REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DOTTORATO INTERNAZIONALE IN ECONOMIA
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- Gabriele Rossa
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1 REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DOTTORATO INTERNAZIONALE IN ECONOMIA Emanato con D.D. n. 147 del 26/02/2010. TITOLO I- PRINCIPI GENERALI Art. 1 (Definizione generale e obiettivi del Corso) 1. Il Dottorato Internazionale in Economia è stato istituito in convenzione con l Università di Strasburgo ed è inserito in una rete di eccellenza di università europee costituita attualmente dalle Università di Alla convenzione istitutiva possono aderire, mediante apposito accordo, ulteriori università. 2. Il Corso si propone di offrire un percorso di formazione e di ricerca in linea con i più elevati standard internazionali e di formare economisti in grado di svolgere attività di ricerca e di analisi nelle università, nelle amministrazioni pubbliche, nelle organizzazioni internazionali e nelle imprese. 3. L offerta didattica del Corso afferisce ai seguenti settori scientifico disciplinari: Economia Politica (SECS-P01), Politica Economica (SECS-P02), Scienza delle Finanze (SECS-P03), Storia del pensiero economico (SECS-P04), Econometria (SECS-P05), Economia Applicata (SECS-P06), Storia Economica (SECS-P12). 4. Al termine del Corso, e in seguito al superamento di un apposito esame, la Scuola rilascia il titolo di Dottore di ricerca. Il candidato, qualora ne faccia richiesta, potrà conseguire, nel rispetto delle procedure previste, un dottorato in co-tutelle italo-francese, e/o un titolo europeo a condizione che nell istituzione partner sia presente un supervisore. Art. 2 (Articolazione del corso) 1. Ogni ciclo del corso ha la durata di 3 anni. 2. Il corso è così articolato: i primi 15 mesi sono prevalentemente dedicati alla frequenza dei corsi, presso la Scuola e presso l Università di Strasburgo, e al superamento dei relativi esami. I mesi successivi sono dedicati alla ricerca finalizzata alla stesura della tesi. Durante quest ultimo periodo è previsto un soggiorno all estero della durata compresa tra sei e diciotto mesi volto a consentire la frequenza di corsi avanzati e/o lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con ricercatori stranieri. 3. L organizzazione del Corso e la programmazione didattica annuale è affidata al Coordinatore e al Collegio dei docenti. TITOLO II- ORGANIZZAZIONE Art. 3 (Organi del Corso) 1
2 1. Il Dottorato prevede, quali organi istituzionali del Corso, il Coordinatore ed il Collegio dei docenti, supportati da uno Steering Committee e dalla struttura di ricerca e supervisione offerta dal Laboratorio LEM. 2. L organizzazione e la supervisione didattica e scientifica del corso è affidata al Coordinatore che, di concerto con il Collegio dei docenti, sovraintende allo svolgimento del programma del Corso e alla scelta dei supervisori degli allievi. Il Coordinatore del Dottorato presso la Scuola si coordina con il suo omologo presso l Università di Strasburgo in ordine all organizzazione dei corsi del primo anno e dei corsi advanced nelle rispettive sedi e garantisce un adeguata supervisione delle tesi degli studenti. Art. 4 (Coordinatore del corso) 1. Il Coordinatore del corso è designato dal Collegio dei Docenti, a maggioranza dei suoi componenti, ed è nominato dal Consiglio della Classe Accademica di Scienze Sociali. 2. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento il Coordinatore designa, tra i componenti del Collegio dei docenti, un Vice-Coordinatore che provvede a sostituirlo. 3. Il Coordinatore ha la responsabilità della gestione didattica, scientifica ed organizzativa del Corso, convoca e presiede il Collegio dei docenti, informa periodicamente il Consiglio della Classe Accademica di Scienze Sociali delle attività del Corso. Art. 5 (Collegio dei docenti) 1. Il Collegio dei docenti del Dottorato è composto da docenti e ricercatori della Scuola o di altre Università italiane e straniere ed è nominato dal Consiglio della Classe Accademica di Scienze Sociali. Alle riunioni partecipa, a titolo consultivo, un rappresentante degli allievi del Corso, eletto annualmente entro il mese di febbraio. 2. Il Collegio definisce la programmazione didattica e scientifica del corso, nomina il/i supervisor/s degli allievi, effettua la verifica annuale delle loro attività e delibera l ammissione degli allievi agli anni successivi. 3. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte da un membro del Collegio nominato su proposta del Coordinatore del Corso. Art. 6 (Supervisor) 1. Il Collegio dei docenti nomina, sentito l allievo/a interessato, da 1 a 3 Supervisors, di cui almeno uno scelto tra i professori e i ricercatori della Scuola, che seguono l allievo/a nella realizzazione del progetto di ricerca e nella impostazione e sviluppo della tesi. 2. Il Supervisor interno indirizza e segue con continuità l attività dell allievo/a e controfirma le richieste che il dottorando rivolge al Coordinatore o al Collegio Docenti. I Supervisors possono essere sostituiti con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo, su iniziativa del Coordinatore, sentito l allievo/a, o su richiesta motivata di quest ultimo. Art. 7 (Steering Committee) 1. Un comitato di esperti, composto da almeno 3 membri di chiaro prestigio internazionale, può essere istituito come organo di supporto con il compito primario di attivare, anche per via telematica, procedure di valutazione complessiva dell attività formativa del Corso e di fornire al Collegio dei docenti eventuali integrazioni e suggerimenti. 2
3 2. Lo Steering commitee viene istituito con Decreto del Direttore della Scuola su proposta del Collegio dei docenti sentita la Classe Accademica di Scienze Sociali, dura in carica un triennio e può essere rinnovato in tutto o in parte senza limitazioni di rinnovo per i singoli membri. Art. 8 (Faculty) 1. Per lo svolgimento delle attività didattiche e di supervisione, il Dottorato si avvale di collaborazioni con studiosi italiani e stranieri. 2. Tali studiosi costituiscono la Faculty esterna del Corso, costantemente aggiornata e resa pubblica sul sito della Scuola nelle pagine dedicate al Dottorato ( Viene resa pubblica, sulla stessa pagina, la Faculty dell Università di Strasburgo e delle altre eventuali Università Convenzionate. TITOLO III- FUNZIONAMENTO Art. 9 (Ammissione) 1. L ammissione al Corso avviene per concorso pubblico, senza distinzione di nazionalità, con modalità di selezione volte ad assicurare la trasparenza delle procedure, un idonea valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l espletamento, la pubblicità degli atti ed il pieno rispetto della normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 2. La Commissione esaminatrice è nominata dal Direttore della Scuola con proprio decreto, su proposta del Coordinatore, entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza per l iscrizione prevista dal bando. 3. Possono accedere al concorso coloro che sono in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale oppure di titolo equipollente, conseguito anche all estero. La Commissione, ai soli fini concorsuali, deciderà sull equipollenza, se non disposta per legge. 4. La partecipazione al concorso è riservata a candidati di età inferiore a 35 anni alla data di scadenza della domanda; la Commissione di concorso può ammettere al concorso, in via eccezionale, candidati di età superiore sulla base di un attenta valutazione del curriculum vitae et studiorum presentato. 5. Possono partecipare al concorso anche i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio richiesto ma che lo conseguiranno entro la data prevista dal bando di concorso, in ogni caso antecedente a quella di inizio dei corsi. In tal caso la partecipazione sarà consentita con riserva ed il candidato che sia risultato vincitore sarà tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di laurea entro i termini prescritti dal bando. 6. I bandi di concorso indicano annualmente: il numero massimo degli allievi ammissibili al Corso; il numero delle borse di studio erogate dalla Scuola e il loro ammontare; i criteri e le prove di selezione e i documenti da presentare (in particolare deve essere prevista come obbligatoria la presentazione di un progetto individuale di ricerca); il termine entro il quale deve essere conseguito il titolo di studio; gli eventuali vincoli a particolari temi di ricerca laddove siano previsti finanziamenti aggiuntivi da parte di enti esterni. 7. Il calendario delle prove d esame è pubblicato sul sito web della Scuola a cura della Divisione Formazione Universitaria secondo le indicazioni del Coordinatore del Corso. 8. La selezione dei candidati consiste nella valutazione dei titoli prodotti (quali il curriculum del candidato, le votazioni conseguite negli esami, la tesi di laurea, quando prevista dal corso di 3
4 studi, eventuali attività di ricerca svolte ed il progetto di ricerca presentato dal candidato, che possono essere sottoposti a verifica con gli strumenti previsti dalla normativa vigente ad opera della Commissione) e delle lettere di presentazione. La Commissione esprime una valutazione complessiva in centesimi. Il bando di concorso deve indicare il punteggio minimo ai fini del conseguimento dell idoneità. Art. 10 (Diritti ed obblighi dei Dottorandi) 1. I Dottorandi si impegnano a seguire il percorso formativo finalizzato all'esercizio delle attività di ricerca proposte nell ambito del Dottorato. 2. Essi si impegnano altresì ad osservare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Scuola. 3. Gli allievi in corso usufruiscono dei servizi della Scuola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Gli allievi che, terminato il terzo anno di corso, devono ancora sostenere l esame finale potranno continuare ad usufruire dei servizi sino al conseguimento del titolo e comunque non oltre un anno dalla conclusione del triennio. 4. La Scuola garantisce agli allievi, fino al conseguimento del titolo, la copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere nello svolgimento delle attività legate al Dottorato. 5. I Dottorandi possono frequentare liberamente i corsi di lingua straniera attivati presso la Scuola e, con il parere favorevole del coordinatore, possono svolgere attività remunerate coerenti con la propria attività di ricerca e/o ad essa funzionali, purché compatibili con l assolvimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal Corso. 6. Gli allievi non possono essere iscritti ad altri Corsi di Dottorato o Corsi identificati al III ciclo dal Processo di Bologna. Art. 11 (Esclusione) 1. L'esclusione di un allievo/a dal Corso avviene con decreto del Direttore della Scuola, su proposta motivata del Collegio dei docenti, e comporta l interruzione immediata dell erogazione della borsa. 2. L'esclusione può essere deliberata a seguito di accertamento del Collegio Docenti: a. per gravi inadempimenti dell allievo, reiterati anche successivamente al formale richiamo da parte del Coordinatore; b. per profitto insufficiente, a seguito della valutazione da parte del Collegio dei Docenti; c. per tutte le altre cause previste da norme di Legge o Regolamento. TITOLO IV- FORMAZIONE E CONSEGUIMENTO TITOLO Art. 12 (Piano di formazione) 1. Gli allievi sono tenuti a seguire l attività didattica e scientifica prevista dal progetto formativo del Corso, alla stesura della tesi ed all esame finale. 2. L offerta didattica, integralmente erogata in lingua inglese, in analogia con i migliori programmi graduate internazionali, prevede tre tipologie di corsi: - corsi basic, preceduti nel primo trimestre da quelli propedeutici di Matematica e Statistica, coprono e approfondiscono gli elementi istituzionali dei corsi di Micro e Macro Economia, Economia industriale, Econometria, Storia del Pensiero Economico. 4
5 - corsi advanced approfondiscono temi e problematiche vicini alla frontiera della ricerca e sono necessari al fine di affrontare il lavoro di tesi. - corsi frontier, in parte svolti in forma di seminario, vedono la partecipazione di docenti di fama internazionale e espongono ai dottorandi i risultati delle attività di ricerca più all avanguardia. 3. L allievo svolge di norma la propria attività di ricerca nelle strutture della Scuola ed in quelle di Istituzioni ed enti convenzionati, in particolare l Università di Strasburgo; eventuali modifiche al programma di ricerca potranno essere concesse dal Collegio dei docenti solo se adeguatamente motivate entro e non oltre la fine del secondo anno. 4. Gli allievi del Corso sono soggetti alle verifiche periodiche previste dal Collegio del docenti. Sono obbligatorie le seguenti verifiche: a. al termine di ogni corso di insegnamento, per accertare l adeguatezza del livello di apprendimento; b. al termine del primo del secondo anno di Corso, per conseguire l ammissione agli anni successivi. A tal fine entro il mese di luglio del primo anno di corso il Collegio dei docenti stabilisce l ammissione al secondo anno sulla base dei risultati degli esami e delle presentazioni di saggi effettuate dagli allievi. Inoltre entro il mese di settembre del secondo anno di corso gli allievi devono presentare al Collegio dei docenti una relazione, approvata dal Supervisor interno, sull attività scientifica svolta ed una outline delle attività previste per l anno successivo. 5. Previa approvazione del Collegio Docenti, gli allievi possono essere inseriti in progetti ed attività di ricerca della Scuola compatibili con il proprio percorso formativo. 6. La sospensione dell allievo dagli obblighi didattici viene disposta con Decreto del Direttore, su proposta del Collegio Docenti, per le cause e i motivi previsti dalla Legge e dall art. 14, comma 5, del Regolamento didattico dei Corsi di Perfezionamento. Art. 13 (Soggiorni fuori sede) 1. Oltre al periodo trascorso presso l Università di Strasburgo, è previsto che nei mesi successivi allo svolgimento dei corsi lo studente possa trascorrere un periodo normalmente compreso fra i 6 e i 12 mesi in istituzioni scientifiche, laboratori di ricerca, enti pubblici o privati, per la frequenza di corsi o per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti la preparazione della tesi di Dottorato. Il Coordinatore autorizza i soggiorni fuori sede. 2. Sono previsti contributi, previa approvazione del Coordinatore, per Summer Schools che affrontino temi legati al progetto di ricerca dell allievo/a. 3. Previo parere favorevole del Supervisor, il Coordinatore può autorizzare altresì contributi per la partecipazione a convegni nel caso in cui gli allievi/e presentino al convegno interventi scritti. 4. I contributi aggiuntivi per soggiorno fuori sede, oltre all eventuale rimborso totale o parziale delle spese di viaggio, sono regolati dalla normativa della Scuola in materia. 5. Le domande per i soggiorni fuori sede ed eventuali relativi contributi vanno indirizzate al Coordinatore del corso, e devono contenere il programma scientifico del soggiorno richiesto. Art. 14 (Visiting Students) 1. Il Coordinatore, nello spirito di internazionalizzazione del Corso, può ammettere a frequentare i propri corsi o seminari Visiting Doctoral Students provenienti da altre istituzioni italiane e 5
6 straniere nel rispetto dei Regolamenti della Scuola. A tali studenti può essere richiesto il pagamento di un contributo. 2. I Visiting Students sono ammessi a fruire dei servizi della Scuola sulla base di quanto stabilito dagli accordi di scambio, o sulla base di quanto proposto dal Coordinatore, dal Collegio docenti e deliberato dagli organi competenti in materia. Art. 15 (Conseguimento del titolo) 1. Il titolo di Dottore di Ricerca viene conseguito con il superamento dell esame finale ed è rilasciato dal Direttore della Scuola. L esame deve normalmente avvenire entro un anno dalla conclusione del triennio di corso. Il Coordinatore può concedere una proroga di tale termine, su richiesta dell allievo, fino ad un massimo di un anno. Ulteriori proroghe potranno essere eccezionalmente concesse dal Collegio dei docenti su motivata richiesta dell allievo. 2. L'esame finale consiste nella discussione orale dei risultati dell attività di ricerca dell allievo, presentati in forma di tesi, redatta preferibilmente in lingua inglese e possibilmente composta da vari articoli. La tesi deve contenere contributi scientifici originali pubblicabili in tutto o in parte nelle migliori riviste internazionali. La commissione può dichiararsi interamente soddisfatta del risultato ( pronunciandosi per un pass ), può chiedere revisioni minori (delegando il controllo sul loro svolgimento al/ai Supervisors) o revisioni maggiori (che possono eventualmente richiedere una nuova seduta di esame). La commissione può inoltre esprimersi in forma totalmente negativa ( fail ). 3. La data di svolgimento dell esame finale e la nomina della Commissione sono stabiliti dal Direttore della Scuola, con proprio Decreto, su proposta del Coordinatore. Copia della tesi finale viene depositata, a cura della Scuola, presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze. Un'ulteriore copia in formato elettronico viene conservata negli archivi della Scuola. Art. 16 (Commissioni) 1. La Commissione per il concorso di ammissione al Corso è nominata dal Direttore della Scuola su proposta del Coordinatore ed è composta da 4 a 6 di docenti e ricercatori nominati fra i membri del Collegio dei docenti. Può essere integrata da uno o più membri della Faculty dell Università di Strasburgo. 2. La Commissione per l esame finale del Diploma di Dottorato è nominata dal Direttore della Scuola su proposta del Coordinatore del corso ed è composta da 4 a 6 membri, di cui almeno due membri del Collegio dei docenti. TITOLO V- NORME FINALI Art. 17 (Norme applicabili) 1. Il Dottorato internazionale in Economia è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento e dalla convenzione con l Università di Strasburgo, dal Regolamento didattico d Ateneo e dal Regolamento didattico dei Corsi di Perfezionamento della Scuola. 6
7 Art. 18 (Entrata in vigore) 1. Il presente regolamento entra in vigore entro 15 giorni dall'emissione del decreto di approvazione e si applica integralmente agli allievi in corso. Art. 19 (Modifiche) 1. Le modifiche al presente Regolamento, proposte da almeno un terzo del Collegio dei docenti, sono sottoposte all approvazione del Senato Accademico, sentito il Consiglio della Classe Accademica di competenza. 7
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