Programma Sicurezza del Futuro per gli Associati

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1 Programma Sicurezza del Futuro per gli Associati Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. Gruppo Aviva CONVENZIONE LINEA FAMIGLIA SISTEMA DI INTEGRAZIONE DEL RISPARMIO Versamenti facoltativi aggiuntivi nella forma a premio unico una tantum Convenzione n. 3141

2 SOMMARIO ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE... 4 ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE I. DISCIPLINA DEL CONTRATTO... 6 II. DEFINIZIONI... 7 III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA COLLETTIVA PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE... 8 IV. CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICURATIVA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA 16 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR CLAUSOLA DI COASSICURAZIONE ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L ACCENSIONE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI: RISCATTO, DECESSO, VARIAZIONE DEI BENEFICIARI TABELLA 1 Conversione di Capitale al termine in rendita vitalizia rivalutabile INFORMATIVA SULLA PRIVACY DICHIARAZIONE DI ADESIONE-PROPOSTA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA di 32

3 ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE N I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Prestazioni della Convenzione Al termine del differimento della posizione assicurativa individuale sarà corrisposto agli Aderenti alla Convenzione, un capitale garantito dalla forma assicurativa Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale Tar. 41 BA; in opzione al suddetto capitale l Aderente può richiedere la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutabile. In caso di premorienza dell Aderente nel corso del differimento sarà liquidato ai Benefi ciari designati l importo resosi disponibile, a tale data, dalla forma assicurativa in parola. 2. Tassi di premio e condizioni La forma assicurativa relativa alle prestazioni della presente Convenzione è regolata dalla Polizza (di cui all Allegato 2) ed è stipulata applicando i tassi di premio per la forma assicurativa di cui al punto 1. PRESTAZIONI DELLA CONVENZIONE che precede. 3. Contraente e Contraenti/Assicurati Contraente della Polizza (di cui all Allegato 2) stipulata per usufruire delle prestazioni assicurative relative alla Convenzione è l Associazione ANTO- NIO PASTORE che agisce in nome proprio ma per conto degli Aderenti. Contraenti/Assicurati di detta Polizza, nei limiti contrattuali ivi previsti, sono tutti i Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri ed Ex Quadri del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato soci delle Associazioni Territoriali dei Dirigenti Manageritalia, che vi abbiano esplicitamente aderito. Il Contraente si assume l obbligo di consegnare, a coloro che in qualità di Contraenti/Assicurati aderiscono alla Convenzione n. 3141, le condizioni di polizza. Detta consegna dovrà avvenire all atto della sottoscrizione, da parte del Contraente/Assicurando, della Dichiarazione di Adesione-Proposta di assicurazione sulla vita. 4. Limiti di età L età del Contraente/Assicurato all ingresso in Assicurazione è compresa tra 20 e 85 anni, a scadenza non potrà essere superiore ai 90 anni. 5. Premio relativo alla forma assicurativa della Convenzione A fronte della forma assicurativa, il Contraente/Assicurato verserà un Premio Unico relativo alla prestazione assicurativa a lui stesso intestata nell ambito della Convenzione. Il Versamento Facoltativo Aggiuntivo a Premio Unico Una Tantum non potrà essere inferiore a 8.000,00. 4 di 32

4 6. Efficacia della garanzia assicurativa Relativamente a ciascun Premio Unico versato, le garanzie prestate entrano in vigore nel giorno in cui il Contraente avrà trasmesso alla Società Delegataria, per il tramite di ASSIDIR S.r.l., il relativo importo di premio versatogli dal Contraente/Assicurato. 7. Intermediario L Associazione Antonio Pastore si è rivolta alla spettabile ASSIDIR S.r.l - Via Stoppani, 6 - Milano, quale Agente Assicurativo, per l espletamento degli oneri relativi alla gestione della presente Convenzione. 8. Collegio arbitrale Ogni controversia che possa insorgere tra le Parti che hanno stipulato la Convenzione in relazione all interpretazione ed all applicazione operativa: - delle presenti Disposizioni di Carattere Generale; - delle Disposizioni di Carattere Generale della Polizza per l Assicurazione sulla Vita nella forma di Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale Tar. 41 BA (Allegato 2); sarà deferita ad un Collegio di Arbitri che si pronuncerà in modo rituale. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri così nominati: - uno dalla Parte che abbia richiesto la convocazione del Collegio contemporaneamente a tale richiesta ed all accettazione dell incarico da parte del proprio Arbitro; - uno dall altra Parte, entro 30 giorni dalla comunicazione della suddetta richiesta, con la contemporanea accettazione dell incarico del proprio Arbitro; - il terzo Arbitro sarà nominato entro 30 giorni d accordo tra i due Arbitri di Parte, sempre con la contemporanea accettazione dell incarico. Per tutto quanto non previsto al riguardo si fa espresso riferimento alle norme dell arbitrato contenute negli articoli 806 e seguenti del c.p.c. così come modifi cati dalla Legge 25/1994. Sede dell Arbitrato: Milano. 5 di 32

5 ALLEGATO 2 ALLA CONVENZIONE N POLIZZA COLLETTIVA PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTRO- ASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE TAR. 41 BA I. DISCIPLINA DEL CONTRATTO Il presente contratto di assicurazione è disciplinato, oltre che dalle norme legislative in materia, dalle: - Disposizioni di carattere Generale della Polizza Collettiva per l Assicurazione sulla Vita nella forma di Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale ; - Condizioni Speciali di Assicurazione per la forma assicurativa di Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale ; - Clausola di Differimento Automatico di Scadenza; - Clausola di Rivalutazione; - Regolamento Gestione Speciale Previr ; e dalla - Clausola di Coassicurazione. 6 di 32

6 DEFINIZIONI Alle seguenti espressioni è convenzionalmente attribuito il signifi cato qui precisato: ADERENTE ASSICURANDO colui che chiede di poter aderire alla Convenzione; CONTRAENTE/ ASSICURATO la persona sulla cui vita è stipulato il Contratto; ASSICURAZIONE garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione; BENEFICIARI coloro ai quali spettano le somme assicurate; CONSUMATORE Contraente, Contraente/Assicurato, Benefi ciario o chiunque avanzi un giudizio contro la Società; CONTRAENTE persona fi sica o giuridica che stipula il Contratto di Assicurazione; POLIZZA documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione; PREMIO l importo dovuto dal Contraente alle Società Coassicuratrici ; RISERVA MATEMATICA l importo accantonato dalle Società Coassicuratrici per far fronte in futuro ai loro obblighi contrattuali; SOCIETÀ: le Società Coassicuratrici; SOCIETÀ COASSICURATRICI Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. e Assicurazioni Generali S.p.A.; SOCIETÀ DELEGATARIA Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.; INTERMEDIARIO ASSIDIR S.r.l. Agente di Assicurazione. 7 di 32

7 III. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE DELLA POLIZZA COL- LETTIVA PER L ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTROASSICURA- ZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE 1. Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa. 2. Accensione della Garanzia - Adesione alla polizza per l Assicurazione sulla vita e documentazione relativa L adesione alla Polizza per l Assicurazione sulla Vita deve essere formulata mediante la presentazione, da parte dell Aderente/Assicurando, della Dichiarazione di Adesione Proposta di Assicurazione sulla Vita Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a premi unici Una Tantum Capitello - costituita da una scheda anagrafi ca contenente le generalità dell Aderente/ Assicurando, la designazione dei Benefi ciari cui spettano le somme assicurate sia in caso di vita sia in caso di decesso del Contraente/Assicurato e l entità dell importo di premio scelto. 3. Conclusione del contratto Entrata in vigore dell Assicurazione Il Contratto è concluso nel giorno in cui il Contraente/Assicurato abbia ricevuto, da parte della Società, il Certifi cato di Assicurazione o altra comunicazione scritta del proprio assenso e comunque il trentesimo giorno successivo al pagamento del premio. 4. Certificato di Assicurazione - Termine del differimento A conferma della validità dell adesione e della conclusione del contratto sarà emesso dalla Società Delegataria per ciascun Contraente/Assicurato, entro trenta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa un Certifi cato di Assicurazione. Il termine ordinario del periodo di differimento è fi ssato per ciascun Contraente/Assicurato: a. al compimento del 65 anno per i Contraenti/Assicurati con età, alla data di ingresso in assicurazione inferiore o uguale a 60 anni; b. al termine di un periodo di durata quinquennale dalla data di ingresso in assicurazione, per i Contraenti/Assicurati con età all ingresso superiore ai 60 anni. In caso di permanenza in Convenzione oltre i termini sopra fissati, il termine ordinario del periodo di differimento potrà essere prorogato secondo le modalità previste nella Clausola di Differimento Automatico di Scadenza. 8 di 32

8 5. Dichiarazione del Contraente e del Contraente/Assicurato Decorsi sei mesi dall entrata in vigore dell Assicurazione o dalla sua riattivazione, la Polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dal Contraente/Assicurato nella Dichiarazione di Adesione Proposta di Assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifi ca del capitale e della rendita assicurata in base all età vera dell Assicurato, quando quella denunciata risulti errata. 6. Prestazione garantita dalla polizza per l Assicurazione sulla vita In caso di vita del Contraente/Assicurato al termine del differimento, sarà liquidato agli aventi diritto il capitale maturato fi nale pari al capitale garantito dalla forma di Capitale Differito a premio unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale - eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali - determinato in base all età del Contraente/Assicurato, alla durata ed utilizzando, secondo le Condizioni Speciali di Assicurazione, il rendimento ottenuto dall apposita Gestione Separata. L età del Contraente/Assicurato e la durata sono espressi in anni, mesi e giorni. In opzione al suddetto capitale, il Contraente/Assicurato potrà richiedere la corresponsione di una rendita vitalizia annualmente rivalutabile in base a quanto previsto all Art. 5 Opzioni delle Condizioni Speciali di Assicurazione. In caso di premorienza del Contraente/Assicurato nel corso del differimento sarà liquidato ai Benefi ciari designati l importo resosi disponibile, a tale data, dalla forma assicurativa in parola e consistente in un capitale pari al Premio Unico Versato eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali rivalutato fi no alla data del decesso. 6. bis Prescrizione Ai sensi dell articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifi che disposizioni di Legge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione. Le Imprese di Assicurazione in base alla Legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifi cazioni ed integrazioni, sono obbligate a versare le somme non reclamate a favore dell apposito Fondo istituito dal Ministero dell Economica e delle Finanze. 7. Riscatto totale e Riscatto parziale La Società, su richiesta scritta del Contraente/Assicurato, consente, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla stipula del Contratto, il riscatto parziale o totale dello stesso, secondo quanto riportato nell Art. 4 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. In caso di riscatto totale si ha la risoluzione del contratto; in caso di riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per la quota residua del capitale. 9 di 32

9 8. Rivalutazione dei capitali garantiti dalla forma assicurativa di Capitale Differito a Premio Unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale La rivalutazione annuale delle singole posizioni assicurative avverrà al 31 Dicembre di ogni anno in base e secondo le norme contenute nella Clausola di Rivalutazione. La rivalutazione sarà applicata: a. per un anno intero, relativamente al capitale già acquisito e rivalutato fi no all anniversario precedente; b. in pro-rata temporis per il capitale assicurato con il premio versato nel corso dell anno con riferimento al periodo intercorrente tra la data del versamento ed il successivo 31 Dicembre. All atto della liquidazione della posizione assicurativa del Contraente/Assicurato, per scadenza, decesso o riscatto, intervenuti in data non coincidente con il 31 Dicembre, si procederà ad una rivalutazione di raccordo pro-rata temporis con riferimento al periodo decorso dalla data dell ultima rivalutazione effettuata, alla data di liquidazione. Il tasso annuo di rivalutazione da applicare a tal fi ne sarà quello ultimo conosciuto. 9. Determinazione del Tasso di Rendimento Medio da attribuire ai Contraenti/Assicurati Al fi ne di ottenere un unico Tasso di Rendimento Medio da attribuire ai Contraenti/Assicurati, le Società Coassicuratrici allineeranno i propri rendimenti retrocessi relativi agli investimenti delle Gestioni Speciali. Tale Tasso di Rendimento Medio da attribuire ai Contraenti/Assicurati sarà determinato rapportando la somma dei singoli redditi attribuiti da ciascuna delle Società Coassicuratrici al termine del relativo periodo annuale di gestione dell esercizio considerato alla somma di tali singoli redditi attribuiti, ciascuno diviso per il proprio tasso di rendimento retrocesso nel medesimo anno. Per reddito attribuito è da intendersi quello ottenuto, da ciascuna delle Società Coassicuratrici, in base alla seguente formula (FORMULA DI HARDY): RA = TR (RM1 + RM2) 2 + TR dove: RA è il Reddito Attribuito; TR è il Tasso Retrocesso nell anno di gestione dell esercizio considerato; RM1 è la Riserva Matematica al 30 di settembre dell anno precedente aumentato o diminuito del conguaglio dell anno precedente; RM2 è la Riserva Matematica al 30 di settembre dell anno considerato calcolata al tasso retrocesso. Pertanto il tasso di rendimento medio da attribuire ai Contraenti/Assicurati sarà relativo ai rendimenti delle Gestioni Speciali Previr. 10 di 32

10 10. Informativa periodica La Società trasmette, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, ad ogni Contraente/Assicurato l estratto conto annuale della singola adesione, contenente le seguenti informazioni: a) cumulo dei premi versati (Premio Unico ed eventuali Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a Premio Unico Una Tantum ) dalla conclusione del Contratto alla data di riferimento dell estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell estratto conto precedente; b) dettaglio dei Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a Premio Unico Una Tantum versati nell anno di riferimento; c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell anno di riferimento; d) valore della prestazione maturata (capitale assicurato) alla data di riferimento dell estratto conto; e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell estratto conto; f) relativamente alla Gestione Interna Separata GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR : tasso annuo di rendimento fi nanziario realizzato; rendimento minimo trattenuto dalla Società; tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. 11. Durata della polizza La presente Polizza è stipulata per una durata di 6 anni e sei mesi ed è prorogata per un anno e così successivamente, a meno che non sia disdettata da una delle Parti, con preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata. Resta tuttavia inteso che le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati dal Contraente per le posizioni che siano in vigore alla data della disdetta rimarranno in essere alle condizioni della presente Polizza. Le Parti convengono espressamente che, qualora nel periodo di vigore della Polizza le condizioni contrattuali non risultassero più compatibili per sopravvenuta modifi ca o sostituzione a seguito di disposizioni dell organo di controllo o per legge, si procederà ai necessari adeguamenti per quanto concerne le forme assicurative da prestare in relazione ai premi versati in epoca successiva alla suddetta modifi ca o sostituzione. 12. Cessione Pegno Vincolo Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano effi caci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull originale di Polizza o su Appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l operazione di riscatto richiede l assenso scritto del creditore o vincolatario. 11 di 32

11 13. Beneficiari Il Contraente designa il Benefi ciario e può in qualsiasi momento revocare o modifi care tale designazione. La designazione del Benefi ciario non può essere revocata o modifi cata nei seguenti casi: a. dopo che il Contraente ed il Benefi ciario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del benefi cio; b. dopo la morte del Contraente; c. dopo che, verifi catosi l evento previsto, il Benefi ciario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del benefi cio. In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di Polizza richiedono l assenso scritto del Benefi ciario. La designazione dei Benefi ciari e le eventuali revoche e modifi che di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifi che sono effi caci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifi co riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Benefi ciari la specifi ca attribuzione delle somme, relative a tali polizze, fatta nel testamento (a favore di determinati soggetti). 14. Cessione dei benefici Il Contraente rinuncia a favore dei singoli Contraenti/Assicurati alla designazione benefi ciaria di cui al precedente punto 13. Pertanto: a. in caso di vita del Contraente/Assicurato al termine del differimento, il benefi cio del capitale liquidabile spetterà al Contraente/Assicurato stesso o ad altra persona da lui designata; b. in caso di premorienza del Contraente/Assicurato, il benefi cio spetterà ai Benefi ciari indicati dallo stesso o, in mancanza di indicazione, agli eredi legittimi o testamentari. 15. Pagamento delle prestazioni Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verifi care l effettiva esistenza dell obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. È comunque necessario un documento di riconoscimento valido del Contraente/Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del Contratto e che, in difetto, verrà richiesto dalla Società Delegataria allo stesso successivamente alla stipulazione. Oltre alla richiesta da effettuarsi su apposito modulo, per i pagamenti conseguenti al riscatto, la Società richiederà: Certifi cato di nascita del Contraente/Assicurato in carta semplice o, in alternativa, autocertifi cazione di nascita corredata da fotocopia di un valido documento di identità. In caso di decesso del Contraente/Assicurato, gli aventi diritto alla prestazione dovranno inviare al Contraente la seguente documentazione: 12 di 32

12 a. Richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta da parte dei Benefi ciari; b. certifi cato di morte del Contraente/Assicurato; c. atto notorio (e non dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Comune) e nel caso in cui esista una disposizone testamentaria, produrre anche copia autenticata del testamento. Nel caso in cui non esista testamento, l atto notorio deve essere comunque presentato e da esso deve risultare, oltre all indicazione degli eredi legittimi la dichiarazione che l assicurato non ha lasciato testamento, d. dati anagrafi ci / fi scali dei Benefi ciari; e. decreto del Giudice Tutelare qualora fra i Benefi ciari esistano dei minori con il quale si autorizzi Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., in qualità di Delegataria, a liquidare quanto dovuto alla persona designata e secondo le modalità previste dallo stesso Giudice, sollevando le Imprese di Assicurazione da qualsiasi ingerenza che possa derivare dal reimpiego della somma spettante al minore stesso; f. ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. Verifi catasi la scadenza o la risoluzione del Contratto, la Società esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, previa consegna dell originale di Polizza e delle eventuali Appendici. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso a favore dei Benefi ciari. Ogni pagamento può essere effettuato presso la Sede della Società. 16. Imposte Le imposte relative alla presente Polizza sono a carico del Contraente e dei Contraenti/Assicurati. 17. Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell Investitore contraente o delle persone fi siche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto. In caso di controversia è possibile adire l Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di esperire il tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs n. 28 del , ove possibile, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell apposito registro presso il Ministero di Giustizia. 18. Revoca della proposta Nella fase che precede la conclusione del contratto, l Aderente/Assicurando ha sempre la facoltà di revocare la Dichiarazione di Adesione-Proposta di assicurazione sulla vita mediante lettera raccomandata A/R inviata al recapito qui precisato: Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. Via A. Scarsellini, Milano. 13 di 32

13 Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione la Società rimborsa all Aderente/Assicurando le somme eventualmente versate. 19. Diritto di recesso Il Contraente/Assicurato ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R indirizzata ad: Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. Via A. Scarsellini, Milano. Il recesso ha effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto, dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione del recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la società rimborsa al Contraente/Assicurato il premio versato previa consegna dell originale di polizza e delle appendici. IV. Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE PER LA FORMA ASSICU- RATIVA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMIO UNICO CON CONTRO- ASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE Prestazioni assicurate In caso di vita del Contraente/Assicurato al termine del periodo di differimento, sarà corrisposto agli aventi diritto un capitale rivalutato; in opzione al suddetto capitale, il Contraente/Assicurato può richiedere la corresponsione di una rendita vitalizia rivalutabile come disposto al successivo Articolo 5 Opzioni. In caso di morte del Contraente/Assicurato prima della scadenza del Contratto sarà corrisposto ai Benefi ciari designati un capitale pari al Premio Unico Versato eventualmente riproporzionato nel caso di precedenti riscatti parziali rivalutato fi no alla data del decesso. Rivalutazione delle prestazioni Al di ogni anno il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione. Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento. Rischio di morte Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato. Riscatto totale e Riscatto parziale Su esplicita richiesta del Contraente/Assicurato, il Contratto può essere 14 di 32

14 riscattato totalmente in qualsiasi momento a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione. Il valore di riscatto è fatto pari all ammontare della Riserva matematica. Il riscatto totale comporta la risoluzione defi nitiva del contratto. Trascorso almeno un anno dalla data di stipulazione del contratto, è facoltà del Contraente/Assicurato richiedere il riscatto parziale in base alle seguenti condizioni: il riscatto parziale è concesso per importi minimi di Euro 5.000,00 per la parte riscattata. Deve comunque rimanere un importo di Riserva Matematica pari ad almeno Euro ,00; in caso contrario verrà effettuato il riscatto totale; l importo richiesto dal Contraente/Assicurato deve intendersi comprensivo delle imposte; il costo per ogni operazione di riscatto parziale è di Euro 50,00, prelevato direttamente dall importo riscattato. è consentito un solo riscatto parziale in ogni anno solare periodo A seguito di ciascuna operazione di riscatto parziale, l Impresa comunicherà i nuovi capitali garantiti in vigore. Art. 5 Opzioni Su richiesta del Contraente/Assicurato, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale assicurato, rivalutato, da corrispondere in caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato a quella data, potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita vitalizia rivalutabile pagabile a scelta dell interessato in rate posticipate annuali, semestrali, trimestrali o mensili: a. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere vita natural durante del Contraente/Assicurato; b. rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi cinque o dieci anni e successivamente, fi nché il Contraente/Assicurato sia in vita; c. rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato. La rendita annua vitalizia di opzione sarà rivalutata ad ogni successiva ricorrenza del Contratto di Assicurazione nella misura prevista dalla Clausola di Rivalutazione. Non è ammesso il riscatto durante il periodo di godimento della rendita. I coeffi cienti per la determinazione delle rendite annue di opzione, sono quelli che risulteranno in vigore all epoca di conversione del capitale in rendita; i coeffi cienti attualmente in vigore per la rendita vitalizia di cui alla lettera a. sono quelli riportati nella Tabella 1 allegata. Entro il 1 Gennaio di ogni anno la Società Delegataria comunicherà all Intermediario i suddetti coeffi cienti che saranno in vigore nell anno in corso. 15 di 32

15 CLAUSOLA DI DIFFERIMENTO AUTOMATICO DI SCADENZA Il Contraente/Assicurato, se in vita, almeno un mese prima del termine ordinario del periodo di differimento, può richiedere che la liquidazione del capitale pagabile alla predetta scadenza venga differito di ulteriori 5 anni. Qualora il Contraente/Assicurato non richieda esplicitamente di attivare tale differimento, la liquidazione del capitale pagabile alla scadenza del contratto, si intenderà posta automaticamente in differimento per un anno e così al termine di ogni periodo di differimento annuale. Il primo periodo di differimento automatico sarà considerato quello intercorrente fra la data di scadenza del Contratto ed il 31 Dicembre immediatamente successivo. In seguito il periodo di differimento sarà annuale con scadenza il 31 Dicembre di ogni anno. Durante il differimento automatico, il 31 Dicembre di ogni anno, il capitale assicurato, è rivalutato secondo le condizioni previste dal Contratto. Il Contraente/Assicurato può interrompere il differimento automatico in qualsiasi momento e risolvere il Contratto riscuotendo un importo pari al capitale maturato con l ultima data di rivalutazione e rivalutato pro rata temporis fi no alla data di richiesta di interruzione. È facoltà del Contraente/Assicurato durante il periodo di differimento automatico richiedere, entro il 31 Dicembre di ogni anno, che il capitale maturato a tale data sia convertito in una delle rendite vitalizie previste all Articolo 5 Opzioni delle Condizioni Speciali di Assicurazione. Qualora durante il periodo di differimento automatico, intervenga il decesso del Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà, agli aventi diritto, un importo pari al capitale maturato al precedente la data di decesso, rivalutato pro rata temporis fi no a tale data. Il differimento automatico, o la sua interruzione, possono essere esercitati, dal Contraente/Assicurato, anche limitatamente ad una parte del capitale. 16 di 32

16 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE La suddetta forma assicurativa fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alla quale la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fi ne le Società Coassicuratrici gestiranno, secondo quanto previsto dal Regolamento PREVIR, attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche. A. Misura della rivalutazione La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire ai Contraenti/Assicurati, determinato in base a quanto stabilito al punto 9. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA ATTRIBUIRE AI CONTRAENTI/ASSICURATI delle Disposizioni di carattere Generale della Polizza per l Assicurazione sulla vita. Il rendimento retrocesso da ciascuna Società Coassicuratrice si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 3. del Regolamento relativo alla Gestione Speciale Previr per l aliquota di partecipazione di volta in volta fi ssata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 97%. Resta comunque stabilito che il rendimento minimo trattenuto da ciascuna Società Coassicuratrice, risultante dalla differenza tra il rendimento percentuale della gestione Previr dichiarato da ciascuna delle Società Coassicuratrici e il rendimento retrocesso ai Contraenti/Assicurati, non potrà essere inferiore, per ogni Società Coassicuratrice allo 0,50%. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito. È comunque garantita la misura annua minima di rivalutazione del 2%. B. Rivalutazione del capitale assicurato Al 31/12 di ogni anno il Contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della Riserva Matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fi ssata, a norma del punto A. entro il 31/12 che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza del Contraente/Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni. 17 di 32

17 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARA- TA GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVA- LUTABILI PREVIR Art. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA GE- STIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall Impresa di Assicurazione, denominato GESTIONE SPECIALE RISERVE POLIZZE VITA RIVALUTABILI PREVIR, di seguito per brevità PREVIR. Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione. La Gestione Separata è denominata in Euro. Art. 2 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO La Gestione PREVIR ha come obiettivo l ottenimento di un rendimento lordo coerente con l andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un ottica di medio periodo nel rispetto dell equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione. Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati: - Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate). - L acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale.titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali; - Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore. L area geografica di riferimento prevalente è l Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell Area OCSE. Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire 18 di 32

18 ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti. Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell esercizio precedente. Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati. Art. 3 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA L Impresa di Assicurazione investe le attività della Gestione Separata secondo quanto indicato nella seguente tabella: Obbligazionario governativo(*) Obbligazionario Corporate(**) Titoli di Stato AAA e Supranational Titoli di stato italiano Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale A- 0% 50% 0% 50% 95% 30% Titoli Corporate 0% 30% Azionario(**) Azionario 0% 5% Investimenti Alternativi/Altro Derivati e strutturati Investimenti alternativi Immobiliari 0% 0% 4% 5% 0% 10% (*) Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti in quote di OICR. (**) Il limite di investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l acquisto di OICR armonizzati. Art. 4 VALORE DELLA GESTIONE E SPESE Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche, costituite dall Impresa, al fi ne di adempiere agli obblighi contrattuali derivanti dai contratti le cui prestazioni sono rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all attività di verifi ca contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate. 19 di 32

19 Art. 5 RENDIMENTO MEDIO E PERIODO DI OSSERVAZIONE Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale e decorre dal 30 settembre. Il rendimento della Gestione Separata benefi cia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è determinato rapportando il risultato fi nanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell impresa alla gestione separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella gestione separata. Il risultato fi nanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi fi nanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l attività di verifi ca contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fi scale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione. La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata. Art. 6 CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE ED EVENTUALI MODIFICHE La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certifi cazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell apposito registro previsto dalla normativa vigente. Il presente Regolamento potrà essere modifi cato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione, in tale ultimo caso, di modifi che meno favorevoli per il Contraente. 20 di 32

20 CLAUSOLA DI COASSICURAZIONE La presente Polizza per l Assicurazione sulla Vita dei Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri ed Ex Quadri del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato soci delle Associazioni Territoriali dei Dirigenti, Manageritalia nella forma di Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale Tar. 41 BA è assunta in coassicurazione tra le seguenti Imprese autorizzate all esercizio delle Assicurazioni sulla Vita, esclusa ogni responsabilità solidale fra loro, nelle misure percentuali per ciascuna di esse indicate: Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. in qualità di Delegataria nella misura del 57,14%; Assicurazioni Generali S.p.A. in qualità di Coassicuratrice nella misura del 42,86%; Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., nella sua qualità di Delegataria, provvederà all intera gestione della Convenzione anche per conto di Assicurazioni Generali S.p.A.. Le Società Coassicuratrici convengono che ad ASSIDIR S.r.l. vengano demandati i compiti di cui al punto 7. INTERMEDIARIO delle Disposizioni di Carattere Generale (Allegato 1) alla presente Convenzione. Le Società Coassicuratrici convengono inoltre che con riferimento al punto 9. DETERMINAZIONE DEL TASSO DI RENDIMENTO MEDIO DA AT- TRIBUIRE AI CONTRAENTI/ASSICURATI delle Disposizioni di Carattere Generale della Polizza (Allegato 2) ed al fi ne di riportare le Riserve Matematiche di ciascuna delle Società Coassicuratrici stesse all effettivo ammontare derivante dall impegno di dichiarare a favore dei Contraenti/ Assicurati un unico Tasso di Rendimento Medio da Attribuire, tra le Società Coassicuratrici venga operata una compensazione delle Riserve Matematiche in base all applicazione di quanto segue: Premesso che il reddito medio attribuito di ciascuna Società Coassicuratrice si ottiene moltiplicando il proprio reddito attribuito per il rapporto tra il Tasso di Rendimento Medio da Attribuire ed il proprio tasso di rendimento retrocesso, entro il di ogni esercizio verrà redatto un conto di gestione comune delle Riserve Matematiche derivanti dalle singole gestioni PREVIR e dove verranno iscritte: in entrata di detto conto, con valuta dell anno considerato, per quelle Società Coassicuratrici che hanno ottenuto un tasso di rendimento retrocesso superiore al Tasso di Rendimento Medio da Attribuire di cui al punto 9. delle Disposizioni di Carattere Generale della Polizza per l Assicurazione sulla vita dei Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri ed Ex Quadri del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato soci delle Associazioni Territoriali dei Dirigenti Manageritalia, un importo pari alla differenza tra il proprio reddito attribuito ed il reddito medio attribuito; 21 di 32

21 in uscita, con valuta 31.12, per quelle Società Coassicuratrici che hanno ottenuto un tasso di rendimento retrocesso inferiore al Tasso di Rendimento Medio da Attribuire un importo pari alla differenza tra il reddito medio attribuito ed il proprio reddito attribuito. Le Società Coassicuratrici che hanno conseguito un saldo negativo dovranno ricevere con valuta dalle Società Coassicuratrici che hanno conseguito un saldo positivo un conguaglio pari al saldo negativo stesso. Al 31 dicembre dell esercizio successivo le Società Coassicuratrici che avranno benefi ciato del conguaglio dovranno corrispondere alle Società Coassicuratrici che hanno versato il conguaglio un importo pari all interesse calcolato sul conguaglio ricevuto per il periodo di un anno ad un tasso pari al 5% del Tasso di Rendimento Medio da Attribuire. Le Società Coassicuratrici hanno la facoltà di recedere dalla Convenzione. A tal fi ne l Impresa Assicuratrice recedente è tenuta a comunicare il proprio recesso, a mezzo lettera raccomandata, al Contraente ed alle restanti Società Coassicuratrici, compresa la Società Delegataria. Tale comunicazione di recesso dovrà essere effettuata entro il dell anno ed avrà effetto dalle ore del dello stesso anno. All Impresa Assicuratrice recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi riguardanti il portafoglio assicurativo in essere alla data di effetto del recesso, nonchè i sinistri avvenuti entro le ore 24 della data di effetto del recesso, ancorchè denunciati successivamente a tale data. L Impresa Assicuratrice recedente sarà tenuta a trasferire le riserve matematiche delle prestazioni maturate, rivalutate fi no alla data di effetto del recesso, entro 30 giorni da tale data, alle restanti Società Coassicuratrici alle quali è stata assegnata una quota di partecipazione alla Convenzione 3141, le quali si obbligano ad assorbire la quota di partecipazione e le riserve matematiche dell Impresa recedente proporzionalmente alle loro quote, ricalcolate rapportandole al totale delle quote residue. Il trasferimento delle riserve matematiche dell Impresa Assicuratrice recedente dovrà essere attuato mediante la corresponsione in contanti, alle restanti Società Coassicuratrici di cui al capoverso precedente, del valore delle riserve matematiche rivalutate alla data di effetto del recesso. Qualora il recesso venga esercitato dalla Società Delegataria, decade l obbligo per le Società Coassicuratrici di assorbire le Riserve matematiche della Recedente. In tale circostanza alla Recedente rimarranno in carico tutti gli obblighi e i diritti derivanti dall attività di Delega. Nel caso in cui le Società Coassicuratrici, scelgano di assorbire le Riserve matematiche suddette, con accordo tra le Parti, si procederà obbligatoriamente 22 di 32

22 alla designazione di una nuova Società Delegataria, tra le restanti Società Coassicuratrici, che dovrà ricevere il gradimento del Contraente. Nel caso in cui il recesso venga esercitato contemporaneamente da tutte le Società Coassicuratrici, non si effettuerà il trasferimento delle Riserve matematiche e la Società Delegataria sarà tenuta a mantenere il suo ruolo in relazione alle Riserve matematiche in essere. 23 di 32

23 ALLEGATO 3 ALLA CONVENZIONE N DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L ACCENSIONE DELLE GARANZIE ASSICURATIVE Il documento occorrente per l adesione alla Polizza per l Assicurazione sulla vita nella forma di Capitale Differito a Premio Unico con Controassicurazione e con Rivalutazione Annua del Capitale - Tar. 41 BA per tutti i Dirigenti, Ex Dirigenti, Quadri ed Ex Quadri del Commercio, dei Trasporti, del Turismo, dei Servizi, del Terziario avanzato soci delle Associazioni Territoriali dei Dirigenti Manageritalia, è la Dichiarazione di Adesione Proposta di Assicurazione sulla Vita Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a premi unici Una Tantum - Capitello -, costituito da una scheda anagrafi ca contenente le generalità ed il domicilio del singolo Aderente/Assicurando, la designazione dei Benefi ciari, cui spettano le somme assicurate in caso di vita o di premorienza dell Aderente/Assicurando stesso e l entità del premio unico che si intende versare. L Aderente/Assicurando dovrà compilare personalmente la Dichiarazione di Adesione Proposta di Assicurazione sulla Vita Versamenti Facoltativi Aggiuntivi a premi unici Una Tantum - Capitello -, datarla e sottoscriverla. L Associazione Antonio Pastore e Aviva Assicurazione Vita S.p.A. convengono che ASSIDIR S.r.l. nella sua qualità di Intermediario, curerà l invio della dichiarazione al singolo Aderente/Assicurando nonchè la ritrasmissione della stessa, una volta ricevutola, debitamente compilata dall Aderente/Assicurando, ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Delegataria della presente Convenzione. 24 di 32

24 ALLEGATO 4 ALLA CONVENZIONE N DOCUMENTI DA PRODURRE IN CASO DI: A. RISCATTO B. DECESSO C. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI I Contraenti/Assicurati, o gli aventi diritto, per usufruire delle prestazioni relative alla forma assicurativa della presente Convenzione nonchè delle opzioni previste dalla stessa forma assicurativa devono necessariamente produrre, per il buon fi ne delle stesse, la documentazione prevista dalle condizioni contrattuali e qui di seguito analiticamente riportata a seconda dei casi. A. RISCATTO Per il caso previsto dal presente punto A. dovrà essere trasmessa, a cura del Contraente/Assicurato, all Associazione Antonio Pastore : a. Domanda di Liquidazione predisposta dall Associazione Antonio Pastore, in qualità di Contraente della Convenzione, compilata e sottoscritta dal Contraente/Assicurato; b. Certificato di nascita in carta semplice o, in alternativa, autocertificazione di nascita corredata da fotocopia di un valido documentod identità. L Associazione Antonio Pastore, avvalendosi di ASSIDIR S.r.l. nella sua qualità di Intermediario, previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. nella sua qualità di Delegataria. B. DECESSO In caso di decesso del Contraente/Assicurato, gli aventi diritto alla prestazione dovranno inviare all Associazione Antonio Pastore la seguente documentazione: a. richiesta di indennizzo redatta e sottoscritta da parte dei Benefi ciari; b. certifi cato di morte dell Assicurato; 25 di 32

25 c. atto notorio ( e non dichiarazione sostitutiva rilasciata dal Comune) e nel caso in cui esista una disposizione testamentaria, produrre anche copia autenticata del testamento. Nel caso in cui non esista testamento, l atto notorio deve essere comunque presentato e da esso deve risultare, oltre all indicazione degli eredi legittimi la dichiarazione che l assicurato non ha lasciato testamento d. dati anagrafi ci / fi scali dei Benefi ciari; e. decreto del Giudice Tutelare qualora fra i benefi ciari esistano dei minori con il quale si autorizzi Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., in qualità di Delegataria, a liquidare quanto dovuto alla persona destinata e secondo le modalità previste dallo stesso Giudice, sollevando le Imprese di Assicurazione da qualsiasi ingerenza che possa derivare dal reimpiego della somma spettante al minore stesso; f. ulteriore documentazione eventualmente ritenuta necessaria dalla Società. L Associazione Antonio Pastore, avvalendosi di ASSIDIR S.r.l. nella sua qualità di Intermediario previo controllo di tutta la documentazione raccolta, provvederà ad inviare la stessa ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. nella sua qualità di Delegataria. C. VARIAZIONE DEI BENEFICIARI È facoltà del Contraente/Assicurato richiedere la revoca dei Benefi ciari precedentemente designati. A tal fi ne il Contraente/Assicurato dovrà inoltrare esplicita richiesta all Associazione Antonio Pastore che trasmetterà allo stesso l apposito modulo di Variazione dei Benefi ciari, contenente: a. le generalità del Contraente/Assicurato; b. la designazione dei nuovi Benefi ciari. Il modulo di Variazione dei Benefi ciari dovrà essere compilato personalmente dal Contraente/Assicurato datato e sottoscritto. L Associazione Antonio Pastore, avvalendosi di ASSIDIR S.r.l. nella sua qualità di Intermediario, curerà l invio del modulo al Contraente/Assicurato, nonchè la ritrasmissione dello stesso, una volta ricevutolo debitamente compilato dal Contraente/Assicurato, ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. nella sua qualità di Delegataria ed infi ne l'intermediario invierà al Contraente/Assicurato l apposita Appendice di variazione emessa dalla stessa Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. a chiusura e conferma dell intera operazione. 26 di 32

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