Nuovi compiti e funzioni dell Autorità
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1 Nuovi compiti e funzioni dell Autorità Trani, 10 marzo 2017 Dott.ssa Maria Luisa Chimenti
2 Fonti Fonti: Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Le prime due sostituiscono le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, mentre la direttiva sulle concessioni è una direttiva del tutto nuova che riunisce in un unica direttiva le precedenti norme in materia di concessioni di lavori, già regolamentate in seno alla direttiva 2004/18, con le nuove norme sulle concessioni di servizi. 2
3 Fonti Obiettivi perseguiti con le direttive - semplificazione. Sono previste nuove procedure o sono meglio dettagliate (procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l innovazione). Possibilità di concordare i termini con gli OE. Procedure telematiche. Autocertificazione dei requisiti e verifica solo sull aggiudicatario. DGUE. - utilizzo strategico degli appalti per perseguire obiettivi ambientali, sociali o di stimolo all innovazione. Le PA sono libere di scegliere cosa comprare e possono introdurre obiettivi ulteriori purché connessi all oggetto dell appalto. Introduzione del concetto di «costo del ciclo di vita». - favorire le PMI. Obbligo di divisione in lotti. Limiti al fatturato esigibile. Pagamento diretto ai subappaltatori. 3
4 Fonti La legge n. 11 del 28 gennaio 2016 che delega il Governo al recepimento delle direttive contiene i seguenti principali criteri direttivi divieto di gold plating; razionalizzazione del quadro normativo - semplificazione dei procedimenti in materia di appalti pubblici e di concessioni; limitazione alla possibilità di procedure in deroga; limitazione al ricorso all appalto integrato; trasparenza e pubblicità delle procedure di gara; centralità della progettazione; rimodulazione dell incentivo del 2%; favor per le micro, piccole e medie imprese; riduzione degli oneri amministrativi per la partecipazione alle gare; preferenza per il criterio di aggiudicazione dell offerta economicamente più vantaggiosa; nuove funzioni dell ANAC; qualificazione delle stazioni appaltanti; rating di impresa; albo dei commissari di gara; nuova disciplina dell in-house providing; debat publique; introduzione di criteri ambientali e sociali. 4
5 Fonti La legge 11/2016 prevede l assegnazione all Autorità di nuovi compiti promozione efficienza, sviluppo delle migliori pratiche, facilitazione scambio di informazioni tra stazioni appaltanti; vigilanza appalti pubblici e concessione; poteri di controllo, raccomandazione, intervento cautelare, di deterrenza e sanzionatorio; atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante. Art. 1, Comma 1, lettere u) legge delega Individuazione dei casi in cui, con riferimento agli atti di indirizzo di cui alla lettera t), l ANAC, immediatamente dopo la loro adozione, trasmette alle Camere apposite relazioni. Art. 213, comma 2 d.lgs. 50/2016 Atti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilità a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. 5
6 Il d.lgs. 50/2016 I nuovi compiti e poteri dell ANAC nel d.lgs. 50/2016 (art. 213) vigilanza (anche collaborativa) e controllo; regolazione; gestione sistema di qualificazione; collaborazione con AGCM per Rating Legalità; gestione albo Commissari di gara; gestione albo Enti che affidano in house; rilascio del Rating di impresa; gestione Banca dati Contratti pubblici; gestione del Casellario; qualificazione stazioni appaltanti; pubblicazione avvisi e bandi su piattaforma unica a livello nazionale; comunicazione varianti e relativa pubblicazione; parere/prescrizioni A.N.AC. al Giudice Delegato; precontenzioso vincolante; potere di raccomandazione e sanzioni pecuniarie. 6
7 La vigilanza collaborativa Art. 213, comma 3, lett. h) del Codice Vigilanza Collaborativa Tra le nuove competenze dell ANAC è prevista la vigilanza collaborativa, per affidamenti di particolare interesse e previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell attività di gestione dell intera procedura di gara. Si tratta della codificazione di una funzione relativamente recente per l Autorità, nata con il caso Expo e già inserita nel Regolamento del in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi (oggi sostituito dal Regolamento del ). Le S.A. possono chiedere un attività di vigilanza collaborativa nei seguenti casi: programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori; qualora l autorità giudiziaria proceda per i delitti di cui all art. 32, comma 1, del d.l 90/2014, ovvero, in presenza di situazioni anomale e sintomatiche di condotte illecite o criminali. 7
8 La Raccomandazione Art. 211, comma 2, del Codice Qualora l ANAC, nell esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altresì gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell Autorità entro il termine fissato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro , posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altresì sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti. La raccomandazione è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del c.p.a. 8
9 La Raccomandazione Regolamento sull esercizio dell attività di vigilanza in materia di contratti pubblici del 15 febbraio Raccomandazione di cui all art. 213, comma 1 del Codice relativamente ad atti illegittimi o irregolari della procedura di gara o dell esecuzione del contratto; 2. Raccomandazione vincolante, ai sensi dell art. 211, comma 2, del Codice, relativamente agli atti della procedura di gara. La raccomandazione vincolante è adottata nei casi in cui ricorrano le seguenti gravi violazioni: a) affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l Autorità, laddove tale pubblicazione sia prescritta dal codice; b) affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l omissione di bando o avviso ovvero l irregolare utilizzo dell avviso di pre-informazione di cui all articolo 59, comma 5 e all art. 70 del codice; c) contratto stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall art. art. 32, co. 9, del codice, qualora tale violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento; d) contratto stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l aggiudicazione, ai sensi dell art. 32, co. 11, del codice), qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento; e) mancata esclusione di un concorrente per il quale ricorra uno dei motivi previsti dall art. 80 del codice; f) appalto, o concessione, affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi procedurali direttamente derivanti dai trattati, dalle direttive Ue e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell UE; g) artificioso frazionamento del contratto quando comporti la disapplicazione od elusione della normativa sui contratti pubblici; h) ipotesi in cui sia configurato come contratto di partenariato pubblico-privato un contratto che non presenti le caratteristiche di trasferimento dei rischi operativi sul soggetto privato; i) ipotesi di ricorso alla disciplina derogatoria prevista per i casi 9 di somma urgenza e di protezione civile in contrasto con le disposizioni del codice.
10 La Raccomandazione Adozione dell atto di raccomandazione vincolante L atto di raccomandazione vincolante è adottato con delibera del Consiglio o con atto dirigenziale di conclusione del procedimento in forma semplificata; è comunicato alle parti e pubblicato sul sito istituzionale dell Autorità. Il Consiglio può inoltre disporne la pubblicazione sul sito della stazione appaltante. Con l atto di raccomandazione vincolante l Autorità invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla ricezione dell atto. Il dirigente responsabile comunica all Autorità le sue determinazioni in relazione al suddetto atto di raccomandazione vincolante e gli atti eventualmente adottati, entro 15 giorni dalla loro adozione. In caso di mancato riscontro l Autorità avvia il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell art. 213, comma 13, del codice. In caso di mancato adeguamento all atto di raccomandazione vincolante, l Autorità avvia il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell art. 211, comma 2, secondo periodo del codice. Adozione dell atto di raccomandazione non vincolante Con l atto di raccomandazione non vincolante l Autorità può invitare la stazione appaltante a rimuovere le illegittimità e irregolarità degli atti della procedura di gara ovvero quelle relative alla fase di esecuzione del contratto. La stazione appaltante è tenuta a comunicare all Autorità il proprio riscontro entro il termine assegnato, variabile da un minimo di 10 a un massimo di 45 giorni dal ricevimento della delibera. In caso di mancato riscontro nei termini di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al competente ufficio dell Autorità per l avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell art. 213, comma 13, del codice. 10
11 La Regolazione Art. 213, comma 2 del Codice Regolazione L'ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell'efficienza, della qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. linee guida adottate dal MIT su proposta ANAC; linee guida MIT (o altri Ministeri) che coinvolgono ANAC (sentita, d intesa o su accordo); linee guida ANAC previste dal Codice (vincolanti?); linee guida o regolamenti per disciplinare nuove competenze dell Autorità; linee guida facoltative a supporto dell attività del mercato degli appalti; linee guida interpretative e di indirizzo MIT su proposta ANAC, sentite le Commissioni (art. 214, comma 12 art. 1, comma 5 l. 11/2016); gestione dei sistemi informatici. 11
12 La Regolazione - Art. 213, comma 2, Codice - «L'ANAC, per l'emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori (divieto Gold Plating) a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice». Fonti - art. 12 della Legge 29 luglio 2003 n. 229, obbligo per l AAI di adottare AIR e VIR - art. 25 comma 1 lettera c) della Legge 18 aprile 2005 n. 62, obbligo per l Autorità di dotarsi di condurre un analisi di impatto della normativa sui propri atti; - Regolamento del 27 novembre 2013 Disciplina dell analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell impatto della regolamentazione (VIR); - Regolamento dell 8/04/ Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell Autorità Nazionale Anticorruzione. 12
13 La Regolazione Il parere del Consiglio di Stato n. 855/2016 Distinzione linee guida ANAC A. Decreto MIT e parere Commissioni - «inquadrabili come veri e propri Regolamenti» - la violazione determina illegittimità B. Carattere non vincolante - «inquadrabili come ordinari atti amministrativi» - la violazione senza adeguata motivazione rappresenta un «elemento sintomatico dell eccesso di potere». C. Carattere vincolante - «inquadrabili come atti amministrativi erga omnes vale a dire di regolazione» (atti delle Autorità indipendenti che non sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali) - la violazione determina illegittimità. Secondo il Consiglio di Stato «appare logico ricondurre le linee guida (e gli atti a esse assimilati) dell ANAC alla categoria degli atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi generali e, appunto, di regolazione». Da ciò discende: - natura vincolante degli atti; - garanzie procedimentali e qualità della regolazione; - obbligo di consultazione; - obbligo di AIR e VIR - codificazione delle delibere di regolazione e concentrazione in testi unici integrati ; - adeguata pubblicità adeguamento del sito e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; - opportunità parere CdS (richiamo analogia obbligo per gli schemi di contratto-tipo, accordi e convenzioni dei Ministeri art. 17, co. 25, l. 127/97); - impugnabilità degli atti. 13
14 La Regolazione Linee guida emanate dall Anac 1. Delibera n del 16 novembre Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all art. 80, comma 5, lett. c) del Codice» 2. Delibera n del 16 novembre Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici 3. Delibera n del 26 ottobre Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Procedure per l affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici 4. Delibera n del 26 ottobre Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l affidamento di appalti e concessioni» 5. Delibera n del 21 settembre Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Offerta economicamente più vantaggiosa 6. Delibera n. 973 del 14 settembre Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull affidamento dei servizi attinenti all architettura e all ingegneria 14
15 La Regolazione Il parere del Consiglio di Stato I pareri resi dal Consiglio di Stato definiscono: - OEPV - linee guida non vincolanti; - RUP linee guida in parte vincolanti (attuazione art. 31, c. 5) e in parte non vincolanti; - SIA - linee guida non vincolanti; - Sotto-soglia - linee guida non vincolanti (nonostante previsione art. 36, c. 7). - Commissari di gara - linee guida vincolanti. 15
16 Il nuovo precontenzioso Art. 211 del Codice «Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del codice del processo amministrativo». 16
17 Il nuovo precontenzioso Procedimento (Regolamento del 5 ottobre 2016) Soggetti La stazione appaltante, o una o più parti interessate, nonché i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, possono rivolgere all Autorità istanza di parere per la formulazione di una soluzione delle questioni controverse insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Istanza singola Quando l istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante. La parte istante è tenuta a dare comunicazione della presentazione dell istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. Qualora l istante abbia manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, le altre parti possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante per le parti che vi hanno aderito Istanza congiunta Il parere è vincolante quando l istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso. Le parti sono tenute a dare comunicazione della presentazione dell istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione controversa oggetto della medesima. Qualora gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere, i soggetti cui l istanza è comunicata ai sensi del comma 2, possono aderirvi, tramite comunicazione del proprio assenso all Autorità, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvenuta presentazione dell istanza. In tal caso il parere reso ha efficacia vincolante anche nei loro confronti. 17
18 Il nuovo precontenzioso Istruttoria Viene data priorità alle istanze: con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere; concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria; presentate dalla stazione appaltante; che sottopongono questioni originali o di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici; concernenti appalti di importo superiore a euro. Procedimento le istanze ammissibili e procedibili vengono assegnate dal Presidente ai singoli Consiglieri relatori; l Ufficio comunica alle parti l avvio del procedimento e assegna un termine non superiore a 5 giorni per la presentazione di memorie e documenti; le parti interessate possono essere audite dall Ufficio; il Consigliere relatore ricevuta la bozza di parere predisposta dall Ufficio la approva o la modifica e la trasmette al Consiglio per il definitivo esame; il Consiglio approva, anche con modifiche, il parere, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza. Parere in forma semplificata Il parere non vincolante può essere reso in forma semplificata nei casi in cui la questione oggetto dell istanza risulti di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento. In tal caso, previa approvazione del Presidente, il parere viene sottoposto all approvazione del Consiglio. 18
19 Il nuovo precontenzioso Adeguamento al parere La stazione appaltante e le altre parti, che abbiano manifestato la volontà di attenersi al parere, comunicano all Autorità entro 35 giorni dalla ricezione del parere, l eventuale proposizione di ricorso avverso il parere ai sensi dell art. 120 c.p.a. ovvero le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere stesso, ovvero l avvenuta acquiescenza al parere. In ogni caso le parti, anche quando non hanno manifestato la volontà di attenersi al parere, comunicano all Autorità entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le proprie determinazioni conseguenti al parere. Nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni di cui al presente articolo, si applica l articolo 213, comma 13, del Codice. Alcuni dati sulla prima applicazione dell istituto Dal 20 ottobre 2016, giorno dell entrata in vigore del nuovo Regolamento per l esercizio della funzione precontenziosa, ad oggi, risultano pervenute complessivamente n. 351 istanze, di cui n. 235 relative al periodo 20 ottobre - 31 dicembre 2016 e n. 116 afferenti al periodo 1 gennaio e il 6 febbraio 2017 (con una media giornaliera di n. 5 nuove istanze al giorno). Si registra un tasso di adeguamento ai pareri resi dall Autorità molto elevato (nella quasi totalità dei casi le parti hanno comunicato di aver adottato atti e provvedimenti conformi al parere). 19
20 Funzione consultiva Adozione di pareri non vincolanti richiesti dal mercato vigilato Oggetto L attività consultiva è finalizzata a fornire orientamenti in ordine a particolari problematiche interpretative e applicative poste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e dai suoi decreti attuativi, nonché indirizzi al mercato vigilato sulla corretta interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici con riferimento a fattispecie concrete ai sensi dell art. 213 del d.lgs. n. 50/2016 e, comunque, al di fuori dei casi in cui è previsto il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all art. 211 dello stesso decreto. Finalità Utile strumento di supporto alle stazioni appaltanti, volto a garantire la promozione dell'efficienza e della qualità dell'attività delle stesse, anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorire lo sviluppo delle migliori pratiche; strettamente connesso con le funzioni di vigilanza, in quanto volto a fornire indicazioni ex ante e ad orientare l attività alle amministrazioni, nel pieno rispetto della discrezionalità che le caratterizza. 20
21 Funzione consultiva Regolamento del 20 luglio 2016 L attività consultiva è esercitata: quando la questione di diritto oggetto della richiesta ha carattere di novità; quando la soluzione alla problematica giuridica sollevata può trovare applicazione a casi analoghi; quando la disposizione normativa oggetto della richiesta presenta una particolare complessità; quando la richiesta sottoposta all Autorità presenta una particolare rilevanza sotto il profilo dell impatto socio-economico; quando i profili problematici individuati nella richiesta per l esercizio dell attività di vigilanza e/o in relazione agli obiettivi generali di trasparenza e prevenzione della corruzione perseguiti dall Autorità, appaiono particolarmente significativi. Soggetti che possono presentare richiesta di parere: le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse nonché le stazioni appaltanti ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. o) del d.lgs. n. 50/2016; i soggetti privati o i soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati destinatari di un eventuale provvedimento nell ambito di un procedimento della pubblica amministrazione o di un ente di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse; gli operatori economici che partecipano a gare per l affidamento di contratti pubblici; 21
22 Funzione consultiva Istruttoria e adozione del parere In ordine alle richieste pervenute e ritenute ammissibili, previa apposita istruttoria, è predisposta una proposta di parere. Il parere è approvato dal Consiglio e comunicato, a firma del Presidente dell Autorità, alle parti interessate. Il parere può essere reso in forma breve nei casi in cui la questione giuridica oggetto della richiesta non necessita di uno specifico approfondimento istruttorio, perché di pacifica interpretazione ed in quanto oggetto di precedenti pronunce dell Autorità e/o di indirizzi giurisprudenziali consolidati e già condivisi dalla stessa. 22
Autorità Nazionale Anticorruzione
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