REPUBBLICA ITALIANA -TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI MODENA- SOTTOSEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 Lavoro e previdenza (Controversie) Competenza per territorio Collaborazione coordinata e continuativa Recesso anticipato per giusta causa della datrice Incompetenza per territorio Rilievo ex officio del giudice adito Luogo di svolgimento delle prestazioni di facere Domicilio del collaboratore e criterio legale di radicamento della competenza territoriale Residenza o generale nozione codicistica di domicilio del ricorrente o di una sua impresa individuale Irrilevanza Dispositivo di designazione del giudice competente e onere di riassunzione Rif.Leg. art.45 cc; artt.409, 413, 420, 428 cpc; Sentenza n. 144/06 Pronunziata il 06/04/2006 Depositata il 10/04/2006 REPUBBLICA ITALIANA -TRIBUNALE CIRCONDARIALE DI MODENA- SOTTOSEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO All'udienza del il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro di primo grado, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa promossa da: XX, residente in Sassuolo di Modena, rappresentato e difeso in forza di procura in ricorso dall'avv. Luigi Miniati presso lo studio del quale in Modena, Piazza Roma, 39 è elettivamente domiciliato parte attrice contro YY S.n.c., con sede in Reggio Emilia, rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine della memoria difensiva dall' Avv.Antonello Giacobazzi, presso la persona e lo studio del quale in Modena è elettivamente domiciliata parte convenuta Conclusioni di parte attrice: dichiarare la competenza del tribunale adito e disporsi per il prosieguo Conclusioni di parte convenuta: dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice adito in favore di quello di Reggio Emilia, spese rifuse. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso introduttivo della lite, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso che aveva prestato a favore di parte convenuta dal marzo 2003 al novembre del medesimo anno, una attività coordinata e continuativa, e prevalentemente personale, riconducibile, a fini ed effetti processuali, alla previsione dell'art 409, n.3 c.p.c., avente ad oggetto la promozione di contratti assicurativi ed incasso dei relativi premi nella provincia di Reggio Emilia, si doleva dell'anticipato recesso per asserita giusta causa. Si costituiva ritualmente parte convenuta, che chiedeva la reiezione delle domande attoree, eccepitane l'infondatezza ed in via riconvenzionale istava ex art 96 c.p.c.

2 Alla prima udienza del 16/2/06, la causa era rinviata all'odierna udienza per la decisione della questione preliminare di incompetenza per territorio rilevata d'ufficio. All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, era definita come da separato dispositivo di cui era data immediata lettura, sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE In sostanza prevale una interpretazione dell'art. 413 c.p.c., in parte qua ossia del suo terzo comma, in relazione non solo alla sua lettera, ma alla sua ratio (che costituisce criterio ermeneutico comprimario), alla stregua della quale per domicilio, ove sussista uno stabile collegamento funzionale con l'organizzazione della preponente, deve intendersi il luogo dove le prestazioni di facere dedotte in contratto sono (o sono state) svolte. Ciò in quanto (si osserva) la novella del 1992 ha perseguito la finalità di equiparare i soggetti di cui al n. 3 dell'art 409 c.p.c. a quelli di cui al n. 1 (che, come è, noto possono convenire il datore utilizzando il criterio della azienda o della dipendenza - dove cioè lavorano o hanno lavorato secondo il principio stabilito al comma 2 dell art.413 c.p.c.). Ciò in relazione al c.d. favor, che poi coinvolge anche l'attività processuale, posto che in genere anche la residenza dei c.d parasubordinati è prossima a tale luogo e che in tale luogo risiedono i testi o si sono svolti i fatti in genere deducibili in giudizio. Si veda la seguente sentenza della Corte Suprema (n.4581/94), che, per completezza espositiva, pare opportuno trascrivere: " Fatto Con ricorso depositato l'11 agosto 1992 la s.p.a. Armando Curcio Editore proponeva opposizione davanti al Pretore del lavoro di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso giudice su istanza di Concetto Platania, con il quale le era stato ingiunto di pagare a costui la somma di lire , oltre interessi e spese, a titolo di provvigioni ed indennità varie in relazione all'intercorso rapporto di agenzia, eccependo l'incompetenza per territorio del giudice adito in favore del Pretore di Roma, sia alla stregua delle previsioni pattizie sia perché in tale città l'agente aveva svolto la sua attività fissandovi il domicilio. Nel costituirsi in giudizio, l'opposto deduceva che il giudice competente per territorio doveva essere individuato con esclusivo riferimento al domicilio che ha l'agente al momento in cui viene esercitata l'azione, in applicazione della legge n. 128 del Con sentenza del 6 marzo 1993 il Pretore di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, dichiarava la propria competenza territoriale osservando che: l'opponente aveva rinunciato a far valere il foro previsto dalle clausole contrattuali ma aveva indicato come competente il Pretore di Roma per il fatto che in tale città il Platania aveva domicilio, come del resto indicato nella denuncia IVA e confermato dalla esistenza colà del centro dei suoi preminenti interessi economici e commerciali; la detta circostanza non si presentava, pero, rilevante per risolvere l'insorta questione di competenza territoriale essendo emerso che il Platania, dopo la risoluzione del rapporto di agenzia ed al momento in cui era stata esercitata l'azione, aveva eletto domicilio nel luogo di residenza in S. Giovanni La Punta, cioè in località sita nel circondario. Avverso questa decisione, la società ha proposto istanza di regolamento di competenza cui ha resistito il Platania depositando scrittura difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe. 1.

3 Diritto Secondo la ricorrente, la decisione impugnata è errata poiché il Pretore adito, nel dichiarare la competenza per territorio, non ha colto la ratio dell'art. 413 c.p.c., come modificato dalla legge n. 128 del 1992, la quale va individuata nell'esigenza di ancorare la competenza per territorio al domicilio dell'agente, coincidente con il luogo di svolgimento del rapporto, onde assicurargli una più completa tutela, in linea con le medesime finalità perseguite per la salvaguardia delle situazioni che fanno capo al lavoratore subordinato. Siffatta interpretazione è, del resto, confermata dal tenore letterale della norma anche perché, in caso contrario, sussisterebbe una disparità di trattamento tra la posizione dell'agente e quella della preponente in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione, onde, ai fini in esame, non ha nessun rilievo un eventuale altro domicilio dell'agente al momento dell'esercizio dell'azione. Il ricorso è fondato. Dalla documentazione in atti si evince che il Platania ha svolto funzioni di agente per conto della società Armando Curcio Editore per la zona di Roma e del Lazio disponendo a tal fine in Roma di un ufficio messogli a disposizione dalla preponente, sicché in tale città, ove è stata fissata la sede principale degli affari e interessi, va individuato il domiciliato in costanza del rapporto, anche perchè, in mancanza di ulteriori elementi, la semplice richiesta inoltrata all'ufficio di Catania per l'attribuzione della partita IVA non e' circostanza idonea a giustificare una diversa conclusione. E poiché è pacifico che il Platania, subito dopo la cessazione del rapporto di agenzia e prima della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha stabilito nel luogo di residenza la sede principale dei suoi affari e interessi, è necessario verificare se il criterio determinativo della competenza previsto dal 4 comma dell'art. 413 c.p.c., nel nuovo testo, faccia riferimento al domicilio anche elettivo del lavoratore parasubordinato in pendenza del rapporto ovvero a quello al momento della instaurazione del giudizio. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 128 ha inserito dopo il 3 comma dell'art. 413 c.p.c. altro comma che, con riguardo alle controversie previste dal numero 3) dell'art. 409, ha previsto come competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione parasubordinata e la formulazione letterale conferma la portata innovativa della disposizione rispetto alla previgente normativa, case come interpretata dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 413, comma 2, in relazione agli anzidetti rapporti. Secondo l'indirizzo prevalente, per questa categoria di controversie la competenza territoriale era fissata sulla base di due fori alternativi e concorrenti fra di loro, che potevano essere indifferentemente aditi a scelta della parte attrice, cioè il foro del luogo ove era sorto il rapporto e il foro ove si trovava l'azienda, con esclusione quindi del foro della sede della dipendenza in base alla considerazione che l'agente, a differenza del lavoratore subordinato, opera in posizione di autonomia rispetto all'imprenditore preponente e l'agenzia non può essere considerata una dipendenza dell'azienda del preponente alla quale sia addetto l'agente (Cass., nn ; ; vedi anche Corte Costituzionale, sentenza n. 361 del 1985; contra, Cass. n ). Il testo della novella segna l'abbandono di tali criteri in favore di un foro esclusivo, come del resto confermato dall'aver decisamente il legislatore dichiarato competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio di chi presta la collaborazione contrapponendo così le specifiche figure elencate alla categoria del lavoratore subordinato di cui al secondo comma dello stesso articolo, senza far ricorso all'uso di termini come "altresì", "anche", da cui poter desumere una diversa volontà (sul carattere esclusivo, vedi Cass., n ; sulla sopravvenuta incompetenza del giudice adito, Cass., nn. 686 e ). Siffatta natura trova anche rispondenza nelle finalità sottese alla riforma, emergenti dagli stessi lavori preparatori, di prevedere una disciplina diversa da quella di cui al comma 2 dell'art. 413 per i rapporti di cui all'art. 409 n. c.p.c. dato che, in base al richiamato orientamento giurisprudenziale, era risultata un'applicazione della detta norma a discapito della parte più debole, per il radicarsi della maggior parte dei giudizi presso il luogo dove ha sede l'impresa del preponente, quindi lontano dal luogo di svolgimento dell'attività lavorativa del lavoratore parasubordinato, con conseguente difficoltà di acquisizione della prova da parte di questi.

4 Sennonché sul punto occorre prendere atto che la norma tace e che, dall'altro, non è ostativa alla ricomprensione di tale ipotesi nell'ambito della norma la stessa lettera, laddove l'uso dell'indicativo presente è utilizzato chiaramente per ribadire, in termini di qualificazione, la relazione esistente tra domicilio e rapporto. In questo aspetto, una volta compiuta siffatta operazione, non ha più rilievo la circostanza che il rapporto non sia più in vita, potendo agevolmente trovare applicazione detto criterio di collegamento per la determinazione della competenza territoriale ed essendo così soddisfatte quelle esigenze di tutela che il legislatore ha inteso privilegiare con la celebrazione del processo, in entrambi i casi in cui il lavoratore parasubordinato assuma la veste di attore o di convenuto, sempre e soltanto nel luogo ove il medesimo ha stabilito il centro dei suoi affari mediante attribuzione della competenza al giudice che si trova il più vicino possibile al luogo ove si svolge - o si è svolto - il rapporto, si sono verificati i fatti ed è più facile reperire documenti e citare testimoni. Condividendosi gli argomenti svolti dal Pubblico Ministero, è anche a dire che l'interpretazione affermata è in linea con i principi del codice di procedura civile e della Costituzione poiché, in caso contrario, il riferimento al domicilio, inteso come domicilio esistente al momento della proposizione della domanda, consentirebbe al preposto che agisce in giudizio di scegliere il giudice competente in contrasto con i principi ispiratori del nostro codice di rito, dove il domicilio, la residenza e la dimora rilevano, in via generale, solo se riferiti al convenuto in giudizio e non a una delle parti del rapporto (vedi artt. 18 e 19 c.c.) e in violazione del principio sancito dall'art. 25, 1 comma, della Carta Costituzionale. Ne discende che, nella specie, dovendosi aver riguardo al domicilio del Platania al tempo di svolgimento del rapporto, ancorché cessato, deve dichiararsi la competenza per territorio del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro. Sussistono giusti motivi, in relazione alla natura e complessità delle questioni dibattute, per compensare tra le parti le spese del procedimento. P.Q.M La Corte, dichiara la competenza per territorio del Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro; compensa le spese. Roma, 11 marzo 1994" In sostanza, quindi, ove esista uno stabile collegamento, è al luogo ove prevalentemente si è svolto il rapporto (si veda il diritto all'utilizzo di un ufficio in Reggio, di cui al punto 4 del ricorso, ed ancora la zona di attività in Reggio esposta al successivo punto 5, e del resto emergente in massima parte dal "portafoglio clienti") e, anche di fronte al rilievo d'ufficio di difetto di competenza, è l'attore che deduce l'esistenza di un diverso criterio di collegamento a restare onerato della prova della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto (Cass., n. 81 2/90). Solo laddove tale luogo non sia agevolmente apprezzabile, (si pensi ad un agente di commercio la cui zona sia il territorio nazionale o comunque che non abbia alcun collegamento funzionale con l'organizzazione del preponente), soccorre la nozione generale di legge (art 43 cod. civ.), e quindi in sostanza, (e presuntivamente), la residenza. All'interno del circondario del tribunale in epigrafe è sita quindi la sola residenza del ricorrente (e quindi il domicilio alla stregua della generale nozione codicistica), così come nessuna rilevanza è, ad avviso del tribunale, assegnabile al fatto sempre in relazione al significato specifico che assume la nozione di domicilio nei rapporti de quibus che allo stesso civico della residenza risulti la sede di una sua impresa individuale, avente oggetto sociale completamento avulso dalla fattispecie sub judice ("procacciatore di affari in prodotti di elettronica").

5 Non però è sito, all interno del circondario del tribunale in epigrafe, il domicilio nella speciale configurazione di cui all'art 413 c.p.c., posto che i luoghi di svolgimento (prevalente) della attività erano siti all'interno del circondario del tribunale di Reggio Emilia. Nonostante quindi il mero criterio letterale conduca a ritenere fondata l'interpretazione proposta dal ricorrente, quello della ratio legis (nonché quello che sia conforme alla funzione nomofilattica espressa in materia dalla Corte regolatrice) depone per l'incompetenza ratione loci dell'intestato Tribunale, con consequenziale applicazione dell'art 428 c.p.c. Per il rilievo del luogo dove si è svolta l'attività (da ritenersi "cristallizzato", a prescindere dalle eventuali successive variazioni del domicilio nella suo significato accolto dal codice sostanziale), si veda, oltre alla pronuncia trascritta, Cass n.10580/93, n. 4580/98 e, da ultimo, le Sezioni Unite, n.841/05. La presumibile scarsa importanza, nell'ambito del più esteso contenzioso fra le parti, della questione di competenza territoriale, in uno con la predetta oscurità del diritto oggettivo e con il rilievo d'ufficio della relativa questione, consigliano, quanto alle spese di lite, la loro integrale compensazione. PQM definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta: dichiara l'incompetenza per territorio del tribunale adito in favore di quello di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro e fissa in giorni trenta il termine di riassunzione. Compensa le spese di lite Modena, 6/4/2006. IL G.D.L. Dott. Claudio Bisi Depositata in Cancelleria il 10 APR 2006

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