GUARDA CHE TI RIGUARDA! GUARDA CHE TI RIGUARDA! TELEMARKETING , scrivendo. Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico
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- Agnello Franchi
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1 A I RDA! ST-VENDITA ONSUMATORI st-vendita? la valere? ettono di nsumatore? to: il venditore o il oi dubbi consultando ie post-vendita sul arda.it e i studio sul tema. e assistenza , scrivendo nsumatori.it mente allo lla sezione Dove matori.it è i tutte le sedi GUARDA CHE TI RIGUARDA! GUARDA CHE TI RIGUARDA! TELEMARKETING Progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico
2 GUARDA CHE TI RIGUARDA! TELEMARKETING È un progetto a vantaggio dei consumatori finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da 5 associazioni del CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti): Movimento Difesa del Cittadino, Assoutenti, Codacons, Confconsumatori, Unione Nazionale Consumatori. L obiettivo è favorire l esercizio dei diritti dei consumatori e promuovere la consapevolezza sulle opportunità e sugli strumenti di tutela in materia: credito al consumo (Movimento Difesa del Cittadino) pratiche commerciali scorrette (Assoutenti) telemarketing (Codacons) servizi turistici (Confconsumatori) garanzie post-vendita (Unione Nazionale Consumatori) Attraverso un sito web, guide, servizi di consulenza, una rubrica radiofonica, convegni e giornate a tema, l intento è quello di promuovere l educazione al consumo consapevole e migliorare il livello di auto-tutela del consumatore. Per maggiori informazioni, visita il sito o i siti delle 5 associazioni. TELEMARKETING REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI 1. Che cos è il Registro Pubblico delle Opposizioni Il Registro Pubblico delle Opposizioni è un nuovo servizio concepito a tutela del cittadino, il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici, che decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commerciali o di ricerche di mercato e allo stesso tempo è uno strumento per rendere più competitivo, dinamico e trasparente il mercato tra gli Operatori di marketing. Tramite il Registro si intende raggiunge un corretto equilibrio tra le esigenze dei cittadini che hanno scelto di non ricevere più telefonate commerciali e le esigenze delle imprese che in uno scenario di maggior ordine e trasparenza potranno utilizzare gli strumenti del telemarketing. La realizzazione e gestione del Registro è stata affidata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni alla Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipendente, impegnato in attività di pubblico interesse. Con il passaggio all impianto normativo basato sull optout, sancito dall art. 20 bis della legge n.166/2009 e dal D.P.R. 178/2010, è possibile esercitare il proprio diritto di opposizione al trattamento dei dati iscrivendosi gratuitamente al Registro Pubblico delle Opposizioni, mentre in caso contrario varrà il principio del silenzio assenso. L entrata in vigore del Registro Pubblico delle Opposi- 3
3 zioni introduce delle nuove regole anche per gli operatori di telemarketing, che prima di avviare un operazione commerciale dovranno obbligatoriamente registrarsi al servizio e comunicare la lista dei numeri che intendono contattare, dai quali saranno escluse le utenze presenti nel Registro, pena incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Privacy. 2. Nuove regole Queste nuove regole sono state oggetto delle delibere del 19 gennaio 2011 e del 24 febbraio 2011 del Garante privacy. In particolare, nella delibera del 19 gennaio 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011, concernente Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l impiego del telefono con operatore, a seguito dell istituzione del registro pubblico delle opposizioni, il Garante Privacy si è impegnato a rendere noti i limiti entro i quali gli operatori del settore potranno utilizzare i dati personali degli abbonati presenti negli elenchi telefonici per effettuare chiamate ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche o comunicazioni commerciali. Nel comunicato stampa rilasciato il 31 gennaio 2011 avente come oggetto il provvedimento in questione si precisa che: Le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro. Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l abbonato non si è iscritto al Registro. La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento. Inoltre, con l entrata in funzione del Registro viene meno anche la possibilità di utilizzare le numerazioni telefoniche contenute in banche dati comunque formate (comprese quelle costituite utilizzando i dati estratti dagli elenchi telefonici prima del 1 agosto 2005), senza aver prima acquisito un consenso ad hoc. Per quanto riguarda le numerazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. albi professionali) esse potranno essere utilizzate solo se le telefonate promozionali risultino direttamente funzionali all attività svolta dall interessato, sempre che questi non si sia opposto, o se il telemarketing sia previsto dalla normativa di riferimento. Con la delibera del 24 febbraio 2011, anticipata nel comunicato stampa dell 11 marzo 2011 e successivamente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2011 recante Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, invece, il 4 5
4 Garante precisa che le società telefoniche dovranno informare i nuovi e i vecchi abbonati sulle nuove modalità da utilizzare per non ricevere telefonate pubblicitarie. La nuova normativa sul telemarketing prevede, infatti, che gli abbonati che non desiderano ricevere telefonate promozionali debbano iscrivere la loro utenza telefonica nel Registro delle opposizioni, entrato in funzione il 1 febbraio 2011 e gestito dalla Fondazione Bordoni. È dunque necessario che gli operatori informino gli utenti della nuova modalità da attivare per non essere disturbati. A tale scopo il Garante ha messo a punto i due modelli di informativa che le società dovranno utilizzare e nei quali vengono specificati i cinque modi per potersi iscrivere al Registro (per posta, tramite numero verde, via mail, via fax, direttamente sul sito web della Fondazione Bordoni). Il primo modello riguarda i nuovi abbonati alla telefonia, fissa e mobile, e coloro che cambiano operatore richiedendo la cosiddetta portabilità del numero. Il modulo dovrà essere fornito al momento della stipula del contratto, oltre che inserito nei siti web degli operatori telefonici. Consentirà anche di decidere se comparire negli elenchi telefonici ed eventualmente con quali dati (ad. es. solo con il cognome e l iniziale del nome). Il secondo modello é relativo ai vecchi abbonati e dovrà essere inviato alla prima occasione utile di contatto (rendiconti, fatture, altre comunicazioni di servizio) oltre che essere inserito nei siti web degli operatori. Il modello dovrà specificare che l abbonato ha sempre diritto di cancellarsi in ogni momento dagli elenchi telefonici. Rispetto a quelli attuali, i prossimi elenchi telefonici dun- que non recheranno piú il simbolo grafico della cornetta con il quale venivano individuati gli abbonati che avevano acconsentito a far utilizzare la loro utenza per chiamate commerciali. D ora in poi, infatti, non dipenderà dal simbolo la possibilità per le aziende di usare i numeri telefonici per fare marketing telefonico, ma dalla iscrizione o meno delle utenze al Registro delle opposizioni. 3. Normativa di riferimento A supportare i provvedimenti hanno concorso negli ultimi anni modifiche, rettifiche ed integrazioni della normativa a riguardo. La disciplina in materia di protezione dei dati personali, precedentemente alla recente riforma legislativa introdotta con la legge 20 novembre 2009, n. 166, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, che ha novellato l art. 130 del Codice, consentiva l utilizzo, per attività di carattere promozionale, pubblicitario o commerciale di alcune categorie di dati e, in particolare, di quelli: presenti negli elenchi c.d. alfabetici, per i quali l interessato avesse manifestato il proprio consenso a tale tipo di utilizzo (provvedimento del 15 luglio 2004, cit.); riportati nei citati elenchi cd. categorici (provvedimento del 14 luglio 2005, cit.); registrati nelle banche dati costituite utilizzando direttamente anche dati estratti da elenchi telefonici formati precedentemente al 1 agosto 2005, sempre che il titolare del trattamento fosse stato in grado di dimostrare di aver fornito effettivamente, prima di tale data, l informativa agli interessati ai sensi dell art. 13 del Codice; 6 7
5 provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (per i quali le relative leggi o regolamenti non abbiano previsto un vincolo di finalità, art. 24 del Codice); L art. 20 bis della legge 20 novembre 2009, n. 166 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 24 novembre 2009, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge 25 settembre 2009, n. 135) ha modificato la disciplina consentendo il trattamento dei dati personali mediante l impiego del telefono per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, salvo il diritto di opposizione dell interessato, andando a prevedere l istituzione di un Registro pubblico delle opposizioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima precisando che fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ( ) in attuazione dell articolo 129 del medesimo codice. In particolare, il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, art. 130, comma 3-bis, comma aggiunto dall art. 20-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n deroga a quanto previsto dall articolo 129, il trattamento dei dati di cui all articolo 129, comma 1, mediante l impiego del telefono per le finalità di cui all articolo 7, comma 4, lettera b) e afferma che questo è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l iscrizione della numerazione della quale è intestatario in un registro pubblico delle opposizioni. Il Registro previsto dall articolo 130, comma 3-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino al suddetto termine, restano in vigore i provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell articolo 154 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in attuazione dell articolo 129 del medesimo codice. All articolo 58 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, concernente i limiti all impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza, il comma 1 è sostituito dal seguente: L impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore, fatta salva la disciplina prevista dall articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico. Resta invariato, invece, il comma 2 del medesimo articolo, il quale afferma che Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono es- 8 9
6 sere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. Il D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 178 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2010, concernente il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali ha previsto che la concreta realizzazione ed il funzionamento del Registro devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 31 gennaio 2011, e che, decorso inutilmente tale termine, gli interessati possono comunque esercitare il diritto di opposizione tramite il gestore telefonico con il quale l abbonato ha stipulato il contratto. Gli interessati, i cui dati sono presenti in un elenco telefonico alfabetico o categorico, i quali si iscrivano nell istituendo Registro, non possono essere contattati per le finalità di cui all art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, ovvero per l invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. In base all art. 2 del Regolamento, lo stesso, non si applica ai trattamenti di dati aventi origine diversa dagli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico, legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto, tra gli altri, degli artt. 7, comma 4, lett. b) e 23 del Codice. Gli interessati che, in epoca precedente all entrata in vigore del nuovo regime, abbiano ricevuto una idonea informativa e manifestato nei confronti di un determinato titolare del trattamento un consenso specifico per le suddette finalità, possono essere contattati da quel titolare per tali finalità anche nel caso in cui questi si iscrivano nel Registro, ferma restando la possibilità di opporsi successivamente anche a tale trattamento ai sensi dell art. 7 del Codice. Inoltre, analogamente, gli interessati che in epoca precedente all entrata in vigore del nuovo regime, si siano opposti ai sensi dell art. 7 del Codice al trattamento dei propri dati per le suddette finalità nei confronti di un determinato titolare, non possono essere contattati da quel titolare, anche se non si iscrivono nel Registro. Detto ciò, il Garante, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, ha prescritto a tutti gli operatori, in qualità di titolari del trattamento che utilizzano dati personali mediante il telefono con operatore ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o di ricerche commerciali o di comunicazione commerciale, con riguardo alle numerazioni comunque contenute in elenchi di abbonati di adottare le misure e gli accorgimenti idonei a garantire il rispetto della volontà degli interessati. Tra le differenti posizioni soggettive sottoposte alla tutela del Garante rientra chi: in epoca precedente all entrata in vigore della nuova disciplina, abbia manifestato un consenso specifico al titolare per le finalità di cui all art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall art. 23 del Codice; successivamente all entrata in vigore della nuova disciplina manifesti un consenso specifico al titolare per 10 11
7 le finalità di cui all art. 7, comma 4, lett. b) del Codice, tenendo a disposizione del Garante la documentazione per iscritto di tale consenso, così come previsto dall art. 23 del Codice; in epoca precedente all entrata in vigore della nuova disciplina, abbia esercitato nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all art. 7, comma 4, lett. b) del Codice; successivamente all entrata in vigore della nuova disciplina eserciti nei loro confronti il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui all art. 7, comma 4, lett. b) del Codice; Per quanto riguarda le numerazioni provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque il Garante impone di effettuare detto trattamento, in assenza del consenso del soggetto interessato, solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto attività di comunicazioni telefoniche per le finalità di cui all art. 7, comma 4, lett. b) del Codice ovvero le comunicazioni telefoniche per tali finalità risultino direttamente funzionali all attività svolta dall interessato, sempre se non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento; Per le numerazioni contenute in banche dati comunque formate, invece, il trattamento è consentito per le finalità di cui all art. 7, comma 4, lett. b) del Codice nel rispetto dei principi generali e quindi solo previo rilascio di una idonea informativa e l acquisizione dello specifico consenso ai sensi degli artt. 13 e 23 del Codice. Con l entrata in vigore della nuova disciplina i provvedimenti precedentemente adottati dal Garante in attuazione dell art. 129 del Codice perdono efficacia limitatamente all attività di cui all art. 7, comma 4, lett. b), svolta mediante l impiego del telefono (art. 20 bis, comma 2, legge 20 novembre 2009, n. 166). Con il nuovo regime introdotto dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, così come disposto con il provvedimento del Garante del 1 aprile 2010, gli abbonati che cambino operatore devono ricevere il nuovo modello di informativa e richiesta di consenso al presente provvedimento e, nel caso in cui non rispondano o non lo riconsegnino, mantengono le scelte fatte con il precedente operatore relativamente alla presenza in elenco dei dati e delle informazioni già fornite, salvo il caso di diversa espressione di volontà che potrà essere manifestata, gratuitamente, dall interessato in qualsiasi momento. 4. Conclusioni Con l istituzione del Registro ci saranno più tutele per gli abbonati in quanto gli operatori telefonici che effettuano chiamate a fini commerciali e promozionali saranno obbligati a garantire la propria identificazione, mostrando il proprio numero telefonico all abbonato contattato, a indicare al momento della chiamata agli abbonati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi telefonici pubblici e a informarli della possibilità di iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni al fine di non essere più contattati. L iscrizione al Registro preclude la possibilità di essere 12 13
8 contattato dagli Operatori di telemarketing che selezionano il numero dagli elenchi pubblici ma nel caso in cui si fosse interessati, si può comunque fornire il proprio consenso direttamente al soggetto da cui si intende ricevere promozioni, purché tale soggetto operi nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy. Nel caso in cui, nonostante l iscrizione al Registro, si continuino a ricevere chiamate indesiderate sarà possibile inviare un reclamo tramite all indirizzo di posta elettronica infoabbonati.rpo@fub.it oppure una lettera per posta ordinaria o raccomandata indirizzata al gestore del registro pubblico delle opposizioni. Accertata l avvenuta iscrizione al Registro e consapevoli che i propri dati siano stati trattati in modo illecito, sarà possibile rivolgersi alle autorità giudiziarie e all Autorità Garante per la Privacy. L art. 150 del Codice Privacy in materia di Provvedimenti a seguito del ricorso, sancisce che se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l immediata sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottato anche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell articolo 149, comma 1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale decisione. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell interessato e assegnando un termine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto. Se vi è stata, previa richiesta di taluna delle parti, il provvedimento che definisce il procedimento determina in misura forfettaria l ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati anche parzialmente per giusti motivi. Il provvedimento espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Il provvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica o telefax. Se sorgono difficoltà o contestazioni riguardo all esecuzione del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell Ufficio o della collaborazione di altri organi dello Stato. In caso di mancata opposizione avverso il provvedimento che determina l ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile. In caso di violazione accertata del diritto di opposizione verrà applicata la sanzione prevista dall art. 162, comma 2-quater del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle prescrizioni dell Autorità comporterà l applicazione di una sanzione da 30mila a 180mila euro, che potrà raggiungere, nei casi più gravi, i 300mila euro
9 Tutte le informazioni in merito al Registro pubblico delle opposizioni, in particolare, modalità di iscrizione, modifica dei dati, normativa di riferimento, elenco degli operatori iscritti al servizio e domande frequenti sono disponibili e consultabili sul sito FAQ A chi è rivolto il Registro Pubblico delle Opposizioni? Il Registro è rivolto esclusivamente agli abbonati sia persona fisica sia persona giuridica, ente o associazione il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici. Come posso verificare se la mia numerazione è inserita negli elenchi pubblici di abbonati? È possibile verificare la presenza della propria numerazione negli elenchi telefonici pubblici consultando gli elenchi stessi, cartacei e online, oppure richiedere l accertamento al gestore telefonico di riferimento. Nel Registro viene iscritta la numerazione dell intestatario dell utenza telefonica o il suo nome e cognome? Viene iscritta solo la numerazione telefonica dell intestatario dell utenza. Devo pagare per iscrivermi al Registro? No, l iscrizione al servizio è completamente gratuita. Posso iscrivere nel Registro Pubblico delle Opposizioni i cellulari? Sì, ma solo le utenze mobili presenti negli elenchi telefonici pubblici. Cosa devo fare per non ricevere più telefonate commerciali o promozionali? È necessario iscriversi nel Registro Pubblico delle Opposizioni. L iscrizione si ottiene attraverso cinque modalità: compilando l apposito web form disponibile sul sito compilando il modulo elettronico disponibile su sito da inviare tramite all indirizzo di posta elettronica abbonati.rpo@fub.it; inviando una raccomandata con i dati personali e anagrafici, indirizzata a: GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI ABBONATI UFFICIO ROMA NOMENTANO CASELLA POSTALE ROMA RM inviando un fax contenente i dati personali e anagrafici al numero
10 Ho inviato la richiesta d iscrizione nel Registro della mia utenza attraverso la modalità , ma non mi è arrivata l di conferma della presa in carico. Come faccio a verificare che l operazione sia andata a buon fine? Se non ha ricevuto l di conferma della presa in carico della sua richiesta, è possibile verificare l avvenuta iscrizione e il suo codice utenza telefonando al numero verde dalla numerazione per la quale è stata richiesta l iscrizione. Un risponditore automatico le comunicherà l esito dell operazione e il codice utenza che le è stato assegnato per le operazioni di consultazione dello stato, aggiornamento e revoca dell iscrizione. Nel caso in cui non risultasse iscritto può procedere all iscrizione direttamente attraverso il numero verde di cui sopra. Vorrei ricevere delle informazioni sul Registro Pubblico delle Opposizioni che non sono contenute in questo sito. A chi posso rivolgermi? È possibile scrivere una all indirizzo di posta elettronica infoabbonati.rpo@fub.it. Come si possono aggiornare i propri dati inseriti durante l iscrizione nel Registro? I dati personali si possono aggiornare attraverso le medesime modalità utilizzate per l iscrizione, fornendo il codice utenza. Che cos è e a cosa serve il codice utenza? Il Codice utenza è un ulteriore forma di tutela per l abbonato, contro l accesso abusivo ai propri dati. Viene fornito all utente tramite o modalità telefonica (chiamando il numero verde ) ed è associato alla numerazione telefonica iscritta. Serve per aggiornare i propri dati e revocare la registrazione. Mi sono dimenticato il codice utenza, come posso recuperarlo? Puoi telefonare dalla numerazione telefonica iscritta al numero verde e un risponditore automatico ti fornirà il tuo codice utenza. Altrimenti puoi ottenerlo nell area riservata per l abbonato su questo sito web. Come devo fare per inviare un reclamo? È possibile inviare una all indirizzo di posta elettronica infoabbonati.rpo@fub.it oppure una lettera per posta ordinaria o raccomandata indirizzata a: GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI ABBONATI UFFICIO ROMA NOMENTANO CASELLA POSTALE ROMA RM Fonte: Area Abbonato 18 19
11 Quali dati personali e anagrafici devo allegare alla richiesta d iscrizione? I dati personali e anagrafici da inviare insieme alla richiesta d iscrizione variano a seconda della modalità scelta dall abbonato per la registrazione: Modalità web compilazione dell apposito modulo elettronico con nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numerazione che si vuole iscrivere; Modalità telefonica chiamata al numero verde dalla numerazione telefonica per la quale si richiede l iscrizione e comunicazione di nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, (facoltativa). Modalità raccomandata invio di copia di un documento di riconoscimento, codice fiscale, utenza da iscrivere specificando l operazione richiesta iscrizione, (facoltativa). Modalità fax invio al numero di copia di un documento di riconoscimento, codice fiscale, utenza da iscrivere specificando l operazione richiesta iscrizione, (facoltativa); Modalità invio dell apposito modulo compilato (scaricabile da questo sito) oppure invio di nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, numerazione che si vuole iscrivere. Voglio iscrivere nel Registro Pubblico delle Opposizioni il numero telefonico di un azienda o società: quali dati devo inserire nel modulo per la richiesta? Nel caso di: Utenze telefoniche intestate direttamente al legale rappresentante dell ente, dovresti fornire i dati anagrafici (compreso il codice fiscale) del legale rappresentante; Utenze telefoniche registrate presso il proprio operatore unicamente con la ragione sociale e la partita IVA dell ente, dovresti inserire nel campo cognome la ragione sociale, nel campo nome e in ogni prima casella del campo data e luogo di nascita il carattere asterisco *, e nel campo codice fiscale la partita IVA. Ho registrato la mia utenza presso l operatore solo con la partita IVA. Voglio iscrivermi nel Registro Pubblico delle Opposizioni utilizzando l apposito modulo presente su questo sito: dove devo inserire la partita IVA? In questo caso se sei un Abbonato (persona fisica) dovresti inserire la partita IVA nel campo codice fiscale
12 Mi sono iscritto al Registro, ma continuo a ricevere chiamate indesiderate. Cosa devo fare? Bisogna: accertarsi dell avvenuta iscrizione; controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell iscrizione: l opposizione diviene effettiva dopo questo periodo massimo, al fine di consentire agli operatori di verificare il Registro e recepire le opposizioni iscritte dagli abbonati ai servizi di telefonia fissa; verificare che non sia stato dato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing a singoli soggetti (per esempio aziende dalle quali sono stati acquistati prodotti o servizi oppure tessere di fidelizzazione cliente eccetera) che effettuano operazioni commerciali o promozionali via telefono da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici (di cui art. 2, comma 2 del Codice) purché ciò sia avvenuto nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy. Nel caso in cui si sia accertata l avvenuta iscrizione al Registro e si è sicuri che i propri dati siano stati trattati in modo illecito, è possibile rivolgersi alle autorità giudiziarie e all Autorità Garante per la Privacy. GUARDA CHE TI RIGUARDA! TELEMARKETING Servizi offerti ai consumatori in materia di telemarketing: Call center al n attivo dalle 10,00 alle 17,00 dal lunedì al venerdì. Gli operatori del call center, esperti giuristi, forniranno una prima assistenza e consulenza. Consulenze presso gli sportelli dell associazione. L elenco completo nella sezione Dove siamo del sito Attività di consulenza e assistenza on line all indirizzo telemarketing@guardachetiriguarda.it dedicato per consulenza e assistenza. I consulenti legali risponderanno entro 72 ore dal ricevimento. 22
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