Ufficio Affari Generali IL RETTORE. VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli artt. 9 ter, 12,13,14 e 17;

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ufficio Affari Generali IL RETTORE. VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli artt. 9 ter, 12,13,14 e 17;"

Transcript

1 Ufficio Affari Generali Decreto n (99) Anno 2011 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli artt. 9 ter, 12,13,14 e 17; VISTA la Legge n. 394 del recante disposizioni sull istituzione presso le Università dei Comitati per lo sport; VISTI i DD.MM. di riforma degli ordinamenti didattici n. 509 del 3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004; VISTA la Legge Regionale 19 maggio 2008 n. 26 in tema di istituzione dell Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di seguito denominato Consiglio territoriale; VISTO il Regolamento che disciplina le elezioni studentesche, emanato con Decreto Rettorale n. 123 del 26 gennaio 2009; VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.1391 del e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la nota prot. n. 5317, del 26 gennaio 2011 inviata all Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario; VISTI i DD.RR. n. 126 (5913) del 29 gennaio 2009 e n. 589 (29057) del 16 aprile 2009 con i quali sono state, rispettivamente, indette le elezioni della componente studentesca e proclamati gli eletti per il biennio maggio 2009 maggio 2011; PRESO ATTO che pertanto a maggio 2011 scadrà il mandato delle attuali rappresentanze studentesche; CONSIDERATA la necessità di provvedere al rinnovo dei rappresentanti degli studenti per il biennio ;

2 CONSIDERATA altresì la Legge 240 del 30 dicembre 2010, recante Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, che prevede che entro il 29 luglio 2011 gli Atenei provvedano alla modifica degli statuti in materia di organizzazione e di organi di governo degli Atenei stessi, e che gli organi collegiali decadono al momento della costituzione di quelli previsti nel nuovo statuto e che pertanto il mandato degli eletti potrebbe risultare di durata inferiore; VISTI i dati relativi agli studenti iscritti all Università al 31 dicembre 2010, per l anno accademico 2010/2011, D E C R E T A Art. 1 Sono indette per i giorni 6 e 7 aprile 2011 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell Università degli Studi di Firenze: Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Consigli di Facoltà, nonché nel Comitato per lo sport universitario di Firenze, e nel Consiglio territoriale dell'azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU). Per ciascun organo il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere, è il seguente: Senato Accademico 4 Consiglio di Amministrazione... 3 Comitato Sport Universitario... 2 Consiglio territoriale dell'ardsu... 7 Consiglio di Facoltà di Agraria... 5 Consiglio di Facoltà di Architettura Consiglio di Facoltà di Economia Consiglio di Facoltà di Farmacia... 5 Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza Consiglio di Facoltà di Ingegneria Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia Consiglio di Facoltà di Psicologia... 6 Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione. 9 Consiglio di Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali... 8 Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche... 9

3 Art. 2 Hanno diritto al voto tutti gli studenti che risultano regolarmente iscritti per l'anno accademico 2010/2011 all'università degli Studi di Firenze; limitatamente all elezione nel Consiglio territoriale dell ARDSU, sono elettori anche gli studenti regolarmente iscritti all Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA), all'accademia delle Belle Arti di Firenze ed al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. In particolare, l'elettorato attivo e passivo spetta: - per i Consigli di Facoltà, a tutti gli studenti iscritti ai rispettivi Corsi di Laurea, di Laurea specialistica/ magistrale, e Diploma universitario; - per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato Sport Universitario di Firenze, a tutti gli studenti iscritti ai vari Corsi di studio dell Ateneo: Laurea, Laurea specialistica/ magistrale, Scuola di Specializzazione, Diploma universitario e Dottorato di Ricerca; agli studenti iscritti ai Master Universitari spetta il solo elettorato attivo; - per il Consiglio territoriale dell ARDSU a tutti gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea specialistica/ magistrale, Diploma universitario, Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione (escluse quelle dell Area medica), nonché agli studenti iscritti all'isia, all'accademia delle Belle Arti di Firenze ed al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti che risultano iscritti alla data di svolgimento delle votazioni; l'elettorato passivo spetta agli studenti che risultino iscritti alla data di scadenza di presentazione delle liste dei candidati. Per il Consiglio di Amministrazione l elettorato passivo spetta agli studenti in possesso della cittadinanza di uno Stato dell Unione Europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia. Ai fini del presente Decreto: gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Biotecnologie afferiscono alle Facoltà interessate in base all indirizzo prescelto; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Cultura e progettazione della moda afferiscono alla Facoltà di Lettere e Filosofia; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Educazione professionale afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Pianificazione della città, del territorio e del paesaggio afferiscono alla Facoltà di Architettura; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Sviluppo economico, cooperazione internazionale e gestione dei conflitti afferiscono alla Facoltà di Economia; gli studenti del Corso di Laurea interfacoltà di Tecniche della prevenzione nell ambiente e nei luoghi di lavoro afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia;

4 gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Architettura del paesaggio, afferiscono alla Facoltà di Architettura; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Progettazione dei sistemi turistici, afferiscono alla Facoltà di Economia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Logica, filosofia e storia della scienza, afferiscono alla Facoltà di Lettere e Filosofia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Teorie della Comunicazione afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione; gli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale interfacoltà Biotecnologie mediche e farmaceutiche afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Economia ed Ingegneria della qualità afferiscono alla Facoltà di Economia; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Scienze Etnoantropologiche afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Operatori per la Pace afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Metodologia e Ricerca Empirica Scienze Sociali afferiscono alla Facoltà di Scienze Politiche; gli studenti iscritti al Corso di Laurea interfacoltà Operazioni di Pace, Gestione e Mediazione Conflitti afferiscono alla Facoltà di Scienze della Formazione. Art. 3 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno a ciascun organo hanno luogo con il sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. La presentazione delle liste per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione, per il Comitato per lo Sport Universitario e per il Consiglio territoriale dell'ardsu avviene mediante il deposito, presso l Ufficio Elettorale dell Università (via La Pira, 4), della dichiarazione di presentazione di lista di candidati, e della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni singolo candidato. La presentazione delle liste dovrà avvenire dalle ore 10,00 del trentacinquesimo e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno precedente a quello fissato per le votazioni. Fermo restando quanto sopra, gli orari di apertura dell Ufficio Elettorale nel periodo di presentazione delle liste saranno dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì. La presentazione delle liste per i Consigli di Facoltà dovrà avvenire, con le stesse modalità e scadenze di cui al precedente comma, presso le Presidenze delle singole Facoltà, che avranno la funzione di Uffici elettorali. Per la formazione e la presentazione delle liste si fa espresso riferimento agli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento elettorale.

5 Pena l esclusione delle liste dalla competizione elettorale esse dovranno essere sottoscritte dal seguente numero di elettori: non meno di non più di Senato Accademico Consiglio di Amministrazione Comitato per lo Sport Universitario Consiglio Territoriale dell'ardsu Consiglio di Facoltà di Agraria Consiglio di Facoltà di Architettura Consiglio di Facoltà di Economia Consiglio di Facoltà di Farmacia Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza Consiglio di Facoltà di Ingegneria Consiglio di Facoltà di Lettere e Filosofia Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia Consiglio di Facoltà di Psicologia Consiglio di Facoltà di Scienze della Formazione Consiglio di Facoltà di Scienze Matem. Fis. Nat Consiglio di Facoltà di Scienze Politiche Per l elezione del Senato Accademico i candidati di ciascuna lista debbono appartenere a Facoltà diverse. L Ufficio Elettorale, ultimato il controllo delle Liste presentate, provvede, ai sensi dell art. 9 del Regolamento, ad assegnare mediante sorteggio il numero d ordine alle Liste ammesse a ciascuna elezione. Art. 4 La pubblicazione ufficiale delle liste regolarmente presentate viene effettuata sui siti web dell Ateneo e delle Facoltà, e successivamente con l affissione agli Albi dell Università, dell'isia, dell Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Art. 5 Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e voti di preferenza pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun Organo, con arrotondamento per difetto con un massimo di tre preferenze; conseguentemente possono essere espressi voti di preferenza nei limiti di: - un nominativo nel Senato Accademico;

6 - un nominativo nel Consiglio di Amministrazione; - un nominativo nel Comitato per lo Sport Universitario; - due nominativi nel Consiglio Territoriale dell ARDSU; - un nominativo nei Consigli di Facoltà di Agraria e Facoltà di Farmacia; - due nominativi nei Consigli di Facoltà di Psicologia e Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali; - tre nominativi nei Consigli di Facoltà di Architettura, Facoltà di Economia, Facoltà di Giurisprudenza, Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Lettere e Filosofia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze della Formazione, e Facoltà di Scienze Politiche. Art. 6 L esercizio del diritto di voto spetta agli studenti regolarmente iscritti, che abbiano pagato la prima rata delle tasse universitarie per l anno accademico 2010/2011, e che siano in regola con il pagamento delle tasse e contributi per gli anni precedenti, nonché agli studenti iscritti con esonero dalle tasse o nei confronti dei quali apposite disposizioni stabiliscano la sospensione dei versamenti. Per essere ammesso al Seggio per la votazione lo studente deve esibire il libretto - tessera universitaria o altro valido documento di riconoscimento. I Seggi elettorali sono costituiti, ai sensi dell art.13 del Regolamento elettorale, presso ciascuna Facoltà in locali a ciò destinati. L indicazione delle sedi sarà indicata successivamente sul sito web dell Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni studentesche. Gli scrutatori, a norma degli articoli 8 e 13 del Regolamento per le elezioni studentesche, saranno sorteggiati pubblicamente il giorno 25 marzo 2011 alle ore 12,00 presso l Ufficio Elettorale (via la Pira, 4) tra gli studenti che abbiano presentato all ufficio elettorale personalmente la propria disponibilità e tra gli studenti designati dai delegati delle liste. Gli studenti potranno indicare fino ad un massimo di due sedi di preferenza per la partecipazione al seggio, secondo il modulo che sarà disponibile sul sito web dell Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni studentesche. L assegnazione degli elettori ai singoli seggi avviene ad opera dell Ufficio Elettorale. I seggi resteranno aperti il primo giorno di votazione dalle ore 8.30 alle ore 19, 00; il secondo giorno dalle ore 8.30 alle ore 16,00. Art. 7 Per il Senato Accademico e per il Consiglio di Amministrazione l'elezione è valida se partecipa alla votazione almeno il 10% degli studenti. La votazione relativa a ciascun Consiglio di Facoltà comporta la elezione di tutti i rappresentanti degli studenti, previsti all art. 1 comma 2, se il numero dei votanti raggiunge il 10% degli aventi diritto. Qualora non venga raggiunto il suddetto quorum, la votazione è comunque valida, ma è proporzionalmente ridotto il numero

7 dei rappresentanti. Resta comunque assicurata la presenza di: uno studente nei Consigli delle Facoltà con meno di 2000 iscritti, due studenti nei Consigli delle Facoltà da 2000 a 5000 iscritti, tre studenti nei Consigli delle Facoltà con oltre 5000 iscritti. Le votazioni relative al Comitato Sportivo e al Consiglio territoriale dell ARDSU comportano l'elezione di tutti i rappresentanti previsti, qualunque sia il numero dei votanti. Art. 8 Dell'esito delle votazioni verrà data pubblicità sul sito web dell Ateneo e delle Facoltà, e mediante affissione agli Albi del Rettorato, dell'isia, dell Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, nonché formale comunicazione degli eletti agli Organi dell Azienda Regionale per il Diritto allo studio Universitario. Art. 9 I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni, salvo eventualmente quanto previsto all articolo 2 comma 9 della Legge 240/2010, e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente; essi comunque restano in carica fino alla nomina dei nuovi eletti. Per quant'altro non previsto dal presente Decreto si fa espresso rinvio al Regolamento per le elezioni studentesche. Art. 10 Il presente decreto è reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell Ateneo e delle Facoltà, ed affisso agli Albi del Rettorato, dell'isia, dell Accademia delle Belle Arti e del Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Ranaldi - Ufficio Affari Generali dell Università degli Studi di Firenze. Firenze, 27 gennaio 2011 F.to IL RETTORE Prof. Alberto Tesi

8 Decreto rettorale, 26 gennaio 2009, n. 123 (prot. n. 5628) Regolamento per le elezioni studentesche. IL RETTORE VISTO il Regolamento elettorale emanato con decreto rettorale n. 127 del 20 gennaio 1997 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Firenze, ed in particolare gli articoli 12, 13, 14, 14 bis e 17; VISTA la legge regionale, 19 maggio 2008, n. 26 in tema di istituzione dell Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario, che prevede la costituzione del Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità; VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14 gennaio 2009, di approvazione del Regolamento che disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche; TENUTO CONTO delle osservazioni formulate e delle modifiche suggerite sul testo del regolamento dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 15 gennaio 2009; DECRETA E emanato il seguente: Regolamento per le elezioni studentesche. Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi dell Università degli Studi di Firenze e dell Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, di seguito specificati: Senato Accademico; Consiglio di Amministrazione; Consigli di Facoltà; Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività (in appresso citato come Comitato Sportivo ); Comitato Pari Opportunità; Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità dell Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario. Articolo 2 Indizione 1. Le elezioni sono indette con decreto del Rettore da emanare almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle votazioni; da pubblicare sul sito web dell Ateneo e delle singole Facoltà. 2. Tutte le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi.

9 Articolo 3 Elettorato attivo e passivo 1. Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli studenti che risultano iscritti all Università degli Studi di Firenze per l anno accademico in cui si svolgono le elezioni. 2. Per Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato Pari Opportunità, Comitato Sportivo e Consiglio territoriale degli studenti, l elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai vari corsi di studio: Corsi di Laurea, Corsi di Laurea Magistrale, Corsi di Specializzazione e Corsi di Dottorato di Ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta il solo elettorato attivo. 3. Per i Consigli di Facoltà l elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai relativi Corsi di Studio. 4. L elettorato attivo è riconosciuto agli studenti che risultano iscritti alla data di svolgimento delle votazioni; l elettorato passivo spetta agli studenti che risultano iscritti alla data di scadenza per la presentazione delle candidature; per il Consiglio di Amministrazione l elettorato passivo spetta agli studenti in possesso della cittadinanza di uno Stato dell Unione Europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia. 5. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun Organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente. 6. Gli studenti eletti che, nel corso del loro mandato, si dimettono, o che perdono i requisiti richiesti, vengono sostituiti dagli studenti che, in possesso di detti requisiti, risultano i primi dei non eletti delle rispettive liste di appartenenza; in mancanza di candidati, per la sostituzione, si attinge dalla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria di cui al successivo articolo I rappresentanti degli studenti che nel corso del loro mandato conseguono il titolo di studio rimangono ancora in carica, a condizione che presentino domanda di iscrizione ad un corso di studio di livello superiore entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi. In caso contrario decadono e vengono sostituiti come stabilito dal comma precedente. Articolo 4 Sistema elettorale 1. Le elezioni si svolgono con il sistema proporzionale di liste concorrenti. Articolo 5 Presentazione delle liste elettorali 1. La presentazione delle liste di candidati avviene, entro i termini e con le modalità stabilite dal decreto rettorale di indizione delle elezioni, mediante il deposito della: dichiarazione di presentazione di lista di candidati, dichiarazione di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato. 2. Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve contenere: 1. una sigla o breve denominazione atta ad identificare la lista dei candidati; 2. l elenco dei candidati, in numero non superiore a quello dei rappresentanti da eleggere per le Facoltà; per gli altri Organi, il numero dei candidati può superare quello degli eligendi nella misura massima di un terzo; 3. l indicazione ed il recapito di due elettori, delegati a ricevere eventuali comunicazioni da parte dell Ufficio Elettorale, e designare i rappresentanti di lista; i delegati potranno essere gli stessi per tutte le liste recanti la medesima denominazione anche se concorrenti ad elezioni in più Organi; 4. l elenco e la sottoscrizione da parte di un numero di presentatori pari a: a. non meno di quindici e non più di trenta elettori per le Facoltà che hanno fino a duemila iscritti; b. da non meno di venti e non più di quaranta per le Facoltà che hanno oltre duemila e fino a cinquemila iscritti; c. da non meno di venticinque e non più di cinquanta per le Facoltà con oltre cinquemila iscritti; d. non meno di cinquanta e non più di cento elettori per gli Organi di Governo di Ateneo.

10 3. Per il Senato Accademico non possono essere presentati in una stessa lista candidati appartenenti ad una medesima Facoltà. 4. Ciascuno studente può firmare la presentazione di una sola lista per ciascun Organo; in caso contrario è da ritenersi valida la sola firma relativa alla lista depositata per prima presso l Ufficio Elettorale. 5. Lo studente presentato quale candidato in una lista non può figurare come sottoscrittore della lista stessa; qualora ciò si verifichi la firma di presentazione è nulla. Articolo 6 Modalità di presentazione delle liste 1. Le sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione di lista e della dichiarazione irrevocabile di accettazione di candidatura da parte di ciascun candidato devono avvenire in presenza di un pubblico ufficiale che si accerta dell identità dei firmatari e ne dà certificazione; a tale funzione vengono preposti anche Uffici della Amministrazione Universitaria. 2. Oltre alla matricola ed ai dati anagrafici del singolo sottoscrittore - cognome, nome, luogo e data di nascita -, per le elezioni a base di Ateneo deve essere indicata la Facoltà o il Corso di studio di afferenza. 3. Le sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione di lista e della dichiarazione di accettazione di candidatura sono consentite anche con modalità di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, allegando alla relativa dichiarazione la fotocopia del libretto - tessera universitario o di altro valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, con dati anagrafici leggibili. 4. Ricorrendo alla modalità di autocertificazione, i delegati di lista presentano direttamente le dichiarazioni all ufficio elettorale, e ne rispondono personalmente; eventuali comportamenti colposi o dolosi accertati, nel procedimento di formazione delle liste, saranno sanzionati disciplinarmente e segnalati all autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato. Articolo 7 Controllo delle liste presentate 1. La regolarità della formazione delle liste presentate viene accertata dall Ufficio Elettorale. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende regolarmente iscritto all Università degli Studi di Firenze lo studente che ha pagato la prima rata delle tasse universitarie per l anno accademico in cui si svolgono le elezioni, ed è in regola con il pagamento delle tasse e contributi per gli anni precedenti, nonché lo studente iscritto con esonero delle tasse. 3. Contro le decisioni dell Ufficio Elettorale sono ammessi ricorsi alla Commissione Elettorale Centrale, prevista all articolo 17, da presentare entro due giorni dalla notifica che viene fatta ad uno dei delegati di lista. Articolo 8 Rappresentanti di lista 1. Entro e non oltre il decimo giorno antecedente le votazioni, possono essere depositate le designazioni dei rappresentanti di lista nella Commissione Centrale, nelle Commissioni di Facoltà per la propaganda elettorale e nei Seggi elettorali, nonché le designazioni degli studenti disposti a svolgere le funzioni di scrutatore ai seggi. 2. Rappresentante di lista può essere esclusivamente uno studente elettore; non può essere rappresentante di lista al seggio un candidato o un componente di Seggio; un candidato non può essere componente di Seggio. Articolo 9 Liste dei candidati 1. L Ufficio Elettorale, ultimato il controllo delle Liste presentate, provvede - in seduta aperta ai delegati di lista ed ai rappresentanti di lista se già designati nella Commissione Elettorale Centrale - ad assegnare mediante sorteggio il numero d ordine alle Liste ammesse a ciascuna elezione; prioritariamente l Ufficio assicura l attribuzione di un medesimo numero d ordine - in ciascuna elezione - alle liste che concorrono per tutti gli Organi. 2. La pubblicazione ufficiale delle liste dei candidati, regolarmente costituite, viene effettuata, a cura

11 dell Ufficio Elettorale, sui siti web dell Ateneo e delle Facoltà e, successivamente, con l affissione agli Albi dell Università. Articolo 10 Propaganda elettorale 1. In ogni Facoltà è costituita una Commissione presieduta dal Preside di Facoltà o da un suo delegato, e composta da un rappresentante per ciascuna lista di candidati. 2. Tale Commissione ha il compito di stabilire i modi di svolgimento della propaganda elettorale, in conformità alla Costituzione ed al disposto della legge, 20 giugno 1952, n. 645, l assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l uso delle aule per eventuali assemblee. 3. La propaganda si concluderà alle ore 13 del giorno antecedente l inizio delle votazioni. 4. Nel decreto rettorale di indizione delle elezioni potrà essere stabilita la sospensione dell attività didattica e le relative modalità. Articolo 11 Numero rappresentanti da eleggere 1. Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun Organo sarà indicato nel decreto rettorale di indizione in conformità con le norme vigenti. 2. Il numero dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà è stabilito in base al numero degli elettori il cui elenco verrà pubblicato presso l Ufficio Elettorale alla data di indizione delle elezioni. Articolo 12 Modalità di voto 1. L elezione dei rappresentanti degli studenti in tutti gli Organi ha luogo a scrutinio segreto. 2. Per ciascuna elezione, si può esprimere un solo voto di lista e voti di preferenza pari ad un terzo del numero degli eligendi, con arrotondamento per difetto ed un massimo di tre preferenze. 3. Non sono validi i voti di preferenza per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. 4. Se l elettore non ha prescelto alcuna lista, ma ha espresso la preferenza per candidati compresi tutti in una medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i candidati prescelti. 5. Se l elettore non ha prescelto alcuna lista, ma ha espresso preferenze per candidati appartenenti a liste diverse, la scheda è nulla. 6. Se l elettore ha prescelto più di una lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati prescelti. 7. Ove siano espressi voti di preferenza superiori al numero consentito, è valido solo il voto di lista. Articolo 13 Seggi elettorali 1. I seggi elettorali sono costituiti presso ciascuna Facoltà in locali a ciò destinati. 2. L assegnazione degli elettori ai singoli seggi avviene a cura dell Ufficio Elettorale. 3. Ciascun seggio è costituito con provvedimento del Rettore ed è composto dal Presidente e dal Segretario, facenti parte del personale dell Ateneo, e da 3 scrutatori, sorteggiati tra gli studenti che abbiano comunicato personalmente la disponibilità all Ufficio Elettorale e tra gli elettori di cui all articolo In caso di indisponibilità le funzioni di scrutatore possono essere attribuite a personale appartenente all Amministrazione universitaria. 5. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno tre dei componenti del seggio, tra i quali il Presidente o il Segretario. 6. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con un solo rappresentante. 7. L Ufficio Elettorale provvede ad assegnare, su conforme indicazione dei delegati di lista, i rappresentanti nei vari seggi, informandone il rispettivo Presidente. Articolo 14 Orario dei seggi elettorali

12 1. Il giorno antecedente a quello fissato per l inizio delle votazioni, i componenti del Seggio elettorale si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale necessario all esercizio del diritto di voto (schede, verbali, elenco elettori, materiale di cancelleria, ecc.). 2. I seggi di norma - si aprono il primo giorno alle ore 9 e si chiudono alle ore 19, il secondo giorno si aprono alle ore 8.30 e si chiudono alle ore 16, Nelle ore di chiusura dei seggi le urne e tutto il materiale elettorale - raccolto in plichi separati - vengono sigillati e controfirmati dal Presidente e dai componenti del seggio. Articolo 15 Operazioni di voto 1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante: a. la consegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio, da parte dell elettore, del librettotessera universitario o di un valido documento di riconoscimento (chi ne è privo non viene ammesso al voto); b. l accertamento dell iscrizione del nominativo dell elettore nel registro dei votanti; c. la consegna all elettore, da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali; d. l apposizione della firma dell elettore sull elenco degli elettori-votanti, comprovante l avvenuta consegna delle schede elettorali nel numero previsto; e. il ritiro dell elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la matita che gli viene all uopo consegnata; f. la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell elettore; g. la riconsegna delle medesime al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle apposite urne; h. la restituzione del documento di riconoscimento, a cura di un componente del Seggio, dopo averne annotato gli estremi sull elenco dei votanti apponendovi anche la propria sigla. Articolo 16 Scrutinio 1. Al termine delle operazioni di voto i Presidenti di Seggio comunicano il numero dei votanti all Ufficio Elettorale, per l accertamento del quorum richiesto per la validità della votazione per il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, quindi dà inizio alle operazioni di scrutinio. 2. Si procede a scrutinare le schede del Senato Accademico, poi le schede del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Facoltà, del Consiglio Territoriale degli studenti, del Comitato Sportivo, ed infine del Comitato Pari Opportunità. 3. Nel caso non venga raggiunto il quorum per gli Organi predetti non si procede allo scrutinio delle relative schede. 4. Delle operazioni di scrutinio e dei risultati delle stesse fa fede il verbale delle operazioni del Seggio, sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti del seggio. 5. Al termine dello scrutinio i Presidenti di Seggio trasmettono all Ufficio Elettorale, in plichi sigillati, il verbale delle operazioni del Seggio con tutto il materiale utilizzato per le operazioni di voto. Articolo 17 Costituzione Ufficio Elettorale e Commissione Elettorale Centrale 1. Con decreto del Rettore viene costituito presso il Servizio Affari Generali dell Università l Ufficio Elettorale, con sede in Piazza S. Marco 4; gli Uffici di Presidenza della Facoltà possono fungere, in alcune fasi del procedimento, da Uffici Elettorali distaccati. 2. È costituita, presso il Rettorato dell Università, una Commissione Elettorale Centrale presieduta dal Rettore o da un suo delegato, e composta da altri due docenti di materie giuridico-politiche e da due funzionari dell Università. 3. Ai lavori della Commissione può assistere un solo rappresentante per ogni lista contraddistinta dalla medesima sigla o denominazione, anche se presente per l elezione in più Organi. 4. La Commissione ha il compito di elaborare i dati elettorali pervenuti da tutti i seggi e comunicare i risultati definitivi al Rettore. 5. La Commissione ha altresì il compito di decidere in via definitiva sui ricorsi concernenti le operazioni elettorali.

13 6. I ricorsi vanno presentati all Ufficio Elettorale dell Università entro il termine di due giorni dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. Articolo 18 Quorum di validità delle elezioni 1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione sono valide se ha partecipato alle votazioni almeno il 10% degli aventi diritto al voto. 2. La elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di Facoltà è valida anche se non è stato raggiunto il quorum del 10% degli elettori; in caso di mancato raggiungimento del quorum il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, con arrotondamento all unità superiore; ferma restando comunque la presenza di 1 rappresentante nelle Facoltà con meno di 2000 iscritti, di 2 nelle Facoltà da 2000 a 5000 iscritti e 3 rappresentanti nelle Facoltà con oltre i 5000 iscritti. 3. Nel caso in cui ad una elezione concorra una sola lista, il quorum previsto è da calcolare considerando come votanti il numero corrispondente ai soli voti validi riportati dall unica lista presente nella competizione. Articolo 19 Eletti 1. La Commissione Elettorale Centrale, acquisiti i plichi con i verbali e tutto il materiale elettorale come trasmesso dai singoli Seggi alla chiusura delle operazioni di scrutinio, aggrega i dati dei vari seggi, e sulla base del numero dei votanti accerta la validità della votazione per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; stabilendo poi per ciascuna Facoltà il numero dei rappresentanti da eleggere in caso di mancato raggiungimento del quorum previsto. 2. La Commissione Elettorale Centrale, per ciascuna elezione, determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. 3. La cifra elettorale di una lista risulta dal numero delle schede valide nelle quali tale lista ha riportato il voto; la cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza. 4. Per l attribuzione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale di lista prima per 1, poi per 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti, disponendoli in una graduatoria decrescente, si scelgono quindi i più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. 5. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria; se una lista assegnataria di posti è carente di candidati, i posti eccedenti vengono attribuiti alle altre liste secondo l ordine dei quozienti scorrendo nella graduatoria suddetta. 6. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, e, a parità di quest ultima, per sorteggio. 7. La Commissione Elettorale Centrale dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell ordine di lista. 8. Il Rettore proclama gli eletti con decreto che viene pubblicato sui siti web dell Ateneo e delle Facoltà, ed affisso all Albo del Rettorato. Firenze, 26 gennaio 2009 IL RETTORE Prof. Augusto Marinelli

Scuola di Psicologia IL PRESIDENTE. DECRETA Art. 1

Scuola di Psicologia IL PRESIDENTE. DECRETA Art. 1 REP. n. 1071/2015 prot. 21311 - I/13.5 del 19/02/2015 Scuola di Psicologia IL PRESIDENTE VISTO lo Statuto dell'università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n.329- prot. N. 25730, del

Dettagli

Regolamento Elettorale Unificato

Regolamento Elettorale Unificato Regolamento Elettorale Unificato per l'elezione delle rappresentanze negli organi Aprile 2007 1/7 ART. 1 INDIZIONE DELLE ELEZIONI Le elezioni sono indette dal rettore con decreto affisso all albo dell

Dettagli

Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri IL PRESIDENTE

Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri IL PRESIDENTE Scuola di Scienze Politiche Cesare Alfieri IL PRESIDENTE Decreto del Presidente Repertorio n. 1429/2017 Prot. n. 19530 del 09/02/2017 VISTO lo Statuto dell'università degli Studi di Firenze, emanato con

Dettagli

IL RETTORE. - RILEVATO che occorre procedere al rinnovo del membri elettivo del Senato Accademico per il periodo ;

IL RETTORE. - RILEVATO che occorre procedere al rinnovo del membri elettivo del Senato Accademico per il periodo ; Area Affari Generali e Legali Unità di Processo Affari Generali e Istituzionali Decreto n. 770 Prot. n. 125939 Anno 2017 IL RETTORE - VISTA la Legge n. 240 del 30 Dicembre 2010; - VISTO lo Statuto dell

Dettagli

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n del e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del

lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n del e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del Decreto n. 5513 IL RETTORE VISTO VISTA VISTO VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012; la delibera

Dettagli

Regolamento per l elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dell Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di

Regolamento per l elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dell Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di Regolamento per l elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio dell Università, al Senato accademico, al Comitato regionale di coordinamento e ai Consigli di Dipartimento CAPO 1 AMBITO

Dettagli

LUISS. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Regolamento Elettorale. Unificato per l'elezione delle

LUISS. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli. Regolamento Elettorale. Unificato per l'elezione delle LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli Regolamento Elettorale Unificato per l'elezione delle rappresentanze negli organi (emanato con Decreto Rettorale n.70/2011 e aggiornato

Dettagli

IL DIRETTORE. il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12 e n.

IL DIRETTORE. il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e modificato con DD.RR. n. 447/12, n. 659/12 e n. Dipartimento di Giurisprudenza DD n. 19 del 11/02/2013 IL DIRETTORE Visti lo Statuto di Autonomia della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24/0212012 pubblicato in G.U.

Dettagli

Articolo 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le elezioni di

Articolo 1 (Oggetto del regolamento) 1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, le elezioni di REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI DELL UNIVERSITA CA FOSCARI VENEZIA, DELL UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA E DELL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2014/3047 del 17/09/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2014/3047 del 17/09/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo DR/2014/3047 del 17/09/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo Regolamento elettorale della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le procedure

Dettagli

Decreto 1123/2015 prot del pos. II/12.2 SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT IL PRESIDENTE

Decreto 1123/2015 prot del pos. II/12.2 SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT IL PRESIDENTE Decreto 1123/2015 prot. 22598 del 20.02.2015 pos. II/12.2 SCUOLA DI ECONOMIA E MANAGEMENT IL PRESIDENTE VISTO lo Statuto dell'università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329-prot.

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara IL RETTORE Rep. n 1222/2014 Prot. n. 25244 del 3 ottobre 2014 Tit. I Cl. 13 VISTA la L. n. 240/2010, ed in particolare l art. 2 comma 2 lett. h) il quale prevede che la rappresentanza elettiva degli studenti

Dettagli

IL PRESIDENTE. DECRETA Art. 1 Sono indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni di:

IL PRESIDENTE. DECRETA Art. 1 Sono indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le elezioni di: Scuola di Agraria IL PRESIDENTE Decreto n. 1431 Prot. n. 19541 Anno 2017 VISTO lo Statuto dell'università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n. 329 prot. N. 25730 del 6 aprile 2012;

Dettagli

Ufficio Affari Generali Decreto n.441 Prot. n Anno 2013 IL RETTORE

Ufficio Affari Generali Decreto n.441 Prot. n Anno 2013 IL RETTORE Ufficio Affari Generali Decreto n.441 Prot. n. 25299 Anno 2013 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto Rettorale n.329 prot. n. 25730, del 6 aprile 2012;

Dettagli

Oggetto: Indizione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi del Dipartimento di Studi Umanistici. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO

Oggetto: Indizione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi del Dipartimento di Studi Umanistici. IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO xxx.yyy@unipmn.it Decreto del Direttore Rep. n. 66/2015 Prot. n. 586 del 31/07/2015 Tit. I cl. 13 Oggetto: Indizione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli Organi del Dipartimento di

Dettagli

IL RETTORE DECRETA Regolamento per le elezioni studentesche. Articolo 1

IL RETTORE DECRETA Regolamento per le elezioni studentesche. Articolo 1 Ufficio Affari Generali Decreto n.1345 Prot. n.103394 Anno 2014 IL RETTORE VISTO lo Statuto dell Università degli Studi di Firenze; VISTO il Regolamento di Ateneo per le elezioni studentesche emanato con

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE DI ATENEO

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE DI ATENEO Alma Mater Studiorum-Università di Bologna NormAteneo - sito di documentazione sulla normativa di Ateneo vigente presso l Università di Bologna - REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Dettagli

POLITECNICO DI TORINO

POLITECNICO DI TORINO D.R. 162 Elezioni suppletive di due membri del Comitato Paritetico per la Didattica (Quadriennio 2005/09) IL R E T T O R E Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto lo Statuto del, emanato con D.R. 537

Dettagli

IL DIRETTORE DECRETA. ART.1 Finalità. ART.2 Elezione dei rappresentanti

IL DIRETTORE DECRETA. ART.1 Finalità. ART.2 Elezione dei rappresentanti Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica e Musicale ACCADEMIA DI BELLE ARTI C.DA PAIERADI, SNC 89843 STEFANACONI (VV) Tel. 0963262962, Fax 0963262015 P.IVA E

Dettagli

Prot. n del 28/07/ Rep. n. 119/2017 [UOR: SI Classif. III/2]

Prot. n del 28/07/ Rep. n. 119/2017 [UOR: SI Classif. III/2] Prot. n. 0004433 del 28/07/2017 - Rep. n. 119/2017 [UOR: SI000088 - Classif. III/2] DIPARTIMENTI E SCUOLA DI AREA MEDICA SETTORE AMMINISTRAZIONE Via Solaroli, 17 28100 Novara NO Tel.: 0321-660583.581.572.627.614

Dettagli

CAPO I Convocazione delle elezioni

CAPO I Convocazione delle elezioni Testo del documento allegato al decreto del Presidente del Consiglio regionale 18 dicembre 2007, n. 120, coordinato con le successive modifiche apportate con decreto del Presidente del Consiglio regionale

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE REGOLAMENTO ELETTORALE I N D I C E TITOLO I ASSEMBLEA DEI DELEGATI Art. 1 - Convocazione delle elezioni dei Delegati all Assemblea Art. 2 - Ufficio Elettorale Istituzione Art. 3 - Ufficio Elettorale Competenze

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA ** N.B. Testo del regolamento elettorale, risultante in seguito alle modifiche apportate dall accordo integrativo del 5.7.2006, dall accordo integrativo del 9.7.2009 e dall accordo integrativo del 12.11.2013.

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (DIPARTIMENTO DICCA) IL COORDINATORE DEL CORSO/DEI CORSI DI STUDIO la Legge 9.5.1989, n. 168; V i s t o V

Dettagli

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI IL PRESIDE

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI IL PRESIDE Dispositivo n. 12/2014 FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI IL PRESIDE VISTA la Legge n. 168 del 9.5.1989; VISTO VISTO VISTA lo Statuto dell Università degli Studi di Roma La Sapienza emanato

Dettagli

Prot. n. 3567/A19 Parma, 6 ottobre 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prot. n. 3567/A19 Parma, 6 ottobre 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMIGIANINO P.le Rondani 1 43125 Parma - Tel. 0521/233874 Fax 0521/233046 e-mail: pric83600p@istruzione.it pec: pric83600p@pec.istruzione.it C.F. 80010870345 - www.icparmigianino.it

Dettagli

Rev. 0 dell 08/03/2012 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI ELETTIVI

Rev. 0 dell 08/03/2012 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI ELETTIVI Rev. 0 dell 08/03/2012 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI SINDACI ELETTIVI 1 Sommario Art. 1... 3 Presentazione delle candidature... 3 Art. 2... 3 Insediamento

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO DIREZIONE PROGRAMMAZIONE, QUALITÀ E VALUTAZIONE Ufficio Supporto al Senato Accademico MS/SP Tit. Ifl 3 Decreto Rettorale n. 1639/2015 del 8/05/2015 Oggetto: "Regolamento per l'elezione del Comitato di

Dettagli

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara Decreto Rettorale Rep. n. 439/2016 Prot. n. 30057 del 18/03/2016 Tit. I Cl. 13 OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici per il biennio accademico 2016/2018.

Dettagli

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento Emanato con Decreto Rettorale n. 169/interno del 29/01/1999 Regolamento per le elezioni delle rappresentanze degli studenti dell'università Ca' Foscari, dell'istituto Universitario di Architettura di Venezia

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI Comune di Macerata REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI IMMIGRATI Approvato con atto consiliare n. 99 del 29 settembre 1997 Esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. nella seduta del 14.10.1997

Dettagli

DECRETO PRESIDENTE N ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA PER IL TRIENNIO A.A. 2017/ / /2020

DECRETO PRESIDENTE N ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA PER IL TRIENNIO A.A. 2017/ / /2020 Prot. 2445 /A34 Bologna,13/04/2017 DECRETO PRESIDENTE N. 1172 ELEZIONE DEL DIRETTORE DELL ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA PER IL TRIENNIO A.A. 2017/2018-2018/2019-2019/2020 IL P R E S I D E N T E Vista

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE Regolamento per le elezioni studentesche Testo aggiornato con le modifiche apportate con Decreto Rettorale n. 201 del 6 aprile 2016 all art. 4, comma 8 Art. 1 (Indizione delle elezioni e numero delle rappresentanze

Dettagli

ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO (TRIENNIO ) IL DIRETTORE

ELEZIONI DEL CONSIGLIO ACCADEMICO DELLA ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI PALERMO (TRIENNIO ) IL DIRETTORE D.D. n. 74/B dell'11/10/16 Prot. 10659 dell'11/10/16 all Albo l'11/10/16 VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508; VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132; VISTO lo Statuto di questa Accademia; ELEZIONI

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEI CONSIGLI DI FACOLTA DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA In base alle norme vigenti le

Dettagli

MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale dei Servizi Elettorali MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale dei Servizi Elettorali FONTI NORMATIVE D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570 Testo unico delle leggi per la composizione

Dettagli

Dal REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE - 3/11/2016. Art. 7 - Le Assemblee Elettive

Dal REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE - 3/11/2016. Art. 7 - Le Assemblee Elettive Dal REGOLAMENTO GRUPPO GIUDICI GARE - 3/11/2016 Art. 7 - Le Assemblee Elettive Procedure di convocazione 7.1 - Le Assemblee Elettive vengono svolte unicamente a livello provinciale e sono convocate per

Dettagli

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE ARGOMENTI 1. Fonti normative 2. Composizione del consiglio comunale 3. Elettorato attivo 4. Elettorato passivo 5. Durata in carica del sindaco e del consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE FONTEDIR Fondo Pensione Complementare Dirigenti Gruppo Telecom Italia FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DIRIGENTI GRUPPO TELECOM ITALIA in forma abbreviata FONTEDIR REGOLAMENTO ELETTORALE Iscrizione all Albo

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE

REGOLAMENTO ELETTORALE REGOLAMENTO ELETTORALE Prevaer Fondo Pensione REGOLAMENTO ELETTORALE Elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la costituzione o rinnovo dell Assemblea. 1. Indizione delle elezioni Almeno due mesi

Dettagli

Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G BOLOGNA

Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G BOLOGNA Fondo Pensione PREVILABOR Via Milazzo, 17/G - 40121 BOLOGNA Iscrizione all Albo dei Fondi Pensione N 1092 3 maggio 2000 Tel. 051 242009 - Fax 051 4214183 - E-Mail previlabor@previlabor.it REGOLAMENTO PER

Dettagli

1 In sospeso in attesa definizione posizione dell ateneo sul rilievo sollevato

1 In sospeso in attesa definizione posizione dell ateneo sul rilievo sollevato Disciplina per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, nel Consiglio territoriale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL ASSEMBLEA DEL FONDO PERSEO SIRIO 1. Indizione delle elezioni Le elezioni per la costituzione dell Assemblea dei Delegati sono

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI Settore procedimenti elettorali e privacy

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI Settore procedimenti elettorali e privacy UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA AREA LEGALE E GENERALE - SERVIZIO AFFARI GENERALI Settore procedimenti elettorali e privacy Pubblicato in Albo web il 27.1.2017 Decreto n. 255 I L R E T T O R E V i s t

Dettagli

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Alma Mater Studiorum Università di Bologna 1 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLE COMPONENTI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO (emanato con D. R. n. 117/2012 del 9.2.2012)

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2014/3530 del 29/10/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo IL RETTORE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE DR/2014/3530 del 29/10/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo IL RETTORE DR/2014/3530 del 29/10/2014 Firmatari: MARRELLI Massimo USR VISTO VISTO VISTA VISTA RITENUTO IL RETTORE il vigente Statuto dell Ateneo, emanato con D.R. n. 2897 del 04/09/2013 e successivamente modificato

Dettagli

PROCEDURE ELETTORALI 2.(Giunta Regionale e Presidente) CANDIDATURE

PROCEDURE ELETTORALI 2.(Giunta Regionale e Presidente) CANDIDATURE PROCEDURE ELETTORALI 2.(Giunta Regionale e Presidente) CANDIDATURE Tutti coloro che intendono concorrere alla carica di Presidente o di componente di Giunta Regionale devono presentare la propria formale

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI CAGLIARI

UNIVERSITA DEGLI STUDI CAGLIARI UNIVERSITA DEGLI STUDI CAGLIARI REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL SENATO ACCADEMICO, NEL SENATO ACCADEMICO ALLARGATO, NEI CONSIGLI DI

Dettagli

Documento per l elezione dei Direttori di Scuola di Specializzazione

Documento per l elezione dei Direttori di Scuola di Specializzazione Documento per l elezione dei Direttori di Scuola di Il Regolamento in materia di Scuole di è consultabile alla seguente pagina di NormAteneo: http://www.normateneo.unibo.it/normateneo/regolamento_scuole_.htm

Dettagli

COMUNE DI RAVENNA ACCADEMIA DI BELLE ARTI REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI. per il triennio

COMUNE DI RAVENNA ACCADEMIA DI BELLE ARTI REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI. per il triennio REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI per il triennio 2013 2016 Art.1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni della Consulta degli Studenti. 2. La Consulta

Dettagli

Provincia dell Aquila

Provincia dell Aquila Provincia dell Aquila Medaglia d Oro al Merito Civile Provincia dell Aquila Legge 56/14 e ss. disposizioni Elezioni del Presidente e del Consiglio Provinciale del 2 maggio 2015: scadenze e adempimenti

Dettagli

La Direttrice. Decreta

La Direttrice. Decreta 00058012016080420162 _N.Prot _Anno _Data _1 Ent,2 Usc Vista la L.21/12/1999 n 508; La Direttrice Visto il D.P.R. 28/2/2003 n 132 Regolamento recante i criteri per l autonomia statutaria, regolamentare

Dettagli

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO ELETTORARE E STRUTTURE ISTITUZIONALI ISTRUZIONI PER L ELEZIONE DEI COORDINATORI DI CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI UFFICIO ELETTORARE E STRUTTURE ISTITUZIONALI ISTRUZIONI PER L ELEZIONE DEI COORDINATORI DI CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO ISTRUZIONI PER L ELEZIONE DEI COORDINATORI DI CONSIGLIO DEI CORSI DI STUDIO A. Chi deve attivare il procedimento elettorale Attiva il procedimento elettorale il Decano del Consiglio del Corso di Studio.

Dettagli

Prot. N (840) 2016 SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA

Prot. N (840) 2016 SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA Prot. N. 19191 (840) 2016 SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA IL PRESIDENTE - VISTO il Decreto Ministeriale 1 Agosto 2005, "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"; - VISTO il Decreto

Dettagli

Province. Legge 56/14 -Elezioni: scadenze e adempimenti Ipotesi di data delle elezioni 12 ottobre 2014

Province. Legge 56/14 -Elezioni: scadenze e adempimenti Ipotesi di data delle elezioni 12 ottobre 2014 Province Legge 56/14 -Elezioni: scadenze e adempimenti Ipotesi di data delle elezioni 12 ottobre 2014 Elettorato attivo e passivo Sono eleggibili a Consigliere Provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI SENATO ACCADEMICO 17 settembre 2014; 17 febbraio 2016 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 24 settembre 2014; 24 febbraio 2016

Dettagli

NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO NORMATIVA dell Ateneo RIGUARDANTE LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO Statuto dell'università degli Studi di Trieste Art. 11 - Composizione del Senato

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA

REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA REGOLAMENTO ELETTORALE SISTEMA DI ELEZIONE PER LA RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE ASSOCIATE E DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN ASSEMBLEA 1. Indizione delle elezioni Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA- UNIVERSITARI

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA- UNIVERSITARI REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI UNIVERSITARI ED EXTRA- UNIVERSITARI (Emanato con D.R. n. 805 del 28/11/2013) INDICE Pag. ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 2 ART. 2

Dettagli

Rinnovo della Componente Studentesca nei Consigli di Classe e nel Consiglio D Istituto Rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di Classe.

Rinnovo della Componente Studentesca nei Consigli di Classe e nel Consiglio D Istituto Rinnovo della Componente Genitori nei Consigli di Classe. Circ. n 14 a.s. 2014/2015 Reggio Calabria 01/10/2014 Al D.S.G.A. Ai Docenti Agli Alunni All Albo Alla Commissione Elettorale Al sito della Scuola SEDE - SEDE STACCATA OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE 2014/

Dettagli

Presentazione della lista R.S.U. GILDA-UNAMS ISTRUZIONI. (a cura di Rino Di Meglio e Michela Gallina)

Presentazione della lista R.S.U. GILDA-UNAMS ISTRUZIONI. (a cura di Rino Di Meglio e Michela Gallina) Presentazione della lista R.S.U. GILDA-UNAMS 2015 ISTRUZIONI (a cura di Rino Di Meglio e Michela Gallina) INDICE 1. Presentazione delle liste 2. Il presentatore 3. Firme di presentazione 4. Candidati 5.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI DELL UNIVERSITÀ

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI DELL UNIVERSITÀ REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE NEGLI ORGANI DELL UNIVERSITÀ TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Oggetto 1. Il presente Regolamento è volto a disciplinare, ai sensi degli artt. 23

Dettagli

CITTA di TRICASE Provincia di Lecce

CITTA di TRICASE Provincia di Lecce CITTA di TRICASE Provincia di Lecce CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI REGOLAMENTO ART. 1 Finalità Al fine di favorire nei ragazzi l acquisizione della consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Decreto del presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA II bis Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli AREA II bis Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale NORMATIVA VIGENTE Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi

Dettagli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della CANDIDATURA per L ELEZIONE DELLA R.S.U. 5-7 marzo 2012 presso (1)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della CANDIDATURA per L ELEZIONE DELLA R.S.U. 5-7 marzo 2012 presso (1) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE della CANDIDATURA per L ELEZIONE DELLA R.S.U. 5-7 marzo 2012 presso (1) Oggetto: Elezione RSU 5-7 marzo 2012 Comparto Ricerca. Accettazione candidatura Il/la sottoscritto/a.......(2),

Dettagli

Istruzioni per le riunioni dei circoli e delle convenzioni provinciali

Istruzioni per le riunioni dei circoli e delle convenzioni provinciali Istruzioni per le riunioni dei circoli e delle convenzioni provinciali RIUNIONI DEI CIRCOLI E LORO SVOLGIMENTO 1. Le riunioni di Circolo devono svolgersi dal 20 marzo al 2 aprile 2017 (art. 4 comma 1 del

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA Prot. n. 0089141 del 01/12/2017 - [UOR: SI000961 - Classif. II/8] UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA IL RETTORE VISTA VISTA VISTO VISTO VISTO VISTA TENUTO CONTO PRESO ATTO CONSIDERATO la legge n. 168 del

Dettagli

UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA:

UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA: LA LEGGE ELETTORALE (ELEZIONI PER IL SINDACO E PER IL CONSIGLIO COMUNALE) UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA: elettorale@italiaunica.it - 06 85569223 1 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI artt. 1 e 2, Legge

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA MODALITA PER L ELEZIONE DEL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO Chi deve convocare il corpo elettorale Il Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore ordinario che immediatamente segue per anzianità

Dettagli

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA

REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA REGOLAMENTO DEI CONGRESSI PROVINCIALI E DELLE GRANDI CITTA Art. 1 - Il corpo elettorale esercizio dei diritti associativi Potranno partecipare ai congressi, secondo le norme statutarie, gli associati e

Dettagli

REGOLAMENTO N. 4/2017

REGOLAMENTO N. 4/2017 REGOLAMENTO N. 4/2017 REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO, NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA, STUDÎ

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA Prot. n. 684 I/1 Rep. D.R. n. 212-2012 Foggia, 12.0.2012 IL RETTORE ATTESO che, dal 18 gennaio u.s., è entrato in vigore il nuovo Statuto di Ateneo, elaborato in recepimento

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA Prot. n. 7692-I/13 Rep.253-2012 Foggia, 20/03/2012 IL RETTORE ATTESO che, dal 18 gennaio u.s., è entrato in vigore il nuovo Statuto di Ateneo, elaborato in recepimento

Dettagli

PROVINCIA DI CATANZARO. Legge 56/14 Elezioni 2014: scadenze e adempimenti

PROVINCIA DI CATANZARO. Legge 56/14 Elezioni 2014: scadenze e adempimenti PROVINCIA DI CATANZARO Legge 56/14 Elezioni 2014: scadenze e adempimenti 1 Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica, nonché, limitatamente alle prime elezioni,

Dettagli

Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze Regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze Art. 1 Finalità 1.Allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita collettiva ed istituzionale, ai sensi dell

Dettagli

IL DIRETTORE. Visto. Visto. Visto. Visto. Visto. Visto DIPARTIMENTO MULTIDISC! PLINARE. Decreto del Direttore N.34 Napoli, 2910312016

IL DIRETTORE. Visto. Visto. Visto. Visto. Visto. Visto DIPARTIMENTO MULTIDISC! PLINARE. Decreto del Direttore N.34 Napoli, 2910312016 SECON}É UNiVERSTA DEGLJ STUN D NAPOL SCUOLA D MEDCNA E CHRURGA DPARTMENTO MULTDSC! PLNARE D SPECALTA M EDCO.CHRURGCHE E ODONTOATRCHE Decreto del Direttore N.34 Napoli, 2910312016 L DRETTORE lo Statuto

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI (Circoscrizioni dei Tribunali Cagliari e Lanusei)

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI (Circoscrizioni dei Tribunali Cagliari e Lanusei) ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI (Circoscrizioni dei Tribunali Cagliari e Lanusei) REGOLAMENTO PER L ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI O DEL REVISORE UNICO Approvato

Dettagli

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI PRESIDENZA

SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI PRESIDENZA Elezione del Coordinatore del Corso di Studio Interclasse Sviluppo Economico e Cooperazione Internazionale (L-37) e Cooperazione e Sviluppo (LM-81) A.A. 2016/17-2018/19 Il Presidente della Visto lo Statuto

Dettagli

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 1. Fonti normative 2. Composizione del consiglio provinciale 3. Elettorato attivo 4. Elettorato passivo 5. Durata in carica del presidente

Dettagli

CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio

CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio CONSERVATORIO DI MUSICA S. Giacomantonio Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica COSENZA REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI Delibera del Consiglio Accademico n. 8/4 del 10 febbraio 2005 articolo 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina, in prima

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI E DI GOVERNO

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI E DI GOVERNO REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENO AGLI ORGANI COLLEGIALI E DI GOVERNO DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA INDICE ARTICOLO 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

Dettagli

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della

statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della 00053112016310320161 _N.Prot _Anno _Data _1 Ent,2 Usc - Vista la legge 21 dicembre 1999 n.508; - Visto il D.P.R. 28 febbraio 2001 n.132, Regolamento recante i criteri per l autonomia statutaria, regolamentare

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE EMANATO CON D.R. 711/2012 del 17/04/2012 prot. n. 13231 MODIFICATO CON D.R. 280/2016 prot. 8459 del 16/03/2016 REGOLAMENTO ELETTORALE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE Sommario Art. 1 - Ambito di applicazione

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI Approvato dal Consiglio Direttivo del 6 marzo 2017

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI Approvato dal Consiglio Direttivo del 6 marzo 2017 REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI Approvato dal Consiglio Direttivo del 6 marzo 2017 Articolo 1 Oggetto Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione o di rinnovo

Dettagli

Prot. n del 02/11/2017 IL REGOLAMENTO DI PRIMA APPLICAZIONEPER L ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CDA DELL ADISURC

Prot. n del 02/11/2017 IL REGOLAMENTO DI PRIMA APPLICAZIONEPER L ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CDA DELL ADISURC Prot. n. 159430 del 02/11/2017 IL REGOLAMENTO DI PRIMA APPLICAZIONEPER L ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CDA DELL ADISURC Articolo 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina,

Dettagli

Direzione Centrale Educazione e Istruzione Settore Programmazione Coordinamento Servizi Educativi Direzione del Settore

Direzione Centrale Educazione e Istruzione Settore Programmazione Coordinamento Servizi Educativi Direzione del Settore LINEE GUIDA PER L ELEZIONE DELLA RAPPRESENTANZA CITTADINA DELLE COMMISSIONI MENSA - ANNO 2015 - Periodo, Giorni e orari di votazione Periodo di svolgimento delle votazioni : settimana dal 04 al 08 maggio

Dettagli

Emanato con D.R. 650 del

Emanato con D.R. 650 del Emanato con D.R. 650 del 01.04.2009 REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL SENATO ACCADEMICO DELL UNIVERSITA, NEL SENATO ACCADEMICO INTEGRATO DELL UNIVERSITA, NEL CONSIGLIO

Dettagli

BANDO PER L ELEZIONE E RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL ISIA DI FIRENZE TRIENNIO 2015/2018

BANDO PER L ELEZIONE E RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL ISIA DI FIRENZE TRIENNIO 2015/2018 Firenze, 1 aprile 2015 prot. n. 713 / L BANDO PER L ELEZIONE E RINNOVO DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI DELL ISIA DI FIRENZE TRIENNIO 2015/2018 Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di "Riforma delle

Dettagli

CAPO I Norme Generali per le Modalità di elezione per la costituzione degli organi, organismi collegiali e monocratici

CAPO I Norme Generali per le Modalità di elezione per la costituzione degli organi, organismi collegiali e monocratici NORME ELETTORALI Stralcio del regomento generale di Ateneo CAPO I Norme Generali per le Modalità di elezione per la costituzione degli organi, organismi collegiali e monocratici Art. 3 Indizione delle

Dettagli

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI. Regolamento per le Elezioni delle Rappresentanze: nei sotto indicati Organi:

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI. Regolamento per le Elezioni delle Rappresentanze: nei sotto indicati Organi: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI Regolamento per le Elezioni delle Rappresentanze: Studenti Specializzandi Dottorandi di ricerca nei sotto indicati Organi: Consiglio di Amministrazione Consiglio degli

Dettagli

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI

FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari - IVV REGOLAMENTO APPLICATIVO NORME PER LE VOTAZIONI approvato dal Consiglio Federale a Mantova il 28.04.2007

Dettagli

CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA

CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA ELEZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO 20 NOVEMBRE 2016 ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE Le modalità per la presentazione delle liste e dei contrassegni,

Dettagli

RSU LA FIOM INFORMA LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017)

RSU LA FIOM INFORMA LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE. CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017) RSU LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE CCNL 26 novembre 2016 (Allegato 4 - con decorrenza 1 settembre 2017) WWW.IT RSU LE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Con il contratto nazionale sottoscritto il

Dettagli

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB)

REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) REGOLAMENTO DELLE STRUTTURE DIDATTICHE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMOLECOLARI (DISB) (emanato con Decreto Rettorale n.17/2016 del 20 gennaio 2016) in vigore dal 21 gennaio 2016 INDICE Articolo 1 - Principi

Dettagli

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L ELEZIONE O, LIMITATAMENTE AI DATORI DI LAVORO, LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI COSTITUENTI L ASSEMBLEA DI FOPADIVA

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L ELEZIONE O, LIMITATAMENTE AI DATORI DI LAVORO, LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI COSTITUENTI L ASSEMBLEA DI FOPADIVA REGOLAMENTO ELETTORALE PER L ELEZIONE O, LIMITATAMENTE AI DATORI DI LAVORO, LA DESIGNAZIONE DEI DELEGATI COSTITUENTI L ASSEMBLEA DI FOPADIVA Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori Dipendenti della

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI CON VOTO ELETTRONICO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 INDIZIONE DELLE

Dettagli

Prot. n. 3567/A19 Parma, 6 ottobre 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prot. n. 3567/A19 Parma, 6 ottobre 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PARMIGIANINO P.le Rondani Parma - Tel. 0/ Fax 0/0 e-mail: pric00p@istruzione.it pec: pric00p@pec.istruzione.it C.F. 000 - www.icparmigianino.it Prot. n. /A Parma, ottobre 0

Dettagli