I NOSTRI UFFICI E RECAPITI

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3 L AGRICOLTORE TRENTINO N. 4 - Agosto 2013 Periodico di informazione a cura di Confagricoltura del Trentino, Associazione Contadini Trentini, Aflovit, Agriservice, Apema, Apoc, Astro, Enapa. Aut. Tribunale di Trento n. 210 del Via Guardini Trento Tel Fax Dir. resp.: Diego Coller IN QUESTO NUMERO: 4 PSR in primo piano 5 Carburante agricolo agevolato 7 Controllo corvidi 9 Consumo del suolo 11 Gestione rifiuti aziende agricole 12 Accordo confagricoltura - ITAS 13 Riforma pac 14 Fisco - Omessa comunicazione PEC 15 Fisco - Rivalutazione terreni e partecipazioni 16 Fisco - Legge di stabilità 18 Fisco - Documenti di trasporto 20 Occupazione e finanza 22 Assunzioni di gruppo 24 Gabbie non conformi 25 Consistenza delle aziende agricole 26 Notizie dalla Fondazione Mach di San Michele all Adige 28 In Cucina: A tavola con i prodotti trentini Informiamo che la presente pubblicazione viene distribuita esclusivamente in Abbonamento Postale e che pertano i dati relativi a nominativi ed indirizzi dei lettori sono stati inseriti nelle nostre liste di spedizione. Ciascun lettore, a norma dell art. 13 legge 675/96, potrà avere accesso ai propri dati in ogni momento, chiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo alla redazione del periodico. Redazione testi: Alessandro Ciola Stampa: Grafiche Dalpiaz srl - Ravina (TN) I NOSTRI UFFICI E RECAPITI TRENTO UPA - ACT - APEMA - Patronato ENAPA: Via R. Guardini, 73 (Trento nord, di fronte alle 3 Torri dell Assessorato Agricoltura) Tel. 0461/ Fax 0461/ trento@confagricoltura.it Orario: lunedì-giovedì dalle ore 8.00 alle ore e dalle ore alle ore Venerdì dalle ore 8.00 alle ore (sabato escluso). Nel periodo estivo si osserva l orario speciale CLES presso ACT - Piazza Navarino, 13 Tel. 0463/ e Tel. e Fax 0463/ Orario: dalle ore 8.30 alle ore MEZZOLOMBARDO Corso del Popolo, 23 Tel. 0461/ Fax 0461/ Orario: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle lunedì e giovedì dalle alle ROVERETO Via Calcinari 17/A Tel. e Fax 0464/ Orario patronato: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle ore ARCO presso Consorzio Miglioramento Fondiario - Via Mantova, 1 Orario: 2 e 4 lunedì del mese dalle ore 8.00 alle ore AVIO presso Comune di Avio - piano terra Orario: martedì dalle ore alle ore BORGO VALSUGANA Corso Vicenza, 47 (presso Associazione Artigiani) Tel. 0461/ Orario: 2º e 4º mercoledì del mese dalle ore 9.30 alle CEMBRA presso il Municipio Orario: mercoledì dalle ore alle ore DENNO presso il Municipio Orario: tutti i giovedì dalle ore 8.30 alle ore GIOVO presso la Cassa Rurale di Verla Orario: mercoledì dalle ore alle ore PERGINE VALSUGANA Viale Dante, 78 primo piano (presso Associazione Artigiani) Tel. 0461/ Orario: lunedì e venerdì dalle 9.00 alle ore ROVERÈ DELLA LUNA presso il Municipio Orario: 1º e 3º mercoledì del mese dalle ore alle

4 Tavolo verde PSR in primo piano Convocata dall assessore Mellarini una riunione dello strumento di consultazione delle problematiche del mondo agricolo trentino Lo scorso 6 giugno presso la sede del dipartimento agricoltura e foreste alle Torri di Trento Nord si è tenuto l incontro del Tavolo verde presente l assessore Mellarini ed i funzionari dell assessorato. Confagricoltura del Trentino era rappresentata da Diego Coller responsabile per i rapporti istituzionali e dal vice direttore Lorenzo Gretter. Tema principale dell incontro la presentazione delle linee guida del prossimo Piano di Sviluppo Rurale, più conosciuto come PSR, che dovrà attendere e tener conto delle decisioni in materia che andranno ad assumere le autorità comunitarie. Per la predisposizione dello strumento di programmazione e sostegno agricolo, che sarà operativo per il periodo , la provincia di Trento ha incaricato l INEA, Istituto Nazionale di Economia Agraria, un ente pubblico di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sorto nel 1928, ha eseguito indagini e studi di economia agraria e forestale, conformando la propria attività alle nascenti esigenze e trasformazioni del sistema agroindustriale italiano. Ad illustrare il percorso intrapreso e le tappe che rimangono da fare per il nostro PSR è stato chiamato il dottor Cesaro ricercatore dell INEA. Innanzitutto viene dato per certo che per il 2014 non ci saranno i tempi per far partire la nuova programmazione. La comunità prevede un regolamento transitorio che permette alle regioni e provincie che hanno esaurito il budget del precedente PSR di aprire il bando 2014 anticipando le risorse della programmazione , mantenendo le misure del Il prossimo PSR non si dividerà in assi ma presenterà 6 grandi obiettivi: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali Potenziare la competitività dell agricoltura in tutte le sue forme e la e la redditività delle aziende agricole Promuovere l organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall agricoltura e dalle foreste (in questa priorità ricadrà il contributo per le assicurazioni da eventi atmosferici). Incoraggiare l uso efficiente delle risorse e il passaggio a un economia a basse emissioni di CO2 e resilienti ai cambiamenti climatici nel settore agroalimentare e forestale Inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico delle zone rurali Per la nuova programmazione INEA ha già fatto uno studio preliminare. Ora verranno organizzati degli incontri con i gruppi che sono interessati alla applicazione ed alle implicazioni del prossimo PSR. La Provincia si è posta l obiettivo di presentare una prima bozza dello strumento entro ottobre Chiuso il discorso PSR la discussione si è incentrata sulle modalità operative relative al contributo per l abbattimento del premio sull assicurazione grandine che per il 2014 il contributo rimarrà sul art. 68 della Domanda Unica. 4

5 Interrogazione Carburante agricolo agevolato Intervento del senatore Franco Panizza presso il Governo Il Senatore Franco Panizza ha recentemente presentato una interrogazione con la quale chiede al Governo di ripristinare i vecchi parametri di carburante agricolo agevolato. Si tratterebbe di un segnale di discontinuità rispetto al precedente governo Monti. Il Governo Letta deve ripristinare i parametri di carburante agricolo agevolato che erano in vigore prima della legge di stabilità 2013 del Governo Monti, per sostenere il comparto dell agricoltura e dell agroalimentare che sta vivendo una pesante crisi, aggravata in questi ultimi mesi dal maltempo e dalle alluvioni. Bisogna aiutare questo settore che sta subendo un inarrestabile fuga dei giovani ed un preoccupante invecchiamento degli addetti. A richiederlo è il senatore trentino del PATT Franco Panizza, che ha presentato in tal senso un interrogazione parlamentare, sottoscritta anche dal collega della SVP Hans Berger, indirizzata al Ministro della Politiche agricole, alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo. Una richiesta che nasce dal fatto che la Provincia Autonoma di Trento ha chiesto agli agricoltori del Trentino di portare in rimanenza per il 2014 il 10% del carburante già prelevato o, in alternativa, di pagare la differenza di accisa presso l Agenzia delle Dogane. Come è noto la legge di stabilità 2013 del precedente governo stabiliva che su tutto il territorio nazionale, per l anno 2013, i consumi medi standardizzati di carburante agricolo agevolato fossero ridotti del 10% rispetto al Però in alcuni territori, come nella Provincia di Trento, il carburante è stato già concesso secondo i vecchi parametri d assegnazione. E adesso, per sanare questa situazione, si chiede agli agricoltori di conservarne parte o di pagare la differenza d accisa. Panizza chiede dunque al nuovo Governo Letta di ripristinare i vecchi parametri di 5

6 carburante agricolo agevolato, tenendo a ricordare che anche il Presidente Letta così come il Ministro De Girolamo avevano in più occasioni ribadito, producendo una importante discontinuità in tal senso rispetto al Governo Monti, l importanza strategica del settore agricolo, sia dal punto di vista del PIL prodotto, sia per la funzione di presidio territoriale, anche dal punto di vista idrogeologico, sia infine per l apporto fondamentale in termini di qualità, immagine, tipicità e riconoscimento del Made in Italy nel mondo. La commissione fa suo l emendamento del sen. Panizza (PATT) sugli impianti di carburante nelle aziende agricole Ieri ( ), durante la riunione della Commissione Agricoltura del Senato alla presenza del sottosegretario Giuseppe Castiglione, la Commissione ha fatto proprio un emendamento di Panizza inserito all interno del decreto del fare. Se questo emendamento dovesse avere l approvazione dell aula - dice Panizza - sarà possibile installare all interno delle aziende agricole con modalità Occorre modificare la nuova normativa sui documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli. A richiederlo è il senatore trentino del PATT Franco PANIZZA in una interrogazione parlamentare urgente a risposta in Commissione indirizzata al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Nunzia De Girolamo. Il 2 luglio scorso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato un decreto riguardante i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli. Queste disposizioni entreranno in vigore oggi (1 agosto) e rappresentano un aggravio degli oneri burocratici per gli imprenditori vitivinicoli sia a livello nazionale che locale, in particolar modo nel Trentino, lamenta Panizza. Non stupisce dunque che molti organismi rappresentativi dell intera filiera vitivinicola del Trentino richiedano una modifica di questo decreto. Secondo Panizza andrebbe mantenuta la possibilità di utilizzare i documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli in formato cartaceo anche dopo la prevista attivazione del documento semplificata dei piccoli contenitori-distributori di carburante ad uso privato. Tutto questo renderebbe più semplice la vita alle tante aziende e alla loro attività quotidiana, oltre a regolamentare le modalità di conservazione del carburante all interno dell azienda, coniugando in questo modo sicurezza e una oggettiva semplificazione alla vita lavorativa dell azienda. Prodotti vitivinicoli, Panizza (PATT): Modificare decreto ministeriale di trasporto elettronico, per garantire agli operatori la possibilità di regolare l emissione di un documento di trasporto, cartaceo, nell eventualità di una temporanea indisponibilità del sistema informatico dello speditore o del sistema informatico nazionale a ciò dedicato (SIAN). Il decreto ministeriale in parola prevede, infatti, possibili limitazioni all utilizzo del documento cartaceo a seguito dell attivazione del documento elettronico. Oltre a ciò sarebbe auspicabile mantenere a titolo definitivo, anche se limitatamente ai trasporti di vini confezionati circolanti in ambito nazionale, la possibilità di utilizzare il documento di trasporto, così come previsto dal decreto ministeriale del 14 luglio Questo- spiega ancora il senatore - permetterebbe di mantenere l attuale collaudato sistema di emissione dei documenti per le più frequenti ipotesi di trasporto rappresentate dalle spedizioni di vini confezionati in ambito nazionale limitando così al minimo l impatto negativo delle nuove disposizioni di legge sugli operatori e sul mercato. 6

7 Attività PAT Controllo corvidi Il Servizio Foreste e Fauna della Provincia ha predisposto un piano per il controllo della Cornacchia nera, Cornacchia grigia e della Ghiandaia per il periodo Il problema della necessità del controllo sulla diffusione della Cornacchia nera, Cornacchia grigia e della Ghiandaia per i danni che una crescita eccessiva porta alle colture agricole trentine, era stato sollevato a suo tempo da Confagricoltura del Trentino assieme alla Associazione dei Coldiretti del Trentino. Partendo da questa segnalazione il Servizio Foreste e Fauna della Provincia ha predisposto il piano di controllo dandone segnalazione direttamente ai due sindacati che avevano sollevato il problema; la stessa nota è stata inviata alla Associazione cacciatori trentini che sono materialmente incaricati di dare attuazione al piano. Scrive il Servizio Foreste: Con riferimento alle richieste finalizzate ad ottenere l autorizzazione al controllo di cornacchia e ghiandaia per la prevenzione dei danni alle colture agricole, pervenute presso lo scrivente, si comunica che in data 27 giugno 2013 il Comitato Faunistico ha approvato un piano di controllo riferito a tutto il territorio provinciale. Preso atto che le richieste da voi inviate contengono tutti gli elementi richiesti per mettere in atto il piano di controllo, lo scrivente esprime, per l anno in corso, il proprio nulla osta all attività in oggetto. Il limite massimo di capi prelevabili riferito alle richieste da voi inviate è fissato in 1400 cornacchie, ripartito secondo le percentuali riportate nel piano allegato. Si rammenta che deve essere fornito al Servizio Foreste e fauna entro e non oltre il 30 ottobre del corrente anno un resoconto contenente il numero gabbie utilizzate/giorni, numero di capi catturati, il numero delle uscite effettuate con fucile, numero capi abbattuti e una quantificazione stimata della riduzione del danno in termini di produzione, al fine della rendicontazione imposta dall Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il piano prende spunto dal fatto che nell ambito della provincia di Trento il comparto agricolo riveste una notevole importanza a livello economico ma anche dal punto di vista ambientale e sociale. La continua ricerca della qualità nelle proprie produzioni ha permesso agli agricoltori di ottenere profitto dalla loro attività pur mantenendo un costante contatto con il territorio, garantendone così la manutenzione, la cura e la salvaguardia. Va evidenziato che il settore agricolo Trentino si presenta decisamente polverizzato, basti pensare che circa il 56% delle aziende agricole ha una superficie agricola inferiore ad 1 ettaro e le principali coltivazioni sono costituite da meleti e vigneti, ma anche da piccoli frutti, ciliegi, colture orticole e mais. È chiaro dunque che anche una ridotta perdita di produzione su delle superfici così limitate può procurare un danno economico non indifferente. Il danno prodotto sulle colture presenti in provincia di Trento non è distribuito in maniera omogenea e localmente può avere un incidenza piuttosto massiccia, anche i periodi 7

8 in cui si verificano queste problematiche variano in funzione del grado di maturazione delle colture piuttosto che al ciclo biologico delle specie bersaglio. Le maggiori tipologie di danno possono essere distinte in due categorie, I asportazione del seme o del frutto prima che questo sia completamente maturo, come nel caso dei piccoli frutti, dei seminativi e della vite, ciò provoca una perdita quantitativa sul prodotto finale. Una seconda tipologia di danno è costituito dalla beccata del frutto o della pianta, principalmente nel caso di colture orticole, del mais e la mela; questo oltre a causare un immediato deprezzamento qualitativo del prodotto, tende ad innescare l insorgenza di marciumi che portano ad una conseguente riduzione della produzione. IL piano si sviluppa sulla base delle esperienze acquisite e delle valutazioni maturate negli interventi di controllo finalizzati a contenere i danni alle coltivazioni agricole esercitati negli ultimi anni sulla base di autorizzazioni puntuali rilasciate dal Comitato Faunistico Provinciale. Sotto il profilo normativo il controllo è previsto dalla L.P. 24/91, art. 31, per alcune esigenze fra le quali la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali sostenute dalla considerazione che devono essere ancora ricordati gli interventi di controllo della fauna indirizzati alla prevenzione dei danni alla coltura agricola. La conduzione delle attività di prevenzione e controllo dei danni provocati dall avifauna alle colture agricole è anche giustificata dal fatto che questi sono esclusi dai benefici previsti dall articolo 33 della LP 24/91, che concerne la concessione di agevolazioni per i danni provocati dalla fauna alle produzioni agricole e forestali. Il piano ricorda che le due popolazioni di Corvidi per le quali si propone l attuazione di misure di controllo numerico in Provincia di Trento (Cornacchia e Ghiandaia) presentano uno status di conservazione favorevole per quanto riguarda sia l areale distributivo, sia i contingenti. Sul territorio provinciale così come su scala nazionale non si rilevano rischi per la conservazione delle specie in argomento e che qualora dai monitoraggi si rilevassero significative flessioni di consistenza su larga scala, saranno riviste le attività di contenimento delle specie. Per l attuazione del piano è prevista in prima istanza la adozione di metodi ecologici che, sebbene abbiano dimostrato di essere non totalmente efficaci, costituiranno strumenti prioritari d azione, precedentemente al ricorso ad azioni di natura cruenta. Secondo quanto disposto dalla normativa provinciale (art. 31 della LP 24/'91) il controllo faunistico viene esercitato dagli agenti preposti alla vigilanza ovvero dai conduttori o proprietari dei fondi o da altre persone, purché in possesso della licenza per l esercizio venatorio, secondo le indicazioni del Comitato faunistico provinciale. I proprietari e conduttori di fondi, singoli o associati, attiveranno le singole iniziative di controllo direttamente (se in possesso di licenza per l esercizio venatorio) o attraverso altro personale che possiede tale requisito (cacciatori). 8

9 Attività del Governo Consumo del suolo Secondo le parole del ministro delle politiche agricole, De Girolamo, il provvedimento rappresenta una norma di civiltà per un paese migliore. Confagricoltura del Trentino ormai da diversi anni richiama l attenzione dei responsabili della gestione del territorio sullo spreco che se ne fa. E pur vero che nell ultima modifica del Piano Urbanistico Provinciale è stata inserita la clausola di salvaguardia del suolo agricolo ma stiamo aspettando per vederne la pratica applicazione nel tempo. Lo spreco che del suolo agricolo se ne è fatto nei decenni scorsi non solo in Trentino è sotto gli occhi di tutti. Se pur con notevole ritardo, comunque meglio tardi che mai, anche a livello nazionale ci si sta muovendo. E di poco tempo fa la notizia della presentazione di un disegno di legge in materia di contenimento del consumo del suolo e del riuso del suolo edificato. Particolarmente interessante ci sembra soprattutto il concetto di riuso del suolo edificato già introdotto fin dal dopoguerra nella legislazione inglese e del quale abbiamo dato resoconto in un articolo di qualche tempo fa. Dunque ora si muove il nostro parlamento su iniziativa del ministro delle risorse agricole De Girolamo che ha così commentato l iniziativa. Mi auguro che l iter di questa norma di civiltà sia il più rapido possibile, perché si tratta di un intervento che troppo a lungo è stato rinviato, ma che è indispensabile per consegnare un Italia migliore alle nostre figlie e ai nostri figli. Dobbiamo puntare ad una qualità sempre più alta della nostra agricoltura, del nostro paesaggio e, più in generale, del nostro Paese. Ogni giorno impermeabilizziamo più o meno l equivalente di 150 campi da calcio, con questo provvedimento colmiamo una lacuna legislativa che ha prodotto effetti drammatici come l aumento del 166% del territorio edificato in Italia negli ultimi 50 anni. La difesa dei nostri suoli non è poi la lotta all edilizia, al contrario con questo disegno di legge introduciamo un principio fondamentale nella materia di governo del territorio che è la priorità del riuso e della rigenerazione, che consentirà il recupero di zone già edificate ma degradate. Abbiamo previsto un meccanismo per fissare l estensione massima di superficie consumabile, attraverso il forte coinvolgimento anche delle Regioni e degli enti locali, in una battaglia che è di tutti per un bene fondamentale come la terra. Riteniamo interessante riportare in sintesi i concetti introdotti con il provvedimento che in certi casi possiamo definire innovativi. L auspicio è che dalle formulazioni di principio si passi alla pratica attuazione anche se, ricordando lo scempio che di tanto territorio, anche non agricolo, ne è stato fatto senza che si ponesse mano almeno agli strumenti di tutela che già esistevano. Vengono definiti i concetti di superficie agricola, ossia tutti i terreni che, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore, hanno destinazione agricola, indipendentemente dal loro utilizzo, e di consumo del suolo, inteso come riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all attività agricola. Il provvedimento individua il procedimento volto alla determinazione del limite di su- 9

10 perficie consumabile, che vede il coinvolgimento delle Regioni e Province autonome e che culmina con il decreto del Ministro delle politiche agricole d intesa con il Ministro dell Ambiente, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture, che fissa l estensione massima di terreni agricoli consumabili. Tale decreto viene sottoposto a verifica ogni 10 anni. E prevista l istituzione di un Comitato interministeriale, con rappresentanti anche dell lstat e della Conferenza unificata, con compiti di controllo e monitoraggio del consumo di superficie agricola nazionale. Il Comitato deve realizzare ogni anno un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che verrà poi presentato dal Ministro delle politiche agricole al Parlamento. Al fine di una concreta attuazione del principio del riuso del suolo, entro un anno dalla entrata in vigore della legge i Comuni dovranno provvedere: al censimento delle aree del territorio comunale già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione; alla costituzione ed alla tenuta - all interno delle aree censite - di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali Decorso il termine senza che il censimento sia stato concluso o senza che l elenco sia stato redatto, è vietata la realizzazione, nel territorio del Comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato. È posto il divieto di utilizzo per uno scopo diverso da quello agricolo, per almeno cinque anni dall ultima erogazione, dei terreni agricoli che hanno usufruito di aiuti di Stato o di aiuti comunitari. Viene incentivato il recupero del patrimonio edilizio rurale per favorire l attività di manutenzione, ristrutturazione e restauro degli edifici esistenti, anziché l attività di edificazione e costruzione di nuove linee urbane. Le misure si sostanziano nella priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali previsti in materia edilizia. Presso il Ministero delle politiche agricole è prevista la istituzione di un registro le in cui i Comuni virtuosi interessati, i cui strumenti urbanistici non prevedono l aumento di aree edificabili o un aumento inferiore al limite fissato, possono chiedere di essere inseriti. Si prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico, avuto riguardo alla particolare situazione di rischio che caratterizza larghe parte del territorio nazionale in occasione di eventi calamitosi. Dalla entrata in vigore della legge e fino alla adozione del D.M. di determinazione dell estensione massima di superficie agricola consumabile e, comunque, non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola ad eccezione della realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e di lavori già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti. 10

11 Dalla PAT Gestione rifiuti aziende agricole Sottoscritto l accordo di programma rinnovato nei contenuti. Principale novità l inserimento delle aziende zootecniche. L accordo ha l obiettivo di razionalizzare e di semplificare le procedure di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole operanti sul territorio provinciale tenendo come punto di partenza il rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni statali in materia di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006. Va inoltre assicurata l attività di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti nella attività agricola così come deve avvenire per tutte le attività che producono rifiuti speciali. L accordo è stato sottoscritto tra la Provincia, la Federazione trentina delle cooperative e le organizzazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale. Sono considerati rifiuti speciali agli effetti del presente accordo: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze; rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose; assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose (cs. maschere protettive, tute, guanti); rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando, precauzioni particolari per evitare infezioni (cs. siringhe, garze); medicinali citotossici e citostatici (es. antibiotici). Per rispondere all obiettivo della semplificazione viene confermato che gli operatori utilizzano, per la gestione dei rifiuti considerati, un unico documento di registrazione, ossia il quaderno di campagna di cui all articolo 42 del D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, in sostituzione del registro di carico e scarico previsto da altra norma. Le operazioni di smaltimento dei rifiuti vengono svolte dall'azienda agricola attraverso la sigillatura dei sacchi, previamente numerati e contenenti i rifiuti per distinte categorie, secondo le indicazioni del gestore della raccolta; la registrazione dei rifiuti sul quaderno di campagna; il conferimento dei rifiuti presso i punti itineranti sul territorio, convenzionali con le associazioni di categoria. Per le imprese agricole trentine non è quindi necessaria l'iscrizione all'albo nazionale Gestori Ambientali presso la CCIAA di Trento, in ragione dell'attivazione del servizio di raccolta dedicato che fa capo al gestore del servizio al quale sono riferiti gli adempimenti amministrativi ed autorizzativi. E' prevista l'esenzione dall'iscrizione al SISTRI. Nel periodo di validità del primo accordo di programma in tema di rifiuti speciali in agricoltura sono stati registrati dati positivi per cui recentemente alcune associazioni di categoria, anche del comparto zootecnico, a chiedere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti pericolosi previsti dall'accordo stesso e il suo allargamento anche ad alcune tipologie di rifiuti non pericolosi. Si è proceduto ad accorpare in un unico flusso, ancorché con modalità specifiche, rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi, con lo scopo di semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese agricole. Si è inteso inoltre favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa. 11

12 La polizza a copertura dei rischi legati agli infortuni che possono colpire gli addetti ai lavori agricoli nelle operazioni legate alla raccolta di frutta, uva, ortaggi e la potatura di alberi da frutta e vigneti, non sostituisce quelle previste per legge (ad esempio INAIL) ma si aggiunge ad esse. L azienda agricola ha comunque l obbligo di rispettare quanto stabilito dalla legge in materia di assunzione e di copertura assicurativa per il personale dipendente. La polizza di cui stiamo parlando rappresenta una ulteriore garanzia per l imprenditore che si vede maggiormente tutelato a fronte di eventuali richieste economiche da parte del dipendente infortunato. Polizza infortuni raccoglitori e potatori Accordo Confagricoltura - ITAS Fissate le condizioni economiche della polizza volontaria contro gli infortuni dei raccoglitori di frutta, uva, ortaggi e potatori di alberi da frutto e vigneti. L'assicurazione è prestata esclusivamente per gli infortuni che dovessero colpire le persone, di età non inferiore a 14 anni e non superiore a 70 anni compiuti, addette alla raccolta della frutta, ortaggi, nonché alla potatura di alberi da frutto e vigneti, mentre attendono alle operazioni necessarie compresa la cernita, la calibratura e le eventuali operazioni di carico e scarico, esclusivamente nell'ambito dell'azienda agricola del Contraente e per l'estensione complessiva di ettari dichiarati. L assicurazione si intende valere per l intero periodo di raccolta o potatura. Fra le persone addette non sono compresi il Contraente ed i suoi familiari e cioè II 12 coniuge, gli ascendenti ed i discendenti nonché gli affiliati e gli altri familiari ed affini con lui conviventi. Per le persone di età compresa fra i 14 ed I 16 anni compiuti, le somme assicurate si intendono ridotte del 50%. E' altresì esonerato dal dichiarare eventuali altre assicurazioni stipulate in proprio dalle singole persone assicurate. Il premio è stabilito in rapporto degli ettari aziendali interessati con minimo di 5 ettari. Sono previste 3 diverse tabelle in funzione dell'ammontare legato al rimborso. I premi si intendono per polizze di durata annuale o poliennale. Si precisa che l'ammontare del premio è legato al numero dei soci che vi aderiranno. tipo combinazione Somme assicurate Premio euro Per ogni ettaro in più morte ,00 1 Invalidità permanente ,00 Ricovero ospedaliero (diaria) 26,00 120,00 24,00 Rimborso per spese mediche 780,00 morte ,00 2 Invalidità permanente ,00 Ricovero ospedaliero (diaria) 52,00 180,00 36,00 Rimborso per spese mediche 1.050,00 morte 52,00 3 Invalidità permanente 52,00 Inabilità temporanea (diaria) 16,00 180,00 36,00 Rimborso per spese mediche 1.050,00

13 UE consiglio agricoltura Riforma pac Riunione interlocutoria in vista delle decisioni finali Il 13 maggio si è svolta a Bruxelles l ultima riunione formale del Consiglio agricoltura dell UE prima della maratona negoziale che dovrebbe portare, nell auspicio di tutte le parti in gioco, all accordo negoziale sul pacchetto di riforma della PAC. Il Presidente di turno irlandese, Simon Coveney, ha voluto testare il polso della situazione su tre aspetti importanti della riforma della PAC, emersi dai primi incontri, proponendo possibili punti di compromesso, senza tuttavia chiedere ai Ministri, a questo stadio, una revisione del mandato negoziale. Si tratta, in particolare, della definizione di agricoltore attivo e dei regimi per i piccoli e giovani agricoltori. Il giro di tavolo sulle tre questioni ha visto i Ministri sostanzialmente fermi sulle proprie posizioni, che indicano una propensione generale a non accettare o ad accettare con riserva regimi obbligatori. Tuttavia alcuni Paesi hanno, più di altri, aperto a possibili vie di mezzo. Nel dettaglio delle proposte di Coveney per rendere possibile un punto di incontro tra le posizioni delle tre istituzioni, la Presidenza irlandese ha aperto all accettazione di una lista negativa delle entità che sarebbero escluse dalla percezione degli aiuti diretti, come auspicato dal Parlamento europeo, pur restringendo tale lista e prevedendo misure di flessibilità per rivederla a livello di singolo Stato membro. Su questo aspetto alcuni Ministri hanno più o meno chiaramente rifiutato qualsiasi approccio obbligatorio (Germania, Danimarca, Regno Unito, ad esempio, mentre l Italia ha parzialmente dimostrato qualche apertura). In ogni caso una soluzione sembra ad oggi possibile. Più netta è invece la contrarietà di alcuni Ministri all obbligatorietà del regime di aiuti ai giovani agricoltori nel 1 pilastro (l Italia ha sostenuto l obbligatorietà). Nel dettaglio del regime, invece, un compromesso sembra possibile su superficie massima ammissibile (il Parlamento sarebbe pronto ad accettare una diminuzione dei 100 ha proposti) e sul tetto massimo utilizzabile dell enveloppe nazionale. Infine, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori, si conferma la posizione contraria all obbligatorietà dei Paesi del nord (Regno Unito, Danimarca, Germania, ecc.). Anche in questo caso, sui dettagli tecnici una soluzione sembra più vicina, con un compromesso possibile a euro per quanto riguarda il tetto massimo di aiuto al di sotto del quale si applicherebbe il regime. Per quanto riguarda la Commissione, Ciolos ha ribadito la necessità di dare una risposta europea alle sfide legate ai punti di riforma sopra elencati, attraverso l obbligatorietà dei regimi, evitando una politica agricola à la carte. La prossima scadenza importante è rappresentata dal Consiglio informale, durante il quale si svolgeranno una serie di incontri bilaterali che dovrebbero consentire di avanzare su alcuni dossier per evitare di lasciare tutto insoluto fino al Consiglio finale. 13

14 NOTIZIE FISCALI Società Omessa comunicazione PEC Conseguenze per le imprese costituite in forma societaria per la mancata comunicazione della PEC. Come noto l art. 16 del D.L. n. 185/2008, nel disporre l obbligo per tutte le società di dotarsi della PEC, comunicando il relativo indirizzo al Registro delle Imprese, ha previsto al comma 6 bis, che l ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell irrogazione della sanzione prevista dall articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l indirizzo di posta elettronica certificata. Il Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n del 24 aprile 2013 ha reso noto che, con un parere del 10 aprile 2013 n , il Consiglio di Stato si è espresso in merito alle conseguenze per le imprese costituite in forma societaria della mancata comunicazione della PEC, disponendo che, trascorsi i tre mesi di sospensione previsti dall art. 16 comma 6 bis di cui sopra, la pratica inviata dall impresa deve considerarsi respinta. Sul punto il Consiglio di Stato evidenzia come la predetta interpretazione è anche in linea con le disposizioni dettate per le imprese individuali dall art. 5 comma 1 della L. 221/2012, ove viene espressamente previsto che, trascorso il termine di sospensione della domanda di iscrizione per l impresa che ometta di comunicare il proprio indirizzo PEC, la stessa domanda di iscrizione si intende non presentata. In conclusione per le nuove imprese costituite sia in forma societaria che in forma individuale che all atto della iscrizione nel Registro delle Imprese omettano di indicare la PEC, la domanda di iscrizione si intende non presentata qualora scaduto il termine fissato dalla legge successivamente alla contestazione (3 mesi per le società; 45 giorni per le imprese individuali) il richiedente non abbia provveduto ad indicare l indirizzo di PEC. Può evidenziarsi che tale sistema, per le società, rischia non solo di paralizzare l attività dell impresa ma anche il sistema della pubblicità legale, ove alcuni atti societari si danno per conosciuti da parte dei terzi solo se pubblicati presso il Registro. Sarebbe stato più opportuno, tenuto conto delle suddette conseguenze, prevedere successivamente alla sospensione della pratica la sua iscrizione d ufficio, eventualmente applicando le sanzioni previste dall art c.c., relative all omessa o ritardata comunicazione di un dato destinato ad essere iscritto nel Registro delle imprese. 14

15 NOTIZIE FISCALI Agenzia delle entrate Rivalutazione terreni e partecipazioni Fornite indicazioni per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. La Circolare dell Agenzia delle Entrate n.1/e del 15 febbraio 2013 riporta alcune indicazioni sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, chiarendo che la cessione di partecipa zioni non negoziate, il cui va lore o costo di acquisto è stato rideterminato, ad un prezzo in feriore al valore di perizia non dà luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. Per quanto riguarda la cessione di terreni, affinché il valore rideterminato possa assumere rilievo agli effetti del calcolo della plusvalenza, è necessario che esso costituisca valore norma le minimo di riferimento anche ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (articolo 7, comma 6, della legge n. 448/ 2001). Pertanto, qualora il contribuente intenda avva lersi del valore rideterminato deve necessariamente indicarlo nell atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore. In tal caso le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul valore di peri zia indicato nell atto di trasferimento. Nel caso in cui, invece, nell atto di trasferimento sia indicato un valore inferiore a quello rivalutato, si rendono applicabili le regole ordinarie di determinazione delle plusva lenze indicate nell articolo 68 del TUIR, senza tener conto del valore rideterminato. Va tenuto presente, peraltro, che, il con tribuente ha anche la possibilità di rideterminare nuovamente il valore del terreno detenuto, ri ferito alla data del 1 gennaio Il contribuente che in tende usufruire nuovamente della rideterminazione del valo re del terreno (con riferimento alla data del 1 gennaio 2013), deve redigere la perizia giura ta di stima entro il 30 giugno 2013, ovvero entro la data di stipula dell atto se la cessione avviene prima di tale termine e deve provvedere al versamento dell importo eventualmente dovuto entro il 1 luglio 2013 (poiché il termine del 30 giu gno 2013, previsto dalla nor ma, cade di domenica). Qualora l imposta pagata in occasione della precedente rideterminazione sia maggiore di quella dovuta entro il 30 giugno 2013 non deve essere effettuato al cun versamento. Al riguardo, appare opportuno precisare che, in tal caso, per espressa previsione normativa, la parte eccedente non può essere chiesta a rimborso. I dati rela tivi alla nuova rideterminazione devono essere indicati nel qua dro RM del modello di dichiara zione UNICO relativo all anno d imposta

16 NOTIZIE FISCALI Ulteriori chiarimenti Legge di stabilità Con la presente, si illustrano le disposizio ni fiscali di interesse generale, contenute nella legge di stabilità 2013 e le altre misu re di natura tributaria alla luce dei primi chiarimenti forniti dall Amministrazione finanziaria. IVA - Art. 1, comma Con le modifiche apportate dalla legge di stabilità agli artt. 17, 21 e 39 del DPR n. 633/72 e con l aggiunta dell art. 21-bis allo stesso decreto sono introdotte diverse modifiche in ordine alle formalità di emissione e formazione delle fatture, non ché relativamente agli obblighi di conser vazione delle stesse, in recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE. Emissione, contenuto e numerazio ne delle fatture Una prima modifica riguarda l ob bligo di indicare nella fattura il nu mero di partita IVA del cessionario o committente ovvero il codice fi scale nei casi in cui il cessionario o committente non agisca nell eser cizio d impresa, arte o professione. In secondo luogo è disposto che la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco. Fattura elettronica La Legge di Stabilità 2013 intervie ne anche in materia di fatturazio ne elettronica precisando che per fattura elettronica s intende quella emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico subordinata mente all accettazione da parte del destinatario. L intento perseguito è quello di equiparare la fattura elet tronica a quella cartacea in modo da ridurre i costi amministrativi; così, ad esempio, un file in Pdf inviato tramite posta elettronica rispetta i requisiti della fattura elettronica. L accettazione del destinatario può essere espressa, tacita o desunta dal comportamento concludente ( paga mento della fattura ). Riscossione: Art. 1 - commi Il 1 gennaio 2013 sono entrate in vigo re le nuove disposizioni in materia di riscossione che impongono alle società concessionarie del servizio di riscossione di sospendere ogni iniziativa finalizzata al recupero dei tributi, nei casi in cui il debitore, mediante la presentazione di una istanza, documenti l erroneità della pretesa erariale. Più precisamente, secondo quanto previ sto dall articolo 1, comma 537 e seguenti della legge in commento, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario, il contribuente può presentare una dichiarazione anche con modalità telematiche, con la quale si do cumenta che 16

17 NOTIZIE FISCALI gli atti emessi dall Ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamen to o l avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del di ritto di credito intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall ente cre ditore; d) da una sospensione giudiziale, op pure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pre tesa dell ente creditore, emesse in un giudizio al quale l Agente per la riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, ri conducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell ente creditore; Entro il successivo termine di 10 giorni dalla presentazione dell istanza, il con cessionario per la riscossione trasmette all Ente creditore la dichiarazione pre sentata dal debitore e la documentazio ne allegata. Ciò al fine di avere conferma dell esistenza delle ragioni addotte dal debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensio ne o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Elenco clienti e fornitori così detto Spesometro Come auspicato da più parti, l Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 15 febbraio u.s. ha preci sato che l obbligo per gli agricoltori esonerati, ex art. 34, comma 6, del DPR n. 633/72, di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini IVA (elenchi clienti e fornitori), decorre a partire dalle operazioni effettuate dal 2013 (comunicazione entro il 30 aprile 2014), ancorché la norma che lo ha istituito sia entrata in vigore il 19/12/2012 (art. 36. comma 8 bis, D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012). Rivalutazione terreni e partecipa zioni La circolare n. 1/E ha chiarito, inol tre, in materia di riapertura dei termini per rivalutare il costo dei terreni agricoli e delle aree fabbri cabili, che nel caso in cui, il con tribuente ridetermini nuovamente il valore del terreno detenuto alla data del 1 gennaio 2013, già prece dentemente rivalutato, è possibile indicare un minor valore derivante dalla nuova rivalutazione, compensando l imposta sostitutiva dell ulti ma rivalutazione con quella pagata precedentemente (mentre la parte eccedente non può essere chiesta a rimborso), assolvendo le imposte di registro, ipotecarie e catastali sullo stesso minor valore. È stato, altre sì, precisato che possono formare oggetto della rivalutazione anche i diritti edificatori (cubatura), che vanno considerati distintamente ed autonomamente rispetto al di ritto di proprietà del terreno, in quanto soggetti a trascrizione. Deduzione costi autovetture Dopo l intervento della Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (c.d. Legge Fornero) che ha ritoccato i limiti di deducibilità previsti dall articolo 164 del TUIR, dal 40 al 27,5 per cento pewr i costi delle auto aziendali non utilizzate esclusivamente come beni strumen tali dell impresa e dal 90 al 70 per cento per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti (per i tito lari di reddito d impresa e di lavoro autonomo), con la Legge di stabilità il limite del 27,5 per cento è stato ul teriormente ridotto al 20 per cento, a partire dal

18 NOTIZIE FISCALI Prodotti vitivinicoli Documenti di trasporto Una circolare dell ispettorato centrale per la tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) in tema di circolazione di vini confezionati. A seguito delle numerose segnalazioni rappresentate dai produttori tramite Confagricoltura, il Ministero delle Politiche Agricole, ha trasmesso a Bruxelles una nota interpretativa relativa all art.31 del Reg. CE n.436/2009 volta a semplificare le procedure a carico dei produttori di vino imbottigliato che commercializzano il prodotto nel territorio comunitario. Secondo la nota, per il prodotto confezionato inviato nel mercato interno inteso come territorio Unionale, la compilazione del campo del documento riguardante l indicazione relativa all attestazione di DOP o IGP ed alla certificazione dell annata di raccolta o della/e varietà di uve deve essere considerata come facoltativa. Tale interpretazione comporta l esenzione dai nuovi obblighi per le spedizioni di prodotti confezionati nel mercato nazionale e comunitario. Confermerebbe invece l obbligo di riportare le nuove diciture nei documenti di accompagnamento dei vini sfusi nel territorio nazionale e comunitario e di tutti i vini verso i Paesi Terzi. Tuttavia, affinché tale interpretazione sia ufficializzata dall amministrazione si dovrà aspettare di ricevere una risposta dalla Commissione Europea. Al riguardo, il Ministero ha fatto sapere che la questione sarà trattata nel corso del prossimo Comitato di Gestione. Nelle more dell emanazione del parere ufficiale da parte della Commissione UE, l Ispettorato Centrale Repressione Frodi ha diffuso una nota di precisazione a tutti i suoi uffici territoriali nella quale ha riportato l avviso che, fin dalla data di emanazione della circolare stessa, la compilazione del documento di accompagnamento dei prodotti confezionati potrà avvenire senza riportare le indicazioni dell art

19 Comunità online La Camera di Commercio I.A.A di Trento, con la Provincia Autonoma di Trento e in collaborazione con le Associazioni imprenditoriali di categoria, promuove, tramite la propria Azienda speciale Accademia d Impresa, l utilizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Firma digitale mediante un servizio gratuito di formazione a distanza. CONTENUTI FORMATIVI DISPONIBILI: FIRMA DIGITALE cos è la Firma digitale? perché utilizzare la Firma digitale? come si fa ad ottenere la Firma digitale? come si fa ad apporre la Firma digitale? quali sono i dispositivi di Firma digitale? in quali occasioni si utilizza la Firma digitale? quali sono le responsabilità derivanti dall uso della Firma digitale? Contesto normativo e tecnologico vincoli normativi, sanzioni e vantaggi Dimostrazioni dell utilizzo pratico lettura e preparazione documenti PDF apposizione della Firma digitale apposizione della marca temporale verifica della Firma digitale POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA cos è la PEC? come si fa ad acquistare la PEC? come si fa ad utilizzare una casella PEC? come comporre un messaggio PEC? quando utilizzare la PEC? Contesto normativo e tecnologico vincoli normativi, sanzioni e vantaggi Dimostrazioni dell utilizzo pratico Utilizzo della webmail PEC (servizio online) accesso, interfaccia, composizione, ricevute ricezione dei messaggi, verifica degli allegati organizzazione dei messaggi Utilizzo PEC con client di posta (programma installato su computer): riconoscere messaggi PEC, composizione, ricevute ricezione dei messaggi e verifica degli allegati organizzazione e backup dei messaggi PEC I contenuti, suddivisi per argomento, sono disponibili in formato video e presentati da una voce guida. Per aderire è sufficiente segnalare l interesse compilando l apposito modulo online disponibile sulla pagina del corso PEC e Firma digitale del sito di Accademia d Impresa IL SERVIZIO È GRATUITO

20 NOTIZIE LAVORO Decreto Legge Sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del è stato pubblicato il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti. Si tratta del provvedimento, più volte annunciato dal Governo, per il rilancio dell occupazione, soprattutto giovanile, indicata come la vera priorità su cui convergere sforzi, risorse ed energie. Un attenta e distaccata lettura del provvedimento non può non suscitare, tuttavia, qualche perplessità in merito alla portata ed alla efficacia delle misure previste nel decreto rispetto all ambizioso obiettivo perseguito (rilancio dell occupazione, segnatamente giovanile) e rispetto anche ai numerosi, forse troppi, annunci che hanno preceduto il provvedimento stesso. E così, ad esempio, una delle misure cardine del decreto quella che riconosce benefici Occupazione e finanza Si tratta dell atteso provvedimento per il rilancio dell occupazione, soprattutto giovanile. Contiene anche misure finanziarie urgenti per fronteggiare la crisi. Nel dettaglio analizziamo la voce relativa alle assunzioni di gruppo, fattispecie di nuova creazione proposta e sostenuta da Confagricoltura. economici ai datori di lavoro che assumono giovani si articola in una disciplina così complessa e farraginosa che rischia di tradursi in una sorta di sbarramento all accesso agli incentivi. Inoltre, le misure che hanno ritoccato la Riforma Fornero, ed i vari istituti contrattuali della legge Biagi, non sembrano tutte indirizzate a garantire una maggiore flessibilità delle regole ed un alleggerimento degli oneri, come quelle sul lavoro intermittente (che fissano una soglia massima alla durata della prestazione), sulla procedura di convalida delle dimissioni (che viene estesa ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione), sulla solidarietà negli appalti (che viene estesa ai lavoratori autonomi di cui si avvale l appaltatore), sulle sanzioni in materia di igiene e sicurezza (che vengono rivalutate, e quindi inasprite), sulle assunzione di lavoratori extracomunitari (la cui autorizzazione è subordinata alla verifica, documentata, dell indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale). Non mancano comunque nel provvedimento misure sicuramente interessanti per le imprese e per l occupazione, come quelle che ripristinano le necessarie flessibilità in entrata, a partire dalla disciplina dei contratti a termine, o come quella, fortemente innovativa, e voluta proprio da Confagricoltura, che introduce nel nostro ordinamento le assunzioni di gruppo o di rete, istituto mediante il quale imprese agricole riconducibili allo stesso proprietario, allo stesso nucleo familiare o allo stesso gruppo, possono assumere congiuntamente uno stesso lavoratore facendolo lavorare nelle varie imprese interessate (una sorta di job sharing per parte datoriale). Altra importante novità è rappresentata dal fatto che le assunzioni di gruppo possono essere effettuate anche da imprese agricole e non agricole (purché quelle agricole rappresentino almeno il 50 per cento) legate da un contratto di rete. Insomma, un provvedimen- 20

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