CONFERENZA ATO PROVINCIA MILANO Deliberazione n. 7 del 16 giugno 2003 LA CONFERENZA D AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO.

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1 CONFERENZA ATO PROVINCIA MILANO Deliberazione n. 7 del 16 giugno 2003 OGGETTO: Affidamento del Servizio Idrico Integrato. LA CONFERENZA D AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO (i) (ii) Premesso che: l art. 5 comma 1 lett. c della l.r. 20 ottobre 1998 n. 21, Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (la Legge Regionale ) comprende, nelle competenze regionali, l approvazione degli schemi di convenzione per l esercizio coordinato delle funzioni di governo dell Ambito territoriale ottimale (l ATO ) e per la scelta della relativa forma organizzativa con specifico riferimento alle modalità con cui esercitare le attività, separando le funzioni gestionali da quelle di coordinamento e di controllo; la Regione Lombardia (la Regione ), ai sensi della medesima Legge Regionale, ha individuato la Convenzione ai sensi dell art. 30 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) quale forma di cooperazione tra gli enti locali interessati per l organizzazione del servizio idrico integrato; (iii) la Regione, con la richiamata Legge Regionale, ha suddiviso il territorio in 12 ATO, dei quali 11 corrispondenti ai confini amministrativi delle Province e uno alla città di Milano; (iv) (v) la forma di consultazione tra gli enti locali ricadenti nei singoli ATO è realizzata, ai sensi della predetta Legge Regionale, mediante apposita Conferenza d Ambito territoriale ottimale (la Conferenza ); le Province e i Comuni, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge Regionale, possono proporre: (a) modifiche degli ambiti territoriali, (b) l eventuale costituzione di sub-ambiti, per garantire gestioni più rispondenti ai bisogni territoriali ed al coordinamento dei soggetti gestori esistenti; (vi) la Conferenza dell ATO della Provincia di Milano in data 19 novembre 2001, con delibera n. 2 ha individuato la Provincia come Ente responsabile del coordinamento e il suo rappresentante come Presidente della Conferenza; (vii) tra Comuni e Provincia appartenenti all ATO della Provincia di Milano si è addivenuti, con l approvazione della Convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti (la Convenzione della Conferenza ), ai sensi e per gli effetti dell art. 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (la Legge Quadro ) ed in attuazione della Legge Regionale, ad organizzare l autorità preposta al servizio idrico integrato, costituito dall insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (il Servizio Idrico Integrato ), allo scopo di garantire: (a) la valorizzazione e la salvaguardia nel tempo della qualità e della quantità del patrimonio idrico 1

2 per usi antropici, ambientali e produttivi; (b) la rimozione dei fattori che causano o potrebbero causare diseconomia nella produzione di servizi e nella qualità del prodotto erogato all utenza, razionalizzando e ottimizzando in particolare le dotazioni idriche e la loro qualità, gli equilibri fra i diversi usi, la politica tariffaria, riducendo inoltre le perdite delle reti e superando la frammentazione gestionale; (c) la gestione all interno dell ATO dei servizi idrici integrati come sopra definiti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con il vincolo della reciprocità di impegni per tutti i soggetti gestori; (d) livelli omogenei e standard di qualità e di consumo adeguati, sia nell organizzazione sia nell erogazione dei servizi idrici; (e) la protezione, in attuazione della normativa comunitaria - nazionale regionale, delle risorse idriche destinate al consumo umano, nonché l utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile; (f) il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino nonché il raggiungimento dell unitarietà della tariffa d ambito definita in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito e ulteriormente definita dall art. 13, comma 3 della Legge Quadro; (g) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standard e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino; (h) la definizione e l attuazione di un programma di investimenti finalizzato all estensione, razionalizzazione e qualificazione dei servizi, privilegiando le azioni mirate al risparmio idrico e al riutilizzo delle acque reflue; (viii) a termini della Convenzione della Conferenza, la Conferenza stessa, al fine di garantire l ordinato svolgimento delle sue attività e per il raggiungimento delle sue finalità, avvalendosi dell opportunità prevista dal regolamento predisposto dalla Regione, ai sensi dell art. 6 della Legge Regionale, ha istituito con deliberazione n. 3 del 19 novembre 2001 il comitato ristretto presieduto dal Presidente della Conferenza (il Comitato Ristretto ); (ix) a termini della Convenzione della Conferenza, la Conferenza stessa ha dato anche vita con deliberazione n. 6 del 19 novembre 2001 alla segreteria tecnica che svolge, in nome e per conto della Conferenza, le attività di vigilanza e controllo, informando gli Enti locali degli esiti dei controlli effettuati e proponendo l applicazione delle misure previste dalla Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato (la Segreteria Tecnica ); (x) la Conferenza, con la Deliberazione n. 4 del 18 marzo 2003, (a) richiamava il comma V dell art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (la l. 448/2001 ), che per l affidamento del Servizio Idrico Integrato prevede, in alternativa alla gara, la possibilità di conferire direttamente il Servizio a società di capitali partecipate unicamente da Enti Locali che fanno parte dello stesso ATO, (b) riteneva di organizzare il Servizio Idrico Integrato su aree territoriali omogenee di adeguate dimensioni per meglio soddisfare alle esigenze delle stesse, (c) dava atto che l insieme degli attuali soggetti gestori rappresenta un importante patrimonio industriale da valorizzare ai fini della liberalizzazione del Servizio Idrico Integrato, (d) esprimeva il proposito di favorire il superamento dell attuale frammentazione gestionale e promuovere la formazione di soggetti di adeguate dimensioni industriali attraverso l affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi del comma V, art. 35 della l. 448/2001 e su basi territoriali corrispondenti a quelle delle aree omogenee e, quindi, deliberava, di (1) approvare la suddivisione territoriale per l attivazione delle procedure di affidamento del Servizio Idrico Integrato e l avvio della costituzione dei sub-ambiti, (2) dare mandato al Comitato Ristretto ed alla Segreteria Tecnica di approfondire tutti gli aspetti tecnico- 2

3 giuridici ed amministrativi utili e necessari per l affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi del comma V, art. 35 della l. 448/2001; (xi) effettivamente, il Comitato Ristretto e la Segreteria Tecnica procedevano negli approfondimenti richiesti ed adottavano indirizzi in forza dei quali il Servizio Idrico Integrato nell ATO sarebbe stato affidato ad un gestore per ciascuna area omogenea ( la o le Società ), in base al comma V, art. 35 della l. 448/2001 e detto affidamento sarebbe stato accompagnato dalla conferma degli affidamenti in essere, ciascuno con le proprie caratteristiche di durata e regolazione normativa tecnica ed economica, consentendo contestualmente il trasferimento degli stessi alla Società, in quanto società comune dei gestori della singola zona omogenea, e precisando espressamente che da tale provvedimento non sarebbe derivato alcun effetto di assorbimento degli affidamenti confermati ai sensi del precedente punto ed, anzi, riconoscendo alla Società ed agli affidamenti presso la stessa concentrati il diritto a godere degli incrementi del periodo transitorio di cui al comma III, art. 35 della l. 448/2001; (xii) il detto comma V dell art. 35 della l. 448/2001 prevede che i soggetti competenti, individuati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (vale a dire la Conferenza), possono affidare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio idrico integrato a società di capitali partecipate unicamente da enti locali che fanno parte dello stesso ambito territoriale ottimale, per un periodo non superiore a quello massimo determinato ai sensi delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo (vale a dire il periodo transitorio che dovrà essere definito con apposito regolamento) e che entro due anni da tale affidamento, anche se già avvenuto, con le modalità di cui al presente comma, gli enti locali azionisti applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 3, mediante procedura ad evidenza pubblica pena la perdita immediata dell'affidamento del servizio alla società da essi partecipata ; (xiii) il citato comma III dell art. 35 della l. 448/2001 prevede che il periodo transitorio di cui al comma II può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non inferiore a: a) un anno nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere dei termini previsti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo, si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società maggiore; b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; c) un anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 40 per cento da soggetti privati; d) un ulteriore anno nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), la società affidataria sia partecipata almeno per il 51 per cento dai privati ; (xiv) il menzionato comma II dell art. 35 della l. 448/2001 prevede che nei casi in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscono un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il regolamento di cui al comma 16 del presente articolo indica i termini, comunque non inferiori a tre anni e non superiori ai cinque anni, di scadenza o di anticipata cessazione della concessione rilasciata, con procedure diverse dall'evidenza pubblica ; (xv) lo spirito della Legge Quadro è nel senso di ricercare ed anzi favorire soluzioni intermedie che possano portare ad una concentrazione delle gestioni esistenti, allo scopo di procedere all integrazione dei servizi ed al successivo loro affidamento ad un gestore aggregato; 3

4 (xvi) la presente delibera intende formalizzare il percorso di concentrazione degli affidamenti esistenti, nello spirito della Legge Quadro; (xvii) a termini dell art. 7 della Legge Regionale e dell art. 35 della l. 448/2001 le gestioni in economia debbono essere necessariamente superate e l applicazione del comma V dello stesso art. 35 consente il superamento delle gestioni in economia ancora in essere; (xviii) i gestori titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere hanno proceduto a costituire tre distinti veicoli societari, uno per ciascuna delle zone omogenee; (xix) l elenco degli affidamenti e concessioni in essere è allegato a far parte integrante della presente delibera sub allegato A ; (xx) dette società hanno denominazione AEMME ACQUA S.p.A., con sede sociale in Via Crivelli n. 25/A Magenta (MI), per la zona omogenea n. 1, BRIANZACQUE S.p.A., con sede sociale in Via E. Fermi n Monza (MI), per la zona omogenea n. 2, MIACQUA S.p.A., con sede sociale in Via Rimini n. 34/ Milano, per la zona omogenea n. 3; (xxi) dette società sono partecipate dai seguenti gestori esistenti: (a) quanto alla società AEMME ACQUA S.p.A., della zona omogenea n. 1, le partecipanti sono: 1. Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.A., 2. AMGA Legnano S.p.A., 3. A.S.M. Azienda Speciale Multiservizi S.r.l., 4. A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A., 5. CAP Gestione S.p.A., 6. Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano, 7. Tutela Ambientale del Magentino S.p.A.; (b) quanto alla società BRIANZAQUE S.p.A., della zona omogenea n. 2, le partecipanti sono: 1. A.L.S.I. Alto Lambro Servizi Idrici S.p.A., 2. CAP Gestione S.p.A., 3. IDRA S.p.A.,. 4. Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano, 5. AGAM S.p.A., 6. AEB S.p.A., 7. ASML S.p.A., 8. Gestione Servizi Desio S.p.A., 9. COGESER S.p.A., 10. GEA S.p.A., 11. M.R.T. S.r.l., 12. SIB S.p.A.; (c) quanto alla società MIACQUA S.p.A. della zona omogenea n. 3, le partecipanti sono: 1. CAP Gestione S.p.A., 2. Azienda Multiservizi Ambientali AMA S.p.A., 3. GENIA S.p.A., 4. Consorzio Idrico e di Tutela delle Acque del Nord Milano, 5. Consorzio di Tutela Ambientale Sud Milanese; (xxii) i gestori esistenti che hanno dato vita alle predette Società hanno manifestato la volontà di ottenere il riconoscimento della qualifica di gestione salvaguardata e di procedere al trasferimento degli affidamenti e concessioni in essere, in quanto espressamente confermati con la presente delibera, nei confronti delle Società medesime, previa espresso consenso da parte della Conferenza; 4

5 (xxiii) la Conferenza intende consentire il trasferimento dei detti affidamenti e concessioni in essere ai tre veicoli societari, ciascuno per la propria zona omogenea, allo scopo di procedere alla concentrazione delle gestioni esistenti nello spirito della Legge Quadro; (xxiv) i trasferimenti così consentiti saranno risolutivamente condizionati, nei termini e secondo le modalità di cui alle comunicazioni inviate dai gestori esistenti che si allegano a far parte integrante della presente delibera sub allegato B ; (xxv) l operazione di concentrazione contempla l affitto e successivamente il conferimento delle aziende e dei rami d azienda relativi al servizio idrico, in modo da consentire ai veicoli societari all uopo costituiti di diventare gestori diretti dell intero Servizio Idrico Integrato; (xxvi) in una fase transitoria iniziale, i gestori esistenti, soci delle dette società AEM- ME ACQUA S.p.A., BRIANZAQUE S.p.A. e MIACQUA S.p.A., si sono impegnati a mettere a disposizione delle medesime i propri apparati aziendali, con ogni strumento e risorsa, sia materiali che immateriali, di cui restano titolari, sicché attraverso appalti in house le tre Società appena menzionate saranno in grado di svolgere il Servizio fin da subito, in attesa che si perfezioni il contratto d affitto dell azienda o del ramo d azienda, per mezzo dei gestori loro soci; (xxvii) il consenso ai trasferimenti dei singoli affidamenti e concessioni in essere è reso sul presupposto che intervenga, nei termini e secondo le modalità enunciati nelle comunicazioni sub allegato B, anche l affitto ed il successivo conferimento delle aziende o dei rami d azienda da parte dei gestori esistenti e nei confronti delle predette Società; (xxviii) qualora non dovesse realizzarsi la condizione di cui al punto precedente, il consenso al singolo trasferimento da parte della Conferenza s intenderà venuto meno, con efficacia ex nunc, per sopravvenuta carenza dei presupposti; (xxix) il consenso al trasferimento degli affidamenti e delle concessioni in essere e- spressamente fa salvi i contenuti economici, tecnici e gestionali delle stesse, sicché non costituisce nuovo affidamento, né modifica delle convenzioni in essere, né delle obbligazioni delle parti, né degli investimenti operati o da operare e, comunque, è tale da non incidere sulla quantificazione degli indennizzi a fine affidamento o concessione di cui allo stesso art. 35 l. 448/2001 o comunque dovuti in base alla normativa al momento applicabile; (xxx) la bozza di convenzione tiene conto delle dette premesse. Tutto ciò premesso la Conferenza DELIBERA DI: 1) confermare, anche ai sensi del comma 2, art. 35, legge 448/01, la validità ed esistenza degli affidamenti e delle concessioni in essere, ciascuno con le proprie caratteristiche di durata, diritti ed obblighi, normativa tecnica ed economica; 2) consentire il trasferimento degli affidamenti e delle concessioni in essere da parte dei gestori esistenti alla Società comune di zona omogenea, nei termini e secondo le modalità di cui alle comunicazioni sub allegato B, senza che ciò valga in alcun modo ad innovare il contenuto degli affidamenti e delle concessioni in essere e senza che ciò valga in alcun modo a nuovo affidamento o concessione; 3) dichiarare che le conferme di cui sopra sono misure di concentrazione degli affidamenti e delle concessioni in essere coerenti con le disposizioni della l. 36/1994; 4) rinviare ogni determinazione in ordine alle richieste di riconoscimento di gestione salvaguardata; 5

6 5) riconoscere che la detta operazione di concentrazione consente l estensione del periodo transitorio nei termini di cui al comma III, lettere a), b), c) e d) a far data dal conferimento dell azienda o del ramo d azienda; 6) affidare, salvo ed impregiudicato quanto deliberato ai punti precedenti, il Servizio Idrico Integrato ex comma V, art. 35 della l. 448/2001, nei limiti di applicabilità della detta norma, alle società (a) AEMME ACQUA S.p.A., per la zona omogenea n. 1, (b) BRIANZAQUE S.p.A., per la zona omogenea n. 2, (c) MIACQUA S.p.A., per la zona omogenea n. 3; 7) dichiarare il superamento delle gestioni in economia ai sensi dell art. 113 del T.U. sugli Enti Locali così come modificato dall art. 35 della l. 448/2001 e anche ai sensi dell art. 16 della Convenzione della Conferenza, tramite affidamento ex comma V, art. 35 della l. 448/2001 alla Società nella cui zona omogenea si trova il Comune cui si riferisce la gestione in economia di cui trattasi (vale a dire (a) AEMME ACQUA S.p.A., per la zona omogenea n. 1, (b) BRIANZAQUE S.p.A., per la zona omogenea n. 2, (c) MIACQUA S.p.A., per la zona omogenea 3), subordinando il perfezionamento agli atti necessari da parte del Comune di riferimento; 8) approvare l allegato schema di convenzione, sub allegato C, composto da 42 articoli che fanno parte integrante del presente provvedimento; 9) dare mandato al Comitato Ristretto dell ATO della Provincia di Milano di apportare allo schema di Convenzione, di cui all allegato C, ogni modifica ed integrazione necessaria al perfezionamento della stessa, senza alcuna alterazione degli elementi essenziali, valutando anche proposte ed eventuali modifiche presentate dai componenti della Conferenza; 10) dare ampio mandato al Presidente della Conferenza per la ricerca dell accordo necessario con le tre Società di zona omogenea per la stipula delle Convenzioni definitive. IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA (arch. Assessore Luigi Cocchiaro) 6

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