PARIS Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Ancona, piazza Cavour, 29;

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1 N /2006 REG.SEN. N /2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Sul ricorso numero di registro generale del 2005, proposto da: INNAMMORATI Paola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pier Paolo Persichini e Antonino Lonoce, con domicilio eletto presso in Ancona, al Corso Mazzini, n.160, presso l avv. Giusi Aluigi; contro - l AGENZIA delle ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è domiciliato per legge, alla Piazza Cavour, n.29; - l AGENZIA delle ENTRATE DIREZIONE REGIONALE delle MARCHE con sede in Ancona, in persona del suo Direttore pro-tempore, non costituito in giudizio; nei confronti di PARIS Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Ortenzi, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR, in Ancona, piazza Cavour, 29; per l'annullamento - della proposta di conferimento alla controinteressata dott.ssa Paris Giovanna dell incarico dirigenziale di Audit-manager, presso l audit interno alla Direzione regionale delle Marche dell Agenzia delle Entrate, formalizzata con provvedimento n.314 dell e di tutti gli atti consequenziali, ivi compresa la scheda valutativa relativa alla dott.ssa Paris, nella quale si conclude per la proposta di conferimento alla medesima del suddetto incarico dirigenziale;

2 - del provvedimento n del , a firma del Direttore Regionale delle Marche dell Agenzia delle Entrate, con cui è stato formalizzato l attribuzione dell incarico dirigenziale suddetto alla controinteressata dott.ssa Paris; - di tutti gli atti del procedimento di interpello bandito con nota n del , a firma del Direttore Regionale delle Marche dell Agenzia delle Entrate; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Direttore Agenzia delle Entrate Roma; Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte controinteressata Paris Giovanna; Vista l ordinanza n.245 del 5 aprile 2005, con cui è stata respinta la domanda cautelare di parte ricorrente di sospensione dell esecuzione degli atti impugnati; Viste le memorie difensive prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 09/11/2005, il dott. Galileo Omero Manzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO La ricorrente, dipendente del Ministero dell Economia, in servizio presso l Agenzia delle Entrate, Ufficio di Camerino, ha partecipato alla procedura di interpello indetta dalla Direzione regionale delle Marche della stessa Agenzia per l attribuzione dell incarico dirigenziale di Audit-manager presso l Ufficio audit interno della Direzione regionale. All esito della suddetta procedura selettiva, la deducente ha appreso che il Direttore regionale preposto alla valutazione delle domande dei dipendenti che avevano manifestato interesse al conferimento dell incarico dirigenziale suddetto, ha proposto per l attribuzione delle funzioni dirigenziali la controinteressata dott.ssa Paris Giovanna, alla quale con successivo provvedimento del Direttore Nazionale dell Agenzia delle Entrate, è stato attribuito formalmente l incarico dirigenziale oggetto di procedura di interpello. Avverso tale atto di conferimento temporaneo dell incarico dirigenziale suddetto alla controinteressata insorge la dott.ssa Innamorati con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato il , deducendo al riguardo censure di violazione degli artt.4, 5, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e degli artt.12 e 24 del Regolamento di amministrazione dell Agenzia delle Entrate e degli artt 25 e 35 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nonché vizi di eccesso di potere sotto i diversi profili della violazione del principio di trasparenza, della carenza di motivazione, dell illogicità, dell erroneità dei presupposti e della contraddittorietà. Secondo la parte ricorrente, gli atti con cui si è provveduto alla indizione della procedura selettiva per l attribuzione dell incarico dirigenziale di cui si controverte risultano viziati sotto l aspetto procedimentale, in quanto non recano alcuna indicazione delle norme giuridiche che regolano il relativo procedimento. Inoltre, l operato del Direttore regionale dell Agenzia delle Entrate che ha provveduto all esame delle domande presentate dagli aspiranti al conferimento dell incarico dirigenziale, viene ritenuto

3 elusivo delle norme del Regolamento di amministrazione della stessa Agenzia le quali prevedono che, alla scelta dei dipendenti cui conferire incarichi dirigenziali, si addivenga attraverso una selezione comparativa dei candidati che tenga conto delle esperienze di servizio e professionali maturate dagli stessi di cui, tuttavia, non vi è traccia nel provvedimento impugnato che si è risolto in una semplice espressione di giudizio di valore positivo nei confronti della candidata ritenuta meritevole dell attribuzione dell incarico oggetto di interpello, in violazione del principio di trasparenza cui deve sempre essere improntato l operato degli organi amministrativi. Da ciò l asserita carenza di motivazione riscontrabile nei provvedimenti impugnati i quali non danno conto delle ragioni che hanno portato a privilegiare le esperienze professionali della candidata controinteressata rispetto a quelle fatte valere dagli altri concorrenti alla procedura selettiva, tra i quali anche la ricorrente che asserisce di vantare esperienze lavorative, professionali e culturali superiori a quelle possedute dalla controinteressata a cui si fa riferimento nelle premesse dell impugnato provvedimento di proposta di incarico, come peraltro comprovato dall esito di precedenti giudizi di valutazione del livello di professionalità della ricorrente, formulati dall Amministrazione in occasione della formazione della graduatoria dei dipendenti aspiranti al passaggio dalla funzione C/1 e C/2 a quella C/3, nella quale la ricorrente dott.ssa Innamorati figurava inserita al 7 posto della relativa graduatoria, mentre la controinteressata dott.ssa Paris risultava collocata nella posizione n.34. Secondo il difensore di parte ricorrente, la mancata preliminare determinazione di criteri obiettivi di valutazione dei curricula professionali dei candidati ammessi alla selezione, rende illogico ed arbitrario l operato dell Amministrazione intimata, in quanto non consente di ricostruire l iter logico seguito dai soggetti preposti ad esprimere un giudizio di valore sulle qualità professionali e di servizio dei partecipanti alla selezione, di cui non vi è traccia negli atti impugnati i quali eludono in tal modo anche il principio di trasparenza cui deve essere improntata l attività delle Pubbliche Amministrazioni, alla luce delle norme contenute nella legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Con il ricorso, la parte attrice, oltre a chiedere l annullamento degli atti oggetto di gravame, si è fatta carico di chiedere anche la condanna dell Amministrazione intimata al risarcimento dei danni morali e materiali subiti a causa dei provvedimenti impugnati, nel convincimento che, per effetto dei migliori titoli professionali posseduti, la ricorrente avrebbe dovuto ottenere l incarico attribuito alla controinteressata, per cui, ai fini del risarcimento dei danni materiali asseriti subiti per effetto dell illegittimo comportamento della P.A, il danno lamentato è stato quantificato nell importo corrispondente alla differenza di stipendio spettante in conseguenza del conferimento dell incarico dirigenziale suddetto. Per contrastare le pretese di parte ricorrente, in data , si è costituita in giudizio l Agenzia delle Entrate con il patrocinio dell Avvocatura dello Stato che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo, avendo ad oggetto la controversia il sindacato di atti di conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti già in servizio la cui cognizione è riservata al Giudice ordinario, alla luce dei chiarimenti forniti al riguardo dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione. Per quanto riguarda il merito delle censure dedotte con il ricorso, il patrocinio erariale ne ha confutato la fondatezza sul presupposto che il conferimento di un incarico dirigenziale a dipendenti sforniti della relativa qualifica, a titolo provvisorio,per la copertura di un posto vacante da attuare mediante procedura di interpello, non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale, ma si risolve in una mera scelta fiduciaria basata sulla sola specifica valutazione dell idoneità del soggetto prescelto a ricoprire l incarico.

4 Pertanto, con riferimento alla natura ed alla finalità della procedura di interpello, immune dai vizi denunciati sono da considerare gli atti impugnati, dal momento che, in sede di formulazione della proposta di attribuzione dell incarico dirigenziale alla dipendente controinteressata, il Direttore dell Agenzia Regionale delle Entrate ha esaurientemente dato atto del possesso da parte della nominata della necessaria idoneità allo svolgimento delle mansioni lavorative riconnesse alla funzione dirigenziale conferita, nonché della piena fiducia riposta nelle capacità professionali della stessa. In data , si è costituita in giudizio anche la parte controinteressata il cui difensore ha preliminarmente eccepito l inammissibilità dell iniziativa giudiziaria, a causa della mancata tempestiva impugnazione degli atti di indizione della procedura di interpello, in quanto molte delle censure dedotte con il ricorso sono rivolte a denunciare il mancato svolgimento di una procedura concorsuale che l atto di interpello non prevedeva affatto, per cui, a fronte della omessa tempestiva impugnazione di tale atto e della contestuale acquiescenza dimostrata dalla ricorrente al medesimo, con la partecipazione al procedimento di conferimento dell incarico dirigenziale di cui si controverte, inammissibile deve essere ritenuta l impugnazione degli atti finali del procedimento che costituiscono diretta applicazione del presupposto provvedimento di interpello. In ogni caso, le censure dedotte con il ricorso vengono comunque valutate prive di pregio dalla parte controinteressata che ha concluso per la reiezione dell impugnativa. Con ordinanza n.245 del 5 aprile 2005, il Tribunale ha respinto l istanza cautelare di sospensione dell esecuzione degli atti impugnati. Nell imminenza della udienza di discussione della causa, il difensore di parte controinteressata ha depositato in data , apposita memoria conclusionale con la quale ha ribadito le proprie tesi a confutazione delle censure dedotte dalla parte ricorrente, formulando inoltre una specifica eccezione di difetto di giurisdizione, valorizzando in proposito argomenti identici a quelli esplicitati dall Avvocatura dello Stato a sostegno dello stesso rilievo di rito. Anche la parte ricorrente ha depositato, in data , memoria conclusionale con la quale, nel ribadire tutti gli argomenti difensivi prospettati con l atto introduttivo del giudizio, si è fatta nel contempo carico di confutare l eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito opposta dalle parti resistenti, in quanto la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalle stesse a sostegno del lori rilievo di rito, si riferisce ad incarichi dirigenziali conferiti a soggetti già titolari della relativa qualifica, mentre nella vicenda oggetto di causa si è dato luogo al conferimento di una posizione dirigenziale che ha comportato il passaggio di qualifica che la giurisprudenza equipara ad un procedimento concorsuale i cui atti sono sottoposti al sindacato giurisdizionale del Giudice amministrativo. DIRITTO 1)- La pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle parti resistenti va disattesa. Alla luce della più recente della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, competente a dirimere le questioni in materia di giurisdizione ai sensi dell art.111, ultimo comma della Costituzione e dell art.41 del c.p.c., richiamato dall art.30 delle legge TAR 6 dicembre 1971, n.1034, ritiene il Collegio che l art.63, 4 comma, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante il Testo unico delle norme sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, allorquando riserva alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle

5 selezioni dirette a permettere l accesso del personale già assunto ad una qualifica funzionale ricompresa in un fascia o area lavorativa superiore (Cass., SS.UU., 26 maggio 2004, n.10183). Infatti, come puntualmente messo in risalto dalla Suprema Corte, in sede di riconsiderazione del proprio diverso precedente orientamento giurisprudenziale, ritiene il Collegio che, una volta assodato, come peraltro chiarito dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 16 maggio 2002, n.194; 23 luglio 2002, n.373) che, nell ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, le procedure dirette all accesso ad una qualifica superiore da parte dei dipendenti già in servizio, allorquando integrano una selezione di tipo comparativo tra i diversi aspiranti al passaggio di qualifica da effettuarsi sulla base di valutazioni tecnico-discrezionali, costituiscono espressione di poteri organizzativi di tipo autoritativo, a fronte dei quali, risultano insussistenti posizioni di diritto soggettivo tutelabili davanti al Giudice ordinario. Il convincimento del Collegio al riguardo, circa l autonomia della fase di individuazione del dipendente meritevole dell affidamento oggetto di interpello, rispetto alla successiva regolamentazione su base contrattuale del nuovo rapporto di lavoro da instaurarsi per effetto del conferimento della superiore qualifica dirigenziale, è avvalorato dalla circostanza che, nella vicenda di cui è causa, all esito della procedura di interpello indetta per la individuazione del dipendente meritevole del conferimento dell incarico dirigenziale di cui si controverte, è stata prevista la successiva stipula di apposito nuovo contratto di lavoro con il dipendente nominato (vedi art.5 del provvedimento di nomina n /2004, in atti). Per cui, è di tutta evidenza che la procedura selettiva finalizzata alla mobilità verticale dei dipendenti in servizio, non costituisce una fase di esecuzione del rapporto di impiego in essere da attuarsi attraverso atti di gestione del rapporto di lavoro privatizzato, dal momento che la stessa deve sempre realizzarsi, alla luce dei riferiti principi affermati dalla Corte Costituzionale, attraverso una preliminare valutazione comparativa dei soggetti aventi titolo sul piano professionale e di carriera, la quale, indipendentemente dalla sua denominazione, costituisce comunque un pubblico concorso. Ciò comporta che ogni mutamento di carriera o inquadramento in una qualifica superiore che non si risolva automaticamente in un mero passaggio verticale, in applicazione delle norme dei contratti collettivi di lavoro, ma presuppone una procedura concorsuale o comunque selettiva aperta ad una pluralità di soggetti esterni o interni, ai fini della tutela giurisdizionale dei soggetti coinvolti, la stessa risulta ricompresa tra le materie riservate alla cognizione generale di legittimità del Giudice amministrativo, ai sensi di quanto previsto dall art.63, 4 comma, del D.Lgs. n.165 del 2001 (Cons.St., Sez.IV, 3 novembre 2004, n.7107; Sez VI. 18 aprile 2005, n.1772;tar Umbria, 17 marzo 2005, n.94). 2)- Ad identiche conclusioni di infondatezza conduce anche la delibazione dell ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dal difensore di parte controinteressata e fatta dipendere dall asserita mancata impugnazione del presupposto atto di interpello con cui si è dato avvio al procedimento di scelta del dipendente meritevole del conferimento dell incarico dirigenziale di cui si controverte. Al riguardo, va tuttavia precisato che la mancata impugnazione del presupposto atto di interpello trova giustificazione nella circostanza che la parte ricorrente con l iniziativa giudiziaria che occupa non si propone affatto di sindacare la legittimità del provvedimento con cui è stata indetta la procedura selettiva del quale peraltro la parte attrice denuncia invece la violazione con gli atti esecutivi dello stesso oggetto di impugnazione i quali, secondo la prospettazione del difensore della ricorrente, si pongono in contrasto con lo stesso per non avere dato luogo alla valutazione comparativa di tutti i curricula dei candidati, come stabilito dal presupposto atto di interpello.

6 3)- Passando quindi all esame del merito, il ricorso è da valutare fondato per i motivi di seguito precisati. In sostanza, la ricorrente si duole del mancato rispetto da parte dell Agenzia delle Entrate, in sede di adozione degli atti impugnati, delle norme di organizzazione che regolano il procedimento di conferimento di incarichi dirigenziali, lamentando nel contempo una violazione del principio di trasparenza ed imparzialità dell azione amministrativa, in quanto, al contrario di quanto espressamente previsto dallo stesso atto di interpello, il conferimento dell incarico dirigenziale in favore della controinteressata oggetto di sindacato giurisdizionale, è avvenuto senza la preliminare valutazione comparativa degli altri dipendenti che hanno partecipato alla procedura di interpello, tra i quali figurava anche la ricorrente, per cui sostanzialmente la scelta compiuta dall Amministrazione intimata si rivela immotivata. Tali assunti invalidatori vanno ritenuti meritevoli di accoglimento. Giova considerare che oggetto di impugnazione risulta, in primo luogo, il provvedimento con cui il Direttore regionale delle Marche dell Agenzia delle Entrate, ha provveduto a proporre la dipendente controinteressata dott.ssa Paris per l attribuzione di un incarico dirigenziale temporaneo, all esito di apposita procedura di interpello indetta dalla stessa Direzione regionale, in base alla quale era stato previsto che la scelta del funzionario cui attribuire l incarico suddetto sarebbe avvenuta sulla base di una valutazione comparativa delle diverse posizioni degli aspiranti alla nomina da attuarsi attraverso l esame delle domande e dei curricula professionali dei candidati e di un successivo colloquio ove dal predetto esame comparativo, non emergesse in modo univoco il funzionario più idoneo a ricoprire tale posizione dirigenziale. Per cui, non vi è dubbio che, alla luce di tali riferite disposizioni contenute nell atto di indizione della suddetta procedura di interpello, la individuazione del candidato più meritevole all affidamento dell incarico dirigenziale, doveva comunque avvenire attraverso l esame comparativo dei precedenti di carriera e professionali dei partecipanti alla selezione, da realizzare normalmente attraverso la formulazione di un giudizio di valore su ciascun candidato e la formulazione di una graduatoria di merito degli stessi, previa valutazione dei curricula professionali che i concorrenti erano tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva, a pena di ammissibilità alla stessa. Ciò posto, dall esame degli atti versati in giudizio dalla parte ricorrente e dalla stessa Amministrazione intimata, il Collegio ha potuto constatare che la proposta di nomina della controinteressata dott.ssa Paris si è invece risolta in un mero atto di attestazione del possesso da parte della medesima delle qualità professionali e lavorative per lo svolgimento dello specifico incarico dirigenziale di cui si controverte, con cui si dà nel contempo atto della idoneità in senso assoluto della medesima allo svolgimento delle relative incombenze lavorative, rispetto agli altri 14 candidati che hanno partecipato alla selezione, senza che il Dirigente selettore provvedesse nel contempo a fornire alcun giudizio di apprezzamento sugli stessi ed a dare in alcun modo conto dei parametri di valutazione tenuti presenti per l apprezzamento dei diversi concorrenti. Ad avviso del Collegio, tale operato del Direttore regionale dell Agenzia delle Entrate si pone in evidente contrasto con gli obblighi procedimentali imposti dallo stesso atto di interpello e dal Regolamento di Amministrazione dell Agenzia versato in copia dall Amministrazione resistente, il cui art.12, per quanto riguarda le procedure selettive interne per l accesso alla dirigenza, prevede espressamente che alla relativa selezione si provvede mediante valutazione comparativa dei meriti, dell esperienza lavorativa e delle capacità e conoscenze dimostrate dai candidati durante l attività di servizio.

7 Orbene, in considerazione di quanto precisato, non vi è dubbio che tale prevista valutazione comparativa, importa un contestuale esame, da parte dell organo preposto all apprezzamento dei singoli candidati, di tutti i curricula degli stessi, da compiere o attraverso la formulazione di un giudizio di valore nei confronti di ciascuno di essi accompagnato, se del caso, dall attribuzione di un punteggio, oppure attraverso la preventiva determinazione di criteri di valutazione dei titoli di studio, culturali e professionali degli stessi, in termini di punteggio o di giudizio sintetico di valore (es. eccellente, ottimo, buono, mediocre), in modo da consentire la individuazione dei candidati ritenuti comunque idonei all incarico, ai fini della eventuale loro sottoposizione al successivo colloquio, come previsto dall atto di interpello. Di tale esame comparativo delle diverse posizioni dei candidati e, più in particolare, di quella della ricorrente, il Direttore regionale dell Agenzia non ha dato alcuna attestazione negli atti impugnati, venendo meno agli obblighi procedimentali che normalmente una procedura di valutazione comparativa impongono e che comportano un separato e distinto apprezzamento di tutti candidati, mediante la formulazione nei confronti di ciascuno di essi di un giudizio di valore sulla idoneità degli stessi a ricoprire l incarico di livello dirigenziale per il quale i medesimi hanno manifestato interesse, in modo da consentire ad ognuno di valutare la correttezza dell operato dell organo di valutazione in ordine alla congruità e logicità dei giudizi espressi. Infatti, in base al principio di trasparenza cui l intera attività amministrativa deve conformarsi, deve ritenersi che, nel caso in cui in una procedura concorsuale quale deve essere considerata quella attivata con l atto di interpello di cui si controverte, qualora non siano stati predeterminati rigidamente i criteri di valutazione dei titoli e delle prove dei candidati, deve esser comunque imposto all organo preposto al loro esame, a pena di illegittimità, di rendere percepibile l iter logico seguito per la valutazione di ciascun candidato o con l attribuzione di un punteggio ai diversi titoli di studio, professionali e di carriera, oppure, in alternativa, mediante taluni elementi che concorrano a chiarire e ad integrare anche in modo sintetico la valenza e le ragioni dei diversi apprezzamenti compiuti (Cons. St., Sez.V, 7 ottobre 1998, n.1425; Sez.VI, 13 giugno 2000, n.3289; Sez.VI, 18 aprile 2005, n.1772; TAR Lazio, Sez.I, 21 dicembre 2001, n.12054; TAR Liguria, 18 gennaio 2003, n.76). Ciò posto, ritiene dunque il Collegio che le dedotte censure di eccesso di potere sotto i diversi profili della violazione del principio di trasparenza e del difetto di motivazione sono da valutare fondati, poiché dagli atti impugnati, integrati dalla documentazione versata in giudizio dalle parti, non è dato riscontrare l avvenuta comparazione analitica e puntuale dei curricula dei diversi candidati sulla base di criteri oggettivi preordinati ad assicurare trasparenza all attività amministrativa, dal momento che i provvedimenti impugnati non forniscono alcun dato di riferimento per quanto riguarda i giudizi di valore formulati nei riguardi di tutti gli altri candidati valutati, diversi dalla controinteressata dott.ssa Paris, risultando per tale ragione gli impugnati provvedimenti sostanzialmente privi di adeguata motivazione, dal momento che non danno in alcun modo conto dei giudizi resi sui concorrenti in comparazione i quali, di conseguenza, si sono visti privati della possibilità di conoscere le ragioni che hanno giustificato la loro sfavorevole valutazione e graduazione rispetto alla controinteressata. La riconosciuta fondatezza degli esaminati assunti invalidatori di parte ricorrente trovano una ulteriore giustificazione in punto di fatto anche nel miglior risultato conseguito dalla ricorrente in altra procedura di valutazione a mezzo corso concorso, cui la medesima era stata sottoposta al pari della dipendente controinteressata per il passaggio dalla posizione funzionale C1 e C2 a C3, la cui graduatoria approvata con atto n.2374 del , prodotta in copia agli atti di causa (all. n.17) aveva visto collocata al 7 posto la ricorrente dott.ssa Innamorati ed al 34 posto la controinteressata fott.ssa Paris.

8 Per cui, anche a fronte di tale riferita circostanza, è di tutta evidenza l interesse della parte ricorrente a conoscere le ragioni che hanno portato a sovvertire, nel giro di qualche mese, tale lusinghiera attestazione di professionalità, a seguito della procedura di interpello di cui si controverte, a vantaggio della dipendente controinteressata per la quale, in sede di precedente corso concorso, le attestazioni di professionalità erano state sicuramente meno lusinghiere di quelle ottenute dalla ricorrente. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve dunque esser accolto, attesa la dimostrata fondatezza delle dedotte censure di violazione delle norme che regolavano la procedura concorsuale attivata con l atto di interpello di cui si controverte, nonché dei contestuali rilievi di eccesso di potere sotto i diversi profili della violazione del principio di trasparenza dell azione amministrativa e del difetto di motivazione. L accoglimento del ricorso comporta l annullamento degli atti con il medesimo impugnati. 4)- Va invece respinta la subordinata domanda di risarcimento danni pure avanzata con il ricorso, in quanto dall accertata illegittimità degli atti impugnati, non può scaturire il riconoscimento del diritto della ricorrente a conseguire il conferimento dell incarico dirigenziale attribuito alla controinteressata, poiché l accoglimento della presente iniziativa giudiziaria ha trovato giustificazione nella riscontrata fondatezza di vizi meramente procedimentali, per cui, allo stato, non sussiste la certezza che, in caso di corretta e motivata valutazione di tutti i candidati partecipanti alla procedura di interpello indetta dall Amministrazione intimata per la individuazione del concorrente meritevole di tale incarico, la ricorrente avrebbe senza ombra di dubbio conseguito il bene della vita al quale aspirava e cioè il conferimento dell incarico dirigenziale. Donde, con riferimento alla natura pretensiva che caratterizza l interesse fatto valere dalla ricorrente, ritiene il Collegio, in adesione al prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il diritto al risarcimento del danno non consegue automaticamente alla lesione della posizione giuridica soggettiva, correlandosi piuttosto all incisione del bene della vita coincidente con detto interesse finale. Per cui, in tema di interessi pretesivi, quale risulta quello fatto valere dalla parte attrice con la presente iniziativa giudiziaria, correlato al conseguimento di una posizione lavorativa di livello superiore e più precisamente una qualifica dirigenziale, a seguito di procedimento concorsuale, il risarcimento del danno può essere ammesso solo, allorquando, per effetto dell annullamento degli atti del procedimento concorsuale oggetto di impugnazione limitativi delle pretese giuridiche della parte ricorrente preordinate al conseguimento dell incarico dirigenziale, risulti accertato, sulla base di un giudizio prognostico, che il vantaggio illegittimamente conseguito da altro soggetto in conseguenza degli atti impugnati ed annullati in sede giurisdizionale, sarebbe stato sicuramente ottenuto dalla parte ricorrente, a causa della mancanza in capo all Amministrazione di ogni ulteriore apprezzamento discrezionale in ordine alla adozione del provvedimento ampliativo richiesto (Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500;Con. St. Sez.VI 25 marzo 2004, n. 1626; TAR Friuli, 26 gennaio 2002, n.4; TAR Lombardia, 24 marzo 2004, n.1282; TAR Calabria, RC, 27 giugno 2005, n.988). Poiché, per le ragioni sopra esposte, l accennato giudizio prognostico, per quanto riguarda la vicenda oggetto di causa, non dà nessuna certezza in ordine al conseguimento da parte della ricorrente del bene della vita pregiudicato dagli atti impugnati, attesa comunque la necessita per l Amministrazione, in conseguenza della sentenza di annullamento di tali provvedimenti, di rinnovare il procedimento concorsuale, sussistendone i presupposti, ne deriva l infondatezza della domanda di risarcimento danni avanzata dalla parte attrice che, per tutti i motivi esposti, deve essere respinta.

9 5)- In conclusione, alla stregua di quanto argomentato, il ricorso deve esser accolto con il conseguente annullamento degli atti con il medesimo impugnati, mentre la domanda di risarcimento danni deve essere respinta. 6)- Le spese di giudizio vengono poste a carico dell Amministrazione resistente e liquidate nell importo fissato in dispositivo e vengono invece compensate nei confronti della parte controinteressata. P.Q.M. IL Tribunale Amministrativo delle Marche accoglie il ricorso in epigrafe indicato e per l effetto annulla i provvedimenti con il medesimo impugnati. Respinge la domanda di risarcimento danni. Condanna l Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore della ricorrente dott.ssa Innamorati Paola, delle spese di giudizio, liquidate nel complessivo importo di Euro 1.000,00 (mille/00). Spese compensate con la parte controinteressata. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 09/11/2005 con l'intervento dei signori: Vincenzo Sammarco, Presidente Luigi Ranalli, Consigliere Galileo Omero Manzi, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/02/2006 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) IL DIRIGENTE

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