Legge sull Assicurazione Malattia LAMal (compresi OAMal e OPre)

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1 Legge sull Assicurazione Malattia LAMal (compresi OAMal e OPre) Sommario 1. Termini LAMal art Malattia Infortunio Maternità.... Articoli importanti della LAMal per l attività di fisioterapista : Art. 3 condizioni..... Art. 36 medici (o dentisti) Art. 41 scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi (paragrafo 1) Art. 4 debitore della rimunerazione ; fatturazione ; principio Art. 44 paragrafo 1 protezione tariffale Art. 46 convenzione tariffale (paragrafo 1-5) Art. 56 economicità delle prestazioni (paragrafo 1) Art. 58 garanzia della qualità (paragrafo 1) Ordinanza sull assicurazione malattia (OAMal) Art. 46 in generale Art. 47 fisioterapisti Art. 5a organizzazioni di fisioterapia Art. 59 fatturazione in generale Ordinanza sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) 5 L essenziale in breve: Questa informativa comprende gli articoli più importanti della Legge sull Assicurazione Malattia (LAMal, compresi l OAMal e l OPre) per la pratica della fisioterapia

2 La presente legge disciplina l'assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie). Questa comprende l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l'assicurazione d'indennità giornaliera facoltativa. L'assicurazione malattia offre delle prestazioni in caso di : malattia infortunio, per quanto non a carico di alcuna assicurazione infortuni maternità 1. Termini LAMal art Malattia La malattia è un alterazione della salute fisica o intellettuale non conseguente ad un infortunio e che necessita un esame medico o un trattamento o che causa un incapacità lavorativa. 1.. Infortunio L'infortunio è un influsso dannoso, improvviso e involontario apportato al corpo umano da una causa esterna e che provoca un danno alla salute fisica o psichica Maternità La maternità comprende la gravidanza e il parto come pure il periodo di recupero ulteriore per la madre.. Articoli importanti della LAMal per l attività di fisioterapista :.1. Art. 3 condizioni 1 Le prestazioni di cui agli articoli 5-31 devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L'efficacia deve essere comprovata secondo metodi scientifici. L'efficacia, l'appropriatezza e l'economicità delle prestazioni sono riesaminate periodicamente... Art. 36 medici (o dentisti) 1 Sono autorizzati i medici titolari del diploma federale che dispongono di un perfezionamento riconosciuto dal Consiglio federale. 3 Per le prestazioni di cui all'articolo 31, i dentisti sono parificati ai medici..3. Art. 41 scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi (paragrafo 1) In caso di cura ambulatoriale l'assicurato ha la libera scelta tra i fornitori di prestazioni autorizzati e idonei alla cura della sua malattia. L'assicuratore assume i costi al massimo secondo la tariffa applicata nel luogo di domicilio o di lavoro dell'assicurato oppure nei relativi dintorni..4. Art. 4 debitore della rimunerazione ; fatturazione ; principio 1 Se assicuratori e fornitori di prestazioni non hanno convenuto altrimenti, l'assicurato è debitore della rimunerazione nei confronti del fornitore di prestazioni. In questo caso CH Seite/7

3 l'assicurato ha diritto di essere rimborsato dal suo assicuratore (sistema del terzo garante). In deroga all'articolo capoverso 1 LPGA, tale diritto è cedibile al fornitore di prestazioni (osservazione : accordo di cessione tra il fisioterapista e il paziente). Gli assicuratori e i fornitori di prestazioni possono convenire che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante). 3 Il fornitore di prestazioni deve consegnare al debitore della remunerazione una fattura dettagliata e comprensibile. Deve pure trasmettergli tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione. Nel sistema del terzo pagante l'assicurato riceve una copia della fattura che è stata inviata all'assicuratore. 3bis I fornitori di prestazioni devono indicare nella fattura di cui al capoverso 3 le diagnosi e le procedure in forma codificata, conformemente alle classificazioni previste nella pertinente edizione svizzera pubblicata dal Dipartimento competente. Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sulla rilevazione, il trattamento e la trasmissione dei dati, nel rispetto del principio di proporzionalità. 4 L'assicuratore può esigere ragguagli supplementari di natura medica. 5 Il fornitore di prestazioni è legittimato, se le circostanze lo esigono, oppure obbligato in ogni caso, su richiesta dell'assicurato, a fornire le indicazioni di natura medica soltanto al medico di fiducia secondo l'articolo Art. 44 paragrafo 1 protezione tariffale 1 I fornitori di prestazioni devono attenersi alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall'autorità competente; non possono esigere rimunerazioni superiori per prestazioni previste dalla presente legge (protezione tariffale). Il fornitore di prestazioni che rifiuta di fornire prestazioni conformemente alla presente legge deve dichiararlo all'organo designato dal governo cantonale (ricusa). In tal caso non ha alcun diritto a rimunerazioni ai sensi della presente legge. Se l'assicurato si rivolge a un tale fornitore di prestazioni, questi deve previamente avvertirlo della propria ricusa..6. Art. 46 convenzione tariffale (paragrafo 1-5) 1 Le parti a una convenzione tariffale sono, da un lato, uno o più fornitori di prestazioni o federazioni di fornitori di prestazioni e, d'altro lato, uno o più assicuratori o federazioni d'assicuratori Se una delle parti alla convenzione è una federazione/associazione, la convenzione vincola i membri della federazione/associazione solo se hanno aderito alla convenzione. I non membri esercitanti nel territorio previsto dalla convenzione possono parimenti aderire a quest'ultima. La convenzione può prevedere un loro equo contributo alle spese per la sua stipulazione e per la sua esecuzione. La convenzione disciplina le modalità in materia d'adesione e di desistenza e relative pubblicazioni 3 Sono in particolare inammissibili e dunque nulli i seguenti provvedimenti, indipendentemente dal fatto che essi siano contenuti in una convenzione tariffale, in contratti separati o in disciplinamenti: a. il divieto ai membri della federazione di concludere convenzioni separate; b. l'obbligo ai membri della federazione di aderire alle convenzioni esistenti; c. il divieto di concorrenza fra i membri della federazione; CH Seite3/7

4 d. i trattamenti di favore e le clausole di esclusività 4 La convenzione tariffale dev'essere approvata dal governo cantonale competente oppure, se valevole per tutta la Svizzera, dal Consiglio federale. L'autorità che approva verifica se la convenzione è conforme alla legge e ai principi di equità e di economicità. 5 Il termine di disdetta di una convenzione tariffale o di desistenza ai sensi del capoverso è di almeno sei mesi..7. Art. 56 economicità delle prestazioni (paragrafo 1) Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura..8. Art. 58 garanzia della qualità (paragrafo 1) Sentite le organizzazioni interessate, il Consiglio federale può prevedere controlli scientifici e sistematici al fine di garantire la qualità e l'impiego appropriato delle prestazioni coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. 3. Ordinanza sull assicurazione malattia (OAMal) L ordinanza sull assicurazione malattia (OAMal) regola le disposizioni della legge sull assicurazione malattia. A questo scopo, i seguenti articoli sono importanti per l attività di fisioterapista : 3.1. Art. 46 in generale 1 Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni: a. fisioterapista b. (...) Queste persone devono essere autorizzate in virtù del diritto cantonale e adempiere le altre condizioni d'autorizzazione, (...). 3.. Art. 47 fisioterapisti I fisioterapisti devono attestare : a. il conseguimento del diploma di una scuola di fisioterapia riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato in comune dai Cantoni che vigili a una pratica e a una qualità omogenea in tutta la Svizzera b. un'attività pratica di due anni effettuata presso un fisioterapista o un'organizzazione di fisioterapia autorizzati conformemente alla presente ordinanza o in un servizio ospedaliero specializzato in fisioterapia oppure in un gabinetto medico specializzato sotto la direzione di un fisioterapista che adempie le condizioni d'autorizzazione stabilite nella presente ordinanza Art. 5a organizzazioni di fisioterapia Le organizzazioni di fisioterapia sono autorizzate se: CH Seite4/7

5 a. sono riconosciute giusta la legislazione del Cantone in cui esercitano; b. hanno definito il loro campo d'attività quanto al territorio, all'orario, al tipo di cure e di pazienti; c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all'ar ticolo 47; d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività; e. partecipano alle misure di controllo di qualità di cui all'articolo 77, intese a garantire, nell'ambito del loro campo di attività, l'effettuazione di cure di buona qualità e adeguate Art. 59 fatturazione in generale 1 I fornitori di prestazioni devono fornire nelle loro fatture tutte le indicazioni amministrative e mediche necessarie alla verifica del calcolo della rimunerazione e dell'economicità delle prestazioni conformemente all'articolo 4 capoverso 3 e 3 bis della legge. Devono fornire in particolare le indicazioni seguenti: a. le date delle cure; b. le prestazioni dispensate, dettagliate secondo la tariffa determinante; c. le diagnosi e le procedure necessarie al calcolo della tariffa applicabile; d. il numero d'identificazione della tessera d'assicurato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza del 14 febbraio 007 sulla tessera d'assicurato per l'a sicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; e. il numero d'assicurato ai sensi della legge federale del 0 dicembre 1946 sull' asicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Il fornitore di prestazioni emette due fatture separate per le prestazioni a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e per le altre prestazioni. 4 Se gli assicuratori e i fornitori di prestazioni hanno convenuto che l'assicuratore è il debitore della rimunerazione (sistema del terzo pagante), il fornitore di prestazioni deve far pervenire all'assicurato la copia della fattura prevista nell'articolo 4 capoverso 3 della legge. Può convenire con l'assicuratore che quest'ultimo trasmetta la copia della fattura. 4. Ordinanza sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) Oltre alla legge sull assicurazione malattia e l ordinanza sulla LAMal, molta importanza viene accordata al regolamento sulle prestazioni dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni della LAMal) L OPre definisce le prestazioni di fisioterapia prese a carico dall assicurazione malattia. Ecco, in rapida rassegna, gli articoli più importanti : CH Seite5/7

6 Art. 4 L'assicurazione assume i costi delle analisi prescritte da chiropratici, dei medicamenti, dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapici, dei procedimenti di formazione d'immagini come pure delle prestazioni fisioterapiche. Art. 5 1 Sono assunti i costi delle seguenti prestazioni dei fisioterapisti ai sensi degli articoli 46 e 47 OAMal o delle organizzazioni ai sensi dell'articolo 5a OAMal, se effettuate previa prescrizione medica e nell'ambito del trattamento di malattie del sistema muscoloscheletrico o neurologico o di malattie dei sistemi degli organi interni e dei sistemi vascolari, sempreché possano essere trattate con la fisioterapia: a. misure di esame e valutazione fisioterapici; b. misure terapeutiche, di consulenza e di istruzione: 1. chinesiterapia attiva e passiva,. terapia manuale, 3. fisioterapia per alleviare la tensione, 4. fisioterapia respiratoria (comprese le inalazioni di aerosol), 5. terapia medica di allenamento, 6. fisioterapia linfologica, 7. chinesiterapia in acqua, 8. fisioterapia ippoterapica in caso di sclerosi multipla, 9. fisioterapia cardio-circolatoria, 10.fisioterapia uroginecologica e urologica; c. misure fisiche: 1. terapia del caldo e terapia del freddo,. elettroterapia, 3. terapia della luce (ultravioletta, infrarossa, luce rossa), 4. ultrasuoni, 5. idroterapia, 6. massaggio muscolare e massaggio del tessuto connettivo 1bis Le misure terapeutiche di cui all'articolo 5 capoverso 1 numeri 1, 3-5, 7 e 9 possono essere eseguite individualmente o in gruppi. 1ter La terapia medica di allenamento inizia con un'introduzione all'allenamento su macchine e si conclude al massimo tre mesi dopo tale introduzione. La terapia medica di allenamento è preceduta da un trattamento fisioterapico individuale. L'assicurazione assume al massimo, per ogni prescrizione medica, i costi di nove sedute, fermo restando che il primo trattamento deve avvenire entro cinque settimane dalla prescrizione medica. 3 Per la rimunerazione di ulteriori sedute è necessaria una nuova prescrizione medica. 4 Se la fisioterapia dev'essere continuata a carico dell'assicuratore dopo una cura equivalente a 36 sedute, il medico curante deve informarne il medico di fiducia e trasmettergli una proposta debitamente motivata in merito alla continuazione della terapia. Il medico di fiducia la esa CH Seite6/7

7 mina e propone se, in quale misura e per quale durata fino al prossimo rapporto la terapia può essere continuata a carico dell'assicurazione. 5 Per gli assicurati che fino al compimento dei 0 anni hanno diritto a prestazioni secondo l'articolo 13 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità, i costi per la continuazione di una fisioterapia già iniziata sono assunti, dopo il compimento dei 0 anni, in virtù del capoverso CH Seite7/7

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