Le procedure delle operazioni di bonifica nell ambito delle aree industriali dismesse
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- Brigida Romeo
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1 Le procedure delle operazioni di bonifica nell ambito delle aree industriali dismesse Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N 152/06 Dott.ssa Raffaella Savelli Funzionario del Servizio Ambiente dell Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino
2 PARTE QUARTA La bonifica dei siti contaminati (Titolo V Parte IV) Artt per la disciplina sostanziale Art. 257 per la disciplina sanzionatoria
3 Articolo 239 (principi e campo di applicazione) Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio chi inquina paga
4 Articolo 239 (principi e campo di applicazione) Le disposizioni del presente titolo non si applicano: all abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto, salvo il caso in cui, durante le operazioni di gestione e smaltimento di rifiuti, si accerti il superamento dei valori di attenzione nell area d intervento; agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali;
5 Articolo 239 (principi e campo di applicazione) Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani. Per inquinamento diffuso si intende la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine.
6 Situazioni o attività che possono determinare la necessità di interventi di bonifica / messa in sicurezza - Siti industriali dismessi; - Siti industriali in attività (industrie a rischio di incidente rilevante) - Discariche incontrollate di rifiuti; - Eventi incidentali che possono aver causato contaminazione delle matrici ambientali (incidenti in aree industriali, sversamenti di sostanze pericolose, incendi, alluvioni.); - Aree minerarie dismesse; - Distributori carburante e depositi oli minerali;
7 Articolo 240 (Definizioni) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
8 Articolo 240 (Definizioni) concentrazioni soglia di contaminazione (CSC): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto;
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11 Articolo 240 (Definizioni) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;
12 Articolo 240 (Definizioni) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti. (CSR);
13 Articolo 240 (Definizioni) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
14 Articolo 240 (Definizioni) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati;
15 Articolo 240 (Definizioni) sito non contaminato: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrice ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;
16 Articolo 240 (Definizioni) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto;
17 Le 3 tipologie di Messa in sicurezza Messa in sicurezza d emergenza: ogni intervento immediato o a breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza: concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda; contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli; pericolo di incendi ed esplosioni. Messa in sicurezza operativa: interventi di contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria in siti con attività in esercizio, in attesa di ulteriori interventi da realizzarsi alla cessazione dell attività; devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio. Messa in sicurezza permanente: l insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti; devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici;
18 La procedura per il soggetto responsabile (art. 242) Comma 1 Evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito ovvero Contaminazione storiche con rischio di aggravamento della situazione Comma 2 Autocertificazione Piano della caratterizzazione IL RESPONSABILE DELL INQUINAMENTO Mette in opera le misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione a Comune, Provincia, Regione e Prefetto ENTRO 24 H Svolge l indagine preliminare e se < CSC, provvede al ripristino e ne dà notizia al Comune e la Provincia con autocertificazione. ENTRO 48 H > CSC né da immediata notizia al Comune e alla Regione con le misure di prevenzione e messa in sicurezza d emergenza. Presenta alla Regione* il piano della caratterizzazione ENTRO 30 gg Verifica e controllo da parte dell autorità competente ENTRO 15 gg LA REGIONE*, convocata la CdS, autorizza il piano ENTRO 30 gg
19 La procedura per il soggetto responsabile (art. 242) Comma 4 Documento di analisi di rischio Comma 5 e 6 Piano di monitoraggio Comma 7 Progetto operativo IL RESPONSABILE DELL INQUINAMENTO Presenta alla Regione* i risultati dell analisi di rischio (criteri in All. 1) ENTRO 180 gg < CSR, Invia alla Provincia e alla Regione* un piano di monitoraggio ENTRO 60 gg > CSR Sottopone alla Regione* il progetto operativo degli interventi (bonifica, messa in sicurezza operativa o permanente) ENTRO 180 gg La CONFERENZA di SERVIZI, convocata dalla REGIONE*, approva il documento di AdR ENTRO 60 gg Con l approvazione del doc. AdR, si dichiara concluso positivamente il procedimento. La CdS può prescrivere un piano di monitoraggio La REGION*E, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio ENTRO 30 gg La REGIONE*, sentito il parere del Comune e della Provincia mediante CdS e sentito il responsabile, approva il progetto ENTRO 60 gg
20 La procedura per il soggetto responsabile (art. 242) Art. 248 Comma 2 Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall ARPA Tale certificazione costituzione titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate in favore della Regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi Se non vi provvede nel termine stabilito, vi provvede la Regione
21 Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 23 Art. 14 (Bonifica di siti contaminati) 1. Le funzioni amministrative inerenti gli interventi di bonifica che ricadono interamente nell ambito del territorio comunale e che sono attribuite alla Regione ai sensi dell articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale) sono trasferite ai Comuni competenti.
22 Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 14/03/2011 LINEE GUIDA REGIONALI RELATIVE ALLE PROCEDURE PER L ISTRUTTORIA DEI RAPPORTI TECNICI CONCERNENTI I SITI INQUINATI ALLEGATO B: Comunicazione ai sensi degli art 242 e 245 e 249 del D.Lgs. 152/06 ALLEGATO C : FAC-SIMILE ISTANZA DI CERTIFICAZIONE DEL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE / OPERATIVA ALLEGATO D : Elenco della documentazione che deve essere contenuta nella relazione di fine lavori. ALLEGATO E: FAC-SIMILE SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA / MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE / OPERATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N ALLEGATO F: Check list per il monitoraggio dei progetti di bonifica di siti pubblici
23 ALLEGATI AL TITOLO V ALLEGATO 1 Criteri generali per l analisi di rischio sanitario ambientale sito specifica ALLEGATO 2 Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati ALLEGATO 3 Criteri generali per la selezione e l esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d urgenza,operativa o permanente), nonché per l individuazione delle migliori tecniche d intervento a costi sopportabili ALLEGATO 4 Criteri generali per l applicazione di procedure semplificate ALLEGATO 5 Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee riferiti alla specifica destinazione d uso dei siti da bonificare.
24 Procedure semplificate L allegato 4 riporta i criteri generali per l applicazione di procedure semplificate per siti di ridotte dimensioni o per eventi accidentali che interessino aree circoscritte di superficie non superiore a 1000 m2. In caso di superamento di CSC si deve darne comunicazione a Comune, Provincia, Regione.
25 Procedure semplificate Gli interventi di messa in sicurezza d emergenza portano i valori di contaminazione sotto i CSC si 30 giorni Relazione tecnica e Autocertificazione ripristino no Presentazione progetto di bonifica a scelta tra bonifica sotto CSC bonifica sotto CSR sulla base di analisi del rischio Autorizzazione 60 giorni Notifica ultimazione interventi per richiesta di certificazione
26 L intervento della Pubblica Amministrazione Art. 244 Ordinanze (ex art. 8) Accertamento di > CSC da parte di pubbliche amministrazioni nell esercizio delle proprie funzioni Comunicazione a Regione, Provincia e Comune La Provincia svolge l indagine per individuare il responsabile e, sentito il Comune, diffida lo stesso responsabile a provvedere (prima era il Comune). L ordinanza della Provincia è notificata anche al proprietario del sito In caso di inerzia del responsabile Potere sostitutivo dell amministrazione competente (art. 250 Comune o in caso di inerzia dalla Regione) (ex art. 14)
27 L intervento della Pubblica Amministrazione Art 250 Bonifica da parte dell amministrazione (ex art. 14) Se il responsabile non è individuabile o non provveda, né provveda il proprietario e o altri soggetti interessati gli interventi sono realizzati d ufficio dal Comune e ove questo non provveda, dalla Regione. Priorità di intervento fissate con i piani di bonifica (art. 199 c. 5) Possibilità di avvalersi di soggetti pubblici o privati con procedure di evidenza pubblica
28 Il proprietario incolpevole Il proprietario non responsabile dell inquinamento nell ipotesi in cui quest ultimo non provveda è obbligato a: Comunicare alla autorità il realizzarsi dell evento di contaminazione; Porre in essere le misure di prevenzione; Rimborsare le spese degli interventi adottati dalla P.A. nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell esecuzione degli interventi stessi (in alternativa subirà gli effetti delle garanzie). Il proprietario non responsabile dell inquinamento che abbia spontaneamente provveduto alla bonifica ha comunque diritto di rivalersi nei confronti del responsabile per le spese sostenute e per l eventuale maggior danno subito
29 art Siti soggetti a sequestro Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto può autorizzare l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.
30 IL RUOLO DELLA PROVINCIA NELLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI Parte V Titolo IV D.Lgs 152/06
31 FUNZIONI DELLA PROVINCIA In base alla normativa vigente (D.Lgs.152/06), i compiti Direttamente e indirettamente a capo della Provincia relativamente alla bonifica dei siti contaminati, sono di seguito illustrati: Individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione delle ordinanze (art. 244 c. 2 e art. 245 c. 2). La Provincia svolge le indagini per l'individuazione del responsabile dell'evento di superamento (art. 244 c. 1 e art. 245 c. 2) e, sentito il Comune, emette ordinanza a carico del responsabile della contaminazione affinché provveda ai sensi del titolo V del citato decreto.
32 FUNZIONI DELLA PROVINCIA Indagini e attività istruttorie (art. 242 c.12). La Provincia svolge le indagini e le attività istruttorie in seguito alla comunicazione da parte del responsabile della contaminazione, dell'esistenza di una potenziale contaminazione ed alla presentazione di un Piano di Caratterizzazione (art. 242 c.11). La Provincia nell'espletamento delle sue funzioni, coordinandosi con le altre amministrazioni, potrà avvalersi di Arpa.
33 FUNZIONI DELLA PROVINCIA Espressione dei pareri sui Piani di Caratterizzazione (art. 242 c.3). La Regione, ente procedente, convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti e durante la quale la Provincia predispone i pareri sui progetti presentati, approva i Piani di Caratterizzazione.
34 FUNZIONI DELLA PROVINCIA Espressione di pareri sui documenti di Analisi di Rischio e sui piani di monitoraggio (art. 242 c.4). La Regione, Ente procedente, approva i documenti di Analisi di Rischio convocata e sentita la Conferenza dei Servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti; la Regione, sentita la Provincia, approva i piani di monitoraggio (art. 242 c.6), pertanto la Provincia predispone i pareri sui documenti di analisi di rischio e sui piani di monitoraggio.
35 FUNZIONI DELLA PROVINCIA Espressione dei pareri sui Progetti di Bonifica (art. 242 c.13). La Regione approva i Progetti di Bonifica convocata e sentita la Conferenza dei Servizi, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli Enti e durante la quale la Provincia predispone i pareri sui progetti presentati.
36 FUNZIONI DELLA PROVINCIA Controlli (art. 248 c.1). La Provincia esegue i controlli sulle attività previste dal Piano della Caratterizzazione, dal Progetto Operativo nonché delle misure di riparazione e dei monitoraggi da effettuare. Tale compito si concretizza attraverso l'esecuzione di sopralluoghi e la redazione di relazioni ed eventuali segnalazioni all'autorità Giudiziaria. Nell'All. 2 del Decreto si specifica inoltre che i responsabili degli Enti preposti al controllo dovranno verificare e validare il Giornale dei Lavori.
37 FUNZIONI DELLA PROVINCIA Certificazione degli interventi (art. 242 c.13). La Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, al progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'arpa territorialmente competente (art. 248 c.2).
38 FUNZIONI DELLA PROVINCIA Deliberazione N. 39 / 2006 (modificata dalla Delibera di C.P. n. 67 del 28/07/2008) REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI (D.M. 25/10/1999, N.471 -PROCEDURA ORDINARIA, AI SENSI DELL'ART. 12 E SEMPLIFICATA, AI SENSI DELL'ART.13) E DETERMINAZIONE DELLE SPESE ISTRUTTORIE
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