D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Rilettura semplificata del Decreto Legislativo N. 124 del 21 Aprile 1993
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1 D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 Rilettura semplificata del Decreto Legislativo N. 124 del 21 Aprile 1993 Art. 1 Ambito di applicazione Definizione del decreto. Art. 2 Destinatari Definisce i soggetti per i quali possono essere istituite le forme pensionistiche complementari e, per ciascun destinatario, prevede quale forma pensionistica (in regime di contribuzione definitiva o in regime di prestazione definitiva) può essere istituita. Art. 3 Istituzione delle forme pensionistiche complementari Prevede le fonti istitutive delle forme complementari (le quali stabiliscono le modalità di partecipazione, garantendo la libertà di adesione individuale), e l attuazione delle forme pensionistiche complementari mediante la costituzione, ai sensi dell art. 4 di appositi Fondi, la cui denominazione deve contenere l indicazione di fondi pensione e che non potrà essere utilizzata da altri soggetti. Art. 4 Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all esercizio Disciplina la personalità giuridica dei fondi Pensione e del patrimonio della società o ente pubblico presso i quali possono essere costituiti. Prevede inoltre le modalità per ottenere l autorizzazione all esercizio dell attività dei fondi pensione e lei soggetti preposti a rilasciare tale autorizzazione. Art. 5 Partecipazione negli organi di amministrazione e di controllo Disciplina la composizione degli organi di amministrazione e di controllo del fondo pensione caratterizzato da contribuzione bilaterale o unilaterale a carico del datore di lavoro, del fondo pensione caratterizzato da contribuzione unilaterale a carico dei lavoratori, da fondi pensioni costituiti nell ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico. Art. 6 Regime delle prestazioni e modelli gestionali Prevede le modalità di gestione delle risorse provenienti al Fondo Pensione (convenzioni, sottoscrizioni o acquisizioni di azioni o quote di società immobiliari o di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi o di quote di fondi comuni di investimento mobiliare). Per le prestazioni sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative. Allo stesso modo, per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni per invalidità e premorienza sono stipulate apposite convenzioni con imprese assicurative. I requisiti patrimoniali dei soggetti gestori sono determinati con deliberazione delle rispettive Autorità di vigilanza. Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso la pubblicità su almeno due quotidiani tra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale a soggetti abilitati che non siano legati tra loro da rapporti di controllo. Il processo di selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla COVIP. Vengono indicati i punti obbligatori che devono prevedere le convenzioni. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione. Vengono fissati criteri e modalità omogenei per la comunicazione ai fondi dei risultati conseguiti nell esecuzione delle convenzioni, con delibera della Commissione di Vigilanza.
2 I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti, devono essere indicati nello statuto del Fondo Pensione. Il Ministero del Tesoro, con Decreto, individua le attività nelle quali i fondi pensione possono investire, i criteri di investimento, le regole da osservare in materia di conflitti di interesse. Art. 6 bis Banca Depositaria Viene prevista un a Banca, distinta dal gestore, presso la quale sono depositate le risorse del Fondo. Art. 6 ter Convenzioni Per la stipula delle convenzioni di cui all art. 6 e dell articolo 6-bis e per la stipula di convenzioni aventi per oggetto la prestazione di servizi amministrativi, gli organismi di amministrazione dei fondi, gli organismi competenti dei fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, attraverso forme di pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionali. Art. 7 Prestazioni Le fonti costitutive definiscono i requisiti di accesso alle prestazioni sia di vecchiaia che di anzianità. Indicazione dell età a cui è possibile accedere alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia Indicazione dei requisiti per accedere alle prestazioni pensionistiche di anzianità. Requisiti per conseguire un anticipazione dei contributi accumulati (N. B. Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per avvalersi a tale facoltà sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione a forme pensionistiche complementari maturati dall iscritto per i quali l interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale). Introduzione del principio di capitalizzazione nella determinazione dell entità delle prestazioni. Le fonti costitutive possono prevedere la facoltà del titolare del diritto di chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica complementare secondo il valore attuale, per un importo non superiore al 50% dell importo maturato e l adeguamento delle prestazioni nel rispetto dell equilibrio attuariale e finanziario di ciascuna forma. Art. 8 Finanziamento Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari grava sui destinatari e, se trattasi di lavoratori subordinati o di collaboratori coordinati e continuativi, anche sul datore di lavoro e sul committente. Per i soggetti destinatari del decreto legislativo n. 565 del 1996, anche se non inscritti al Fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR. Definizione della base di riferimento su cui calcolare, in percentuale, il contributo per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e di liberi professionisti e i soci lavoratori di società cooperative. E inoltre previsto che le fonti istitutive possono prevedere la destinazione al finanziamento anche di una quota dell accantonamento annuale al TFR, determinando le quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore e la misura della riduzione della quota degli accantonamenti annuali futuri al TFR. Per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente dlgs è prevista l integrale destinazione ai fondi pensione degli accantonamenti annuali al TFR, posteriori alla iscrizione dei lavoratori predetti ai fondi medesimi, nonché le quote di contributo a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Art. 9 Fondi pensione aperti I soggetti con i quali è consentita la stipulazione di convenzioni (art. 6) e le società di gestione di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77 possono istituire forme pensionistiche complementari mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri indicati. Tali fondi sono aperti all adesione dei soggetti per i quali non sussistono e non operino le condizioni previsti nell articolo. Qualora non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti
3 articoli, la facoltà di adesione ai fondi aperti può essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva. Disciplina per l autorizzazione alla costituzione e all esercizio di un fondo pensione aperto. Art. 9-bis Forme pensionistiche individuali attuate mediante fondi pensione aperti. Le forme pensionistiche individuali sono attuate, su base individuale, mediante l adesione ai fondi pensione aperti, anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. Disciplina della determinazione delle modalità di partecipazione, dell ammontare del contributo, dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche, della prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica e della liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale (limiti). Art. 9-ter Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita. Le forme pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazione autorizzate dall ISVAP ad operare. L adesione avviene anche in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive. L ammontare dei premi può essere variato. Le condizioni di polizza devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla Commissione di cui all art. 16, prima della loro applicazione. Art. 10 Permanenza nel Fondo pensione o nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di partecipazione Opzioni che lo statuto del Fondo deve consentire (stabilendone misure, modalità e termini di esercizio), nel caso vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare. Il riscatto, anche parziale, della posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali è consentito solo nelle ipotesi previste per il conseguimento di anticipazione dei contributi accumulati previste dall articolo 7. E possibile trasferire l intera posizione individuale presso un fondo pensione complementare (di cui agli articolo 3 e 9) presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale non prima di cinque anni di permanenza presso il fondo dal quale si intende trasferirsi (se questo è di nuova costituzione) e successivamente non prima di tre anni. In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscatta dal coniuge oppure dai figli oppure dai genitori o, in mancanza, da chi designato da disposizioni del lavoratore iscritto al fondo. In mancanza dei soggetti appena elencati, la posizione resta acquisita al fondo pensione. In caso di morte dell iscritto ad una delle forme pensionistiche individuali prima dell accesso alla prestazione, la posizione individuale è riscattata dagli eredi. Il trasferimento da una forma pensionistica individuale mediante fondi pensione aperti o contratti di assicurazione sulla vita presso altro fondo pensione o presso altre forme pensionistiche individuali può avvenire non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di conclusione del contratto. Art. 11 Vicende del fondo pensione Nel caso di scioglimento del fondo pensione per vicende riguardanti gli aderenti, la compagnia provvede a intestare direttamente la copertura assicurativa a coloro che fruiscono di prestazione in forma pensionistica (quindi la copertura non verrà intestata al fondo ma direttamente ai soggetti destinatari). Per gli altri destinatari (cioè coloro che sono ancora in fase di contribuzine) si applicano le disposizione di cui all art. 10). Nel caso di cessazione dell attività del datore di lavoro che abbia costituito un fondo pensione il Ministero della previdenza sociale nomina un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo. Nel caso di vicende del fondo che incidano sul suo equilibrio gli organi del fondo e i suoi responsabili devono comunicare alla commissione i provvedimenti ritenuti necessari. Ai fondi si applica esclusivamente la disciplina dell amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa. Nel caso di procedura concorsuale relativa a soggetti che abbiano costituito il fondo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario straordinario incaricato dello scioglimento o della liquidazione del fondo.
4 Art.12 Contributo di solidarietà Viene previsto il contributo di solidarietà, fermo restando l assoggettamento a contribuzione ordibnaria. Art.13 Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni Viene previsto l ambito della fiscalità sia dei contributi sia delle prestazione del fondo. Art. 14 Regime tributario dei fondi pensione in regime di contribuzione definitiva (nuovo testo previsto dal d.lgs 47/00, con effetto dal 1 gennaio 2001) Per i fondi pensione in regime di contribuzione è prevista l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta.viene indicato come si determina tale risultato netto. Il risultato negativo del periodo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d imposta successivi, per l intero importo che trova in essi capienza. Le ritenute operate sui redditi di capitali percepiti dai fondi sono a titolo d imposta. I redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a titolo d imposta o l imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell imposta sostituiva. L imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio di ciascun anno. Indicazioni sulla dichiarazione relativa all imposta sostitutiva. Disciplina della tassazione su operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra i fondi pensione. Art. 14-bis Regime tributario dei fondi pensione in regime di prestazioni definite e dei contratti di assicurazione di cui all articolo 9-ter Per i fondi pensione in regime di prestazioni e per le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, è prevista l applicazione di un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 11% sul risultato netto maturato in ciascun periodo d imposta.viene indicato come si determina tale risultato netto. Art. 14-ter Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili Disciplina dell imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del patrimonio riferibile agli immobili, a cui sono soggetti i fondi pensione il cui patrimonio è direttamente investito in beni immobili. Si applicano le disposizioni dell articolo 14, comma da 3 a 7. Art. 14-quater Regime tributario dei fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n Alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definitiva o di prestazione definita, gestite prevalentemente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si applicano le disposizioni dell articolo 14. Alle forme pensionistiche complementari in regime di prestazione definitiva o di prestazione definita, gestite prevalentemente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, si applicano le disposizioni dell articolo 14. Art. 15 Responsabilità degli organi del fondo Nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo e dei responsabili del Fondo si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 del cod. civ. Nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo dell organismo di sorveglianza si applica l art del codice civile. Indicazione dei casi in cui i componenti degli organi di collegiali e di controllo decadono dall incarico.
5 Art. 16 Vigilanza sui fondi pensione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui fondi pensione, in concerto con il Ministero del Tesoro, e vigila sulla Commissione di vigilanza. Quest ultima, dotata di personalità giuridica, ha lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per la funzionalità del sistema di previdenza complementare. Indicazione della composizione e della organizzazione interna della Commissione. Disciplina delle deliberazioni della Commissione e del trattamento del Personale facente a capo della Commissione. Art. 17 Compiti della Commissione di vigilanza I fondi autorizzati sono iscritti in un albo istituito presso la Commissione di cui all art. 6. Elenco di ciò su cui, più in particolare, la Commissione esercita la vigilanza riguardo i Fondi Pensione. Indicazione dei documenti che la Commissione può chiedere di far pervenire per l esercizio della vigilanza. Sono accordi di collaborazione tra la Commissione, le Autorità preposte alla vigilanza sui soggetti gesti e l Autorità garante della concorrenza. Art. 18 Norme finali Vengono delineate le norme da applicare alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore delle legge 421/92 e per i soggetti iscirtti alle forme medesime. Art. 18-bis Sanzioni penali e amministrative Vengono delineate le sanzioni disciplinari relative alla non applicazione delle norme del decreto. Art.19 Entrata in vigore Viene prevista l entrata in vigore delle disposizioni.
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