del contratto assicurativo

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "del contratto assicurativo"

Transcript

1 Le basi giuridiche del contratto assicurativo Il contratto di assicurazione in generale Le vicende del contratto di assicurazione. 1

2 Esercitazione Obiettivo: conoscere i termini del contratto Attività: Distribuire una scheda con i termini da definire Dare una definizione a ciascun termine Modalità: sottogruppi + plenaria Tempo: 20 (sottogruppi) - 20 (plenaria) 2

3 Il contratto di assicurazione in generale Nozione (art c.c.) Nozione e funzione E il contratto con il quale l assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga, entro i limiti convenuti, o a rivalere l assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. 3

4 Il contratto di assicurazione in generale Nozione e funzione Funzione Dalla nozione di contratto di assicurazione si ricava che esso è chiamato a svolgere o l una o l altra delle seguenti due funzioni: una funzione indennitaria di rivalere l assicurato del danno subito prodotto da un sinistro, il che esclude lo scopo lucrativo (risarcimento superiore al danno); una funzione previdenziale, alla quale lo scopo lucrativo è estraneo per l etica difficoltà di attribuire un valore alla vita umana. 4

5 Il contratto di assicurazione in generale I soggetti Nell assicurazione contro i danni, i soggetti che compaiono sempre nel contratto sono l assicuratore, il contraente e l assicurato. Questi due ultimi possono o identificarsi nella stessa persona o essere soggetti distinti. 5

6 Il contratto di assicurazione in generale L assicuratore E validamente parte nel contratto di assicurazione, relativamente al quale possegga i requisiti per l accesso all attività assicurativa e per il suo esercizio. Il contraente I soggetti E il soggetto che stipula il contratto e paga il premio L assicurato E il portatore del rischio, che con il contratto di assicurazione viene trasferito all assicuratore. 6

7 Il contratto di assicurazione in generale Le prestazioni delle parti Il contratto di assicurazione è annoverato fra i contratti a prestazioni corrispettive ove: A. La prestazione del contraente consiste nel pagamento del premio; B. La prestazione dell assicuratore consiste (art c.c.): o nel tenere indenne l assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni); o nel pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). 7

8 Il contratto di assicurazione in generale Composizione contrattuale Il premio indicato nei documenti contrattuali (polizze, appendici, quietanze) è costituito: dal premio imponibile (o tassabile), eventualmente articolato in premio netto e in accessori del premio; dalla tassa governativa; Il Premio dal cosiddetto premio lordo (somma del premio imponibile e delle tassa governativa). 8

9 Il contratto di assicurazione in generale Composizione tecnica Il Premio Sotto il profilo tecnico il premio imponibile si distingue in: a) premio puro, destinato a coprire: il costo dei sinistri nell assicurazione contro i danni; il capitale, la rendita e il riscatto nelle assicurazioni sulla vita; b) caricamento, destinato a coprire i costi di acquisizione del contratto, la gestione dei sinistri. le spese di amministrazione ed il margine di profitto sperato della Compagnia. 9

10 Il contratto di assicurazione in generale Il Premio Altre caratteristiche del premio In relazione alle modalità di pagamento il premio: deve essere anticipato rispetto alla decorrenza della garanzia (art c.c.); può essere unico nei contratti di durata temporanea o in alcune forme di assicurazione sulla vita; può essere costante o soggetto ad indicizzazione; 10

11 Il contratto di assicurazione in generale La prova del contratto Art c.c., primo comma: Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Ciò significa che la forma scritta è prescritta dalla legge: per dimostrare l esistenza del contratto; ma non per la sua validità. 11

12 Il contratto di assicurazione in generale Funzione Polizze all ordine e al portatore Hanno la caratteristica (art c.c.) di trasmettere il diritto alla prestazione assicurativa da un soggetto ad un altro: trasferendo per girata la polizza all ordine; trasferendo mediante consegna la polizza al portatore. 12

13 Il contratto di assicurazione in generale Assicurazione in nome altrui E un contratto stipulato da un rappresentante in nome e nell interesse di un altro soggetto, il rappresentato, per volontà di quest ultimo o per necessità legale (in nome dell incapace come il minore o dell interdetto). 13

14 Il contratto di assicurazione in generale Assicurazione per conto altrui o di chi spetta Consiste in un contratto di assicurazione stipulato da un soggetto nell interesse di un altro soggetto, con la precisazione che: nell assicurazione per conto altrui quest ultimo è nominativamente identificato; nell assicurazione per conto di chi spetta esso sarà identificato successivamente o in occasione del sinistro. 14

15 Il contratto di assicurazione in generale Assicurazione per conto altrui o di chi spetta L art c.c. stabilisce che: il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto (Es.: pagare il premio, segnalare l aggravamento del rischio); l assicurato deve adempiere gli obblighi cui non può provvedere il contraente (es.: denunciare il sinistro; fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno); all assicurato spettano i diritti derivanti dal contratto; l assicuratore può opporre all assicurato le eccezioni opponibili al contraente in dipendenza del contratto. 15

16 Il contratto di assicurazione Il contratto di assicurazione in generale Le vicende del contratto di assicurazione. 16

17 Esercitazione Obiettivo: conoscere i termini relativi alle vicende del contratto Attività: Distribuire una scheda con i termini da definire Dare una definizione a ciascun termine Modalità: sottogruppi + plenaria Tempo: 20 (sottogruppi) - 20 (plenaria) 17

18 Le vicende del contratto di assicurazione Inesistenza del rischio L art c.c. stabilisce che: il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 18

19 Le vicende del contratto di assicurazione Cessazione del rischio durante l assicurazione L art c.c. stabilisce che: il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso. 19

20 Le vicende del contratto di assicurazione Cessazione del rischio durante l assicurazione Effetti della cessazione del rischio: l assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli venga comunicata o ne venga a conoscenza in altro modo; l assicuratore ha diritto ai premi dell annualità in corso al momento della comunicazione o della conoscenza della cessazione; se la cessazione del rischio interviene nelle more fra la conclusione del contratto e la decorrenza della copertura del rischio, l assicuratore ha solo diritto al rimborso delle spese. 20

21 Le vicende del contratto di assicurazione Diminuzione del rischio Si ha diminuzione del rischio quando si riduce la probabilità che l evento assunto ad oggetto del contratto si verifichi e/o si riduce il suo costo medio. 21

22 Le vicende del contratto di assicurazione Aggravamento del rischio E fenomeno opposto a quello della diminuzione di rischio Il contraente è obbligato a comunicare immediatamente all assicuratore l aggravamento del rischio. (Art c.c. ) 22

23 Le vicende del contratto di assicurazione Aggravamento del rischio Tipo di aggravamento: Effetti sul contratto: Effetto sui premi: L assicuratore non avrebbe assunto il contratto L assicuratore può recedere dal contratto entro 1 mese dalla comunicazione o dalla conoscenza con effetto immediato In caso di recesso i premi in corso spettano all assicuratore L assicuratore avrebbe assunto il contratto a premio più elevato L assicuratore può recedere dal contratto entro 1 mese dalla comunicazione o dalla conoscenza con effetto dopo 15 giorni In caso di recesso i premi in corso spettano all assicuratore Effetti sul sinistro L assicuratore non risponde del sinistro avvenuto prima del decorso del termine per il recesso o per la sua efficacia L assicuratore risponde del sinistro avvenuto prima del termine di recesso o della sua efficacia nei limiti del rapporto fra premio pagato e premio altrimenti dovuto. 23

24 Le vicende del contratto di assicurazione Durata dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se la durata supera i 10 anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi, che può darsi anche mediante raccomandata. (art. 1899, primo comma) 24

25 Le vicende del contratto di assicurazione Durata dell assicurazione Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. (Art c.c., secondo comma) Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita. (Art c.c., ultimo comma) 25

26 Le vicende del contratto di assicurazione Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave Art c.c., primo comma: L assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. 26

27 Le vicende del contratto di assicurazione Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave L assicuratore è altresì esonerato dalla prestazione per i sinistri causati con colpa grave dagli stessi soggetti, ma la norma è derogabile nei loro confronti: sia in senso più favorevole, estendendo la garanzia alla colpa grave; sia in senso meno favorevole, escludendo la garanzia anche per colpa lieve; 27

28 Le vicende del contratto di assicurazione Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave Art c.c., secondo comma: L assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa delle persone del fatto delle quali l assicurato deve rispondere. Art c.c., ultimo comma: L assicuratore è obbligato per i danni volontariamente causati dal contraente e dall assicurato per dovere di solidarietà umana o nell interesse comune 28

29 Le vicende del contratto di assicurazione Mancato pagamento del premio MANCATO PAGAMENTO Premio stabilito nel contratto (prima annualità, o prima rata) Premi successivi al primo (rate intermedie del primo anno) Effetto sul contratto Effetto sul premio scaduto: CONSEGUENZE L assicurazione non è efficace fino alle ore 24 del giorno del pagamento. L assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto è risoluto di diritto se l assicuratore non agisce per la riscossione entro 6 mesi dalla scadenza del premio (termine di decadenza). L assicuratore ha comunque diritto al premio scaduto e al rimborso delle spese, purché il diritto non sia prescritto (prescrizione annuale, interrompibile). 29

30 Il contratto di assicurazione contro i danni 30

31 Esercitazione Obiettivo: conoscere i termini relativi al contratto Ramo danni Attività: Distribuire una scheda con i termini da definire Dare una definizione a ciascun termine Modalità: sottogruppi + plenaria Tempo: 30 (sottogruppi) - 30 (plenaria) 31

32 Il contratto di assicurazione contro i danni Interesse all assicurazione L art c.c. recita: Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell assicurato al risarcimento del danno. 32

33 Il contratto di assicurazione contro i danni Classificazione delle assicurazioni contro i danni A seconda del tipo di danno (e del corrispondente interesse dell assicurato al suo risarcimento) le assicurazioni danni si possono classificare come segue: Tipi di assicurazione danni Assicurazioni di cose Assicurazione di persone Assicurazione del patrimonio Tipo di interesse al risarcimento Risarcimento del danno materiale Risarcimento del danno all integrità fisica Risarcimento a tutela dell integrità del patrimonio 33

34 Il contratto di assicurazione contro i danni Limiti del risarcimento Art c.c., primo comma: L assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall assicurato in conseguenza di un sinistro. Circa i limiti stabiliti dal contratto occorre distinguere: i limiti all oggetto del contratto i limiti alla responsabilità dell assicuratore 34

35 Il contratto di assicurazione contro i danni Perdita del profitto sperato Art c.c., secondo comma: L assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato. L assicurazione della perdita del profitto sperato è possibile: a condizione che essa sia pattuita fra le parti; a condizione che essa sia in rapporto causale con il danno alla cosa. 35

36 Il contratto di assicurazione contro i danni Danni cagionati da vizio della cosa Art c.c.: Salvo patto contrario, l assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato. Se il vizio ha aggravato il danno, l assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito. 36

37 Il contratto di assicurazione contro i danni Valore della cosa assicurata Nell accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. (art c.c., primo comma) Il valore delle cose perite o danneggiate va stimato al momento del sinistro e non al momento della conclusione del contratto, salvo che tale valore venga determinato preventivamente con stima accettata dalle parti. (art c.c., secondo comma) 37

38 Il contratto di assicurazione contro i danni Valore della cosa assicurata Il valore assume rilevanza giuridica nell assicurazione di cose: a sensi dell art C.C., quando la somma assicurata è parziale, ossia inferiore al valore della cosa (cosiddetta sottoassicurazione); a sensi dell art C.C., quando la somma assicurata eccede il valore della cosa (cosiddetta sovrassicurazione). 38

39 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione parziale e regola proporzionale Art c.c.: Se l assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. 39

40 Il contratto di assicurazione contro i danni Le deroghe alla regola proporzionale Le clausole di deroga escogitate dal mercato assicurativo e largamente praticate in materia di risarcimento sono: la deroga percentuale nell applicazione della regola proporzionale; l assicurazione a primo rischio assoluto; la stima preventiva; la stima accettata. 40

41 Il contratto di assicurazione contro i danni Deroga percentuale alla regola proporzionale E una condizione in forza della quale l assicuratore si obbliga a non applicare l art C.C. in caso di danno parziale, quando la somma assicurata, accresciuta di una determinata percentuale (perlopiù oscillante fra il 5% ed il 20%) non risulta più inferiore al valore della cosa. La formula per la determinazione del danno risarcibile è la seguente: (valore assicurato + % deroga) x danno effettivo Danno risarcibile = valore della cosa 41

42 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione a primo rischio assoluto Con questa forma l assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, con rinuncia da parte dell assicuratore all applicazione dell art c.c., ossia con rinuncia alla riduzione proporzionale del risarcimento in caso di sottoassicurazione. 42

43 Il contratto di assicurazione contro i danni Stima preventiva E detta anche Assicurazione con dichiarazione di valore e consiste nel sottoporre i beni da assicurare a valutazione da parte di stimatore beneviso alle parti e, quindi, nell assicurare i valori di stima. 43

44 Il contratto di assicurazione contro i danni Stima accettata Consiste anch essa nel sottoporre preventivamente i beni da assicurare a valutazione da parte di stimatore beneviso alle parti e, quindi, nell assicurare i valori di stima. 44

45 Il contratto di assicurazione contro i danni Stima accettata e stima preventiva Vantaggi eliminano i rischi della sottoassicurazione, facilitano le operazioni peritali, riducono i tempi di liquidazione del danno. Svantaggi comportano a carico dell assicurato il costo della stima e dei suoi aggiornamenti annuali. 45

46 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione per somma eccedente il valore L assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell assicurato; l assicuratore, se in buona fede, ha diritto dei premi del periodo di assicurazione in corso. (Art c.c., primo comma) Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l avvenire una proporzionale riduzione del premio. (Art c.c., secondo comma) 46

47 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione diretta del danno a persona Dibattuto è il tema se l assicurazione diretta del danno a persona, in particolare se l assicurazione contro gli infortuni alla persona abbia in tutto o in parte: una funzione indennitaria e quindi vada assoggettata alle norme sull assicurazione contro i danni, oppure abbia una funzione previdenziale e quindi vada assoggettata alle norme dettate per l assicurazione sulla vita. 47

48 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione diretta del danno a persona Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza , n hanno stabilito che: il rischio di invalidità permanente e di inabilità temporanea ha funzione indennitaria il rischio di morte ha funzione previdenziale 48

49 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Obblighi dell assicuratore Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. (Art c.c., primo comma) 49

50 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Oggetto dell assicurazione r.c.: la responsabilità descritta nel contratto; la responsabilità esclusivamente derivante dalla legge. 50

51 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile La responsabilità civile assicurabile E quella per danni involontariamente arrecati a terzi: derivante da fatti colposi, (art c.c., primo comma) derivante da fatti dolosi, se commessi da persone di cui l assicurato debba rispondere. (art c.c., secondo comma) 51

52 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Indennizzo al terzo danneggiato L assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l assicurato lo richiede. (Art c.c., secondo comma) 52

53 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Spese giudiziali Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (Art c.c., terzo comma) 53

54 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Azione del danneggiato L assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l assicuratore. (Art c.c., quarto comma) La norma, derogabile soltanto in senso più favorevole all assicurato, trova fondamento nel fatto che il danneggiato: non è parte nel contratto di assicurazione e, quindi non ha titolo per chiamare direttamente in causa l assicuratore* * Fa eccezione l assicurazione obbligatoria della r.c.a. (Legge 990/1969). 54

55 Il contratto di assicurazione contro i danni Alienazione delle cose assicurate L alienazione della cosa non è causa di scioglimento del contratto. (art c.c.; primo comma). L assicurato (secondo comma) è obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data di alienazione se non comunica: all assicuratore l alienazione; all acquirente l esistenza del contratto di assicurazione. La duplice comunicazione (terzo comma): libera il contraente; determina il trasferimento all acquirente del contratto (diritti e obblighi) 55

56 Il contratto di assicurazione contro i danni Alienazione delle cose assicurate l'acquirente può, entro 10 giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, comunicare all'assicuratore che non intende subentrare nel contratto. In questo caso all'assicuratore spettano i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. L'assicuratore, entro 10 giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. 56

57 Il contratto di assicurazione contro i danni Avviso all assicuratore in caso di sinistro L assicurato è obbligato (art. 1913) a denunciare il sinistro all assicuratore o ad un suo agente procuratore: nel termine di tre giorni dall accadimento o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza; entro 24 ore nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame. La norma è derogabile tanto in senso più favorevole, quanto in senso più sfavorevole all assicurato. 57

58 Il contratto di assicurazione contro i danni Obbligo di salvataggio L assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art c.c., primo comma). Le spese di salvataggio sono a carico dell assicuratore nel rapporto che intercorre fra valore assicurato e valore della cosa al tempo del sinistro (art 1914 c.c., secondo comma) secondo la formula: valore assicurato x totale spese di salvataggio valore della cosa. 58

59 Il contratto di assicurazione contro i danni Obbligo di salvataggio Le spese di salvataggio (art c.c., secondo comma, disposizione non derogabile a sfavore dell assicurato) gravano sull assicuratore, nella quota ad esso spettante: anche se il loro ammontare è superiore alla somma assicurata; anche se non si raggiunge lo scopo di evitare o ridurre il danno; purché non siano state fatte inconsideratamente (onere della prova a carico dell assicuratore). 59

60 Il contratto di assicurazione contro i danni Obbligo di salvataggio L assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall assicurato (es.: bagnamenti, demolizioni) per evitare o diminuire i danni, salvo che tali mezzi siano stati adoperati inconsideratamente (art c.c., terzo comma). L intervento dell assicuratore al salvataggio: non pregiudica i suoi diritti (art c.c., quarto comma); l assicuratore, se richiesto, deve anticiparne le spese o concorrere ad esse in proporzione del valore assicurato (art c.c., ultimo comma). 60

61 Il contratto di assicurazione contro i danni Inadempimento dell obbligo di avviso o di salvataggio Se l assicurato non adempie l obbligo dell avviso o del salvataggio: in caso di omissione dolosa, perde il diritto all indennità (art c.c., primo comma); in caso di omissione colposa, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art c.c., secondo comma). 61

62 Il contratto di assicurazione contro i danni Diritto di surrogazione dell assicuratore L assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. (Art c.c., primo comma) Il diritto di surrogazione (in gergo: diritto di rivalsa) è un diritto disponibile, l assicuratore, pertanto, può: non esercitarlo nei confronti del responsabile; rinunciarvi a priori, a favore dell assicurato o dei suoi aventi causa, con patto di polizza. 62

63 Il contratto di assicurazione contro i danni Diritto di surrogazione dell assicuratore Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o dai domestici. (Art c.c., secondo comma) L assicurato è responsabile verso l assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. (Art. 1916, terzo comma) 63

64 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione presso diversi assicuratori Medesimo rischio assicurato presso assicuratori diversi (art c.c.) ( PIÙ CONTRATTI ) L assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori; se omette dolosamente gli avvisi perde il diritto agli indennizzi Le somme complessivamente riscosse non possono superare l ammontare del danno (principio indennitario) 64

65 Il contratto di assicurazione contro i danni Coassicurazione Medesima assicurazione o l assicurazione di rischi relativi alle stesse cose ripartita tra più assicuratori, attraverso un unico contratto (prassi in assoluto prevalente) o attraverso singoli contratti (prassi in disuso). Ogni assicuratore pagherà l indennizzo in proporzione alla rispettiva quota (principio indennitario). Se il contratto è unico (prassi abituale), uno degli assicuratori compartecipanti al rischio (solitamente quello che ha concluso la trattativa con il contraente) assume la veste di assicuratore delegatario. 65

66 Il contratto di assicurazione contro i danni L assicuratore delegatario: Coassicurazione rilascia al contraente la polizza e ogni altro documento contrattuale riceve le comunicazioni inerenti al contratto (variazioni di rischio, avviso di sinistro, recesso, ecc.) riscuote il premio 66

67 Il contratto assicurativo vita 67

68 Esercitazione Obiettivo: conoscere i termini relativi alle vicende del contratto Attività: Distribuire una scheda con i termini da definire Dare una definizione a ciascun termine Modalità: sottogruppi + plenaria Tempo: 30 (sottogruppi) - 30 (plenaria) 68

69 Il contratto assicurativo vita RAMO VITA RAMO DANNI l assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Assicurazione forfettaria : si stabilisce in anticipo la misura della prestazione assicurata. l assicuratore si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Assicurazione di indennizzo : si risarcisce a posteriori il danno derivante da un evento, dopo averlo valutato. Art Codice Civile 69

70 Il contratto assicurativo vita L assicurazione sulla vita è un contratto tra due parti, contraente ed assicuratore, nel quale a fronte del pagamento di un premio, in una o più soluzioni, da parte del contraente l assicuratore si impegna a pagare definite prestazioni, sotto forma di capitali o di rendite, a favore di uno o più individui beneficiari, nel caso si verifichino determinati eventi connessi con la durata della vita di uno o più individui assicurati. 70

71 Categorie di assicurazioni sulla vita Assicurazione VITA esigenza di tutelarsi da un rischio connesso alla VITA UMANA morte (polizze di puro rischio) sopravvivenza (forme di previdenza integrativa) capitale in caso di morte dell assicurato capitale/rendita in caso di vita dell assicurato 71

72 I soggetti ASSICURATORE CONTRAENTE ASSICURATO BENEFICIARIO Compagnia di Assicurazione che emette il contratto e si impegna al pagamento della prestazione pattuita. La persona fisica o giuridica che stipula il contratto con l Assicuratore e corrisponde il premio. La persona fisica sulla cui testa (vita o morte) è stipulata l assicurazione. La/e persona/e fisiche o giuridiche che riscuoteranno la prestazione assicurativa al verificarsi degli eventi previsti dalla polizza. 72

73 I soggetti Contraente Assicurato Beneficiario Possono essere la stessa persona o tre persone distinte 73

74 Le forme di assicurazione vita CASO VITA MISTE CASO MORTE La Compagnia paga la prestazione pattuita (capitale o rendita) solo nel caso in cui l Assicurato sia in vita al termine della durata contrattuale. La Compagnia paga la prestazione pattuita sia in caso di morte dell Assicurato durante la durata contrattuale sia in caso di esistenza in vita alla scadenza del contratto. La Compagnia paga la prestazione pattuita solo in caso di morte dell Assicurato. 74

75 Le forme di assicurazione vita CASO VITA CONTRAENTE può essere = ASSICURATO può essere = BENEFICIARIO CASO MORTE CONTRAENTE può = essere ASSICURATO = / BENEFICIARIO MISTE CONTRAENTE può essere = ASSICURATO può essere = = / BENEFICIARIO (caso vita) BENEFICIARIO (caso morte) 75

76 Le forme di assicurazione vita CASO MORTE TEMPORANEA Garantisce un capitale pagabile alla morte dell Assicurato, ove essa avvenga entro un determinato periodo di tempo A VITA INTERA Garantisce un capitale pagabile alla morte dell Assicurato, in qualunque momento essa avvenga 76

77 Le forme di assicurazione vita FORME OPZIONI CASO VITA Rendita Differita Capitale Differito Rendita Immediata MISTE Immediata A Termine Fisso CASO MORTE Temporanea A Vita Intera 79

78 Il premio Il premio è il costo della polizza ossia l importo che il contraente deve pagare al fine di ottenere definite prestazioni al verificarsi di determinati eventi attinenti la vita umana. 80

79 Il premio PREMIO PREMIO UNICO Premio versato in un unica soluzione, al momento della stipulazione del contratto. PREMIO ANNUO UNICO ANNUO/ RICORRENTE COSTANTE CRESCENTE Premio versato annualmente e può essere stabilito in misura fissa, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l andamento di indici predeterminati. (Rivalutabile e indicizzato) 81

80 La prestazione Capitale Rendita Somma di denaro spettante al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita, in alternativa all'erogazione di una rendita, ad una data stabilita (esistenza in vita dell'assicurato ad una certa epoca) o al verificarsi della morte dell'assicurato medesimo. È la somma di denaro, che costituisce una prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di una polizza Vita. temporanea vitalizia 82

81 La rendita La RENDITA a scadenza può essere: Vitalizia: l erogazione della rendita al beneficiario è legata alla permanenza in vita dell assicurato. Reversibile: l erogazione della rendita al beneficiario è legata alla permanenza in vita dell assicurato e, successivamente di una seconda persona eventualmente sopravvisutagli. Certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: in caso di premorienza dell assicurato prima della scadenza del 5 o 10 anno, la rendita sarà corrisposta fino al 5 o 10 anno ad una terza persona designata; qualora invece l assicurato sia in vita dopo il 5 o 10 anno, la rendita continuerà ad essergli erogata vita natural durante (vitalizia) 83

82 Esercitazione Obiettivo: ripassare gli elementi del contratto assicurativo Attività: rispondere alle domande del questionario Modalità: individuale + plenaria Tempo: 15 (individuale) - 30 (plenaria) 84

RINUNCIA ALLA RIVALSA

RINUNCIA ALLA RIVALSA A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere

Dettagli

16 Lezione CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

16 Lezione CONTRATTO DI ASSICURAZIONE L'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro ovvero

Dettagli

Il Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione Il Contratto di Assicurazione Concas Alessandra Il Contratto di Assicurazione, è un contratto mediante il quale una parte, che prende il nome di assicurato, versa all'altra parte, che prende il nome di

Dettagli

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI CONVENZIONE FP-CGIL POLIZZA DI PER COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI LUGLIO 2012 Oggetto della Convenzione (1) La polizza tutela il pubblico dipendente, in forza della sua iscrizione alla FP

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

Data ultimo aggiornamento: 07/2014

Data ultimo aggiornamento: 07/2014 TECNICA DESCRIZIONE POLIZZA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI E PERIODI DI CDARENZA ESCLUSIONI Assicurazione a termine fisso a capitale rivalutabile a premio annuo costante. È un prodotto rivolto ad una clientela

Dettagli

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo CIRCOLARE A.F. N. 73 del 17 Maggio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Premessa L articolo 28, comma 1, del decreto legge 24

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013

SCHEDA TECNICA SETTE MASSIMA CLIENT LUGLIO 2013 TARIFFA 7S09C - Assicurazione di capitale differito con controassicurazione a premio annuo rivalutabile con facoltà di versare premi unici aggiuntivi, con rivalutazione annua del capitale collegate alla

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo

OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al consumo Informativa per la clientela di studio N. 81 del 23.05.2012 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il contratto di assicurazione sulla vita connesso alle erogazioni di mutui immobiliari e al credito al

Dettagli

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi

Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Istruzioni applicative per la tenuta dei registri assicurativi Allegato 1 A) Istruzioni di carattere generale a) I casi di erronea annotazione per i quali è consentito lo storno ai sensi dell articolo

Dettagli

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo

Circolare N.73 del 17 Maggio 2012. DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Circolare N.73 17 Maggio 2012 DL liberalizzazioni. Da Luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo DL liberalizzazioni: da luglio polizze collegate ai mutui con doppio preventivo Gentile cliente,

Dettagli

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici

Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Termini di pagamento di 30-60 giorni anche per i lavori pubblici Con il D.Lgs. 192/212 il governo ha anticipato l adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE (la cui attuazione era

Dettagli

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE Edizione 2014 CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE INDICE 1. Definizioni 2 1.1 Periodo di rendita 2 1.2 Riserva matematica di inventario 2 1.3 Riserva matematica sufficiente 2 1.4

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO

CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO CAPITOLATO SPECIALE ASSICURAZIONE INFORTUNI SINDACO E CONSIGLIO ENTE CONTRAENTE: COMUNE DI B I B B I E N A Decorrenza: dalle ore 24 del 30 Giugno 2010 Scadenza: alle ore 24 del 30 Giugno 2012 1 DEFINIZIONI

Dettagli

Codice Civile Libro Quarto Delle Obbligazioni

Codice Civile Libro Quarto Delle Obbligazioni Codice Civile Libro Quarto Delle Obbligazioni... omissis... CAPO XX Dell'assicurazione SEZIONE I Disposizioni generali Art. 1882 Nozione L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

LA SURROGA DELL ASSICURATORE

LA SURROGA DELL ASSICURATORE LA SURROGA DELL ASSICURATORE L ASSICURATORE CHE HA PAGATO L INDENNITÀ È SURROGATO, FINO ALLA CONCORRENZA DELL AMMONTARE DI ESSA NEI DIRITTI DELL ASSICURATO VERSO I TERZI RESPONSABILI. (Art. 1916 C.C.)

Dettagli

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP

LA CONVENZIONE DELLA CISL FP LA CONVENZIONE DELLA CISL FP La CISL FP offre ai propri iscritti soluzioni assicurative che riescono a garantire la piena, reale ed efficace copertura dai rischi derivanti da colpa grave a prezzi tra i

Dettagli

ROMA, 12 GIUGNO 2014. Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI

ROMA, 12 GIUGNO 2014. Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI ROMA, 12 GIUGNO 2014 1. I reclami concernenti l accertamento dell osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al

Dettagli

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.)

FATTI ILLECITI. Responsabilità da fatto illecito. (art. 2043 c.c.) Responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.) Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Responsabilità extra-contrattuale

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI Agos Ducato S.p.A. Via Bernina, 7-20158

Dettagli

UDB Il ramo vita. che cos è una polizza vita e quali sono le sue caratteristiche principali. Definizioni

UDB Il ramo vita. che cos è una polizza vita e quali sono le sue caratteristiche principali. Definizioni UDB UDB Il ramo vita Definizioni che cos è una polizza vita e quali sono le sue caratteristiche principali. La legge 47/2000 la riforma del regime fiscale per le polizze vita: detrazione d imposta dei

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo Pensione Fondo Pensione Gruppo Cariparma Crédit Agricole. Il Fondo Pensione Gruppo

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

SCHEDA INFORMATIVA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO CHE COS È LA La Cessione del Quinto dello Stipendio è una particolare forma di prestito personale che viene rimborsata dal soggetto finanziato (Cliente) mediante la cessione pro solvendo alla Banca di

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R.

Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. Le polizze dormienti e il nuovo termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione: la legge 266/2005, il D.P.R. 116/2007, la legge 166/2008 1 Legge 266/2005 Con legge 266/2005

Dettagli

SCHEDA TECNICA DESCRIZIONE SEZIONI DI INVESTIMENTO

SCHEDA TECNICA DESCRIZIONE SEZIONI DI INVESTIMENTO SCHEDA TECNICA DESCRIZIONE SEZIONI DI INVESTIMENTO DURATA CONTRATTUALE LIMITI ASSUNTIVI QUESTIONARI PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL ASSICURATO (capitale a scadenza) PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL

Dettagli

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

L ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO REGOLAMENTO N. 40 DEL 3 MAGGIO 2012 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CUI ALL ARTICOLO 28, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO Finanziatore Intermediario del credito 2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO Tipo di contratto di credito Importo totale

Dettagli

Economia e Finanza delle Assicurazioni Università di Macerata Facoltà di. Economia. I flussi monetari generati dalle gestioni assicurative

Economia e Finanza delle Assicurazioni Università di Macerata Facoltà di. Economia. I flussi monetari generati dalle gestioni assicurative Economia e Finanza delle Assicurazioni Università di Macerata Facoltà di Economia Mario Parisi I flussi monetari generati dalle gestioni assicurative 1 Le passività della compagnia di assicurazione La

Dettagli

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE. Prestito Personale AVVERA IDENTITA E CONTATTI DEL FINANZIATORE INFORMAZIONI PUBBLICITARIE Prestito Personale AVVERA Finanziatore Credito Emiliano SpA Iscrizione in albi e/o registri Iscritta all Albo delle Banche (n.5350) e all

Dettagli

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750)

SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) SCHEDA TECNICA - AsSìpro 1 (Tariffa 6G07BG-6G0750) TIPOLOGIA TARIFFARIA AsSìpro 1 è un assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte costituita dalle seguenti tariffe: a) La tariffa 6G07BG; b)

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Condizioni derivati DEGIRO

Condizioni derivati DEGIRO Condizioni derivati DEGIRO Indice Condizioni per i derivati... 3 Art. 1. Definizioni... 3 Art.. Rapporto contrattuale... 3.1 Accettazione... 3. Servizi di Investimento... 3.3 Modifiche... 3 Art. 3. Execution

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA

FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA FOGLIO INFORMATIVO (Trasparenza delle operazioni di prestito e finanziamento D. Lgs. 1/9/1993 n.385-delibera CICR 4/3/2003) CREDITI DI FIRMA Data: 31.05.2015 GARANZIE PER BUONA ESECUZIONE, CONTRIBUTI STATALI,

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI

Bongini,Di Battista, Nieri, Patarnello, Il sistema finanziario, Il Mulino 2004 Capitolo 2. I contratti finanziari. Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI Capitolo 2 I CONTRATTI FINANZIARI 1 Indice Definizione di contratto finanziario Contratti finanziari bilaterali e multilaterali Contratto di debito Contratto di partecipazione Contratto assicurativo Contratto

Dettagli

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI

POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI POLIZZE VITA CASO MORTE: TASSAZIONE DEI CAPITALI IL CONSULENTE: TUTTO QUELLO CHE C E DA SAPERE L Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 8/E del 1 aprile 2016 con cui fornisce dei chiarimenti

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

Premessa. by Gestione Processi Formativi 2

Premessa. by Gestione Processi Formativi 2 Premessa Una presentazione in cui si affronta il tema della fiscalità delle polizze vita e delle forme di previdenza complementare. Viene ripreso il vecchio regime fiscale (valido per tutte le polizze

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London Programma Assicurativo Ordine Ingegneri Fatto con i Ulisse Manciuria Broker Ed LLOYD S of London Contenuto della convenzione. La prima parte della convenzione è basata sulla polizza di Responsabilità Civile

Dettagli

TFR IN AZIENDA TFR NEL FONDO PENSIONE Quota annua di accantonamento

TFR IN AZIENDA TFR NEL FONDO PENSIONE Quota annua di accantonamento Quota annua di accantonamento 6,91% della retribuzione lorda, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva 6,91% della retribuzione lorda, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva

Dettagli

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA

ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA Nozione: COL CONTRATTO DI AGENZIA UNA PARTE (detta AGENTE), ASSUME STABILMENTE L INCARICO DI PROMUOVERE, PER CONTO DELL ALTRA (detta PREPONENTE), E VERSO RETRIBUZIONE (detta PROVVIGIONE), LA CONCLUSIONE

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it

Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 www.studiolaplacagriva.it. www.studiolaplacagriva.it Medico (assi)cura te stesso. Milano - 26.3.2011 AMBITO ASSICURARSI COME. CIRCA IL PROBLEMA DELLA COLPA GRAVE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO: PROBLEMI DI COPERTURA ASSICURATIVA. Responsabilità del

Dettagli

La copertura del rischio di morte e invalidità permanente. del key man

La copertura del rischio di morte e invalidità permanente. del key man La copertura del rischio di morte e invalidità permanente del key man 1 La copertura del rischio di morte del key man Chi è il key man? In ogni realtà aziendale sono presenti delle figure che possono essere

Dettagli

Scheda sintetica. Le caratteristiche del prodotto. euresa-life. L investimento finanziario. Scheda sintetica

Scheda sintetica. Le caratteristiche del prodotto. euresa-life. L investimento finanziario. Scheda sintetica Scheda sintetica Scheda sintetica Scheda sintetica relativa a Global Allocation, prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit-Linked offerto da Euresa-life appartenente al gruppo P&V. Data di deposito

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento costituisce parte integrante della nota informativa della forma pensionistica individuale denominata Piano Individuale Pensionistico di tipo

Dettagli

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1)

Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) LE POLIZZE FIDEIUSSORIE INQUADRAMENTO GIURIDICO E TEMATICHE OPERATIVE AVV. MATTEO BET DOTTORE DI RICERCA - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 0 Definizione, tipologie e struttura negoziale (1) E il contratto

Dettagli

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno

DL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/ intermediario del credito Finanziatore Mandataria Telefono Email Fax Sito web Conafi Prestitò S.p.A. Via

Dettagli

Bisogn0 di gestione dei rischi puri. Assicurazione previdenza

Bisogn0 di gestione dei rischi puri. Assicurazione previdenza Bisogn0 di gestione dei rischi puri Assicurazione previdenza Bisogni e prodotti BISOGNI PRODOTTI Assicurazione (unità in surplus) Previdenza (unità in surplus) Assicurazione (unità in deficit) Polizze

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE 1 INDICE

LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE 1 INDICE LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE 1 INDICE PRESTITI AI PENSIONATI CONDIZIONI GENERALI DELLA CESSIONE DEL QUINTO I PUNTI DI FORZA L ANTICIPO LE ASSICURAZIONI NELLA CESSIONE DEL QUINTO RISCHIO VITA LA

Dettagli

INDICE SOMMARIO GLI ARTT. 1904-1918 DEL CODICE CIVILE E LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI.

INDICE SOMMARIO GLI ARTT. 1904-1918 DEL CODICE CIVILE E LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI. INDICE SOMMARIO GLI ARTT. 1904-1918 DEL CODICE CIVILE E LE ASSICURAZIONI CONTRO I DANNI. 1. Le assicurazioni contro i danni. L interpretazione degli articoli 1904-1918 del Codice civile mediante il criterio

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

ISVAP Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Allegato 6 ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI ASSICURATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE SINTETICHE La descrizione delle prestazioni assicurative previste nel seguente elenco deve essere letta congiuntamente

Dettagli

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New

SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New SCHEDA PRODOTTO Protezione Mutuo New NOME PRODOTTO PROTEZIONE MUTUI - New Revisione prodotto come da Lettera Ivass-Banca d Italia del 26/08/2015: Polizze abbinate a finanziamenti (PPI Payment Protection

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: Modifica della polizza assicurativa per responsabilità patrimoniale degli Amministratori e Dipendenti comunali. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che con deliberazione n. 292 dd. 03.12.2003 è stata

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013 La garanzia finanziaria può essere prestata mediante: reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi della Deliberazione Giunta Regionale Toscana n 743 del 06/08/2012 e

Dettagli

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Condizioni di Contratto. Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY. prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Offerta pubblica di sottoscrizione di MEDIOLANUM SYNERGY prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked Condizioni di Contratto E' un prodotto di Distribuito da Prodotto distribuito da Banca Mediolanum

Dettagli

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013

LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 LEZIONE 4 DICEMBRE 2013 Società in nome collettivo ( s.n.c. ) La società in nome collettivo (s.n.c.) costituisce il modello di organizzazione societaria che si presume normalmente adottato per l esercizio

Dettagli

DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015

DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015 DOCUMENTO SULLE RENDITE Aggiornato al 23/06/2015 Per l erogazione della rendita COMETA ha stipulato, al termine della selezione prevista dalla normativa, una convenzione assicurativa, in vigore fino al

Dettagli

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA

Il presente documento è valido a decorrere dal 1 gennaio 2007. 1. DETERMINAZIONE DELLA RENDITA Piano Individuale Pensionistico Fondo Pensione DOCUMENTO DI RENDITA Il presente documento integra il contenuto delle Condizioni Generali di Contratto relative a Feelgood - Piano Individuale Pensionistico

Dettagli

Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende. IAS 17 Leasing. by Marco Papa

Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende. IAS 17 Leasing. by Marco Papa Principi Contabili Internazionali Laurea Magistrale in Consulenza Professionale per le Aziende IAS 17 Leasing by Marco Papa Outline o Definizioni o Classificazione del contratto di leasing o Contabilizzazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI

PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Allegato 3 Convenzione Nazionale CISL - UGF PRODOTTI e SERVIZI ASSICURATIVI Condizioni riservate alle Strutture Sindacali (Nazionali, Regionali, Territoriali e di Categoria) e alle Società ed Enti di loro

Dettagli

Regolamento Sanimpresa

Regolamento Sanimpresa Regolamento Sanimpresa Art.1 Ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa (SANIMPRESA) costituita in favore dei dipendenti

Dettagli

Scritto da Alessandro Quattrone Lunedì 16 Settembre 2013 13:33 - Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Settembre 2013 15:37

Scritto da Alessandro Quattrone Lunedì 16 Settembre 2013 13:33 - Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Settembre 2013 15:37 Le polizze vita sono dei contratti stipulati tra privati cittadini e compagnie assicurative che obbligano queste ultime a liquidare un beneficiario con una somma oppure sotto forma di una rendita qualora

Dettagli

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR

SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR SCHEDA TECNICA IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO NEL PUBBLICO IMPIEGO - TFR COSA È Il trattamento di fine rapporto (Tfr) è una somma che viene corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto

Dettagli

DOCUMENTO SULLE RENDITE

DOCUMENTO SULLE RENDITE Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Iscritto all Albo tenuto dalla COVIP al n. 5074 DOCUMENTO SULLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa

Dettagli

La consapevolezza di. 30giorni LA PREVIDENZA. questo difficile momento economico rende auspicabile una programmazione

La consapevolezza di. 30giorni LA PREVIDENZA. questo difficile momento economico rende auspicabile una programmazione LA PREVIDENZA CAPITALIZZAZIONE DEI MONTANTI CONTRIBUTIVI Con la modulare capitale e rendimento sono garantiti Con la pensione modulare è garantita la restituzione del capitale, maggiorato di rendimento.

Dettagli

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE

SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE DIPARTIMENTO WELFARE Politiche Previdenziali SCHEDA ESPLICATIVA I PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO SULLA TOTALIZZAZIONE a cura di Maria Rita Gilardi Roma, 23 gennaio 2006 1 Articolo 1 Totalizzazione

Dettagli

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. COGNIZIONE DEI PRINCIPI APPLICABILI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE, CONTABILITA COMMERCIALE, REGIME DELLE TARIFFE PREZZI E CONDIZIONI DI TRASPORTO. C C 1 Qual è la formula assicurativa R.C.A. che premia l

Dettagli

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al Fondo Pensione per il Personale delle Società Parabancarie e Interbancarie del Gruppo

Dettagli

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE

FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE FONDO PENSIONE QUADRI E CAPI FIAT DOCUMENTO SULL EROGAZIONE DELLE RENDITE Premessa Il Fondo Pensione Quadri e Capi Fiat ha stipulato in data 15/11/2005 con la società GENERALI VITA S.p.A. (di seguito indicata

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti.

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Per quanto necessari, anche i riscatti, in particolare per i

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5

Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 Cassa Lombarda S.p.A. Pagina 1 di 5 INFORMAZIONI EUROPEE SUL CREDITO AI CONSUMATORI 1. Identità e contatti del finanziatore/intermediario del Finanziatore Indirizzo Telefono Email Fax to web CASSA LOMBARDA

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli