Salute multiconfort gold Assicurazione rimborso spese di cura da malattia, infortunio o parto

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1 Tutela persona Per la famiglia Salute multiconfort gold Assicurazione rimborso spese di cura da malattia, infortunio o parto Il presente Fascicolo Informativo contenente: Nota informativa e Glossario Condizioni Generali di assicurazione Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

2 Home insurance In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1 novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all indirizzo area clienti e seguendo le istruzioni ivi riportate.

3 Nota Informativa

4 NOTA INFORMATIVA Sommario A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni 5. Periodi di carenza contrattuali 6. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario 7. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione 8. Premi 9. Adeguamento del premio, delle somme assicurate o dei massimali 10. Diritto di recesso 11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto 12. Legge applicabile al contratto 13. Regime fiscale 14. Informazioni in corso di contratto C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 15. Sinistri liquidazione dell indennizzo 16. Convenzioni 17. Reclami 18. Arbitrato GLOSSARIO Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 2 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

5 NOTA INFORMATIVA Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Denominazione sociale e forma giuridica L'impresa di assicurazione denominata nel seguito Società è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l Italia. Sede legale La Sede legale è in Italia in via G.B. Cassinis, Milano mentre la Direzione Generale è in via XXV Aprile, San Donato Milanese (MI). Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel , info@nationalesuisse.it Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all albo delle imprese di assicurazione con il numero Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati relativi al bilancio 2014) Patrimonio netto L ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,0 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3,0 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità L indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest ultimo calcolato in funzione dei premi incassati o dell onere dei sinistri), è pari a 1,32. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo. Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Durata e rinnovo del contratto La polizza non prevede tacito rinnovo e pertanto la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall art.1901, 2 comma, del Codice Civile. 4. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Assicurazione malattia La Società tiene indenne l Assicurato, fino a concorrenza dei massimali annui indicati in polizza (anche in caso di utilizzo da parte dell Assicurato delle strutture convenzionate), delle spese di natura sanitaria sostenute per interventi chirurgici, ricoveri e day hospital a seguito di malattia o infortunio o parto. Possono essere indennizzate le spese sostenute per gli onorari dei medici, i diritti di sala operatoria, i medicinali, gli esami diagnostici e le visite specialistiche, i trattamenti fisioterapici, le rette di ricovero. L assicurazione è operante anche per i figli dell Assicurata, durante i loro primi 30 giorni di vita, a condizione che il ricovero per il parto di quest ultima risulti in garanzia. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 3 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

6 NOTA INFORMATIVA Per gli aspetti di dettaglio relativi alle prestazioni garantite si rimanda agli articoli Rischio assicurato, Cure al neonato e Diaria alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero o il day hospital delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA L assicurazione prevede limitazioni alla garanzia (limiti di indennizzo e scoperti) per la cui descrizione si rimanda al successivo punto 15. Convenzione. Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutte le spese elencate all articolo Rischi esclusi riportato nella sezione Assicurazione Rimborso spese mediche delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché quelle conseguenti agli eventi ivi indicati. Assicurazione assistenza All assicurazione Malattia è possibile abbinare un insieme di servizi che operano in caso di infortunio o malattia e focalizzati sull'aiuto dell assicurato presso il suo domicilio, mediante assistenza di primo soccorso e/o post ricovero, o sulla risoluzione dei problemi che si possono verificare quando è in viaggio, gestendo situazioni di emergenza in ogni parte del mondo. Assicurazione Trasporto in autoambulanza in Italia Assistenza per cure fisioterapiche con indirizzo riabilitativo Invio di un infermiere a domicilio Anticipo spese mediche Rimpatrio della salma Limite alla prestazione Spesa necessaria per compiere fino Km 200 (andata/ritorno) 260 per sinistro 1500 per sinistro con garanzie di restituzione per sinistro Si segnala che la durata massima della garanzia assicurativa per ciascun periodo di permanenza continuata all estero nel corso di ciascun anno di validità dell assicurazione è di 60 (sessanta) giorni. AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati all articolo Esclusioni della sezione Assicurazione Assistenza delle Condizioni Generali di Assicurazione. L assicurazione non è concedibile a chi abbia un età superiore a quella massima di permanenza e quindi la scadenza della polizza è fissata alla scadenza annuale successiva al compimento di tale età. AVVERTENZA Il limite massimo di età assicurabile è 65 anni. 5. Periodi di carenza contrattuali L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Fermo quanto sopra, l assicurazione, anche dopo il pagamento del premio, non è sempre efficace fin da subito. AVVERTENZA La garanzia della presente polizza decorre: per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l assicurazione; per le malattie: il periodo di carenza va dal 30 giorno successivo a quello di effetto dell assicurazione (per le malattie più comuni) fino al 300 giorno (per le malattie del puerperio); per il parto: dal 300 giorno. Per un quadro completo della decorrenza della garanzia e dei termini di aspettativa si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario È assolutamente necessario che all atto della stipulazione del contratto il Proponente fornisca risposte precise e veritiere alle domande a proposito dello stato di salute degli Assicurandi nonché sui loro precedenti assicurativi. AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione così come espressamente indicato all articolo Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio delle Condizioni Generali di Assicurazione. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 4 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

7 NOTA INFORMATIVA Particolare rilevanza assumono inoltre le condizioni di inassicurabilità dell Assicurato, che si esplicano nella presenza di sieropositività al virus H.I.V., alcolismo e tossicodipendenza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell Assicurato stesso. Il manifestarsi nell Assicurato di una o più di tali affezioni o malattie nel corso dell assicurazione costituisce per la Società aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito l assicurazione ai sensi dell art del Codice Civile, applicandosi in tal caso la disciplina ivi prevista. Per i dettagli si rimanda all articolo Persone non assicurabili delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per la stipulazione della polizza è obbligatoria la preventiva compilazione del Questionario Sanitario per ogni singolo Assicurato. Il Questionario diviene parte integrante della polizza. AVVERTENZA È fondamentale rispondere in maniera precisa e veritiera alle domande previste dal Questionario Sanitario, in quanto da ciò dipende la validità della polizza, ai sensi degli artt.1892 e 1893 del Codice Civile. Ricordiamo inoltre che, firmando il questionario, l Assicurato si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte vengono scritte da terzi, ai sensi dell articolo 1894 del Codice Civile. 7. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Salvo quanto indicato al precedente punto 6. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio con riferimento alle persone non assicurabili, secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione all articolo Aggravamento del rischio il Contraente e/o l Assicurato non sono tenuti a comunicare eventuali aggravamenti del rischio o variazioni nella professione esercitata. 8. Premi L assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a indennizzare l Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società. Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il contratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si segnala che In caso di pagamento del premio oltre 90 giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa descritti al successivo punto 5. Periodi di carenza contrattuali. Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza. Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso l Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all Intermediario; assegno non trasferibile intestato all Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza. È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate. Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza. 9. Adeguamento del premio, delle somme assicurate o dei massimali Ad ogni scadenza annuale, i valori che rappresentano il massimale assicurato, gli eventuali limiti di indennizzo e le franchigie, non espressi in percentuale, nonché il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice rappresentato dalla media ponderata degli indici degli Onorari specialistici, analisi cliniche, accertamenti diagnostici e servizi ospedalieri, rilevato dallo Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L assicurazione Assistenza non è soggetta ad indicizzazione. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 5 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

8 NOTA INFORMATIVA Esempio valore indice alla decorrenza della polizza: 150 valore indice alla ricorrenza annuale successiva: 159 massimale rimborso spese di cura assicurato alla decorrenza: ,00 euro premio annuo dovuto alla decorrenza: 75,00 euro massimale assicurato alla ricorrenza annuale successiva: x ( ) = ,00 euro premio annuo dovuto alla ricorrenza annuale successiva: 75 x ( ) = 79,50 euro Per aspetti di dettaglio si rimanda all articolo Indicizzazione delle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Diritto di recesso Poiché la durata dei contratti non può superare i cinque anni (più eventuale rateo), secondo il disposto del primo comma dell articolo 1899 del Codice Civile non è riconosciuta al Contraente la facoltà di recedere dall assicurazione, se non in caso di sinistro e secondo le condizioni di seguito descritte. Per tutte le indicazioni relative ai termini e alle modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all articolo Recesso in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione. AVVERTENZA Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione. In tal caso la Società, entro 45 giorni dalla cessazione dell assicurazione, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza e il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso. In ogni caso, il recesso non può essere esercitato dalla Società decorso un anno dalla data di stipulazione della polizza. 11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. 12. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano. 13. Regime fiscale Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto i rischi di danni alla persona sono soggetti a imposta nella misura del 2,50%. I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti in polizza sono soggetti a imposta nella misura del 10,00%. Detraibilità fiscale dei premi I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso. Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non soggette ad alcuna imposizione fiscale. 14. Informazioni in corso di contratto Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all indirizzo le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto. Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo presentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. Via XXV Aprile, San Donato Milanese Fax ; info@nationalesuisse.it; richiesteinformazioni@pec.nationalesuisse.it, qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta elettronica certificata. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 6 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

9 NOTA INFORMATIVA C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 15. Sinistri liquidazione dell indennizzo La denuncia del sinistro segue modalità differenti in funzione del fatto che l Assicurato si avvalga di Centri Medici Convenzionati o meno; nel primo caso la richiesta deve essere effettuata direttamente alla Struttura Organizzativa che gestisce la convenzione con i suddetti centri medici, nel secondo caso alla Società ovvero all Intermediario cui è assegnata la polizza. Premesso che per insorgenza del sinistro s intende il momento in cui si verifica il ricovero in Istituto di cura, il day hospital o l intervento chirurgico reso necessario a seguito di infortunio, malattia o parto e fermo restando quanto indicato al punto 5. Periodi di carenza contrattuali, si precisa che in caso di ricovero iniziato prima della scadenza della polizza e protrattosi senza interruzione fin oltre tale momento, la Società tiene indenne l Assicurato delle spese del ricovero stesso pertinenti al periodo successivo alla cessazione dell assicurazione e fino alla data della dimissione dall Istituto di Cura, come meglio precisato all articolo Spese pertinenti al periodo successivo alla scadenza della polizza. AVVERTENZA Il Contraente e/o l Assicurato deve dare avviso del sinistro nei tempi e con le modalità descritte dal combinato disposto degli articoli Denuncia del sinistro - obblighi dell Assicurato o del Contraente e Obblighi dell Assicurato o del Contraente per usufruire del pagamento diretto delle Norme in caso di sinistro nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Per gli aspetti di dettaglio inerenti le procedure liquidative si rimanda all articolo Criteri di liquidazione dell indennizzo delle norme suindicate. Nell ipotesi in cui l Assicurato non si rivolga a Centri Medici Convenzionati, la gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società; diversamente, e in ogni caso con riferimento alla assicurazione di Assistenza, la gestione dei sinistri è affidata a un organizzazione esterna in ragione di specifico accordo stipulato con la Società, sia per il pagamento diretto ai Centri medici che aderiscono alla Convenzione che per l erogazione delle prestazioni di Assistenza alla persona. AVVERTENZA La gestione dei sinistri per l assicurazione Assistenza alla persona è affidata a Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, Milano numero verde tel , alla quale l Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro; quest ultima avviene nei termini e con le modalità previste nelle ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA delle Norme relative al modulo Assistenza contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa di Europ Assistance al verificarsi del sinistro. 16. Convenzioni La polizza prevede, in base ad un accordo con Europ Assistance Service S.p.A., che il pagamento delle spese di cura sia effettuato direttamente dalla Società, senza alcun anticipo da parte dell Assicurato e senza applicazione di alcuno scoperto. AVVERTENZA Le condizioni di cui sopra operano purché l Assicurato si avvalga di un Centro Medico Convenzionato. Le spese sostenute invece in Istituti di cura, ambulatori non convenzionati e/o per medici non convenzionati vengono rimborsate all Assicurato, che avrà quindi provveduto in proprio al pagamento delle spese stesse, con la applicazione dello scoperto del 20%. Per il ricovero conseguente a parto effettuato in strutture mediche non convenzionate, la Società rimborserà le spese sostenute nel limite massimo dell 1% del massimale garantito con l applicazione di uno scoperto del 20%. In caso di parto con taglio cesareo il citato limite si intende elevato al 2%. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al combinato disposto degli articoli Modalità di pagamento dell indennizzo e Obblighi dell Assicurato o del Contraente per usufruire del pagamento diretto delle Condizioni Generali di Assicurazioni. Per un efficace utilizzo della Rete di Centri Medici convenzionati con Europ Assistance Service e al fine di ottimizzare le prestazioni offerte dall assicurazione si consiglia di consultare l allegata GUIDA OPERATIVA ALL UTILIZZO DELLA RETE DEI CENTRI MEDICI CONVENZIONATI. Si segnala infine che sul sito internet della Società è disponibile l elenco aggiornato dei Centri Medici Convenzionati. Esempio n. 1 Parto o parto cesareo in un Centro Medico Convenzionato Massimale assicurato: euro La Società pagherà direttamente al Centro quanto dovuto dall Assicurato Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 7 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

10 NOTA INFORMATIVA Esempio n. 2 Parto in una struttura non convenzionata Massimale assicurato: euro Spese sostenute dall Assicurato: euro Somma rimborsata: x 1% = euro scoperto del 20% X (1-20%) = euro Esempio n. 3 Parto cesareo in una struttura non convenzionata Massimale assicurato: euro Spese sostenute dall Assicurato: euro Somma rimborsata: x 2% = scoperto del 20% X (1-20%) = euro 17. Reclami Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per reclamo s intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso: Nationale Suisse S.p.A. Ufficio reclami Via G.B. Cassinis Milano (Italia) Fax reclami@nationalesuisse.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS (Via del Quirinale 21, Roma oppure ai fax ) i reclami: - per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia al sito della Società all'indirizzo nella sezione Reclami. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: 2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita; b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto. È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 8 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

11 NOTA INFORMATIVA 18. Arbitrato In caso di disaccordo sull indennizzabilità del danno e sull eventuale misura dello stesso è possibile evitare una controversia processuale ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la soluzione delle divergenze di natura medica viene demandata ad un collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo di comune accordo, ferma restando la possibilità di adire all Autorità giudiziaria ordinaria qualora una Parte decida di impugnare l esito della procedura arbitrale. Si ricorda che il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al domicilio dell Assicurato. *** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A. Documento redatto nel mese di aprile 2015, data dell ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 9 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

12 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrattuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all assicurazione Malattia 3. definizioni relative all assicurazione Assistenza Definizioni generali Anno (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile); Assicurato : la persona il cui interesse è protetto dall'assicurazione; Assicurazione : il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro; Contraente : il soggetto che stipula l'assicurazione; Polizza : il documento che prova l'assicurazione; Premio : la somma dovuta dal Contraente alla Società per l assicurazione; Settimana : periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni; Società : l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A. Definizioni relative all assicurazione Malattia Ambulatorio : la struttura od il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all esercizio della professione medica individuale; Centro Medico Convenzionato : l Istituto di Cura, l ambulatorio e i medici specialisti, convenzionati con Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento Milano, ai quali l Assicurato può rivolgersi, previo contatto telefonico con la Centrale Salute di Europ Assistance Service, per usufruire delle prestazioni mediche richieste. A tal fine la Società ha stipulato specifico accordo con Europ Assistance Service S.p.A.; Day hospital : la degenza esclusivamente diurna in istituto di cura documentata da cartella clinica per prestazioni di carattere diagnostico, terapeutico e riabilitativo, che non comportano la necessità di un ricovero ma richiedono, per loro natura e complessità, l esigenza di un regime di assistenza medica e infermieristica continuo. Il day surgery è assimilato al day hospital; Difetto fisico : l alterazione organica acquisita evidente o clinicamente diagnosticata; Franchigia : la parte dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato; Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Infortunio : l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intervento chirurgico : l atto medico, avente una diretta finalità terapeutica e praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti o in alternativa mediante l utilizzo di sorgenti di energia meccanica, luminosa o termica. Sono equiparati a interventi chirurgici: o gli accertamenti diagnostici invasivi, intendendo come tali quelli che comportano il prelievo cruento dei tessuti per l espletamento di indagini istologiche e quelli che comportano l introduzione di cateteri o strumenti ottici non attraverso cavità naturali bensì mediante una cruentazione dei tessuti; o la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Istituto di cura : l ospedale, la clinica universitaria, la casa di cura, l istituto universitario, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge dalle competenti autorità, all erogazione di prestazioni sanitarie e ai ricoveri. Non si considerano istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza, lungodegenza e riabilitazione, le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche e le case di riposo; Lettera d impegno : il documento riportante gli obblighi reciproci del Centro Medico Convenzionato e dell Assicurato che quest ultimo deve sottoscrivere al momento del ricovero o del day hospital; Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 10 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

13 NOTA INFORMATIVA Malattia : ogni obiettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non conseguente a infortunio; Malformazione : la patologia clinicamente diagnosticata di origine congenita; Pagamento diretto : il pagamento diretto delle spese, da parte della Società, al Centro Medico Convenzionato; Questionario sanitario : il documento che descrive lo stato di salute dell Assicurato e che forma parte integrante della polizza; Ricovero : la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura; Rischio : la possibilità che si verifichi il sinistro; Scoperto : l importo da calcolarsi in misura percentuale sulle spese indennizzabili a termini di polizza che per ciascun sinistro rimane a carico dell Assicurato; Sinistro : il verificarsi del ricovero o della degenza in day hospital o dell intervento chirurgico reso necessario a seguito di infortunio, malattia o parto; Stato patologico : ogni alterazione dello stato di salute conseguente ad infortunio o malattia. Definizioni relative all assicurazione Assistenza Struttura Organizzativa : la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. Piazza Trento Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest ultima, al contatto telefonico con l Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della stessa Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza; Prestazioni : l assistenza da erogarsi in natura e cioè l aiuto che deve essere fornito all Assicurato, al momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la Struttura Organizzativa; Sinistro : l evento che si può verificare nel corso di validità dell assicurazione che determina la richiesta di assistenza dell Assicurato e che rientra nei termini di polizza. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 11 di 11 Mod. A ediz. 09/2013 agg.04/2015

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15 Condizioni Generali di Assicurazione

16 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE La polizza è composta da: le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A1120; le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale; la Scheda di Polizza - modello A riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza e le persone assicurate; l Allegato - modello A valido per l eventuale indicazione di persone assicurate non riportate sulla Scheda di Polizza; l Allegato - modello A106 - valido per l eventuale indicazione di condizioni speciali; il Questionario sanitario - modello A913 - la cui compilazione è indispensabile per la descrizione dello stato di salute. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE... pag. 3 SEZIONE ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE o Oggetto dell assicurazione... pag. 5 o Effetti dell assicurazione... pag. 7 o Sinistri... pag. 8 o Condizioni Particolari... pag.10 SEZIONE ASSICURAZIONE ASSISTENZA o Oggetto dell assicurazione... pag.11 o Sinistri... pag.14 o Istruzioni per la richiesta di prestazioni... pag.14 Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 24 novembre 2012, con atto n del suo repertorio (raccolta n ). Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 2 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 04/2015

17 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni Generali di Assicurazione NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 2 - Altre assicurazioni L'Assicurato od il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze rimborso spese mediche e/o di cura. La Società, in caso di dolosa omissione di tale comunicazione, non è tenuta a corrispondere l indennizzo. L Assicurato od il Contraente, in caso di sinistro interessante la Sezione Assicurazione Rimborso Spese Mediche, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art.1910 del Codice Civile. Art. 3 - Pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 15 (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. Fermo restando quanto sopra previsto, la garanzia decorre secondo i termini disposti dall art.22 (Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate. In caso di pagamento del premio oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza, decorrono nuovamente i termini di aspettativa previsti dall art.22 (Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il premio è determinato in base all età dell Assicurato al momento della stipulazione della polizza e rimane costante, salvo quanto previsto dall art.11 (Indicizzazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione, per tutta la durata contrattuale pattuita. Art. 4 - Durata dell assicurazione L'assicurazione, salvo quanto previsto dall art.27 (Recesso in caso di sinistro) delle Condizioni Generali di Assicurazione, scade alle ore del giorno indicato in polizza e non prevede il tacito rinnovo. Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio Non trova applicazione, relativamente all evoluzione dello stato di salute dell Assicurato nel corso della assicurazione, quanto disposto dall art.1898 del Codice Civile in materia di aggravamento del rischio, salvo quanto previsto dall art.23 (Persone non assicurabili) delle Condizioni Generali di Assicurazione e quanto indicato al comma successivo. L insorgenza nel corso dell assicurazione di diabete in terapia con insulina nonché di sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive ed epilessie costituisce aggravamento del rischio che il Contraente e/o l'assicurato deve comunicare alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare infatti la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art del Codice Civile. Art. 7 - Oneri fiscali dell assicurazione Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all assicurazione. Art. 8 - Assicurazione per conto altrui Se la polizza è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza stessa devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall Assicurato, così come disposto dall art.1891 del Codice Civile. Art. 9 - Foro competente Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio dell Assicurato. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 3 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 04/2015

18 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art Rinvio alle norme di legge L assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge. Art Indicizzazione (non valido per la Sezione Assicurazione Assistenza) Ad ogni scadenza annuale, i valori che rappresentano il massimale assicurato, gli eventuali limiti d indennizzo e le franchigie, non espressi in percentuale, nonché il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice rappresentato dalla media ponderata dei numeri indice onorari specialistici, analisi cliniche, accertamenti diagnostici e servizi ospedalieri, rilevato dall Istituto Centrale di Statistica (ISTAT). L adeguamento dei valori si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l indice indicato sulla Scheda di Polizza, corrispondente a quello del mese di giugno dell anno precedente quello di stipulazione della polizza, con quello del mese di giugno dell anno successivo. Gli aumenti o le riduzioni dei valori sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente, prendendo per base l ultimo indice che ha dato luogo a variazioni. Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 4 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 04/2015

19 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Art Rischio assicurato La Società tiene indenne l Assicurato, fino a concorrenza del massimale annuo garantito indicato sulla Scheda di Polizza, delle seguenti spese di natura sanitaria da lui sostenute rese necessarie da malattia, infortunio o parto: durante ricovero (escluso parto) day hospital intervento ricovero per con intervento chivento chirurvento chito chirurgico senza inter- con inter- senza interven- chirurgico in parto (anche ambulatorio cesareo) spese indennizzabili rurgico gico rurgico (terapia) onorari per l équipe chirurgica sì no sì no sì sì diritti di sala operatoria e materiale d intervento (comprese endoprotesi sì no sì no sì sì applicate durante intervento) medicinali, esami e accertamenti diagnostici sì sì sì no sì sì trattamenti fisioterapici e rieducativi sì sì sì sì no no altre prestazioni mediche e infermieristiche sì sì sì no no sì rette di ricovero o di degenza sì sì sì sì no sì Sono indennizzabili le spese sostenute: 1. prima e dopo l intervento chirurgico (escluso il parto) effettuato in Istituto di Cura per: le visite specialistiche, nonché gli esami o gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico effettuati nei 90 (novanta) giorni precedenti alla data del ricovero o della degenza in day hospital; le visite specialistiche, nonché gli esami o gli accertamenti diagnostici, i medicinali, le prestazioni mediche ed infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), purché prescritti dal medico, effettuati nei 90 (novanta) giorni successivi alla cessazione del ricovero o della degenza in day hospital; 2. prima e dopo il ricovero senza intervento chirurgico (escluso il parto) per: le visite specialistiche, nonché gli esami o gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico effettuati nei 30 (trenta) giorni precedenti il ricovero; le visite specialistiche, nonché gli esami o gli accertamenti diagnostici, i medicinali, le prestazioni mediche ed infermieristiche, i trattamenti fisioterapici e rieducativi, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), purché prescritti dal medico, effettuati nei 30 (trenta) giorni successivi alla cessazione del ricovero; 3. per il trasporto sanitario con il limite per anno assicurativo del 2% (due procento) del massimale garantito. Per trasporto sanitario si intende il trasferimento, con idoneo mezzo di trasporto sanitario, all Istituto di Cura o da un Istituto di Cura all altro e, successivamente, al domicilio dell Assicurato. L indennizzo viene riconosciuto esclusivamente per il ricovero (escluso il parto) ed il day hospital con intervento chirurgico. Art Cure al neonato L assicurazione è operante, durante i primi 30 (trenta) giorni di vita, per i nati da un parto indennizzabile a termini di polizza, per le stesse garanzie previste per la madre al momento del parto stesso. Per il neonato non opera quanto disposto dall art.15 (Diaria alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero o day hospital) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Art Modalità di pagamento dell indennizzo La Società tiene indenne l Assicurato delle spese garantite per l intervento chirurgico e per quelle durante il ricovero e il day hospital con le seguenti modalità: A) nel caso in cui l Assicurato si avvalga dei Centri Medici Convenzionati, la Società pagherà direttamente a questi ultimi quanto dovuto dall Assicurato, fino a concorrenza dell importo a questi rimborsabile. Il Contraente e/o l Assicurato si impegnano a restituire alla Società gli importi dalla stessa liquidati per prestazioni che, dall esame della cartella clinica o da altra documentazione medica, risultino non indennizzabili a termini di polizza; Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 5 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 04/2015

20 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE B) nel caso in cui l Assicurato (escluso il parto) non si avvalga dei Centri Medici Convenzionati o non rispetti quanto stabilito all art.25 (Obblighi dell Assicurato o del Contraente per usufruire del pagamento diretto), la Società rimborserà all Assicurato le spese sostenute entro le seguenti misure: spese indennizzabili: misura del rimborso: 1. spese relative a: onorari per l équipe chirurgica; diritti di sala operatoria; materiale d intervento; medicinali, esami ed accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi; altre prestazioni mediche e infermieristiche; rette di ricovero o di degenza; 2. spese relative a endoprotesi applicate durante (in base alle garanzie previste dall art.12) fino a concorrenza dell insieme delle spese sostenute, ma con l applicazione di uno scoperto del 20% (venti procento). fino a concorrenza delle spese sostenute. l intervento chirurgico: C) per il rimborso delle spese relative al parto: nel caso in cui l Assicurato non si avvalga dei Centri Medici Convenzionati, la Società rimborserà all Assicurato le spese sostenute nel limite massimo dell 1% (uno procento) del massimale garantito con l applicazione di uno scoperto del 20% (venti procento). In caso di parto cesareo il menzionato limite massimo si intende elevato al 2% (due procento); nel caso in cui l Assicurato si avvalga dei Centri Medici Convenzionati utilizzando però chirurghi, medici, paramedici o l intera équipe chirurgica non convenzionati, la Società: pagherà il Centro Medico Convenzionato secondo le modalità di cui al precedente punto A); rimborserà all Assicurato le spese sostenute per gli onorari dei chirurghi, medici, paramedici o dell intera équipe chirurgica nel limite massimo dell 1% (uno procento) del massimale garantito con l applicazione di uno scoperto del 20% (venti procento). In caso di parto cesareo il menzionato limite massimo si intende elevato al 2% (due procento); D) nel caso in cui l Assicurato (escluso il parto) si avvalga di un Centro Medico Convenzionato utilizzando però chirurghi, medici, paramedici o l intera équipe chirurgica non convenzionati, la Società: pagherà il Centro Medico Convenzionato secondo le modalità di cui al precedente punto A); rimborserà all Assicurato le spese sostenute per gli onorari dei chirurghi, medici, paramedici o dell intera équipe chirurgica secondo le modalità di cui al precedente punto B)1. con l applicazione dello scoperto ivi previsto. Relativamente alle spese di cui all art.12 (Rischio assicurato), punti 1, 2 e 3, il rimborso avverrà a mani dell Assicurato a termini di polizza anche nel caso in cui l Assicurato stesso si sia avvalso di un Centro Medico Convenzionato. Art Diaria alternativa al rimborso delle spese durante il ricovero o day hospital L Assicurato, in caso di mancato utilizzo dei Centri Medici Convenzionati, può chiedere, in alternativa all indennizzo garantito per le spese sostenute durante il periodo di ricovero o day hospital, ovvero in assenza di spese per tale periodo, il pagamento da parte della Società di un indennità giornaliera pari a: euro 80 (ottanta) per ogni giorno di ricovero, con il limite di 60 (sessanta) giorni per ciascun ricovero; euro 50 (cinquanta) per ogni giorno di effettiva permanenza in day hospital, con il limite di 30 (trenta) giorni per ciascun ciclo di day hospital. Per le restanti spese garantite rimane confermato il rimborso a termini di polizza. Art Sinistri causati da colpa grave A parziale deroga dell art.1900 del Codice Civile, l assicurazione è operante per i sinistri causati da colpa grave dell'assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell indennizzo. Art Sinistri causati da tumulti popolari A parziale deroga dell art.1912 del Codice Civile, l assicurazione è operante per i sinistri causati da tumulti popolari ai quali l Assicurato non abbia preso parte. Art Rischi esclusi L assicurazione non è operante per le spese relative a: a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché di malattie, malformazioni e stati patologici, diagnosticati o curati anteriormente alla stipulazione della polizza che abbiano richiesto accertamenti strumentali, sottaciuti alla Società dal Contraente e/o dall Assicurato con dolo o colpa grave all atto della stipulazione della polizza; b) l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza; c) la cura delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; Fascicolo Informativo Salute multiconfort gold pag. 6 di 14 Mod. A ediz. 09/2013 agg. 04/2015

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