Norme generali, progettazione didattico organizzativa per l accoglienza e l integrazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

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1 CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI NEOIMMESSI LABORATORIO BES Inclusioni sociali ed aspetti interculturali Norme generali, progettazione didattico organizzativa per l accoglienza e l integrazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

2 Norme generali, progettazione didattico organizzativa per l accoglienza e l integrazione degli alunni con disturbi specifici dell apprendimento IL NUOVO SCENARIO IL CONTESTO COME RISORSA L ORGANIZZAZIONE IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

3 I Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento La categoria dei Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento viene convenzionalmente identificata con l acronimo DSA. Con il termine Disturbi evolutivi Specifici di Apprendimento ci si riferisce ai soli disturbi delle abilità scolastiche e, in particolare, a DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA e DISCALCULIA.

4 I Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento La principale caratteristica che permette di definire questa categoria è quella della specificità ; si tratta cioè di disturbi che interessano uno specifico dominio di abilità in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Si tratta di disturbi nell'apprendimento di alcune abilità specifiche che non permettono una completa autosufficienza nell'apprendimento poiché le difficoltà si sviluppano sulle attività che servono per la trasmissione della cultura, come, ad esempio, la lettura, la scrittura e/o il far di conto.

5 I PRESUPPOSTI LEGISLATIVI Normativa di riferimento generale La Costituzione art. 3 e art. 34 : coniugano il diritto allo studio con un idea di eguaglianza sostanziale Legge 517/77, art. 2 e 7 Stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l integrazione scolastica Presa in carico del Progetto di integrazione da parte del Consiglio di Classe. C.M. 262/88 Riprende la sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale che ribadisce il diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità alla frequenza, qualunque sia il grado o la complessità della disabilità.

6 I PRESUPPOSTI LEGISLATIVI Normativa di riferimento generale DPR 275/1999 riferimenti di integrazione Legge 53/2003 personalizzazione del percorso scolastico Legge 59/1997 autonomia scolastica Legge 296/2006 rispetto delle effettive esigenze L. 18/2009 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (20/12/1993)

7 I PRESUPPOSTI LEGISLATIVI Normativa di riferimento specifica Nota MIUR 4099/A/4 del : iniziative relative alla dislessia strumenti compensativi dispensativi Nota MIUR n.26/a/4 del : iniziative relative alla dislessia utilizzo degli strumenti compensativi dispensativi anche in presenza di diagnosi Nota MIUR n.1787 del : Esami di Stato Nota MIUR n.4798 del : integrazione scolastica C.M. n.4674 del 10 Maggio 2007: Disturbi di Apprendimento compensazione orale della lingua/e non materna C.M.51 Prot del 20 Maggio 2009: Esami si Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione A.S MIUR Prot.n.5744 del 28 Maggio 2009: Esami di Stato per gli alunni affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento D.S.A. DPR n.122 del 22 Giugno 2009: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244)

8 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) Con l approvazione e la pubblicazione della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, che è da considerare una sorta di legge-quadro in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico, si viene ad assicurare e definire un riordino di tutti i precedenti interventi legislativi e normativi in materia di DSA e si creano i presupposti per il superamento degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo del potenziale umano della persona con DSA, con un particolare riferimento ai percorsi finalizzati all integrazione scolastica.

9 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) Con la pubblicazione della Legge n. 170 vengono definiti: -1. Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia - La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. - La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. - Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi., si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

10 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) 2. Finalità 1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

11 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) 3. Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

12 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) 4. Formazione nella scuola 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, e' assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato, dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) 5. Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

14 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2010, n. 244) 6. Misure per i familiari - I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. 7. Disposizioni di attuazione - Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti di cui all'articolo 4, le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5, comma 2, nonché le forme di verifica e di valutazione finalizzate ad attuare quanto previsto dall'articolo 5, comma 4. - Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha compiti istruttori in ordine alle funzioni che la presente legge attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso.

15 DPR n.122 del 22 Giugno 2009: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni Articolo 1 - Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione 1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, Articolo 10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

16 IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO Il Piano Didattico Personalizzato è la diretta e coerente conseguenza della normativa scolastica degli ultimi decenni nella quale è stata posta, con sempre maggiore forza, attenzione alla realizzazione del successo nell apprendimento e alle problematiche dell abbandono scolastico. La personalizzazione dell apprendimento si ritrova nell'art. 21 della legge 15 marzo1997, n 59, nel quale si permette alle scuole, per tutti gli studenti, di concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali tesi alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; che riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo

17 IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO - Nel DPR 1999 N 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, all art.4 Autonomia didattica, si legge: 1. Le istituzioni didattiche riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. 2. Le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento. A tal fine possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l altro: (.) anche l attivazione di percorsi didattici individualizzati. - Nella Legge 53/2003 (riforma Moratti) è presente il concetto di personalizzazione e nelle Indicazioni per il Curriculo, 2007, si recita la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno

18 IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO In definitiva il PDP è un Piano Didattico pensato e applicabile per gli alunni con DSA, nei quali la difficoltà non è nella capacità di apprendimento, ma nelle abilità di utilizzare i normali strumenti per accedere all apprendimento, abilità che possono e devono essere supportate, secondo la normativa vigente, per il raggiungimento del successo formativo. Il PDP è un contratto fra docenti, Istituzione Scolastica, Istituzioni Socio- Sanitarie e famiglia per individuare e organizzare un percorso personalizzato, nel quale devono essere definiti i supporti compensativi e dispensativi che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA.

19 IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO permette di creare su misura una personalizzazione del percorso formativo dell alunno permette di monitorarne il suo andamento facilita il reperimento delle modalità didattiche attivate favorisce il lavoro collegiale (condivisione nel programmare, nel processo di insegnamento apprendimento, nel valutare) facilita il passaggio di notizie al cambio del docente / ciclo scolastico

20 IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO GLI ATTORI il Consiglio di Classe coinvolto i genitori lo specialista lo studente Il Dirigente Scolastico il docente referente DSA d Istituto

21 IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO Il Team dei docenti o il Consiglio di Classe, acquisita la diagnosi specialistica di DSA, redige il Piano Didattico Personalizzato. La redazione del documento prevede una fase preparatoria d incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze. La sua redazione avviene: all inizio di ogni anno scolastico entro i primi due mesi per gli studenti già segnalati su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione specialistica.

22 IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO La procedura consolidata per giungere alla compilazione del PDP è la seguente: acquisizione della segnalazione specialistica; incontro di presentazione tra: il Docente coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il Dirigente Scolastico e/o il referente DSA per la raccolta delle informazioni (verbalizzazione da parte del coordinatore); accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della modulistica da compilare (ad es. nel C.d.C. di Ottobre) stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente) (es. successivo C.d.C. di Novembre). Il PDP deve essere verificato due o più volte l anno a cura del team dei docenti o del Consiglio di Classe ( per es. in sede di scrutinio).

23 IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO La redazione deve contenere e sviluppare i seguenti punti: 1. dati relativi all alunno 2. descrizione del funzionamento delle abilità strumentali 3. caratteristiche del processo di apprendimento 4. strategie per lo studio strumenti utilizzati 5. individuazione di eventuali modifiche all interno degli obiettivi disciplinari per il conseguimento delle competenze fondamentali 6. strategie metodologiche e didattiche adottate 7. strumenti compensativi 8. criteri e modalità di verifica e valutazione 9. assegnazione dei compiti a casa e rapporti con la famiglia

24 Struttura del PDP USR Emilia Romagna Nota prot del 3 febbraio 2009: DSA: successo scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi. 1) ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL ALUNNO L analisi deve: - riportare le indicazioni fornite da chi ha redatto la segnalazione, dalla famiglia, dal lavoro di osservazione condotto a scuola. - rilevare le specifiche difficoltà che l allievo presenta ed anche i suoi punti di forza.

25 Struttura del PDP USR Emilia Romagna Nota prot del 3 febbraio 2009: DSA: successo scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi. 2) LIVELLO DEGLI APPRENDIMENTI Nelle diverse materie o nei diversi ambiti di studio vanno individuati gli effettivi livelli di apprendimento, che devono essere rilevati con le modalità più idonee a valorizzare le effettive competenze dell allievo oltrepassando le sue specifiche difficoltà. 3) METODOLOGIE Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuate le metodologie più adatte ad assicurare l apprendimento dell allievo in relazione alle sue specifiche condizioni (ad es. metodologie uditive e visive per alunni con problemi di lettura).

26 Struttura del PDP USR Emilia Romagna Nota prot del 3 febbraio 2009: DSA: successo scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi. 4) STRUMENTI COMPENSATIVI e DISPENSATIVI Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli strumenti compensativi e dispensativi necessari a sostenere l allievo nell apprendimento. Tra questi, nella scuola secondaria, vanno individuati con particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi che sarà possibile assicurare anche in sede di Esame di Stato. Preliminarmente all Esame di Stato, della scuola secondaria di II grado, tali strumenti vanno indicati nel Documento del 15 maggio (Nota MPIn.1787/05 - MPI maggio 2007) in cui il Consiglio di Classe dovrà esattamente indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d esame.

27 Struttura del PDP USR Emilia Romagna Nota prot del 3 febbraio 2009: DSA: successo scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi. 5) VALUTAZIONE FORMATIVA E VALUTAZIONE FINALE In conformità a quanto indicato nelle precedenti parti del piano personalizzato, andranno specificate le modalità attraverso le quali si intende valutare i livelli di apprendimento nelle diverse discipline o ambiti di studio. Dovrà essere, ad esempio, esplicitamente esclusa la valutazione della correttezza ortografica e sintattica per gli allievi disgrafici o disortografici nella valutazione dell aritmetica, della storia, ecc. Per ogni disciplina andranno pertanto individuate le modalità che consentano di appurare l effettivo livello di apprendimento.

28 Struttura del PDP USR Emilia Romagna Nota prot del 3 febbraio 2009: DSA: successo scolastico e strategie didattiche. Suggerimenti operativi. 6) ASSEGNAZIONE DEI COMPITI A CASA E RAPPORTI CON LA FAMIGLIA Nella programmazione personalizzata dovranno essere indicate le modalità di accordo tra i vari docenti e con la famiglia in ordine all assegnazione dei compiti a casa: - come vengono assegnati (con fotocopie, con nastri registrati,...) - in quale quantità vengono assegnati (tenere conto che i ragazzi con DSA sono lenti e fanno molta più fatica degli altri, quindi occorre selezionare gli aspetti fondamentali di ogni apprendimento) - con quali scadenze vengono assegnati, evitando sovrapposizioni e sovraccarichi - con quali modalità possono essere realizzati, se quelle consuete risultano impossibili o difficoltose al ragazzo con DSA.

29 CONCLUSIONI USR Piemonte - Circ. nr. 326 del 30 ottobre 2009 OGGETTO: Disturbi Specifici di Apprendimento I Disturbi Specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia, normalmente indicati come DSA) sono problemi con cui le scuole sempre più si devono confrontare. Aumentano i casi certificati da diagnosi specifica, e da più parti viene sollevato il problema affinché nelle scuole vengano utilizzati strumenti compensativi ed attuate misure adeguate a consentire ai ragazzi il superamento delle difficoltà che presentano nella lettura, nella scrittura e talvolta nel processo di calcolo. L'utilizzo delle misure compensative e dispensative è ribadito da alcune note ministeriali e dalle disposizioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, emanate ogni anno scolastico.

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