GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA E BANCARI RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

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1 GARA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CASSA E BANCARI RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI Quesito n. 1 Lo schema di convenzione prevede all'art.11 (Servizio di cassa ai sensi della L. 720/84 - tabella 8 Modalità di esecuzione dei pagamenti), punto 3, che "l pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili alla data di effettuazione dei pagamenti richiesti dai/'agea, salvo espressa richiesta dell'agea di concessione di anticipazioni di tesoreria, corredata da deliberazione dell'organo di vertice ai sensi del D.P.R. 97/2003 art. 52". In risposta ad uno specifico quesito posto nel corso di analoga precedente gara (scad. 7/2/2014, CIG d37) codesta Stazione appaltante riferiva che: "Dalla sua costituzione ad oggi, l'agenzia non ha richiesto alcuna anticipazione". Si chiede al riguardo conferma che AGEA non farà ricorso ad anticipazioni nel corso dei 12 mesi di durata del servizio posto a gara con il presente bando. Risposta al quesito n. 1 Non si può confermare con certezza quanto richiesto anche per il futuro, ma si tratta di un eventualità che appare molto remota, in quanto si ribadisce che dalla sua istituzione AGEA non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni bancarie. Quesito n. 2 Di norma i servizi di cassa degli Enti nella fase di avvicendamento dei cassieri prendono avvio in coincidenza con l'inizio dell'esercizio finanziario che costituisce l'unità temporale della gestione: inizio il 1 gennaio, termine il 31 dicembre dello stesso anno. Si chiede conferma che in ipotesi di aggiudicazione ad altro cassiere del servizio posto a gara con il presente bando il passaggio di consegne e l'avvio del nuovo servizio abbiano luogo, come di consueto, ad inizio esercizio finanziario e cioè dal 1 gennaio Risposta al quesito n. 2 E possibile che il passaggio di consegne coincida con la fine dell anno solare e finanziario; tuttavia, poiché oggetto dell appalto è l affidamento del servizio soltanto di Cassa e non anche di Tesoreria, si ritiene che il subentro in corso d esercizio non dovrebbe creare particolari problemi, né giuridici né operativi. Quesito n. 3 Il disciplinare di gara al punto 4.3 (Termine e modalità di presentazione dell'offerta- Offerta economica busta n. 3) indica, come tasso di riferimento, tanto per il tasso creditore quanto per il tasso debitore, I'EURIBOR 365 a tre mesi. Si chiede di volerei confermare che il citato tasso di riferimento debba intendersi quale Media mensile dell'euribor 365 a tre mesi. Risposta al quesito n. 3 Si conferma quanto richiesto. Quesito n. 4 Si chiede di volerci indicare il saldo medio creditore annuo delle giacenze detenute presso il cassiere ed il saldo medio creditore annuo delle giacenze detenute da AGEA nelle contabilità speciali presso la Banca d'italia, nonché il plafond massimo detenibile riferito all'anno 2015 (3% delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione AGEA). Risposta al quesito n. 4 Il saldo medio creditore annuo delle giacenze detenute da AGEA presso l attuale Cassiere è stato nel 2014 di ,00 circa, mentre quello sul conto corrente di Banca d Italia

2 destinato al bilancio nazionale è stato nel 2014 di ,00 circa. Il plafond massimo detenibile riferibile all anno 2015 (3% delle entrate correnti) è lievemente superiore a 5 milioni di Euro. Quesito n. 5 L'art. 14 dello schema di convenzione (Servizio di cassa ai sensi della L. 720/84 - tab. B - Esecuzione dei pagamenti) prevede che "La Banca esegue,..., le operazioni di pagamento secondo le seguenti modalità: a. accreditamento sui conti correnti bancari e/o postali dei beneficiari... ; b. tramite invio di assegni circolari non trasferibili all'indirizzo dei beneficiari " Si chiede al riguardo: di indicarci il numero degli assegni circolari emessi annualmente, le modalità di spedizione utilizzate (posta ordinaria, posta raccomandata, ecc.) ed il soggetto (AGEA o beneficiario) a carico del quale saranno poste le relative spese di spedizione; Risposta al quesito n. 5 Sono emessi annualmente circa 15 assegni circolari, consegnati a mano da AGEA alla sede di Roma del Cassiere mediante corriere espresso e spediti dal Cassiere al beneficiario a mezzo posta raccomandata. Visto il valore minimale, le spese di spedizione sono a carico del Cassiere. Quesito n. 6 L'art. 19 dello schema di convenzione (Assegni circolari - Responsabilità oggettiva) prevede che "Qualora, a seguito di smarrimento o sottrazione, l'assegno circolare non trasferibile venga riscosso da un non avente diritto, il cassiere, anche in assenza di errore o colpa da parte del medesimo, risponde del pagamento effettuato e lo ripete a favore del beneficiario entro 1O giorni,... ". Si chiede al riguardo di conoscere il numero e l'importo complessivo degli assegni circolari incassati fraudolentemente negli anni 2013 e 2014, per i quali il cassiere ha dovuto rispondere del pagamento effettuato. Risposta al quesito n. 6 Nel 2013 e 2014 non risultano assegni circolari incassati fraudolentemente. Quesito n. 7 Lo schema di convenzione prevede all'art. 22 (Corrispettivi - rimborsi - modalità di fatturazione), punto 4, che "Per le prestazioni oggetto del presente incarico, la Banca emetterà fattura con cadenza bimestrale" nel successivo punto 7 è previsto che "Le fatture dovranno necessariamente riportare: - indicazione del trimestre di riferimento" ed al punto 10 (Stipula della convenzione) della Lettera di invito, 3 capoverso, è indicato che "Il pagamento del rimborso dei servizi oggetto del presente appalto verrà effettuato dall'agea sulla base delle richieste di rimborso trimestrale,..." Si chiede conferma che la fatturazione abbia luogo con periodicità trimestrale. Risposta al quesito n. 7 Si conferma quanto richiesto. Il riferimento al bimestre di cui all art. 22 dello schema di Convenzione costituisce un refuso. Quesito n. 8 Il "Capitolato tecnico - Sezione servizio di cassa" ed il "Capitolato tecnico - Sezione aiuti comunitari" entrambi al punto 2.2 (Sottosistema di trasferimento dati) e la relativa Appendice 1 fanno riferimento ad una tipologia di collegamento che presupporrebbe una connessione di tipo punto-punto. Si chiede conferma che sia possibile consentire il trasferimento dati riferiti agli ordinativi

3 propri della Tesoreria attraverso una connessione basata su un remote banking della Banca cassiera che garantisca i requisiti di certezza sull'interlocutore, riservatezza, integrità, non ripudio e tracciabilità. Risposta al quesito n. 8 Considerato che l appalto ha la durata di un solo anno, AGEA ritiene di insistere sui requisiti di connessione punto-punto contenuti nei Capitolati, in quanto i necessari adeguamenti dei propri sistemi informativi alla proposta contenuta nel quesito avrebbero verosimilmente un costo eccessivo. Quesito n. 9 Nel "Capitolato tecnico - Sezione servizio di cassa" al punto 4.1 (Corresponsione degli stipendi ed altre provvidenze... ) si precisa che "il file del pagamento del netto stipendio viene inoltrato telematicamente all'istituto cassiere tramite procedura internet banking". Si chiede se è possibile utilizzare la medesima tecnologia per la gestione integrata degli ordinativi propri della Tesoreria oltre che degli Stipendi. Risposta al quesito n. 9 La risposta è negativa, in quanto l utilizzo generalizzato dell internet banking per tutti gli ordinativi di pagamento comporterebbe una radicale revisione delle procedure AGEA. Quesito n. 10 Il "Capitolato tecnico - Sezione servizio di cassa" al punto 3 (Modalità di trasmissione dei pagamenti da eseguire) fa riferimento alla spedizione da parte di AGEA alla Banca cassiera di un flusso dispositivo relativo agli ordinativi di Tesoreria spedito telematicamente e firmato digitalmente, flusso anticipato da una PEC. Considerato che il flusso è firmato digitalmente dai soggetti a ciò abilitati, sembrerebbe non necessario l'invio della PEC. Risposta al quesito n. 10 Si conferma la necessità dell invio della PEC, alla quale viene appunto allegato il flusso firmato digitalmente. Quesito n. 11 Nel "Capitolato Tecnico- Sezione Aiuti Comunitari" viene indicato al punto 3.1 la facoltà di AGEA di poter sospendere temporaneamente disposizioni in precedenza inviate ed autorizzate Si chiede di conoscere i tempi massimi entro i quali AGEA può richiedere alla Banca cassiera la sospensione temporanea delle disposizioni di pagamento una volta che siano stati acquisiti i flussi digitali. Risposta al quesito n. 11 AGEA si riserva di richiedere la sospensione temporanea dei pagamenti fino a quando gli stessi non saranno stati eseguiti. Nel caso in cui la richiesta non giunga in tempo utile per sospendere pagamenti già disposti, è sufficiente che la Banca ne dia comunicazione ad AGEA. Quesito n. 12 Nel "Capitolato Tecnico- Sezione Aiuti Comunitari" viene indicato al punto 4.2 (Quantitativi di riferimento) che in particolari periodi possono essere inviati alla Banca Tesoriere oltre disposizioni di pagamento per singola giornata. Vi preghiamo confermarci trattarsi di flussi dispositivi composti da mandati ciascuno con una pluralità di beneficiari. Risposta al quesito n. 12

4 Si conferma quanto richiesto. Va tenuto presente che tali pagamenti potranno essere eseguiti con più ordinativi separati, per facilitare la gestione delle operazioni. Quesito n. 13 Nell Appendice 2 Tracciati record utilizzati, al netto dei flussi standard CBI utilizzati per lo scambio dei pagamenti di stipendi, MAV, estratti conto ecc., vengono utilizzati per lo scambio dei flussi dispositivi propri della Tesoreria afferenti sia la gestione ordinaria (servizio di cassa) dell'agea sia la gestione Aiuti Comunitari dei tracciati proprietari. In relazione alla istituzione da parte di ABI di un tracciato standard di cui alla circolare 36/2013, pure ripreso dall'agid (Agenzia per l'italia Digitale) nella circolare 64/2014, è pensabile, almeno nella gestione ordinaria (servizio di cassa) dell'ente adeguare la struttura a tale tracciato laddove lo stesso possa essere applicato? Risposta al quesito n. 13 Per la gestione del servizio di cassa, AGEA dovrà sicuramente attivarsi per l adeguamento alla circolare AGID, ma al momento non sono prevedibili i tempi dell operazione, i cui requisiti dovranno essere definiti insieme al nuovo Cassiere. Per il pagamento degli aiuti, occorrerà invece valutare preliminarmente la compatibilità con la normativa europea. Quesito n. 14 L'art. 8 punto 2 dello Schema di convenzione (Servizio di gestione dei pagamenti inerenti aiuti comunitari, connessi e cofinanziati. Gestione delle entrate) prevede che "l versamenti di entrata presso la Banca sono originati essenzialmente dall'emissione di MAV Bancari e/o postali, secondo le modalità previste al paragrafo 1O del Capitolato Tecnico- Sezione Aiuti Comunitari, connessi e cofinanziati". Si richiede al riguardo di: volerci comunicare il numero annuo di MAV emessi; volerci precisare se la relativa commissione di incasso formerà oggetto di apposita negoziazione tra I'AGEA e la Banca affidataria dei servizi di cassa e dei pagamenti inerenti gli aiuti comunitari, connessi e cofinanziati; volerci comunicare se la stampa e spedizione ai debitori dei MAV sono svolte da AGEA o poste a carico della Banca cassiere. Risposta al quesito n. 14 Il numero di MAV emessi nel 2014 è stato di circa La stampa e la spedizione ai debitori sono svolte direttamente da AGEA. Per quanto riguarda la commissione di incasso, si ritiene che l offerta economica che la Banca andrà a formulare in sede di gara sia onnicomprensiva e non lasci quindi margine ad ulteriori negoziazioni. Quesito n. 15 L'art. 18 dello Schema di Convezione (Rendicontazione) prevede che: la Banca deve trasmettere all'agea, entro e non oltre il giorno 1O di ciascun mese, l'estratto di tutti i conti correnti accesi per conto dell'agenzia contenente i movimenti di accredito e addebito del mese precedente. Tale fornitura deve avvenire secondo le modalità indicate nei Capitolati Tecnici. Si chiede se tale rendicontazione possa essere sostituita dall'eventuale estrazione dati che la Banca fornirebbe via internet banking e dalla quale i dati sarebbero esportabili in formato CBI. Risposta al quesito n. 15 Come chiarito nei Capitolati tecnici, l esigenza di AGEA è che i dati debbano essere trasmessi per via informatica e non in forma cartacea. Purché venga rispettato tale requisito, non vi sono particolari vincoli sullo strumento utilizzato per la rendicontazione, che pertanto potrà avvenire anche a mezzo internet banking con esportabilità dei dati in formato CBI. Quesito n. 16 L'art. 29 dello schema di convenzione (Custodia titoli) prevede che "Alla Banca può essere

5 affidata la custodia dei titoli di proprietà dell'ente, nonché di titoli e valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'ente". Si chiede se attualmente sono detenuti titoli e, in caso positivo, l'importo e la natura degli stessi. Risposta al quesito n. 16 Attualmente il Cassiere non detiene titoli né valori di proprietà di AGEA. Quesito n. 17 Con riferimento a quanto indicato nell Art. 3 Rinvio ai Capitolati Tecnici dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che, in ogni caso, si sottintende applicata tutta la vigente normativa sui sistemi di pagamento (es. PSD, D.Lgs. 11 del 27/1/2010, ecc). Risposta al quesito n. 17 Si conferma che, salvo espresse disposizioni in senso contrario, la vigente normativa sui sistemi di pagamento è interamente applicabile. Quesito n. 18 Con riferimento a quanto indicato nell Art. 5 Modalità di esecuzione dei pagamenti - termini perentori dello Schema di Convenzione, al punto 1.: ( ) Tali pagamenti devono essere eseguiti dalla Banca, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell art.15 del D.Lgs. 27/1/2010 n.11, entro al massimo tre giorni lavorativi dalla data di accredito dei fondi, da parte della Tesoreria Centrale dello Stato sui conti correnti dell'agea accesi presso la Banca nonché all art. 12 Criteri di utilizzo delle giacenze per l'esecuzione dei pagamenti, punto 2: La Banca darà esecuzione agli ordini di pagamento entro al massimo tre giorni lavorativi dalla ricezione del finanziamento degli stessi da parte della Banca d Italia. Q.18.a Si chiede conferma che l ordinativo di pagamento (il mandato) arrivi in data non successiva a quella di ricezione dei fondi Q.18.b: Si chiede conferma che, in caso l ordinativo (mandato) giunga in data successiva alla ricezione dei fondi, il conteggio dei giorni entro i quali devono essere eseguiti gli ordini decorra dalla data di ricezione dell ordinativo. Risposta al quesito n. 18 Si confermano entrambe le richieste. Quesito n. 19 Con riferimento a quanto descritto nell Art. 22 Corrispettivi rimborsi modalità di fatturazione dello Schema di Convenzione, si chiede conferma che la fatturazione ad AGEA avverrà nel rispetto della pro tempore vigente modalità di fatturazione elettronica alle Pubbliche Amministrazioni. Risposta al quesito n. 19 Si conferma quanto richiesto. Quesito n. 20 Con riferimento a quanto indicato nell Art. 25 comma 5 Eventuali modifiche dello Schema di Convenzione: In particolare, è in corso di sperimentazione la piattaforma informatica denominata Nodo

6 dei Pagamenti-SPC alla quale, conclusa la sperimentazione stessa, le Pubbliche Amministrazioni avranno l obbligo di aderire. La Banca si impegna, pertanto, a porre in essere, nel momento in cui la piattaforma diventerà operativa, tutti gli adempimenti necessari per consentire all AGEA il rispetto di tale obbligo di legge. Q.20.a: Si chiede conferma che gli adempimenti a carico della Banca per consentire ad AGEA il rispetto di tale obbligo siano esclusivamente quelli di ricezione dei riversamenti (Bonifici) dovuti alla Banca Tesoriera dell Ente e della relativa rendicontazione; Q.20.b: Qualora non fossero esclusivamente quelli indicati al quesito q.20.a, si chiede di indicare quali altri adempimenti siano richiesti alla Banca. Risposta al quesito n. 20 Si precisa che, non essendo ancora operativo il Nodo dei Pagamenti SPC, gli adempimenti a carico della Banca per assicurarne il rispetto potranno essere formalizzati solo in un secondo momento. Quesito n. 21 Con riferimento a quanto indicato nell Art. 37 comma 5 Conformità alla SEPA dello Schema di Convenzione, si chiede se l art. in questione possa ritenersi superato in quanto, alla data odierna, l intero sistema bancario è già tenuto al rispetto delle normative citate in detto articolo. Risposta al quesito n. 21 Si conferma che il citato comma è previsto ad abundantiam. Quesito n. 22 Con riferimento al servizio per la consultazione dell iter degli Ordinativi di pagamento e dei singoli pagamenti indicato nell Art. 1 Oggetto del Servizio di entrambi i Capitolati Tecnici (Servizio di Cassa e Servizio di Pagamento di Aiuti Comunitari): Q.22.a: Si chiede di confermare che per servizio per la consultazione dell iter si intende che la Banca fornisce ad AGEA un flusso informativo contenente tutti i dati atti a consentire all Ente di effettuare la tracciatura dell iter degli Ordinativi di pagamento e dei singoli pagamenti. Q.22.b: In caso contrario si chiede di specificare che cosa si intenda per servizio per la consultazione dell iter degli Ordinativi di pagamento e dei singoli pagamenti. Risposta al quesito n. 22 Si conferma che il servizio va inteso come individuato nel quesito a. Si rimanda inoltre al punto 9 dei due Capitolati Tecnici. Quesito n. 23 Con riferimento a quanto indicato nell Art. 1.1 di entrambi i Capitolati Tecnici (Servizio di Cassa e Servizio di Pagamento di Aiuti Comunitaria) ed in particolare alla definizione di CRO = Codice Riferimento Operazione Tenuto conto che il CRO era considerabile come identificativo univoco della procedura interbancaria BON-Bonifici Ordinari dismessa dal sistema bancario nell ultimo quadrimestre del 2014, si chiede: Q.23.a: di confermare che il CRO indicato nei Capitolati divenga elemento identificativo univoco esclusivamente tra AGEA e la Banca; Q.23.b: In caso contrario, si chiede di confermare che il campo CRO indicato nei capitolati debba essere sostituito dal campo TRN (Transaction Reference Number, lungo 35 caratteri) che è l identificativo univoco della procedura interbancaria SCT (SEPA Credit Transfer), alla data attuale unica procedura interbancaria utilizzabile per

7 l esecuzione dei Bonifici Ordinari. Risposta al quesito n. 23 Si conferma che, come evidenziato nel quesito b, i riferimenti al CRO vanno sostituiti con quelli al TRN. Quesito n. 24 Con riferimento a quanto indicato nell Art. 4 Modalità di esecuzione dei pagamenti lett.a. del Capitolato Tecnico del Servizio di Cassa a. accreditamento sui conti correnti bancari dei beneficiari Tali pagamenti devono essere eseguiti dalla Banca entro i termini previsti dagli artt. 5 e 11 della Convenzione. La valuta sul conto corrente dei beneficiari deve essere dello stesso giorno dell atto di disposizione. I termini restano invariati anche in caso di bonifici tratti su banche estere Premesso che secondo le normative vigenti la valuta di accredito al beneficiario deve coincidere con il giorno in cui il suo prestatore di servizi di pagamento (PSP) riceve i fondi dal PSP dell Ordinante, Q.24.a: Si chiede di specificare a quale giorno del ciclo di esecuzione dei pagamenti corrisponda il giorno dell atto di disposizione sopra citato. Q.24.b: Si chiede conferma che per Banche Estere per le quali i termini restano invariati, si intendano le Banche operanti nell area geografica della SEPA. In caso contrario, si chiede di specificare che cosa si intenda per Banche Estere nell ambito del suddetto articolo del Capitolato. Risposta al quesito n. 24 Per il quesito a), e ricordando che il riferimento è al servizio di Cassa e non al pagamento degli aiuti, con atto di disposizione si deve intendere il giorno in cui il Cassiere esegue i bonifici, facendo uscire le somme dal conto intestato ad AGEA. Tale data coincide ovviamente con il giorno in cui i fondi sono trasferiti dall Ordinante al beneficiario. Per il quesito b), si precisa che AGEA può, in casi assolutamente marginali, disporre pagamenti anche a favore di banche esterne all area SEPA. Nel caso in cui tale limitazione non consentisse il rispetto del termine contenuto nel Capitolato per preesistenti vincoli normativi, la banca dovrà darne immediata comunicazione ad AGEA, indicando la prima data di valuta utile. Quesito n. 25 Con riferimento a quanto indicato nell Art. 2.2 Sottosistema di Trasferimento Dati del Capitolato Tecnico per il Servizio di Pagamento di Aiuti Comunitari ( ) Il servizio di telecomunicazioni dovrà pertanto disporre delle seguenti caratteristiche minime: essere dedicato esclusivamente allo scambio dati tra il fornitore ed il SIAN ( ) Q.25: Si chiede di confermare che per SIAN si intende il sistema informativo di AGEA. Risposta al quesito n. 25 Si conferma quanto richiesto. Quesito n. 26 Con riferimento al capitolo 5 Modalità di assegnazione dei punteggi, lett. a)

8 OFFERTA ECONOMICA: da 0 a 80 punti della Richiesta di Offerta, ed in particolare alla formula per il calcolo del punteggio da assegnare all offerta di cui al punto 1. tasso di interesse creditore sulle eventuali giacenze di cassa (pag. 13): Punteggio = 20x Oi/(Omax EuriborM) Dove: Punteggio = Punteggio assegnato all offerta in esame; EuriborM = valore dell Euribor a 3 mesi media mensile, rilevato alla data di pubblicazione del presente bando ed utilizzato convenzionalmente ai soli fini del calcolo in esame; Oi: l offerta in esame; Omax: offerta numericamente più alta ricevuta. Posto che: a pag. 12 di 21 del disciplinare e nell allegato C Dichiarazione di offerta viene definito il Valore da indicare in offerta come il tasso di interesse creditore sulle eventuali giacenze di cassa, da indicarsi in punti di scostamento (+0-) rispetto al tasso di riferimento EURIBOR. Ne consegue che nell offerta deve essere espresso unicamente uno Spread ; il tasso di riferimento, rilevato alla data di pubblicazione del presente bando, è fissato al valore negativo -0,014% ; Risulterebbe che sia Oi sia Omax sono spread. In tal caso, nel rapporto della formula indicata si ha che: il numeratore è uno spread, ossia l offerta da valutare; il denominatore è il tasso da applicare (Omax + EuriborM ), ossia composto dalla somma tra lo spread migliore offerto e il valore assoluto del tasso di riferimento. Ne consegue che, non avendo messo a rapporto grandezze omogenee: la formula indicata non consente di assicurare l ottenimento del punteggio massimo (20 punti) all offerta migliore (il maggior spread offerto). Infatti: Punteggio (Omax)= 20 x [(Omax)/(Omax+ -0,014% )] si evince che il denominatore è maggiore del numeratore per cui il quoziente è inferiore ad 1 e il risultato della moltiplicazione è inferiore a 20. Se invece considerassimo i valori offerti come Tasso totale (Riferimento+spread) si otterrebbero comunque situazioni con conformi alle regole di proporzionalità a 20 dei punteggi. Si ritiene che, per ottenere una formula che ripartisca in modo proporzionale alle offerte i 20 punti e che attribuisca alla migliore offerta il punteggio massimo di 20 punti, si dovrebbe avere una situazione in cui Numeratore e Denominatore sono grandezze omogenee, ad esempio: Oi è uno spread e Omax è il miglior tasso totale offerto. In tal caso, per evitare complicazioni dovute a somma e sottrazione del tasso di riferimento, riteniamo conveniente esprimere la formula, in modo semplice, come segue (considerando che il tasso di riferimento è stato fissato): Punteggio (Oi)= 20 x [(Oi)/(Omax)] Q.26: Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di specificare meglio che cosa si intenda per Oi (Offerta in esame) e per Omax (offerta numericamente più alta ricevuta) e/o di fornire una nuova formula. Altrimenti, in caso di nostro errore, si chiede di spiegare la formula e proporre degli esempio d uso.

9 Risposta al quesito n. 26 Al fine di evitare il rischio del confronto fra grandezze non omogenee, si condivide l opinione secondo cui l assegnazione dei punteggi possa effettivamente essere meglio espressa con la formula Punteggio (Oi)= 20 x [(Oi)/(Omax)], dove Omax è il miglior tasso totale offerto. Quesito n. 27 Con riferimento al capitolo 4 Termine e Modalità di presentazione dell offerta, punto 3. (TERZA BUSTA a pag. 10 di 21) punto 2.) della Richiesta di Offerta, L offerta deve riportare: 1. ( ) 2. Il tasso di interesse creditore sulle eventuali giacenze di cassa da indicarsi in punti di scostamento (+o-) rispetto al tasso di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi. Il tasso risultante non potrà essere negativo al momento della presentazione dell offerta. Considerato che il tasso di riferimento preso in considerazione nel bando è negativo (- 0,014%) e che nel tempo potrebbe assumere valori ancora più negativi, ne consegue che, indipendentemente dallo spread indicato nell offerta, il tasso risultante potrebbe comunque assumere nel tempo valori negativi. Q.27: Al fine di assicurare che AGEA non debba incorrere in tassi negativi, si chiede se sia ammesso e accettato che la Banca indichi nell offerta economica (Allegato C) il valore dello spread offerto - espresso in punti di scostamento (+o-) rispetto al tasso di riferimento EURIBOR 365 a tre mesi - con la postilla che in caso di Euribor di riferimento con valori negativi, il tasso risultante sarà almeno pari a 0 (zero). Risposta al quesito n. 27 Si conferma l opportunità di inserire una postilla simile a quella sopra citata. Quesito n. 28 Con riferimento al capitolo 5 Modalità di assegnazione dei punteggi, lett. a) OFFERTA ECONOMICA: da 0 a 80 punti della Richiesta di Offerta, ed in particolare alla formula per il calcolo del punteggio da assegnare all offerta di cui al punto 2. tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di cassa (pag. 13): Punteggio = 10xEuriborM/ Oi Dove: Punteggio = Punteggio assegnato all offerta in esame; EuriborM = valore dell Euribor a 3 mesi media mensile, rilevato alla data di pubblicazione del presente bando ed utilizzato convenzionalmente ai soli fini del calcolo in esame; Oi: l offerta in esame. Posto che: a pag. 12 di 21 del disciplinare e nell allegato C Dichiarazione di offerta viene definito il Valore da indicare in offerta come il tasso di interesse debitore sulle anticipazioni di cassa, da indicarsi in punti di scostamento (+0-) rispetto al tasso di riferimento EURIBOR. Ne consegue che nell offerta deve essere espresso unicamente uno Spread ; In tal caso, nel rapporto della formula indicata si potrebbe verificare che il risultato sia un

10 valore negativo e quindi non compreso nell intervallo da 0 a 10 previsto dalla Richiesta di Offerta. Inoltre, la formula sopra indicata non è lineare ma è una iperbole e ci chiediamo se sia consentita dal D. Lgs 163/2006 e dalla giurisprudenza successiva. Q.28: Anche in questo caso, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede di specificare meglio che cosa si intenda per Oi (Offerta in esame) e/o di fornire una nuova formula. Altrimenti, in caso di nostro errore, si chiede di spiegare la formula e proporre degli esempio d uso. Risposta al quesito n. 28 Come già per il quesito 26, si ritiene opportuno che il punteggio venga espresso mediante la formula Punteggio (Oi)= 10 x [(Omin)/(Oi)], dove Omin è il tasso totale offerto più vantaggioso per AGEA (e quindi il più basso in termini di valore assoluto).

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