Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124
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1 Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Schema di decreto legislativo n. 305) N giugno 2016
2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Schema di decreto legislativo n. 305) N giugno 2016
3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi. SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO Servizio Responsabile / bs_segreteria@camera.it SERVIZIO COMMISSIONI Segreteria della V Commissione / com_bilancio@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
4 Estremi del provvedimento Atto n.: 305 Natura dell atto: Schema di decreto legislativo Titolo breve: Attuazione della delega di cui all articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 Riferimento normativo: articoli 11, comma 1, lettera p), e 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124 Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: Miotto PD Relazione tecnica: presente Assegnazione Alla XII Commissione ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 17 luglio 2016) Alla Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento (termine per l esame: 17 luglio 2016)
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6 INDICE ARTICOLI 1 E ELENCO NAZIONALE DEI SOGGETTI IDONEI ALLA NOMINA DIRIGENZIALE ARTICOLO CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE ARTICOLO CONFERIMENTO DELL INCARICO DI DIRETTORE SANITARIO, DIRETTORE AMMINISTRATIVO E DI DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO- SANITARIO I
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8 PREMESSA Lo schema di decreto legislativo in esame reca l attuazione della delega di cui all articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante i criteri per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi sociosanitari. La legge n. 124/2015 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) ha previsto, tra l altro, all articolo 11, il conferimento di deleghe al Governo in materia di dirigenza pubblica e valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici ed, in particolare, nel settore sanitario (lettera p)). Si ricorda che l articolo 23 della medesima legge dispone che dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma prevede inoltre l applicazione dell articolo 17, comma 2, della legge 196/2009, in base al quale, nel caso di decreti attuativi che determinino effetti onerosi non compensati al loro interno, tali decreti devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all entrata in vigore dei provvedimenti che stanziano le relative risorse finanziarie. Il provvedimento si compone di 9 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Le disposizioni del provvedimento in esame sostituiscono in parte le norme in materia di dirigenza sanitaria prevista dall articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992, delle quali è prevista l espressa abrogazione da parte dell articolo 9. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1 e 8 Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina dirigenziale La norma (articolo 1) definisce le regole per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN. In particolare si prevede: - l istituzione, presso il Ministero della salute, dell elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale, aggiornato con cadenza biennale, alimentato con procedure informatizzate e pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero (comma 2); - la nomina ogni due anni, con decreto del Ministro della salute e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Commissione composta di 5 esperti con il compito di curare la formazione dell elenco nazionale mediante lo svolgimento di una selezione pubblica per titoli (commi 3 e 4); - 3 -
9 I membri della Commissione sono così designati: due dal Ministro della salute, uno con funzioni di presidente scelto tra i magistrati ordinari amministrativi e contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza Stato regioni. I componenti della Commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica il tempo necessario alla formazione dell elenco. - il versamento di un contributo pari a 30 euro, non rimborsabile, da parte di ogni candidato per la partecipazione alla procedura di selezione. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell elenco di idonei (comma 5). L articolo 8 stabilisce che la partecipazione alla Commissione nazionale di cui all art. 1 nonché alle Commissioni regionali (di cui ai successivi articoli 2 e 4 del) è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Prevede inoltre che all attuazione delle disposizioni derivanti dallo schema di decreto in esame si provvede nell ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando quanto disposto in relazione al versamento del contributo di 30 euro per la partecipazione alle procedure selettive (articolo 1, comma 5, del provvedimento in esame). La relazione tecnica afferma che dal provvedimento in esame non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le disposizioni ivi previste intendono ridisegnare i meccanismi di selezione dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi e ove previsti dalle leggi regionali dei direttori dei servizi sociosanitari in modo da conformare le relative procedure di nomina ai principi di trasparenza e di merito nella scelta delle professionalità ritenute maggiormente competenti ed adeguate a ricoprire l incarico. Per quanto attiene alla procedura di informatizzazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale da istituire presso il Ministero della salute (articolo 1, comma 2), la RT rappresenta che, la competente Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica ha in carico lo sviluppo e la gestione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario e, in parte, lo sviluppo di strumenti per il governo del SSN è coperto dal finanziamento corrente. La RT precisa inoltre che per la realizzazione della procedura informatizzata possono essere riutilizzate da parte del Ministero della salute, almeno in parte, alcune delle funzionalità già realizzate per la piattaforma tecnologica e applicativa unica prevista dall'articolo 23, comma 12-septiesdecies - 4 -
10 del decreto legge n. 95/2012 (Concorso straordinario per rassegnazione di sedi farmaceutiche). Con riferimento a quanto previsto dall articolo 1, comma 3, la RT afferma che l'istituzione presso il Ministero della salute della Commissione incaricata di formare ed aggiornare l'elenco nazionale non comporta maggiori oneri atteso che per i relativi componenti non è prevista alcuna indennità o emolumento Per quel che riguarda gli introiti derivanti dal versamento di 30 euro, quale contributo di partecipazione alla selezione (articolo 1, comma 5), la RT afferma che tali somme verranno utilizzate per assicurare il necessario supporto alla procedura selettiva e alla gestione dell' elenco e delle relative procedure informatizzate. Al riguardo, la RT precisa che la platea dei possibili soggetti interessati a partecipare alle procedure selettive per la formazione dell'elenco nazionale dei direttori generali degli enti del SSN è molto ampia. In base a quanto riportato nella tabella relativa all anno 2013 del Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, il numero complessivo degli incarichi conferiti è di soggetti, distribuiti come segue: incarichi dirigenziali (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore dei servizi sociali) presso gli organi di vertice degli enti pubblici del SSN; incarichi di direttori di struttura complessa degli enti del SSN; incarichi presso gli organi di vertice presso gli enti ospedalieri c.d classificati (ospedali religiosi). A tali soggetti, spiega la RT, potrebbero aggiungersi anche gli organi di vertice delle strutture private accreditate del SSN. Sulla base dei dati sopra esposti la RT quantifica le entrate derivanti dalla previsione del contributo di partecipazione alla selezione di 30 euro, in euro. La RT ricorda, in proposito, che l'aggiornamento biennale comporta, da parte dei candidati, la necessità di ripresentare domanda e, quindi, il versamento dei relativi 30 euro. La RT precisa che tali risorse appaiono congrue rispetto alle spese stimate per le procedure informatiche, per le quali la RT fornisce la seguente quantificazione: a) impianto delle procedure informatiche euro una tantum ( euro + IVA); h) gestione annuale euro dal secondo anno ( IVA). Il capitolo di spesa della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica su cui gravano gli oneri per la realizzazione delle procedure è il 2200 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Per le procedure informatizzate a regime, la RT stima un costo di gestione (Manutenzione correttiva, infrastruttura tecnologica, service desk) di circa euro a normativa invariata. Le disposizioni prevedono l'avvio di una nuova procedura di selezione ogni due anni, i dati e le valutazioni e tutta la - 5 -
11 documentazione relativa alla procedura precedente sarà oggetto di archiviazione, rendendo disponibile quindi il sistema per l'acquisizione dei dati relativi alla nuova procedura. Al riguardo, si rileva preliminarmente che gli introiti derivanti dal versamento del contributo di 30 euro sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell elenco di idonei. In proposito, la RT afferma che le spese per il primo anno sono pari ad euro (impianto delle procedure informatiche) e che per gli anni successivi il costo della gestione annuale è pari ad euro euro. Andrebbe in primo luogo acquisito un chiarimento in merito agli effetti di cassa che potrebbero derivare dal possibile disallineamento temporale tra l incasso dei contributi e l impegno di spesa per l implementazione dei sistemi informatici, che presumibilmente avverrà anticipatamente rispetto al pagamento del contributo da parte dei candidati. Un ulteriore chiarimento appare utile in relazione agli oneri di gestione annuale per le spese informatiche che la RT quantifica in euro. Tale importo non sembrerebbe infatti comprendere altre voci di costo - oltre quelle, espressamente considerate, connesse alla informatizzazione dei sistemi - quali ad esempio le spese di personale e spese di carattere logistico. Tale chiarimento si rende necessario anche alla luce di quanto previsto dalla norma (articolo 1, comma 5), in base alla quale gli introiti derivanti dal contributo di 30 euro sono destinati alle spese necessarie non solo alla gestione dell elenco di idonei ma anche per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive. Non si hanno osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione nazionale prevista dall articolo in esame in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e che ai componenti non sono corrisposti, per espressa previsione dell art. 8, gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Andrebbe comunque acquisito un chiarimento in ordine al numero dei membri della Commissione, che la norma stabilisce pari a cinque. Diversamente, la medesima norma nella definizione delle modalità di nomina dei componenti della citata Commissione essi risultano complessivamente pari a sei (due designati - 6 -
12 dal Ministro della salute, uno con funzioni di presidente scelto tra i magistrati ordinari amministrativi e contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall Agenas e due designati dalla Conferenza Stato regioni). ARTICOLO 2 Conferimento degli incarichi di direttore generale La norma reca disposizioni in merito alla procedura di conferimento degli incarichi di direttore generale da parte del presidente della regione. Prevede in particolare quanto segue. - Le regioni e le province autonome nominano direttori generali esclusivamente i soggetti iscritti nell elenco nazionale dei direttori generali e istituiscono una commissione regionale composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti ed uno designato dall Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, effettua una valutazione dei titoli e propone al presidente della regione una terna di candidati (comma 1). - Con l atto della nomina sono definiti gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse (comma 2). - Con accordo sancito in sede di conferenza unificata Stato regioni sono definiti i criteri e le procedure per valutare e verificare l attività dei direttori generali (comma 3). - Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali e il raggiungimento degli obiettivi e in caso di esito negativo dichiara la decadenza immediata dall incarico (comma 4) - In caso di gravi e comprovati motivi o la gestione presenta una situazione di grave disavanzo o in caso di manifesta violazione di legge, la regione provvede a risolvere il contratto dichiarando l immediata decadenza del direttore generale (comma 5). - Sono confermati i casi di decadenza automatica previsti dalla normativa vigente nell'ipotesi di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico (articolo 52, comma 4, lettera d), della legge n. 289/2002) e in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali (articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 502/1992) (comma 6). La relazione tecnica afferma che dall articolo in esame non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica
13 Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione regionale prevista dall articolo in esame in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dall articolo 8 1. ARTICOLO 4 Conferimento dell incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitario La norma reca disposizioni relative alla procedura di conferimento degli incarichi di direttore sanitario, direttore amministrativo e direttore dei servizi socio sanitari da parte del direttore generale. Prevede in particolare quanto segue. - Il direttore generale nomina il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore dei servizi socio sanitari attingendo dagli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni. - La nomina di una Commissione regionale, composta di esperti, incaricata di formare i predetti elenchi regionali sulla base di una selezione per titoli e colloquio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. - La definizione dei criteri di selezione mediante accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. - La decadenza dall incarico in caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti e del principio di buon andamento e imparzialità dell amministrazione. La relazione tecnica afferma che dall articolo in esame non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in relazione alle spese di funzionamento della Commissione regionale prevista dall articolo in esame in considerazione del fatto che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, secondo quanto previsto dall articolo Vedi supra. 2 Vedi supra
14 Con riferimento alle attività poste a carico della Commissione (procedure selettive, colloqui, acquisizione e gestione della documentazione cartacea o digitale, formazione degli elenchi anche eventualmente mediante data base informatizzato, etc ), andrebbe acquisito un chiarimento circa l effettiva possibilità per le Regioni di svolgere tali compiti con le risorse finanziarie e di personale già disponibili a legislazione vigente; ciò al fine di escludere aggravi di spesa che possano incidere sul rispetto degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico dei predetti enti
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