del contratto assicurativo
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- Ortensia Mariani
- 8 anni fa
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1 Le basi giuridiche del contratto assicurativo Il contratto di assicurazione in generale Le vicende del contratto di assicurazione. 1
2 Esercitazione Obiettivo: conoscere i termini del contratto Attività: Distribuire una scheda con i termini da definire Dare una definizione a ciascun termine Modalità: sottogruppi + plenaria Tempo: 20 (sottogruppi) - 20 (plenaria) 2
3 Il contratto di assicurazione in generale Nozione (art c.c.) Nozione e funzione E il contratto con il quale l assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga, entro i limiti convenuti, o a rivalere l assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, o a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. 3
4 Il contratto di assicurazione in generale Nozione e funzione Funzione Dalla nozione di contratto di assicurazione si ricava che esso è chiamato a svolgere o l una o l altra delle seguenti due funzioni: una funzione indennitaria di rivalere l assicurato del danno subito prodotto da un sinistro, il che esclude lo scopo lucrativo (risarcimento superiore al danno); una funzione previdenziale, alla quale lo scopo lucrativo è estraneo per l etica difficoltà di attribuire un valore alla vita umana. 4
5 Il contratto di assicurazione in generale I soggetti Nell assicurazione contro i danni, i soggetti che compaiono sempre nel contratto sono l assicuratore, il contraente e l assicurato. Questi due ultimi possono o identificarsi nella stessa persona o essere soggetti distinti. 5
6 Il contratto di assicurazione in generale L assicuratore E validamente parte nel contratto di assicurazione, relativamente al quale possegga i requisiti per l accesso all attività assicurativa e per il suo esercizio. Il contraente I soggetti E il soggetto che stipula il contratto e paga il premio L assicurato E il portatore del rischio, che con il contratto di assicurazione viene trasferito all assicuratore. 6
7 Il contratto di assicurazione in generale Le prestazioni delle parti Il contratto di assicurazione è annoverato fra i contratti a prestazioni corrispettive ove: A. La prestazione del contraente consiste nel pagamento del premio; B. La prestazione dell assicuratore consiste (art c.c.): o nel tenere indenne l assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione contro i danni); o nel pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (assicurazione sulla vita). 7
8 Il contratto di assicurazione in generale Composizione contrattuale Il premio indicato nei documenti contrattuali (polizze, appendici, quietanze) è costituito: dal premio imponibile (o tassabile), eventualmente articolato in premio netto e in accessori del premio; dalla tassa governativa; Il Premio dal cosiddetto premio lordo (somma del premio imponibile e delle tassa governativa). 8
9 Il contratto di assicurazione in generale Composizione tecnica Il Premio Sotto il profilo tecnico il premio imponibile si distingue in: a) premio puro, destinato a coprire: il costo dei sinistri nell assicurazione contro i danni; il capitale, la rendita e il riscatto nelle assicurazioni sulla vita; b) caricamento, destinato a coprire i costi di acquisizione del contratto, la gestione dei sinistri. le spese di amministrazione ed il margine di profitto sperato della Compagnia. 9
10 Il contratto di assicurazione in generale Il Premio Altre caratteristiche del premio In relazione alle modalità di pagamento il premio: deve essere anticipato rispetto alla decorrenza della garanzia (art c.c.); può essere unico nei contratti di durata temporanea o in alcune forme di assicurazione sulla vita; può essere costante o soggetto ad indicizzazione; 10
11 Il contratto di assicurazione in generale La prova del contratto Art c.c., primo comma: Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Ciò significa che la forma scritta è prescritta dalla legge: per dimostrare l esistenza del contratto; ma non per la sua validità. 11
12 Il contratto di assicurazione in generale Funzione Polizze all ordine e al portatore Hanno la caratteristica (art c.c.) di trasmettere il diritto alla prestazione assicurativa da un soggetto ad un altro: trasferendo per girata la polizza all ordine; trasferendo mediante consegna la polizza al portatore. 12
13 Il contratto di assicurazione in generale Assicurazione in nome altrui E un contratto stipulato da un rappresentante in nome e nell interesse di un altro soggetto, il rappresentato, per volontà di quest ultimo o per necessità legale (in nome dell incapace come il minore o dell interdetto). 13
14 Il contratto di assicurazione in generale Assicurazione per conto altrui o di chi spetta Consiste in un contratto di assicurazione stipulato da un soggetto nell interesse di un altro soggetto, con la precisazione che: nell assicurazione per conto altrui quest ultimo è nominativamente identificato; nell assicurazione per conto di chi spetta esso sarà identificato successivamente o in occasione del sinistro. 14
15 Il contratto di assicurazione in generale Assicurazione per conto altrui o di chi spetta L art c.c. stabilisce che: il contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto (Es.: pagare il premio, segnalare l aggravamento del rischio); l assicurato deve adempiere gli obblighi cui non può provvedere il contraente (es.: denunciare il sinistro; fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno); all assicurato spettano i diritti derivanti dal contratto; l assicuratore può opporre all assicurato le eccezioni opponibili al contraente in dipendenza del contratto. 15
16 Il contratto di assicurazione Il contratto di assicurazione in generale Le vicende del contratto di assicurazione. 16
17 Esercitazione Obiettivo: conoscere i termini relativi alle vicende del contratto Attività: Distribuire una scheda con i termini da definire Dare una definizione a ciascun termine Modalità: sottogruppi + plenaria Tempo: 20 (sottogruppi) - 20 (plenaria) 17
18 Le vicende del contratto di assicurazione Inesistenza del rischio L art c.c. stabilisce che: il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto. 18
19 Le vicende del contratto di assicurazione Cessazione del rischio durante l assicurazione L art c.c. stabilisce che: il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso. 19
20 Le vicende del contratto di assicurazione Cessazione del rischio durante l assicurazione Effetti della cessazione del rischio: l assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli venga comunicata o ne venga a conoscenza in altro modo; l assicuratore ha diritto ai premi dell annualità in corso al momento della comunicazione o della conoscenza della cessazione; se la cessazione del rischio interviene nelle more fra la conclusione del contratto e la decorrenza della copertura del rischio, l assicuratore ha solo diritto al rimborso delle spese. 20
21 Le vicende del contratto di assicurazione Diminuzione del rischio Si ha diminuzione del rischio quando si riduce la probabilità che l evento assunto ad oggetto del contratto si verifichi e/o si riduce il suo costo medio. 21
22 Le vicende del contratto di assicurazione Aggravamento del rischio E fenomeno opposto a quello della diminuzione di rischio Il contraente è obbligato a comunicare immediatamente all assicuratore l aggravamento del rischio. (Art c.c. ) 22
23 Le vicende del contratto di assicurazione Aggravamento del rischio Tipo di aggravamento: Effetti sul contratto: Effetto sui premi: L assicuratore non avrebbe assunto il contratto L assicuratore può recedere dal contratto entro 1 mese dalla comunicazione o dalla conoscenza con effetto immediato In caso di recesso i premi in corso spettano all assicuratore L assicuratore avrebbe assunto il contratto a premio più elevato L assicuratore può recedere dal contratto entro 1 mese dalla comunicazione o dalla conoscenza con effetto dopo 15 giorni In caso di recesso i premi in corso spettano all assicuratore Effetti sul sinistro L assicuratore non risponde del sinistro avvenuto prima del decorso del termine per il recesso o per la sua efficacia L assicuratore risponde del sinistro avvenuto prima del termine di recesso o della sua efficacia nei limiti del rapporto fra premio pagato e premio altrimenti dovuto. 23
24 Le vicende del contratto di assicurazione Durata dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dell ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Se la durata supera i 10 anni, le parti, trascorso il decennio e nonostante patto contrario, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi, che può darsi anche mediante raccomandata. (art. 1899, primo comma) 24
25 Le vicende del contratto di assicurazione Durata dell assicurazione Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni. (Art c.c., secondo comma) Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita. (Art c.c., ultimo comma) 25
26 Le vicende del contratto di assicurazione Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave Art c.c., primo comma: L assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. 26
27 Le vicende del contratto di assicurazione Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave L assicuratore è altresì esonerato dalla prestazione per i sinistri causati con colpa grave dagli stessi soggetti, ma la norma è derogabile nei loro confronti: sia in senso più favorevole, estendendo la garanzia alla colpa grave; sia in senso meno favorevole, escludendo la garanzia anche per colpa lieve; 27
28 Le vicende del contratto di assicurazione Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave Art c.c., secondo comma: L assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa delle persone del fatto delle quali l assicurato deve rispondere. Art c.c., ultimo comma: L assicuratore è obbligato per i danni volontariamente causati dal contraente e dall assicurato per dovere di solidarietà umana o nell interesse comune 28
29 Le vicende del contratto di assicurazione Mancato pagamento del premio MANCATO PAGAMENTO Premio stabilito nel contratto (prima annualità, o prima rata) Premi successivi al primo (rate intermedie del primo anno) Effetto sul contratto Effetto sul premio scaduto: CONSEGUENZE L assicurazione non è efficace fino alle ore 24 del giorno del pagamento. L assicurazione è sospesa a partire dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello di scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto è risoluto di diritto se l assicuratore non agisce per la riscossione entro 6 mesi dalla scadenza del premio (termine di decadenza). L assicuratore ha comunque diritto al premio scaduto e al rimborso delle spese, purché il diritto non sia prescritto (prescrizione annuale, interrompibile). 29
30 Il contratto di assicurazione contro i danni 30
31 Esercitazione Obiettivo: conoscere i termini relativi al contratto Ramo danni Attività: Distribuire una scheda con i termini da definire Dare una definizione a ciascun termine Modalità: sottogruppi + plenaria Tempo: 30 (sottogruppi) - 30 (plenaria) 31
32 Il contratto di assicurazione contro i danni Interesse all assicurazione L art c.c. recita: Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell assicurato al risarcimento del danno. 32
33 Il contratto di assicurazione contro i danni Classificazione delle assicurazioni contro i danni A seconda del tipo di danno (e del corrispondente interesse dell assicurato al suo risarcimento) le assicurazioni danni si possono classificare come segue: Tipi di assicurazione danni Assicurazioni di cose Assicurazione di persone Assicurazione del patrimonio Tipo di interesse al risarcimento Risarcimento del danno materiale Risarcimento del danno all integrità fisica Risarcimento a tutela dell integrità del patrimonio 33
34 Il contratto di assicurazione contro i danni Limiti del risarcimento Art c.c., primo comma: L assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall assicurato in conseguenza di un sinistro. Circa i limiti stabiliti dal contratto occorre distinguere: i limiti all oggetto del contratto i limiti alla responsabilità dell assicuratore 34
35 Il contratto di assicurazione contro i danni Perdita del profitto sperato Art c.c., secondo comma: L assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato. L assicurazione della perdita del profitto sperato è possibile: a condizione che essa sia pattuita fra le parti; a condizione che essa sia in rapporto causale con il danno alla cosa. 35
36 Il contratto di assicurazione contro i danni Danni cagionati da vizio della cosa Art c.c.: Salvo patto contrario, l assicuratore non risponde dei danni prodotti da vizio intrinseco della cosa assicurata, che non gli sia stato denunziato. Se il vizio ha aggravato il danno, l assicuratore, salvo patto contrario, risponde del danno nella misura in cui sarebbe stato a suo carico, qualora il vizio non fosse esistito. 36
37 Il contratto di assicurazione contro i danni Valore della cosa assicurata Nell accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. (art c.c., primo comma) Il valore delle cose perite o danneggiate va stimato al momento del sinistro e non al momento della conclusione del contratto, salvo che tale valore venga determinato preventivamente con stima accettata dalle parti. (art c.c., secondo comma) 37
38 Il contratto di assicurazione contro i danni Valore della cosa assicurata Il valore assume rilevanza giuridica nell assicurazione di cose: a sensi dell art C.C., quando la somma assicurata è parziale, ossia inferiore al valore della cosa (cosiddetta sottoassicurazione); a sensi dell art C.C., quando la somma assicurata eccede il valore della cosa (cosiddetta sovrassicurazione). 38
39 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione parziale e regola proporzionale Art c.c.: Se l assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto. 39
40 Il contratto di assicurazione contro i danni Le deroghe alla regola proporzionale Le clausole di deroga escogitate dal mercato assicurativo e largamente praticate in materia di risarcimento sono: la deroga percentuale nell applicazione della regola proporzionale; l assicurazione a primo rischio assoluto; la stima preventiva; la stima accettata. 40
41 Il contratto di assicurazione contro i danni Deroga percentuale alla regola proporzionale E una condizione in forza della quale l assicuratore si obbliga a non applicare l art C.C. in caso di danno parziale, quando la somma assicurata, accresciuta di una determinata percentuale (perlopiù oscillante fra il 5% ed il 20%) non risulta più inferiore al valore della cosa. La formula per la determinazione del danno risarcibile è la seguente: (valore assicurato + % deroga) x danno effettivo Danno risarcibile = valore della cosa 41
42 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione a primo rischio assoluto Con questa forma l assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata, con rinuncia da parte dell assicuratore all applicazione dell art c.c., ossia con rinuncia alla riduzione proporzionale del risarcimento in caso di sottoassicurazione. 42
43 Il contratto di assicurazione contro i danni Stima preventiva E detta anche Assicurazione con dichiarazione di valore e consiste nel sottoporre i beni da assicurare a valutazione da parte di stimatore beneviso alle parti e, quindi, nell assicurare i valori di stima. 43
44 Il contratto di assicurazione contro i danni Stima accettata Consiste anch essa nel sottoporre preventivamente i beni da assicurare a valutazione da parte di stimatore beneviso alle parti e, quindi, nell assicurare i valori di stima. 44
45 Il contratto di assicurazione contro i danni Stima accettata e stima preventiva Vantaggi eliminano i rischi della sottoassicurazione, facilitano le operazioni peritali, riducono i tempi di liquidazione del danno. Svantaggi comportano a carico dell assicurato il costo della stima e dei suoi aggiornamenti annuali. 45
46 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione per somma eccedente il valore L assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell assicurato; l assicuratore, se in buona fede, ha diritto dei premi del periodo di assicurazione in corso. (Art c.c., primo comma) Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata e il contraente ha diritto di ottenere per l avvenire una proporzionale riduzione del premio. (Art c.c., secondo comma) 46
47 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione diretta del danno a persona Dibattuto è il tema se l assicurazione diretta del danno a persona, in particolare se l assicurazione contro gli infortuni alla persona abbia in tutto o in parte: una funzione indennitaria e quindi vada assoggettata alle norme sull assicurazione contro i danni, oppure abbia una funzione previdenziale e quindi vada assoggettata alle norme dettate per l assicurazione sulla vita. 47
48 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione diretta del danno a persona Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con sentenza , n hanno stabilito che: il rischio di invalidità permanente e di inabilità temporanea ha funzione indennitaria il rischio di morte ha funzione previdenziale 48
49 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Obblighi dell assicuratore Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. (Art c.c., primo comma) 49
50 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Oggetto dell assicurazione r.c.: la responsabilità descritta nel contratto; la responsabilità esclusivamente derivante dalla legge. 50
51 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile La responsabilità civile assicurabile E quella per danni involontariamente arrecati a terzi: derivante da fatti colposi, (art c.c., primo comma) derivante da fatti dolosi, se commessi da persone di cui l assicurato debba rispondere. (art c.c., secondo comma) 51
52 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Indennizzo al terzo danneggiato L assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l assicurato lo richiede. (Art c.c., secondo comma) 52
53 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Spese giudiziali Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (Art c.c., terzo comma) 53
54 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione della responsabilità civile Azione del danneggiato L assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l assicuratore. (Art c.c., quarto comma) La norma, derogabile soltanto in senso più favorevole all assicurato, trova fondamento nel fatto che il danneggiato: non è parte nel contratto di assicurazione e, quindi non ha titolo per chiamare direttamente in causa l assicuratore* * Fa eccezione l assicurazione obbligatoria della r.c.a. (Legge 990/1969). 54
55 Il contratto di assicurazione contro i danni Alienazione delle cose assicurate L alienazione della cosa non è causa di scioglimento del contratto. (art c.c.; primo comma). L assicurato (secondo comma) è obbligato a pagare i premi che scadono posteriormente alla data di alienazione se non comunica: all assicuratore l alienazione; all acquirente l esistenza del contratto di assicurazione. La duplice comunicazione (terzo comma): libera il contraente; determina il trasferimento all acquirente del contratto (diritti e obblighi) 55
56 Il contratto di assicurazione contro i danni Alienazione delle cose assicurate l'acquirente può, entro 10 giorni dalla scadenza del primo premio successivo all'alienazione, comunicare all'assicuratore che non intende subentrare nel contratto. In questo caso all'assicuratore spettano i premi relativi al periodo di assicurazione in corso. L'assicuratore, entro 10 giorni da quello in cui ha avuto notizia dell'avvenuta alienazione, può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni. 56
57 Il contratto di assicurazione contro i danni Avviso all assicuratore in caso di sinistro L assicurato è obbligato (art. 1913) a denunciare il sinistro all assicuratore o ad un suo agente procuratore: nel termine di tre giorni dall accadimento o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza; entro 24 ore nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame. La norma è derogabile tanto in senso più favorevole, quanto in senso più sfavorevole all assicurato. 57
58 Il contratto di assicurazione contro i danni Obbligo di salvataggio L assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno (art c.c., primo comma). Le spese di salvataggio sono a carico dell assicuratore nel rapporto che intercorre fra valore assicurato e valore della cosa al tempo del sinistro (art 1914 c.c., secondo comma) secondo la formula: valore assicurato x totale spese di salvataggio valore della cosa. 58
59 Il contratto di assicurazione contro i danni Obbligo di salvataggio Le spese di salvataggio (art c.c., secondo comma, disposizione non derogabile a sfavore dell assicurato) gravano sull assicuratore, nella quota ad esso spettante: anche se il loro ammontare è superiore alla somma assicurata; anche se non si raggiunge lo scopo di evitare o ridurre il danno; purché non siano state fatte inconsideratamente (onere della prova a carico dell assicuratore). 59
60 Il contratto di assicurazione contro i danni Obbligo di salvataggio L assicuratore risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall assicurato (es.: bagnamenti, demolizioni) per evitare o diminuire i danni, salvo che tali mezzi siano stati adoperati inconsideratamente (art c.c., terzo comma). L intervento dell assicuratore al salvataggio: non pregiudica i suoi diritti (art c.c., quarto comma); l assicuratore, se richiesto, deve anticiparne le spese o concorrere ad esse in proporzione del valore assicurato (art c.c., ultimo comma). 60
61 Il contratto di assicurazione contro i danni Inadempimento dell obbligo di avviso o di salvataggio Se l assicurato non adempie l obbligo dell avviso o del salvataggio: in caso di omissione dolosa, perde il diritto all indennità (art c.c., primo comma); in caso di omissione colposa, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art c.c., secondo comma). 61
62 Il contratto di assicurazione contro i danni Diritto di surrogazione dell assicuratore L assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. (Art c.c., primo comma) Il diritto di surrogazione (in gergo: diritto di rivalsa) è un diritto disponibile, l assicuratore, pertanto, può: non esercitarlo nei confronti del responsabile; rinunciarvi a priori, a favore dell assicurato o dei suoi aventi causa, con patto di polizza. 62
63 Il contratto di assicurazione contro i danni Diritto di surrogazione dell assicuratore Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o dai domestici. (Art c.c., secondo comma) L assicurato è responsabile verso l assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. (Art. 1916, terzo comma) 63
64 Il contratto di assicurazione contro i danni Assicurazione presso diversi assicuratori Medesimo rischio assicurato presso assicuratori diversi (art c.c.) ( PIÙ CONTRATTI ) L assicurato deve avvisare tutti gli assicuratori; se omette dolosamente gli avvisi perde il diritto agli indennizzi Le somme complessivamente riscosse non possono superare l ammontare del danno (principio indennitario) 64
65 Il contratto di assicurazione contro i danni Coassicurazione Medesima assicurazione o l assicurazione di rischi relativi alle stesse cose ripartita tra più assicuratori, attraverso un unico contratto (prassi in assoluto prevalente) o attraverso singoli contratti (prassi in disuso). Ogni assicuratore pagherà l indennizzo in proporzione alla rispettiva quota (principio indennitario). Se il contratto è unico (prassi abituale), uno degli assicuratori compartecipanti al rischio (solitamente quello che ha concluso la trattativa con il contraente) assume la veste di assicuratore delegatario. 65
66 Il contratto di assicurazione contro i danni L assicuratore delegatario: Coassicurazione rilascia al contraente la polizza e ogni altro documento contrattuale riceve le comunicazioni inerenti al contratto (variazioni di rischio, avviso di sinistro, recesso, ecc.) riscuote il premio 66
67 Il contratto assicurativo vita 67
68 Esercitazione Obiettivo: conoscere i termini relativi alle vicende del contratto Attività: Distribuire una scheda con i termini da definire Dare una definizione a ciascun termine Modalità: sottogruppi + plenaria Tempo: 30 (sottogruppi) - 30 (plenaria) 68
69 Il contratto assicurativo vita RAMO VITA RAMO DANNI l assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Assicurazione forfettaria : si stabilisce in anticipo la misura della prestazione assicurata. l assicuratore si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. Assicurazione di indennizzo : si risarcisce a posteriori il danno derivante da un evento, dopo averlo valutato. Art Codice Civile 69
70 Il contratto assicurativo vita L assicurazione sulla vita è un contratto tra due parti, contraente ed assicuratore, nel quale a fronte del pagamento di un premio, in una o più soluzioni, da parte del contraente l assicuratore si impegna a pagare definite prestazioni, sotto forma di capitali o di rendite, a favore di uno o più individui beneficiari, nel caso si verifichino determinati eventi connessi con la durata della vita di uno o più individui assicurati. 70
71 Categorie di assicurazioni sulla vita Assicurazione VITA esigenza di tutelarsi da un rischio connesso alla VITA UMANA morte (polizze di puro rischio) sopravvivenza (forme di previdenza integrativa) capitale in caso di morte dell assicurato capitale/rendita in caso di vita dell assicurato 71
72 I soggetti ASSICURATORE CONTRAENTE ASSICURATO BENEFICIARIO Compagnia di Assicurazione che emette il contratto e si impegna al pagamento della prestazione pattuita. La persona fisica o giuridica che stipula il contratto con l Assicuratore e corrisponde il premio. La persona fisica sulla cui testa (vita o morte) è stipulata l assicurazione. La/e persona/e fisiche o giuridiche che riscuoteranno la prestazione assicurativa al verificarsi degli eventi previsti dalla polizza. 72
73 I soggetti Contraente Assicurato Beneficiario Possono essere la stessa persona o tre persone distinte 73
74 Le forme di assicurazione vita CASO VITA MISTE CASO MORTE La Compagnia paga la prestazione pattuita (capitale o rendita) solo nel caso in cui l Assicurato sia in vita al termine della durata contrattuale. La Compagnia paga la prestazione pattuita sia in caso di morte dell Assicurato durante la durata contrattuale sia in caso di esistenza in vita alla scadenza del contratto. La Compagnia paga la prestazione pattuita solo in caso di morte dell Assicurato. 74
75 Le forme di assicurazione vita CASO VITA CONTRAENTE può essere = ASSICURATO può essere = BENEFICIARIO CASO MORTE CONTRAENTE può = essere ASSICURATO = / BENEFICIARIO MISTE CONTRAENTE può essere = ASSICURATO può essere = = / BENEFICIARIO (caso vita) BENEFICIARIO (caso morte) 75
76 Le forme di assicurazione vita CASO MORTE TEMPORANEA Garantisce un capitale pagabile alla morte dell Assicurato, ove essa avvenga entro un determinato periodo di tempo A VITA INTERA Garantisce un capitale pagabile alla morte dell Assicurato, in qualunque momento essa avvenga 76
77 Le forme di assicurazione vita FORME OPZIONI CASO VITA Rendita Differita Capitale Differito Rendita Immediata MISTE Immediata A Termine Fisso CASO MORTE Temporanea A Vita Intera 79
78 Il premio Il premio è il costo della polizza ossia l importo che il contraente deve pagare al fine di ottenere definite prestazioni al verificarsi di determinati eventi attinenti la vita umana. 80
79 Il premio PREMIO PREMIO UNICO Premio versato in un unica soluzione, al momento della stipulazione del contratto. PREMIO ANNUO UNICO ANNUO/ RICORRENTE COSTANTE CRESCENTE Premio versato annualmente e può essere stabilito in misura fissa, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo secondo l andamento di indici predeterminati. (Rivalutabile e indicizzato) 81
80 La prestazione Capitale Rendita Somma di denaro spettante al beneficiario di un'assicurazione sulla Vita, in alternativa all'erogazione di una rendita, ad una data stabilita (esistenza in vita dell'assicurato ad una certa epoca) o al verificarsi della morte dell'assicurato medesimo. È la somma di denaro, che costituisce una prestazione alternativa all'erogazione di un capitale, dovuta periodicamente e ricorrentemente dall'assicuratore al beneficiario di una polizza Vita. temporanea vitalizia 82
81 La rendita La RENDITA a scadenza può essere: Vitalizia: l erogazione della rendita al beneficiario è legata alla permanenza in vita dell assicurato. Reversibile: l erogazione della rendita al beneficiario è legata alla permanenza in vita dell assicurato e, successivamente di una seconda persona eventualmente sopravvisutagli. Certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia: in caso di premorienza dell assicurato prima della scadenza del 5 o 10 anno, la rendita sarà corrisposta fino al 5 o 10 anno ad una terza persona designata; qualora invece l assicurato sia in vita dopo il 5 o 10 anno, la rendita continuerà ad essergli erogata vita natural durante (vitalizia) 83
82 Esercitazione Obiettivo: ripassare gli elementi del contratto assicurativo Attività: rispondere alle domande del questionario Modalità: individuale + plenaria Tempo: 15 (individuale) - 30 (plenaria) 84
RINUNCIA ALLA RIVALSA
A) La clausola RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 del Codice Civile, verso: - le persone delle quali l assicurato deve rispondere
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