Assicurazione malattia. 1. Riduzione di premio (sussidio) nell assicurazione sociale malattie Diritto alla riduzione di premio

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Assicurazione malattia. 1. Riduzione di premio (sussidio) nell assicurazione sociale malattie. 1.1. Diritto alla riduzione di premio"

Transcript

1 Assicurazione malattia 1. Riduzione di premio (sussidio) nell assicurazione sociale malattie 1.1. Diritto alla riduzione di premio Il diritto alla riduzione di premio nell assicurazione malattia per l anno 2011 è dato agli assicurati che soggiacciono all obbligatorietà assicurativa (vedi punto 2.) e che rientrano nelle seguenti categorie: Persone sole il cui reddito determinante non supera fr. 22'000.-; Persone sole dalla cui tassazione fiscale applicabile risulta un reddito imponibile nullo oppure un totale dei redditi registrato nella tassazione applicabile inferiore a fr. 6'000 a carico di terze persone, il cui reddito determinante non supera fr. 55'000.- (reddito di riferimento); Famiglie il cui reddito determinante non supera fr. 34'000.-; Figli minorenni di famiglie il cui reddito determinante è compreso tra fr. 34'001.- e fr. 65' Il diritto alla riduzione di premio decade nei casi seguenti: a) se l importo di sostanza lorda registrato nella tassazione applicabile supera fr , o se l importo di sostanza imponibile supera fr ; b) persone sole: se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr ; c) persone sole intese quali «reddito di riferimento» (art. 32): se il totale dei redditi al netto degli oneri sociali registrati nella tassazione applicabile supera fr ; d) famiglie: se il totale dei redditi registrati nella tassazione applicabile supera fr Per i primi tre figli è data un aggiunta di fr cadauno; per i successivi di fr cadauno. I beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI non fanno parte delle categorie indicate. Per gli stessi il Cantone provvede infatti direttamente al pagamento del premio dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie al loro assicuratore Definizione di persona sola, famiglia, figlio a) Persona sola Sono considerati persona sola: il celibe, la nubile, il vedovo, la vedova, il divorziato, la divorziata, il separato, la separata, a partire dal 1 gennaio dell anno in cui compiono il diciannovesimo anno d età (per l anno 2011: tutti i nati nell anno 1992 o precedentemente) e senza figli minorenni conviventi; il minorenne che esercita un attività lucrativa e i cui genitori sono domiciliati fuori Cantone. b) Famiglia Costituiscono famiglia: i coniugi con o senza figli, nonché i celibi, le nubili, i vedovi, le vedove, i divorziati, le divorziate, i separati, le separate con figli conviventi fino alla fine dell anno in cui quest ultimi compiono 18 anni; Informazioni valide dal 1 gennaio

2 i conviventi con figli minorenni, ma solo nel caso in cui il convivente abbia riconosciuto la paternità dei figli; le persone con unione domestica registrata. c) Figlio È considerato figlio la persona che ha lo statuto giuridico di figlio o di affiliato ai sensi del Codice civile svizzero, fino alla fine dell anno in cui compie 18 anni (per l anno 2011: tutte le persone nate nel 1992 o successivamente) Reddito determinante per la definizione del diritto alla riduzione di premio Di regola il reddito determinante per la definizione del diritto alla riduzione di premio risulta dalla somma arrotondata al mille franchi superiore: del reddito imponibile per l imposta cantonale, desunto dalla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato; di un quindicesimo della sostanza imponibile, desunta dalla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato, per la parte eccedente l importo di fr. 150'000.- per le persone sole e fr. 200'000.- per le famiglie. Per l anno 2011 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha stabilito che il reddito determinante deve essere desunto dalla decisione di tassazione relativa all anno Per le persone soggette all imposta cantonale, solo per una parte del loro reddito imponibile o della loro sostanza, il reddito determinante deve essere stabilito considerando la somma dei fattori di reddito che è servita di base per l applicazione dell aliquota di imposta, così come il valore della sostanza (in altre parole: computo di redditi e di sostanza fuori Cantone). In caso di nascita di figli successivamente al il diritto alla riduzione di premio può essere stabilito al di fuori della tassazione relativa all anno In questi casi su richiesta degli assicurati il diritto alla riduzione di premio viene determinato sulla base della situazione economica esistente al momento dell istanza (art. 31 lett. d LCAMal). Inoltre, nelle situazioni seguenti, per la definizione del diritto alla riduzione di premio si procede all accertamento del reddito al di fuori o in assenza della tassazione fiscale applicabile: a) persone sole dalla cui tassazione fiscale applicabile risulta un reddito imponibile nullo oppure un totale dei redditi registrato nella tassazione applicabile annuo inferiore a fr. 6'000.-, che provvedono personalmente al proprio mantenimento; b) persone soggette all imposta alla fonte; c) decesso del coniuge o del partner registrato, nel caso di assenza di tassazione applicabile; d) matrimonio, divorzio o separazione, per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell unione domestica registrata, nel caso di assenza di tassazione applicabile; e) persone domiciliate che al momento dell istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale fissato dal Consiglio di Stato; f) persone al beneficio di misure ai sensi della legge sull assicurazione contro la disoccupazione, Informazioni valide dal 1 gennaio

3 dopo almeno sei mesi di inattività lucrativa; g) persone al beneficio di prestazioni ai sensi della legge sull assistenza sociale, d intesa con il competente Ufficio; h) cessazione definitiva dell attività lucrativa a causa di pensionamento o di invalidità; i) cessazione temporanea dell attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale; j) cessazione totale di attività lucrativa a seguito di maternità; k) diminuzione importante del reddito netto da attività dipendente o indipendente, oppure del reddito da pensioni, rendite e assegni, rispetto al medesimo dato desumibile dai parametri fiscali applicabili; l) persone soggette all obbligo d assicurazione svizzero in forza dell Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell AELS, non tassate in Svizzera o tassate alla fonte; m) diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione applicabile, nel caso in cui sia comprovato, e giustificato, l utilizzo della sostanza per necessità primarie proprie. In questo caso la riduzione di premio è decisa in considerazione dei parametri di sostanza riportati nell ultima tassazione cresciuta in giudicato al momento dell istanza. a) Persone sole dalla cui tassazione fiscale applicabile risulta un reddito imponibile nullo oppure un totale dei redditi inferiore a fr. 6'000.-, che provvedono personalmente al proprio mantenimento Per le persone sole dalla cui decisione di tassazione 2008 risulta un reddito imponibile nullo oppure un totale dei redditi inferiore a fr. 6'000.-, il diritto alla riduzione di premio deve di principio essere definito sulla base del reddito determinante desunto dalla decisione di tassazione 2008 della persona o della famiglia che si occupa del suo mantenimento (nucleo primario di riferimento). In tale situazione è dato diritto alla riduzione di premio se il reddito determinante della persona di riferimento non supera fr. 55'000.- e se non sono superati i limiti di sostanza lorda, sostanza imponibile e totale dei redditi indicati al punto 1.1 (lettere a-d). Nell eventualità in cui un assicurato appartenente alla categoria in questione provvedesse in modo completamente autonomo al proprio sostentamento, per la definizione del diritto alla riduzione di premio è possibile considerare la situazione economica esistente al momento dell istanza. Al riguardo si specifica che una persona sola può essere considerata autosufficiente dal profilo economico, e può dunque essere esentata dallo specificare le generalità della persona di riferimento, se dispone di fonti economiche proprie non inferiori a fr lordi mensili (limite di reddito massimo ai sensi della legge PC AVS/AI, dato 2011). Per questi casi, il diritto alla riduzione di premio viene definito sulla base delle entrate lorde mensili esistenti al momento dell istanza, che verranno convertite in reddito imponibile applicando le relative tabelle di conversione. Se l assicurato ha almeno 35 anni, ma nel contempo non supera l età AVS, e conduce un esistenza autonoma dal profilo economico, lo stesso risulta esonerato dallo specificare il nucleo primario di riferimento. In questa situazione il diritto alla riduzione di premio viene definito a partire dai dati fiscali dell istante desunti dalla decisione di tassazione fissata dal Consiglio di Stato. Informazioni valide dal 1 gennaio

4 b) Persone soggette all imposta alla fonte Per questa categoria di assicurati il diritto alla riduzione di premio deve essere definito a partire dalle entrate lorde mensili conseguite durante l anno per il quale si richiede la riduzione di premio. Per l anno 2011 gli assicurati in oggetto che intendono richiedere la riduzione di premio dovranno produrre copia dei giustificativi attestanti tutti i redditi conseguiti a partire dal 1 gennaio Il reddito lordo mensile accertato verrà convertito in reddito imponibile in applicazione delle specifiche tabelle di conversione. Le persone sole tassate alla fonte, che al momento dell istanza non dispongono di un reddito lordo proprio di almeno fr mensili, per la definizione del diritto alla riduzione di premio dovranno indicare le generalità della persona o della famiglia che si occupa del loro sostentamento. In tale situazione risultano applicabili i limiti citati al punto 1.1 (reddito di riferimento = fr. 55'000.-) nonché i limiti di sostanza lorda, sostanza imponibile e totale dei redditi indicati al punto 1.1 (lettere a-d). Altre situazioni indicate dalla lettera c) alla lettera m) e nascita di figli dopo il Per tutte le situazioni indicate dalla lettera c) alla lettera m) ed in caso di nascita di figli dopo il , per stabilire il diritto alla riduzione di premio bisogna considerare l ammontare di tutte le entrate lorde mensili e della sostanza esistenti al momento dell istanza. Gli assicurati coniugati o conviventi dovranno documentare i redditi lordi e la sostanza di entrambi. Il reddito lordo mensile accertato verrà convertito in reddito imponibile in applicazione delle specifiche tabelle di conversione. Per quanto riguarda i casi di cessazione temporanea dell attività lucrativa per riqualificazione o perfezionamento professionale, così come per le persone sole domiciliate, che al momento dell istanza non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale fissato dal Consiglio di Stato, che non dispongono di mezzi economici propri pari ad almeno fr. 1'587.- lordi mensili, per la definizione del diritto alla riduzione di premio si deve considerare il reddito di riferimento. In queste situazioni risultano applicabili i limiti citati al punto 1.1 (reddito di riferimento = fr. 55'000.-) nonché quelle elencate al punto 1.1 lettere a-d Importi di riduzione di premio Gli importi di riduzione di premio variano a dipendenza della categoria dell assicurato, del reddito determinante e del premio dell assicuratore a cui il beneficiario di riduzione di premio risulta affiliato. Per l anno 2011 l importo massimo di riduzione di premio è concesso alle persone sole il cui reddito determinante non supera fr. 14'000.- (fr. 30'000 in caso di reddito di riferimento) ed alle famiglie con reddito determinante fino a fr. 20' Oltre questi limiti di reddito che danno il diritto all ammontare massimo di riduzione di premio, gli importi diminuiscono in modo graduale, fino a raggiungere l importo annuo minimo pari a fr per una persona adulta ed a fr per il primo figlio (reddito determinante per persone sole = fr. 22'000.-; reddito di riferimento = fr. 55'000.-; famiglie, compreso il primo figlio = fr. 34'000.-). Le riduzioni di premio in favore dei secondi e successivi figli corrispondono in generale quasi alla to- Informazioni valide dal 1 gennaio

5 talità del premio dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie praticato dall assicuratore nei riguardi degli assicurati minorenni, ma fino ad un massimo per l anno 2011 pari a fr (premio medio cantonale ponderato). Per i primi figli delle famiglie con reddito determinante compreso tra fr. 34'001.- e fr. 65'000.- e per i secondi figli delle famiglie con reddito determinante compreso tra fr e fr. 65'000.- l importo corrisponde al 50 per cento del premio riconosciuto per il calcolo della riduzione di premio degli assicurati minorenni, ma fino ad un massimo per l anno 2011 pari al 50% di fr (premio medio cantonale ponderato). Il Consiglio di Stato definisce ogni anno i premi riconosciuti per il calcolo delle riduzioni di premio per ciascuna categoria di assicurati e per tutti gli assicuratori operanti nel Cantone Ticino. Le modalità di calcolo della riduzione di premio risultano essere di carattere specifico per ogni categoria di assicurati interessati, e ciò al fine di corrispondere prestazioni mirate in base al fabbisogno effettivo. Per tale motivo gli assicurati che desiderassero delle informazioni di dettaglio in relazione all importo della riduzione di premio sono invitati a prendere contatto con l Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia (tel /17/18) Procedura di attribuzione della riduzione di premio L importo della riduzione di premio concessa agli assicurati viene di regola versato direttamente dal Cantone all assicuratore interessato. Quest ultimo, dopo avere ricevuto l autorizzazione alla concessione della sovvenzione ed il relativo ammontare, deve comunicare all assicurato l importo della riduzione di premio attraverso l emissione del certificato o della polizza d assicurazione. La riduzione di premio deve essere dedotta dal premio dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di ciascun assicurato, di modo che le fatture a carico dello stesso risultino al netto della riduzione di premio Modalità per avanzare le richieste di riduzione di premio La richiesta di riduzione di premio deve essere avanzata mediante il formulario ufficiale. Di regola, gli assicurati che risultano essere potenziali beneficiari di riduzione di premio secondo la decisione fiscale definita dal Consiglio di Stato ricevono il formulario direttamente da parte dell'ias. Per coloro che non hanno ricevuto il formulario e che intendono richiedere la riduzione di premio, vi è comunque la possibilità di inoltrare la richiesta mediante il formulario ufficiale, ottenibile presso la Cancelleria comunale oppure presso l Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio delle prestazioni, Servizio sussidi assicurazione malattia. Il formulario d istanza deve essere inoltrato entro il per i casi tassati in via ordinaria. Per gli assicurati tassati alla fonte o per i casi indicati al punto 1.3 lettere c) m) per i quali il cambiamento della situazione è avvenuto dopo il 1 gennaio 2011, così come in caso di nascita di figli dopo il 1 gennaio 2011, la richiesta di riduzione di premio deve essere inoltrata durante l anno Al formulario d istanza bisogna allegare: copia dei certificati d assicurazione di ciascuna persona validi per l anno per il quale si intende ottenere la riduzione di premio o, al massimo, per l anno precedente; copia della decisione di tassazione; Informazioni valide dal 1 gennaio

6 se del caso, copia di tutti i giustificativi attestanti l ammontare delle fonti economiche più recenti (reddito e sostanza: questo per consentire le procedure di accertamento del reddito nelle casistiche a cui si è fatto riferimento in precedenza). Come indicato al punto 1.1., si rammenta che gli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI non devono presentare la richiesta di riduzione di premio. 2. Obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie 2.1. Principio generale La legge federale sull assicurazione malattie (LAMal), entrata in vigore il 1 gennaio 1996, prevede l'obbligo assicurativo generalizzato delle cure medico-sanitarie su tutto il territorio nazionale, e quindi per tutti i cittadini residenti nel Cantone Ticino. L'obbligo assicurativo deve essere adempiuto presso un assicuratore malattie liberamente scelto dal cittadino, purché riconosciuto dall'ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'assicuratore è tenuto ad affiliare, almeno per le prestazioni obbligatorie, ogni persona che lo richieda, indipendentemente dall'età o dallo stato di salute Categorie di cittadini soggetti all obbligo assicurativo Vedi tabella allegata Eccezioni dall obbligo d assicurazione La legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) prevede anche delle eccezioni dall obbligo d assicurazione per taluni cittadini che ai sensi di legge vi sarebbero astretti. Non sono soggetti all obbligo d assicurazione: a) gli agenti della Confederazione, in attività o in pensione, sottoposti all assicurazione militare [art. 2 cpv. 1 lett. a) dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]; b) le persone che soggiornano in Svizzera al solo scopo di seguire un trattamento medico o una cura [art. 2 cpv. 1 lett. b) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; c) le persone che in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sottostanno alla normativa di un altro Stato a causa della loro attività lucrativa in tale Stato [art. 2 cpv. 1 lett. c) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; d) le persone che in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sottostanno alla normativa di un altro Stato poiché percepiscono una prestazione di un'assicurazione estera contro la disoccupazione [art. 2 cpv. 1 lett. d) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; e) le persone che non hanno diritto a una rendita svizzera, ma hanno diritto a una rendita di uno Stato membro della Comunità europea in virtù dell'accordo sulla libera circolazione delle persone [art. 2 cpv. 1 lett. e) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; f) le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all articolo 2 capoverso 2 lettere a) e c) della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite, ad eccezione dei domestici privati. Essi Informazioni valide dal 1 gennaio

7 sono soggetti all assicurazione svizzera solo se ne fanno espressa domanda [art. 6 cpv. 1 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Possono, a domanda, ottenere un esonero dall obbligatorietà assicurativa: a) i cittadini già obbligatoriamente assicurati all estero in virtù del diritto di uno Stato con il quale non sussiste alcuna normativa concernente la delimitazione dell'obbligo di assicurazione, qualora l assoggettamento all assicurazione malattie svizzera costituirebbe un doppio onere e se essi beneficiano di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera [art. 2 cpv. 2 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Le tre condizioni devono però essere adempiute cumulativamente; b) i cittadini che soggiornano in Svizzera nell ambito di una formazione o di un perfezionamento, quali studenti, allievi, praticanti e stagisti, così come i docenti e i ricercatori che soggiornano in Svizzera nell'ambito di un incarico d'insegnamento o di una ricerca, purché durante l intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera [art. 2 cpv. 4 e art. 2 cpv. 4 bis dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]; c) i lavoratori distaccati in Svizzera non tenuti a pagare i contributi dell assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (AVS/AI) in virtù di una convenzione internazionale di sicurezza sociale, come pure i loro familiari, se il datore di lavoro provvede affinché siano almeno coperte le prestazioni secondo la legge federale sull assicurazione malattie (LAMal) per le cure in Svizzera [art. 2 cpv. 5 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]; d) le persone residenti in uno Stato membro della Comunità europea, purché possano esservi esentate conformemente all'accordo sulla libera circolazione delle persone e al relativo allegato II e dimostrino di essere coperte in caso di malattia, sia nello Stato di residenza sia durante un soggiorno in un altro Stato membro della Comunità europea o in Svizzera [art. 2 cpv. 6 dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; e) le persone che dispongono di un permesso di dimora per persone senza attività lucrativa secondo l'accordo sulla libera circolazione delle persone o l'accordo AELS, purché durante l'intera validità dell'esenzione beneficino di una copertura assicurativa equivalente per le cure in Svizzera [art. 2 cpv. 7 dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; f) le persone a cui l assoggettamento all assicurazione svizzera provoca un netto peggioramento della protezione assicurativa o della copertura dei costi e che a causa della loro età e/o del loro stato di salute non possono stipulare un assicurazione complementare equiparabile o lo possono fare solo a condizioni difficilmente sostenibili [art. 2 cpv. 8 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]; g) le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni che hanno cessato le loro funzioni presso un organizzazione intergovernativa, un istituzione internazionale, un segretariato o altro organo istituito da un trattato internazionale, una commissione indipendente, un tribunale internazionale, un tribunale arbitrale o presso un altro organismo internazionale ai sensi dell articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono, a domanda, esentati dall obbligo d assicurazione se beneficiano, per le cure in Svizzera, di una copertura assicurativa equivalente presso l assicurazione malattie della loro primitiva organizzazione [art. 6 cpv. 3 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Informazioni valide dal 1 gennaio

8 Le domande di esenzione devono essere indirizzate all Istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, Autorità competente a decidere nel merito relativamente ai cittadini residenti nel Cantone Ticino Affiliazione tempestiva e affiliazione tardiva Secondo le disposizioni federali in materia, tutte le persone astrette all obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie (vedi punto 2.1.) devono iscriversi presso un assicuratore malattie riconosciuto entro tre mesi dall acquisizione del domicilio, dall ottenimento di un permesso di dimora superiore ai tre mesi, dalla nascita in Svizzera o dagli effetti degli Accordi bilaterali CH/CE (vedi tabella allegata; in particolare le situazioni riguardanti i familiari all'estero). Qualora l affiliazione avvenisse entro i termini di cui sopra, si tratterebbe di un affiliazione tempestiva e quindi l inizio dell assicurazione decorre dal momento in cui è adempiuta la condizione determinante l obbligo d assicurazione [art. 5 cpv. 1 della legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)]. Per contro, nel caso in cui il termine di tre mesi non venisse rispettato (affiliazione tardiva), l assicurazione inizia dal giorno dell affiliazione e l assicurato deve pagare un supplemento di premio se il ritardo di affiliazione non è giustificabile [art. 5 cpv. 2 della legge federale sull assicurazione malattie (LAMal)]. L assicuratore stabilisce il supplemento di premio secondo la situazione finanziaria dell assicurato. L importo viene fissato tra il 30 % e il 50 % del premio per una durata pari al doppio di quella del ritardo di affiliazione. Questo tasso può venir ridotto (al di sotto del 30 %) se l onere risulta oltremodo gravoso per l assicurato [art. 8 cpv. 1 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Solo nel caso in cui l assicurato è al beneficio di una prestazione assistenziale, l assicuratore non deve richiedere tale supplemento [art. 8 cpv. 2 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)] Diritto di opzione nel quadro dei rapporti con la CE e l AELS Si rimanda alle tabelle allegate. Il diritto di opzione assicurativa, laddove previsto, deve essere esercitato attraverso esplicita domanda delle persone interessate entro i tre mesi successivi all obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II all Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa) Frontalieri di nazionalità non CE/AELS I cittadini di nazionalità non CE/AELS con un permesso quale frontalieri che esercitano un attività lucrativa in Svizzera, non sono soggetti all assicurazione delle cure medico-sanitarie ai sensi del diritto svizzero. Possono tuttavia iscriversi facoltativamente su esplicita richiesta degli interessati. Tale iscrizione vale anche per i familiari, purché non obbligatoriamente assicurati all estero [art. 3 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)]. Non essendo assicurati d obbligo, la categoria di cittadini in questione non ha però alcun diritto di richiedere il sussidio per la riduzione del premio dell'assicurazione malattie Iscrizioni d ufficio L Istituto delle assicurazioni sociali, e per esso l'ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo, è Informazioni valide dal 1 gennaio

9 l Autorità cantonale designata per il controllo dell adempimento dell obbligo d assicurazione delle cure medico-sanitarie. Esso iscrive d ufficio, previa diffida, i cittadini soggetti all obbligo che rifiutano di aderire ad un assicuratore malattie riconosciuto come richiesto dalla legge [art. 19 della legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal)] Fine dell obbligo d assicurazione e possibilità di continuazione della copertura assicurativa L obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie cessa al momento in cui il cittadino trasferisce il domicilio all estero o al momento della scadenza del permesso per risiedere nel Cantone Ticino, quando tuttavia disposizioni inerenti agli Accordi bilaterali CH/CE non prevedono il contrario (cfr. tabella allegata). L assicuratore può comunque offrire, su richiesta dell assicurato, la continuità del rapporto assicurativo per il cittadino che non risulta più essere soggetto all obbligo assicurativo ai sensi di legge. Il rapporto d assicurazione viene stipulato su base contrattuale con il medesimo assicuratore o con un altro e pertanto lo stesso soggiace alla legge sul contratto d assicurazione (LCA) [art. 7a dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)] Sospensione dei premi per assoggettamento a un altra assicurazione L obbligo d assicurazione è sospeso per le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 1992 sull assicurazione militare (LAM) Riduzione dei premi per assoggettamento ad un altra assicurazione Per i cittadini che hanno stipulato un assicurazione per accordo o facoltativa secondo la legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF), l assicuratore può, per la durata della copertura degli infortuni, ridurre i premi dell assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Tale riduzione può però al massimo corrispondere alla copertura degli infortuni [art. 91a cpv. 2 dell ordinanza federale sull assicurazione malattie (OAMal)] Sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal Principio federale (art. 64a LAMal) A far tempo del 1 gennaio 2006 è entrato in vigore l'art. 64a LAMal, che consente agli assicuratori malattie di sospendere il riconoscimento delle prestazioni verso gli assicurati in ritardo con i pagamenti, già al momento dell'inoltro della domanda di continuazione dell'esecuzione. Parimenti gli assicuratori sono tenuti ad informare l'uam circa le decisioni in materia di sospensione del riconoscimento di prestazioni LAMal. Diffida Prima di procedere alla sospensione delle prestazioni, l'assicurato che non paga i premi o le partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista deve essere diffidato, in forma scritta, dall'assicuratore, il quale deve pure assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e indicargli le conseguenze della mora. Informazioni valide dal 1 gennaio

10 Componenti che possono determinare la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal I ritardi che possono generare la sospensione del riconoscimento delle prestazioni LAMal riguardano i premi, le partecipazioni ai costi, le spese esecutive e gli interessi di mora. Per contro le spese amministrative, ancorché riconosciute come parte del debito dell'assicurato, di per sé non possono dare luogo alla sospensione. Reinserimento nel circuito ordinario di accesso alle prestazioni LAMal La sospensione viene revocata solo se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, così come gli interessi di mora e le spese esecutive, sono pagati integralmente. A quel momento l'assicuratore deve assumere i costi delle prestazioni intervenute durante la sospensione. Impossibilità di cambiamento d'assicuratore L'assicurato con sospensione delle prestazioni non può cambiare assicuratore fintanto che non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese di esecuzione. Disposizioni di diritto cantonale Assicurati minorenni I crediti scoperti verso gli assicuratori, che riguardano assicurati minorenni, saranno sempre assunti in via prioritaria dal Cantone, così da evitare qualsiasi difficoltà relativamente all'accesso ai fornitori di prestazioni. Assicurati maggiorenni Le persone toccate da sospensione del riconoscimento delle prestazioni e bisognose di cure di prima necessità, possono far capo ai servizi dell'ente ospedaliero cantonale. Nel caso in cui lo stato di salute di assicurati con sospensione delle prestazioni esige il mantenimento del pieno accesso ai fornitori di prestazioni, il Cantone ha la facoltà di coprire gli arretrati presso l'assicuratore Informazioni Informazioni di dettaglio possono essere richieste all'istituto delle assicurazioni sociali, Ufficio dei contributi, Settore obbligo assicurativo (tel ). Informazioni valide dal 1 gennaio

11 Elenco delle categorie di cittadini soggetti rispettivamente non soggetti all obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie ai sensi della LAMal Cittadini svizzeri e persone provenienti da paesi CE/AELS Persone residenti in Svizzera Cittadini svizzeri e stranieri con permessi C, B, L CE/AELS Autorizzazione di 90 giorni da parte dell Ufficio della Manodopera estera Persone non residenti in Svizzera Frontalieri Pensionati Disoccupati permesso per lavoratori frontalieri (G) CE/AELS familiari 2 dei lavoratori frontalieri beneficiari di rendita unicamente dalla CH familiari del pensionato beneficiari di prestazioni dell assicurazione CH contro la disoccupazione Sono soggetti Non sono soggetti se - lavorano in un Paese CE/AELS: devono di principio assicurarsi nel Paese dove svolgono attività lucrativa; - beneficiano di una rendita da un Paese CE/AELS e di nessuna rendita CH. Soggetti. Possono chiedere un esenzione se hanno una copertura estera equivalente (Tessera europea di assicurazione malattie). - Sono soggette le persone che risiedono in BE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione 1 le persone che risiedono in AT, DE, FR, IT. - Non sono soggette le persone che risiedono nel LI. - Sono soggette le persone che risiedono in BE, GR, IE, LU, NL, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione i familiari che risiedono in AT, DE 3, FR, FI, IT. - Non sono soggetti i familiari che risiedono in DK, ES, GB, PT, SE, LI, HU. - Sono soggette le persone che risiedono in BE, DK, FI, GB, GR, IE, LU, NL, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione le persone che risiedono in AT, DE, ES, FR, IT, PT. - Non sono soggette le persone residenti nel Liechtenstein (principio del luogo di residenza). - Sono soggetti i familiari che risiedono in BE, GR, IE, LU, NL, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, CY, HU, BG, RO. - Hanno diritto di opzione i familiari che risiedono in AT, DE, ES, FR, FI, IT. - Non sono soggetti i familiari che risiedono in DK, GB, PT, SE, LI. - Sono soggette le persone che risiedono in BE, DK, ES, FI, GB, GR, IE, LU, NL, PT, SE, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, HU, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione le persone che risiedono in AT, DE, FR, IT. - Non sono soggette le persone che risiedono nel Liechtenstein (principio del luogo di residenza). 1 Chi ha il diritto di opzione può scegliere di restare assicurato nel proprio Paese di residenza. 2 Familiari senza attività lucrativa: coniuge, figli di età inferiore a 18 anni e figli fino a 25 anni in formazione. 3 Familiari dei frontalieri che risiedono in D: possono esercitare separatamente il loro diritto di opzione Informazioni valide dal 1 gennaio 2011

12 Familiari familiari del disoccupato membri della famiglia del lavoratore residente in CH - Sono soggetti i familiari che risiedono in BE, GR, IE, LU, NL, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione i familiari che risiedono in AT, DE, FR, FI, IT. - Non sono soggetti i familiari che risiedono in DK, ES, GB, PT, SE, LI, HU. - Sono soggetti i familiari che risiedono in BE, GR, IE, LU, NL, NO, IS, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI, CZ, CY, BG, RO. - Hanno diritto di opzione i familiari che risiedono in AT, DE, FR, FI, IT. - Non sono soggetti i familiari che risiedono in DK, ES, GB, PT, SE, LI, HU. Il diritto di opzione assicurativa, laddove previsto, deve essere esercitato attraverso esplicita domanda delle persone interessate entro i tre mesi successivi all obbligo di assicurarsi in Svizzera (Allegato II all Accordo sulla libera circolazione delle persone, Sezione A, punto 1, lett. o, cifra 3, lett. b/aa). Permesso di domicilio (C) Permesso di dimora annuale (B) Permesso di dimora quale lavoratore stagionale (A) Permesso di dimora temporaneo (L) Persone provenienti da paesi non CE/AELS Sono soggetti Sono soggetti Sono soggetti - valevole almeno 3 mesi consecutivi Sono soggetti - inferiore a 3 mesi Sono soggetti solo se esercitano attività lucrativa dipendente e non beneficiano di una copertura e- quivalente per le cure in Svizzera Permesso per richiedenti l asilo (N) Sono soggetti Permesso per ammissioni provvisorie (F) Sono soggetti Permesso per ragioni di cura Non sono soggetti Legenda CE AELS AT Austria BE Belgio DE Germania DK Danimarca ES Spagna IS Islanda FR Francia FI Finlandia GB Gran Bretagna GR Grecia IT Italia LI Liechtenstein IE Irlanda LU Lussemburgo NL Paesi Bassi PT Portogallo SE Svezia NO Norvegia CY Cipro CZ Rep. Ceca EE Estonia HU Ungheria LT Lituania LV Lettonia MT Malta PL Polonia SI Slovenia SK Slovacchia BG Bulgaria RO Romania Informazioni valide dal 1 gennaio 2011

[art. 2 cpv. 1 lett. d) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)];

[art. 2 cpv. 1 lett. d) dell'ordinanza federale sull'assicurazione malattie (OAMal)]; Obbligo assicurativo delle cure medico-sanitarie 1. Principio generale La legge federale sull assicurazione malattie (LAMal), entrata in vigore il 1 gennaio 1996, prevede l'obbligo assicurativo generalizzato

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2014

Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2014 Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2014 1. Informazioni di carattere generale Si rammenta che, a partire dall anno 2012, è entrato in vigore un nuovo

Dettagli

Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2012

Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2012 Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2012 1. Informazioni di carattere generale A partire dall anno 2012 nel nostro Cantone entrerà in vigore un nuovo

Dettagli

Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2015

Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2015 Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2015 1. Informazioni di carattere generale Si rammenta che, a partire dall anno 2012, è entrato in vigore un nuovo

Dettagli

Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2013

Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2013 Riduzione individuale di premio (sussidio) nell'assicurazione sociale malattie per l anno 2013 1. Informazioni di carattere generale Si rammenta che, a partire dall anno 2012, è entrato in vigore un nuovo

Dettagli

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

6.02 Stato al 1 gennaio 2010 6.02 Stato al 1 gennaio 2010 Indennità in caso di maternità Aventi diritto 1 Hanno diritto all indennità di maternità le donne che al momento della nascita del bambino: esercitano un attività lucrativa

Dettagli

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità 6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le donne che esercitano un attività lucrativa hanno diritto all indennità di maternità

Dettagli

3000 Bern 14. Geschäftsstelle. Sicherheitsfonds BVG. Postfach 1023

3000 Bern 14. Geschäftsstelle. Sicherheitsfonds BVG. Postfach 1023 Sicherheitsfonds BVG Geschäftsstelle Postfach 1023 3000 Bern 14 Tel. +41 31 380 79 71 Fax +41 31 380 79 76 Fonds de garantie LPP Organe de direction Case postale 1023 3000 Berne 14 Tél. +41 31 380 79 71

Dettagli

REGIONE VENETO HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA:

REGIONE VENETO HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA: REGIONE VENETO U.O.C. SERVIZIO AMMINISTRATIVO DISTRETTUALE: DIRETTORE RAG. LUIGI FERRARINI Tel. 0442.632341 Fax 0442.632710 e-mail: conv.med.leg.@aulsslegnago.it ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO

Dettagli

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI E 104 CH (1) CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA Malattia maternità

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi 2.09 Stato al 1 gennaio 2010 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

4.13 Stato al 1 gennaio 2012

4.13 Stato al 1 gennaio 2012 4.13 Stato al 1 gennaio 2012 Assegni per grandi invalidi dell AI In generale 1 Un assicurato è considerato grande invalido se, a causa di un danno alla salute, ha bisogno costantemente dell aiuto di terzi

Dettagli

3.03 Stato al 1 gennaio 2011

3.03 Stato al 1 gennaio 2011 3.03 Stato al 1 gennaio 2011 Rendite per superstiti dell AVS Rendite per superstiti 1 Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, del padre o della madre, i superstiti

Dettagli

LE PENSIONI DI ANZIANITA IN EUROPA QUADRO SCHEMATICO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

LE PENSIONI DI ANZIANITA IN EUROPA QUADRO SCHEMATICO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE LE PENSIONI DI ANZIANITA IN EUROPA QUADRO SCHEMATICO DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE AUSTRIA BELGIO CIPRO DANIMARCA ESTONIA FINLANDIA FRANCIA La pensione ordinaria è erogata al compimento del 60 anno di età

Dettagli

2.09 Stato al 1 gennaio 2013

2.09 Stato al 1 gennaio 2013 2.09 Stato al 1 gennaio 2013 Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere In generale 1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

1.03 Stato al 1 gennaio 2012

1.03 Stato al 1 gennaio 2012 1.03 Stato al 1 gennaio 2012 Accrediti per compiti assistenziali Base legale 1 Le disposizioni legali prevedono che, per il calcolo delle rendite, possano essere conteggiati anche accrediti per compiti

Dettagli

4.14 Stato al 1 gennaio 2012

4.14 Stato al 1 gennaio 2012 4.14 Stato al 1 gennaio 2012 Contributo per l assistenza dell AI In generale 1 Il contributo per l assistenza permette ai beneficiari di un assegno per grandi invalidi che desiderano vivere a domicilio

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c. CIRCOLARE N 2/2007 Tivoli, 29/01/2007 Oggetto: NOVITA MODELLI INTRASTAT. Spett.le Clientela, dal 1 gennaio 2007 la ROMANIA e la BULGARIA sono entrate a far parte dell Unione Europea, pertanto le merci

Dettagli

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n. 42-37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640 Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236 Accredited - Agréé U.O.C. SERVIZIO CONVENZIONI Via G. Murari

Dettagli

1. Cittadino europeo soggiornante per motivi di lavoro (artt.7, 9 e 19) :

1. Cittadino europeo soggiornante per motivi di lavoro (artt.7, 9 e 19) : Documenti necessari per la domanda di residenza dei cittadini dell Unione Europea (Decreto Legislativo del 6 febbraio 2007, n.30 pubb. sulla G.U. n. 72 del 27/3/ 07 in vigore dall 11.4. 07) L iscrizione

Dettagli

Informazioni sull assicurazione malattia per persone titolari di una pensione svizzera che si trasferiscono in uno stato dell UE o dell AELS

Informazioni sull assicurazione malattia per persone titolari di una pensione svizzera che si trasferiscono in uno stato dell UE o dell AELS Informazioni sull assicurazione malattia per persone titolari di una pensione svizzera che si trasferiscono in uno stato dell UE o dell AELS Gettiamo dei ponti Istituzione comune LAMal Gibelinstrasse 25

Dettagli

Salute: Preparativi per le vacanze viaggiate sempre con la vostra tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)?

Salute: Preparativi per le vacanze viaggiate sempre con la vostra tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)? MEMO/11/406 Bruxelles, 16 giugno 2011 Salute: Preparativi per le vacanze viaggiate sempre con la vostra tessera europea di assicurazione malattia (TEAM)? Non si sa mai. Pensate di recarvi in un paese dell'ue,

Dettagli

Agenzia Nazionale LLP Italia Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - CSICERT N SQ062274

Agenzia Nazionale LLP Italia Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2000 - CSICERT N SQ062274 Programma di Apprendimento Permanente Allegato all Invito Generale a presentare proposte 2007 Disposizioni finanziarie e importi dei contributi comunitari definiti dall Agenzia LLP Italia 1. Comenius Partenariati

Dettagli

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento 3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno raggiunto l età ordinaria di pensionamento. Gli

Dettagli

832.102. Ordinanza sull assicurazione malattie. (OAMal)

832.102. Ordinanza sull assicurazione malattie. (OAMal) Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) 832.102 del 27 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 2000 1 sulla parte

Dettagli

1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale

1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale 1 pilastro, AVS / AI Garanzia del minimo esistenziale La previdenza statale, nell ambito dell AVS/ AI, garantisce il minimo di sussistenza a tutta la popolazione. 1. Contesto In Svizzera la previdenza

Dettagli

02 PAESI CEE. Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

02 PAESI CEE. Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. 02 PAESI CEE 2.1 DISTACCO 2.1.1 Adempimenti Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. E sufficiente richiedere

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

PIANO DI PREVIDENZA F10

PIANO DI PREVIDENZA F10 REGOLAMENTO 1 a PARTE PIANO DI PREVIDENZA F10 A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano di previdenza F10 entra in vigore l ordinamento per la previdenza professionale ai

Dettagli

6.01 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità di perdita di guadagno

6.01 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità di perdita di guadagno 6.01 Prestazioni dell'ipg ( e maternità) perdita di guadagno Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le persone che prestano nell esercito svizzero, nel di protezione civile, nel civile, nel della Croce Rossa

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi

1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi 1.07 Generalità Accrediti per compiti educativi Stato al 1 gennaio 2016 In breve Le disposizioni legali prevedono che, nel calcolo delle rendite, si possano eventualmente conteggiare degli accrediti per

Dettagli

IL CITTADINO COMUNITARIO IN ANAGRAFE

IL CITTADINO COMUNITARIO IN ANAGRAFE IL CITTADINO COMUNITARIO IN ANAGRAFE D.Lgs. 30/2007 1 PAESI MEMBRI DELL UNIONE EUROPEA 1. Austria 2. Belgio 3. Bulgaria 4. Cipro 5. Danimarca 6. Estonia 7. Finlandia 8. Francia 9. Germania 10. Grecia 11.

Dettagli

Approfondimento su Schengen

Approfondimento su Schengen Approfondimento su Schengen INFORMAZIONI SUL DIRITTO COMUNITARIO INTRODUZIONE Le disposizioni dell accordo di Schengen prevedono l abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri facenti

Dettagli

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio

Dettagli

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite

1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite 3.06 Stato al 1 o gennaio 2007 Calcolo anticipato della rendita Informazioni sulla rendita futura 1 Il calcolo anticipato della rendita informa sulle rendite AVS/AI a cui si avrà verosimilmente diritto.

Dettagli

uno o due passi Per ottenere una o più prestazioni sociali per lei e la sua famiglia

uno o due passi Per ottenere una o più prestazioni sociali per lei e la sua famiglia Per ottenere una o più prestazioni sociali per lei e la sua famiglia si rechi alla cancelleria del suo comune di domicilio, che la informerà sulle prestazioni sociali cantonali. Non dovrà compilare nessun

Dettagli

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI 5.2.5 DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI Bellinzona, marzo 2010 CIRCOLARE N. 5/2010 Abroga la circolare n. 5/2003 del gennaio 2003 TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI E DEI CONTRIBUTI DELLE ASSICURAZIONI

Dettagli

Cittadini appartenenti all'unione Europea

Cittadini appartenenti all'unione Europea Cittadini appartenenti all'unione Europea Iscrizione Obbligatoria Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla Asl e durata dell iscrizione Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato -

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

Testo originale. Art. 1

Testo originale. Art. 1 Testo originale 0.831.109.454.21 Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962 Conchiuso il 4 luglio 1969

Dettagli

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)

Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000) Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso

Dettagli

Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE. Informazioni generali

Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE. Informazioni generali Cassa Disoccupazione CRISTIANO SOCIALE Informazioni generali sull assicurazione contro la disoccupazione 1. Disdetta del rapporto di lavoro 2. Annuncio 3. Diritto alle indennità 4. Informazioni varie 1.

Dettagli

Documenti per l iscrizione al I anno a.s. 2013-14. - Certificato sostitutivo del diploma di 3^ media. Completare l iscrizione entro la fine di Agosto

Documenti per l iscrizione al I anno a.s. 2013-14. - Certificato sostitutivo del diploma di 3^ media. Completare l iscrizione entro la fine di Agosto Via Cappuccini, 27 75100 MATERA Tel/fax 0835 310024 - Presidenza 0835 310040 C.F. 93002390776 http:/www.liceoartisticomatera.it mtsl01000b@istruzione.it Documenti per l iscrizione al I anno a.s. 2013-14

Dettagli

Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere

Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere 2.09 Contributi Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Questo promemoria fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti

Dettagli

INFORMAZIONI PERSONALI

INFORMAZIONI PERSONALI ALLEGATO B Compilare l atto di candidatura, stamparlo, firmarlo ed inviarlo all Agenzia Nazionale LLP Italia per posta, o a mezzo fax nelle modalità specificate nell Invito a presentare candidature ESPERTI

Dettagli

Codice civile svizzero

Codice civile svizzero Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il

Dettagli

2 pilastro, LPP Previdenza professionale

2 pilastro, LPP Previdenza professionale 2 pilastro, LPP Previdenza professionale La previdenza professionale è parte integrante del secondo pilastro e serve a mantenere il tenore di vita abituale. 1. Contesto In Svizzera la previdenza per la

Dettagli

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008

Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 Promemoria relativo alla polizza di previdenza vincolata (pilastro 3a), valido a partire dal 1 gennaio 2008 1. Ordinamento dei beneficiari I contratti del pilastro 3a devono comprendere obbligatoriamente

Dettagli

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:

Dettagli

L'importo annuo della prestazione complementare corrisponde alla differenza fra le spese riconosciute (fabbisogno) ed i redditi computabili.

L'importo annuo della prestazione complementare corrisponde alla differenza fra le spese riconosciute (fabbisogno) ed i redditi computabili. Prestazioni complementari cantonali (PC) alle rendite AVS e AI 1. Diritto alle prestazioni Hanno diritto alle prestazioni complementari i cittadini svizzeri, domiciliati nel Cantone Ticino, ai quali spetta

Dettagli

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011

1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 1.2011 Stato al 1 gennaio 2011 Modifiche concernenti contributi e prestazioni in vigore dal 1 gennaio 2011 Indice Cifra Contributi 1-5 Prestazioni dell AVS 6-7 Prestazioni dell AI 8-9 Prestazioni complementari

Dettagli

3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS

3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS 3.03 Prestazioni dell AVS Renditi per superstiti dell AVS Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve Le rendite per superstiti hanno lo scopo di evitare che, al decesso del coniuge, di uno o di entrambi i genitori,

Dettagli

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari Traduzione 1 Convenzione europea sull equivalenza dei periodi di studi universitari 0.414.31 Conclusa a Parigi il 15 dicembre 1956 Approvata dall Assemblea federale il 6 marzo 1991 2 Istrumento di ratificazione

Dettagli

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 tra (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo) rappresentata/o da (Nome, cognome, via, NAP, luogo) e (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo)

Dettagli

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità 6.01 Stato al 1 gennaio 2009 perdita di guadagno Persone aventi diritto alle indennità 1 Hanno diritto alle indennità di perdita di guadagno (IPG) le persone domiciliate in Svizzera o all estero che: prestano

Dettagli

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07

Valida dal 1 gennaio 1994. Stato: 1 gennaio 2005. 318.102.07 i 6.07 Circolare sui contributi dovuti all AVS AI e IPG, dalle persone esercitanti un attività lucrativa che hanno raggiunto l età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia Valida dal 1 gennaio 1994 Stato:

Dettagli

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare

Dettagli

Richiesta assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL)

Richiesta assegni familiari per le persone senza attività lucrativa (PSAL) Casella postale 2121 Via Ghiringhelli 15a 6501 Bellinzona Telefono 091 821 91 11 Fax 091 821 92 99 ias@ias.ti.ch www.iasticino.ch Cassa cantonale per gli assegni familiari Richiesta assegni familiari per

Dettagli

Regolamento Cassa Sanitaria BNL

Regolamento Cassa Sanitaria BNL Regolamento Cassa Sanitaria BNL Articolo 1 (oggetto e validità del regolamento) Il seguente Regolamento disciplina il funzionamento della Cassa Sanitaria BNL costituita ai sensi dell art. 36 e segg. Cod.

Dettagli

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 26/07/2013

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 26/07/2013 Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 26/07/2013 Circolare n. 114 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici

Dettagli

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali Ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) 830.11 dell 11 settembre 2002 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 81 della legge federale

Dettagli

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE HELVETIA AEQUA PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO FONDO PENSIONE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE Helvetia Aequa è iscritto all Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5079. Helvetia Vita S.p.A.,

Dettagli

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno

Dettagli

4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI

4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI 4.13 Prestazioni dell AI Assegni per grandi invalidi dell AI Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L obiettivo dell assegno per grandi invalidi è consentire alle persone disabili di vivere in modo indipendente.

Dettagli

L assistenza sociale in Ticino

L assistenza sociale in Ticino PAGINA 1 Divisione dell azione sociale e delle famiglie (DASF) L assistenza sociale in Ticino In questo numero 1 Dati statistici 12-2 Legenda 3 Evoluzione delle domande inoltrate 4 Le domande attive 5

Dettagli

2.08 Stato al 1 gennaio 2011

2.08 Stato al 1 gennaio 2011 2.08 Stato al 1 gennaio 2011 Contributi all assicurazione contro la disoccupazione L assicurazione contro la disoccupazione è obbligatoria 1 Come l assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS),

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la maternità

Legge federale sull assicurazione per la maternità Termine di referendum: 9 aprile 1999 Legge federale sull assicurazione per la maternità (LAMat) del 18 dicembre 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 34 quinquies capoverso

Dettagli

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione Regolamento di previdenza del 15 giugno 2007 per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC) Modifica del 26 giugno 2012 Approvata dal Consiglio federale

Dettagli

Risposte alle domande più frequenti concernenti la partecipazione ai costi «Frequently Asked Questions» (FAQ)

Risposte alle domande più frequenti concernenti la partecipazione ai costi «Frequently Asked Questions» (FAQ) Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio Risposte alle domande più frequenti concernenti la partecipazione

Dettagli

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile

PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 2222 del codice civile Tra L Università di, Dipartimento di con sede in alla Via, codice fiscale, in persona del rappresentante legale sig., di seguito denominata

Dettagli

Ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento *

Ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento * 5.050 Ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento * del maggio 986 (stato gennaio 0) emanata dal Gran Consiglio il maggio 986 ) ai sensi dell'art.

Dettagli

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28

Direzione Generale. Roma, 02-01-2015. Messaggio n. 28 Direzione Generale Roma, 02-01-2015 Messaggio n. 28 Allegati n.1 OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi

Dettagli

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015)

0.831.109.776.11. Titolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 1 aprile 2015) Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Orientale dell Uruguay 0.831.109.776.11 Concluso il

Dettagli

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE RIFORMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO A PARTIRE DALL 01.01.2007 IN APPLICAZIONE DELL ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005 N. 252 Ogni lavoratore del settore

Dettagli

DATI SUL CONTRIBUENTE ALLEGATO 1. DOMANDA per far valere agevolazioni speciali per i famigliari a carico nel calcolo informativo dell IRPEF per il

DATI SUL CONTRIBUENTE ALLEGATO 1. DOMANDA per far valere agevolazioni speciali per i famigliari a carico nel calcolo informativo dell IRPEF per il Anno di nascita Rapporto di parentela DATI SUL CONTRIBUENTE ALLEGATO 1 (nome e cognome del contribuente) (Codice fiscale) (dati sulla residenza: città, via, numero civico) (Posta elettronica) (CAP, denominazione

Dettagli

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati

Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati Traduzione dei testi originali francese e inglese 1 Accordo sulla soppressione dei visti per i rifugiati 0.142.38 Conchiuso a Strasburgo il 20 aprile 1959 Approvato dall Assemblea federale il 27 settembre

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A valido a partire dal 1 gennaio 2003 INDICE DISPOSIZIONI GENERALI PAGINA 1. Campo d applicazione 4 DISPOSIZIONI

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE Norme di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV del regolamento del Fondo di Previdenza Generale (Approvate dal Consiglio

Dettagli

Prestazioni complementari cantonali (PC) alle rendite AVS e AI. 1. Diritto alle prestazioni

Prestazioni complementari cantonali (PC) alle rendite AVS e AI. 1. Diritto alle prestazioni Prestazioni complementari cantonali (PC) alle rendite AVS e AI 1. Diritto alle prestazioni Le prestazioni complementari sono delle prestazioni subordinate alla situazione economica del richiedente o dei

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pensioni La pensione ai superstiti Aggiornato al Febbraio 2006 E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del

Dettagli

Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero

Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero Decisioni del Consiglio nazionale del 19.6.2014 Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) e-parl 26.06.2014 11:15 Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio

Dettagli

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione»

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2011 Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione» Un opuscolo per i disoccupati Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere

Dettagli

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n. 42-37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640 Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236 Accredited - Agréé U.O.C. SERVIZIO CONVENZIONI Via G. Murari

Dettagli

Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro

Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro 2.07 Contributi Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve La procedura di conteggio semplificata rientra nel quadro della legge federale concernente

Dettagli

La protezione e l'inclusione sociale in Europa: fatti e cifre chiave

La protezione e l'inclusione sociale in Europa: fatti e cifre chiave MEMO/08/XXX Bruxelles, 16 ottobre 2008 La protezione e l'inclusione sociale in Europa: fatti e cifre chiave La Commissione europea pubblica oggi il resoconto annuale delle tendenze sociali negli Stati

Dettagli

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione

FATA Futuro Attivo. Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale - Allegato alla Nota informativa - Documento sul regime fiscale Allegato alla Nota informativa Pagina 1

Dettagli

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14)

GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) GENERAFUTURO Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo Fondo Pensione Documento sul regime fiscale (ed. 08/14) Allegato alla Nota Informativa Pagina 2 di 6 - Pagina Documento bianca sul regime

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

15 lezione Le prestazioni previdenziali e assistenziali

15 lezione Le prestazioni previdenziali e assistenziali L'attività dell Inps consiste nella liquidazione e nel pagamento delle prestazioni che possono essere di natura previdenziale assistenziale sono liquidate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate

Dettagli

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA

Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A. Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Piano previdenziale in complemento al Regolamento di previdenza della Cassa Pensione del Gruppo C&A Piano base per i collaboratori della C&A Mode SA Valido dal 1 o gennaio 2015 Indice Art. 1 Regolamento

Dettagli

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI - INTERNATIONAL SCHOOL FOR ADVANCED STUDIES REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE, DELL ALLIEVO, DEL BORSISTA DI POST- DOTTORATO E DELL ASSEGNISTA DI RICERCA ART. 1 GENERALITA 1.

Dettagli