Come individuare i soggetti di più rilevante dimensione

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1 Come individuare i soggetti di più rilevante dimensione Provvedimento dell Agenzia delle entrate 7 aprile 2009 (Pubblicato sul sito dell Agenzia delle entrate il 7 aprile 2009) CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOLUME D AFFARI, RICAVI O COMPENSI AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DELLA COMPETENZA ALL ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL ARTICOLO 27, COMMI DA 9 A 14, DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 GENNAIO 2009, N. 2 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto ed in attuazione dell art. 4, comma 3, del regolamento di amministrazione dell Agenzia delle Entrate, così come modificato con delibera del Comitato di gestione n. 5 del 13 febbraio 2009 DISPONE 1. Criteri generali per l individuazione dei contribuenti con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro 1.1. L individuazione dei contribuenti con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro e la conseguente attribuzione, per ciascun periodo d imposta, della competenza all espletamento delle attività previste dall articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall art. 1 della legge 29 gennaio 2009 n. 2 1, è effettuata assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d imposta, salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4: a) ricavi di cui all articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n ; 1 I commi 10, 13 e 14 dell articolo 27 del Dl 185/2008 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) sono i seguenti: 10. Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all attuazione del comma Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere dal 1 gennaio 2009, per i contribuenti con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate di cui all articolo 71, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attività: a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi; b) di controllo formale previsto dall articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi; c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il relativo recupero; e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse; e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, relativo ai periodi d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi. 2 Il comma 1 dell articolo 85 del Dpr 917/1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) è il seguente: 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l attività dell impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l esenzione di cui all articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l attività dell impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell articolo 44;

2 b) ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall esercizio di arti e professioni di cui all art. 53, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n ; c) volume d affari ai sensi dell articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n Ulteriori criteri per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione 2.1. Per i soggetti di cui all articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n e per quelli indicati nell articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 6, ai fini dell individuazione del parametro di riferimento indicato nel punto 1 è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d imposta: i) interessi attivi e proventi assimilati; ii) proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni a organismi di investimento collettivo; iii) commissioni attive; iv) profitti da operazioni finanziarie; v) altri proventi di gestione Per le imprese di assicurazione, ai fini dell individuazione del parametro di riferimento indicato nel punto 1 è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle relative dichiarazioni fiscali: d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell articolo 44 emessi da società ed enti di cui all articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l esenzione di cui all articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l attività dell impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l attività dell impresa; f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge. 3 Il comma 1 dell articolo 53 del Dpr 917/1986 è il seguente: 1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell articolo 5. 4 L articolo 20 del Dpr 633/1972 (Istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto) è il seguente: (Volume d affari) Per volume d affari del contribuente si intende l ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26. Non concorrono a formare il volume d affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell art. 2425, n. 3, del codice civile, nonché i passaggi di cui all ultimo comma dell articolo 36 del presente decreto. L ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorché non imponibili o esenti, è determinato secondo le disposizioni degli artt. 13, 14 e 15. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell art. 24 sono computati al netto della diminuzione prevista nel quarto comma dell articolo L articolo 1 del Dlgs 87/1992 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) è il seguente: (Ambito d applicazione) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall applicazione del presente decreto con particolare riguardo all incidenza dell attività di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l attività è esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 3. Ai fini del presente decreto, l attività di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi è in ogni caso considerata attività finanziaria. 4. Per l applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le società disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d Italia sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). 6 La lettera r) del comma 1 dell articolo 1 del Dlgs 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52) è la seguente: 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: r) «soggetti abilitati»: le SIM, le imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, le imprese di investimento extracomunitarie, le SGR, le società di gestione armonizzate, le SICAV nonché gli intermediari finanziari iscritti nell elenco previsto dall articolo 107 del testo unico bancario e le banche italiane, le banche comunitarie con succursale in Italia e le banche extracomunitarie, autorizzate all esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

3 i) premi di competenza e premi dell esercizio; ii) altri proventi tecnici. 3. Criteri specifici in caso di periodi d imposta non coincidenti con l anno solare o per i quali non siano scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni 3.1. Nel caso di periodo d imposta non coincidente con l anno solare, il parametro di riferimento determinato in base ai criteri di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento è individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi ed il volume d affari dichiarato per l anno precedente a quello di chiusura del periodo stesso In relazione ai periodi d imposta per i quali non sono scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e fino al novantesimo giorno successivo al termine stesso, il parametro di riferimento determinato sulla base dei criteri di cui ai punti 1 e 2 è individuato tenendo conto dei dati indicati nell ultima dichiarazione fiscale presentata. 4. Criteri per l individuazione dei contribuenti con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e di omissioni o errori nei dati dichiarati 4.1. Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni, all espletamento delle attività previste dall articolo 27, commi 13 e 14, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall art. 1 della legge 29 gennaio 2009 n. 2 7, provvedono le strutture dell Agenzia già competenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto, così come nei casi in cui l individuazione dei contribuenti con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro sia rilevata in sede di accertamento Nei casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione del parametro di riferimento di cui al punto 1 del presente provvedimento, ovvero contenenti dati inesatti, la Direzione Centrale Accertamento ha facoltà di individuare i contribuenti richiamati al citato punto 1 a seguito del riscontro dell ammontare del volume d affari, dei ricavi e dei compensi, effettuato sulla base dei dati di bilancio e di 4 qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell Agenzia, ad eccezione di quanto rilevato in sede di accertamento Dell esito dei riscontri di cui al punto 4.2, ivi inclusa l individuazione delle strutture cui sono demandate le attribuzioni richiamate nel punto 1, l Agenzia dà comunicazione al contribuente interessato. 5. Criteri per l individuazione delle imprese di più rilevante dimensione 5.1. I criteri stabiliti nel presente provvedimento si applicano anche alle imprese di più rilevante dimensione di cui all articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n Motivazioni L art. 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha attribuito, con decorrenza 1 gennaio 2009, alle strutture individuate con il Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate (di cui all articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), la competenza all espletamento delle seguenti attività nei confronti dei contribuenti con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro: a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi, b) di controllo formale previsto dall articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi, c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1 gennaio 2009, siano ancora in corso i termini previsti dall articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, d) di recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai quali, alla data di entrata in vigore del decreto, erano in corso i termini per il relativo recupero, e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse, f) di rimborso in materia di imposte dirette e di IVA relativo ai periodi d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi. Al fine di assicurare massima trasparenza ai criteri adottati dall Agenzia delle entrate allo specifico fine di individuare i «contribuenti con volume d affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro» e di garantire l univoca identificazione dell ufficio competente all espletamento delle attività sopra indicate, nonché di quelle previste dai commi 9, 7 Si veda la nota 1. 8 Si veda la nota 1.

4 11 e 12 del citato articolo 27 nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione, il presente provvedimento, in attuazione della modifica dell articolo 4, comma 3 del regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate approvata nella seduta del Comitato di gestione del 13 febbraio 2009, con delibera n. 5/2009, individua i criteri in base ai quali vengono determinati il volume d affari, ricavi o compensi dichiarati. Prevede, inoltre, ai medesimi fini, i criteri adottati in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali o di presentazione delle dichiarazioni prive dei 6 dati, necessari per l applicazione dei criteri stessi o nelle quali i dati stessi risultino errati. Il provvedimento stabilisce che la determinazione della soglia di cento milioni di euro viene effettuata considerando il valore più elevato tra i ricavi di cui all articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Testo unico delle imposte sui redditi, i compensi derivanti dall attività professionale o artistica ed il volume d affari. Oltre a tali criteri, per gli enti creditizi e finanziari e per le imprese di assicurazione, ai fini della determinazione della predetta soglia, vengono, altresì, considerati quei dati dichiarati che esprimono le più significative componenti positive della relativa gestione. Il provvedimento prevede, inoltre, che il parametro di riferimento sia individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto periodo d imposta ed il volume d affari dichiarato per l anno solare precedente a quello di chiusura del periodo stesso, nel caso di periodo d imposta non coincidente con l anno solare. Al fine di contemperare le esigenze di trasparenza nei confronti dei contribuenti e quelle di natura operativa connesse alla gestione di attività relative a periodi d imposta per i quali non siano scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali, quali, ad esempio, quelle di rimborso, di gestione delle istanze di interpello, nonché di controllo, anche anticipato e di contenzioso, il citato parametro è individuato sulla base dei dati indicati nell ultima dichiarazione fiscale presentata. Ai medesimi fini viene fissato un periodo di sospensione dell applicazione dei criteri previsti nei punti 1 e 2, pari a novanta giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione della dichiarazione (termine che garantisce, peraltro, la validità delle stesse), durante il quale il parametro di riferimento è individuato tenuto conto dei dati indicati nell ultima dichiarazione fiscale presentata, fermo restando, quindi, l utilizzo 7 del valore più elevato tra i dati indicati nelle dichiarazioni presentate per ciascun periodo d imposta, al termine del periodo di sospensione. Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni nelle quali è prescritta l indicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della ripetuta soglia, viene stabilito che le attribuzioni ed i poteri di cui all art. 27, commi 13 e 14, permangono in capo alle strutture dell Agenzia già competenti prima della data di entrata in vigore del decreto n. 185 del 2008, così come nei casi in cui l individuazione dei contribuenti sia rilevata in sede di accertamento, ferme restando le disposizioni organizzative dettate dal provvedimento del Direttore dell Agenzia prot. n. 2008/ del 27 dicembre 2008 in materia di ripartizione di compiti tra gli uffici territoriali e l ufficio controlli delle direzioni provinciali. Relativamente ai casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione della soglia di cui al punto 1, ovvero contenenti dati errati, il provvedimento prevede che la Direzione Centrale Accertamento, anche su segnalazione delle altre strutture dell Agenzia, ha facoltà di individuare i contribuenti richiamati al punto 1 del presente provvedimento a seguito del riscontro dell ammontare del volume d affari, dei ricavi e dei compensi effettuato in base ai dati di bilancio ed a qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell Agenzia, salvo quanto rilevato in sede di accertamento. Dell esito di tali riscontri l Agenzia dà comunicazione al contribuente interessato. Infine, il provvedimento stabilisce che i criteri nel medesimo indicati si applicano, altresì, alle imprese di più rilevante dimensione di cui all articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini dell individuazione dei contribuenti nei confronti dei quali sono espletate le attività di cui ai commi 9, 11 e 12 del predetto articolo 27. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell organizzazione del Governo, a norma dell articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203, S.O. (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71) Statuto dell Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) b) Organizzazione interna dell Agenzia delle entrate: Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate (art. 4), nella versione risultante dalla delibera del Comitato di gestione n. 5 del 13 febbraio Provvedimento del Direttore dell Agenzia prot. n. 2008/ del 24 dicembre 2008, recante «Ripartizione dei compiti tra gli uffici territoriali e l ufficio controlli delle direzioni provinciali». c) Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni dall art. 1, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (art. 27, commi da 9 a 14).

5 Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell imposta sul valore aggiunto», pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 1973, n. 268, n. 1, S.O. Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio 1996, n. 52», pubblicato nella Gazz. Uff. 26 marzo 1998, n. 71, S.O. codice civile (articolo 2425: «Contenuto del conto economico»). Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante «Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro», pubblicato nella Gazz. Uff. 14 febbraio 1992, n. 37, S.O. Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230, S.O.; Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2005, n. 239, S.O.

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