COMUNICAZIONE AI MEMBRI
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- Giuseppa Massari
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1 PARLAMENTO EUROPEO Commissione per le petizioni COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto : Petizione 1484/2008 presentata da Catherine Le Comte, cittadina francese, sull'impatto dell'inquinamento acustico ed atmosferico sulla salute dei residenti nei pressi dell'aeroporto Charles de Gaulle Roissy 1. Sintesi della petizione La firmataria critica le autorità francesi per la mancata riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico provocato dal numero eccessivo di aeromobili che utilizzano l'aeroporto francese Charles de Gaulle Roissy. Sostiene che i livelli costanti di inquinamento acustico ed atmosferico influiscono negativamente sulla salute dei residenti locali e che, sul quartiere dove risiede, passa un aeromobile ogni 30 secondi durante il giorno e ogni 3 minuti durante la notte. Di conseguenza, chiede l'intervento del Parlamento europeo affinché ponga rimedio alla situazione, segnalando che le sue rimostranze alle autorità francesi sono state ignorate. 2. Ricevibilità Dichiarata ricevibile il 12 marzo La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento). 3. Risposta della Commissione, ricevuta il 1 settembre Inquinamento acustico La legislazione comunitaria applicabile in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale è la direttiva 2002/49/CE 1, ai sensi della quale gli Stati membri sono tenuti a redigere mappe acustiche e piani d'azione strategici, al fine di gestire il rumore ambientale. 1 GU L 189 del , pagg CM\ doc PE v04-00 Unita nella diversità
2 Tuttavia, conformemente alla direttiva, gli Stati membri possono determinare, a propria discrezione, i valori limite di rumore ed i provvedimenti da inserire nei piani d'azione volti a ridurre tale rumore. Le mappe acustiche strategiche dovevano essere redatte entro il 30 giugno 2007, mentre i relativi piani d'azione dovevano essere adottati a seguito di consultazione e partecipazione del pubblico, entro il 18 luglio La Francia ha redatto una mappa acustica concernente l'aeroporto Charles de Gaulle-Roissy. La relazione è stata presentata alla Commissione ed è a disposizione del pubblico. La stesura del piano d azione è in corso. Per i grandi aeroporti dell'unione (ossia quelli in cui si svolgono più di movimenti di aeromobili l'anno) esiste già oltre a ciò un quadro europeo armonizzato concernente il rumore prodotto dagli aeroporti. La direttiva 2002/30/CE1, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità, impone agli Stati membri di adottare un approccio equilibrato nell'affrontare i problemi del rumore negli aeroporti comunitari. Inquinamento atmosferico La legislazione comunitaria applicabile di pertinenza, per quanto riguarda la valutazione e la gestione della qualità dell'aria ambiente, è costituita dalla direttiva 1999/30/CE 2, che definisce i valori limite per il particolato PM 10 e il biossido di azoto NO 2, e dalla nuova direttiva 2008/50/CE 3, che sostituisce la direttiva 1999/30/CE. La nuova direttiva mantiene i valori limite definiti dalla direttiva 1999/30/CE e introduce altri obiettivi per il particolato sottile PM 2,5. PM 10 e NO 2 sono gli inquinanti che più comunemente superano il tenore ambientale relativo alla tutela della salute umana, soprattutto nelle aree urbane ed in prossimità delle principali infrastrutture di trasporto. Secondo l'ultima relazione ufficiale trasmessa dalla Francia, la zona 'agglomerato Parigi', dove è situato l'aeroporto, ha superato i valori limiti giornalieri e annui di PM 10 e i valori limite annui di NO 2 da raggiungere entro il La Commissione non ha, finora, avviato alcuna procedura d'infrazione nei confronti della Francia per inosservanza del valore limite 4 di PM 10 in quanto la Francia ha notificato un'applicazione dell'articolo 22 della nuova direttiva 2008/50/CE, che concede una proroga del termine per l'ottemperanza se sono soddisfatte specifiche condizioni. La notifica riportava, in particolare, una richiesta di proroga relativa alla zona di qualità dell'aria "Paris-agglomération" e si riferiva ad un piano per la qualità dell'aria: il "Plan de Protection de l'atmosphère pour l'île de France", approvato dalle autorità francesi nel luglio 2006 e che individua alcune misure destinate specificamente agli aeroporti e intese a ridurre l'inquinamento atmosferico. Nella sua decisione C(2009) 5244 def. del 2 luglio 2009, la Commissione ha sollevato obiezioni all'applicazione dell'articolo 22 nella zona di "Paris-agglomération", adducendo quale motivazione che non era stata dimostrata l'adozione di provvedimenti adeguati antecedentemente alla prima data di scadenza ossia il 2005 né era chiaro se uno o più fattori esterni tra quelli elencati all'articolo 22, paragrafo 2, 1 GU L 85 del , pagg GU L 163 del , pag GU L 181 del , pag Tale procedura è stata avviata nei confronti di altri 10 Stati membri il 29 gennaio PE v /6 CM\ doc
3 potessero essere ritenuti i principali responsabili dei superamenti. Inoltre, sulla base delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, non sarebbe possibile valutare in modo approfondito se nell'intera zona sia possibile rispettare i valori limite entro il termine del periodo di esenzione, nel giugno Lo studio condotto di recente da AirParif 1 ha fornito un'analisi dettagliata delle elevate concentrazioni di NO 2 attorno all'aeroporto: tale analisi evidenzia la presenza di alte concentrazioni di NO 2 lungo le strade che conducono all'aeroporto o vi passano attraverso ed in due aree immediatamente adiacenti all'infrastruttura. Per quanto riguarda tuttavia il particolato PM 10, indica che, sebbene il vicino agglomerato di Parigi (dove si registrano i superamenti) contribuisca in misura significativa alla situazione, nell'area circostante l'aeroporto i valori limite relativi al PM 10 sono rispettati, a meno della presenza di condizioni meteorologiche estremamente sfavorevoli; sulla base dei dati monitorati, in prossimità dell'aeroporto, nel 2010, si auspica anche il raggiungimento del valore obiettivo per il PM 2,5. In merito a tutti e tre gli inquinanti, le emissioni degli aeromobili in sé per sé (come indicato esplicitamente dalla firmataria) svolgono un ruolo di minor peso rispetto all'attività a terra ed al traffico da e verso l'aeroporto. Conclusioni Alla luce di suddetti elementi e delle informazioni comunicate dalla firmataria, nella zona in questione è stata individuata una violazione della legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria ambiente, mentre risulta più dubbio l'evidente contributo del trasporto aereo a causa della complessa mescolanza di inquinamento imputabile a varie fonti nell'area. La Commissione sta pertanto valutando di compiere ulteriori azioni ai fini dell'applicazione della legislazione dell Unione relativa alla qualità dell'aria. La valutazione delle relazioni sulle mappe acustiche trasmesse dagli Stati membri in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2002/49/CE è tuttora in corso: qualora, al termine di tale valutazione, dovesse emergere la necessità di approfondire le indagini riguardo all'aeroporto Charles de Gaulle-Roissy o che le condizioni fissate dalla legislazione dell'unione non sono state rispettate, verranno avviate le opportune azioni. I cittadini possono altresì far valere i propri diritti individuali dinanzi al giudice nazionale, chiedendo il rispetto dei valori limite stabiliti dall'ue nonché l'elaborazione e l'attuazione di piani d'azione a breve termine al fine di compensare il rischio di superamento nell'area di loro interesse. 4. (REV) Risposta della Commissione, ricevuta il 11 maggio 2010 La protezione contro il rumore ambientale e gli inquinanti atmosferici locali rientra nel campo di applicazione di due distinti strumenti giuridici. Per quanto riguarda il rumore, la normativa dell Unione in materia (ossia la direttiva 2002/49/CE 2 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) impone agli GU L 189 del , pagg CM\ doc 3/6 PE v04-00
4 Stati membri di individuare le fonti di rumore, tra cui gli aeroporti in cui si svolgono più di movimenti l anno, di redigere mappe acustiche e di adottare gli idonei provvedimenti di attenuazione. La mappa acustica relativa all aeroporto Charles de Gaulle-Roissy è stata valutata e soddisfa i requisiti previsti dalla direttiva 2002/49/CE. Per quanto concerne i piani d azione, occorre far presente che sono in corso sia la presentazione delle sintesi che le traduzioni dei piani in questione. Per quanto attiene invece all'inquinamento atmosferico, la Francia ha presentato, dalla sua prima comunicazione, una relazione sulla qualità dell aria per il 2008: da essa emerge che, nel corso di quell'anno, nella zona di qualità dell'aria di 'Paris-agglomération i valori limite di PM 10 erano ancora stati superati. Nello stesso anno, inoltre, nell'area in cui è ubicato l aeroporto è stato altresì superato il valore limite annuo di NO 2, da raggiungersi nel A seguito dell adozione, il 2 luglio 2009, della decisione C(2009)5244 in cui la Commissione si opponeva ad un esenzione dall obbligo di applicazione dei valori limite per il PM10 in tutte le zone notificate, tra cui quella di "Paris-agglomération", il 20 novembre 2009 la Commissione ha avviato una procedura d infrazione nei confronti della Francia per il mancato rispetto di detti valori. Il 29 dicembre 2009 ed il 30 marzo 2010, le autorità francesi hanno trasmesso nuove informazioni nell ottica di una nuova notifica relativa all esenzione di alcune zone dall obbligo di rispetto dei valori limite per il PM 10. Il proseguimento della procedura d infrazione per mancato rispetto dei valori limite per il PM 10 sarà preso in considerazione sulla base delle decisioni relative all esenzione, tenendo conto parimenti delle ultime informazioni sui livelli di PM 10 nelle zone e negli agglomerati in questione. Ai sensi dell articolo 22 della direttiva 2008/50/CE 1, gli Stati membri possono anche notificare la proroga del termine stabilito per raggiungere i valori limite fissati per il NO 2. La Commissione auspica che gli Stati membri trasmettano le notifiche al riguardo nel corso del 2010 e soprattutto nel Qualsiasi eventuale procedura d infrazione per mancato rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di NO 2 sarà valutata sulla base della decisione relativa ad una proroga e delle ultime informazioni fornite sui livelli di NO 2. Alla luce della violazione della legislazione comunitaria in materia di qualità dell aria ambiente nella zona "Paris-agglomération", sono state intraprese le primi fasi della procedura d infrazione nei confronti della Francia. Il 20 novembre 2009 è stata inviata una lettera di messa in mora e la Commissione valuterà, se del caso, di intraprendere altre azioni al riguardo. La Commissione desidera sottolineare che i cittadini possono far valere i propri diritti individuali dinanzi ad un giudice nazionale, chiedendo il rispetto dei valori limite stabiliti dall'ue nonché l'elaborazione e l'attuazione di piani di azione a breve termine al fine di compensare il rischio di superamento nell'area di loro interesse. Alla luce dei suddetti elementi e delle informazioni comunicate dalla firmataria sulle mappe acustiche, non si rilevano violazioni della legislazione comunitaria; Qualora, al termine dell'analisi dei piani d azione, dovesse emergere la necessità di approfondire le indagini riguardo all'aeroporto Charles de Gaulle-Roissy o che le condizioni fissate dalla legislazione UE non sono state rispettate, verranno avviate le opportune azioni." 1 GU L 152 del , pag. 1. PE v /6 CM\ doc
5 5. (REV II) Risposta della Commissione, ricevuta il 3 marzo 2011 Per quanto attiene all'inquinamento atmosferico ed all'attuazione della direttiva 2008/50/CE 1, dalla relazione per il 2009 emerge che, nella zona di qualità dell'aria "Paris-Agglomération", nel corso di quell'anno i valori limite per il PM 10 erano ancora stati superati. Nello stesso anno si è inoltre avuto un superamento dei valori limite per il NO 2, da raggiungersi nel 2010, nella zona ove è ubicato l'aeroporto. Il 28 ottobre 2010 la Commissione ha deciso di inviare un ammonimento scritto definitivo alle autorità francesi, esortandole al rispetto dei valori limite per il PM 10 fissati all'allegato XI della direttiva 2008/50/CE. Il 17 dicembre 2010, nella decisione C(2010)9168, la Commissione ha di nuovo avanzato obiezioni alla notifica di un'esenzione dall'obbligo di applicazione dei valori limite per il PM 10 nella zona di qualità dell'aria "Paris-Agglomération" data l'assenza delle condizioni stabilite dalla direttiva 2008/50/CE. A seguito della recente risposta al precitato ammonimento scritto da parte francese, la Commissione sta al momento esaminando le ultime informazioni. Per quanto concerne il rumore, le autorità francesi hanno l'obbligo di seguire procedure specifiche allo scopo di varare provvedimenti di attenuazione del rumore e/o restrizioni operative allineati alle normative internazionali ed alla direttiva 2002/30/CE (sul rumore negli aeroporti 2 ). Con tali procedure è possibile valutare l'efficienza dei provvedimenti di attenuazione in ogni singolo aeroporto. Alla luce delle informazioni attualmente disponibili, le autorità francesi hanno adottato tali provvedimenti di contenimento in conformità di tale direttiva. 6. (REV III) Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile Per quanto attiene all'inquinamento atmosferico ed all'attuazione della direttiva 2008/50/CE 3, dalla relazione per il 2010 si desume che, nella zona di qualità dell'aria di Parigi nel corso di quell'anno i valori limite per il PM 10 e per il NO 2 erano ancora stati superati. È tuttora in corso la procedura d infrazione nei confronti della Francia per il mancato rispetto dei valori limite di PM 10. I prossimi passi saranno avviati nel contesto di un'azione orizzontale riguardante diversi Stati membri per le stessa inadempienza. In materia di NO 2 la Francia, con lettere registrata dell'8 marzo ha comunicato un differimento del termine per il rispetto dei valori di NO 2 tra l'altro anche per Parigi. La Commissione dispone di nove mesi per valutare la richiesta. Per quanto concerne il rumore, la Commissione ha chiesto alle autorità francesi di comunicare dati sull'applicazione della direttiva sul rumore negli aeroporti 5 nel proprio territorio, quindi 1 GU L 152 del , pag GU L 85 del , pag GU L 152 del , pag ication_ &vm=detailed&sb=title. 5 Direttiva 2002/49/CE (GU L 189 del , pagg ). CM\ doc 5/6 PE v04-00
6 anche nell'aeroporto Charles de Gaulle di Roissy. Le autorità francesi hanno informato la Commissione che era in corso di elaborazione il piano d'azione non ancora disponibile per detto aeroporto. Ulteriori dati saranno trasmessi alla Commissione alla fine di aprile 2012 e poi con scadenza trimestrale. PE v /6 CM\ doc
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