U.O. Terr. ricerca cert. e verifica
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1 Direzioni Regionali Consulenza Tecnica Edilizia Sovrint Medica. Avvocatura CONTARP U.O. Terr. ricerca cert. e verifica Ufficio POC Ufficio Attività strumentali Ufficio Attività istituzionali Sedi Locali Sedi Compart della Navigazione 09/05/2012 1
2 FINALITA : Raccoglie ed analizza le problematiche e le esigenze attuative del Territorio per quanto concerne la pratica delle politiche di sicurezza per i prodotti e gli impianti, in conformità alle vigenti disposizioni di legge. Sulla base degli indirizzi tecnici forniti dai Dipartimenti di ricerca promuove iniziative e partecipa alle attività di ricerca e innovazione tecnologica svolte dai Dipartimenti stessi, nell ambito del Piano di Attività Triennale e del Piano di Innovazione Tecnologica. Svolge attività di ricerca ed innovazione tecnologica su problematiche di particolare interesse territoriale, in stretto raccordo con i Dipartimenti Tecnico /Scientifici. Eroga prestazioni a complemento dell attività di ricerca ed innovazione tecnologica tese a sostenere ed implementare l approccio alla sicurezza nei luoghi di lavoro e negli ambienti di vita attraverso il coordinamento del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza dei Prodotti, Impianti ed Insediamenti Antropici. Raccoglie e comunica al Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza dei Prodotti, Impianti ed Insediamenti Antropici i dati necessari all elaborazione di statistiche relative alle attività di certificazione e accertamento tecnico di conformità secondo criteri organici di omogeneità tecnico-scientifica. Sulla base della programmazione elaborata a livello centrale e delle direttive tecniche emanate dal Dipartimento Innovazioni Tecnologiche, effettua gli accertamenti tecnici di conformità di prodotti e impianti in linea con le specifiche attribuzioni previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita, con particolare riferimento alle verifiche di cui all art. 71 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Svolge attività sia di Organismo Notificato per la certificazione relativa alle Direttive Europee PED, TPED, SPV e ATEX, sia di certificazione ed accertamento tecnico per gli impianti a rischio di incidente rilevante e/o di tipo speciale. Partecipa alle attività di analisi e valutazione del rischio a livello locale e nazionale attribuite dalla vigente legislazione in materia di sicurezza dei prodotti e degli impianti. Tali strutture sono affidate alla responsabilità di risorse appartenenti al profilo di ricercatore o tecnologo. 09/05/2012 2
3 OMOLOGAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI D.M. 1 DICEMBRE 1975 (Raccolta R) VERIFICA A CAMPIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI TERRA D.P.R. 22 ottobre 2001, n /05/2012 3
4 IMPIANTI TERMICI CON P > 35 KW PREVENZIONE INCENDI D.M D.M RISPARMIO ENERGETICO L. 10/91 D.P.R. 412/93 D. Lgs.192/05 D. Lgs 311/06 D.P.R. 59/09 PREVENZIONE INFORTUNI LATO ACQUA D.M Raccolta R 2009 UNI SICUREZZA GAS Legge 1083/71 DPR 218/98 D.M. 37/08 Deliberazione AEEG n.40/04 e s.m.i. SICUREZZA ELETTRICA CEI 64-8 ATEX 09/05/2012 4
5 PREVENZIONE INCENDI: Decreto Ministeriale 12 aprile 1996; Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi (G.U. 4 maggio 1996, n.103) Decreto Ministeriale 28 aprile 2005; Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati dai combustibili liquidi (G.U. del 20 maggio 2005, n. 116) Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151; Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n (G.U. 22 settembre 2011, n. 221) 09/05/2012 5
6 RISPARMIO ENERGETICO: Legge 10/91: Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ; D.P.R. 412/93 e ss.mm.ii. (DPR 551/99): Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'articolo 4 comma 4 della Legge 10/91 ; D.Lgs. 192/05: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ; D.Lgs. 311/06: Disposizioni correttive ed integrazione al D. Lgs. 19 Agosto 2005, n.192 recante attuazione della Direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico in edilizia ; D.P.R. 59/2009: Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b),del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia. 09/05/2012 6
7 SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI: D.M. 37/08: Regolamento concernente l'attuazione dell Art. 11.quaterdecies, comma13, lettera a) della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici ; Direttiva ATEX 94/9/CE: Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive ; NORMA CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500V in corrente continua ; NORMA CEI 31-87: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 10: classificazione dei luoghi pericolosi ; GUIDA CEI A: Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida per l applicazione della NORMA CEI EN /05/2012 7
8 SICUREZZA GAS: Legge 1083/71: Norme per la sicurezza dell impiego del gas combustibile ; D.M. 37/08: Regolamento concernente l'attuazione dell Art. 11.quaterdecies, comma13, lettera a) della legge 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all interno degli edifici ; Decreto Ministeriale 12 aprile 1996; Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi 09/05/2012 8
9 PREVENZIONE INFORTUNI - D.M. 1 DICEMBRE 1975: Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione. - RACCOLTA R Edizione 2009 (obbligatoria dal 1 marzo 2011) Specificazioni tecniche applicative del Titolo II del DM ai sensi dell art. 26 del medesimo decreto - (Circolare INAIL del 28/02/2011) Modalità di denuncia: istruzioni per la compilazione delle denunce e delle relazioni tecniche - Chiarimenti e precisazioni a cura del Dipartimento Certificazione e Conformità n. DCC-1/2011 e n. DCC-2/ DIRETTIVA 97/23/CE (D.M. 93/2000) Certificazione d insieme per gli impianti di riscaldamento - NORMA UNI 10412: Impianti di riscaldamento ad acqua calda Requisiti di sicurezza 09/05/2012 9
10 D.M. 1 DICEMBRE 1975 Capo 1 Prevenzione degli infortuni 16. I generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore ai 110 C alla pressione atmosferica, con potenzialità globale dei focolai superiore a 35 kw devono essere realizzati dal costruttore ed installati in modo che ne sia assicurata la stabilità nelle condizioni di massima pressione di esercizio alla quale sono destinati a funzionare. 09/05/
11 Cap. R.1.A La Raccolta R non si applica: - ai generatori di calore alimentati a gas certificati CE secondo la direttiva gas (2009/142/CE o antecedenti) e come tali non devono essere sottoposti alle verifiche di conformità al progetto approvato, fermo restando l obbligo di denuncia dell intero impianto termico qualora la potenzialità sia superiore ai 35 kw - agli impianti termici certificati come insiemi ai sensi della direttiva 97/23/CE anche se di potenzialità superiore a 35 kw; in tal caso l impianto (come insieme) seguirà le disposizioni vigenti in materia di messa in servizio (D.M. 1 dicembre 2004, n. 329) 09/05/
12 D.M. 1 DICEMBRE I generatori di calore di cui al precedente art. 16, devono essere sottoposti, a costruzione ultimata ed a cura del costruttore, ad una prova idraulica non inferiore a 1,5 volte la pressione massima di esercizio per la quale sono stati costruiti. Tale prova deve essere comprovata da idoneo certificato. Nel caso di avvenute riparazioni, non comportanti modifiche alla struttura costruttiva originale, la suddetta prova deve essere effettuata e il certificato predetto dovrà essere rilasciato dal riparatore. Nel caso di riparazioni comportanti modifiche alla struttura costruttiva originaria il riparatore dovrà rilasciare un nuovo certificato di costruzione.(cap.r.1.c.2). Sono esenti da codesto obbligo i generatori di calore inseriti negli impianti di riscaldamento certificati CE PED o che ricadano nell Art. 3 par. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93 attuativo della direttiva 97/23/CE PED ( senza marchiatura CE ma corredati da sufficienti istruzioni per l uso e da marchiature che consentono l identificazione del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario) 09/05/
13 D.M. 1 DICEMBRE I generatori di calore Omissis devono essere muniti di una targa di costruzione, applicata in modo inamovibile su una parte essenziale e visibile del generatore, recante le seguenti indicazioni: Cap. R. 1. C.1.1. a) Nome del costruttore; b) Numero di fabbrica o sigla di identificazione del generatore; c) Potenzialità nominale utile, in kw; d) Potenzialità corrispondente del focolare, in kw; e) Tipi di combustione utilizzabili; f) Pressione massima di esercizio, in bar 09/05/
14 D.M. 1 DICEMBRE 1975 La targa di costruzione degli scambiatori di calore deve recare le indicazioni seguenti: Cap. R. 1. C.1.2. a) Nome o marchio del costruttore; b) Numero di fabbrica o sigla di identificazione; c) Anno di fabbricazione, d) Pressione massima ammissibile, in bar e) Natura del fluido primario; f) Potenza nominale, in kw, relativa alle condizioni di funzionamento del fluido primario e secondario E consentito che l indicazioni di cui alle voci E) e F) siano riportate sul certificato rilasciato dal costruttore o assemblatore 09/05/
15 D.M. 1 DICEMBRE 1975 Cap. R. 1. C.3. Ogni generatore deve essere accompagnato da un libretto d uso e manutenzione redatto a cura del costruttore. Il documento dovrà contenere, tra l altro l indicazione dell avvenuta prova idraulica con esito favorevole. Cap. R. 1. C.4. E vietato installare generatori di calore la cui pressione massima ammissibile risulti inferiore a quella massima di esercizio dell impianto. Durante l esercizio, dovrà essere garantita la circolazione dell acqua in caldaia. 09/05/
16 18. Per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e soggetto alle disposizioni del presente titolo ( TITOLO II ), deve essere presentata DENUNCIA all INAIL settore ricerca, certificazione e verifica del Dipartimento di competenza, allorchè: a) s intenda effettuarne l installazione; b) S intenda apportare modifiche interessanti ai dispositivi di sicurezza e di protezione dei generatori; c) S intenda procedere alla sostituzione o modifica dei generatori comportante un aumento della potenzialità nominale o una variazione della pressione di targa rispetto a quella dei generatori di calore esistenti all atto della prima installazione; d) Si siano verificati incidenti o gravi avarie. Le denunce di cui ai punti a) b) e c) devono essere fatte dall installatore e devono pervenire all INAIL settore ricerca, certificazione e verifica del Dipartimento di competenza, prima che si inizi la costruzione e/o modifica dell impianto; le denunce di cui al punto d) devono essere fatte dall amministratore nel caso di condominii in cui l amministratore è prescritto dal codice civile oppure dall utente, entro 24 ore dall evento. 09/05/
17 Come si effettua la denuncia: L utente fa eseguire il progetto e compila l apposito modulo di denuncia dell Impianto termico ad acqua calda ai sensi dell Art. 18 del D.M. 1 dicembre /05/
18 Come si effettua la denuncia: l apposito modulo RD... 09/05/
19 Come si effettua la denuncia: l apposito modulo RR... 09/05/
20 Come si effettua la denuncia: l apposito modulo RR gen... 09/05/
21 Come si effettua la denuncia: Il modulo RR circ 09/05/
22 D.M. 1 DICEMBRE 1975 Capo 1 Prevenzione degli infortuni 19. I generatori di calore di cui all art. 16 del presente decreto, devono essere dotati dei DISPOSITIVI DI SICUREZZA di seguito specificati in relazione alle condizioni di impianto. 09/05/
23 Vaso di espansione aperto: Cap. R. 3. A. Vaso di espansione aperto; Tubo di sicurezza; Tubo di carico; Termostato di regolazione; Termostato di blocco; Termometro,con pozzetto per termometro di controllo; Manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo; Dispositivo di protezione livello minimo. Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro una distanza, all esterno del mantello, non superiore ad 1 metro. 09/05/
24 Vaso di espansione chiuso: Cap. R. 3. B. Valvola di sicurezza; Valvola di intercettazione del combustibile oppure Vaso di espansione chiuso; Termostato di regolazione; Termostato di blocco; Pressostato di blocco; Termometro,con pozzetto per termometro di controllo; Manometro, con rubinetto a flangia per manometro di controllo; Dispositivo di protezione pressione minima. Qualora i generatori non siano provvisti di tutti i dispositivi, quelli mancanti possono essere installati sulla tubazione di mandata del generatore entro una distanza, all esterno del mantello, non superiore ad 1 metro. 09/05/
25 CAP.R.3.C. IMPIANTI CON GENERATORI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILI SOLIDI NON POLVERIZZATI DISPOSITIVI DI SICUREZZA Vaso di espansione aperto: CAP.R.3.C.2.1 Vaso di espansione aperto; Tubo di sicurezza; Tubo di carico; Dispositivo di allarme acustico; Dispositivo di arresto dell immissione dell aria comburente; Termometro,con pozzetto per termometro di controllo; Manometro, con flangia per manometro di controllo; Dispositivo di protezione livello minimo. Vaso di espansione chiuso: CAP.R.3.C.3.1 Vaso di espansione chiuso; Valvola di sicurezza; Termometro,con pozzetto per termometro di controllo; Manometro, con flangia per manometro di controllo; Pressostato di blocco a riarmo manuale; Allarme acustico e ottico; Dispositivo di limitaz. Temp. a riarmo automatico; Dispositivo di limitaz. Temp. Di sicurezza a riarmo manuale Per sistemi di combustione a disinserimento parziale deve essere installato un dispositivo di dissipazione della potenza residua (es.:scarico di sicurezza termico); Dispositivo di protezione pressione minima. 09/05/
26 CAP.R.3.F. IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE MODULARI Generalità e definizioni: Cap. R. 3. F.1 -Un generatore di calore modulare è costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente collegati ad un unico circuito idraulico. -Il modulo termico è un generatore di calore costituito da uno o più elementi termici, funzionalmente dipendenti. -Un elemento termico è costituito da uno scambiatore di calore e da un bruciatore ( o porzione). -Il generatore modulare deve intendersi predisposto dal fabbricante quando questi fornisce: Il generatore modulare completo di ogni accessorio, oppure; I singoli moduli termici insieme con un disegno esecutivo ove siano indicati tutti i componenti sia elettrici che meccanici costituenti il generatore modulare completo, le relative dimensioni ed i collegamenti atti a garantire il buon funzionamento e la sicurezza come previsto dal progetto del fabbricante DISPOSITIVI DI SICUREZZA: CAP.R.3.F.2 -Il fabbricante deve predisporre le opportune misure di sicurezza per garantire in tutte le condizioni prevedibili di funzionamento, i parametri di funzionamento dei singoli moduli non superino i valori previsti dal progetto. -I dispositivi di sicurezza, protezione, controllo, compreso il sistema di espansione di cui ai Cap. R. 3. A. e Cap. R. 3. B., qualora non installati all interno del mantello di rivestimento, devono essere installati sulla tubazione di mandata, immediatamente a valle dell ultimo modulo, entro una distanza, all esterno del mantello, non superiore ad 1 metro, sempreché la temperatura e la pressione raggiunta nei singoli moduli non superi i rispettivi valori di targa. 09/05/
27 CAP.R.3.H. VIVERE L EDIFICIO IN SICUREZZA: IMPIANTI A PANNELLI SOLARI Campo di applicazione, esclusioni: Cap. R. 3. H.1 -Le seguenti disposizioni si applicano a tutti gli impianti solari produttori di energia termica per il riscaldamento degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria, e per altri usi tecnologici del calore, con superficie di apertura non inferiore a 50 m 2 e comunque con potenzialità nominale utile complessiva superiore a 35 kw. -Sono esclusi dalle seguenti disposizioni tutti i generatori solari che contengono fluidi termovettori in pressione con temperatura sul circuito primario inferiori a 110 C in condizioni di funzionamento e di stagnazione (è la massima temperatura del fluido termovettore presente nel collettore che, in assenza di prelievo di energia da parte dell impianto utilizzatore, si raggiunge all equilibrio dell energia termica dispersa dal pannello solare con l energia termica captata dallo stesso). In tal caso i generatori dovranno essere provvisti dei dispositivi previsti al Cap. R. 1. A. -Le presenti disposizioni non si applicano ai generatori solari e relativi dispositivi di sicurezza certificati CE direttiva 97/23/CE PED come insiemi e gli impianti solari semplici o integrati per i quali valgono le norme vigenti per le attrezzature in pressione. DISPOSITIVI DI SICUREZZA: CAP.R.3.F.2 -Il fabbricante deve predisporre le opportune misure di sicurezza per garantire in tutte le condizioni prevedibili di funzionamento, i parametri di funzionamento dei singoli moduli non superino i valori previsti dal progetto. -I dispositivi di sicurezza, protezione, controllo, compreso il sistema di espansione di cui ai Cap. R. 3. A. e Cap. R. 3. B., qualora non installati all interno del mantello di rivestimento, devono essere installati sulla tubazione di mandata, immediatamente a valle dell ultimo modulo, entro una distanza, all esterno del mantello, non superiore ad 1 metro, sempreché la temperatura e la pressione raggiunta nei singoli moduli non superi i rispettivi valori di targa. 09/05/
28 D.M. 1 DICEMBRE 1975 Capo 1 Prevenzione degli infortuni 22. Previo buon esito dell esame del progetto di cui all ultimo comma del precedente art. 18, ogni impianto, completo di tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione, deve essere sottoposto da parte dell INAIL settore ricerca, certificazione e verifica del Dipartimento di competenza all accertamento della conformità al progetto approvato. L INAIL settore ricerca, certificazione e verifica del Dipartimento di competenza rilascia un libretto matricolare sul quale sono riportate le caratteristiche dell impianto e l esito degli accertamenti effettuati. 09/05/
29 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI CAP.R.4.A.1.: Sorgente di calore dei generatori Agli effetti degli accertamenti della conformità alle norme di sicurezza, gli impianti di riscaldamento sono distinti in: 1. Generatori di calore con focolare a combustibile liquido o gassoso o solido polverizzato; 2. Generatori di calore con focolare a combustibile solido non polverizzato a caricamento automatico; 3. Scambiatori di calore alimentati con fluidi primari a temperatura superiore a 110 C non rientranti in PED; 4. Generatori di calore con sorgenti termiche diverse, con rischio di surriscaldamento 09/05/
30 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI CAP.R.4.A.2.1.: Accertamenti sugli impianti termici Gli accertamenti per: - Generatori di calore con focolare a combustibile liquido o gassoso o solido polverizzato; - Scambiatori di calore alimentati con fluidi primari a temperatura superiore a 110 C non rientranti in PED; sono: 09/05/
31 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI CAP.R.4.A.2.1.: a) riscontro dei dati di targa del o dei generatori di calore; b) riscontro che i generatori di calore siano corredati dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo; c) riscontro dell esistenza dei dispositivi di sicurezza (tubo o valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di intercettazione del combustibile) d) riscontro dell esistenza e della capacità del o dei vasi di espansione; e) riscontro dell esistenza del termostato di blocco; f) riscontro dell esistenza e funzionalità del termostato di regolazione; g) riscontro dell esistenza dei dispositivi di sicurezza livello/pressione minima; h) acquisizione in copia delle seguenti certificazioni o dichiarazioni: 09/05/
32 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI. Certificato di prova idraulica o costruzione del o dei generatori o scambiatori di calore. Certificazione di taratura ISPESL dei dispositivi di sicurezza. Certificazione di accettazione dei dispositivi di protezione, salvo che gli stessi non siano contraddistinti con il nome o il marchio del fabbricante e gli estremi del certificato di accettazione. Dichiarazioni rilasciate dall installatore o tecnico qualificato attestante che: -la realizzazione del tubo di sicurezza in ogni sua parte è conforme al disegno schematico definitivo dell impianto e le capacità dell impianto stesso e del vaso di espansione sono quelle dichiarate nel progetto; -gli scarichi dei dispositivi di sicurezza avvengono senza arrecare danno a persone o cose; -i dispositivi di interruzione dell apporto di calore per regolazione e per blocco sono funzionalmente indipendenti tra loro; -gli elementi sensibili dei termostati di regolazione e di blocco, installati sulla tubazione di uscita del generatore di calore, sono posizionati in modo che la temperatura del generatore stesso non superi i limiti stabiliti; -i vasi di espansione, i tubi di sicurezza, i tubi di troppo pieno e i tubi di sfogo non sono soggetti al gelo o ne sono protetti; -per i generatori di calore modulari la circolazione è conforme alle prescrizioni di cui al CAP.R.3.F 09/05/
33 CAP.R.4.A.2.1.: (continua) VIVERE L EDIFICIO IN SICUREZZA: VERIFICHE DEGLI IMPIANTI i) Verifica degli strumenti di controllo (termometro e manometro); rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle valvole di scarico termico e riscontro, sulla base del certificato del fabbricante, sul quale sono riportati gli estremi del certificato di accettazione, e del diagramma della portata in funzione della pressione di scarico, della loro idoneità per quanto riguarda il dimensionamento; j) Rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle eventuali valvole di intercettazione del combustibile ed acquisizione del certificato del fabbricante sul quale sono riportati gli estremi del certificato fi accettazione; Resta comunque in facoltà del tecnico incaricato di effettuare una prova pratica sull impianto per verificare la funzionalità dei dispositivi di protezione e sicurezza. 09/05/
34 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI CAP.R.4.A.2.2: Per gli impianti con vaso di espansione chiuso, in aggiunta agli accertamenti di cui al precedente punto 2.1: Acquisizione di -Elementi certificanti la rispondenza della costruzione del vaso di espansione alla normativa vigente sulle attrezzature a pressione Riscontro di: -idoneità del o dei vasi di espansione; -idoneità del pressostato di blocco; -idoneità della o delle valvole di sicurezza e dello scarico di sicurezza. 09/05/
35 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI CAP.R.4.A.2.3: Accertamenti sugli impianti termici Gli accertamenti da eseguire per: -Generatori di calore con focolare a combustibile solido non polverizzato a caricamento automatico; in relazione al progetto approvato, oltre a quelli previsti al punto 2.1 sono: a) riscontro dell esistenza del termostato di blocco del ventilatore, se il generatore è provvisto di focolare meccanico e adduzione totale meccanica dell aria comburente, oppure dell apparecchio per la chiusura automatica dello sportello di aerazione; b) riscontro dell esistenza del dispositivo di allarme acustico; c) acquisizione di dichiarazione rilasciata dall installatore o tecnico qualificato attestante che il riscaldatore d acqua di consumo, ovvero lo scambiatore di emergenza con scarico di sicurezza termico, sono stati installati in conformità al progetto approvato. 09/05/
36 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI CAP.R.4.A.2.4: Accertamenti sugli impianti termici Gli accertamenti da eseguire per: -Impianti con generatori modulari predisposti dal fabbricante; riguardano l acquisizione dell attestato di rispondenza del prototipo rilasciato dalla Sede Centrale dell ISPESL DCC (Dipartimento Certificazione e Conformità dei Prodotti e Impianti), comprensivo del disegno costruttivo del Fabbricante. 09/05/
37 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI CAP.R.4.A.3: Accertamento della potenza termica nominale e della pressione massima ammissibile del generatore di calore. per: - Generatori di calore con focolare a combustibile liquido o gassoso o solido polverizzato; - Generatori di calore con focolare a combustibile solido non polverizzato a caricamento automatico; la potenza nominale e la pressione massima ammissibile risultano dalla targa di costruzione prevista dall art. 17 del D.M /05/
38 VERIFICHE DEGLI IMPIANTI CAP.R.4.A.4: Varianti al progetto. Qualora all atto delle verifiche sull impianto vengano riscontrate varianti al progetto approvato e risultino a giudizio del tecnico incaricato della veifica più favorevoli agli effetti della sicurezza, l esito degli accertamenti sarà considerato favorevole. Il tecnico ha in ogni caso la facoltà di richiedere l aggiornamento del progetto. 09/05/
39 D.M. 1 DICEMBRE Il libretto matricolare con i verbali relativi agli accertamenti ed alle verifiche eseguite devono essere conservati dall utente Nessun impianto può essere mantenuto in esercizio qualora gli accertamenti e le verifiche prescritte abbiano dato esito sfavorevole. 09/05/
40 VERIFICHE DI IMPIANTI ELETTRICI - 09/05/
41 Le verifiche dell impianto elettrico si effettuano per: - Accertare che è sicuro - Accertare se corrisponde alla regola dell arte - Collaudarlo - Rispettare la legge 09/05/
42 Un impianto è a Regola d Arte se: -Progettazione (D.M. 37/08 Art. 5 commi 3,4,5, Guida CEI 0-2 ) -Installazione (L. 186/68, D.M. 37/08 Art. 6, Norme CEI 64-8, ) -Componenti (L. 186/68,L. 791/77, D.Lgs. 277/97, D.Lgs. 615/96, ) -Manutenzione (D.Lgs. 81/08, D.M. 37/08 Art. 8, Guida CEI 0-10, ) sono a regola d arte 09/05/
43 Per collaudo s intende: L insieme delle operazioni tecniche necessarie per accertare se l impianto elettrico è conforme alla regola dell arte e al progetto, incluso l eventuale capitolato d appalto 09/05/
44 Per verifica s intende - l insieme delle operazioni mediante le quali si accerta la corrispondenza dell impianto elettrico alle prescrizioni della normativa tecnica e alle disposizioni legislative La verifica può essere: Iniziale Periodica Straordinaria 09/05/
45 Le principali leggi da rispettare: - D.P.R. 462/01 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - D.M. 37/08 e s.m.i. - L. 186/68 - Leggi antincendio 09/05/
46 D.P.R. 462/01 Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi contro le scariche atmosferiche. Art. 2 messa in esercizio e omologazione dell impianto: 1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell impianto. 2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'inail, Ricerca, Certificazione e Verifica,e all ASL o all ARPA territorialmente competenti. 3. Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le attività produttive dichiarazione di cui al comma 2 è presentata allo stesso. 09/05/
47 Come si effettua la denuncia d impianto: 1. Si compila il Mod. trasmissione di dichiarazione di conformità a disposizione nel sito del Dipartimento di riferimento territoriale 2. Si applica nell apposito riquadro l attestazione di pagamento di 30 tramite bollettino come specificato nel Mod. medesimo 3. Si allega la dichiarazione di conformità conforme all allegato 1 del D.M 37/08 e s.m.i. (D.M. 19 maggio 2010) 4. Si spedisce o si presenta brevi manu presso gli uffici dell INAIL Ricerca, Certificazione e Verifica competenti per territorio. 09/05/
48 DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI GENOVA Via Serra, 8r Genova SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA Centralino Tel Fax MODELLO DI TRASMISSIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA D.P.R. 22/10/2001 N 462 PER NUOVO IMPIANTO A CURA DEL DATORE DI LAVORO Sottoposto agli obblighi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Il sottoscritto (1)..... in qualità di (2) della DITTA: Sede sociale in Via.. n... Cap.. Tel INVIA ORIGINALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA Redatta dalla ditta installatrice:.. con sede in Via n.. Cap... Tel. (3) Gli allegati obbligatori, previsti dal D.M. 37/08 e s.m.i., sono conservati presso la Ditta Utente relativamente all impianto di: Si allega attestazione di pagamento di 30 su c/c intestato a: INAIL - SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA (D.M. 7 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 165 del 18 luglio 2005) CAUSALE: INDICARE L UBICAZIONE DELL IMPIANTO (4) Messa a terra Protezione contro le scariche atmosferiche Art.84 del Decreto Legislativo 81/2008 smi Luoghi con pericolo di esplosione Art.85 del Decreto Legislativo 81/2008 e smi UBICAZIONE E TIPO DI IMPIANTO SOGGETTO A VERIFICA: (5) Città... Via..... n. Cap.... Tel. (3)... (6) CANTIERE: data di chiusura presunta ILLUMINAZIONE PUBBLICA OSPEDALE E CASA DI CURA STABILIMENTO INDUSTRIALE: AMBULATORIO MEDICO ATTIVITA AGRICOLA AMBULATORIO VETERINARIO ATTIVITA COMMERCIALE EDIFICIO SCOLASTICO MAGGIOR RISCHIO IN CASO D INCENDIO: LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO TERZIARIO: CENTRO ESTETICO ALTRO:... Indicare il numero degli addetti Verifica impianto di protezione contro i fulmini a) Parafulmini ad asta si no n (7) b) Parafulmini a gabbia si no n (7) N1 superficie protetta mq (7) N2 superficie protetta mq (7) c) Strutture, recipienti e serbatoi metallici per i quali chiede la verifica dell impianto di protezione si no n (7) d) Capannoni metallici per i quali si richiede la verifica dell impianto di protezione si no n (7) e) Per cantieri edili indicare il numero di strutture metalliche per le quali si richiede la verifica dell impianto di protezione dai fulmini n (7) Verifica impianto elettrico di messa a terra Potenza contrattuale Kw (8) Tipo di alimentazione Dalla rete B. T. Media tensione Alta tensione Imp.di produzione autonoma N cabine di trasformazione N Dispersori N.B. Scrivere in stampatello e barrare le caselle che interessano Firma e timbro del datore di lavoro 09/05/
49 D.P.R. 462/01 Art. 3 Verifiche a campione: 1. L INAIL Ricerca, Certificazione e Verifica, effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all ASL o ARPA. 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall INAIL Ricerca, Certificazione e Verifica, d intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: a) localizzazione dell impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l impianto; b) tipo di impianto soggetto a verifica; c) dimensione dell impianto. 3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro 09/05/
50 D.P.R. 462/01 Art. 4 Verifiche periodiche Soggetti abilitati: 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 5 anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio di incendio per i quali la periodicità è biennale. 2. Per l effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all ASL o ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 09/05/
51 Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione. Art. 5 Messa in esercizio e omologazione: 1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. 3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all ASL o all ARPA territorialmente competenti. 4. L omologazione è effettuata dalle ASL o dall ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati. 5. Nei comuni singoli o associati ove è attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata allo sportello. 6. Le verifiche sono onerose e le spese sono a cerico del datore di lavoro 09/05/
52 Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione. Art. 6 Verifiche periodiche soggetti abilitati: 1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni 2 anni. 2. Per l effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all ASL o ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 09/05/
53 Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti Art. 7 Verifiche straordinarie 1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall ASL o dall ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: A) Esito negativo della verifica periodica B) Modifica sostanziale dell impianto C) Richiesta del datore di lavoro 09/05/
54 Art. 8 Variazioni relative agli impianti 1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all ufficio competente per territorio dell INAIL Ricerca Certificazione Verifica e alle ASL o alle ARPA la cessazione dell esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti 09/05/
55 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE: D.Lgs. 81/2008 Art. 86. VERIFICHE 1. Ferme restando le disposizioni del D.P.R. 462/01, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del ministero del lavoro e della Previdenza sociale e del Ministro della Salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l effettuazione delle verifiche di cui al comma L esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza. 09/05/
56 FASI DELLA VERIFICA 1. Esame della documentazione 2. Esame a vista dei luoghi e degli impianti 3. Effettuazione delle prove strumentali 4. Relazione finale mediante verbale di verifica 09/05/
57 GRAZIE X l attenzione 09/05/
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