazione Incendio e/o in caso di rottura accidentale di parti dell Arredamento acquistato tramite finanziamento, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarglielo per la relativa riparazione. La prestazione di Europ Assistance attiene all uscita e alla manodopera del falegname intervenuto. Qualora la Struttura Organizzativa non dovesse riuscire ad inviare tempestivamente il falegname, l Assicurato previa autorizzazione della Struttura Organizzativa stessa potrà chiamare un proprio falegname ed essere rimborsato su presentazione di regolare fattura e fino al massimale indicato al successivo paragrafo. Massimale Europ Assistance terrà a proprio carico la prestazione oggetto del presente articolo, fino ad un massimo di Euro 250,00 I.V.A. compresa per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il costo della prestazione erogata ecceda gli importi previsti a carico di Europ Assistance di cui al precedente paragrafo, l Assicurato dovrà corrispondere direttamente al falegname intervenuto tale eccedenza. Sono esclusi dalla presente prestazione - gli interventi di ripristino estetico e/o ornamentale dell arredamento o di sue parti (ad es. graffi, scarteggiature, ammaccature, rientranze, depressioni, etc.); - il costo e la fornitura di pezzi di ricambio (ad esempio, cassetti, antine, ripiani, maniglie, etc.); - qualsiasi intervento relativo agli elettrodomestici. Obblighi dell'assicurato L Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa e comunicare il motivo della sua richiesta e precisare il luogo e il recapito telefonico in cui si trova. Pag. 6 di 17

14 Art. 15. ESTENSIONE TERRITORIALE La polizza ha vigore nei Paesi ove si è verificato il sinistro ed in cui le prestazioni vengono fornite, in particolare in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, fatta salva l'eventuale limitazione indicata nelle singole prestazioni. Art. 16. ESCLUSIONI Sono esclusi i sinistri dipendenti o provocati da: - alluvioni, inondazioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, insurrezioni, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - dolo dell'assicurato o colpa grave ; - tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni. Art. 17. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro coperto dall'assicurazione Assistenza, l'assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa e comunque non oltre i tre giorni dal verificarsi del sinistro. L'inadempimento di tale obbligo comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione dolosa. SEZIONE II ASSICURAZIONE INCENDIO Beni Assicurati: mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici, acquistati con finanziamento stipulato con il Contraente e ovunque riposti nell ambito dei locali costituenti dimore abituali o saltuarie dell Assicurato e relative dipendenze. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Franchigia: l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ciascun sinistro. Fulmine: il fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica violenta e visibile. Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al rimborso del danno subito dall'assicurato o al risarcimento del danno arrecato dall'assicurato a terzi e per la quale sia stato pagato il relativo premio. Pag. 7 di 17

15 Implosione: repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può auto estendersi e propagarsi. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell Interno. Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro. Primo Rischio Assoluto: forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile. Scoppio: repentino dirompersi di contenitori, per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d ariete non sono considerati scoppio. Valore a nuovo: per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dei beni assicurati, ad eccezione degli oggetti d arte, di antiquariato e delle collezioni, con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE Art. 18. SOGGETTI ASSICURATI E assicurata la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione il cui nominativo è riportato sul contratto di Finanziamento e che sottoscrive il modulo di Adesione unitamente al finanziamento. Art. 19. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 1. INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, per i danni materiali e diretti causati ai beni stessi da: 1) incendio, fulmine, esplosione, implosione, scoppio; 2) caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate, diversi da ordigni esplosivi; 3) onda sonica provocata da aeromobili e simili; Pag. 8 di 17

16 4) caduta di meteoriti e di altri corpi celesti; 5) sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell ambito di 20 metri da essi; 6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini; 7) caduta di ascensori e montacarichi; 8) guasti cagionati per ordine dell Autorità o causati dall Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l incendio o altro evento assicurato. 2. DANNI D ACQUA Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, escluse quelle pubbliche, da traboccamento dovuto all intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini. 3. FENOMENO ELETTRICO Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, specificati nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l azione del fulmine, danneggi gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi e i personal computers ad uso domestico. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell importo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno. Sono esclusi dall assicurazione i danni: - causati da usura o da carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova; Pag. 9 di 17

17 - dovuti a difetti noti all Assicurato all atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore. 4. EVENTI ATMOSFERICI Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da a) eventi atmosferici e cioè: uragano, bufera, tempesta, ciclone, vento e cose da esso trascinate, tromba d aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni assicurati o non; b) bagnamento, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui al punto a). Sono esclusi dall assicurazione i danni: - verificatisi all interno dei fabbricati e al contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; - da inondazioni, alluvioni o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d acqua naturali o artificiali; - da mareggiata o penetrazione di acqua marina; - da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - da cedimento o franamento del terreno; - causati a tendoni e pannelli solari, comprese le relative intelaiature di sostegno e a cose mobili poste all aperto su terrazze, balconi, verande e spazi similari non riparati; - subiti da giardini, parchi privati e beni posti all aperto. 5. SOVRACCARICO NEVE Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. Pag. 10 di 17

18 Sono esclusi dall assicurazione i danni causati: - da valanghe e slavine; - a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) e al loro contenuto; - a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve. 6. GELO Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento e specificati nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da fuoriuscita d acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo. Sono esclusi i danni: - da fuoriuscita d acqua di condutture installate all esterno del fabbricato o interrate; - ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro. 7. ATTI VANDALICI IN OCCASIONE DI FURTO Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'assicurato fino alla concorrenza del 20% del valore assicurato dei beni acquistati con il finanziamento, specificato nel Contratto di finanziamento alla sezione Caratteristiche del Bene, per i danni materiali e diretti causati ai beni stessi da atti vandalici e dolosi compresi quelli avvenuti in occasione di furto e rapina, scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio. Art. 20. COLPA GRAVE A deroga dell'art del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'assicurato. Art. 21. USO DEL FABBRICATO L assicurazione è prestata alla condizione che i locali facciano parte di fabbricato adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed escluso il sottotetto, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali. Pag. 11 di 17

19 Art. 22. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO L assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo. È consentito non considerare: le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell area coperta dal fabbricato stesso; i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti; i soppalchi costruiti con materiali combustibili. Art. 23. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE Solo per la garanzia Incendio, Europ Assistance rinuncia all azione di rivalsa (art C.C.) verso i parenti ed affini dell Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo purché l Assicurato, a sua volta, non eserciti l azione verso il responsabile stesso. Art. 24. FORMA DELL ASSICURAZIONE - FRANCHIGIA Le garanzie Incendio e rischi complementari, Danni d acqua, Fenomeno elettrico, Eventi atmosferici, Sovraccarico neve, Gelo, Atti vandalici in occasione di furto sono prestate a primo rischio assoluto e con l applicazione di una franchigia di Euro 80,00 per sinistro. Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il valore a nuovo verrà riconosciuto solo per i beni acquistati da non più di dodici mesi, riconoscendo negli altri casi il valore commerciale. Il periodo di dodici mesi decorre dalla data di acquisto del bene assicurato. Art. 25. ESTENSIONE TERRITORIALE L assicurazione si riferisce ai sinistri che insorgano in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano. Pag. 12 di 17

20 Art. 26. ESCLUSIONI Sono esclusi dall'assicurazione: a) i danni determinati da dolo dell'assicurato; b) i danni determinati da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma a meno che esse non siano state causate da azione diretta del fulmine; c) i danni determinati da umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana; d) i danni da rigurgito e traboccamento di fognature pubbliche; e) i danni di smarrimento o di furto dei beni assicurati; f) terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, infiltrazioni di acqua/acqua marina, inondazioni, allagamenti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, frane, smottamenti, valanghe e slavine fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e da esposizioni a radiazioni ionizzanti; g) guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo. h) i danni da imbrattamento o deturpazione; i) i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se non conseguenti ad eventi per i quali è prestata l assicurazione. Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni: - da usura o carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova; - dovuti a difetti noti all'assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore; - indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio. Pag. 13 di 17

21 Art. 27. OBBLIGHI DELL ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'assicurato deve: a. fare quanto è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate; b. darne avviso scritto a Europ Assistance Italia S.p.A. Piazza Trento, Milano, indicando sulla busta Ufficio Liquidazione Sinistri (specificando il nome della garanzia per la quale viene richiesto l'indennizzo), entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell articolo 1913 del Codice Civile, inviando: - copia del modulo di adesione. Inoltre l Assicurato dovrà: - in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'autorità competente, precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno; - conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro; - predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile Art. 28. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art. 29. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati rispettivamente uno da Europ Assistance e uno dall Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Pag. 14 di 17

22 Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà. Art. 30. MANDATO DEI PERITI I Periti devono: a. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'assicurato ha adempiuto agli "Obblighi in caso di sinistro"; c. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'articolo Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ; d. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità. Pag. 15 di 17

23 Art. 31. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni bene oggetto del finanziamento ed il suo ammontare si determina come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del bene assicurato stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti del doppio del valore commerciale. L Assicurato acquista il diritto all'indennizzo al momento del verificarsi del danno, secondo la procedura indicata al successivo articolo Pagamento dell indennizzo. L Assicurato acquista il diritto all intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del bene oggetto del finanziamento e/o alla riparazione, entro un anno dal verbale definitivo di perizia, sempre che non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l indennizzo al valore delle cose al momento del sinistro come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Art. 32. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento dei sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo. Art. 33. PAGAMENTO DELL INDENNIZZO Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance entro trenta giorni dalla data del verbale di perizia definitivo o dalla data di definizione da parte dell Ufficio Liquidazione Sinistri di Europ Assistance, o dalla data di sentenza passata in giudicato, sempre che non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Art. 34. LIMITE MASSIMO DELL INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo Europ Assistance potrà essere tenuta a pagare una somma superiore a quella indicata nel contratto di finanziamento alla voce prezzo d acquisto. Pag. 16 di 17

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