Suprema Corte Di Cassazione. Sezione VI Penale. Sentenza 16 Febbraio 20 Maggio 2011, n

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1 Pagina 1 di 5 La consegna di files (raccolta illegale di dati ed informazioni su personaggi pubblici e privati) ad un giornalista, contenenti elementi oggetto d'indagine, non configura il reato di rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale ex art. 379 bis, c.p. Il testo integrale Suprema Corte Di Cassazione Sezione VI Penale Sentenza 16 Febbraio 20 Maggio 2011, n Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Milano, in sede di esame della richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di S.S. e G.D'A., entrambi imputati del reato di cui all'art. 379-bis c.p. e, il solo D A., anche del reato di cui all'art. 684 c.p., ha dichiarato non doversi procedere per il primo reato perché il fatto non sussiste e ha trasmesso gli atti riguardanti l'altro illecito al Tribunale di Roma, competente per territorio. Secondo l'imputazione S.S. avrebbe rivelato indebitamente al giornalista Giuseppe notizie coperte da segreto investigativo concernenti un procedimento penale avente ad oggetto la raccolta illegale di dati e informazioni su personaggi pubblici e privati, nell'ambito del quale la stessa S. era stata sottoposta a perquisizione locale per i legami lavorativi con M.B., investigatore privato, indagato nel procedimento penale; in particolare, la S. avrebbe messo a disposizione del giornalista il contenuto - raccolto in un pendrive - di due notebook sequestrati nel corso della perquisizione e poi restituiti alla stessa, materiale che veniva utilizzato dal D'A. in un articolo apparso sul quotidiano "La Repubblica" il 29 gennaio Il giudice ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che l'art. 379-bis c.p. punisce la rivelazione di notizie segrete qualora siano apprese da chi ha partecipato o assistito ad un atto del procedimento penale, situazione che non ricorreva per nessuno dei due imputati,

2 Pagina 2 di 5 precisando, inoltre, che la rivelazione era comunque avvenuta successivamente al dissequestro del materiale, quando cioè i notebook erano tornati nella piena disponibilità della S., senza che il provvedimento di restituzione imponesse qualche forma di limitazione al riguardo; ha, comunque rilevato la mancanza dell'elemento soggettivo. Contro questa sentenza il procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano ha proposto appello. Con il primo motivo ha censurato la decisione, sostenendo che il giudice erroneamente ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art. 379-bis c.p.: sotto il profilo oggettivo assume che le notizie contenute nel materiale informatico sottoposto a sequestro erano coperte da segreto; sotto il profilo soggettivo ritiene che entrambi gli imputati avevano la consapevolezza che sul materiale permaneva il segreto investigativo. Con il secondo motivo ha eccepito la questione di costituzionalità dell'art. 428 c.p.p., nella parte in cui esclude il potere di appello del pubblico ministero. La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 22 dicembre 2009, rilevato che la sentenza emessa dal Gi.p. non era appellabile, ma solo ricorribile per cassazione, ha trasmesso gli atti a questa Corte per l'ulteriore corso. Motivi della decisione Preliminarmente deve rilevarsi che la questione di costituzionalità sollevata dal procuratore generale è mal posta, in quanto la sentenza impugnata non è stata pronunciata nell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 428 c.p.p. - non è quindi una sentenza di non luogo a procedere -, ma è stata emessa ex artt. 129 e 459 c.p.p., sulla richiesta di decreto penale di condanna da parte del pubblico ministero. Premesso che sulla questione posta dal ricorrente è già intervenuta la Corte costituzionale affermando, con sentenza n. 242 del 2009, la non fondatezza della dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p. nella parte in cui non consente al p.m. di appellare le sentenza di non luogo a procedere, si deve osservare che la sentenza di proscioglimento in questione, emessa dal giudice per le indagini preliminari investito della richiesta di decreto penale di condanna, può essere impugnata solo con ricorso per cassazione, come del resto è stato recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. un., 30 settembre 2010, n , Dalla Serra), sicché correttamente la Corte d'appello di Milano ha investito la cassazione. Nel merito il ricorso è infondato. La rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale è un reato proprio, nel senso che può essere commesso solo da chi ha "partecipato o assistito" ad un atto del

3 Pagina 3 di 5 procedimento, ovvero da chi ha rilasciato dichiarazioni sulle quali il pubblico ministero ha esercitato il potere di segretazione di cui all'art. 391-quinquies c.p.p. Nella specie, la contestazione mossa alla S. riguarda il primo tipo di condotta illecita ipotizzata, l'avere cioè rivelato notizie apprese nel corso della perquisizione a cui è stata sottoposta, sicché può essere considerata soggetto attivo del reato di cui all'art. 379-bis c.p., avendo assistito e preso parte al procedimento penale in qualità di destinataria di un provvedimento finalizzato alla ricerca della prova. La norma incriminatrice è funzionale ad un rafforzamento della tutela penale del segreto processuale, per cui, pur essendo un reato proprio, si rivolge a tutti i soggetti che comunque siano a diverso titolo coinvolti nel procedimento, anche senza svolgere alcun ruolo attivo, ma assistendovi in maniera del tutto passiva, come, appunto, il terzo che subisca una perquisizione o un sequestro. Presupposto del reato in esame è la indebita rivelazione di "notizie segrete" concernenti un procedimento penale al quale l'agente abbia partecipato o assistito e il concetto di segretezza deve essere desunto dalla normativa processuale, precisamente dall'art. 329 c.p.p. secondo cui gli atti di indagine sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ed è proprio con riferimento a questo presupposto che la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del reato, ritenendo che l'imputata non abbia rivelato alcuna notizia segreta. Invero, né dalla sentenza, né dal ricorso emerge se nel procedimento in cui venne disposta la perquisizione nei confronti della S., persona non indagata, l'imputato abbia avuto comunicazione dell'esito del sequestro, perché in tal caso non vi sarebbe stato più alcun segreto sul contenuto dei notebooks. Tuttavia, risulta pacifico dagli atti che la consegna del pen drive al giornalista è avvenuta dopo la restituzione alla S. di quanto sequestrato; peraltro nel decreto di restituzione, datato , il pubblico ministero ha giustificato il provvedimento con l'insussistenza di esigenze probatorie. Ne consegue la difficoltà di ritenere che l'imputata potesse avere la consapevolezza del permanere di un eventuale obbligo di segretezza una volta rientrata in possesso del materiale sequestrato e in assenza di qualsiasi avvertimento formale circa l'obbligo di mantenere il segreto sul contenuto dei notebooks, mancando nel decreto di restituzione qualsiasi disposizione in tal senso. Ma prima ancora della mancanza di prova sull'elemento soggettivo, ciò che difetta è proprio l'elemento materiale del reato.

4 Pagina 4 di 5 L'art. 379-bis c.p. ha ad oggetto la medesima condotta di rivelazione indebita cui si riferisce l'art. 326 c.p., da cui si differenzia solo per un'estensione dell'ambito dei possibili soggetti attivi, ricomprendendovi anche soggetti sforniti di qualifiche pubblicistiche; ma per quanto riguarda l'oggetto della tutela, cioè il segreto processuale, le due norme incriminatrici sono sostanzialmente coincidenti, facendo entrambe riferimento alla nozione di segreto desumibile dall'art. 329 c.p.p.; inoltre, entrambe prevedono che la rivelazione indebita deve riguardare "notizie segrete" attinenti al procedimento penale. La fattispecie delineata nella prima parte dell'art. 379-bis c.p. delimita l'oggetto della condotta a quelle notizie "apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento", cioè a quelle notizie che siano state apprese in occasione della partecipazione o dell'assistenza all'atto posto in essere nel procedimento stesso. Pertanto, il divieto di rivelazione ha ad oggetto l'atto del procedimento in quanto tale, nonché la sua documentazione, ma non il fatto storico oggetto dell'atto e dell'indagine di cui il soggetto abbia avuto conoscenza in precedenza, cioè a prescindere dall'atto d'indagine. Che questo sia l'ambito di applicazione della norma in esame lo dimostra la seconda parte dell'art. 379-bis c.p., riferita all'inosservanza del divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 391-quinquies c.p.p.: in questo caso la rivelazione che integra il reato non riguarda "gli atti di indagine ed il loro contenuto", ma attraverso il richiamo della disposizione processuale viene a comprendere i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine. In altri termini, qui la sanzione penale colpisce qualunque comunicazione di notizia che attenga all'oggetto dell'indagine e, quindi, ai fatti inerenti all'indagine, ma tale allargamento della tutela del segreto è determinato dal provvedimento di segretazione del pubblico ministero. Nella specie - in cui non vi è stata alcuna prescrizione o segretazione da parte del pubblico ministero al momento della restituzione dei beni in sequestro - la consegna dei files non può essere equiparata ad una rivelazione di "notizie concernenti un procedimento penale", cioè alla condotta sanzionata dell'art. 379-bis c.p. ed infatti l'imputata non ha riferito nulla che riguardasse il procedimento, in particolare in ordine alla perquisizione e al sequestro disposto; inoltre, il contenuto dei files non poteva costituire una "notizia segreta" appresa per avere "assistito o partecipato" all'atto del procedimento, avendone avuto conoscenza aliunde, ben prima del sequestro. Una volta riottenuti i due notebooks la S. è tornata ad averne la piena disponibilità, anche dei files in essi contenuti e l'averli consegnati al giornalista non configura il reato di cui all'art. 319-bis c.p.. Di nessun rilievo sono le considerazioni della parte ricorrente sulla circostanza che i files, prima della restituzione, erano stati duplicati su supporti informatici dalla polizia giudiziaria

5 Pagina 5 di 5 e che su essi erano in corso verifiche investigative: premesso che il riferimento contenuto nel ricorso al secondo periodo del comma 2 dell'art. 354 c.p.p., relativo alle misure tecniche che deve assumere la polizia giudiziaria in caso di accertamenti su sistemi informatici, è improprio, in quanto si tratta di una disposizione inserita dall'art. 9 della legge 18 marzo 2008, n. 48, quindi successivamente all'epoca dei fatti, si osserva che se si fosse voluto impedire ogni rischio di rivelazione o di pubblicazione del contenuto dei notebooks si sarebbe dovuto mantenere il sequestro oppure imporre i divieti previsti dall'art. 329 comma 3 c.p.p. Per quanto riguarda la posizione di D A. fermo restando quando si e detto in relazione alla insussistenza del reato per la mancanza dello stesso elemento materiale, occorre inoltre evidenziare che nell ipotesi accusatoria egli viene qualificato come il destinatario della condotta di rivelazione della notizia ritenuta indebita; proprio in quanto tale non puo essere punito per il solo fatto di avere ricevuto la notizia, perche avrebbe dovuto essere dimostrata la sua piena partecipazione al reato quale concorrente extraneus, ad esempio per avere istigato o determinato la S. a rivelare la notizia. La totale assenza di prove al riguardo ha determinato il proscioglimento del D A. da parte del G.i.p. di Milano, soluzione che deve essere confermata in questa sede, con il conseguente rigetto del ricorso. In conclusione, il ricorso del Procuratore Generale deve essere rigetta. Rigetta il ricorso. P.Q.M. Relatore Fidelbo Presidente Milo

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