Anno 2014 N. RF117. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2014 N. RF117 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 13 OGGETTO MODELLO UNICO SP NOVITÀ RIFERIMENTI PROVV. ENTRATE DEL 31/01/ ISTRUZIONI MODELLO UNICO SP 2014 CIRCOLARE DEL 29/04/2014 Sintesi: con il provvedimento 13920/2014, l Agenzia, ha approvato in via definitiva il modello Unico SP 2014 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2013.Tra le novità di quest anno si segnala: quadro RF: l inserimento del codice 38 al rigo RF55 (variazioni in diminuzione) per l indicazione del 30% dell IMU relativa agli immobili strumentali versata nel periodo d imposta quadro EC: la soppressione del quadro; tuttavia, i dati residuali (cioè le totalizzazioni) vanno ora indicati esclusivamente nel quadro RF6 di Unico quadro RS: la possibilità di correggere gli errori contabili derivanti dalla mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza; inoltre, vanno indicate direttamente in Unico anche la variazione dei criteri di valutazione dei beni d impresa iscritti in bilancio nonché l ammontare delle minusvalenze, evitando così la relativa comunicazione quadro TR: la possibilità, a seguito delle modifiche introdotte all'art.166 del Tuir, per le società che trasferiscono la propria residenza all estero, di sospendere la cd exit tax quadro RP: l inserimento di nuovi campi diretti a gestire la detrazione sui beni mobili finalizzati all arredo e quella per lavori su edifici in zone sismiche Con il Provvedimento del 31/01/2014 l Agenzia delle Entrate ha approvato in via definitiva il modello Unico SP 2014 relativo ai redditi TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello va presentato: entro il prossimo 30/09/2014 esclusivamente in via telematica FRONTESPIZIO Il restyling del modello comincia dal frontespizio dove, da quest anno, si potrà indicare la data giuridica delle operazioni di fusione o scissione (se diversa dalla data di decorrenza degli effetti fiscali dell operazione), per calcolare con precisione il termine di presentazione dell ultima dichiarazione dell estinto. QUADRO RF Come di consueto il quadro RF va compilato dalle società di persone obbligate alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelle che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario. Da quest anno, tra le numerose novità si sottolinea, in primis, che le sezioni dati di bilancio e crediti sono state ricollocate nel quadro RS; inoltre, rispetto allo scorso anno:

2 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 2 / 13 RIGO RF16 NOVITA va ricompreso l intero ammontare dell IMU (oltre all IRAP) risultante dal Conto economico, mentre la quota deducibile (30%) relativa agli immobili strumentali va riportata a rigo RF55, codice 38. sono state inserite le nuove colonne 1 e 2 per la separata indicazione degli ammortamenti non deducibili ex art. 102, 102-bis e 103 (colonna 1) e ex art. 104 (colonna 2). RF21 RF48 Nello specifico, vanno indicati: colonna 1: le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali, eccedenti l importo deducibile ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, ivi comprese quelle riferibili alla parte del costo dei beni formata con plusvalenze iscritte a decorrere dal 97. Gli ammortamenti/oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione limitatamente ad 1 impianto per veicolo. colonna 2: le quote di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, per la parte che eccede l importo deducibile ai sensi dell art. 104 del TUIR colonna 3: l ammontare degli ammortamenti indeducibili, comprensivi degli importi di col. 1 e 2. È presente un nuovo rigo destinato ad accogliere gli utili distribuiti da soggetti non rientranti nella cd White list (art. 168-bis, TUIR), relativi a redditi assoggettati a tassazione separata (quadro RM) ALTRE VARIAZIONI IN AUMENTO RIGO RF31 Nel modello di quest anno sono stati introdotti i nuovi codici relativi: COD INDICAZIONE l ammontare dei costi e delle spese sostenute per l attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto per cui è richiesta l applicazione dell imposta sostitutiva (art. 49-bis, D.Lgs.171/2005) l ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico del 2013 (CM 31/2013) l ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente all anno oggetto della presente dichiarazione integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi d imposta successivi (CM 31/2013) l ammontare della plusvalenza determinata a seguito del trasferimento all estero dell azienda che comporti la perdita della residenza fiscale. ALTRE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE RIGO RF55 Nel modello di quest anno sono stati introdotti i nuovi codici relativi: COD INDICAZIONE l ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza all errore, nel conto economico relativo al periodo Tale sterilizzazione è consentita previo assoggettamento a tassazione dei componenti positivi nel corretto periodo d imposta, secondo le modalità descritte dalla CM 31/2013. l ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta oggetto della presente integrativa, e contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi d imposta successivi (CM 31/2013) 38 l ammontare deducibile (30%) dell IMU versata nel 2013 relativa agli immobili strumentali.

3 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 3 / 13 QUADRO RG Nel quadro RG, da quest anno, si segnala che: a rigo RG10 è stato inserito il nuovo campo 5 nel quale, nel caso in cui la cd exit tax (art. 166, co. 1, TUIR) sia dovuta, va indicato l importo della plusvalenza determinata unitariamente in base al valore normale dei componenti dall azienda o complesso aziendale, a seguito del trasferimento in uno Stato UE o appartenente allo SEE della residenza fiscale, non confluiti in una stabile organizzazione in Italia. a rigo RG22 è inserita la nuova colonna 6 riservata all indicazione dell ammontare deducibile (30%) dell IMU versata nel 2013 e relativa agli immobili strumentali a rigo RG23 è stato eliminato il campo Reti d imprese per l indicazione dell importo in sospensione d imposta fino al 31/12/2012 (art. 42, DL 78/2010). QUADRO RE Nel rigo RE19 è stato inserito il nuovo campo 3 IMU nel quale va indicato l ammontare deducibile (30%) dell IMU relativa agli immobili strumentali versata nel QUADRO RA REDDITO DA TERRENI Il quadro RA utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, va compilato dalle società semplici: che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto/altro diritto reale, il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il terreno; affittuarie di fondi nei quali esercitano l attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Per detto quadro, anche quest anno, vanno recepite le novità collegate alle disposizioni in materia di IMU. In particolare, con riferimento ai terreni agricoli si rammenta che: DL 102/2013 DL 133/2013 ha abolito la 1 rata IMU 2013 per la generalità dei terreni agricoli ha abolito la 2 rata IMU 2013 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola

4 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 4 / 13 REDDITO TERRENI: nel caso di terreni non affittati, l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata) mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Quindi, per il reddito dei terreni: - non affittati : si deve tener conto del solo reddito agrario - affittati: risultano dovute sia l IMU che l Irpef. RM 41/2014: l Agenzia ha precisato di recente che il principio di sostituzione IMU-IRPEF trova applicazione anche in presenza della sola cd mini-imu. In pratica, occorre tener presente che: terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per i quali non era dovuta l IMU 2013: va indicato il codice 2 nella colonna 9 (IMU non dovuta); il reddito dominicale del terreno, anche se non affittato, va assoggettato all IRPEF e alle relative addizionali; terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP per i quali era dovuta la mini-imu per 2013: nel quadro RA non va compilata la colonna 9 (IMU non dovuta); il reddito dominicale del terreno non affittato non va assoggettato all IRPEF e alle relative addizionali. Al fine di recepire le predette novità, la nuova colonna 9 denominata IMU non dovuta, prevedendo l indicazione di uno dei seguenti codici, in caso di non applicazione dell IMU: CODICE DESCRIZIONE 1 Terreni esenti IMU - es: terreni in aree montane o di collina ( art. 15, L. 984/77). 2 Terreni per i quali non è dovuta l IMU per l anno es: terreni agricoli / non coltivati In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi il codice da indicare a colonna 9 va riportato solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all intero periodo d imposta. IAP La colonna 10, denominata Iap, va barrata nel caso in cui l ulteriore rivalutazione prevista va effettuata nella misura del 5% (CM 12/2013). Se la condizione è riferita solo ad una parte dell anno è necessario: compilare 2 distinti righi (compilando la casella Continuazione ) barrare la casella solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata la condizione. Nota: se, invece, nell anno d imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la casella 10 va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5%).

5 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 5 / 13 DUPLICE RIVALUTAZIONI REDDITI DEI TERRENI I redditi dominicale e agrario risultanti dagli atti catastali devono essere: 1) inizialmente rivalutati, rispettivamente, dell 80% e del 70% 2) l importo così rivalutato va poi ulteriormente rivalutato del: 15%: per i redditi dominicale e agrario in generale 5%: per i redditi derivanti da terreni agricoli nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da società aventi la qualifica di imprenditori agricoli professionali (IAP). La rivalutazione del 5% sul reddito agrario si applica quindi alle società aventi la qualifica di IAP, indipendentemente dalla proprietà del terreno. Nell ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente, la rivalutazione del 5% è operata sul reddito dominicale/agrario (CM 12/2013). Nota: la rivalutazione dell 80 e del 70% non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a 5 anni, a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni e hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o IAP; dette qualifiche si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto. QUADRO RB FABBRICATI Il quadro RB va compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. ESCLUSIONI - NON DANNO LUOGO A REDDITO DI FABBRICATI le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzate dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli le costruzioni strumentali alle attività agricole (alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia degli attrezzi e delle scorte, nonché ai fabbricati destinati all agriturismo) le unità immobiliari, anche non abitative, per le quali sono state rilasciate autorizzazioni per il restauro/ristrutturazione (se non comunque utilizzata) gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall utilizzazione dell immobile per l intero anno. Ciò va comunicata all ufficio delle entrate entro 3 mesi dalla data in cui ha avuto inizio le unità immobiliari destinate esclusivamente all esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione i redditi dei fabbricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dalla società proprietaria. gli immobili relativi alle imprese commerciali ed i beni strumentali per l esercizio di arti e professioni. FABBRICATI NON LOCATI: l IMU sostituisce l Irpef e le relative addizionali con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito. Pertanto, nel quadro RB vanno indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (salvo eccezioni), ma il reddito dei fabbricati è calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione.

6 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 6 / 13 In particolare, da quest anno, nel quadro RB: rivalutazione: la rendita catastale va indicata senza la rivalutazione del 5% fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata: va indicata la rendita presunta immobili storico/artistici: la rendita va riportata nella misura del 50% (va barrata la nuova colonna 5). deduzione forfettaria: l abbattimento dei canoni di locazione passa al 5% (in luogo del 15%). QUADRO RP In linea con la proroga della detrazione del 50% sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il quadro RP ospita da quest anno anche nuovi campi diretti a gestire la detrazione sui beni mobili finalizzati all arredo e quella per lavori su edifici in zone sismiche. Pertanto, nel quadro RP vanno indicate: SPESE RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO MISURE ANTISISMICHE ACQUISTO MOBILI le spese documentate sostenute nel 2013 ed effettivamente rimaste a carico della società o associazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici. Detrazione: il singolo socio ha diritto a una detrazione d imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, nel limite massimo di per unità immobiliare le spese relative l adozione di misure antisismiche, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4/08/2013, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui al DPCDM n. 3274/2003. Detrazione: il singolo socio ha diritto a una detrazione d imposta nella misura del 65% delle spese sostenute, nel limite massimo di per unità immobiliare (anche in caso di interventi consistenti nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti nella singola unità immobiliare). spese documentate e sostenute dal 6/06/2013 per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l etichetta energetica, finalizzati all arredo dell immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione del 50% va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, e calcolata su un ammontare complessivo non superiore a per singola unità immobiliare, purché prima del sostenimento delle spese per l acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, abbia già avviato i lavori per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all art. 16-bis del TUIR (CM 29/2013). Per il 2013 non trova applicazione l ulteriore limite riferito all importo della spesa di ripristino sostenuta sulla unità immobiliare. Ai fini della compilazione, nei righi da RP1 a RP30, va indicato:

7 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 7 / 13 Col.1 Col.2 Col.3 Col.4 il codice fiscale del condominio o della cooperativa in caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali. In caso di spese attribuite al dichiarante per trasparenza, va indicato il codice fiscale del soggetto (ad esempio società di persone) che ha trasferito tali spese l importo delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, per le quali spetta la detrazione del 50% l importo delle spese sostenute per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici ad alta efficienza energetica, per le quali spetta la detrazione d imposta del 50% l importo delle spese sostenute per gli interventi relativi all adozione di misure antisismiche, per le quali spetta la detrazione d imposta del 65% QUADRO RN Come noto, nel rigo RN17, vanno indicati gli oneri e le spese, sostenuti dalla società o associazione, per i quali la norma tributaria prevede una detrazione d imposta. Tale rigo, da quest anno, va compilato come di seguito indicato. COL. DENOMINAZIONE INDICAZIONE 1 Art. 15 c.3 TUIR 2 Recupero patrimonio edilizio 50% 3 Acquisto mobili 50% Adozione misure antisismiche 65% Spese sostenute dal 01/01 al 05/06 riservata alle società semplici ed ai soggetti ad esse equiparati, vanno indicati gli oneri di cui all art. 15, comma 3, del TUIR, sostenuti dal dichiarante, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa. va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica per le quali spetta la detrazione d imposta del 50 % (rigo RP31, colonna 2) va indicato il totale delle spese per l acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per le quali spetta la detrazione del 50 % (rigo RP31, col 3). va indicato il totale delle spese per l adozione di misure antisismiche per le quali spetta la detrazione d imposta del 65 % (rigo RP31, colonna 4) vanno indicate le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico di edifici esistenti, sostenute dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013, per le quali la Finanziaria 2007 prevede una detrazione dall imposta lorda. In particolare: colonna 5 (colonna 10, se sostenute dal 6/06/2013) va indicato l importo delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Rientrano in tale tipo di intervento la sostituzione o l installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con

8 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 8 / Spese sostenute dal 6 giugno al 31/12 Start up a vocazione sociale 16 Start up innovative scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti). colonna 6 (colonna 11, se sostenute dal 6/06/2013) va indicato l importo delle spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Mise 11/03/2008; colonna 7 (colonna 12, se sostenute dal 6/06/2013) va indicato l importo delle spese documentate relative all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università colonna 8 (colonna 13, se sostenute dal 6/06/2013) va indicato l importo delle spese documentate relative ad interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; colonna 9 (colonna 14, se sostenute dal 6/06/2013) va indicato l importo delle spese sostenute per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. vanno riportati gli importi delle predette spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre va indicato l importo complessivo degli investimenti agevolati in Start-up a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico (rigo RS124, colonna 1) va indicato l importo complessivo degli investimenti agevolati in Start-up innovative ( rigo RS124, colonna 2) QUADRO RQ IMPOSTE SOSTITUTIVE E ADDIZIONALI Come noto, la legge di stabilità 2014 ha previsto la possibilità di rivalutare i beni d impresa e le partecipazioni, nonché di affrancare il saldo attivo di rivalutazione. A tal fine è stata inserita la nuova Sezione XXI al quadro RQ. Inoltre, una sezione ad hoc, la XX, è prevista per indicare i proventi da attività occasionale di noleggio di unità da diporto, soggetti a una imposta sostitutiva del 20%. RIVALUTAZIONI E AFFRANCAMENTO La sezione XXI è divisa in 3 sottosezioni ed accoglie i dati relativi: la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione RIVALUTAZIONE BENI E PARTECIPAZIONI

9 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 9 / 13 La sottosezione XXI-A va compilata dai soggetti che non adottano i principi IAS nella redazione del bilancio e che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare: i beni dell impresa e le partecipazioni (esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa) risultanti dal bilancio al 31/12/2012 tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni va imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame; si rammenta che la rivalutazione si esegue mediante il versamento di un'imposta sostitutiva Ires/Irap con una aliquota pari: al 16% per i beni ammortizzabili al 12% per i beni non ammortizzabili. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è riconosciuto in termini reddituali/irap dal 3 esercizio successivo a quello per il quale la rivalutazione è eseguita. MAGGIORI VALORI DI BENI E PARTECIPAZIONI La sottosezione XXI-B va compilata dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di affrancare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio al 31/12/2012, a condizione che i relativi beni, purché ricompresi tra quelli previsti dall art. 10 della L.342/2000, siano ancora presenti nel bilancio in cui è operato il riallineamento. L'imposta sostitutiva è versata in 3 rate annuali (senza interessi) di cui: 1 rata: da indicare in col.1 del rigo RQ77 e versare entro il saldo Ires 2 e 3 rata: da versare entro il termine rispettivamente previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. AFFRANCAMENTO La sottosezione XXI-C è riservata ai soggetti che: hanno proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa/partecipazioni, i quali possono affrancare (in tutto o in parte) il saldo di rivalutazione risultante con l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell IRAP e di eventuali addizionali; ai soggetti che hanno proceduto al riallineamento dei valori, i quali possono affrancare la riserva vincolata in sospensione d imposta ai fini fiscali. L'affrancamento è effettuato con l'applicazione di un'imposta sostitutiva, delle imposte sui redditi, dell IRAP e di eventuali addizionali, nella misura del 10%, da versare in 3 rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, con le stesse modalità dell'imposta sostitutiva della sottosezione XXI-B. Per il versamento dell imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1813.

10 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 10 / 13 IMPOSTA SOSTITUTIVA PROVENTI NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI La sezione XX del quadro RQ va compilata: dalle società titolari non aventi come oggetto sociale il noleggio o locazione ovvero, dalle società utilizzatrici a titolo di leasing di imbarcazioni e navi da diporto che hanno effettuato, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità e che esercitano l opzione (art. 49-bis del D.lgs.171/05) che consente di assoggettare ad imposta sostitutiva (20%) i proventi derivanti dal noleggio, di durata complessiva < 42 giorni (esclusa la detraibilità/deducibilità dei costi relative l attività). Proventi derivanti dall attività di noleggio Imposta sostitutiva del 20% QUADRO RS PROSPETTI COMUNI COMUNICAZIONE MINUSVALENZE, DIFFERENZE NEGATIVE E VARIAZIONI Tra le novità di quest anno del quadro RS si segnala l inserimento di 2 nuovi prospetti al fine di comunicare rispettivamente: RIGO RS118 RIGO RS119 i dati e le notizie relativi alle minusvalenze di ammontare superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione (art. 1, DL 209/02) i dati e le notizie relativi alle minusvalenze e alle differenze negative di ammontare superiore a 50 mila euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di più operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri (art. 5-quinquies, DL 203/2005). PROSPETTO DEI CREDITI La Sezione Crediti da quest anno è presente nel quadro RS; infatti, fino allo scorso anno i dati relativi ai crediti andavano indicati nel quadro RF. Al riguardo, si rammenta che in sede di conversione in legge del DL 83/2012 (c.d. Decreto Crescita ) è stato integrato l art. 101, comma 5 del TUIR, in base al quale le perdite su crediti sono deducibili se le stesse risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. In particolare, è previsto che le perdite su crediti siano deducibili anche quando:

11 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 11 / 13 il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182-bis, RD 267/42); detto accordo consente di considerare il debitore assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di omologazione dell accordo di ristrutturazione; il credito è di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Nota: si considera di modesta entità il credito che ammonta ad un importo non superiore ad ovvero a per le imprese di grandi dimensioni di cui all art. 27, comma 10, D.L.185/2008 il diritto alla riscossione del credito è prescritto; il credito è stato cancellato dal bilancio in dipendenza di eventi estintivi, se l imprenditore redige il bilancio in base ai principi contabili internazionali. CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI Ulteriore novità di quest anno è la possibilità di correggere eventuali errori contabili derivanti della mancata imputazione di componenti negativi nel corretto esercizio di competenza, ove la dichiarazione non sia più emendabile. Nota: con la CM 31/2013 sono stati forniti chiarimenti circa le modalità di recupero di una mancata deduzione tramite dichiarazione integrativa a favore. Pertanto, è necessario riliquidare la dichiarazione relativa l annualità dell omessa imputazione e le annualità successive fino a quella emendabile (art. 2, co. 8-bis, DPR 322/98), per la quale va presentata integrativa a favore. La riliquidazione delle annualità precedenti a quella oggetto di integrativa va operata nella nuova sezione in esame; nella stessa, dopo aver indicato il periodo d imposta nel quale è stato individuato un differente importo rispetto a quello dichiarato vanno indicati rispettivamente il quadro, il modulo, il rigo e il campo da correggere nella dichiarazione originaria e il relativo importo. Conseguentemente, in presenza di un componente: negativo non imputato nel corretto esercizio di competenza, contabilizzato nel 2013, va operata una variazione in aumento nel rigo RF31, utilizzando il nuovo codice 37. positivo non imputato nel corretto esercizio di competenza, contabilizzato nel 2013, va operata una variazione in diminuzione nel rigo RF55 utilizzando il nuovo codice 35. I righi da RS151 a RS180 vanno, quindi, compilati al fine di evidenziare le risultanze delle riliquidazioni dei precedenti periodi d imposta autonomamente effettuate dal contribuente.

12 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 12 / 13 Qualora siano stati commessi errori contabili, anche in uno o più periodi d imposta successivi a quello di cui al rigo RS151 occorre tenerne conto nelle relative riliquidazioni, avendo cura di barrare la casella Errori contabili nel riquadro relativo a ciascun anno in cui gli errori sono commessi; pertanto, occorre compilare tanti riquadri del presente prospetto quanti sono i periodi d imposta interessati dalle riliquidazioni. START-UP Il quadro RS ospita da quest anno anche un prospetto per l'agevolazione su investimenti in start-up innovative: a vocazione sociale ad alto valore tecnologico in ambito energetico. L'incentivo, che riguarda i soggetti passivi Ires, consiste: in una deduzione dal reddito di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati. per un importo < , per ciascun periodo d imposta. La deduzione è aumentata al 27% se l'investimento riguarda start-up a vocazione sociale o start-up innovative, che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Nota: l investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di OICR o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative ZONE FRANCHE URBANE Il quadro RS determina anche l imposta relativa al reddito delle società che beneficiano delle agevolazioni fiscali per le Zona franca del comune di L aquila. VARIAZIONE CRITERI DI VALUTAZIONE Altra novità riguarda, invece, la comunicazione, nel rigo RS120, del mutamento (parziale o totale) dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi. L'articolo 110, comma 6 del Tuir, prevede, infatti, che il contribuente debba darne comunicazione alle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. A decorrere dal 2013, detto obbligo viene assolto, anziché con una comunicazione agli uffici delle Entrate, direttamente nella dichiarazione dei redditi barrando la seguente casella.

13 Redazione Fiscale Info Fisco 117/2014 Pag. 13 / 13 ELIMINAZIONE DEL QUADRO EC E soppresso, da quest anno, il quadro EC, che fino al 2012 conteneva i dati relativi al riallineamento dei valori civili e fiscali; tuttavia, i dati residuali (cioè le totalizzazioni), prima contenuti anche nel quadro EC, vanno ora indicati esclusivamente nel quadro RF6. Istruzioni Unico SP 2014: Nel rigo RF6, vanno indicati gli importi degli ammortamenti, delle (maggiori) plusvalenze o delle (minori) minusvalenze e delle sopravvenienze che concorrono a formare il reddito ai sensi dello stesso art. 109, comma 4, lett. b), quarto periodo, nel testo previgente le modifiche. In particolare, in colonna 4, va indicato l importo complessivo di tali componenti (c.d. decremento dell eccedenza pregressa), e la parte di tale importo riferibile, rispettivamente, ai beni materiali e immateriali ammortizzabili in colonna 1, agli altri beni in colonna 2 e agli accantonamenti in colonna 3. QUADRO TR - TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA ALL ESTERO EXIT TAX Con le modifiche introdotte all'art. 166 del Tuir dalla Legge di stabilità 2014 le società che trasferiscono la propria residenza all estero possono sospendere o rateizzare la cd exit tax. in caso di trasferimenti in Stati UE o SEE con i quali l'italia ha stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari. Nel nuovo quadro TR è possibile, quindi, in luogo del versamento dell IRPEF dovuta su tale plusvalenza, optare in alternativa: per la sospensione del versamento dell imposta dovuta sulla plusvalenza unitariamente determinata, anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione residente per il versamento rateale dell imposta anche relativa a ciascun cespite

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