P.I. / C.F.: / EFFETTO: ore 24. SCADENZA: ore 24

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1 CAPITOLATO SPECIALE LOTTO 5 POLIZZA D ASSICURAZIONE ELETTRONICA CONTRAENTE: COMUNE DI ARCOLA PIAZZA MUCCINI, Arcola (SP) P.I. / C.F.: / EFFETTO: ore 24 SCADENZA: ore 24 FRAZIONAMENTO: ANNUALE SCADENZA 1 RATA: Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 1 di 21

2 SEZIONE 1: DANNI MATERIALI ALL HARDWARE SEZIONE 2: DANNI MATERIALI AL SOFTWARE SEZIONE 3: DANNI DA INTERRUZIONE D ESERCIZIO UBICAZIONE DEI RISCHI ASSICURATI: Il Palazzo Comunale ed ogni altra struttura, ubicazione, insediamento e/o ufficio in proprietà/uso al Contraente/Assicurato. SEZIONE 1 - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE (di proprietà o non) PARTITE 1) Macchine da ufficio, sistema di elaborazione dei dati, impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, impianti ed apparecchi ad impiego mobile, compresi telefoni portatili e ricerca persone. 2) Impianti tecnici, quali ad esempio impianto di condizionamento e gruppi di continuità, ad uso degli enti assicurati. SOMME ASSICURATE A VALORE INTERO Euro ,00 Euro 0,00 3) Rischio locativo. Euro 0,00 4) Ricorso terzi. Euro 0,00 SEZIONE 2 - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE PARTITA MASSIMALE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 1) Ricostruzione archivi (dati e programmi) Euro ,00 SEZIONE 3 - DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO PARTITA MASSIMALE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 1) Maggiori costi (periodo d'indennizzo 6 mesi) Euro ,00 Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 2 di 21

3 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni, si attribuisce il significato qui precisato: CONTRAENTE COMUNE DI ARCOLA ASSICURATO BROKER ASSICURAZIONE POLIZZA IL SOGGETTO IL CUI INTERESSE È PROTETTO DALL ASSICURAZIONE JANUA B.&A. BROKER S.P.A. QUALE MANDATARIO INCARICATO DAL CONTRAENTE DELLA GESTIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RICONOSCIUTO DALLA SOCIETA IL CONTRATTO D ASSICURAZIONE IL DOCUMENTO CHE PROVA L ASSICURAZIONE SOCIETA L IMPRESA ASSICURATRICE NONCHE LE COASSICURATRICI PREMIO LA SOMMA DOVUTA DALLA CONTRAENTE ALLA SOCIETA RISCHIO SINISTRO LA PROBABILITÀ CHE ACCADA IL SINISTRO E L ENTITA DEI DANNI CHE POSSANO DERIVARNE IL VERIFICARSI DEL FATTO DANNOSO PE R IL QUALE È PRESTATA LA GARANZIA ASSICURATIVA INDENNIZZO LA SOMMA DOVUTA DALLA SOCIETÀ IN CASO DI SINISTRO FRANCHIGIA LA PARTE DI DANNO CHE L ASSICURATO TIENE A SUO CARICO SCOPERTO LA PARTE PERCENTUALE DI DANNO CHE L ASSICURATO TIENE A SUO CARICO MASSIMALE PER SINISTRO LA MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ PER OGNI SINISTRO ANNUALITÀ ASSICURATIVA INCENDIO ESPLOSIONE IL PERIODO PARI O INFERIORE A 12 MESI COMPRESO TRA LA DATA DI EFFETTO E LA DATA DI SCADENZA O DI CESSAZIONE DELL ASSICURAZIONE COMBUSTIONE DA QUALSIASI CAUSA ORIGINATA, CON FIAMMA, DI BENI MATERIALI AL DI FUORI DI APPROPRIATO FOCOLARE, CHE PUÒ AUTO ESTENDERSI E PROPAGARSI SVILUPPO DI GAS O VAPORI AD ALTA TEMPERATURA E PRESSIONE, DOVUTO A REAZONE CHIMICA CHE SI AUTOPROPAGA CON ELEVATA VELOCITA Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 3 di 21

4 IMPLOSIONE DANNI DERIVANTI DA L REPENTINO CEDIMENTO DI CONTENITORI O CORPI CAVI PER ECCESSO DI PRESSIONE ESTERNA E/O CARENZA DI PRESSIONE INTERNA. SCOPPIO FABBRICATI MACCHINARI, APPARECCHIATURE VALORE A NUOVO INSEDIAMENTI DIPENDENTI REPENTINO DIROMPERSI DI CONTENITORI PER ECCESSO DI PRESSIONE INTERNA DI FLUIDI NON DOVUTO A ESPLOSIONE.GLI EFFETTI DEL GELO E DEL COLPO D ARIETE NON SONO CONSIDERATI SCOPPIO. SALVO DIVERSA ESPLICITA PATTUIZIONE CHE DEVE RISULTARE IN POLIZZA, LA SOCIETÀ CONSIDERA ESSENZIALE PER L EFFICACIA DEL CONTRATTO CHE LE COSE ASSICURATE ALLE SEZIONI 1 E 2 SIANO POSTE IN LOCALI FACENTI PARTE DI FABBRICATI AVENTI STRUTTURE PORTANTI, PARETI E COPERTURA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO, CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO, VETRO CEMENTO, VIVO E COTTO, METALLO. GLI ACCESSI LE APERTURE DEI LOCALI POTRANNO ESSRE COMUNQUE PROTETTI. NON COSTITUISCE AGGRAVAMENTO DI RISCHIO L INSTALLAZIONE O LA POSA IN OPERA DI PONTEGGI, NÉ LA PRESENZA DI FABBRICATI DIVERSAMENTE COSTRUITI. APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE DI VARIE MARCHE E MODELLI, COMPRESI RELATIVI ACCESSORI, PERTINENZE E CONDUTTORI ESTERNI QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: CENTRO ELABORAZIONE DATI, COMPUTERS,STAMPANTI, VIDEOTERMINALI, IMPIANTI TELEFONICI, SEGRETERIE TELEFONICHE, RISPONDITORI, APPARATI INTERFONICI, IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, ANTIFURTO, ANTINCENDIO, MACCHINE PER SCRIVERE, DA CALCOLO, FOTOCOPIATRICI, TELEX, ATTREZZATURE D UFFICIO IN GENERE, TELECAMERE, GRUPPI DI CONTINUITÀ. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE DI VARIE MARCHE E MODELLI COMPRESI RELATIVI ACCESSORI E PERTINENZE QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO: COMPUTERS, RICETRASMITTENTI, APPARECCHIATURE DI RILEVAZIONE PORTATILI O INSTALLATE SU AUTOMEZZI, APPARECCHIATURE MOBILI E/O IMMOBILI PER L ANALISI DELLA QUALITÀ DELL ARIA, TELEFONI CELLULARI E QUANT ALTRO INERENTE L ATTIVITÀ PRINCIPALE E/O SECONDARIA DELLA CONTRAENTE, NULLA ESCLUSO E/O ECCETTUATO. I BENI IN LEASING SONO ESCLUSI PURCHÈ COPERTI DA ALTRA ASSICURAZIONE. S INTENDE IL COSTO DI RICOSTRUZIONE DEI BENI ASSICURATI E/O DI RIPRISTINO DEI BENI SOLTANTO DANNEGGIATI SENZA TENERE CONTO DELLO STATO DI VETUSTÀ E/O DEGRADO DEL FABBRICTO ESCLUSO IL VALORE DELL AREA. IL PALAZZO COMUNALE, TUTTI GLI UFFICI E QUALSIASI ALTRO LOCALE, UBICAZIONE E/O DIPENDENZA NELLA QUALE O ATTRAVERSO LA QUALE L ASSICURATA ESERCITA LA PROPRIA ATTIVITÀ, ANCHE PRESSO TERZI. GLI AMMINISTRATORI, I DIRIGENTI, I FUNZIONARI, GLI IMPIEGATI, GLI OPERAI, GLI INTERMEDI, GLI AUTISTI, GLI INCARICATI, DELLA SORVEGLIANZA, I COMMESSI ED I CONSULENTI, ANCHE SE PRESTANO SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELL'ASSICURATO SOLO IN VIA TEMPORANEA. NON SI CONSIDERANO DIPENDENTI ESCLUSIVAMENTE GLI AMMINISTRATORI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DELLA "SOCIETÀ". Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 4 di 21

5 FURTO RAPINA COME DEFINITO DALL'ART. 624 DEL CODICE PENALE, A CONDIZIONE CHE L'AUTORE DEL FURTO SI SIA INTRODOTTO NEI LOCALI CONTENENTI LE COSE ASSICURATE: VIOLANDO LE DIFESE ESTERNE MEDIANTE ROTTURA, EFFRAZIONE E/O SCASSO, USO DI CHIAVI FALSE, DI GRIMALDELLI O DI ARNESI SIMILI; PER VIA DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA, CHE RICHIEDE SUPERAMENTO DI OSTACOLI O DI RIPARI MEDIANTE IMPIEGO DI MEZZI ARTIFICIOSI O DI PARTICOLARE AGILITÀ PERSONALE; IN MODO CLANDESTINO, PURCHÉ L'ASPORTAZIONE DELLA REFURTIVA SIA AVVENUTA, POI, A LOCALI CHIUSI. SOTTRAZIONE DI COSE MEDIANTE VIOLENZA O MINACCIA ALLA PERSONA, ANCHE QUANDO LE PERSONE SULLE QUALI SIA FATTA VIOLENZA O MINACCIA SIANO PRELEVATE DALL'ESTERNO E SIANO COSTRETTE A RECARSI NEI LOCALI ASSICURATI. LA GARANZIA È VALIDA ANCHE NEL CASO CHE I DIPENDENTI DELL'ASSICURATO SIANO COSTRETTI A CONSEGNARE LE COSE ASSICURATE MEDIANTE VIOLENZA O MINACCIA, DIRETTA SIA VERSO I DIPENDENTI STESSI SIA VERSO ALTRE PERSONE PRESENTI. CON RIFERIMENTO ALLE GARANZIE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE TANTO LA VIOLENZA O MINACCIA QUANTO LA CONSEGNA DELLE COSE ASSICURATE DEVONO ESSERE POSTE IN ATTO ALL'INTERNO DEI LOCALI PREDETTI. NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO Art. 2 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - BUONA FEDE 2.1 Dichiarazioni inesatte del Contraente: la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non comporteranno decadenza dal diritto all indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che il Contraente o l Assicurato non abbia agito con dolo. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione interna dei reparti di lavorazione, depositi ed uffici, nonché di lavori di costruzione ed allestimento. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo possono comportare il mancato pagamento del danno, nonché la cessazione dell assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile. 2.2 Deroga alle dichiarazioni dell Assicurato: l Assicurato è dispensato dalle dichiarazioni dei precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i presenti rischi. Art. 3 ALTRE ASSICURAZIONI Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Il Contraente/Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C.. Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 5 di 21

6 L Assicurato è tenuto a richiedere a ciascuno di loro l indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l indennizzo dovuto dall assicurazione insolvente - superi l ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. Art. 4 DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, E PAGAMENTO DEL PREMIO L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all art del C.C., entro 60 giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo di quello della scadenza. Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Art. 5 Durata dell Assicurazione Il presente contratto ha validità dalle ore del 31/12/2008 alle ore 24 del 31/12/2011, con frazionamento annuale senza tacito rinnovo. Il Contraente e la Società hanno la facoltà di disdire anticipatamente il contratto con le seguenti modalità: - comunicazione scritta da inviare almeno 90 (novanta) giorni antecedenti alla data di scadenza dell annualità. Alla scadenza contrattuale della polizza ovvero in caso d anticipato recesso, su richiesta del Contraente, la Società s impegna a prorogare la copertura alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo fino a 180 giorni oltre la scadenza contrattualmente prevista, al fine di consentire all Istituto l espletamento delle necessarie procedure di gara. Art. 6 PREMIO DELL'ASSICURAZIONE Il premio, anticipato nella misura indicata in polizza, potrà essere regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando i tassi indicati in polizza alle partite dichiarate in aumento dal Contraente nel corso dell annualità assicurativa, ridotti al 50%. Art. 7 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 8 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 9 ESTENSIONE TERRITORIALE La validità dell assicurazione è estesa al mondo intero. Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 6 di 21

7 ART GESTIONE DEI SINISTRI La Società si impegna ad inviare al Contraente, ogni sei mesi l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva. Art. 11 COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora risulti dalla polizza che l assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di assicurazione in proporzione della quota da loro assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate dall atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall apposito prospetto inserito in polizza. Art. 12 Intermediazione La Contraente dichiara di aver affidato la gestione e l esecuzione del presente contratto, in qualità di broker ai sensi del D. Lgs n. 209/2005, alla Janua B. & A. Broker S.p.A. (Via XX Settembre, 33/ GENOVA - Tel Fax ) che le Imprese accettano e riconoscono. Si precisa che le commissioni d uso sono a carico delle Compagnie e/o Agenzie di Assicurazione che saranno designate per la stipulazione del contratto e pertanto non costituiscono costo aggiuntivo per la Contraente. Tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti per conto della Contraente dalla Janua B. & A. Broker S.p.A., la quale tratterà con l Impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Le Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker, nel nome e per conto della Contraente alla Compagnia, s intenderà come fatta dalla Contraente stessa. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al broker, s intenderà come fatta alla Compagnia. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, diviene efficace solo dopo la firma del relativo atto da parte della Contraente e della Delegataria. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO Art. 13 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell art C.C.; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro quindici giorni da quando ne ha avuto conoscenza; L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art C.C. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 7 di 21

8 c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società: d) conservare possibilmente le tracce ed i residui del sinistro fino alla verifica peritale del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro possibilmente con indicazione del loro valore e della perdita subita. Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l Assicurato è esonerato dall obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori. L Assicurato é sollevato dall obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate. Art. 14 RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di centoventi giorni; in tal caso la Società, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società. Art. 15 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO Il Contraente o l Assicurato che esagera dolosamente l ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. Art. 16 PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DEL DANNO L ammontare del danno é concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di loro, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di loro. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 17 MANDATO DEI PERITI I Periti devono: 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 8 di 21

9 2) verificare l esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola Obblighi in caso di sinistro ; 3) verificare l esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ; 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall osservanza di ogni formalità. Art.18 OPERAZIONI PERITALI Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni saranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati. Art. 19 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO Salvo il caso previsto dall art del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. ART. 20 VARIAZIONI DEL RISCHIO 20.1 Modifiche e trasformazioni Nell ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all arredamento, agli impianti, per esigenze dell Assicurato in relazione alle sue attività. L Assicurato é esonerato da darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti L Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati Diminuzione del rischio e \ o dei valori A parziale deroga dell art del C.C., nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 9 di 21

10 La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell annualità di premio a scelta dell Assicurato. Art. 21 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA Si dà e si prende atto che la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. Si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi sia del Contraente, su richiesta di quest ultima si procederà a liquidazioni per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto. Art. 22 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. Art. 23 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi delle suddette norme, prevalgono quelle più favorevoli all Assicurato \ Contraente. Art. 24 FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente. Art RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell art del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo e sempre che il Contraente non eserciti a sua volta azione di rivalsa verso il responsabile. Art. 26 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. SEZIONE 1 - DANNI MATERIALI ALL'HARDWARE OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga a risarcire all'assicurato le perdite e i danni improvvisi ed imprevisti causati agli enti assicurati durante il periodo di validità della presente Polizza e mentre gli stessi enti si Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 10 di 21

11 trovano entro i limiti del luogo indicato in Polizza (Ubicazione del Rischio), siano essi in funzione o fermi siano smontati, rimossi, rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione o riparazione o siano installati in altra sede. Ai fini della presente assicurazione per PERDITE o DANNI IMPROVVISI ed IMPREVISTI si devono intendere le perdite e i danni causati dagli eventi sotto indicati o da qualsiasi altro avvenimento che non sia successivamente escluso: a) incuria, imperizia, negligenza, atti dolosi di dipendenti o di terzi; b) difetti del materiale e di costruzione; errori di progettazione e di montaggio; c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo, o di automatismo di regolazione o di segnalazione di condizionamento d'aria; d) caduta, urto, collisione o eventi similari; e) ostruzione da o introduzione di corpi estranei; f) effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; g) incendio o da opere di spegnimento dello stesso; fulmine ed esplosione; caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi; superamento del muro del suono; h) bufera, uragano, tempesta, gelo, grandine, allagamento, inondazione, alluvione, valanghe, terremoto, eruzioni vulcaniche; i) furto, rapina o tentativi di furto. PARTITE SOMME ASSICURATE 1) Macchine da ufficio, sistema di elaborazione dei dati, impianti ed Euro ,00 apparecchiature elettriche ed elettroniche, impianti ed apparecchi ad impiego mobile, compresi telefoni portatili e ricerca persone. 2) Impianti tecnici, quali ad esempio impianto di condizionamento e gruppi di Euro 0,00 continuità, ad uso degli enti assicurati. 3) Rischio locativo Euro 0,00 4) Ricorso terzi Euro 0,00 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 1 Art. 1 - RISCHI ESCLUSI Sono esclusi i danni: a) da deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento; corrosione, ruggine o incrostazione; b) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore venditore o locatore delle cose assicurate; c) costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. La presente Polizza assicura però i danni causati da tali difetti; Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 11 di 21

12 d) costi per la registrazione e la rettifica dell'anormale funzionamento dell'ente assicurato a meno che la registrazione e la rettifica non siano rese necessarie da un sinistro assicurato dalla presente Polizza; e) perdite o danni che sono risarciti all'assicurato da eventuali contratti di manutenzione degli enti assicurati; f) perdite o danni indiretti di qualsiasi natura; g) perdite o danni dovuti a dolo dell'assicurato; h) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; j) attribuibili a difetti noti al Contraente/Assicurato all atto della stipulazione della polizza; k) ai tubi, a valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; l) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede d inventario; m) verificatisi in occasione di atti di guerra, di tumulti popolari, d insurrezioni, di scioperi, di serrate, di sommosse, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, d occupazione militare, di invasione salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; n) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; o) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto. Art. 2 - SOMME ASSICURATE La somma assicurata per ciascun ente deve essere eguale al prezzo di acquisto dell'ente stesso a nuovo al momento del sinistro o di uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, aumentato dalle spese di trasporto, dei diritti doganali o di dazio, delle spese di montaggio e di quant altro inerente. Art. 3 FRANCHIGIA/SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO Per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato la franchigia/scoperto stabilito in Polizza. Art. 4 - SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE DURANTE IL RIPRISTINO Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente Polizza, l'assicurazione s'intende sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finché non siano effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società. Art. 5 - SINISTRI - CRITERI DI RISARCIMENTO Tra le Parti si conviene che: a) Per i danni suscettibili di riparazione la Società liquiderà un indennizzo pari all'ammontare delle spese complessive sostenute per: la fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio; la mano d'opera necessaria alla riparazione, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale; i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea. Tali spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'assicurato ogni altra spesa resasi Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 12 di 21

13 necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Se alcune parti sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo pari al più recente costo delle parti stesse praticato dal fabbricante o dal fornitore. b) Per i danni non suscettibili di riparazione la Società liquiderà un indennizzo pari al valore di mercato dell'ente danneggiato aumentato dall'ammontare delle spese complessive incontrate per: i trasporti per via ordinaria, esclusi quelli per via aerea; la mano d'opera necessaria allo smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, calcolata a tariffa normale; la rimozione dell'ente danneggiato; gli eventuali diritti doganali e di dazio. L'ente danneggiato si considera non suscettibile di riparazione quando le spese come valutate al paragrafo a) del presente articolo eguagliano o superano il suo valore di mercato, tenuto conto della sua vetustà o del suo deperimento per uso o altra causa. c) L'indennizzo non potrà in alcun caso essere superiore agli importi come calcolati ai paragrafi a) e b) del presente articolo, diminuiti del valore ricavabile da eventuali residui, della riduzione proporzionale prevista al successivo art. 6, se del caso, nonché della franchigia convenuta ai sensi dell'art. 3 della presente Sezione. Art. 6 ASSICURAZIONE PARZIALE Se dalle stime fatte con le norme dell articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima. SEZIONE 2 - DANNI MATERIALI AL SOFTWARE OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato delle perdite e/o danni che colpiscano gli archivi mentre gli archivi stessi: a) si trovano nei luoghi assicurati dalla presente Polizza; b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati e descritti nell' "Oggetto dell'assicurazione" della Sezione 1 che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati assicurati e ne impedisca l'uso. PARTITA MASSIMALE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 1) Ricostruzione archivi (dati e programmi) Euro ,00 Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 13 di 21

14 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 2 Art. 1 - DEFINIZIONI Archivi: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti. Dati: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi; Programmi: sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati; Supporti: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni da elaborare automaticamente. Art. 2 - VIRUS INFORMATICI Le Parti convengono di ritenere valide le garanzie tutte riferite alla ricostituzione degli archivi, qualora la medesima si rendesse necessaria per perdite e/o danni dovuti alla presenza di "Virus", sia che essi siano stati introdotti dolosamente, involontariamente o per fatto accidentale. Art. 3 - ESCLUSIONI SPECIALI Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 1 della Sezione 1, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore: a) dovuti a presenza di fluidi magnetici; b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di Polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base dell'art. 1 comma e) della Sezione 1; c) malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti. Art. 4 - SALVAGUARDIA DEGLI ARCHIVI DEL CALCOLATORE L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi, con una frequenza minima di sette giorni lavorativi. Art. 5 - SOMME ASSICURATE Le somme assicurate rappresentano il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. Resta inteso e convenuto che il diritto dell'assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione dello scoperto previsto per i Danni Materiali all'hardware. Art. 6 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. Art. 7 FRANCHIGIA/SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO Per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato la franchigia/scoperto stabilito in Polizza. Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 14 di 21

15 SEZIONE 3 - DANNI DA INTERRUZIONE D' ESERCIZIO OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi. La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti: a) all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice; b) all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria; c) all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza. La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o i danni siano indennizzati all'assicurato da eventuali contratti di manutenzione degli enti assicurati. PARTITA MASSIMALE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO 1) Maggiori costi (periodo d'indennizzo 6 mesi) Euro ,00 NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE 3 Art. 1 - ESCLUSIONI SPECIALI Restando ferme le esclusioni di cui Art. 1 della Sezione 1, la Società esclude pure dall'indennizzo le perdite dovute ad ammende o danni conseguenti a rotture di contratto per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione ed in genere per penalità di qualsiasi natura. Art. 2 - PERIODO DI INDENNIZZO E' il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre sei mesi successivi durante il quale l'attività dell'assicurato subisce le conseguenze del sinistro stesso. Art. 3 - SOMMA ASSICURATA La responsabilità della Società non potrà eccedere la somma stabilita in Polizza. Tale somma si intende calcolata dall'assicurato basandosi sul periodo di indennizzo scelto ma si precisa che all'atto della liquidazione dei danni non saranno conteggiati limiti di risarcimento per giorno/mese. L'assicurazione è prestata al Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile. Resta inteso e convenuto che il diritto dell'assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia. Art. 4 FRANCHIGIA/SCOPERTO A CARICO DELL'ASSICURATO Per ogni sinistro, resta a carico dell'assicurato la franchigia/scoperto stabilito in Polizza. Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 15 di 21

16 CONDIZIONI AGGIUNTIVE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI Art. 1 - VALORE A NUOVO La disposizione di cui all'art. 5 comma b) " danni non suscettibili di riparazione" della Sezione 1 è annullata e sostituita dalla seguente clausola: "Nel caso di danni non suscettibili di riparazione": 1) si stima il "valore a nuovo" al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio assicurato colpito dal sinistro stesso; 2) si stima il valore ricavabile dagli eventuali residui. L'ammontare del danno è pari all'importo stimato in 1), meno l'importo stimato in 2). Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio. Questa estensione di garanzia riguarda solo impianti o apparecchi in stato di attività ed è prestata a condizione che i lavori di rimpiazzo o di riparazione siano eseguiti entro un periodo ragionevole. Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni sopra espresse, si applicano le norme previste dalla Sezione 1. Art. 2 - PRECISAZIONE PER L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO In caso di danno l'iva relativa agli interventi sugli enti assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile fa parte dell'indennizzo solo nella misura di cui l'iva stessa costituisce fattore di costo per l'assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'erario in forza dell'art. 17 del DPR del 26/10/1972 n. 633 e successive modifiche. Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'erario e non detraibile. Art. 3 - COPERTURA AUTOMATICA - LEEWAY CLAUSE L'Assicurato si impegna ad inserire nella presente copertura la totalità degli enti assicurati (hardware) e ad aggiornare, entro 180 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa sia delle variazioni di valore degli enti assicurati. L'Assicurato si impegna a versare il relativo conguaglio premio nella misura del 50% (cinquantapercento) del premio annuo per l'annualità trascorsa e per intero per l'annualità entrante. La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sugli enti assicurati inseriti nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'assicurato, e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'art. 6 della Sezione 1, entro il limite massimo del 30% (trentapercento) della somma assicurata totale, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno. Nel caso in cui tale limite fosse superato, l'assicurato dovrà darne comunicazione alla Società. Art. 4 EVENTI SOCIOPOLITICI A parziale deroga dell'art. 1 comma m) della Sezione 1, la Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo. Restano comunque esclusi i danni: Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 16 di 21

17 a) direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica, a seguito di atto terroristico di qualsiasi genere, intendendosi per atto di terrorismo l uso di violenza minacciato o applicato, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o etnici, esercitato da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico o di intesa con un organizzazione o organizzazioni, un governo o governi con l intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire l opinione pubblica o parte di essa; intendendosi per contaminazione l inquinamento, l avvelenamento o l uso mancato o limitato di beni a causa dell impiego di sostanze chimiche e/o biologiche; Resta convenuto che in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro o per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l annualità assicurativa una somma superiore all 80% di quella assicurata alle partite 1 e 2 della Sezione 1; il pagamento dell indennizzo per ogni singolo sinistro è effettuato con la detrazione dello scoperto del 10% dell importo liquidabile, con il minimo di Euro 500,00= ed il massimo di Euro 5.000,00=. Art. 5 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO La Società risponde delle spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui del sinistro presso il più vicino luogo di scarico autorizzato o abilitato, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative a beni non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. L'indennizzo delle spese di demolizione e di sgombero s'intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti dalla presente Polizza. Si precisa inoltre che saranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art del Codice Civile. La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al capitale indicato al successivo art. 19. Art. 6 - ONORARI PERITI La Società risponde delle spese ed onorari di competenza del Perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza dell'importo previsto al successivo art. 19. Art. 7 - CONDUTTORI ESTERNI La garanzia è estesa ai danni subiti dai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e, fino alla concorrenza dell'importo previsto al successivo art. 19, la Società risponde anche delle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati. Art. 8 - IMPIANTI ED APPARECCHIATURE AD IMPIEGO MOBILE Relativamente alle cose assicurate, utilizzabili ad impiego mobile ed identificate in Scheda con apposita Partita, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, entro il Territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San marino e Città del vaticano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi. Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 17 di 21

18 Limitatamente ai danni a furto durante le ore notturne dalle ore alle ore 06.00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate ad "impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido, qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia. Art. 9 DANNI DA FURTO L assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 centimetri quadrati e con lato minore non superiore a 18 centimetri oppure, se rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 centimetri quadrati; negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadrati. Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati o non sono messi in funzione, l indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 10% dell importo liquidabile a termini di polizza. Art GUASTI CAGIONATI DAI LADRI La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate, ai fissi ed infissi ed agli eventuali sistemi di allarme posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, in occasione di furto, rapina o estorsione tentati o consumati. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo stabilito dal successivo art. 19. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni, se il sinistro avesse coinvolto altri beni, il risarcimento dovuto all'assicurato sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate ed il valore globale denunciato alle Autorità. Art ESCLUSIONE C.D. RISCHIO ANNO 2000 Non rientrano nella presente assicurazione i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, software, hardware, in ordine alla gestione delle date, prima, durante o dopo l'anno Art RISCHIO LOCATIVO La Società, nei casi di responsabilità dell'assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile e secondo le Condizioni Generali e con le norme di liquidazione da essa previste, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito in polizza, anche se causati con colpa grave dell'assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale (art del Codice Civile), qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di Polizza. Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 18 di 21

19 Art RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso. L assicurazione non comprende i danni: a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del C.C. ART. 14 EVENTI ATMOSFERICI Ad integrazione di quanto previsto dall'oggetto dell assicurazione lettera h) di cui alla Sezione 1, la Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, restando convenuto che in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro o per tutti i sinistri che possono verificarsi durante l annualità assicurativa una somma superiore all 80% di quella assicurata alle partite 1 e 2 della Sezione 1; il pagamento dell indennizzo per ogni singolo sinistro è effettuato con la detrazione dello scoperto del 10% dell importo liquidabile, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00=. Art CONVENZIONE MANUTENZIONE ENTI ASSICURATI Premesso che il Contraente può stipulare contratti di manutenzione per l'assistenza tecnica con il fabbricante e/o il fornitore degli enti assicurati o con una ditta specializzata ed autorizzata dagli stessi, si conviene che, in presenza di suddetto contratto, sono esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o la sostituzione dei pezzi rientrino nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica. Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o di materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per i costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. Qualora non sia in vigore alcun contratto di manutenzione, gli Assicuratori risponderanno per i guasti meccanici ed elettronici alle macchine - risarcibili a termini di Polizza e non derivanti da cause accidentali di origine esterna -, con applicazione della franchigia di Euro 500,00= per sinistro. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarcibili a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature; in caso contrario il risarcimento avverrà con applicazione della franchigia di Euro 500,00= per sinistro. Art ANTICIPO INDENNIZZI L Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sull indennizzabilità e che l ammontare del sinistro superi l'importo di Euro ,00=. Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 19 di 21

20 L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell anticipo. Art IMMEDIATA RIPARAZIONE E' facoltà dell'assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate e sostituite. Qualora l'assicurato non ottemperi a tali obblighi, decade dal diritto al risarcimento. Art PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e comunque entro 120 giorni dalla data del sinistro; l'assicurato, non appena ne verrà in possesso, si impegna a mezzo di clausola in quietanza a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria per i casi per i quali sia richiesto. Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta; pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro. Art LIMITI DI INDENNIZZO GARANZIE LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO/ANNO Spese di demolizione e sgombero Euro ,00 Onorari periti Euro ,00 Conduttori esterni Euro ,00 Guasti cagionati dai ladri Euro 5.000,00 Rischio locativo Euro --- Ricorso terzi Euro --- Art FRANCHIGIE/SCOPERTI (Dove non diversamente indicato) Sezione 1 Franchigia fissa Euro 200,00 Sezione 2 Scoperto 5% dell'indennizzo. Sezione 3 Franchigia fissa Euro 1.000,00 Art CALCOLO DEL PREMIO ANNUO Il premio annuo, comprensivo d'accessori ed imposte, è così determinato: Sezione 1 Partita 1) ,00 % = Euro Partita 2) 0,00 % = Euro Partita 3) 0,00 % = Euro Partita 4) 0,00 % = Euro Comune di Arcola Elettronica Janua B&A SpA Ed Pagina 20 di 21

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