COMUNE DI GALLIPOLI REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E SUL RELATIVO CANONE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "COMUNE DI GALLIPOLI REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E SUL RELATIVO CANONE"

Transcript

1 COMUNE DI GALLIPOLI REGOLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E SUL RELATIVO CANONE

2 Art. 1 Oggetto del regolamento. Art. 2 Definizione di suolo pubblico. INDICE Art. 3 Modalità per l'occupazione del suolo pubblico. Art. 4 Occupazioni di urgenza. Art. 5 Durata dell'occupazione. Art. 6 Occupazioni abusive. Art. 7 Lavori edili. Art. 8 Occupazioni occasionali. Art. 9 Obblighi del Segnalante/Concessionario. Art. 10 Decadenza della S.C.I.A. Art. 10-bis Revoca della concessione. Art. 11 Proroga S.C.I.A. Art. 11-bis Proroga della concessione. Art. 12 Occupazione di spazi sottostanti e soprastanti al suolo pubblico. Art. 13 Occupazione con tende, parasoli, faretti e vetrinette Art. 14 Occupazioni con griglie e intercapedini Art. 15 Passi carrabili Art. 16 Artisti di strada Art. 17 Attività di noleggio e custodia Art. 18 Banchetti per raccolta firme, distrubuzione materiale, lotterie ed attività simili Art. 19 Parcheggi di autovetture ad uso pubblico (Taxi/Servizio di piazza e stalli di sosta) Art. 20 Affissioni e pubblicità Art. 21 Distributori di carburante Art. 22 Occupazione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio Art. 23 Istituzione del canone Art. 24 Criteri di imposizione Art. 25 Versamento del canone Art. 26 Soggetto passivo Art Riduzioni Art Esenzioni Art Sanzioni Art Diritto di interpello Art. 31 Determinazione delle tariffe del canone Art. 32 Criteri ordinari di determinazione del canone

3 TITOLO I DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO. 1. Il presente regolamento disciplina l occupazione del suolo pubblico e l applicazione del relativo canone nel Comune di Gallipoli, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446. Art. 2 DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO. 1. Con il termine suolo pubblico usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico nonché i tratti di strade non comunali, ma compresi all interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada. Art. 3 MODALITA' PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO. 1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve presentare apposita S.C.I.A. presso gli Uffici comunali competenti, utilizzando i modelli predisposti. 2. Per una corretta presentazione della pratica il segnalante dovrà attenersi scrupolosamente alle previsioni contenute nell art. 14 del Regolamento in materia di utilizzo del suolo pubblico a scopo commerciale. 3. E soggetta al rilascio di apposito titolo autorizzatorio l occupazione di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche mediante posteggio ovvero in forma itinerante e per le altre ipotesi previste dal presente Regolamento. Per tali tipologie di occupazione si rinvia alle specifiche disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. Art. 4 OCCUPAZIONI DI URGENZA. 1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

4 Art. 5 DURATA DELL'OCCUPAZIONE. 1. Le occupazioni possono essere: - di breve durata, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata da uno a dieci giorni; tra una occupazione e l altra di breve durata deve intercorrere un periodo non inferiore a giorni cinque; - di tipo stagionale, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata pari a mesi otto, e coincidente con il periodo 20 marzo 20 novembre; - di tipo temporaneo, quella comunque effettuata, in termini di modalità di esercizio, con durata inferiore a mesi dodici; - di tipo permanente, quella comunque effettuata in termini di modalità di esercizio, con durata non inferiore a mesi dodici e non superiore a mesi trentasei, fatto salvo l obbligo di garantire, per le occupazioni poste in essere dai pubblici esercizi, da parte del titolare l effettiva apertura dell attività per almeno trecento giorni nell arco dell anno solare. La Polizia Municipale è incaricata di accertare il periodo di effettiva apertura dell attività. Art. 6 OCCUPAZIONI ABUSIVE. 1. Le occupazioni realizzate senza preventiva segnalazione sono considerate abusive. 2. Sono altresì abusive le occupazioni: a) realizzate con modalità difformi rispetto a quanto contenuto nella S.C.I.A, ovvero realizzate con uso improprio o diverso del suolo o spazio pubblico utilizzato rispetto a quello previsto dalla segnalazione; b) che si protraggono oltre il termine di loro scadenza senza che sia intervenuta proroga della segnalazione; c) rispetto alle quali l Ufficio competente abbia provveduto ad emettere atto di decadenza per carenza documentale della pratica non sanata nei termini assegnati o per mancato adeguamento dell occupazione alle prescrizioni regolamentari nei termini all uopo assegnati; d) effettuate senza aver ottenuto il rilascio del titolo concessorio, laddove previsto, ovvero oltre il termine ivi indicato; d-bis) effettuate in difformità alle prescrizioni contenute nel titolo concessorio rilasciato. 3. In tutti i casi di occupazione abusiva l Ufficio competente - previa contestazione delle relative violazioni da parte degli organi accertatori e conseguente trasmissione del verbale di contestazione -

5 emette ordinanza di sgombero del suolo pubblico da eseguirsi da parte del trasgressore entro il termine di giorni cinque dalla notifica del provvedimento. Qualora il gestore dell esercizio non provveda nel termine assegnato al ripristino dello stato dei luoghi, l Ufficio comunale competente, previa segnalazione da parte dell'organo accertatore della mancata esecuzione dell'ordinanza, attiverà le procedure di sgombero mediante intervento della ditta incaricata, con spese a carico dell interessato. Art. 7 LAVORI EDILI. 1. Quando ai fini dell occupazione sono previsti lavori di tipo edile, che comportano l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, la presentazione della S.C.I.A. è sempre subordinata alla sussistenza dei presupposti abilitativi, di legge e di regolamento, all effettuazione dei lavori medesimi che dovrà essere indicata da parte del segnalante. 2. Le S.C.I.A. per occupazioni del suolo pubblico per l'esecuzione di lavori edili dovranno essere corredate, a pena di improduttività di ogni effetto giuridico, di tutte le attestazioni, asseverazioni e documenti richiesti nella modulistica predisposta dagli Uffici comunali competenti. 3. Quando per l esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nella S.C.I.A. di occupazione del suolo pubblico dovranno essere indicati le modalità dell occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarto. Art. 8 OCCUPAZIONI OCCASIONALI. 1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a metri 8 (otto) in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a metri 3 (tre) cubi, e quelle destinate genericamente all effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, ancorché non abbiano durata superiore a 6 ore, secondo quanto disposto dal presente regolamento, salvo che per le stesse sia data comunicazione al Comando di Polizia Municipale. 2. Per gli utenti che, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, abbiano necessità di effettuare le occupazioni di cui al presente più volte nel corso dell anno, può essere presentata a richiesta degli interessati S.C.I.A. all Ufficio comunale competente. Art. 9 OBBLIGHI DEL SEGNALANTE/CONCESSIONARIO. 1. La S.C.I.A. per le occupazioni di breve durata, stagionali, temporanee e permanenti è presentata a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

6 2. Il segnalante ha l obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, la S.C.I.A. di occupazione di suolo pubblico. 3. E pure fatto obbligo al segnalante di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti, pena l attivazione delle procedure di cui all art. 19 del Regolamento in materia di utilizzo del suolo pubblico a scopo commerciale. 4. E fatto, altresì, obbligo di esibire planimetria con scala 1:100 che individui l area oggetto di occupazione. 5. Qualora dall occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, accertati a seguito di controllo eseguito in tal senso dal competente Settore, il Segnalante/Concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese. In ogni caso l area occupata dovrà sempre essere restituita al termine dell occupazione medesima nelle condizioni preesistenti, fatta salva l applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti. Art. 10 DECADENZA DELLA S.C.I.A. 1. Sono casi di decadenza della S.C.I.A. di occupazione del suolo pubblico quelli indicati negli artt. 13, 14, 19, 20 e 21 del vigente Regolamento in materia di utilizzo del suolo pubblico a scopo commerciale. 2. Sono altresì causa di decadenza della S.C.I.A.: a) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni del suolo; b) l uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti; c) il mancato o incompleto versamento del canone per l occupazione di suolo pubblico, per annualità precedenti o per quella in corso, e/o del tributo comunale dei rifiuti dovuta per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. 3. I provvedimenti di decadenza ab origine dell occupazione sono adottati dall Ufficio competente, previa notifica di atto, che costituisce comunicazione di avvio del procedimento, con cui si intima la regolarizzazione, ove possibile, della situazione nel termine assegnato e comunque non inferiore a giorni 5 (cinque) e non superiore a giorni 15 (quindici) per l eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate. Art. 10-bis REVOCA DELLA CONCESSIONE. 1. Sono cause della revoca della concessione: a) le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell atto rilasciato; b) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazioni del

7 suolo; c) l uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti; d) la mancata occupazione del suolo oggetto di concessione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi al rilascio del titolo concessorio, nel caso di occupazione permanente, ovvero nei dieci giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; e) il mancato pagamento del canone per l occupazione di suolo pubblico, in misura pari ad un annualità nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario; f) il mancato utilizzo dell occupazione del suolo da parte del titolare della concessione. 2. La concessione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse. In tal caso, è dovuta la restituzione del canone già versato in anticipo. Art. 11 PROROGA S.C.I.A. 1. L occupazione del suolo pubblico può essere prorogata entro il termine di scadenza indicato nella S.C.I.A., utilizzando l apposita modulistica predisposta dagli Uffici competenti. E da intendersi proroga il periodo di occupazione che ha quale data di inizio il primo giorno successivo alla data di scadenza della segnalazione precedente. 2. Nel caso di proroga, al fine di individuare la tariffa applicabile, il nuovo periodo di occupazione verrà cumulato con il precedente. Art. 11-bis PROROGA DELLA CONCESSIONE. 1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. 2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l onere di presentare almeno cinque giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell occupazione. 3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di una istanza di rilascio di nuova concessione. 4. Il mancato pagamento del canone per l occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo. Art. 12 OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOPRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO. 1. Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, conduttore,

8 impianti in genere, etc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario presentare apposita S.C.I.A. Per gli addobbi, i festoni, le luminarie, gli striscioni e simili si rimanda alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. 2. L autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato di queste ultime, l altezza dei fili o di altri impianti dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori etc. Art. 13 OCCUPAZIONI CON TENDE PARASOLE, FARETTI E VETRINETTE. 1. Per le occupazioni a mezzo di tende parasole, faretti, vetrinette, si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. Art. 14 OCCUPAZIONI CON GRIGLIE ED INTERCAPEDINI. 1. Le occupazioni del suolo realizzate mediante griglie, intercapedini e simili sono disciplinate dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. Art. 15 PASSI CARRABILI. 1. La disciplina per l apertura di un passo carrabile ovvero l utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada e del suo regolamento di esecuzione. 2. La definizione di passo carrabile va riferita alla libera disponibilità dell area antistante a favore del proprietario frontista. L area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli, ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili in forza della concessione per l uso del passo e/o accesso carrabile. Art. 16 ARTISTI DI STRADA. 1. Per coloro che esercitano l attività di artisti di strada (ritrattisti, caricaturisti, pittori, suonatori ambulanti, cantanti, etc.), si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. 2. Per coloro che pongano in essere su spazi ed aree pubbliche attività annoverabili nella definizione normativa di opera dell ingegno, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. A tale tipologia di occupazione si applica la tariffa dedicata agli spettacoli viaggianti di cui alla tabella allegata. Art ATTIVITA DI NOLEGGIO E CUSTODIA. 1. Coloro che esercitano l attività di noleggio di cicli, motocicli e similari possono occupare spazi

9 ed aree pubbliche secondo i limiti e le modalità previste dall art. 7 del vigente Regolamento in materia di utilizzo del suolo pubblico per fini commerciali. A tale tipologia di occupazione, ai fini del calcolo del C.O.S.A.P., verrà applicata la tariffa prevista per le attività di commercio in sede fissa. Art BANCHETTI PER RACCOLTA FIRME, DISTRIBUZIONE MATERIALE, LOTTERIE ED ATTIVITA SIMILI. 1. Le occupazioni realizzate a mezzo di banchetti per raccolta di firme, distribuzione di materiale, vendita di biglietti di lotterie e simili non superiore a giorni quindici (15) sono subordinate esclusivamente alla condizione della preventiva Segnalazione dell occupazione al Comune. Detta comunicazione va effettuata non meno di cinque giorni prima dell occupazione, che deve riguardare solo date comprese nel mese in corso o in quello successivo, e purché vengano corrisposte contestualmente le somme dovute a titolo di C.O.S.A.P. o di altre imposte e seguite le prescrizioni che verranno indicate di volta in volta dal competente Ufficio comunale. 2. E sempre facoltà del Comune vietare l occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, per contrasto con disposizioni di legge o regolamentari, nonché dettare le eventuali prescrizioni, che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità. 3. Sono destinate a finalità esclusivamente sociali, culturali, politiche e ricreative e non sono quindi utilizzabili per attività aventi fini di lucro, le seguenti zone del territorio comunale: Parco comunale di Via Firenze, Piazza Carducci, Piazza A. Moro, Piazza dei Caduti, Piazza Falcone-Borsellino. In tali zone è preclusa l occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento delle attività di cui al primo comma del presente articolo o comunque per finalità commerciali aventi scopo di lucro. Per le tipologie di occupazioni di cui al presente comma, la superficie massima occupabile è pari a mq. 10 e dovrà svolgersi con soli banchetti senza ancoraggio fisso al suolo. In ogni caso l'occupazione è subordinata alla presentazione di apposita S.C.I.A. predisposta dagli Uffici competenti e corredata degli allegati richiesti, da effettuarsi almeno giorni 5 (cinque) prima della data prevista per l'occupazione. A tale tipologia di occupazione si applica la tariffa prevista per le manifestazioni culturali, sportive, ricreative e/o associazioni ed enti senza fini di lucro di cui all'allegata Tabella A. Art PARCHEGGI DI AUTOVETTURE AD USO PUBBLICO (TAXI/SERVIZIO DI PIAZZA E STALLI DI SOSTA). 1. Per quanto concerne le occupazioni del suolo con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi o noleggio auto con conducente adibito a servizio di piazza), si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia che individuano le zone del territorio comunale in cui è consentita l istituzione di stalli di sosta riservati. A tale tipologia di occupazione si applica la tariffa

10 prevista per il commercio in sede fissa di tipo permanente, di cui all'allegata tabella A, con una riduzione pari al 90 per cento. 2. Le strutture alberghiere possono richiedere fino ad un massimo di n. 3 stalli di sosta da asservire alle esigenze della propria clientela. A tal tipologia si applica la tariffa base prevista all'art. 31 del presente regolamento. 3. Per le occupazioni di cui al comma precedente, occorre dotarsi di apposito titolo concessorio, rilasciato su istanza di parte dal Comando di Polizia Municipale. Art. 20 AFFISSIONI E PUBBLICITA'. 1. Per quel che concerne le concessioni all'occupazione di spazi pubblici con impianti pubblicitari si fa rinvio ai vigenti Regolamenti di Polizia Municipale e di applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Art. 21 DISTRIBUTORI DI CARBURANTI. 1. Per quanto concerne le occupazioni con impianti di distributori di carburanti si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia. Art. 22 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO. 1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini ed in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo, con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività. 2. Per il commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale n.18/2001 e le disposizioni regolamentari vigenti in materia. 3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere alcun permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno metri 500 (cinquecento). 4. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

11 5. Per la disciplina delle modalità di occupazioni a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di edilizia comunale, igiene e mercati. 6. Alle attività di spettacolo viaggiante si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 7. Per le occupazioni di suolo pubblico poste in essere da parte dei pubblici esercizi e dagli esercizi di vicinato si applicano le disposizioni del vigente Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico a fini commerciali. 8. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni o presentare nuove segnalazioni certificate di inizio attività, a pena di decadenza ai sensi delle disposizioni contenute del presente regolamento, da parte di quei soggetti che siano in mora nel pagamento del C.O.S.A.P. e/o del tributo comunale dei rifiuti dovuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dovuti per gli anni precedenti e fino a completa estinzione del relativo debito. TITOLO II CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Art. 23 ISTITUZIONE DEL CANONE. 1. Il Comune di Gallipoli, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lett. h), della Legge n. 662 del 1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D.Lgs. n. 446 del 1997, assoggetta l'occupazione sia permanente sia temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare dell'occupazione risultante dalla S.C.I.A., ovvero dall'atto di concessione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 1, comma 7, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n Art. 24 CRITERI DI IMPOSIZIONE. 1. Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento. 2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo ed indivisibile; per le occupazioni temporanee il canone si applica in relazione e sulla base di tariffe giornaliere. 3. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo, il territorio comunale è suddiviso in n. 3 categorie cui vanno riferite le singole strade. L elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante del presente regolamento.

12 4. Il canone è commisurato all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari, rilevata in ragione del massimo ingombro realizzato. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. 5. Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri (5 cm.) dal vivo del muro, l'estensione della superficie va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il canone. 6. In caso di rinuncia volontaria all occupazione permanente, il canone annuo cessa di essere dovuto dall anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. Art. 25 VERSAMENTO DEL CANONE. 1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico deve essere versato in autoliquidazione dal Segnalante/Concessionario, indipendentemente dalla ricezione di richieste da parte del Comune. 2. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima dell'inizio delle occupazioni medesime. 2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico soggette a S.C.I.A., la distinta di avvenuto versamento del canone costituisce un allegato obbligatorio. 2-ter. Per le occupazioni di natura temporanea, il rilascio della concessione, ove previsto, è subordinato alla dimostrazione dell avvenuto pagamento. 3. Per i pagamenti relativi alle occupazioni temporanee che eccedano 1.033,00 è possibile richiedere una rateizzazione in due rate di cui la prima da versare prima dell inizio dell occupazione e l altra alla metà del periodo richiesto. Per l ottenimento della rateizzazione l'ufficio si riserva di richiedere la prestazione di idonea garanzia. 3-bis. Per le occupazioni soggette a concessione su posteggio l'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero in due rate di eguale entità, indipendentemente dall'importo da corrispondere. 4. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento vengono applicati gli interessi moratori pari al vigente tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 5. In caso di subentro nell'occupazione in corso danno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il soggetto subentrante è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione. In questo caso si procede d ufficio alla cancellazione del precedente titolare. 6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto a pena di decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una

13 revoca di concessione intervenuta per motivi di interesse pubblico, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 7. Il canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico relative ai posteggi del mercato settimanale, trattandosi di occupazioni temporanee ricorrenti con durata pluriennale, è incassato mediante ruolo. 8. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all euro superiore. 9. Contestualmente al versamento del Canone, il Segnalante/Concessionario è tenuto a corrispondere il tributo comunale sui rifiuti giornaliero, secondo le disposizioni normative vigenti. Art. 26. SOGGETTO PASSIVO. 1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero dal segnalante dell'occupazione. 2. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione, ovvero a quelle subordinate alla presentazione di apposita S.C.I.A.; in tal caso, l occupante di fatto è soggetto passivo del canone. 3. Nel caso di pluralità dei titolari della concessione o degli occupanti di fatto, il canone è dovuto dagli stessi con vincolo di solidarietà. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell occupazione. Esiste altresì solidarietà tra il titolare della concessione e l eventuale occupante di fatto. 4. In caso di subentro nella concessione in corso d anno, il canone annuale non può essere applicato più di una volta. Art RIDUZIONI. 1. Il canone viene ridotto al 70 per cento della tariffa base in caso di occupazioni promosse da chiunque e con il patrocinio di enti locali, purché riferite a manifestazioni ed attività di carattere culturale, sportivo, politico o di promozione del territorio. 2. Il canone è altresì ridotto del 70 per cento in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro. 3. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa è ridotta del 70 per cento. 4. In caso di occupazioni temporanee che si verifichino su aree di mercato, la tariffa viene ridotta del 50 per cento. 4-bis. Nell'ipotesi di occupazioni temporanee con carattere ricorrente su aree di mercato con posteggio, la tariffa unitaria, ridotta nella misura di cui al precedente comma, viene abbattuta di un ulteriore 50 per cento.

14 5. Per le occupazioni temporanee effettuate dai pubblici esercizi il canone è ridotto del 30 per cento. 6. In caso di occupazioni temporanee continuative di durata uguale o superiore ad un mese la tariffa è ridotta del 50 per cento per i giorni successivi al trentesimo. 7. Solo nei casi di occupazione Segnalata da parte di pubblici esercizi, avente quale data di inizio 20 marzo e come data di fine occupazione 20 novembre, si applica una riduzione pari al 75 per cento della tariffa base. 8. Al canone relativo alle occupazioni di breve durata effettuate dai pubblici esercizi è attribuito il Coefficiente di valutazione economica 2 (due). 9. Le occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti godono di una riduzione dell' 80 per cento sino a mq. 150 e del 90 per cento sulla superficie eccedente. 10. La tariffa per le occupazioni temporanee è modulata in fasce orarie con le seguenti riduzioni: - dalle ore 7.00 alle ore riduzione del 40 per cento della tariffa giornaliera; - dalle ore alle ore riduzione del 30 per cento della tariffa giornaliera; - dalle ore in poi riduzione del 20 per cento della tariffa giornaliera. La riduzione di cui al presente comma non si applica alle occupazioni relative al commercio su aree pubbliche. 11. Le superfici eccedenti i mq. 500 sono calcolate in ragione del 20 per cento. 12. Le superfici utilizzate per attività edilizia eccedenti i mq. 200 sono calcolate in ragione del 20 per cento. 13. La tariffa relativa all occupazione dei box del mercato coperto sono ridotte del 50 per cento. 14. Il canone viene ridotto del 70 per cento della tariffa base per le occupazioni temporanee e permanenti soprastanti il suolo pubblico. 15. Tutte le riduzioni di cui ai precedenti commi si applicano autonomamente e non sono cumulabili. Art. 28 ESENZIONI. 1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione: a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a ventiquattro ore; b) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale; c) occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose; d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di

15 riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore; e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili; f) occupazioni per operazioni dì trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore; g) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 8; h) esercizio dì mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore; i) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere; j) occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi; k) occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile; l) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada; m) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare; n) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi; o) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda mq. 10; p) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; q) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; r) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione; s) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; t) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della

16 concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima; u) occupazioni di aree cimiteriali; v) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati; w) i passi carrabili; z) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti, etc.). Art SANZIONI. 1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 30 per cento dell'importo del canone. Entro un mese dal termine previsto per il versamento, il segnalante/concessionario può versare spontaneamente il canone, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, applicando una sanzione ridotta pari al 10 per cento. Il mancato versamento delle somme dovute costituisce causa di decadenza/revoca dell'occupazione, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. In caso di mancata denuncia o denuncia infedele si applica una sanzione pari al 100 per cento del canone dovuto sulla superficie irregolarmente occupata. Il segnalante/concessionario può definire in via agevolata la richiesta a titolo di sanzione con un suo pagamento, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'atto, pari al 25 per cento della sanzione medesima, in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. Sono fatte salve le sanzioni stabilite dall art. 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n Si intendono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale e/o incaricato di pubblico servizio. 3. L'irrogazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento. 4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti nonché da motivi di pubblico interesse. 5. Le somme accertate a titolo di canone, sanzioni ed interessi, ove non versate entro il termine previsto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

17 Art. 30 DIRITTO DI INTERPELLO. 1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro sessanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia. 2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante. 3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1. Art. 31 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE. 1. Occupazioni temporanee: a) Per le occupazioni temporanee di SUOLO pubblico, come definite dall'art. 5 del presente Regolamento, la tariffa base (TB) a giorno per metro quadrato o lineare, a seconda della differente classe di importanza delle strade di cui all allegato B è di: - classe 1 1,58 - classe 2. 1,42; - classe 3 1,26; 2. Occupazioni permanenti: Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico come definite dall'art. 5 del presente Regolamento, la tariffa base annua per metro quadrato o metro lineare (TBP) è determinata nella misura del 30 per cento (P) della tariffa giornaliera stabilita per le occupazioni temporanee di cui al punto 1, lett. a), del presente articolo, moltiplicata per i 365 giorni dell'anno. 3. Coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni : Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore, attribuito all'attività connessa all'occupazione. per il quale va moltiplicata la misura base della tariffa fissata al punto 1 del presente articolo. Il valore di cui al punto precedente, individuato analiticamente nella tabella allegata per ogni singola fattispecie di occupazione, non può essere in ogni caso inferiore a 1 e superiore a 5.

18 Art. 32 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE. 1. Occupazioni temporanee: La tariffa base (TB), prevista a giorno di cui al punto 1 dell'articolo precedente, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) ed eventualmente rapportata alla fascia oraria (FO). L'importo così ottenuto va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone giornaliero per le occupazioni temporanee (COT) è la seguente: COT = TB x CE x MQ /ML (eventualmente rapportato alla fascia oraria). 2. Occupazioni permanenti. a) La misura percentuale (P) della tariffa base prevista a giorno per le occupazioni temporanee (TB) di cui al punto 1 del precedente articolo, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE). L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per 365 ed il risultato deve essere successivamente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti (COP) è la seguente: COP = P x TB x CE x 365 x MQ /ML; b) Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, determinata nei modi di cui al precedente punto a) ovvero, se più conveniente per il concessionario, quella giornaliera determinata nei modi di cui all'art. 31, comma 3.

Comune di Fuipiano Valle Imagna

Comune di Fuipiano Valle Imagna Comune di Fuipiano Valle Imagna REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.06.2005 1 Art. 1 - Oggetto del

Dettagli

VIA GARIBALDI, 1 08048 TORTOLI INFORMATIVA TOSAP

VIA GARIBALDI, 1 08048 TORTOLI INFORMATIVA TOSAP COMUNE DI TORTOLI PROVINCIA OGLIASTRA VIA GARIBALDI, 1 08048 TORTOLI INFORMATIVA TOSAP La tassa per l'occupazione di suolo pubblico è dovuta per l'occupazione, temporanea o permanente, di tutti gli spazi

Dettagli

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO PROVINCIA DI MILANO

COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO PROVINCIA DI MILANO COMUNE DI PESSANO CON BORNAGO PROVINCIA DI MILANO UFFICIO TRIBUTI TARIFFE 2013 1 DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507) (Allegato alla deliberazione

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI BUSTO GAROLFO Provincia di Milano Codice Fiscale 00873100150 - Piazza Diaz n. 1-20020 Busto Garolfo - www.comune.bustogarolfo.mi.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 24/03/2011 INDICE Art. 1 Canone di Concessione non ricognitorio Art. 2 - Superficie

Dettagli

PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI

PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/09/2013 I N D I C E Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 2 OGGETTO

Dettagli

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO. Allegato A TARIFFA DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2015

COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO. Allegato A TARIFFA DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2015 Allegato A TARIFFA DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2015 PARTE I OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE CRITERI DI DISTINZIONE GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONALE NON RICOGNITORIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONALE NON RICOGNITORIO Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.03.2015 1 INDICE Articolo 1 Oggetto del regolamento pagina

Dettagli

Approvato con delibera del C.S. n. 88 del 04/04/2001 e successive modifiche effettuate con delib. C.C. n. 10 del 30/04/2004 COMUNE DI GALLIPOLI

Approvato con delibera del C.S. n. 88 del 04/04/2001 e successive modifiche effettuate con delib. C.C. n. 10 del 30/04/2004 COMUNE DI GALLIPOLI COMUNE DI GALLIPOLI Provincia di Lecce REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE C.O.S.A.P. INDICE TITOLO 1- DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE... 4 Capo 1- Principi generali... 4

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 del 17.06.2013 Modificato dal Consiglio Comunale con atto n.

Dettagli

PROVINCIA DI COSENZA SETTORE PATRIMONIO - ESPROPI SERVIZIO CONCESSIONI

PROVINCIA DI COSENZA SETTORE PATRIMONIO - ESPROPI SERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIA DI COSENZA SETTORE PATRIMONIO - ESPROPI SERVIZIO CONCESSIONI C.O.S.A.P. CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Art. 63, D.L.gs. 15 dicembre 1997, n. 446) Tabella A TARIFFE Con effetto dal

Dettagli

COMUNE DI GHEDI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI GHEDI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI GHEDI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con delibera del Consiglio Comunale: - n. 72 del 22 dicembre 1998 Variato con delibere del

Dettagli

COMUNE DI PALENA Provincia di Chieti REGOLAMENTO C.O.S.A.P. REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

COMUNE DI PALENA Provincia di Chieti REGOLAMENTO C.O.S.A.P. REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE COMUNE DI PALENA Provincia di Chieti REGOLAMENTO C.O.S.A.P. REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE 1 TITOLO 1 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE. Capo 1 Principi generali. Art.

Dettagli

COMUNE DI VICOPISANO (Provincia di Pisa) UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI VICOPISANO (Provincia di Pisa) UFFICIO TRIBUTI COMUNE DI VICOPISANO (Provincia di Pisa) UFFICIO TRIBUTI REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE ********** APPROVATO CON ATTO C.C. N. 13 DEL 12.3.1999 MODIFICATO CON ATTO

Dettagli

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre

Dettagli

ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) Criteri redazionali: - note esplicative: carattere Arial corsivo - parti integrative: carattere Arial

Dettagli

PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n 507

PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA. D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n 507 COMUNE DI BARI REGOLAMENTO COMUNALE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA D.Lgs. 15 NOVEMBRE 1993, n 507 e successive modificazioni ed integrazioni In vigore

Dettagli

Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi.

Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi. Ufficio Ragioneria e Tributi Via Roma, 69-36030 tel. 0445/333329 - fax n. 0445/330029 e-mail : tributi@comune.zugliano.vi.it www.comune.zugliano.vi.it IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ Prima di iniziare

Dettagli

COMUNE DI GUARDIALFIERA Provincia di Campobasso REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI GUARDIALFIERA Provincia di Campobasso REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI GUARDIALFIERA Provincia di Campobasso REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE TITOLO PRIMO AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO Articolo 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI URBINO Servizi Finanziari Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI

COMUNE DI URBINO Servizi Finanziari Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI COMUNE DI URBINO Servizi Finanziari Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEI CANONI NON RICOGNITORI Approvato con delibera C.C. n.. 46 del 07.08.2013 - INDICE ART. 1) ART. 2)

Dettagli

CITTA DI NOVATE MILANESE

CITTA DI NOVATE MILANESE CITTA DI NOVATE MILANESE Provincia di Milano Area Gestione Sviluppo del Territorio Via V. Veneto 18 PEC: comune.novatemilanese@legalmail.it REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE

Dettagli

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno

COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO. Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno COMUNE DI PONZANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO Regolamento comunale sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23.06.2015 Articolo 1 - Istituzione dell imposta

Dettagli

REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE Sommario Art. 1 - Istituzione del canone per l occupazione strade, aree e spazi pubblici... Art. 2 - Oggetto

Dettagli

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA. D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17

IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA. D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17 IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA D. Lgs. 507/1993 Capo I artt. 1-17 OGGETTO DELL IMPOSTA È oggetto dell imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con forme di comunicazione visive e acustiche

Dettagli

Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno

Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO Area Economico Finanziaria Tributi Cultura Ufficio Tributi Regolamento per la disciplina dell Imposta di soggiorno Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15

Dettagli

NORMATIVA GENERALE COSAP

NORMATIVA GENERALE COSAP NORMATIVA GENERALE COSAP La disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, (C.O.S.A.P.), è contenuta nell art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Le Province hanno la facoltà

Dettagli

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO Provincia di Milano REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Articolo 27, commi 5, 7 e 8, del D.Lgs n. 285 del 30 aprile

Dettagli

TARIFFE COSAP Aggiornamento - Deliberazione Commissario Straordinario n. 48 del 05.03.2010 (a decorrere dal 01.01.2010)

TARIFFE COSAP Aggiornamento - Deliberazione Commissario Straordinario n. 48 del 05.03.2010 (a decorrere dal 01.01.2010) TARIFFE COSAP Aggiornamento - Deliberazione Commissario Straordinario n. 48 del 05.03.2010 (a decorrere dal 01.01.2010) OGGETTO UNITA DI MISURA TARIFFA EURO TARIFFA OCCUPAZIONI PERMANENTI DI SUOLO, SOTTOSUOLO

Dettagli

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA REGOLAMENTO COMUNALE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA (Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia In vigore dal 01 gennaio 2001 CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO comunale

REGOLAMENTO comunale Servizio AA.PP. REGOLAMENTO comunale per la disciplina del pagamento del C.O.S.A.P. per i posteggi ed altra area pubblica utilizzata per l esercizio di attivita economiche Approvato con deliberazione di

Dettagli

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) Approvato con Deliberazione del C.C. n. del Indice Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Soggetto attivo Art. 3 Presupposto impositivo Art.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) PER LE AREE FABBRICABILI Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, adottato in applicazione delle disposizioni dell

Dettagli

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE

COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE COMUNE DI MERLINO PROVINCIA DI LODI REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI DIFESA AMBIENTALE Approvato con Delibera Consiglio comunale n 24 del 25-06-2013 INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.)

REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.) REGOLAMENTO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE (C.O.S.A.P.) Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 9 marzo 2015 TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Dettagli

COMUNE DI RAVARINO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI RAVARINO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Allegato A) alla delibera del consiglio comunale n. 28 del 27/4/2007 COMUNE DI RAVARINO PROVINCIA DI MODENA REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Dettagli

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili

COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza. Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE Provincia di Piacenza Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili Approvato con atto C.C.. n. 22 del 18/06/2014 INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 Soggetto

Dettagli

CITTA DI ANZIO REGOLAMENTO COMUNALE. per l APPLICAZIONE del CANONE per l OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE. (Provincia di Roma)

CITTA DI ANZIO REGOLAMENTO COMUNALE. per l APPLICAZIONE del CANONE per l OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE. (Provincia di Roma) CITTA DI ANZIO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO COMUNALE per l APPLICAZIONE del CANONE per l OCCUPAZIONE di SPAZI ed AREE PUBBLICHE (Artt. 52 e 63 D.LGS. 15 Dicembre 1997 n. 446) I N D I C E 1 PARTE I PREVISIONE

Dettagli

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente

Regolamento per il riscatto degli anni di laurea ex art. 22 Regolamento dell Ente E.P.A.P. Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale Via Vicenza, 7-00185 Roma Tel: 06 69.64.51 - Fax: 06 69.64.555 E-mail: info@epap.it - Sito web: www.epap.it Codice fiscale: 97149120582 Regolamento

Dettagli

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI. Ufficio Tributi TARIFFE T.O.S.A.P. OCCUPAZIONI PERMANENTI Tariffe annuali

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI. Ufficio Tributi TARIFFE T.O.S.A.P. OCCUPAZIONI PERMANENTI Tariffe annuali TARIFFE T.O.S.A.P. OCCUPAZIONI PERMANENTI Tariffe annuali OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE (Tavolini, fioriere, ecc.) Categoria Importo I 33.05/mq. II 29.74/mq OCCUPAZ. DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI

Dettagli

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera)

COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) COMUNE DI MIGLIONICO (Provincia di Matera) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 05.09.2014 INDICE ART. 1 - OGGETTO

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITIVO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITIVO REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITIVO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 24 del 01.08.2013-1 - COMUNE DI USMATE VELATE (Provincia

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Allegato 1) COMUNE DI ROGENO (Prov. LECCO) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI C O M U N E D I B U S S E R O PROVINCIA DI MILANO P.IVA c.f. 03063770154 C.A.P. 20060 Piazza Diritti dei Bambini n. 1 TEL. 02 / 953331 - FAX. 02 / 9533337 REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI PIAN CAMUNO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI PIAN CAMUNO REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO COMUNE DI PIAN CAMUNO Approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 18 /07 /2013 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il

Dettagli

COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como)

COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como) COMUNE DI TREMEZZINA (Provincia di Como) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ASSEGNAZIONE DI POSTI AUTO A TITOLO ONEROSO. Testo approvato dal Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione

Dettagli

CITTA DI ALZANO LOMBARDO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP

CITTA DI ALZANO LOMBARDO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP CITTA DI ALZANO LOMBARDO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE COSAP Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 08/04/2011 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 Istituzione

Dettagli

Regolamento dell imposta di soggiorno

Regolamento dell imposta di soggiorno COMUNE DI MONTEGROTTO TERME PROVINCIA DI PADOVA Regolamento dell imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione di C.C. n. 38 del 27/11/2012. Modificato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 29.04.2014.

Dettagli

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 / 7810503 045 / 7810685 Fax. 045 / 7810266 C R I T E R I PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI TRIBUTI

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DI CANONI PATRIMONIALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DI CANONI PATRIMONIALI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE DI CANONI PATRIMONIALI ENTRATE PATRIMONIALI CAPO I CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO Art. 1 - Canone di Concessione non ricognitorio Le seguenti tipologie di concessioni

Dettagli

REGOLAMENTO. PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana)

REGOLAMENTO. PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana) C O M U N E D I A Z Z A T E Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELLE SALE DI PERTINENZA COMUNALE (SALA Consiliare e SALA Cav. F.Fontana) Approvato con delib. C.C. n. 18 del 10.03.2006 Pubblicato

Dettagli

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (Delibera C.P. n. 111/A del 20.12.01, C.P. n. 209 del 19.12.2002, C.P. n. 226 del 20/12/2007) 1 INDICE CAPO I Art

Dettagli

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA

TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA TOMBOLE, LOTTERIE, PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA La nuova normativa che regolamenta la gestione di tombole, lotterie e pesche di beneficenza è entrata in vigore a partire dal 12 aprile 2002 con l introduzione

Dettagli

COMUNE DI VILLA D ALME Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

COMUNE DI VILLA D ALME Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE COMUNE DI VILLA D ALME Provincia di Bergamo REGOLAMENTO COMUNALE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE Regolamento adottato con deliberazione di C.C. n.16

Dettagli

COMUNE DI LAURIA. Provincia di Potenza. CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP D.Lgs 15/11/1997, n. 446

COMUNE DI LAURIA. Provincia di Potenza. CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP D.Lgs 15/11/1997, n. 446 CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP D.Lgs 15/11/1997, n. 446 Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP -è disciplinato dal D. Lgs. 15/11/1997, n. 446, e s.m.i.,

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO. Allegato alla deliberazione di C.C. n.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO. Allegato alla deliberazione di C.C. n. Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 norma 7.3.3 Certificato CSQ N. 9159.CMPD del 27/05/2010 T P51 MD01 Rev. 3 www.comune.paderno-dugnano.mi.it Processo trasversale a tutti i settori REGOLAMENTO

Dettagli

COMUNE DI GENZANO DI ROMA

COMUNE DI GENZANO DI ROMA COMUNE DI GENZANO DI ROMA Prov. di Roma REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE RICOGNITORIO SUGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Deliberazione consiliare n. 19 del 27 / 04 / 2010 1 INDICE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI COMUNE DI ROCCAVIONE Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER L USO DEI LOCALI COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO E L ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI TREPUZZI. (Prov. LECCE) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con

Dettagli

sull Imposta di soggiorno

sull Imposta di soggiorno 1 COMUNE DI PISA Regolamento sull Imposta di soggiorno Approvato con Deliberazione del C.C. n. 56 del 21.12.2011 Modificato con Deliberazione del C.C. n. 70 del 21.12.2012 Modificato con Deliberazione

Dettagli

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela

Dettagli

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO Approvato con delibera consiliare n. 4 del

Dettagli

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3

COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 COMUNE Dl LEGNAGO (Provincia di Verona) UFFICIO TECNICO SETTORE 3 SERVIZIO I URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA CRITERI E MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE

Dettagli

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

Dettagli

Regolamento per il condono dei Tributi Locali

Regolamento per il condono dei Tributi Locali Regolamento per il condono dei Tributi Locali TARSU ICI TOSAP ( Approvato con delibera consiliare n. 57 del 21/11/2003) Sezione TARSU Articolo 1 Ambito di applicazione ed esclusioni Il presente regolamento,

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011.

* al Comitato introdotto con delibera del Comitato Agevolazioni dell 11.10.2011. Comitato Agevolazioni istituito presso la SIMEST in base alla Convenzione stipulata il 16.10.1998 tra il Ministero del Commercio con l Estero (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e la SIMEST CIRCOLARE

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA MUNICIPALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA MUNICIPALE COMUNE di TONARA (Provincia di Nuoro) Viale della Regione, 8 0784/63823 0784/63246 P.IVA 00162960918 Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del.2014 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA

Dettagli

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Rubiera. Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Comune di Rubiera Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 28/03/2012 INDICE Art. 1 - Oggetto 3 Art. 2 Abitazione

Dettagli

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO Provincia di Varese REGOLAMENTO CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI CARDANO AL CAMPO Provincia di Varese REGOLAMENTO CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI CARDANO AL CAMPO Provincia di Varese REGOLAMENTO CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

COMUNE DI MASSA. Regolamento Imposta di Soggiorno

COMUNE DI MASSA. Regolamento Imposta di Soggiorno COMUNE DI MASSA Regolamento Imposta di Soggiorno Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2012 Regolamento Imposta di Soggiorno Articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente

Dettagli

CITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA

CITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA CITTA DI CASTELLAMMARE DI STABIA Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l applicazione della relativa tassa (TOSAP) nel territorio della Città di Castellammare di Stabia Approvato

Dettagli

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N.

COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. COMUNE DI CUNEO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E ALTRI BENEFICI A SENSI DELL ART. 12 DELLA LEGGE 7.8.1990 N. 241 REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, E

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in

Dettagli

COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DEI LOCALI DI VIA ROMA 12/C A CALDERARA DI RENO

COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DEI LOCALI DI VIA ROMA 12/C A CALDERARA DI RENO COMUNE DI CALDERARA DI RENO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO DEI LOCALI DI VIA ROMA 12/C A CALDERARA DI RENO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16

Dettagli

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E L APPLICAZIONE DEL CANONE

COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E L APPLICAZIONE DEL CANONE COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E L APPLICAZIONE DEL CANONE Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28/7 in data 31/03/2008 INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI

Dettagli

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI approvato con deliberazione G.P. n. 188 del 25.7.2001 modificato con deliberazione G.P. n. 83 del

Dettagli

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONCESSE NELL AMBITO DEGLI STRUMENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO (adottato

Dettagli

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI

REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI Approvato con deliberazione C.C. n. 171 del 10.11.2008, esecutiva

Dettagli

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI CORMÒNS Provincia di Gorizia SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Norme sanzionatorie in materia di tributi

Dettagli

Art. 1 Soggetti beneficiari del contributo

Art. 1 Soggetti beneficiari del contributo Allegato parte integrante Criteri Criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche ai sensi dell articolo 67 della legge provinciale sul commercio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n.

REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI. Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. REGOLAMENTO PER L USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO NON CUSTODITI Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2011 ESECUTIVO DAL 01/10/2011 INDICE ART. 1. Oggetto ART. 2. Utilizzo

Dettagli

COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI SAN LEO Provincia di Rimini REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del / /2014 INDICE Art. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI AULLA Provincia di Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

COMUNE DI AULLA Provincia di Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE COMUNE DI AULLA Provincia di Massa Carrara REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 135 del 30.11.98

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 21/05/2014 SOMMARIO L IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO,

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 29/09/2008

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI approvato con atto di C.C. n. 19 del 28.04.2010 modificato con atto di C.C. n. 26 del 11.05.2011

Dettagli

INDICE DEGLI ARTICOLI

INDICE DEGLI ARTICOLI COMUNE DI VALDIDENTRO Regolamento PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE DI GENERE EQUINO Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 14 del 06.06.2011 INDICE

Dettagli

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali

Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali COMUNE DI RIVELLO Provincia di Potenza Regolamento per la concessione in uso di beni mobili comunali Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 in data 19 agosto 2008. ART. 1 Oggetto

Dettagli

COMUNE DI PORTO TORRES

COMUNE DI PORTO TORRES COMUNE DI PORTO TORRES PROVINCIA DI SASSARI REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL CANONE PER L OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 20 DEL 15.03.2007 MODIFICATO

Dettagli

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). Approvato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE, TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE, TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI PER IMPOSTE, TRIBUTI COMUNALI ED ALTRE ENTRATE COMUNE DI PROVAGLIO D ISEO SOMMARIO ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART.

Dettagli

Regolamento per l assegnazione dei contributi per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali

Regolamento per l assegnazione dei contributi per edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi e per centri civici e sociali Regolamento per l assegnazione dei contributi per "edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi" e per "centri civici e sociali attrezzature culturali e sanitarie." (Deliberazioni del Consiglio

Dettagli

COMUNE DI BRACIGLIANO

COMUNE DI BRACIGLIANO COMUNE DI BRACIGLIANO Provincia di Salerno REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI CON ATTIVITA' TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE Approvato con delibera di consiglio comunale

Dettagli

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia

Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Regolamento per la concessione del patrocinio e l uso dello stemma e dei marchi del Comune di Anzola dell Emilia Approvato con deliberazione di C.C. n. 33 del 29.04.2010 INDICE TITOLO I - PATROCINIO...2

Dettagli

Allegato a delibera c.c. n. 14 del 30.03.2012. Comune di Bagnolo Cremasco REGOLAMENTO PER LA

Allegato a delibera c.c. n. 14 del 30.03.2012. Comune di Bagnolo Cremasco REGOLAMENTO PER LA Allegato a delibera c.c. n. 14 del 30.03.2012 Comune di Bagnolo Cremasco REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE Anno 2012 PROPRIA 9 INDICE Art. 1 - Oggetto 11 Art. 2 Abitazione principale

Dettagli