N. 6 del 29 settembre 06

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1 N. 6 del 29 settembre 06 IMPORTANTE: il doppio c/c richiesto dal D.Bersani vale solo per i professionisti e non per gli Agenti e Rappresentanti in quanto Imprese DECRETO BERSANI -VISCO CONVERSIONE DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006 N. 223 LEGGE 4 AGOSTO 2006 N. 148 Sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2006 n. 186 (Supplemento Ordinario n. 183), è stata pubblicata la Legge 4 agosto 2006 n. 148 di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 recante Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all evasione fiscale (il cosiddetto decreto Bersani-Visco). Il provvedimento definitivo non ha subito alcuna modifica rispetto al testo approvato dal Senato in prima lettura e già oggetto della nostra circolare n. 70 del 18 luglio Di seguito vengono riportate le parti del Decreto che interessano gli agenti di commercio, sottolineando la conferma della piena validità della Legge 204/85 (istitutiva del Ruolo agenti), ed in particolare le novità riguardanti: - l abolizione dell ammortamento anticipato - l allungamento della durata minima del contratto di leasing - le sanzioni penali in caso di mancato versamento Iva, - la reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori - i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali (che troveranno applicazione dal 2007) - il pagamento per via telematica delle imposte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro. - gli studi settore per i contribuenti in contabilità ordinaria - la franchigia per i contribuenti minimi Si tratta di novità che comunque creano un aggravio, anche solo amministrativo, nell attività degli agenti di commercio, che avrebbe invece necessità di una semplificazione, anche alla luce del fatto che si tratta di una attività di completa trasparenza, dal momento che il reddito degli agenti di commercio è assolutamente certo, poiché le provvigioni vengono pagate dalle case mandanti solo dietro emissione di fattura. Per quando riguarda la Legge sul Ruolo si sottolinea che in un momento di forte spinta verso la liberalizzazione delle professioni, è stata riconosciuta la validità formativa e professionale della Legge 204/85, che continua quindi ad essere efficace ed obbligatoria; l unica modifica apportata dal Decreto Bersani-Visco attiene alle Commissioni Ruolo (provinciali e centrali), la cui funzione viene ora svolta da funzionari delle Camere di Commercio e del Ministero dello Sviluppo. Si tratta di un risultato di grande rilevanza, ottenuto grazie alla immediata attivazione della F.N.A.A.R.C. che, unica fra le categorie del terziario, ha predisposto una puntuale memoria trasmessa al Ministro Bersani attraverso il prezioso intervento del Presidente della ConfCommercio, Carlo Sangalli. Con riferimento invece all abolizione dell ammortamento anticipato (in particolare per le autovetture) lo stesso non produrrà significative variazioni per i redditi degli agenti di commercio. Infatti l ammortamento anticipato permetteva da una parte la deduzione fiscale dell autovettura in tre anni (invece di sei), ma dall altra la successiva vendita dell autovettura comportava che il valore della vendita stessa costituisse per intero una plusvalenza, dal momento che l ammortamento era stato completamente utilizzato. Con l ammortamento ordinario (che rimane confermato in sei anni), in caso di vendita dell autovettura dopo tre anni, potremo utilizzare l ammortamento residuo in diminuzione dal valore di vendita (poiché avremo utilizzato solo tre anni di ammortamento su sei). Potremo avere così una ridottissima plusvalenza, ovvero in caso di un intensissimo utilizzo dell autovettura, una minusvalenza. Di seguito si propongono due esempi: esempio n. 1: valore fiscalmente deducibile dell autovettura ,00 euro, ammortamento anticipato in tre anni, vendita dell autovettura nel quarto anno, per un valore di ,00 euro.

2 La somma di ,00 euro costituisce tutta plusvalenza, sulla quale pagheremo IRPEF (minimo 23%, vale a dire 2.300,00 euro), IRAP (4,25%, vale a dire 425,00 euro), ADDIZIONALE REGIONALE (minimo 1,2%, vale a dire 120,00 euro) e CONTRIBUTI DI PREVIDENZA (minimo 17,79%, vale a dire 1.779,00 euro) per un totale di 4.624,00 euro. esempio n. 2: valore fiscalmente deducibile dell autovettura ,00 euro, ammortamento ordinario in sei anni, vendita dell autovettura nel quarto anno, per un valore di ,00 euro. Avremo quindi un valore di vendita di ,00 euro ed un residuo di ammortamento pure di ,00 euro, per cui non vi sarà né plusvalenza né minusvalenza. Rispetto all esempio precedente avremo quindi un minor esborso di 4.624,00 euro per l esercizio fiscale di competenza. DETRAIBILITÀ IVA SULL ACQUISTO DI AUTOVETTURE NESSUN CAMBIAMENTO PER GLI AGENTI DI COMMERCIO DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA DEL 14 SETTEMBRE 2006 (causa C-228/05) Nessun cambiamento per la detraibilità dell IVA pagata dagli agenti di commercio per l acquisto di autovetture e carburanti e per le spese di manutenzione e riparazione. Infatti la categoria degli Agenti e Rappresentanti di Commercio non è stata interessata dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea pronunciata giovedì 14 settembre 2006, riguardante la detraibilità dell IVA sui veicoli utilizzati da imprese e professionisti. Nel merito la sentenza ha stabilito che sono illegittimi le deroghe sulle limitazioni alle detrazioni IVA per le autovetture, in vigore in Italia dal Questo vuol dire che le imprese (diverse dagli agenti e rappresentanti di commercio) ed i professionisti potranno dedurre l IVA pagata sull acquisto delle autovetture per la parte di utilizzo inerente la stessa attività. Per quanto riguarda il caso specifico degli agenti e rappresentanti di commercio la sentenza non produce alcuna modificazione per quanto riguarda la detraibilità dell IVA pagata per l acquisto di autovetture, carburanti e spese di utilizzo, dal momento che la stessa IVA era detraibile nella misura del 100% e continua ad essere detraibile nella misura del 100%. Solo nel caso l agente di commercio svolga attività diverse (ad esempio agenzia commerciale e distribuzione, oppure agenzia commerciale e compravendita di prodotti), la sentenza può avere positivi effetti, nel caso vengano tenute contabilità separate per le diverse attività, in questa ipotesi se sono state acquistate autovetture destinate esplicitamente all attività aggiuntiva rispetto a quella di agente di commercio (nel nostro esempio distribuzione o compravendita) sarà possibile recuperare l'iva pagata sull acquisto e l utilizzo di tali autovetture dal 1993 ad oggi. VERSAMENTI DOVUTI DAI TITOLARI DI PARTITA IVA I soggetti titolari di partita IVA dal 1 ottobre 2006 sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari. La norma è finalizzata a rendere più efficiente la gestione di tali versamenti. Pertanto, i contribuenti IVA devono effettuare il versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica direttamente utilizzando il modello telematico F24 on line ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo. Restano, quindi, esclusi dall obbligo del versamento delle imposte e dei contributi con modalità telematiche i contribuenti non titolari di partita IVA, che potranno effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione ovvero con modalità telematiche. VERSAMENTO ON-LINE DI IMPOSTE E CONTRIBUTI CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Dal prossimo 1 ottobre i titolari di partita IVA potranno versare imposte e contributi solo on-line, in applicazione di quanto previsto dal decreto Bersani-Visco, convertito in legge lo scorso 11 agosto. L Agenzia delle Entrate con un proprio comunicato stampa del 5 settembre, ha fornito indicazioni operative, che riportiamo di seguito. Il prossimo 1 ottobre, per i titolari di partita Iva scatta l'obbligo dei versamenti fiscali e previdenziali tramite modello F24 on-line, così come stabilito dal comma 49 dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006 il cosiddetto decreto "Bersani- Visco" - convertito nella legge 248. Con l'approssimarsi della data sopra citata, l'ufficio stampa dell'agenzia delle Entrate ritiene utili le seguenti precisazioni. Tutti i titolari di partita Iva sono tenuti al versamento unitario delle imposte e dei contributi in via telematica: direttamente, dopo essersi muniti di codice pin e di password, utilizzando il modello F24 on-line (sito Internet) tramite gli intermediari abilitati, che devono utilizzare il modello F24 cumulativo (Entratel) mediante l'home banking (Cbi - Corporate Banking Interbancario), utilizzando il modello F24. PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI CON IL MODELLO F24 TELEMATICO INDICAZIONI OPERATIVE Nel cosiddetto decreto Bersani-Visco (Legge n. 248 del 4 agosto 2006, di conversione del DL n. 223/2006) in vigore dal 12 agosto 2006, è stato stabilito (all art. 37, comma 49) che: A partire dal 1 ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti ed alle casse previdenziali di cui all'articolo 28, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

3 Dal 1 ottobre 2006, pertanto, i soggetti titolari di partita IVA saranno tenuti ai pagamenti delle imposte, tributi e dei contributi esclusivamente tramite il Modello F24 telematico. Di seguito vengono fornite indicazioni operative, determinate anche dal risultato di un incontro svoltosi in Roma lo scorso 30 agosto, tra il Direttore centrale dell'agenzia delle Entrate ed i rappresentanti di alcune associazioni di commercianti e artigiani, tra cui la Confcommercio. In dettaglio è stato previsto : lo studio di una doppia ricevuta sia per il contribuente che per l'intermediario dell'avvenuto versamento, da trasmettere in formato cartaceo, oppure tramite l'accesso ad internet o tramite ; l'uniformazione del linguaggio CBI con quello utilizzato per il mod. F24-on-line; la possibilità di presentazione del modello cartaceo ancora per uno o due mesi. Modello F24 telematico - Versamenti I versamenti riguardano: le imposte sui redditi, relative addizionali e le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del DPR n. 602/1973; l'imposta sul valore aggiunto; le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; l'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143, lettera a) della Legge n. 662/1996 (IRAP); l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali, comprese le quote associative; i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa; i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con DPR n. 1124/1965; gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; i versamenti all'enpals e agli Enti e Casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Modello F24 on line. Per poter utilizzare il servizio è necessario che il contribuente sia titolare: di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l Agenzia delle Entrate un apposita convenzione (l elenco delle banche è presente sul sito Internet del codice PIN (pincode). Se l'importo complessivo comporta un saldo a debito, il contribuente dovrà indicare le coordinate bancarie del conto di cui si è titolari per l'addebito delle somme dovute. Con tale indicazione si autorizza l'agenzia stessa a richiedere alla banca l addebito delle somme dovute relative ai Modelli F24 inviati via Internet e la Banca ad effettuarne il prelievo. Per ogni invio viene predisposta una ricevuta, disponibile sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate. Se l'importo complessivo del modello comporta un saldo da versare, viene prodotta una seconda ricevuta, consultabile sul sito, dell addebito comunicato all'agenzia dalla banca che detiene il conto corrente e, tramite Postel, viene inviata la quietanza (F24) del pagamento effettuato. Le ricevute e le comunicazioni di scarto possono essere lette soltanto dalla persona "titolare" del PIN. Nel caso in cui i dati non siano corretti, viene prodotta una comunicazione di scarto. In tal caso, si renderà pertanto necessario rimuovere l'errore e ripetere l'operazione preparando nuovamente il file da trasmettere. Modello F24 cumulativo Il Modello F24 cumulativo è un servizio di pagamento riservato agli intermediari abilitati che consente ai professionisti, alle associazioni di categoria e ai CAF di effettuare i versamenti on line delle imposte dei loro clienti con addebito diretto sui loro conti correnti. Per poter accedere al servizio, l intermediario deve: essere abilitato al servizio telematico Entratel; sottoscrivere l apposita convenzione con l Agenzia delle Entrate; acquisire dai propri clienti le autorizzazioni all addebito dei conti correnti (sottoscritto presso una delle banche convenzionate) e le eventuali revoche di tali autorizzazioni, da conservare per il periodo di 10 anni decorrente dalla data del rilascio o della revoca della singola autorizzazione. Per sottoscrive la convenzione con l Agenzia delle Entrate, l intermediario deve: connettersi al sito del servizio telematico Entratel attenendosi alle indicazioni nello stesso presenti; stampare e sottoscrivere un esemplare della convenzione (disponibile sul sito internet inviare la convenzione sottoscritta all Ufficio dell Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l autorizzazione all accesso al servizio Entratel, unitamente all attestazione di accettazione dell adesione rilasciata per via telematica. Il mancato invio all Ufficio determina la revoca dell adesione alla convenzione.

4 Nel caso in cui l'intermediario intenda recedere dalla convenzione deve inviare una formale comunicazione indirizzata all Agenzia delle Entrate. Per la predisposizione del Modello F24 cumulativo, l intermediario, in occasione delle scadenze, dovrà: preparare, i singoli Modelli F24 dei propri clienti inserendo tutti i versamenti di imposte, contributi ed eventuali tributi locali, mediante il software F24 dell Agenzia o un altro analogo; selezionare i singoli Modelli F24 e inserirli nell F24 cumulativo, insieme alle coordinate bancarie di ogni singolo contribuente; collegarsi al servizio Entratel e provvedere all invio. Il sistema Entratel fornirà quindi tre tipi di ricevute: due direttamente on line all intermediario di cui una cumulativa relativa all operazione, l'altra più dettagliata sull esito dei singoli addebiti; la terza, cartacea, invece, verrà inviata all indirizzo del cliente che avrà così la possibilità di verificare il buon esito dell operazione. Gli intermediari abilitati potranno inviare, entro e non oltre il quintultimo giorno lavorativo precedente la data di addebito (cioè prima che il pagamento sia definitivamente inoltrato alla banca da parte dell Agenzia delle Entrate), file contenenti richieste di annullamento di pagamenti F24 erroneamente inviati. Il compenso spettante all intermediario, per ogni Modello F24 trasmesso, sarà pari a 0,50 euro (esente dall imposta sul valore aggiunto). Sul sito internet dell Agenzia delle Entrate sono riportate le istruzioni relative alle modalità di fatturazione e gli eventuali aggiornamenti. IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE - IVA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 28 DEL 4 AGOSTO 2006 Si comunica che l'agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 28 datata 4 agosto 2006, recante: "Decreto legge 4 luglio 2006, n Primi chiarimenti". Con il provvedimento in esame l'agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge n. 248/2006 (decreto Bersani-Visco). NUOVE FATTISPECIE PENALI: OMESSO VERSAMENTO IVA DOVUTO IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ED INDEBITA COMPENSAZIONE La prima fattispecie stabilisce che chiunque non versa l IVA (per un importo superiore a euro), dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, è punito con la reclusione da uno a tre anni. Viene specificato che per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo nel versamento rispetto alle scadenze previste, ma occorre che l omissione del versamento dell imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell anno successivo al periodo di imposta di riferimento. Ne consegue che il reato si perfeziona quando il contribuente, ad esempio, non versa entro il 27 dicembre 2007 il debito IVA risultante dalla dichiarazione relativa all'anno Considerato che la suddetta disposizione è entrata in vigore il 4 luglio 2006 e che il delitto si perfeziona alla data del 27 dicembre di ciascun anno per l IVA relativa alla dichiarazione dell anno precedente, si ritiene che la nuova previsione sanzionatoria troverà applicazione a partire dai reati di omesso versamento consumati entro il 27 dicembre 2006 riguardanti l IVA risultante dalla dichiarazione relativa all anno La seconda nuova fattispecie delittuosa in materia di violazione degli obblighi di versamento punisce la compensazione dei debiti d'imposta con crediti non spettanti o inesistenti. Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene operata la compensazione per un importo superiore alla soglia di punibilità pari a euro con riferimento al singolo periodo d imposta. Pertanto, nel caso in cui, nel corso di uno stesso periodo d imposta, siano state effettuate compensazioni con crediti non spettanti o inesistenti per importi inferiori alla soglia, il delitto si perfeziona alla data in cui si procede, nel medesimo periodo d imposta, alla compensazione di un ulteriore importo di crediti non spettanti o inesistenti che, sommato agli importi già utilizzati in compensazione, sia superiore a cinquantamila euro. REDDITO DI LAVORO AUTONOMO ACCONTI IRES ED IRAP PER L'ANNO 2006 Viene precisato che non devono procedere ad alcun ricalcolo i contribuenti persone fisiche e le società di persone anche se esercenti attività d impresa. Per quanto riguarda, invece, i soggetti IRES, per l acconto IRES si deve tenere conto del 4 luglio 2006, mentre per l acconto IRAP si fa riferimento alla data dell'11 luglio 2006, considerato che la rideterminazione dello stesso è stata introdotta dalla legge di conversione. I contribuenti, per i quali sono trascorsi i termini predetti, devono, dunque, applicare le nuove disposizioni per il versamento della seconda o unica rata di acconto. Devono, invece, adeguarsi alle nuove disposizioni fin dal primo versamento in acconto i soggetti che versano la prima rata successivamente all entrata in vigore delle norme in esame (a titolo esemplificativo: soggetti con esercizio a cavallo e i soggetti che, per legge, possono approvare il bilancio oltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell esercizio e versano il saldo entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello stabilito per l approvazione del bilancio). ACCERTAMENTO SULLA BASE DEGLI STUDI DI SETTORE

5 E' stata disposta l abrogazione dei commi 2 e 3 dell articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che reca disposizioni in materia di accertamento sulla base degli studi di settore. La suddetta abrogazione decorre dal periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data del 4 luglio 2006; quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l anno solare anche con riferimento al periodo di imposta Attraverso tale modifica, il legislatore dispone l applicazione generalizzata dell accertamento sulla base degli studi di settore nei confronti dei contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, prescindendo dal regime di contabilità adottato. Per sottoporre ad accertamento i contribuenti interessati, è sufficiente che gli stessi non risultino congrui anche per una sola annualità rispetto agli studi di settore. Per il primo periodo di imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data del 4 luglio 2006 (anno 2005 per i soggetti con esercizio coincidente con l anno solare), l adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione con le modalità previste dall articolo 2 del D.P.R. n. 195/1999. Secondo l Agenzia delle Entrate tale richiamo deve essere interpretato nel senso che in sede di adeguamento è dovuta la maggiorazione del 3 per cento commisurata ai ricavi e compensi non annotati, qualora la differenza tra ricavi e compensi annotati nelle scritture contabili e quelli risultanti dagli studi di settore sia superiore al 10 per cento dei ricavi e compensi annotati. ELENCO DEI CLIENTI E DEI FORNITORI Nei confronti dei contribuenti IVA viene introdotto l obbligo di presentare all Amministrazione finanziaria, esclusivamente per via telematica, l elenco dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti) e l elenco dei soggetti dai quali sono stati effettuati acquisti (fornitori). La disposizione è volta ad incrementare gli strumenti di controllo e di contrasto all evasione tributaria. Il nuovo adempimento, che ha cadenza annuale, deve essere assolto entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione annuale dati IVA e, quindi, entro il 29 aprile di ciascun anno con riferimento alle operazioni relative all anno d imposta precedente. Per quanto riguarda i soggetti da includere negli elenchi, sono ricompresi tra i clienti tutti coloro nei cui confronti è stata emessa fattura. Tuttavia, in sede di prima applicazione, al fine di rendere meno oneroso il nuovo adempimento, è previsto per l anno d imposta 2006 l indicazione dei soli clienti titolari di partita IVA. Nell elenco dei fornitori occorre indicare esclusivamente i soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto. Pertanto, non rilevano gli acquisiti di beni e servizi esclusi dal campo di applicazione dell IVA. I dati che devono essere riportati negli elenchi per ciascun soggetto riguardano l indicazione del codice fiscale, l importo complessivo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all articolo 26 del DPR n. 633/1972, con evidenziazione dell imponibile, dell imposta, nonché delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con successivo provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, saranno individuati gli elementi informativi da indicare nei predetti elenchi, nonché le modalità di presentazione per via telematica degli stessi. È, inoltre, prevista la possibilità di differire, con il citato provvedimento, il termine di presentazione degli elenchi in esame nei confronti di determinate categorie di contribuenti ovvero per prevenire o fronteggiare problematiche di natura tecnica, anche in considerazione dei dati da trasmettere. Ai fini sanzionatori, l omessa presentazione degli elenchi, nonché l invio degli stessi con dati falsi o incompleti, comporta l applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa da un minimo di 258 ad un massimo di euro, come prevista dall articolo 11 del D.Lgs. n. 471/ Si precisa che si può applicare l istituto del ravvedimento operoso. FRANCHIGIA IVA PER CONTRIBUENTI MINIMI E' disposta l esclusione dal campo di applicazione dell imposta sul valore aggiunto per i contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d affari non superiore a euro (c.d. contribuenti minimi). Soggetti esclusi Sono esclusi dal regime della franchigia, qualunque sia il volume d affari realizzato, i soggetti non residenti che operano nel territorio dello Stato per il tramite di rappresentanti fiscali o mediante identificazione diretta, nonché i soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell imposta quale, ad esempio, il regime dettato per il settore agricolo, per l editoria, per le agenzie di viaggio e turismo, per i rottami e operazioni similari, per i giochi, spettacoli ed intrattenimenti, per i beni usati, oggetti d arte, di antiquariato o da collezione. Sono, altresì, esclusi dal regime i contribuenti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili di cui all articolo 10, n. 8), del DPR n. 633/1972 ovvero di mezzi di trasporto nuovi di cui all articolo 53, comma 1, del d.l. n. 331/1993. Determinazione del volume d'affari Nel caso in cui il soggetto svolga più attività, occorre considerare il volume d'affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separata o assoggettate dalla normativa IVA a regimi speciali espressamente disciplinati. Al calcolo del limite concorrono, quindi, anche i corrispettivi ed i compensi afferenti le attività escluse dal nuovo regime, in quanto assoggettate a regimi speciali.

6 Adempimenti La circolare fornisce un elenco sia degli adempimenti cui i soggetti interessati dal nuovo regime sono esonerati sia degli adempimenti che restano in vigore. In particolare, si precisa che il nuovo regime naturale prevede che i soggetti interessati siano esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell imposta periodica e annuale e da qualunque altro adempimento previsto dal DPR n. 633/1972, ossia: registrazione delle fatture emesse; registrazione dei corrispettivi; registrazione degli acquisti; dichiarazione e comunicazione annuale; compilazione ed invio del nuovo elenco clienti e fornitori; tenuta e conservazione dei registri e documenti; fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione. Permangono, comunque, alcuni adempimenti in capo ai contribuenti minimi in franchigia, quali: l obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali; l obbligo di certificazione dei corrispettivi; l obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all Agenzia delle entrate; l obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta; l obbligo di versamento dell imposta di cui al punto precedente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Esclusione del diritto di rivalsa e di detrazione Viene posto in evidenza che le nuove disposizioni, nel semplificare gli adempimenti tributari posti a carico dei contribuenti minori, dispongono, altresì, che i medesimi non possano addebitare l imposta a titolo di rivalsa né esercitare il diritto alla detrazione dell imposta assolta sugli acquisti, nazionali e comunitari, nonché sulle importazioni, pur restando obbligati alla certificazione dei corrispettivi. Pertanto, la ricevuta o lo scontrino emessi per certificare i corrispettivi non dovranno recare l addebito dell imposta. Passaggio al regime della franchigia e rettifica della detrazione L applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica dell IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario, ai sensi dell articolo 19-bis2 del DPR n. 633 del Per effettuare la rettifica sarà necessario predisporre un apposita documentazione nella quale vanno indicate, per categorie omogenee, la quantità e i valori dei beni facenti parte del patrimonio aziendale, anche al fine di permettere i controlli da parte dell Amministrazione finanziaria. Analoga rettifica va applicata quando il contribuente transita, anche per opzione, nel regime ordinario dell IVA. Per ovviare alla presumibile onerosità di tale rettifica, l imposta dovuta può essere versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento del saldo a decorrere dall anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione della norma, la prima rata è anticipata al 27 dicembre Pertanto, i contribuenti che transitano nel regime della franchigia a decorrere dal 1 gennaio 2007, devono versare l IVA che deriva dalla rettifica entro i seguenti termini: prima rata: 27 dicembre 2006; seconda rata: 16 marzo 2008; terza rata: 16 marzo Tali importi sono compensabili. INAIL AGENTI DI COMMERCIO l INAIL fornisce precisazioni in merito all obbligo assicurativo per gli agenti con attività svolta in forma societaria. In particolare l obbligo di iscrizione all INAIL e di versamento dei relativi premi sorge quando tra agenti e società sussiste una dipendenza funzionale, vale a dire quando il rapporto di collaborazione tecnica tra i soci e società è diretto al conseguimento di un fine produttivo di beni e servizi. Per la giurisprudenza esiste dipendenza funzionale se l attività è svolta dal socio con professionalità, sistematicità e abitualità, anche se in maniera discontinua, e non con interventi occasionali ed eccezionali. Ne consegue che gli agenti organizzati in forma societaria, quando sussiste dipendenza funzionale, sono soggetti all obbligo assicurativo; diversamente gli agenti che svolgono l attività in forma individuale sono esclusi da questo obbligo in quanto la loro prestazione ha natura autonoma.

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