La Contrattazione collettiva Cisal ed il sistema della bilateralità con particolare riguardo alla assistenza sanitaria

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1 ENTE BILATERALE CONFEDERALE La Contrattazione collettiva Cisal ed il sistema della bilateralità con particolare riguardo alla assistenza sanitaria Via Cristoforo Colombo, Roma Tel /5 - Fax: info@enbic.it Via Cristoforo Colombo, Roma Tel /5 - Fax: info@enbic.it

2 ENTE BILATERALE CONFEDERALE En.BI.C. - E.N.B.I.M.S. - AIFES obiettivo sicurezza sul lavoro Un intesa per valorizzare e qualificare la proposta dell attività formativa e sviluppare il corretto ruolo della bilateralità. Il decreto legislativo n 81/08, nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha inteso attribuire alla bilateralità un ruolo fondamentale, definendola strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione la norma attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di delicati compiti e funzioni. Tra questi, giova ricordare la previsione dell art. 3-bis. : gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l impiego dei fondi interprofessionali (...) e dei fondi di cui all articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività ; Tale delicata attività è valida a condizione che essi abbiano determinate caratteristiche espressamente individuate dalla legge. Di contro, il proliferare di enti bilaterali e di organismi paritetici privi di ogni requisito, e con essi di altrettanti enti formativi rende sempre più difficile per i datori di lavoro orientarsi correttamente nella scelta della collaborazione. Di certo le istituzioni non sembrano aiutare molto coloro che intendono operare nel rispetto delle norme. L attività ispettiva e di verifica ex post dei requisiti richiesti, interviene a valle dell attività formativa, creando un grave danno ai datori di lavoro, ai lavoratori e più in generale all intero sistema formativo. Per effetto di ciò assistiamo alla nascita di un vero e proprio mercato della formazione, privo di ogni forma di rispetto della qualità formativa e più in generale della sicurezza sul lavoro, offensivo del valore sociale e del ruolo della bilateralità. Di ben altra natura è invece l accordo che unisce En.Bi.C. En.Bi.M.S. ed AIFES. L En.Bi.C. e l En.Bi.M.S. operano sul territorio nazionale e localmanente anche attraverso gli Enti territoriali, ove istituiti, e svolgono puntualmente i compiti propri degli Enti Bilaterali, sia assicurando prestazioni sanitarie ai lavoratori, sia operando in ambito conciliativo e certificativo, sia assicurando una pronta risposta alle Aziende che richiedono la validazione dei propri piani formativi, così come previsto dalla Legge. L Aifes -Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza - è un Associazione datoriale rappresentativa a livello nazionale e firmataria di diversi Ccnl. Associa formatori ed esperti in sicurezza di cui qualifica e certifica le competenze attraverso la Scuola di Alta Formazione. A.I.F.E.S. operando su tutto il territorio tramite propri Centri di Alta Formazione in qualità di soggetto formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro offre ai professionisti associati l utilizzo di una propria piattaforma gestionale per l organizzazione di tutta l attività di formazione ed altri qualificati servizi. Gli Enti ed A.I.F.E.S. operano in piena conformità alle prerogative ad esse attribuite dalla legge, concentrandosi su due possibili ambiti di azione: quello tradizionale della formazione e quello del tutto inedito dell asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione di cui all art.30 D.lgs.81/2008. Paolo Varesi, esperto diritto del lavoro Resp. Area Giuridica Aifes

3 Presentazione contratti collettivi nazionali di lavoro firmati da CISAL TERZIARIO e CISAL FAILMS METALMECCANICI con l assistenza della CISAL con ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE, UNSIC ed UNICA ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE, UNSIC ed UNICA hanno sottoscritto con le Federazioni della Cisal, Confederazione dichiarata comparativamente rappresentativa nel settore privato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell 8 agosto 2013, svariati contratti collettivi di lavoro alternativi a quelli firmati da Cgil, Cisl e Uil con Confcommercio, Confesercenti e Confindustria. I contratti sono i seguenti: commercio, turismo e pubblici esercizi, servizi, logistica e trasporti, Case di cura private. I contratti dei settori metalmeccanici ed installazione di impianti sono stati sottoscritti solamente da Anpit ed Unsic. I contratti sono scaricabili dal sito degli Enti Bilaterali e Tutti i contratti sono stati regolarmente inviati al CNEL ed al Ministero del Lavoro che li hanno inseriti tra i contratti collettivi in vigore sul territorio nazionale. Le principali caratteristiche di questi contratti sono: - una maggiore flessibilità; - la corresponsione di 13 mensilità; - la valorizzazione economica della contrattazione di secondo livello in quanto si è inteso implementare la retribuzione con la produttività, privilegiando in questa sede i ticket mensa e incentivi economici che possono diminuire il costo del lavoro e consentano di alzare il netto in busta ai lavoratori; - l inquadramento dei lavoratori in otto livelli oltre i quadri e la previsione dell istituto dell inserimento di primo ingresso che - in analogia all apprendistato - consente di assumere il lavoratore con un profilo inferiore di due livelli per poi portarlo al massimo in due anni a quello di approdo. Il numero dei livelli va ovviamente valutato in sede di inquadramento/ allineamento da altro contratto dove si dovrà usare l accortezza di inquadrare il dipendente con la vecchia mansione, facendo attenzione che corrisponda a quella propria del nuovo livello. Inoltre al lavoratore, in sede di passaggio, dovrà essere mantenuto a titolo di superminimo e attraverso modalità concordate con il Sindacato dei lavoratori l importo precedente, mentre a livello normativo si potrà applicare il nuovo contratto. - l ottimizzazione dei costi fissi relativi ai permessi retribuiti, alle assenze per malattia, aspettative ecc.; - la previsione di un elemento retributivo parametrato sull indice Istat nelle diverse Regioni (al fine di garantire uno stipendio maggiore in rapporto al reale costo della vita); - la previsione di una indennità sostitutiva della contrattazione di secondo livello (la cui entità è determinata in modo significativo dalla presenza). Il contratto prevede che la corresponsione di detta indennità sia obbligatoria per incentivare le aziende ed i lavoratori a svolgere la contrattazione di secondo livello, laddove gli stessi importi possono essere legati alla produttività o ad altro titolo con beneficio sia delle Aziende che dei lavoratori (la tassazione su dette somme è pari 10%). Le Aziende hanno, in analogia a quanto previsto da tutte le altre contrattazioni, i seguenti ineludibili obblighi: - iscriversi all Ente Bilaterale - versando un contributo una tantum di soli 60 euro - indicando altresì i nominativi di tutti i lavoratori tramite l apposito software installato sui siti degli Enti Bilaterali; - corrispondere all Ente bilaterale (dal momento di applicazione del contratto), in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato pari ad almeno 12 mesi, l importo di 260 euro annui per prestazioni sanitarie che l Ente eroga ai dipendenti tramite apposita convenzione con la MUTUA MBA, nonche l importo di 108 euro annui (di cui 18 a carico dei lavoratori) da corrispondersi in 12 rate mensili per il funzionamento dell Ente Bilaterale e degli RST (responsabili sindacali territoriali previsti dal CCNL per la gestione della contrattazione); - corrispondere inoltre per i lavoratori a tempo determinato assunti per meno di 12 mesi o per contratti part time a tempo indeterminato con meno di 16 ore settimanali 3 euro mensili di cui 0,50 centesimi a cari-

4 co dei dipendenti (non sono per questi lavoratori dovuti i 260 euro annui per le prestazioni sanitarie, ma un elemento retributivo aggiuntivo); - corrispondere attraverso l F 24 i contributi dovuti all Ente Bilaterale di competenza del contratto applicato (utilizzando i codici attribuiti a seguito della convenzione sottoscritta con l Inps e autorizzata dall Agenzia delle entrate). N.B. Il contratto metalmeccanico prevede importi leggermente superiori sia per i lavoratori assunti a tempo determinato che indeterminato. La Giurisprudenza, conformemente al dettato costituzionale, riconosce alle Aziende il diritto di scelta sul contratto da applicare in quanto lo stesso è insindacabile da parte dei Lavoratori o delle Organizzazioni che li rappresentano. In caso di contestazioni le commissioni incardinate negli Enti Bilaterali o le singole Associazioni Datoriali - cui le Aziende devono necessariamente essere iscritte per applicare il contratto potranno essere di supporto, purche sia stato corrisposto il contributo per l assistenza contrattuale e siano regolari i versamenti dovuti all Ente Bilaterale. Resta inteso che in tutti i casi occorre assolvere agli obblighi contributivi nei confronti dell INPS secondo la normativa vigente in materia, così come obbligatoria è l iscrizione ad un associazione datoriale firmataria in quanto, in assenza dell adesione, potrebbero ritenersi applicabili i contratti stipulati da altre Organizzazioni sindacali con Confcommercio, Confindustria e Confesercenti, (c.d. contratti leader) applicando le relative sanzioni. Si ribadisce che è anche obbligatorio il versamento all Ente Bilaterale di competenza in quanto le somme versate integrano a tutti gli effetti la retribuzione. Vincenzo Caratelli Segretario Generale CISAL terziario Consulenza per allineamenti da altro contratto ed inquadramenti Gli Enti bilaterali Enbic ed Enbims sono strutturati per dare consulenza alle Aziende che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da Cisal Terziario con Anpit, Cidec, Confazienda, Fedimprese ed Unica per i settori case di cura, commercio, logistica e trasporti, servizi, turismo e pubblici esercizi, nonche alle Aziende che applicano i contratti stipulati da Failms Cisal Metalmeccanici con Anpit ed Unsic. Infatti è stata insediata una commissione composta da esperti in rappresentanza del sindacato e delle associazioni datoriali in grado di risolvere eventuali questioni interpretative e di dare supporto per gli allineamenti necessari per il passaggio da altri contratti di lavoro e per il corretto inquadramento dei lavoratori. Per info contattate gli Uffici degli Enti info@enbic.it e info@enbims.it Validità CCNL Cisal: principio consolidato in giurisprudenza Dopo una lunga battaglia giudiziaria, è stato affermato un principio giurisprudenziale ormai divenuto consolidato sulla validità del CCNL CISAL nei rapporti di lavoro tra privati. In ultimo, con sentenza della Corte di Appello di Bologna nr. 494/2012 e del Tribunale di Roma del nr. 1194/2014, i Giudici hanno affermato, come peraltro già ribadito in numerose altre sentenze ( vedi sentenze del Tribunale di Roma nr. 263/07, Tribunale di Firenze nr. 265/08, Tribunale di Bologna nr. 263/2007 ), il principio secondo il quale il datore di lavoro ha il diritto di scegliere il CCNL che ritiene più idoneo alla propria attività, anche se ha retribuzioni diverse rispetto ad altri CCNL. Infatti, i contratti collettivi non avendo efficacia erga omnes sono atti di natura negoziale, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti tra soggetti iscritti alle associazioni stipulanti o che abbiamo aderito ai patti collettivi o li abbiamo implicitamente recepiti. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, il giudice, solo in mancanza di iscrizione delle parti stipulanti o di espressa adesione ad altra contrattazione collettiva, può e deve valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore allo scopo di accertare se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata. Avv. Marco Mastracci

5 Presentazione degli enti bilaterali costituiti dalla CISAL nei settori commercio, logistica, servizi, turismo e metalmeccanico L ENBIC - Ente Bilaterale Confederale - è costituto da ANPIT, CIDEC, CONFAZIENDA, FEDIMPRESE E UNICA con CISAL, CISAL TERZIARIO E FEDE- RAGENTI. L ENBIMS Ente bilaterale metalmeccanico e servizi è costituito da ANPIT e UNSIC con CISAL. FAILMS CISAL METALMECCANICI e CISAL TERZIARIO. Attualmente l ENBIMS è l Ente di riferimento della contrattazione in essere tra UNCI e CISAL e le Federazioni metalmeccaniche, del terziario e CISAL EDILI. Questi ENTI svolgono la funzione di certificazione dei contratti di lavoro e degli allineamenti contrattuali per i dipendenti delle aziende che applicano i contratti e le funzioni di conciliazione. Gli ENTI si occupano anche della promozione, dell attuazione e del coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e prestano la propria assistenza anche in tema di apprendistato. Gli ENTI redigono programmi, pubblicazioni periodiche a carattere divulgativo e tecnico, promuovono convegni e incontri per lo studio dei problemi interessanti l istruzione e la formazione professionale; promuovono studi di ricerca volti a migliorare lo stato di conoscenza delle necessità formative nei vari settori lavorativi. Con riferimento alle evoluzioni produttive, alle esigenze di qualificazione e crescita professionale dei lavoratori, raccolgono ed elaborano i dati, le notizie, gli elementi che possano comunque interessare la formazione professionale. Gli ENTI si propongono come strumento di promozione del lavoro, rivolgendosi non solo ai lavoratori occupati, ma anche a coloro, in particolare ai giovani, in cerca di occupazione qualificata sia in campo operaio che tecnico e impiegatizio. In tale contesto, gli ENTI sono aperti alla partecipazione di Associazioni di categoria, di Confederazioni, di Sindacati dei lavoratori che abbiano l interesse a partecipare agli scopi degli Enti medesimi. Ruolo e competenze L Accordo Stato Regioni per quanto concerne i requisiti che devono caratterizzare l organismo paritetico individua quale criterio presuntivo della c.d. rappresentatività comparata applicabile quello di essere costituito nell ambito di associazioni datoriali o sindacali cui aderiscano organizzazioni datoriali o sindacali nazionali, territoriali o di settore firmatarie di un contratto collettivo nazionale. Tale criterio non pregiudica la possibilità per le singole organizzazioni datoriali o sindacali di dimostrare la propria rappresentatività secondo altri consolidati principi giurisprudenziali. Gli ENTI hanno entrambi i requisiti, per tali motivi il loro operato è valido e nel pieno rispetto della normativa. Gli ENTI non erogano attualmente formazione direttamente, ma verificano la conformità della programmazione alla normativa vigente; l erogazione della formazione avviene, secondo le linee guida nazionali, attraverso Enti e Società convenzionati con gli ENTI paritetici stessi (es. AIFES Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza del Lavoro ). Perché affidarsi ad un ente paritetico? La formazione è definita dall art. 2, comma 1, lett. aa T.U. come quel: processo educativo attraverso il quale vengono trasferite ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda ed alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La formazione, così come l informazione, costituisce sia un dovere a carico del datore di lavoro che un diritto/dovere del lavoratore (artt. 36 e 37 T.U.). L art. 7-bis stabilisce che la formazione venga effettuata presso organismi paritetici di cui all art. 51; il comma 12 specifica che la formazione dei lavoratori e del loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici durante l orario di lavoro, senza comportare onori economici a carico dei lavoratori. In particolare (art. 51 T.U., come dall art.

6 30, D.Lgs. 106/09) gli organismi paritetici: - hanno il compito di supportare le imprese nell individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, a tal fine, possono effettuare sopralluoghi sui luoghi di lavoro rientranti nella loro competenza territoriale ove dispongano di personale in possesso di specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro; - rappresentano la sede di prima istanza per la risoluzione di controversie sorte sull applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti; - svolgono, anche mediante CONVENZIONI, attività di programmazione di attività formative, anche attraverso l impiego delle risorse interprofessionali (di cui all art. 118 L.23/12/2000 n 388, e di cui all art. 12 D.Lgs. 10/09/2003 n 276), di elaborazione e raccolta delle buone prassi, di assistenza alle imprese per l attuazione degli adempimenti previsti dal T.U.; - hanno la funzione (ora riconosciuta dal D.Lgs. 106/09) di validare l erogazione di appositi servizi di supporto alle imprese nonche l adozione e l attuazione, da parte delle imprese, di un modello di gestione della sicurezza, anche attraverso l istituzione di specifiche commissioni tecnicamente competenti; tale asseverazione avviene su richiesta dell impresa interessata e consta nel rilascio, da parte dell organismo paritetico, di una attestazione di cui gli organi di vigilanza (ad esempio Ispettorato del Lavoro, Nucleo CC Ispezioni sul Lavoro, ASL, etc.) tengono conto ai fini della programmazione delle attività ispettive; - hanno il compito di comunicare all INAIL le aziende che hanno aderito al sistema della pariteticità nonche di comunicare i nominativi dei RLST. Dunque, l organismo paritetico rappresenta la sede primaria per l elaborazione del programmi formativi ed il continuo miglioramento del processo educativo in tema di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Riteniamo di dovere ulteriormente sottolineare che l organismo paritetico è la sede di prima istanza per la risoluzione di controversie che abbiano ad oggetto l applicazione di diritti di informazione e formazione. Fulvio De Gregorio Presidente En.Bi.C. Asseverazione del modello Organizzativo per la Sicurezza L Asseverazione della Sicurezza fornisce la certezza che l impresa abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di Gestione per la Sicurezza sul Lavoro (in sigla SGSL), come previsto dall Art. 30 del D.Lgs. 81/08. L Asseverazione consente all Alta Direzione (CdA, Amministratori, Direttori, DL) di affermare che è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione (SGSL) idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D.Lgs. n. 231/01), in riferimento, chiaramente, ai reati in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. In caso di incedente occorso, è facile dimostrare l omessa vigilanza da parte del datore di lavoro, anche nel caso di delega di funzioni. La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all art. 30, comma 4 (rif. Art.16). Quindi, se ho un modello Asseverato, sarò in grado di dimostrare che l obbligo di vigilanza è di fatto assolto, consentendo per l Alta Direzione (CdA, Amministratori, Direttori, Datore di Lavoro) la non applicazione delle sanzioni civili e penali previste dall Art.16. Se a questo aggiungiamo l esimenza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (rif. Art.30 c.1), l Asseverazione consente anche di non far scattare le sanzioni previste per l Ente giuridico. EN.BI.M.S. ed EN.BI.C. in collaborazione con l Organismo di Certificazione KHC Know How Certification, intendono promuovere lo sviluppo dell attività di Asseverazione, nella consapevolezza che un monitoraggio puntuale della prevenzione sulla sicurezza del lavoro garantisca in primis i lavoratori e costituisca allo stesso tempo un indispensabile supporto per le imprese e per la classe dirigente. Ing. Angelo Freni Responsabile Sicurezza KHC

7 Convenzioni MBA/Enti bilaterali

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11 Mercatino degli attestati? No grazie!! Gli Enti bilaterali En.bi.c ed En.bi.m.s, garantiscono la qualità dell attività formativa anche attraverso la collaborazione con A.I.F.E.S. È sempre più diffuso il fenomeno degli attestati privi di valore formale, rilasciati da fantasiosi associazioni ed organismi paritetici, mancanti dei requisiti formali previsti dalla norma. Tale attività, viene svolta con intensità crescente così da creare vero e proprio allarme nei datori di lavoro e nei loro collaboratori che, in buona fede, vengono attratti da suggestive campagne pubblicitarie attraverso siti web, per poi ritrovarsi con attestati privi di qualsiasi legittimità che li espongono a gravi conseguenze economiche ed amministrative in caso di eventuale accertamento ispettivo. Malgrado la chiarezza normativa, la Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro è tornata più volte sul tema, fornendo chiarimenti relativi alla attività dì formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro. Il Ministero ha ricordato che la legge attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all articolo 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nell ambito dei sistema contrattuale di riferimento. Tale requisito risulta fondamentale ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro, che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (articolo 37, comma 12, d.lgs. n. 81/2008). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a rivolgersi unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati ex lege (articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l organismo operi nel settore di riferimento e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all articolo 10 del d.lgs n. 81/2008. Si tratta indubbiamente di concetti molto chiari che pure fanno fatica ad essere diffusi ed assorbiti da consulenti, RSPP e datori di lavoro, proprio a causa della diffusa contro informazione messa in atto dai soggetti di cui in premessa. Trattandosi di materia delicata, con grande ricaduta sui lavoratori e sui datori di lavoro, riteniamo valga la pena insistere. Federico Iadicicco Presidente En.Bi.M.S. Gli ENTI BILATERALI mettono a disposizione delle Aziende iscritte RLST selezionati dalle apposite Commissioni di valutazione. La Cisal, in quanto sindacato comparativamente più rappresentativo, ha un proprio rappresentante nella Commissione permanente per la salute e sicurezza del lavoro istituita in data 4 luglio 2014, ai sensi dell art. 6 del decreto legislativo n. 81/2008, con decreto del Ministro del lavoro. Sui siti degli enti INFO sulle attività di formazione e la validazione dei corsi.

12 RECAPITI SINDACATI E ASSOCIAZIONI DATORIALI CISAL Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Via Torino, 95 - Roma (Galleria Esedra) info@cisal.org tel fax sito internet: CISAL TERZIARIO Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Artigianato Commercio Servizi Terziario Turismo Colf Badanti Via C. Colombo, Roma tel fax caratelli@cisal-terziario.it - sito internet: FAILMS CISAL METALMECCANICI Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici e Servizi Via C. Colombo, Roma tel fax f.degregorio@cisal.org - sito internet: ANPIT Associazione Nazionale per l industria e terziario Via delle Montagne Rocciose, 31 - Roma tel sito internet: CIDEC Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti Viale Gregorio VII, Roma tel fax sito internet: CONFAZIENDA Federazione commercio, servizi e turismo Piazza Garibaldi, 26 Napoli sito internet: FEDIMPRESE Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d Azienda Via Sindaco Memmo, 30 Guagnano (LE) tel fax info@fedimprese.it sito internet: UNICA Unione Nazionale Italiana delle Micro e Piccole Imprese del Commercio, dei Servizi e dell Artigianato Via Conigliano, 18 - Roma sito internet: UNSIC Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Agricoltori Via Angelo Bargoni, 78 Roma tel fax sito internet:

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