FATTURAZIONE ELETTRONICA

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1 II Edizione Francesco Scopacasa FATTURAZIONE ELETTRONICA Documento informatico Firma digitale Conservazione sostitutiva Posta elettronica certificata

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3 II Edizione Francesco Scopacasa FATTURAZIONE ELETTRONICA Documento informatico Firma digitale Conservazione sostitutiva Posta elettronica certificata

4 QUESTO EBOOK È UN'ANTEPRIMA GRATUITA Per ordinare la versione integrale utilizzare il link SHOPWKI.it o rivolgersi all agente di zona PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l Strada I, Palazzo F Milanofiori Assago (MI) ISBN: Il presente file può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. I diritti di commercializzazione, traduzione, di memorizzazione elettronica, di adattamento e di riproduzione totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. La presente pubblicazione è protetta da sistemi di DRM. La manomissione dei DRM è vietata per legge e penalmente sanzionata. L elaborazione dei testi è curata con scrupolosa attenzione, l editore declina tuttavia ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

5 Profilo Autore L AUTORE Francesco Scopacasa Nato a Roma, ha maturato una lunga esperienza di impresa operando quale responsabile delle attività di assistenza legale e fiscale nella Olivetti S.p.A. e svolge attualmente attività autonoma di consulenza e collaborazione aziendale sulle medesime materie. Laureato in giurisprudenza, ha seguito fin dall avvio della riforma tributaria del 1972 le problematiche fiscali di interesse aziendale, con particolare riferimento al settore della imposizione indiretta e degli adempimenti del contribuente. Dal 1979 collabora con IPSOA Editore Gruppo Wolters Kluwer Italia s.r.l. per la redazione di opere editoriali, riviste tributarie, pubblicazioni monografiche e per la partecipazione a master tributari e d impresa, corsi di formazione, seminari e convegni. Svolge attività di collaborazione e docenza anche per altre imprese, Enti e Associazioni di categoria, ed è intervenuto quale docente in materia di IVA in Corsi per Ufficiali organizzati dal Comando scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e per Funzionari dell Agenzia delle Entrate organizzati dalla Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze del Ministero dell Economia e delle Finanze e in seminari IVA organizzati dall Università degli Studi di Milano Bicocca. Dal 2012 partecipa ai lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica. Avvertenza L opera tiene conto dei provvedimenti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino al 1 marzo Fatturazione elettronica V

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7 Presentazione Presentazione Già nella precedente edizione di questo libro (maggio 2009), avevamo evidenziato che i primi timidi tentativi di trasferire legalmente gli scomodi ed ingombranti archivi cartacei su supporti tecnologicamente avanzati risalgono alla fine degli anni 60. Si tratta evidentemente di un esigenza sempre più sentita dagli operatori economici, costretti ad emettere, gestire e conservare per molti anni una massa di documenti sempre maggiore in relazione alla naturale crescita degli scambi nazionali e transnazionali. Da allora molta strada è stata fatta rincorrendo una tecnologia in continua evoluzione; la pietra angolare su cui poggia tutta la costruzione resta tuttora il riconoscimento di validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge del documento informatico, contenuto nella prima Legge Bassanini del 1997; principio in seguito recepito nella norma fondamentale della materia, costituita dal Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) pubblicato nell anno Il riconoscimento del valore legale del documento informatico ha aperto la via non solo alla trasformazione dei documenti analogici in documenti informatici e, quindi, alla loro conservazione in forma elettronica, ma ha altresì aperto la via al principio della cosiddetta dematerializzazione o digitalizzazione, per il quale i documenti medesimi possono essere formati direttamente in forma elettronica, senza necessità di essere preventivamente materializzati su un supporto cartaceo. Sotto tale profilo ha assunto rilevante importanza il processo della fatturazione elettronica per il quale la soppressione della carta, data l enorme mole di documenti scambiati quotidianamente a fronte delle singole cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate, comporta un evidente risparmio sia sotto il profilo della semplificazione operativa, sia sotto il connesso profilo economico. Poiché, peraltro, in tutti questi anni le norme che disciplinano la materia si sono succedute, trasformate e sovrapposte come spesso avviene anche in altri campi, creando disorientamento nei non addetti ai lavori, questo libro si propone innanzitutto di evidenziare la normativa attualmente vigente e suddivisa per materia in quattro filoni basilari: (a) il documento informatico e la firma digitale; (b) la fatturazione elettronica; (c) la conservazione sostitutiva dei documenti; (d) la posta elettronica certificata. Di ciascuno di questi argomenti si è cercato di cogliere i tratti essenziali, gli aspetti operativi e, in definitiva, lo stato dell arte per la loro concreta attuazione. Fatturazione elettronica VII

8 Presentazione Va tenuto presente che già alla fine del 1997 la normativa nazionale sembrava ormai compiutamente definita e prossima alla fase della concreta attuazione, ma furono avanzati dubbi in sede comunitaria e si discusse tra l altro se oltre alla firma elettronica forte (cioè la nostra firma digitale ) dovesse trovare ospitalità nella procedura anche una firma elettronica debole, come fu poi indicato nella Direttiva n. 1999/93/CE. In seguito si discusse invece sulla necessità di una pausa di riflessione circa le modalità di attuazione della fatturazione elettronica e la Commissione europea si chiese, in estrema sintesi, se nel processo di fatturazione elettronica dovessero essere privilegiati gli aspetti di sicurezza tecnologica del documento trasmesso (presenza della firma digitale, del riferimento temporale, ecc.) che ne garantiscono l origine, l integrità e la data, ma ne ritardano la diffusione, o non piuttosto dovessero essere privilegiati gli aspetti di semplificazione operativa che ne facilitano la diffusione lasciando alle parti interessate la facoltà e la responsabilità di garantire con altri mezzi la certezza dei documenti trasmessi e ricevuti. Quest ultima teoria è stata recepita nella Direttiva n. 2010/45/UE che ha riformulato l intero Capo 3 (artt. da 217 a 240), relativo agli obblighi di fatturazione, del Titolo XI della Direttiva n. 2006/112/CE che disciplina l IVA, e si basa sui principi della non discriminazione (per il quale alle fatture elettroniche non possono essere imposti vincoli specifici di emissione ulteriori rispetto a quelli previsti per le fatture cartacee, ma entrambe devono essere parimenti accettate dagli Stati membri) e della neutralità tecnologica (per il quale è lasciata alle parti la facoltà e la responsabilità di porre in essere qualunque strumento tecnico, attuale o futuro, di controllo della provenienza e dell integrità del documento trasmesso e ricevuto). In conclusione, poiché entrambe le esigenze prospettate (sicurezza della trasmissione e semplificazione della procedura) devono trovare un giusto equilibrio nella normativa comunitaria, non resta che augurarsi che la pausa di riflessione possa considerarsi superata con il recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE attuato dall Italia con il D.L. n. 216 dell 11 dicembre 2012 e prontamente confermato dalla Legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228). E evidente che, trattandosi di una materia, quella della fatturazione elettronica e della conservazione sostitutiva dei documenti con rilevanza civilistica e fiscale, che impone una grande attenzione alla soluzione delle problematiche sia giuridiche sia tecniche, non possiamo contare su una stabilità nel tempo della normativa, soprattutto in relazione alla rapida obsolescenza delle soluzioni tecniche adottate. VIII Fatturazione elettronica

9 Presentazione Una nota senz altro positiva è data dall istituzione dell Agenzia per l Italia digitale (attuata con il D.L. sviluppo n. 83/2012) che ha rilevato anche le funzioni del soppresso DigitPa (già CNIPA), nonché dalle precise indicazioni dell Agenda digitale italiana contenute nel D.L. sviluppo bis n. 179/2012. Per il raggiungimento degli obiettivi, il Legislatore è attento anche alla costante manutenzione dello strumento giuridico che ne costituisce il fondamento, il CAD Codice dell Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) appena adesso aggiornato con la recente Legge di stabilità per il 2013 (legge n. 228 del 24 dicembre 2012). Se, quindi, è lecito attendersi un futuro sempre più digitale, ci si augura tuttavia che già i risultati sino ad oggi raggiunti siano tali da mettere le imprese in condizione di potere finalmente sfruttare, in modo concreto, i grandi vantaggi offerti dalle procedure di fatturazione elettronica e di conservazione sostitutiva delle proprie scritture contabili. L Autore Milano, 1 marzo 2013 Fatturazione elettronica IX

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11 Sommario SOMMARIO Capitolo I DAL DOCUMENTO CARTACEO AL DOCUMENTO ELETTRONICO 1. Evoluzione del quadro normativo e situazione attuale Premessa Un po di storia: primi tentativi di abbandono della carta Quattro argomenti o filoni normativi Prossimi sviluppi nella normativa comunitaria Prossimi sviluppi nella normativa nazionale Capitolo II DISCIPLINA GENERALE: LA FATTURA COMUNITARIA 1. La fattura nell evoluzione della normativa comunitaria La fattura tra gli obblighi dei contribuenti nella direttiva n. 2006/112/CE La nuova fattura nella direttiva n. 2010/45/UE Capitolo III DISCIPLINA GENERALE: LA FATTURA NEGLI SCAMBI INTERNI E NELLE OPERAZIONI CON L ESTERO 1. La fattura nella normativa nazionale attuale (D.P.R. n. 633/1972) La fatturazione tra gli adempimenti IVA Fatturazione degli scambi interni Fatturazione delle operazioni con Paesi terzi Il testo dell art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 modificato con il D.L. n. 216/2012, in seguito trasferito nella Legge 24 dicembre 2012, n Evoluzione della norma e confronto con il testo previgente Esame dell art La fattura quale documento di addebito civilistico e fiscale Fattura IVA e fattura fuori campo IVA Fatturazione elettronica XI

12 Sommario 4. Soggetti tenuti all emissione della fattura ai fini IVA: a. cedente o prestatore (ipotesi ordinaria); b. cliente ( self-billing ); c. terzo ( outsourcing ) Prassi precedente e normativa attuale Responsabilità del cedente o prestatore Emissione da parte del cliente o del terzo non residente Soggetti esonerati dall obbligo di fatturazione Esonero (condizionato) dall obbligo di emissione della fattura Soggetti esonerati con decreto Soggetti esonerati: certificazione e trasmissione telematica dei corrispettivi Facoltà per la GDO di trasmettere telematicamente i corrispettivi I contenuti della fattura - Fatture ordinarie Contenuti stabiliti dalla normativa comunitaria I contenuti obbligatori della fattura secondo l art. 21/IVA Emissione da parte del cliente e da parte del terzo Disposizioni varie I contenuti della fattura - Fatture semplificate La fatturazione nel commercio al dettaglio Il nuovo art. 21 bis Fatture (ordinarie e semplificate) emesse mediante utilizzo di apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) Termini e modalità di emissione della fattura Autofatturazione ( self-billing e reverse charge ) Casi di integrazione delle fatture emesse dal fornitore: a. casi di reverse charge ; b. integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario Distinzione tra autofattura e integrazione Indicazione nel Quadro VJ della Dichiarazione annuale Autofattura-denuncia Importazioni di oro industriale e di rottami La fatturazione ad esigibilità differita nei confronti dello Stato ed Enti pubblici Esigibilità differita nelle fatture con la cosiddetta IVA per cassa Esigibilità al momento del pagamento Il regime precedente dell IVA per cassa ( ) Il nuovo regime dell IVA per cassa (dal 1 dicembre 2012) IVA per cassa e reverse charge : incoerenza con i principi dell IVA XII Fatturazione elettronica

13 Sommario 14. Altri casi particolari di fatturazione Fattura e imposta di bollo Principi generali dell imposta di bollo Fatture non imponibili ad IVA o esenti Modalità di pagamento dell imposta di bollo Regolarizzazione e sanzioni Onere del tributo nei rapporti con lo Stato e con i privati Esemplari, originali, duplicati e copie di fatture e documenti La registrazione delle fatture Registrazione delle fatture ordinarie e differite Capitolo IV DISCIPLINA GENERALE: LA FATTURA NEL D.L. N. 331 DEL 1993 (SCAMBI INTRACOMUNITARI) 1. La fattura nell evoluzione della normativa comunitaria Fatturazione delle operazioni intracomunitarie Recepimento della direttiva n. 2010/45/UE e modifiche al D.L. n. 331/ Evoluzione della norma e confronto con il testo previgente Momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie Anticipazione del momento impositivo: rilevanza della fattura e irrilevanza del pagamento Termini e modalità di integrazione e di registrazione della fattura ricevuta Autofatturazione Integrazione delle fatture relative a prestazioni di servizi resi da fornitori intracomunitari Termini di fatturazione delle cessioni intracomunitarie Recepimento della direttiva n. 2010/45/UE: modifiche ad altre normative e disposizioni di coordinamento Modifiche introdotte in altre normative collegate Recepimento della direttiva n. 2010/45/UE: disposizioni di coordinamento Fatturazione elettronica XIII

14 Sommario Capitolo V DOCUMENTO INFORMATICO E FATTURA ELETTRONICA 1. Documento analogico e documento informatico Fattura cartacea e fattura elettronica Originali, copie e duplicati Validità legale e valore probatorio del documento informatico Inversione dell onere della prova Opponibilità ai terzi della data e dell ora Le Regole tecniche per la formazione del documento informatico (D.P.C.M. 30 marzo 2009) Contenuti del D.P.C.M. 30 marzo Aggiornamento delle regole tecniche ai contenuti del CAD Requisiti della fattura elettronica Tipologia Requisiti intrinseci ed estrinseci La fattura cartacea : tipologie Documento statico non modificabile Macroistruzioni e codice eseguibile Riferimento temporale e marca temporale opponibile ai terzi Marca temporale Tempestività e precisione della marcatura temporale Firma elettronica - La direttiva n. 1999/93/CE Le garanzie della firma elettronica La crittografia e le chiavi La direttiva n. 1999/93/CE Tipologie di firma elettronica; in particolare, firma digitale e impronta Quattro tipologie di firma elettronica La firma digitale Coppia di chiavi asimmetriche e PKI Impronta o digest Chiavi asimmetriche e non condivise Tipologie di utilizzo delle chiavi Tutela della segretezza della chiave privata Formati di firma: file.p7m e.m7m Procedura di firma singola e automatica Dispositivi di firma (smart card e altri) Firma sicura e consapevole XIV Fatturazione elettronica

15 Sommario 9.2. Tipologie di dispositivi: Smart card, Token USB e HSM Autodichiarazione del certificatore Come provvedersi di una firma elettronica: Enti certificatori e certificati di firma Libertà di certificazione Responsabilità del Certificatore Irregolarità del certificato Fattura elettronica e imposta di bollo Obblighi fiscali sui documenti informatici Capitolo VI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 1. Emissione diretta in formato elettronico senza transito per il formato cartaceo (vantaggi e risparmi della cosiddetta dematerializzazione ) Necessità del consenso del cliente - destinatario Come acquisire e documentare il consenso del destinatario Quando la fattura elettronica si considera emessa Capitolo VII TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 1. Trasmissione elettronica di una fattura in formato analogico Trasmissione di fatture via o via fax Trasmissione con fax tradizionali Trasmissione elettronica di una fattura elettronica Accettazione del destinatario Effetti del mancato accordo Emissione e trasmissione da parte del cliente Emissione e trasmissione da parte di un terzo ( outsourcing ) Autofattura e Reverse charge Prova dell emissione della fattura Emissione e trasmissione elettronica mediante link ad un server Trasmissione di un lotto di fatture elettroniche Fatturazione elettronica XV

16 Sommario 3.9. Trasmissione della fattura al cliente per il tramite del vettore delle merci Trasmissione elettronica con sistemi Electronic Data Interchange (EDI) Trasmissione elettronica con sistemi di Posta Elettronica Certificata (PEC) Enti gestori di PEC e rilascio di caselle di Posta elettronica certificata Capitolo VIII CONSERVAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA (E DI ALTRE SCRITTURE E DOCUMENTI CONTABILI) 1. Obblighi civilistici e fiscali di conservazione delle scritture contabili Tipologie di documenti e obblighi civilistici Formazione e tenuta dei documenti informatici - Art bis c.c Efficacia probatoria dei documenti informatici Coordinamento con il D.L. n. 354/ Coordinamento con il D.M. 23 gennaio Termini di conservazione civilistici Obblighi fiscali di conservazione delle scritture contabili Conservazione delle fatture elettroniche Bollo sui documenti informatici Conservazione delle fatture presso terzi Conservazione delle fatture all estero Le Regole tecniche per la conservazione del documento informatico (Deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11) Requisiti per la conservazione dei documenti con validità fiscale (D.M. 23 gennaio 2004) Emissione e memorizzazione dei documenti informatici Conservazione su supporto informatico con validità fiscale Conservazione per tipologia di documento: documenti fiscali che possono essere conservati in formato elettronico Differenti tipologie di documenti: fatture cartacee e fatture elettroniche Documenti che possono essere conservati su supporto informatico Documenti fiscali da conservare in formato analogico Il processo eventuale di archiviazione : distinzione dall obbligo XVI Fatturazione elettronica

17 Sommario di conservazione Conservazione delle fatture emesse in formato elettronico Conservazione sostitutiva delle fatture emesse in formato analogico ( dematerializzazione degli archivi cartacei ): a. memorizzazione dell immagine ; b. insufficienza della memorizzazione del cosiddetto spool di stampa Conservazione di documenti originali unici e originali non unici L intervento del notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato La distruzione dei documenti originali analogici La periodicità del processo di conservazione delle fatture e di altri documenti informatici Riversamento diretto e riversamento sostitutivo Procedure di riversamento e conseguenze operative Il responsabile della conservazione Individuazione del responsabile Esibizione delle fatture e di altri documenti informatici La trasmissione dell impronta dei documenti informatici all Agenzia delle Entrate Conservazione dei documenti e imposta di bollo Prassi dell Agenzia delle Entrate in materia di conservazione elettronica Dieci domande su casi concreti e relative soluzioni fornite dall Agenzia delle Entrate Conservazione del libro unico del lavoro Capitolo IX LA FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER LE OPERAZIONI CON LO STATO E CON GLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI 1. Obbligo generale di emissione della fattura esclusivamente in formato elettronico Premessa Finalità e obiettivi in sede comunitaria Fattura elettronica e rapporto con gli elenchi dei clienti e dei fornitori Introduzione graduale dell obbligo di fatturazione elettronica Individuazione dei destinatari: Stato ed Enti pubblici nazionali Elenco ISTAT: Stato, Autonomie locali, Enti di previdenza Divieto di emissione di fatture cartacee Fatturazione elettronica XVII

18 Sommario 7. Divieto per la P.A. di effettuare pagamenti in assenza di fatture elettroniche Sanzione indiretta Il Decreto 7 marzo 2008 e la gestione del Sistema di interscambio: a. funzioni e compiti dell Agenzia delle Entrate; b. attività svolte dalla SO.GE.I In attesa del Decreto di attuazione: obiettivi e finalità Capitolo X LE CONSULTAZIONI PUBBLICHE IN TEMA DI FATTURAZIONE 1. La consultazione europea sul reverse charge dell agosto La consultazione sulla fatturazione di luglio 2008: le finalità Consultazione sulla fatturazione elettronica e-invoicing negli appalti pubblici Consultazione nazionale Forum italiano sulla fatturazione elettronica Istituzione del Forum Attività del Forum APPENDICE 1. Normativa di riferimento (con estratti) Prassi di riferimento Schemi di D.P.C.M. gg/mm/ XVIII Fatturazione elettronica

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21 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico Capitolo I DAL DOCUMENTO CARTACEO AL DOCUMENTO ELETTRONICO Sommario: 1. Evoluzione del quadro normativo e situazione attuale 1.1. Premessa 1.2. Un po di storia: primi tentativi di abbandono della carta 1.3. Quattro argomenti o filoni normativi 2. Prossimi sviluppi nella normativa comunitaria 3. Prossimi sviluppi nella normativa nazionale 1. Evoluzione del quadro normativo e situazione attuale 1.1. Premessa Il documento cartaceo 1 è generalmente definito nel linguaggio corrente come una scrittura atta a fornire una prova o convalida in ambito burocratico, amministrativo, giuridico 2. La conservazione dei documenti è quindi funzione sia del soddisfacimento di bisogni individuali di natura interna e gestionale, sia dell ottemperanza ad obblighi legislativamente imposti al fine di provare l esistenza di atti o fatti giuridicamente rilevanti. Anche senza volersi addentrare nei meandri della Storia, la norma civilistica attuale 3 - che tuttavia è in ciò inalterata da oltre sessant anni - fa obbligo di conservare una nutrita documentazione per ben dieci anni 4. A questa disposizione occorre aggiungere la considerazione oggettiva della crescita esponenziale, nella tipologia e nel numero, subita dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione in correlazione all evoluzione dei traffici commerciali 5, per ben comprendere come l esigenza di trasformare la carta in un supporto di dimensioni più ridotte e quindi più facilmente gestibile sia già da molti anni sentita come un esigenza primaria sia dalla Pubblica amministrazione sia dagli opera- 1 Per la definizione di documento informatico si veda oltre, al Cap. V. Tralasciamo invece volutamente l evoluzione storico-fisica del documento (dalla pietra, alla terracotta - ostrakon, alla tavoletta di cera, al papiro, alla carta). 2 Dal dizionario Devoto-Oli, Ed. Le Monnier R.D.L. 16 marzo 1942, n. 262, art c.c. 4 Per i problemi di conservazione dei documenti si veda oltre, Cap. VIII. 5 Un alto diapason fu raggiunto negli anni in cui si rese obbligatorio conservare una bolla di accompagnamento (documento di accompagnamento dei beni viaggianti) per ciascuna movimentazione di beni, con conseguente necessità per molte imprese di procurarsi ingenti spazi per accumulare detti documenti, ovviamente sostenendone i relativi ed ingenti costi. Fatturazione elettronica 3

22 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico tori economici privati, ed abbia costituito la vera molla per la transizione dal documento cartaceo al documento elettronico Un po di storia: primi tentativi di abbandono della carta La prima enunciazione legislativa della possibilità di attuare la predetta trasformazione fu inserita - come meglio si preciserà oltre - nella Legge 4 gennaio 1968, n. 15, che conteneva Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme. Il 1968, come è noto, fu un anno denso di fermenti sociali e di innovazioni di ampio respiro e, in perfetta coerenza con tale ventata di novità, la Legge n. 15/1968 si pose certamente come una legge coraggiosa ed illuminata arrivando a mettere in discussione due principi (per limitarci a quel che qui interessa), che fino ad allora non ammettevano alternative: la necessità del certificato rilasciato dalla Pubblica amministrazione e la necessità del supporto cartaceo per gli atti e documenti della Pubblica amministrazione e dei privati. Come avviene solitamente per tutte le leggi (forse troppo) illuminate, anche per la Legge n. 15/1968 le nuove proposte, dopo la prima fiammata di naturale fervore ed interesse, caddero nel dimenticatoio 6 e furono riprese solo nel 1990 con la Legge 7 agosto 1990 sulla cosiddetta trasparenza amministrativa, il cui art. 22 riconobbe, nel comma 1, il diritto di accesso ai documenti amministrativi per i cittadini che ne avessero interesse e, nel comma 2, riconobbe che il documento amministrativo poteva essere costituito anche da supporti diversi da quello cartaceo tradizionale 7. Un anno di grande fervore legislativo su questa materia fu certamente il 1993, segnato da tre avvenimenti importanti: 1) innanzitutto, la creazione dell Autorità per l Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA), istituita con il D.Lgs. 12 febbraio 93, n. 39, in seguito trasformata nel CNIPA - Centro per l informatica nella Pubblica amministrazione, in seguito trasformata in DigitPA e successivamente soppressa in concomitanza con la creazione 6 E significativo il fatto che dopo venti anni dall entrata in vigore della legge, il Ministro protempore della funzione pubblica avvertì la necessità di richiamare l attenzione degli uffici della Pubblica amministrazione sull obbligo legislativamente imposto di dare attuazione alle semplificazioni in materia di autocertificazione (C.M. n del 20 dicembre 1988). 7 Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 2: E considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell attività amministrativa. 4 Fatturazione elettronica

23 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico dell attuale Agenzia per l Italia digitale 8. Questo ente ha l obiettivo dell attuazione dell Agenda digitale italiana di cui all art. 1 del D.L. n. 179/2012 (V. in Appendice) e, tra le altre funzioni, il compito di affrontare il problema della formazione, trasmissione e conservazione sostitutiva dei documenti con la dovuta competenza e cioè, oltre che sulla base esclusivamente normativa, anche sotto il profilo scientifico e sistematico; 2) il secondo avvenimento fu rappresentato dall emanazione nel corso dell anno di un corposo Disegno di Legge avente come obiettivo la semplificazione degli adempimenti e la tutela dei diritti del contribuente 9. Tralasciando le altre numerose semplificazioni alle quali tale strumento legislativo ha dato origine nel tempo 10, è opportuno qui ricordare la previsione di attribuire identica rilevanza alle annotazioni effettuate su supporto elettronico rispetto a quelle effettuate su supporto cartaceo 11. Questa previsione si è rivelata nel tempo la vera chiave che ha consentito di aprire la porta alla trasmissione telematica dei dati anche nei rapporti tra contribuente e fisco e alla loro conservazione su supporto informatico sia in campo tributario 12, sia in campo civile 13 ; 8 V. D.L. 22 giugno 2012, n. 83, artt Disegno di legge - Atto Camera - D.D.L. / AC n del 22 settembre Basti citare, ad esempio, la soppressione degli adempimenti relativi al documento di accompagnamento dei beni viaggianti, agli elenchi cartacei dei clienti e dei fornitori, alla vidimazione dei libri contabili, nonché alla semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi, e all istituzione del cosiddetto Statuto del contribuente. 11 D.D.L. n. 2046/1993, art. 19, comma 1, lett. e): possibilità di attribuire identica rilevanza ad ogni sistema di annotazione effettuato su supporto elettronico, magnetico o comunque connesso a strumenti inerenti alla tecnologia dell informazione, di cui sia accertata l affidabilità; disciplina della trasmissione dei dati per via telematica, e della sua rilevanza e validità, tra uffici dell Amministrazione finanziaria e tra questi e i contribuenti; previsione di appropriati incentivi all uso da parte dei contribuenti delle tecnologie informatiche, anche per la presentazione delle dichiarazioni annuali. 12 V. art. 7, comma 4 ter del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, conv. in Legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni, che nel testo attuale dispone: A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza. 13 V. art. 2220, comma 3, c.c., inserito con l art. 7 bis, comma 4 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, conv. in Legge 8 agosto 1994, n. 489: Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi (segue) Fatturazione elettronica 5

24 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico 3) il terzo avvenimento è rappresentato dalla Legge finanziaria per il 1994 che, all art. 2, comma 15, stabilì la prima apertura verso l utilizzo di supporti ottici in sostituzione dei documenti cartacei secondo regole tecniche che dovevano essere stabilite dall AIPA 14, anche se limitatamente al mondo della Pubblica amministrazione 15. Peraltro l AIPA aveva mantenuto fede ai propri impegni emanando le previste regole tecniche con Deliberazione del 28 luglio 1994; regole che, ovviamente, erano destinate ad essere sostituite più volte nel tempo in funzione dell evoluzione tecnologica dei prodotti hardware e software disponibili sul mercato. Successivamente, anche la Legge finanziaria per il 1996 proseguì nell opera di semplificazione tracciata dal già citato D.D.L. n. 2046/1993, delegando il Governo a stabilire con appositi Regolamenti - tra l altro - la possibilità di conservazione delle scritture e dei documenti mediante supporti ottici o magnetici, e sempre confidando sulle regole di sicurezza indicate dall AIPA 16. a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.. A norma del comma 9 del predetto art. 7 bis, queste disposizionisi applicano anche a tutte le scritture e i documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. 14 V. Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 15: Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti, per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendono soddisfatti anche se realizzati mediante supporto ottico purché le procedure utilizzate siano conformi a regole tecniche dettate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale. 15 La limitazione delle disposizioni della Legge n. 537/1993 alla Pubblica amministrazione era evidente dal contesto normativo (l art. 2 era intitolato alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi ) e dal fatto che non contenesse alcun riferimento esplicito ai privati. Tale interpretazione (peraltro non pacificamente condivisa) fu tuttavia superata con la successiva Legge Bassanini n. 59/1997 che inserì il predetto esplicito riferimento anche ai privati. La previsione della Legge n. 537/1993 è stata in seguito abrogata e sostituita, con esplicita estensione della facoltà anche ai privati, dapprima con l art. 6 del T.U. 28 dicembre 2000, n. 445 e, attualmente, con l art. 23 del CAD - Codice dell amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. La scelta di riunire sotto un unica disciplina i documenti informatici (e la loro conservazione), appartenenti al mondo pubblico e al mondo privato, non ci parve all epoca una scelta felice, e non ci pare tuttora tale, dal momento che sono talmente diversi gli interessi, gli obiettivi, le finalità di questi due mondi. Se, quindi, le regole operative potrebbero essere differenziate, resta invece ferma l opportunità di unificare le regole tecniche. 16 V. Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 147, lett. c): semplificare le modalità di conservazione delle scritture contabili e degli altri documenti previsti dalle norme fiscali, attraverso l uso di supporti ottici e magnetici, in conformità ai criteri dettati dall Autorità per l informatica nella Pubblica amministrazione, a condizione che sia possibile la lettura e la stampa contestualmente alla richiesta avanzata dagli uffici competenti ed in presenza di impiegati degli stessi uffici. 6 Fatturazione elettronica

25 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico Nell anno 1996, oltre alla ormai consueta attenzione data al problema dalla Legge finanziaria dell epoca 17 la quale stabilì che gli adempimenti tributari relativi al trattamento e alla conservazione delle scritture dovessero tenere conto delle nuove tecnologie dell ICT (Information & Communication Technology), è stata anche introdotta la disciplina della tutela del trattamento dei dati personali (cosiddetta privacy ) 18 che ha avuto un evidente e notevole influenza sulle procedure di formazione, trasmissione e conservazione dei documenti con strumenti informatici. Tuttavia, dopo tanti anni e tanto discutere, le due indicazioni profetiche della Legge n. 15/1968 erano ancora ferme sulla carta ; infatti, per la soppressione del formale certificato e la sua sostituzione con la più agile autocertificazione si è dovuto attendere circa trent anni e cioè fino a quando la Legge Bassanini ne ha ripreso con forza il concetto 19. Per la sostituzione del supporto cartaceo dei documenti con un supporto informatico si è invece dovuto attendere prima la modifica in tal senso del Codice civile 20 e, successivamente, il riconoscimento di legalità dato al documento informatico dalla stessa Legge Bassanini 21. Tuttavia, in pratica, questa trasformazione è timidamente iniziata solo dopo l emanazione nell anno 2004 del regolamento relativo alle scritture contabili aventi rilievo fiscale 22, attualmente in fase di revisione, e solo successivamente ha trovato nel nuovo art bis c.c. il riconoscimento di fonte primaria che consente la formazione e la tenuta di libri, registri e documenti sotto forma di documentazione informatica 23. Infine, la concreta generalizzazione del fenomeno, è stata realizzata con la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (cosiddetta Legge di stabilità ) che ha recepito nel nostro ordinamento i nuovi principi della fatturazione (cartacea e) elettronica introdotti dalla direttiva n. 2010/45/UE, non- 17 V. Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 136: Al fine della razionalizzazione e della tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti sono disciplinati con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove tecnologie per il trattamento e la conservazione delle informazioni e del progressivo sviluppo degli studi di settore. 18 V. Legge 31 dicembre 1996, n. 675, in seguito abrogata e sostituita con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n Legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 46 e Art. 2220, comma 3, c.c. - V. nota Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2. Vedi oltre, Cap. V. 22 D.M. 23 gennaio Vedi oltre, Cap. VIII. 23 L art bis c.c. è stato inserito con l art. 16, comma 12 bis del D.L. 29 gennaio 2008, n. 185, conv. in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (V. oltre, Cap. VIII, par. 1). Fatturazione elettronica 7

26 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico ché con la particolare disciplina della fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni effettuate nei confronti dello Stato e di numerosi Enti pubblici, come sarà descritto nel successivo Cap. IX Quattro argomenti o filoni normativi Nella Tavola che segue è rappresentato il quadro normativo attualmente vigente suddiviso in quattro argomenti che solo apparentemente possono sembrare autonomi e distinti, ma che, in realtà, sono strettamente connessi tra di loro avendo tutti, come riferimento comune, il CAD - Codice dell amministrazione digitale. A) il documento informatico e la sottoscrizione elettronica; B) la fatturazione elettronica; C) la conservazione elettronica dei documenti; D) la trasmissione dei documenti con posta elettronica certificata (PEC). A questi filoni normativi occorrerebbe aggiungere anche quelli relativi al cosiddetto e-government. Tali sono quelli relativi al protocollo informatico, alla carta di identità elettronica e tessera sanitaria, al domicilio digitale del cittadino e Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), e molti altri ancora. Su questo argomento è stato varato recentemente un importante progetto, la cosiddetta Agenda digitale italiana, per la cui attuazione sono attesi numerosi provvedimenti 24. Tuttavia in questo libro la trattazione è volutamente circoscritta ai soli problemi della fatturazione e della conservazione sostitutiva dei documenti che rivestono un più diretto ed immediato interesse per l impresa. La normativa vigente Per meglio comprendere l evoluzione normativa sulle materie indicate, è necessaria una breve citazione anche delle altre disposizioni che hanno concorso al raggiungimento della situazione attuale. Iniziamo la rassegna partendo dal primo filone. A) Il documento informatico e la sottoscrizione elettronica E stato già evidenziato che il merito di avere dato l avvio al documento informatico e alla sua sottoscrizione in forma elettronica deve essere riconosciuto alla Legge Bassanini n. 59/1997 che, come indicato nel titolo, conteneva Delega al Governo per il conferimento di funzioni 24 L Agenda Digitale è contenuta nel cosiddetto decreto Sviluppo bis - D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in Legge 17 dicembre 2012, n Fatturazione elettronica

27 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. La Legge e le sue appendici (Bassanini bis, Bassanini ter e relativi decreti delegati) hanno quindi costituito un corpus considerevole di norme che hanno gettato le basi di una moderna amministrazione pubblica e, tra queste, nell art. 15 per quanto qui interessa, quelle relative al riconoscimento del documento informatico e alla sua validità legale (V. oltre, Cap. V). Per la concreta attuazione del documento informatico, la Legge Bassanini aveva delegato il Governo ad emanare un apposito Regolamento entro 180 giorni, cosa che era peraltro puntualmente avvenuta con il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 che conteneva - tra l altro - la disciplina della cosiddetta firma digitale. Anche le regole tecniche erano state tempestivamente indicate con il D.P.C.M. 8 febbraio 1999 e - pertanto - l intera materia sembrava potersi considerare definita sotto il profilo normativo e tecnico, con conseguente passaggio alla fase pratica e operativa. Fatturazione elettronica 9

28 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico L illusione durò poco in quanto la direttiva n. 1999/93/CE del 13 febbraio 1999, nello stabilire un quadro comunitario per le firme elettroniche ci costrinse a rimescolare le carte prendendo atto, in particolare, di due realtà: l esistenza di firme elettroniche semplici o deboli accanto alle firme elettroniche qualificate o forti (V. oltre, Cap. V, par. 7); di quest ultima categoria fa parte la nostra firma digitale come era stata individuata dal D.P.R. n. 513/1997; il libero esercizio dell attività di certificazione (V. oltre, Cap. V, par. 10) accanto alle particolari tipologie di certificatori qualificati o accreditati individuata dal D.P.R. n. 513/1997. In sostanza, il nostro Legislatore, con il successivo recepimento della direttiva comunitaria avvenuto con il D.Lgs. n. 10 del 23 gennaio 2002, dovette - obtorto collo - aprirsi ad una tendenza più liberale, superando la filosofia di cautela e di rigore 25, ma certamente più chiusa, che aveva inizialmente adottato. Nel frattempo, il Legislatore nazionale aveva già affrontato la riforma della complessa e variegata normativa fondendo in un Testo unico (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) le diverse norme legislative e regolamentari (in particolare la vecchia Legge n. 15/1968 e il Regolamento sulla firma digitale - D.P.R. n. 513/1997). Il recepimento della direttiva n. 1999/93/CE ha costretto ad una ulteriore revisione, effettuata in un primo momento con norme di coordinamento negli anni 2002 e 2003 e, successivamente, con la formazione di un Codice (CAD - Codice dell amministrazione digitale, approvato con D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) 26. Il Codice ha nel frattempo subito alcune importanti modificazioni con il D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006, con il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, conv. in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, soprattutto, con il D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010, nonché, da ultimo, con il decreto cosiddetto sviluppo bis (D.L. n. 179/2012). Esso è un opera complessa che svolge la sua influenza trasversale su tutti e quattro i filoni che sono indicati nella Tavola che precede, come evidenziano le frecce orizzontali riportate nella parte inferiore della Tavola stessa. 25 La linea del rigore consistente nella richiesta di garanzie era stata all epoca sostenuta in sede UE oltre che dall Italia, anche da Francia, Germania e Portogallo. 26 Il T.U. - D.P.R. n. 445/2000 è tuttora in vigore, ma limitatamente agli adempimenti specifici della Pubblica amministrazione, mentre è stato svuotato della parte relativa al documento informatico, alle firme elettroniche e all attività di certificazione che è stata trasfusa nel Codice - D.Lgs. n. 82/ Fatturazione elettronica

29 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico Nel frattempo, anche le regole tecniche hanno subito una evoluzione parallela a quella normativa. Le prime regole tecniche furono stabilite dall AIPA con Deliberazione 28 luglio 1994, come previsto dall art. 2, comma 15 della Legge n. 537/1993. La stessa AIPA le sostituì, aggiornandole, con la Deliberazione n. 24 del 30 luglio Entrambe le Deliberazioni limitavano l uso dei supporti ai soli CD-R e dischi ottici con tecnologia laser cosiddetta WORM 27 ablativa in quanto l operazione di scrittura con raggio laser determina l asportazione fisica di una porzione del supporto, o altre tecnologie comunque fisicamente non riscrivibili (e con esclusione quindi delle diverse tecnologie, quale, ad esempio, quella cosiddetta magnetoottica ). In coerenza con l apertura nel frattempo intervenuta da parte del Legislatore verso supporti diversi dai dischi ottici 28, l AIPA sostituì le regole tecniche della Deliberazione n. 24/1998 con quelle della Deliberazione n. 42 del 13 dicembre 2001, in seguito a sua volta sostituita con la Deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio L art. 8 di entrambe queste ultime due Deliberazioni consente infatti esplicitamente non solo l uso di dischi ottici diversi da Worm e CD-R, quindi anche magneto - ottici e DVD, ma anche un qualsiasi supporto di memorizzazione, anche non ottico, comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle modalità previste dalla presente deliberazione. Come previsto dall art. 3 del D.P.R. n. 513/1997, il D.P.C.M. 8 febbraio 1999 aveva nel frattempo stabilito anche le regole tecniche suddividendole nei seguenti cinque titoli: le regole tecniche di base; quelle per la certificazione delle chiavi (di sottoscrizione, di certificazione e di marcatura temporale); quelle sulla validazione temporale; quelle sulla protezione dei documenti informatici; e quelle per le Pubbliche amministrazioni. 27 Acronimo costituito dalle lettere iniziali delle parole inglesi: write once, read many, per indicare che il supporto può essere scritto una volta sola ma può essere letto più volte. 28 V., in tal senso, art. 6 del T.U. n. 445/2000 in tema di riproduzione e conservazione dei documenti che prevedeva, accanto all uso del supporto ottico, anche di altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. L articolo citato è oggi soppresso, ma il concetto è stato mantenuto negli artt. 20, 21, 22 e 23 del CAD - D.Lgs. n. 82/2005 relativi al documento informatico, che indicano genericamente la produzione del documento su supporto informatico o su diversi tipi di supporto. Fatturazione elettronica 11

30 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico Per l archiviazione dei documenti informatici l art. 61 del D.P.C.M. rinviò alle regole stabilite dall AIPA con la Deliberazione 30 luglio Le regole del D.P.C.M. del 1999 sono state in seguito abrogate e sostituite una prima volta con il D.P.C.M. 13 gennaio 2004 e, successivamente, con il D.P.C.M. 30 marzo E evidente, tuttavia, che la materia tecnica risente della rapida obsolescenza dei prodotti informatici che costringe ad una revisione periodica e costante delle regole 29 ; sia la Deliberazione CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004, sia il D.P.C.M. del 30 marzo 2009 sono infatti in corso di revisione e dovrebbero essere a loro volta sostituiti e/o integrati quanto prima. Ne dovrebbe quindi risultare il seguente quadro d insieme 30 : D.P.C.M Regole tecniche relative ai documenti informatici: a) firma digitale: generazione apposizione verifica b) validazione temporale D.P.C.M. Schema D.P.C.M. Schema D.M. MEF../../11 Regole tecniche relative al documento informatico: a) formazione b) trasmissione c) conservazione d) copia e) duplicazione f) riproduzione g) validazione temporale../../11 Regole tecniche relative al Sistema di conservazione (sostituisce la Deliberazione CNIPA n. 11 del )../../13 Conservazione delle scritture contabili con validità fiscale (sostituisce il D.M ) Allegati: 1) Glossario / definizioni 2) Formati 3) Misure standard / specifiche tecniche 4) Standard tecnici del pacchetto di archiviazione 5) Metadati In corso di revisione 29 Già l art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 513/1997 prevedeva a tale scopo un adeguamento delle regole tecniche con cadenza almeno biennale. Tuttavia questa previsione temporale, che era stata mantenuta nel soppresso art. 8, comma 3 del T.U. - D.P.R. n. 445/2000, non è stata riportata nel corrispondente art. 20, comma 4 del vigente CAD - D.Lgs. n. 82/ Per l argomento della conservazione. V. oltre, Cap. VIII. 12 Fatturazione elettronica

31 Capitolo I - Dal documento cartaceo al documento elettronico Il testo dei due Schemi di D.P.C.M., indicati come D.P.C.M. gg/mm/2011, e dei relativi Allegati, è stato reso disponibile nel sito Internet del CNIPA già nell anno 2011, ed è riportato in questo libro in Appendice. E da ritenere che i due decreti saranno emanati dal nuovo organismo - Agenzia per l Italia digitale, che ha rilevato le funzioni del soppresso CNIPA, in seguito DigitPa - con le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti resi necessari dal lungo tempo trascorso dalla loro predisposizione. Per l istituzione dell Agenzia per l Italia digitale si veda il testo del D.L. n. 83/2012 in Appendice. B) La fatturazione elettronica La disciplina legale della fatturazione elettronica (V. oltre, Cap. V) ha inizio con la direttiva n. 2001/115/CE, emanata al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare le modalità di fatturazione previste in materia di imposta sul valore aggiunto. Le disposizioni di questa direttiva erano state in seguito assorbite nel testo rifuso della vigente direttiva n. 2006/112/CE, evidenziata nella Tavola che precede, ed erano state recepite nel nostro ordinamento interno con il D.Lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004 che aveva introdotto direttamente nel Testo IVA le corrispondenti disposizioni modificando gli articoli: 21 (fatturazione delle operazioni); 39 (tenuta e conservazione dei registri e dei documenti); e 52 (accessi, ispezioni e verifiche) del D.P.R. n. 633/72. Tutta la materia era stata all epoca compiutamente commentata dall Agenzia delle entrate con la circolare n. 45/E del 19 ottobre In seguito, in sede comunitaria è stata introdotta una profonda trasformazione in ottica di semplificazione, con la direttiva n. 2010/45/UE che ha stabilito l obbligo, per gli Stati membri, di attribuire pari rilevanza alla fatturazione cartacea ed elettronica 31. Gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2012 per adeguare in tal senso le proprie normative interne e l Italia ha provveduto a tale incombenza con il D.L. n. 216 dell 11 dicembre 2012, il cui testo è stato in seguito trasfuso nella Legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012, la cui nuova disciplina si applica dal 1 gennaio 2013 (V. oltre, Cap. III, par. 2). 31 La Commissione europea aveva presentato al Consiglio una proposta di direttiva che modificava sostanzialmente il testo della direttiva n. 2006/112/CE nella parte riguardante la formazione, trasmissione e conservazione delle fatture (Proposta COM(2009) 21 del 28 gennaio 2009). I contenuti della Proposta sono stati in larga parte condivisi dal Consiglio e trasfusi nella direttiva n. 2010/45/UE. Fatturazione elettronica 13

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