Progetto Momenti liberi... pag. 3. Definizioni... pag. 4. Norme che regolano l assicurazione in generale... pag. 5

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2 INDICE Progetto Momenti liberi... pag. 3 Definizioni... pag. 4 Norme che regolano l assicurazione in generale... pag. 5 Norme che regolano l assicurazione infortuni... pag. 6 Nota informativa... pag. 12 1

3 PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Palermo Piazza Alberico Gentili, 3 Tel PBX Fax R.E.A. di Palermo n Capitale Sociale E ,00 Registro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del Le presenti condizioni Generali di Assicurazione Mod P.M.L. 01, sono depositate presso lo studio del Notaio M. Orlando. 2

4 PROGETTO MOMENTI LIBERI Momenti liberi. Rivolta a chi lavora come dipendente, è una polizza che copre gli infortuni al di fuori del tempo e del luogo di lavoro. Rivolta a studenti e pensionati, è una copertura infortuni 24 ore su 24. Momenti liberi è una polizza che offre esclusivi vantaggi per la famiglia moderna: - il recupero della caparra versata per la vacanza se un infortunio ci costringe a casa; - il rimborso delle spese di vitto e pernottamento per un accompagnatore se la persona ricoverata per infortunio ha meno di 18 anni; - la rivalutazione gratuita delle indennità (30% in più) se per i primi tre anni non si è verificato nessun infortunio; È anche una polizza che sa come intervenire in aiuto alla famiglia quando il problema è grave: - raddoppio della somma assicurata in caso di decesso in seguito ad incidente stradale, o di decesso di entrambi i genitori con figli minori; - raddoppio dell indennizzo in caso di invalidità per ragazzi di età inferiore ai 14 anni; - rimborso delle spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche, ospedaliere, comprese le rette di degenza e, in caso di incidente grave, le cure fisioterapiche; - pagamento dell intera somma assicurata se l invalidità è pari o superiore al 50%. 3

5 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: Per Assicurazione il contratto di assicurazione Per Polizza il documento che prova l assicurazione Per Società la Progress Assicurazioni S.p.A. Per Premio la somma dovuta dal Contraente alla Società Per Sinistro il verificarsi dei fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione Per Indennizzo la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Per Infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea Per Ricovero la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all erogazione dell assistenza ospedaliera Per Franchigia percentuale stabilita che, in caso di evento, calcolata sulla somma assicurata, l Assicurato tiene a suo carico e che, per ciascun sinistro, viene detratta dall indennizzo Per Terrorismo si intende l uso di violenza minacciato o applicato per scopi politici religiosi, ideologici o simili, da una persona o un gruppo di persone che agisce per conto proprio, su incarico di o di intesa con una organizzazione o, organizzazioni, un Governo o Governi con l intenzione di esercitare influenza su un Governo e/o di intimorire l opinione pubblicao parte di essa. 4

6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione del l assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 2 - Altre assicurazioni (vedi anche art. 20) L Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio. In caso di sinistro l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. il tutto viene regolato dall art C.C. Art. 3 - Pagamento del premio Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art C.C. I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Art. 4 - Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C. Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 - Obblighi del Contraente e/o dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi dell art C.C. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art C.C. Art. 8 - Proroga del l assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno. Art. 9 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. Art. 5 - Aggravamento del rischio 5

7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art Oggetto del l assicurazione La garanzia vale esclusivamente per gli infortuni che gli Assicurati subiscano nello svolgimento di ogni normale attività che non abbia carattere professionale. La garanzia vale durante l espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione, le attività di volontariato anche per conto di enti o associazioni che agiscano con finalità sociali e/o caritative. Si intende inoltre compresa in garanzia l esecuzione di lavori manuali occasionali anche agricoli, svolti per le normali esigenze familiari senza scopo di lucro, compreso l uso e la guida di macchine o mezzi azionati da motore. Restano pertanto esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni che gli assicurati dovessero subire mentre prestano opera comunque retribuita alle dipendenze di terzi o in proprio a titolo professionale. Ai fini della validità della garanzia il Contraente dichiara che lui stesso e gli altri assicurati svolgono attività lavorativa alle dipendenze di terzi con orario di lavoro esattamente rivelabile. Resta convenuto che per gli assicurati con qualifica di pensionato studente/ssa, la garanzia è operante anche durante lo svolgimento di attività connesse a tali qualifiche. Sono compresi in garanzia anche: - l asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - l annegamento; - l assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore: - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - la folgorazione; - le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria; - l uso e la guida di camper o autocase sempreché al momento del sinistro l Assicurato sia in possesso della prescritta e valida patente di abilitazione. Art Infortuni derivanti da colpa grave In deroga all art. 1900, si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell Assicurato. Art Rischio calamità naturali A parziale deroga dell art C.C., l assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più assicurati, con la stessa Società, l esborso massimo di quest ultima non potrà superare la somma di E ,70. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate. Art Rischi esclusi Sono esclusi dal l assicurazione gli infortuni causati: 1) dall uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; 2) dalla guida: - di veicoli per i quali è prescritta, alla data di stipulazione della polizza, una patente di categoria superiore alla B (salvo quanto previsto dal prececedente art. 11); - di macchine agricole (salvo quanto previsto dai precedente art ); - di macchine operatrici; - di natanti a motore per uso non privato; 3) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta e valida abilitazione, o se la guida non avviene in conformità alle disposizioni in vigore; 4) dalla guida di qualsiasi motociclo se l Assicurato è privo della prescritta e valida patente, o se la guida non avviene in conformità alle disposizioni in vigore; 5) dall uso, anche come passeggero, di aeromobile (compresi deltaplani, ultraleggerie e parapendio), salvo quanto disposto al successivo art. 15); 6) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, footbali americano, paracadutismo o sport aerei in genere; 7) dalla pratica dell alpinismo oltre il terzo grado quando non sia effettuata con accompagnamento di guida patentata; 8) dalla pratica della speleologia se effettuata a carattere professionale e comunque se effettuata isolatamente e senza l impiego di adeguata attrezzatura; 9) dalla pratica di immersioni con autorespiratore se effettuate a carattere professionale e comunque se effettuate privi dei brevetti di attività subacquea rilasciato da associazione a ciò legalmente autorizzata; 10) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove -ippiche, calcistiche, ciclistiche, organizzate o comunque svolte sotto l egida delle competenti federazioni od organismi sportivi riconosciuti dal CONI. Tale limitazione non è operante per gli assicurati di età inferiore ai 15 anni; 11) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall uso 6

8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI di stupefacenti o allucinogeni; 12) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 13) da delitti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 14) direttamente o indirettamente e derivati da o legati a: a) atti di guerra, invasione, atti ostili, operazioni belliche (dichiarate o no), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti interni paragonabili ad una sommossa popolare (a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva). atti militari o di autorità non legittimate; b) atti di terrorismo di qualsiasi genere, sabotaggio. Sono esclusi anche qualsiasi genere di danni, direttamente o indirettamente causati, derivati da o legati ad azioni che vengono messe in atto allo scopo di limitare, prevenire o sopprimere gli atti succitati alle lettere a) e b) o che hanno a che vedere in qualche modo con uno di essi; c) da contaminazione di sostanze chimiche o biologiche; d) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; 15) da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.). Non rientrano in garanzia le lesioni determinate da sforzi, gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini. Art Rischio volo La garanzia è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi di Turismo, Trasferimento e Trasporto Pubblico Passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, esclusi quelli effettuati: - su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal Trasporto Pubblico Passeggeri; - su apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo (deltaplani, ultraleggeri, parapendio). La copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa dal momento in cui ne è disceso. La presente estensione di garanzia non è valida se la polizza: - ha durata inferiore ad un anno; - è stipulata (anche in convenzione) da Agenzie di Viaggio a favore della clientela. In base a quanto previsto dall articolo 2 Altre assicurazioni delle norme che regolano l assicurazione in generale e ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 del C.C., l Assicurato, in base a quanto sia o venga a conoscenza: - Dichiara che la somma dei capitali fra la presente e altre assicurazioni contro gli infortuni, che includano la copertura del rischio volo, stipulate dallo stesso assicurato o da altri sulla sua persona non supera i limiti di: a) - E ,80 per il caso di Morte; - E ,80 per il caso di Invalidità Permanente Totale; - E 258,23 al giorno per il caso di Invalidità Temporanea Assoluta. b) complessivamente per aeromobile (in caso di polizza cumulativa): - E ,99 per il caso di Morte; - E ,99 per il caso di Invalidità Permanente Totale. - S impegna a comunicare alla Società la successiva stipulazione di altre assicurazioni contro gli infortuni che includano la copertura del rischio volo, stipulate dallo stesso Assicurato o da altri sulla sua persona, qualora il totale dei capitali assicurati superi i limiti sopra indicati. Eventuali aumenti dei suddetti limiti devono essere preventivamente concordati con la Società. La Società dichiara che il premio relativo: - alla presente estensione è pari al 1 % del totale dei premi netti di polizza; - ai capitali eccedenti quelli sopra indicati sarà quello applicato ai livelli correnti del mercato delle assicurazioni aeronautiche. Art Servizio militare L Assicurazione è prestata durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso limitatamente agli infortuni non derivanti dallo svolgimento delle attività tipiche di detto servizio. Art Cessazione del l assicurazione La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni: alcoolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidi costituisce causa di cessazione di assicurazione. Art Limiti territoriali L assicurazione vale per il mondo intero. Art Cambiamento dell attività professionale Se nel corso dell assicurazione si verifica un cambiamento delle attività professionali dichiarate in polizza, si applicano gli artt e 1898 C.C. Se il cambiamento dell at- 7

9 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI tività non comporta né diminuzione né aggravamento di rischio l assicurazione prosegue senza variazioni di sorta. Art Altre assicurazioni Fermo quanto previsto dall art. 2, qualora le somme assicurate con altre polizze - escluse quelle in forma collettiva non stipulate dallo stesso Assicurato - superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione ha facoltà di recedere dall assicurazione con preavviso di 60 giorni. Art Denuncia dell infortunio e oneri relativi Fermo quanto previsto dall art. 7, la denuncia dell infortunio deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Art Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell infortunio. Se, al momento dell infortunio l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di arto già minorato, le percentuali di cui all art. 25 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art Morte L indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell assicurazione - entro due anni dal giorno dell infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell Assicurato in parti uguali. L indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello di invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, gli eredi dell Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l indennizzo per morte - se superiore a quello già pagato per invalidità permanente. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile, il corpo dell Assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione, semprechè non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso che successivamente al pagamento risulti che la morte non si è verificata o comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell intera somma liquidata. L indennizzo per il caso di morte non è dovuto per assicurati di età inferiore ai 14 anni. Art Maggiorazione dell indennizzo per il caso di infortunio stradale Si conviene che, qualora uno degli Assicurati muoia a seguito di infortunio stradale indennizzabile a termini di polizza, il capitale previsto per il caso di morte verrà corrisposto agli aventi diritto con la maggiorazione del 100%. Tale maggiorazione non è operante in caso di commorienza di entrambi i coniugi che risultino assicurati con il presente contratto o con altro contratto Progetto Momenti Liberi. Art Decesso del coniuge non assicurato Qualora il medesimo infortunio, esclusi comunque gli infortuni aeronautici e quelli stradali, determini la morte dell Assicurato ed anche quella del coniuge che non risulti assicurato con il presente contratto o con altro contratto Progetto Momenti Liberi : il capitale previsto per il caso di Morte verrà corrisposto agli aventi diritto con la maggiorazione del 100%. Tale maggiorazione è operante esclusivamente alla condizione che risultino a carico dell Assicurato e/o del coniuge, deceduti, uno o più figli minori sopravvissuti all evento. Art Invalidità permanente L indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l invalidità stessa si verifica - anche successi- 8

10 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI vamente alla scadenza dell assicurazione - entro due anni dal giorno dell infortunio. L indennizzo per l invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti. Perdita totale, anatomica o funzionale di: destro sinistro un arto superiore 70% 60% una mano o un avambraccio 60% 50% un pollice 18% 16% un indice 14% 12% un medio 8% 6% un anulare 8% 6% un mignolo 12% 10% una falange del pollice 9% 8% una falange di altro dito della mano 1/3 del dito anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20% anchilosi del gomito in angolazione compresa fra i 120 e 70 con pronosupinazione libera 20% 15% anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8% paralisi completa del nervo radiale 35% 30% paralisi completa del nervo uinare 20% 17% amputazione di un arto inferiore: - al di sopra della metà della coscia 70% - al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio 60% - al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% amputazione di un piede 40% 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% una falange dell alluce 2,5% anchilosi dell anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astralgica 15% paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crisi ematica 8% sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di ambedue le orecchie 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una, costa 1% esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% dodicesima dorsale 10% una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione del movimenti del capo e del collo 2% 9

11 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell Assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo dei 100%. In caso di accertato mancinismo si conviene che le percentuali di invalidità permanente soprastabilite per l arto superiore destro, varranno per l arto superiore sinistro e viceversa. Resta altresì convenuto che per gli Assicurati di età inferiore ai 14 anni l indennizzo per Invalidità Permanente verrà calcolato sul doppio del capitale pro capite stabilito in polizza. Art Franchigia La somma assicurata per il caso di invalidità permanente è soggetta alla seguente franchigia: nessun indennizzo è dovuto per invalidità permanente di grado inferiore o pari al 3% della totale. Se l invalidità permanente supera il 3% della totale, viene corrisposto l indennizzo solo per la parte eccedente» Resta tuttavia convenuto che nel caso l invalidità permanente risulti di grado superiore al 30% della totale, il disposto del comma precedente si intende abrogato e pertanto l indennizzo viene corrisposto integralmente senza applicazione di alcuna franchigia. Art Invalidità permanente totale Si conviene che in caso di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% senza tener conto della franchigia di cui all art. 26, l indennizzo verrà corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata. Art Rivalutazione dell indennità In caso di contratto di durata poliennale trascorse le prime tre annualità assicurative continuative durante le quali non sia stata presentata alcuna denuncia di sinistro per alcun Assicurato, le indennità previste in polizza si rivalutano automaticamente del 30%. Art Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere La Società assicura, fino alla concorrenza del massimale indicato e per la parte di spese che non risultino a carico del Servizio Sanitario Nazionale il rimborso: degli onorari dei medici e dei chirurghi, delle spese ospedaliere (accertamenti diagnostici, radioscopie, radiografie, esami di laboratorio), delle spese farmaceutiche nonché delle rette di degenza conseguenti ad un evento considerabile come infortunio a norma delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. Nelle prestazioni previste dal capoverso che precede, si intendono comprese anche le spese inerenti agli interventi di chirurgia plastica rese necessarie per eliminare o contenere sfregi o deturpazioni di natura estetica fisiognomica subiti in occasione dei medesimi eventi dannosi considerati come infortunio. In caso di ricovero la Società assicura il rimborso delle spese sostenute per le cure fisioterapiche post-ricovero, sempreché prescritte dal medico curante e prestate presso centri specializzati. Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione da parte dell Assicurato dei documenti giustificativi (notule del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell istituto di Cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili). La denuncia dell infortunio, anche agli effetti del presente articolo deve essere fatta nel termine e con le modalità previste. In caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo anteriore al giorno della denuncia stessa. La domanda per il rimborso di dette spese corredata dai documenti giustificativi di cui sopra deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il 30 giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e la degenza. Art Spese di trasporto Entro il limite del massimale di E 258,23 per ciascuna persona e per anno assicurativo si conviene che la garanzia si intende estesa alle spese documentate sostenute per il trasporto di emergenza dell Assicurato con qualunque mezzo di trasporto in Istituto di cura in Italia o all estero; le spese per l eventuale viaggio di ritorno nonché per il trasferimento da un Istituto di cura all altro saranno rimborsate entro il limite sopra indicato soltanto se il trasporto risulta prescritto dal medico curante. Art Accompagnatore In caso di ricovero di un Assicurato di età inferiore ai 18 anni in Istituto di Cura sito ad una distanza superiore a km 50 dalla residenza dell Assicurato stesso la Società 10

12 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI rimborsa le spese documentate di vitto e pernottamento (comprese quelle di natura alberghiera) di un accompagnatore dell Assicurato, per un periodo non superiore a trenta giorni per ciascun anno assicurativo e fino alla concorrenza di una somma non superiore a E 25,80 al giorno. Art Recupero caparra Qualora, a seguito di infortunio-, indennizzabile a termini di polizza, l Assicurato sia impossibilitato a svolgere un periodo di vacanza o partecipare ad un viaggio turistico di durata non inferiore a tre giorni, già programmato e per il quale abbia versato una somma a titolo di caparra e venga a trovarsi nella impossibilità di recuperare tale caparra, la Società provvederà al rimborso della perdita subita fino alla concorrenza della somma di E 516,46 per ciascun infortunato. Il rimborso verrà eseguito su presentazione da parte dell Assicurato della necessaria documentazione, atta a dimostrare il danno subito. Art Cumulo di indennità Se dopo il pagamento di un indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell infortunio ed in conseguenza di questo, l Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell Assicurato in parti uguali, la differenza tra l indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore per causa indipendente dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società pagherà ugualmente agli eredi l importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria e/o legittima. Art Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. Art Pagamento dell indennizzo Verificata l operatività della garanzia, eseguita la valutazione del danno, ricevuta la necessaria documentazione e concordato con l Assicurato l importo dell indennizzo da corrispondere a termine di polizza, la Società si impegna a provvedere al pagamento entro 15 giorni. Art Variazione di persone Si conviene che le variazioni delle generalità delle persone assicurate verificatesi nel corso della garanzia, saranno comunicate per iscritto ed a mezzo raccomandata alla Società. Le variazioni stesse saranno valide a decorrere dalla data del timbro postale di partenza della comunicazione predetta, e, comunque, dalla data della ricevuta della raccomandata rilasciata dall amministrazione postale, sempreché le persone che entrano in garanzia siano assicurabili a norma di polizza. Fermo l obbligo del Contraente di corrispondere l eventuale maggior premio entro 15 giorni dalla presentazione dei nuovi atti, con l applicazione, in difetto, dell art C.C. Art Esonero dall obbligo di denuncia di mutilazioni o difetti preesistenti Fermo il disposto dell art. 1 delle Norme che regolano l assicurazione in generale, il Contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni rilevanti da cui gli Assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire. Nel caso di infortunio sofferto da persona affetta da difetti fisici o mutilazioni rilevanti, l indennità per invalidità permanente sarà liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, fermo il disposto dell art. 21 delle Norme che regolano l assicurazione. Art Variazioni nella persona del Contraente Il Contraente stipula per sé e per i suoi eredi o aventi causa, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell eredità. Dopo la divisione, il contratto continua con l erede e con gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate. Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, suoi eredi, od aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi alla Società, la quale nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. 11

13 NOTA A INFORMATIV TIVA NOTA INFORMATIVA predisposta ai sensi dell art. 123 dei d.l. 17 marzo 1995, n.175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 dei 2 giugno INFORMAZIONI RELATIVE ALL IMPRESA il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia, in piazza A. Gentili n. 3, Palermo. La Società Progress Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con d.m. del 12 marzo INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO Legge applicabile Ai sensi dell art. 122 del d.lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. Progress Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana. Reclami in merito al contratto Il Contraente insoddisfatto del servizio ricevuto e ove lo ritenga opportuno, può segnalarlo alla Direzione della Progress Assicurazioni S.p.A. - ufficio reclami - che si attiverà per ricercare la soluzione del caso. Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno comunque essere rivolti all ISVAP - Servizio tutela del consumatore, Sezione reclami - via del Quirinale, Roma. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all Autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso, l ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l Autorità competente ed il Contraente. Durata del contratto Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo. Nel caso fosse scelta la forma con tacito rinnovo, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all art. relativo al rinnovo/proroga del contratto delle condizioni generali di assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata da un anno ad un massimo di due anni. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art. 1901, secondo comma, del Codice Civile. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione. Si richiama l attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo INFORMATIVA Al SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96 (AREA INDUSTRIALE) Ai sensi dell art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue: l. Finalità del trattamento dei dati Il trattamento a) è diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; alla conclusione, esecuzione e gestione di rapporti con fornitori, consulenti, legali, professionisti e lavoratori autonomi in genere; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonchè indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Società stessa. 2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/ interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela; 12

14 NOTA A INFORMATIV TIVA b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonchè da società di servizi (cfr. successivo punto 9). 3. Conferimento dei dati Ferma l autonomia personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato stesso. 4. Rifiuto di conferimento dei dati L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire i dati personali a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonchè indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato. 5 Comunicazione dei dati a) l dati personali possono essere comunicati - per le medesime finalità di cui al punto 1) lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi o persone fisiche a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri ovvero la contabilità e l assistenza in materia fiscale, tributaria o del lavoro, nonchè società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi di pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); b) inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle.vigenti disposizioni di legge), e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 6. Diffusione dei dati l dati personali non sono soggetti a diffusione 7. Trasferimento dei dati all estero l dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. In tale ultimo caso la Società rende noto di avere stipulato con il soggetto appartenente al paese terzo, contratto redatto in conformità della deliberazione n 35 del 10/10/2001 del Garante per la protezione dei dati personali, nonché della Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15/06/2001 n 2001/497/CE e successive modificazioni. I contratti in parola sono disponibili presso la Sede della Società e si trovano altresì depositati presso il Notaio Marcello Orlando di Palermo 8. Diritti dell interessato L art. 13 della Legge conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. Titolare e responsabile del trattamento Titolare del trattamento è la Progress Assicurazioni in persona del Sig. Giovanni Ficarra. Responsabile, ai fini della citata legge, è la Sig.ra Nunzia Ciotta, tutti domiciliati presso la sede della Società in Palermo, Piazza A. Gentili, 3. 13

15 14

16 CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI Preso atto dell informativa di cui sopra, Ai sensi degli articoli 11, 20, 22 e 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, Acconsento/iamo al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett a) delle predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge al trasferimento degli stessi dati all estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (paesi UE e Paesi extra UE), laddove ciò sia funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice...Acconsento/iamo (*) al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano per finalità d informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato al trasferimento degli stessi dati all estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi LIE e Paesi extra UE) per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell interessato (leggibili)... (firma)... Luogo e data Nome e cognome o denominazione dell interessato (leggibili)... (firma)... (*) (ove l interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all estero dei suoi dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato, deve premettere la parola non alla parola acconsento/iamo ). 15

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