FONDAZIONE BANCO DI SICILIA

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1 FONDAZIONE BANCO DI SICILIA Sede Legale: Viale della Libertà, Palermo Codice Fiscale: * Partita IVA: * info@fondazionebancodisicilia.it Iscritta nel Registro Persone Giuridiche Presidenza Regione Siciliana n. 41 vol. 1 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA ISTITUZIONALE IN APPLICAZIONE DELL ART. 4.3, COMMA 2, DELLO STATUTO (E ART.3, COMMA 4 DEL D.LGS. 153/1999) APPROVATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE NELLA RIUNIONE DEL 30 GIUGNO 2006

2 Ai fini del presente regolamento si intende: DEFINIZIONI a) per reddito erogabile : la quota parte del reddito determinato in applicazione dell art. 8 del D.Lgs. n. 153/99, risultante dal documento programmatico previsionale annuale e specificamente destinata dal Consiglio Superiore alle finalità istituzionali; b) per programmi : l insieme di interventi fra loro coordinati, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell ambito del/i settore/i di intervento; c) per programmi istituzionali : gli impegni pluriennali assunti dalla Fondazione e le erogazioni a carattere ricorrente indirizzate al supporto di un numero limitato di istituzioni eccellenti operanti nei diversi settori di operatività della Fondazione; d) per programmi specifici : l insieme di azioni coordinate e complessivamente dirette al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione. I programmi specifici traducono in linee operative gli indirizzi strategici sia nella direzione di erogazioni specifiche a progetti di terzi rientranti nei programmi, sia nella predisposizione di progetti della Fondazione ideati, gestiti e valutati in proprio o in collaborazione con partner appositamente individuati; e) per programmi settoriali : l insieme delle erogazioni deliberate di norma mediante cofinanziamento di iniziative di terzi - nei settori di operatività a favore di progetti che non rientrano nei programmi specifici della Fondazione; f) per "progetto": qualunque forma di attività, comunque organizzata, svolta nei settori di intervento della Fondazione e destinata a produrre risultati in un arco temporale determinato; g) per "iniziativa": qualunque idea o forma di attività, non strutturata, diretta al perseguimento di un obiettivo determinato rientrante nelle finalità della Fondazione; h) "erogazione": qualsiasi finanziamento diretto o indiretto, in denaro o altra utilità, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati, per la realizzazione di progetti/iniziative nei settori di intervento della Fondazione stessa; i) per "erogazione di sostegno istituzionale", qualsiasi finanziamento, diretto o indiretto, effettuato dalla Fondazione a favore di altri soggetti pubblici o privati e destinato a sostenere l'attività ordinaria di una organizzazione piuttosto che la realizzazione di uno specifico progetto. Ai fini del presente regolamento si applicano altresì le definizioni di cui all'art.1, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153 e successive modifiche e integrazioni. 2

3 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLA ATTIVITA ISTITUZIONALE DELLA FONDAZIONE INDICE Capo I Oggetto, natura e scopi, settori di operatività e ambito di intervento Art. 1 Oggetto... pag. 5 Art. 2 Natura e scopi... pag. 5 Art. 3 Settori di operatività..... pag. 5 Art. 4 Ambito di intervento..... pag. 6 Capo II Procedure di programmazione Art. 5 Documenti di programmazione.. pag. 6 Art. 6 Documento Programmatico Previsionale pluriennale.... pag. 6 Art. 7 Documento Programmatico Previsionale annuale..... pag. 7 Art. 8 Contenuti del Documento Programmatico Previsionale annuale. pag. 7 Capo III Criteri generali per l individuazione degli interventi attuativi degli indirizzi programmatici Art. 9 Principi generali..... pag. 8 Art.10 Modalità e strumenti di intervento..... pag. 10 Art.11 Destinatari degli interventi pag. 10 Art.12 Soggetti esclusi.... pag. 11 Capo IV Programmi istituzionali Art.13 Erogazioni di sostegno istituzionale... pag. 12 Art.14 Erogazioni pluriennali... pag. 12 Capo V Programmi specifici Art.15 Programmi specifici e progetti propri della Fondazione..... pag. 13 Capo VI Programmi settoriali: iniziative di terzi Art.16 Criteri generali di intervento a sostegno di iniziative promosse da terzi.. pag. 13 Art.17 Termini di presentazione..... pag. 14 Art.18 Modalità di presentazione delle domande di intervento..... pag. 14 Art.19 Concessione di contributi mediante bando... pag. 16 Art.20 Richieste di contributo sulla base di un bando..... pag. 17 Art.21 Fase istruttoria... pag. 17 Art.22 Criteri per la selezione delle richieste di contributo.... pag. 19 Art.23 Deliberazione sulle richieste pervenute.... pag. 20 Art.24 Comunicazione delle decisioni della Fondazione.... pag. 21 3

4 Art.25 Modalità di erogazione dei contributi pag. 22 Capo VII Utilizzo a fini istituzionali degli immobili di proprietà Art.26 Utilizzo a fini istituzionali delle unità immobiliari di proprietà.. pag. 22 Capo VIII Comunicazione istituzionale e di impresa Art.27 Pubblicità dei documenti.. pag. 24 Art.28 Informazione.. pag. 24 Art.29 Resoconto sull attività svolta... pag. 24 Capo IX Entrata in vigore, disposizioni transitorie e norme di rinvio Art.30 Entrata in vigore... pag. 25 Art.31 Disposizioni transitorie.... pag. 25 Art.32 Deroghe pag. 25 Art.33 Norme di rinvio..... pag. 25 4

5 CAPO I Oggetto, natura e scopi, settori di operatività e ambito di intervento Art.1 Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4.3, 2 comma, dello Statuto della Fondazione Banco di Sicilia (di seguito Fondazione), disciplina, attraverso la definizione di specifici criteri, le fasi relative alla individuazione, selezione e pianificazione degli interventi da realizzare nei settori di operatività e delinea le possibili modalità e gli strumenti operativi da impiegare nella pratica realizzazione della progettualità, onde assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati nello statuto, la migliore utilizzazione delle risorse e l efficacia degli interventi nonché la verifica dei risultati. 2. Gli specifici criteri definiti dal presente Regolamento saranno di riferimento e guida per gli Organi collegiali della Fondazione che, secondo le rispettive competenze, agiscono per la realizzazione degli scopi statutariamente previsti: il Consiglio Superiore, Organo di Indirizzo, che individua i settori di operatività e determina gli obiettivi e le priorità per l'attività della Fondazione nonché i programmi annuali e pluriennali della stessa; il Consiglio di Amministrazione, Organo di Gestione, che predispone il documento programmatico previsionale annuale, propone i programmi pluriennali di intervento e compie tutti gli atti di gestione necessari per la realizzazione degli obiettivi istituzionali della Fondazione come sopra determinati; il Collegio Sindacale, Organo di Controllo che esercita, fra l altro, la vigilanza sulla destinazione delle erogazioni. Art.2 Natura e scopi 1. La Fondazione è persona giuridica privata senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico. Art.3 Settori di operatività 1. La Fondazione opera esclusivamente nei settori ammessi e prevalentemente nei settori rilevanti individuati ogni tre anni e in numero non superiore a cinque dal Consiglio Superiore ai sensi dell art. 3 dello Statuto. A tali settori verrà destinata la quota prevalente di reddito prevista per l attività erogativa di ogni esercizio; la restante parte potrà essere destinata ad uno o più settori ammessi. L elenco dei settori di operatività (rilevanti e ammessi) individuati dal Consiglio Superiore per ciascun triennio andrà comunicato all Autorità di Vigilanza e pubblicato sul sito internet della Fondazione; così pure le eventuali modifiche. 2. Tenuto anche conto delle risorse prevedibilmente disponibili, tempo per tempo, la Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica e programmata alle potenzialità e utilità del territorio, può rivolgere gli interventi anche a favore di uno solo dei settori rilevanti di operatività. Di ciò terrà conto nella definizione periodica di programmi pluriennali predisposti dopo adeguati accertamenti di fattibilità. 5

6 Art.4 Ambito di intervento 1. L ambito territoriale in cui la Fondazione persegue le proprie finalità è prevalentemente quello della Regione Siciliana. La Fondazione comunque può operare anche al di fuori di tale ambito e, anche d intesa con altri organismi nazionali e/o internazionali, sostenere iniziative e interventi ad alto contenuto storico, culturale o sociale in Italia e all estero, purché riconducibili ai settori di cui al precedente art. 3. CAPO II Procedure di programmazione Art.5 Documenti di programmazione 1. L'attuazione delle finalità statutarie è operativamente assicurata dall'adozione, da parte del Consiglio Superiore, del Documento di Programmazione Pluriennale e del Documento Programmatico Previsionale annuale predisposti dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di orientamenti generali che le Commissioni Consultive eventualmente istituite possono fornire entro il 15 luglio di ogni anno. 2. Entro lo stesso termine le commissioni possono formulare la proposta di aggiornamento del documento pluriennale vigente, indicandone i presupposti. 3. Il documento di cui al comma precedente, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmesso ai membri del Consiglio Superiore nei termini previsti dal Regolamento di funzionamento degli organi sociali. 4. Il programma pluriennale di attività ha durata triennale. Art.6 Documento Programmatico Previsionale pluriennale 1. Il Consiglio Superiore in attuazione dell art. 4.2, 1 comma dello Statuto, triennalmente approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il documento di programmazione pluriennale. Tale documento, che contiene la specificazione dei fini statutari che la Fondazione intende perseguire nell arco di tempo pluriennale, può essere aggiornato e integrato con riferimento al periodo di vigenza. 2. Il Documento di cui al comma precedente, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte riguardo alla gestione e all'utilizzazione del patrimonio, individua le strategie generali, gli obiettivi da perseguire, le priorità e i programmi di attività nel triennio considerato e ripartisce le risorse fra i diversi settori di intervento prescelti. 3. Nel caso si prospettino scostamenti significativi rispetto alla ripartizione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio Superiore per le determinazioni del caso. 4. Su proposta del Consiglio di Amministrazione, per progetti di notevole rilevanza che eccedano la scadenza del piano programmatico pluriennale di attività in corso o che necessitino di una diversa ripartizione delle risorse tra i vari settori, il Consiglio Superiore può modificare il piano programmatico di attività tenendo conto di tali impegni nella formulazione dei successivi piani programmatici pluriennali di attività. Il Consiglio di Amministrazione, ove necessario, è autorizzato ad adeguare, di conseguenza, il documento programmatico annuale. 6

7 5. Entro il mese di luglio di ogni anno, il Consiglio Superiore può formulare osservazioni in merito all attuazione del Programma pluriennale, delle quali il Consiglio di amministrazione terrà conto nella redazione del Documento Programmatico Previsionale annuale relativo all esercizio successivo. 6. Entro il 31 luglio dell ultimo esercizio del programma pluriennale in corso, il Consiglio Superiore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approva il Documento Programmatico Previsionale Pluriennale relativo al triennio successivo individuando i settori di operatività, gli obiettivi strategici, le linee e le priorità di azione e le relative risorse disponibili nel periodo in esame. 7. La proposta di Documento Programmatico Previsionale Pluriennale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa ai membri del Consiglio Superiore nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento degli Organi sociali. Art.7 Documento Programmatico Previsionale annuale 1. In attuazione degli artt. 8.2, lett. g) e 21.7 dello Statuto, il Consiglio Superiore, entro il 31 ottobre di ogni anno approva il documento programmatico previsionale annuale relativo all esercizio successivo, proposto dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base delle eventuali indicazioni delle Commissioni consultive, ove costituite. Tale documento è trasmesso entro 15 giorni all Autorità di Vigilanza. 2. Il documento programmatico previsionale annuale di cui al precedente punto 1 tiene conto delle linee definite dal documento di programmazione pluriennale, se adottato; determina l ammontare complessivo delle risorse da destinare alle attività istituzionali e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento e tra i programmi. 3. Ai fini della quantificazione delle risorse sulle quali definire il documento programmatico previsionale annuale, si fa prevalentemente riferimento al bilancio chiuso al 31 dicembre dell esercizio precedente e all andamento della gestione in corso. 4. L eventuale decisione di costituire imprese strumentali nei settori rilevanti secondo quanto stabilito dall art. 6, comma 1, d.lgs. 17 maggio 1999,n.153, deve essere prevista nel documento previsionale annuale. Art.8 Contenuti del documento programmatico previsionale annuale 1. Il documento, tenuto conto dei vincoli e delle determinazioni assunte con riguardo alla gestione ed all utilizzazione del patrimonio, individua le linee di intervento attuative degli indirizzi del programma pluriennale da realizzare nell esercizio successivo, anche in relazione allo svolgimento degli impegni pluriennali, ed è articolato in: a) Programmi istituzionali: costituiti dalle erogazioni a carattere ricorrente indirizzate al supporto di un numero limitato di istituzioni eccellenti operanti nei diversi campi di attività della Fondazione, nonché dagli impegni pluriennali assunti. b) Programmi specifici: costituiti da finanziamenti a progetti propri della Fondazione. I programmi specifici traducono in linee operative gli indirizzi strategici sia nella direzione di erogazioni specifiche a progetti di terzi rientranti nei programmi, sia nella predisposizione di progetti ideati, gestiti e valutati in proprio o in collaborazione con partner appositamente individuati. c) Programmi settoriali: costituiti dalle erogazioni nei settori di cui all art. 3 a favore di progetti che non rientrino nei programmi specifici. 7

8 2. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi. In ogni caso non possono essere impegnate più di un terzo delle risorse mediamente disponibili ogni anno, a carico di esercizi successivi a quelli inseriti nella programmazione pluriennale di riferimento. Le risorse mediamente disponibili ogni anno vengono calcolate con riferimento agli ultimi tre esercizi trascorsi. 3. Per l'attività istituzionale possono essere utilizzati proventi derivanti da liberalità di terzi non destinati ad incrementare il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, che saranno inseriti nell ambito dei documenti di programmazione della Fondazione. 4. La ripartizione delle risorse tra i settori e i programmi, deliberata con il documento programmatico previsionale annuale, può variare nel corso dell esercizio, entro i limiti dell ammontare complessivo, per un ammontare non superiore al 25% della dotazione iniziale di ciascun settore o programma, alla luce di esigenze emerse, secondo motivate valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Di tale variazione è data comunicazione al Consiglio Superiore. 5. Al fine di rendere più efficace ed organica l azione della Fondazione, il documento può, per il periodo di riferimento, limitarne l intervento ad alcune porzioni del territorio di operatività nonché a taluni settori o sotto-settori fra quelli previsti. 6. La proposta di Documento Programmatico Previsionale annuale predisposta dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa ai membri del Consiglio Superiore nei termini previsti dal Regolamento per il funzionamento degli Organi sociali. 7. Il Documento Programmatico Previsionale annuale deve essere approvato dal Consiglio Superiore ogni anno entro il mese di ottobre e trasmesso all'autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione. CAPO III Criteri generali per l individuazione degli interventi attuativi degli indirizzi programmatici Art.9 Principi generali 1. La Fondazione opera per lo sviluppo della propria capacità di predisporre, selezionare e mettere in atto i vari interventi e per la migliore valutazione dell impatto da essi generato. Essa impronta la propria azione a criteri di efficienza, efficacia, equità, indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza verso tutti i soggetti che entrano in relazione con essa. 2. La Fondazione persegue le proprie finalità: 1. In via progettuale mediante: a) Il finanziamento di iniziative e progetti propri, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; b) l esercizio diretto o indiretto di imprese strumentali operanti in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari nei settori rilevanti; in tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni anche di controllo; 8

9 c) la promozione, costituzione o adesione a società, organizzazioni, enti consortili o associativi, sia italiani che esteri, che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione; d) la partecipazione ad altre fondazioni con finalità analoghe alle proprie; e) la funzione di stimolo di tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi istituzionali, con particolare riferimento a quelle dirette a promuovere lo sviluppo anche economico del territorio della Regione Sicilia; f) erogazioni di sostegno istituzionale. 2. In via programmatica mediante: a) il cofinanziamento di iniziative e progetti di soggetti terzi i quali devono, in ogni caso, avanzare richieste coerenti con gli obiettivi e le linee guida predeterminate dalla Fondazione stessa; tali obiettivi e linee guida dovranno essere portate a conoscenza dei terzi tramite apposito avviso, comunicazione o bando, da pubblicizzare nelle forme ritenute più opportune, predisposto dal Consiglio di Amministrazione; b) ogni altra modalità o azione ritenuta utile e opportuna al perseguimento delle proprie finalità, purché compatibile con lo statuto. 3. In via partecipativa mediante: a) erogazioni di importo limitato a fronte di richieste non legate ad una specifica programmazione, presentate dai soggetti interessati, che rientrino nei settori di intervento di cui al precedente art. 3 e nei limiti delle somme preventivate dal Documento Programmatico Previsionale Annuale. 3. Restano esclusi gli interventi nei settori di attività che non rientrano tra quelli individuati nei suddetti programmi, salvo particolari ed eccezionali esigenze e previa modifica dei programmi approvati dai competenti organi. 4. Nell'ottica di ricercare una più organica e mirata definizione degli interventi da realizzare, la Fondazione può attuare studi e indagini in grado di fornire una dettagliata mappatura delle effettive esigenze presenti nel territorio; ciò anche attraverso un diretto coinvolgimento dei soggetti preposti alla programmazione territoriale e degli Enti, Organizzazioni e/o Istituzioni interessati. 5. La Fondazione indirizza i propri interventi secondo scelte strategiche che tengono conto delle finalità generali, delle opportunità di crescita sociale ed economica del territorio e degli obiettivi statutari e programmatici, con l obiettivo generale di incidere sul territorio di attività prevalente con interventi significativi. 6. La tipologia dei soggetti che operano nei vari settori di operatività e la selezione dei campi di attività, sono scelte in base alle linee di intervento definite dal Consiglio Superiore e fermi restando i seguenti principi: a) ricerca di raccordo con la società regionale siciliana, nonché con le sue articolazioni istituzionali e associative; b) promozione di collaborazioni e sinergie con altre fondazioni nazionali e internazionali; c) sussistenza di concorso finanziario - presupposto delle proprie erogazioni da parte del soggetto con il quale la Fondazione condivide l iniziativa. 7. L'attività istituzionale della Fondazione non deve comunque porsi, di norma, in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali e per la collettività. 8. La Fondazione provvede a divulgare attraverso la messa a disposizione sul sito internet ( non soggetto a restrizioni di accesso e nelle forme ritenute più opportune - le informazioni necessarie a far conoscere la propria attività, i 9

10 programmi, le iniziative e i progetti direttamente posti in essere nonché i progetti di terzi sostenuti tramite i propri interventi. Art.10 Modalità e strumenti di intervento 1. Le procedure di espletamento delle attività della Fondazione sono disciplinate, nell ambito delle disposizioni di Legge e di Statuto, dal presente Regolamento approvato dal Consiglio Superiore e dalle relative disposizioni attuative adottate dal Consiglio di Amministrazione. 2. Gli interventi della Fondazione possono comunque essere realizzati con tutte le modalità consentite dalla Legge e dallo Statuto (impegno diretto; rapporto di patrocinio; specifici accordi o convenzioni; partecipazione associativa, ecc.) e le iniziative possono avere anche durata pluriennale. 3. La Fondazione, tenendo conto delle specifiche iniziative e di quanto stabilito nei documenti programmatici, può adottare gli strumenti di intervento ritenuti più opportuni e, in particolare: - premi, borse di studio e di ricerca; - co-finanziamento di progetti; - messa a disposizione di strutture. 4. Può inoltre predisporre bandi, il cui contenuto viene di volta in volta approvato dal Consiglio di Amministrazione, per l'attuazione di iniziative in settori determinati, specificando in ogni caso l'entità massima degli interventi, i requisiti dei destinatari e gli oneri a loro carico, le attività escluse, la documentazione richiesta ed un congruo termine per la presentazione della relativa domanda. I bandi vengono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art Al fine di selezionare le iniziative da finanziare, la Fondazione utilizza criteri appropriati miranti a consentire, per quanto possibile, il confronto con altre iniziative dello stesso settore o sottosettore. 6. Sia i progetti e le iniziative proprie della Fondazione che le richieste di intervento presentate da terzi sono individuati tramite apposito codice interno centralizzato, indipendentemente dal loro accoglimento o meno. Tale codice consentirà l'individuazione univoca e il controllo costante dell'iter istruttorio nonché la facile individuazione del relativo esito. Per agevolare la gestione delle posizioni la Fondazione potrà avvalersi di appositi strumenti e procedure informatiche nonché realizzare schede sintetiche relativamente a ciascuna posizione. Art.11 Destinatari degli interventi 1. Nel perseguimento degli scopi e finalità istituzionali, la Fondazione riconosce quali destina tari tutti i soggetti organizzati che operano senza finalità di lucro nei settori di operatività della Fondazione di cui all art. 3 del presente Regolamento, assicurando, ove possibile, una adeguata rotazione. 2. I beneficiari debbono impiegare i fondi ottenuti per le finalità per cui sono stati erogati. Gli stessi non devono avere comportamenti discriminatori e condizionamenti ideologici o politici o determinati dal sesso, dalla razza, dal credo religioso o ideologico, dallo stato civile dei destinatari finali dell intervento. 10

11 3. I requisiti soggettivi di cui debbono disporre i proponenti di iniziative sono definiti dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei principi stabiliti dal presente regolamento e possono essere periodicamente rivisti. 4. Possono beneficiare degli interventi della Fondazione gli Enti, pubblici e privati, senza fini di lucro, aventi natura di ente non commerciale, le Associazioni e le Istituzioni il cui scopo sia riconducibile ad uno dei settori di intervento della Fondazione, nonché le imprese strumentali, come definite dall'art.1, 1 comma, lett. h) del D.Lgs. 153/99 e le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla Legge 381/ Gli interventi della Fondazione a favore di enti pubblici o loro articolazioni non debbono di norma costituire forme di supplenza o di surrogazione dei medesimi nella attuazione dei normali compiti di ordinaria amministrazione agli stessi demandati. 6. I soggetti privati debbono essere normalmente costituiti per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata; è in facoltà della Fondazione prendere in esame domande provenienti da Enti o Comitati costituiti anche senza le suddette formalità, purché promuovano iniziative ritenute di particolare interesse per il territorio siciliano e comunque senza fini di lucro e gli scopi perseguiti e l attività svolta siano ritenuti rilevanti e attinenti ai settori di intervento della Fondazione. 7. Le imprese e gli enti strumentali, in qualunque forma eventualmente costituiti, saranno tenuti a presentare alla Fondazione, entro 15 giorni dall approvazione, il bilancio di previsione, se statutariamente previsto, e comunque il programma di attività per l esercizio successivo, nonché il bilancio consuntivo con il rendiconto dell attività svolta. 8. La Fondazione può disporre erogazioni a favore di persone fisiche esclusivamente nell'ambito di specifici progetti di intervento finalizzati all assegnazione di premi, borse di studio o finanziamento di progetti di ricerca i cui destinatari vengono scelti direttamente dalla Fondazione. Per tali interventi, che potranno essere realizzati anche in collaborazione con Enti e istituzioni eventualmente interessati e che saranno resi pubblici nelle forme ritenute più opportune, il Consiglio di Amministrazione provvederà a stabilire criteri, termini e modalità di intervento. L assegnazione delle borse di studio o di ricerca da assegnare, in ogni caso, dovrà avvenire tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni. Art.12 Soggetti esclusi 1. Ai sensi dell art. 3.3 dello Statuto, non è consentito alla Fondazione l esercizio di funzioni creditizie, nonché qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione, o comunque di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni. 2. L assenza di finalità lucrative è sanzionata attraverso il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell ente, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge, congiuntamente all obbligo di devolvere il patrimonio dell ente, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altro ente senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità. 3. Non sono inoltre ammessi finanziamenti, erogazioni o comunque sovvenzioni dirette o indirette, a favore di: a) persone fisiche, fatte salve le eccezioni previste al precedente art. 11.8; 11

12 b) partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali o di patronato, associazioni sportive, sia professionali che dilettantistiche, salvo che l attività di queste ultime sia prevalentemente diretta a favore di soggetti svantaggiati; i soggetti che perseguono finalità incompatibili con quelle della Fondazione; c) iniziative di natura commerciale e iniziative per le quali non siano riscontrabili le connotazioni essenziali per far rientrare l intervento nell alveo istituzionale della Fondazione. Il divieto di intervento a favore di imprese di qualsiasi natura è da riferire a quei soggetti che abbiano come scopo, risultante dallo statuto, la produzione e l appropriazione di un lucro; pertanto, non costituiscono impedimento all intervento della Fondazione le eventuali attività commerciali o imprenditoriali svolte dai soggetti ammessi per legge quando tali attività siano esclusivamente funzionali al raggiungimento di scopi istituzionali, non di lucro, ma di interesse generale, di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico. 4. La Fondazione non effettua erogazioni dirette al finanziamento delle spese di gestione dei soggetti richiedenti, eccezion fatta per le attività di sostegno istituzionale di cui al successivo art. 13. CAPO IV Programmi istituzionali Art.13 Erogazioni di sostegno istituzionale 1. La Fondazione può destinare erogazioni di qualificato importo al sostegno istituzionale di organizzazioni, le cui attività perseguono finalità coerenti con quelle stabilite dallo statuto della Fondazione, entro un limite massimo prestabilito dal Documento di Programmazione Previsionale annuale. Art.14 Erogazioni pluriennali 1. La Fondazione privilegia le erogazioni a favore di attività che si concludono entro un arco temporale definito o che, perdurando nel tempo, siano in grado di raggiungere una apprezzabile autonomia economica. 2. Alla realizzazione di programmi di intervento pluriennali in ciascun settore non può essere destinato più di un quinto delle risorse mediamente disponibili ogni anno. 3. Per i progetti a carattere pluriennale, di norma relativi a non più di tre esercizi consecutivi, il finanziamento viene accordato per tranches contributive che vengono imputate all esercizio corrispondente. L'erogazione delle tranches successive al contributo per l'avvio del progetto - è subordinata alla presentazione da parte dell'ente beneficiario di una relazione periodica che attesti i risultati conseguiti nel periodo dall'iniziativa e illustri i programmi per il periodo successivo; - è condizionata al positivo apprezzamento dei risultati conseguiti con il contributo precedente, sulla base del progetto presentato e delle verifiche effettuate. 12

13 CAPO V Programmi specifici Art.15 Programmi specifici e progetti propri della Fondazione 1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali ed al fine di rendere più incisiva ed efficace la propria azione, volta allo sviluppo economico e culturale del territorio siciliano, la Fondazione - oltre all attività erogativa gestita mediante adesione alle richieste di erogazione di cui al successivo Capo VI - promuove programmi specifici costituiti da finanziamenti a progetti, preferibilmente propri. I programmi specifici traducono in linee operative gli indirizzi strategici sia nella direzione di erogazioni specifiche a progetti di terzi rientranti nei programmi, sia nella predisposizione di progetti ideati, gestiti e valutati in proprio o in collaborazione con partner appositamente individuati. 2. Per la realizzazione dei progetti di terzi giudicati ammissibili nell ordine ritenuto più rispondente ai fini istituzionali, la Fondazione tiene conto, in particolare: - della significatività dei progetti, in particolare sul piano dell utilità sociale e della capacità di promuovere la crescita del territorio nei settori di intervento della Fondazione; - della specificità dei progetti rispetto all attività ordinaria dei soggetti proponenti; - della completezza della documentazione fornita; - della previsione di coinvolgimento di più soggetti secondo logiche di rete e di co-finanziamento; - della potenziale trasferibilità e replicabilità delle esperienze in altri contesti; - della capacità di conquistare gradi crescenti di autonomia nel tempo; - dell ampia fruibilità e diffusione dei risultati; - dell originalità dei progetti anche rispetto ad altre iniziative sul territorio di riferimento. 3. Per la realizzazione dei progetti della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione e lo staff della Fondazione stessa possono collaborare, sia nelle fasi progettuali sia in quelle di realizzazione e di valutazione, con soggetti esterni che, per le loro caratteristiche organizzative e per la qualità ed efficienza dei servizi erogati, sono in grado di supportare la Fondazione nel perseguimento degli obiettivi progettuali. 4. Il Presidente predispone, per ciascun progetto della Fondazione, uno specifico documento illustrativo da cui risultino gli obiettivi da perseguire, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione, le risorse economiche impegnate (anche in prospettiva pluriennale) e lo stato di avanzamento del progetto. 5. Prima dell'avvio di un progetto della Fondazione il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità del progetto stesso avvalendosi della collaborazione di singoli esperti o di organizzazioni specializzate. CAPO VI Programmi settoriali: iniziative di terzi Art.16 Criteri generali di intervento a sostegno di iniziative promosse da terzi 1. La Fondazione sostiene programmi settoriali (costituiti da erogazioni nei settori di operatività a favore di progetti che non rientrano nei programmi specifici della Fondazione) di norma mediante cofinanziamento di iniziative di terzi (progetti) per le quali siano 13

14 chiaramente individuabili i contenuti, i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse e i tempi necessari per la loro realizzazione. 2. Per concessioni destinate a iniziative promosse da particolari soggetti o categorie di cittadini, la Fondazione può operare attraverso la predisposizione di Bandi di erogazione approvati dal Consiglio di Amministrazione e resi pubblici con le modalità fissate dallo stesso. 3. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità di presentazione alla Fondazione delle attività/progetti/iniziative da parte di terzi, nonché i requisiti oggettivi relativi agli stessi, rendendoli noti mediante la pubblicazione di appositi avvisi, comunicazioni o bandi, al fine di garantire la trasparenza delle condizioni di accesso. 4. Le richieste di finanziamento e di co-finanziamento di attività/progetti/iniziative promossi da terzi vanno presentate tassativamente secondo le scadenze e le modalità stabilite dal presente regolamento e rese pubbliche dalla Fondazione. 5. Le richieste devono in ogni caso essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal suo delegato e presentate unitamente all autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta. 6. La Fondazione stabilisce, tempo per tempo, le caratteristiche dell informativa che i richiedenti gli interventi devono fornire o della documentazione che va prodotta per l esame dei progetti di terzi. 7. Gli enti o soggetti richiedenti devono dimostrare di possedere la capacità di gestire l iniziativa per la quale chiedono l intervento della Fondazione. 8. Non vengono finanziate richieste volte a coprire spese di gestione ordinaria dei soggetti proponenti. Art.17 Termini di presentazione 1. Le richieste devono, di norma, essere presentate nei periodi compresi tra il 1 gennaio e il 31 marzo e tra il 1 luglio e il 30 settembre di ogni anno. 2. Le richieste pervenute successivamente ai termini di cui al precedente comma saranno inserite nell elenco relativo al periodo successivo. 3. La Fondazione ha comunque facoltà di esaminare le richieste presentate al di fuori dei termini suddetti se, a suo insindacabile giudizio, saranno ritenute urgenti o di particolare interesse per gli scopi e le finalità della Fondazione. Può altresì accettare domande pervenute oltre i termini, qualora decida di tenere conto delle ragioni che hanno determinato il ritardo. 4. In caso di necessità ed urgenza, il Consiglio di Amministrazione può fissare termini di presentazione delle domande diversi da quello indicato al comma 1. Art.18 Modalità di presentazione delle domande di intervento 1. Le modalità di presentazione alla Fondazione delle domande di intervento, nonché i requisiti oggettivi relativi alle proposte medesime, sono definite dal Consiglio di amministrazione, in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso ed il migliore svolgimento del processo di selezione e sono rese note ai potenziali destinatari con i sistemi più opportuni, anche attraverso i bandi di cui al successivo art

15 2. Per quanto concerne le erogazioni non oggetto di bando, su proposta del Presidente il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, definisce criteri generali in merito alla presentazione delle richieste di contributo, relativamente alla forma, contenuti, tempi e documentazione minima richiesta. L invito a presentare richieste di contributo o la pubblicazione di bandi non vincola in alcun modo la Fondazione la quale resta sempre libera di concedere o rifiutare la concessione dei contributi richiesti, senza obbligo alcuno di motivazione. 3. In ogni caso, le istanze devono contenere i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'istruttoria della richiesta nonché tutti gli elementi utili per una chiara individuazione delle finalità e degli obiettivi. In particolare le domande di intervento dovranno contenere le seguenti indicazioni: a) la precisa identificazione del soggetto richiedente, del suo legale rappresentante e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa; b) l ambito di operatività e le attività ordinariamente svolte dal richiedente; c) il contenuto specifico del progetto/iniziativa presentato, dei beneficiari, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione; d) il tipo di intervento e l ammontare del contributo richiesto alla Fondazione; e) le risorse proprie direttamente investite; f) le eventuali altre fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione del progetto; g) una dettagliata indicazione dei benefici per la popolazione e per il territorio interessati dall iniziativa; h) le informazioni ritenute utili per la valutazione di merito del progetto/iniziativa ovvero l eventuale programma di autovalutazione sulla realizzazione del progetto nelle sue diverse fasi, attraverso parametri oggettivi. 4. Alle domande dovrà essere allegata, in copia, la documentazione idonea alla più corretta e completa valutazione dell intervento e, in particolare: a) atto costitutivo e statuto vigente; b) copia del Bilancio di esercizio o del rendiconto economico finanziario dell ultimo biennio; c) deliberazione, nel caso dei richiedenti a struttura associativa, del competente Organo Collegiale che attesti l approvazione del progetto e contenga altresì espresso impegno ad assumere gli eventuali oneri di competenza del proponente; d) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle competenti autorità, ove obbligatoria per legge; e) piano finanziario per la copertura dell impegno di spesa programmato; f) eventuale, ulteriore documentazione idonea a illustrare la solidità e l affidabilità del richiedente, la validità dell attività/progetto/iniziativa per la quale il contributo è richiesto nonché la meritevolezza e fattibilità dello stesso (relazioni, progetti tecnici, preventivi di spesa, pareri, studi, ecc.). Nel caso il richiedente rivesta la natura di Ente Pubblico o ecclesiastico, la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c) potrà essere omessa, salvo che la Fondazione ne faccia esplicita richiesta. 5. Qualora la documentazione di cui al precedente comma 4 fosse già stata, anche separatamente, trasmessa alla Fondazione, il richiedente potrà limitarsi ad indicarne la data di invio e l'assenza di successive modifiche, ferma la facoltà della Fondazione di chiederne un nuovo invio. La Fondazione non ha alcun obbligo di restituzione della predetta documentazione. 15

16 6. Le richieste prive della documentazione minima saranno dichiarate inammissibili. 7. E riservata in ogni caso alla Fondazione la facoltà di richiedere, pure in momenti successivi, ulteriori notizie o documentazione, anche sul possesso di particolari requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori e rappresentanti dell ente richiedente. 8. Fermo restando che la Fondazione non prenderà in nessun caso in esame domande relative a progetti o iniziative già realizzate alla data di presentazione della richiesta, la valutazione complessiva delle iniziative rispondenti ai programmi della Fondazione ed ai criteri generali contenuti nel presente regolamento verrà effettuata confrontando, ove possibile, i progetti all interno del medesimo settore. 9. Qualora il finanziamento richiesto sia di rilevante importo, secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione, il soggetto richiedente è tenuto ad integrare la richiesta con una relazione preventiva indicante i benefici attesi a fronte dei costi previsti (analisi costi/benefici). Art.19 Concessione di contributi mediante bando 1. Entro il 30 novembre ed entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il testo del bando per la concessione dei contributi e provvede alla sua pubblicazione. In casi eccezionali, motivati da particolari situazioni di necessità o urgenza, il Consiglio di Amministrazione può decidere di approvare un nuovo bando nel corso dell anno o di destinare contributi anche a richieste pervenute oltre i termini fissati nel bando stesso. La pubblicazione del bando non vincola in alcun modo la Fondazione alla concessione dei contributi né può valere quale proposta contrattuale. 2. Il bando deve contenere: a) una sintetica descrizione della Fondazione e della sua attività istituzionale; b) l'indicazione dell'indirizzo, anche di posta elettronica, e dei numeri di telefono e di fax della Fondazione; c) l'indicazione di un termine, decorrente dalla pubblicazione del bando e non inferiore a 45 giorni, entro il quale è necessario che i soggetti interessati presentino la propria domanda, nonché le relative modalità di trasmissione; d) i giorni della settimana e l orario in cui è possibile accedere presso gli uffici della Fondazione per acquisire informazioni; e) il settore in cui devono essere realizzati i progetti per i quali è richiesto un contributo, il relativo ambito territoriale, gli obiettivi specifici perseguiti dalla Fondazione e le linee guida che essa intende privilegiare, le modalità di realizzazione, l entità delle erogazioni previste, la durata delle erogazioni nonché gli eventuali oneri posti a carico dei destinatari in relazione all eventuale erogazione del contributo; f) i requisiti che i destinatari devono necessariamente possedere per poter presentare domanda; g) le attività cui la Fondazione non intende destinare contributi; h) l'indicazione che le decisioni della Fondazione in merito ai contributi sono insindacabili; i) la documentazione richiesta ai destinatari, con l indicazione dei casi in cui è possibile ricorrere all autocertificazione; j) l iter previsto per l esame delle domande e le modalità attraverso cui verrà verificata la realizzazione dei progetti finanziati; 16

17 k) l'indicazione che la Fondazione effettua un controllo successivo sui contributi erogati e può sospendere in ogni momento o revocare il contributo in caso di irregolarità; l) l'indicazione del termine breve entro cui si prescrive il diritto a riscuotere i contributi deliberati; m) le modalità con cui deve essere assicurata l evidenza della Fondazione quale soggetto erogatore; n) un'autorizzazione al trattamento dei dati personali. 3. Al bando è allegato uno schema per la presentazione della domanda che deve essere compilato dagli interessati e inviato alla Fondazione unitamente all ulteriore documentazione richiesta. Art.20 Richieste di contributo sulla base di un bando 1. I soggetti che intendano chiedere contributi sulla base di un bando pubblicato dalla Fondazione devono farne richiesta nelle forme e nei termini previsti dal bando medesimo. Non è possibile prendere in considerazione richieste che si discostino da tali prescrizioni. La richiesta deve contenere la documentazione indicata nel bando. 2. La richiesta deve comprendere una descrizione dettagliata del progetto che si intende realizzare nelle sue diverse fasi, del relativo preventivo di spesa, dei soggetti che ne sono i beneficiari ultimi, degli altri mezzi economici o di altra natura che si prevede di utilizzare, degli eventuali altri soggetti che contribuiscano al progetto o ai quali è stato chiesto un contributo, nonché della sua durata e delle eventuali fasi in cui lo stesso si articola. 3. Il soggetto richiedente deve inoltre indicare l indirizzo, preferibilmente anche di fax e posta elettronica, a cui ricevere le comunicazioni riguardanti la domanda di contributo, impegnandosi a comunicare alla Fondazione eventuali modificazioni dello stesso che dovessero intervenire prima della conclusione della procedura. 4. Scaduti i termini stabiliti dal bando, le richieste di contributo pervenute alla Fondazione sono assegnate agli Uffici competenti per l attività istruttoria. Art.21 Fase istruttoria 1. L istruttoria in merito a progetti e altre forme di intervento è svolta, sotto la responsabilità del Segretario generale, dagli uffici della Fondazione che possono avvalersi, per progetti di particolare complessità, di soggetti esterni con specifica competenza. 2. La struttura provvede, in primo luogo, all esame ed alla catalogazione di tutte le richieste pervenute verificando contestualmente la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi e la completezza della documentazione. Procede quindi alla valutazione di merito e, ove opportuna, comparativa della proposta in esame. 3. Per valutazione di merito si intende la verifica che accerti la sostenibilità e fattibilità, anche finanziaria, della proposta e la coerenza della stessa con le linee di indirizzo della Fondazione e con le risorse stanziate nell anno per il relativo settore o programma di riferimento. 4. Per valutazione comparativa si intende la predisposizione di una scala di priorità tra le proposte che hanno superato le verifiche di cui ai precedenti commi, in base ai seguenti criteri: a) coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi impiegati in relazione agli obiettivi perseguiti; 17

18 b) originalità del progetto e sua capacità di perseguire in modo efficiente ed efficace i fini verso cui è diretta l erogazione; c) esperienza maturata dal soggetto richiedente nel settore di attività relativo alla domanda di finanziamento e nella realizzazione di progetti analoghi; d) esistenza di altri soggetti che finanziano lo stesso progetto e consistenza di tali finanziamenti; e) grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione; f) riproducibilità ed applicabilità del progetto ad altre situazioni; g) valutazione, ove possibile, dei benefici che il singolo progetto è suscettibile di determinare, in relazione ai costi da sostenere, con particolare riguardo alle eventuali, positive ricadute in termini di sviluppo economico o occupazionali nonché di promozione sociale e culturale; h) previsione di un programma di auto-valutazione da parte del soggetto proponente sulla realizzazione del progetto; i) impegno del soggetto proponente a contribuire alla copertura dei costi; j) esito di precedenti progetti deliberati dalla Fondazione presentati dal medesimo soggetto; k) completezza e coerenza della documentazione fornita; l) eventuale parere dei consulenti di cui al precedente punto 1 ed ogni altro elemento giudicato utile alla scelta. 5. Durante la fase istruttoria, gli Uffici possono chiedere documenti e/o notizie integrative, finalizzate ad acquisire ulteriori elementi a completamento dell istruttoria; possono inoltre effettuare audizioni dei richiedenti o visite presso le loro sedi, per acquisire ulteriori informazioni, soprattutto in presenza di progetti complessi. 6. Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti, la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali. 7. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o comunque carente di taluno degli elementi richiesti, il Segretario Generale provvede immediatamente a chiedere l'integrazione al soggetto proponente fissando un termine, non inferiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta, entro il quale la domanda deve essere integrata a pena di nullità. 8. Esaurita la fase di catalogazione delle richieste di contributo e di valutazione il Segretario Generale, con l ausilio del personale della Fondazione, predispone una scheda di sintesi di ogni richiesta contenente almeno le seguenti voci: a) la denominazione, la natura giuridica e la sede del soggetto richiedente; b) l ammontare del contributo richiesto; c) lo scopo del contributo richiesto: d) i contributi precedentemente erogati al richiedente medesimo. 9. La fase istruttoria si conclude con l esame e le valutazioni del Presidente che può avvalersi del parere dell Organo consultivo competente eventualmente istituito ai sensi del successivo art Completata la fase istruttoria le richieste vengono sottoposte alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione. 11. Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione sono pienamente e assolutamente discrezionali. 18

19 Art.22 Criteri per la selezione delle richieste di contributo 1. Constatata la rispondenza dell attività/progetto/iniziativa ai programmi della Fondazione, ai criteri stabiliti in via generale dal presente Regolamento nonché a quelli ulteriori fissati dal bando, nella valutazione delle domande di contributo pervenute il Consiglio di Amministrazione tiene conto in particolare: a) della priorità di soddisfazione dei bisogni nell'area di riferimento; b) dell'efficacia dell intervento in termini di risultato sociale e di rispondenza alle finalità previste dallo statuto per il settore in argomento; c) dell esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi; d) dell esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti; e) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione; f) della completezza della documentazione fornita. 2. La scelta deve avvenire sulla base del principio della trasparenza, della piena corrispondenza con i fini della Fondazione, del merito e del rilievo sociale dell'intervento. 3. Nella valutazione delle iniziative la Fondazione si attiene a metodi e parametri idonei ad assicurare la massima obiettività, trasparenza e, ove possibile, la confrontabilità delle iniziative all'interno dello stesso settore o sotto settore. 4. Nella scelta dei progetti e iniziative da finanziare, la Fondazione privilegia, di norma: quelli espressione del tradizionale territorio di operatività; quelli che comportino il coinvolgimento finanziario e/o progettuale e/o operativo di altri soggetti, Enti e Associazioni; quelli innovativi e quelli, in particolar modo per i progetti di maggiori dimensioni, che comportino positive ricadute sulla collettività in termini di benefici materiali e immateriali; quelli che si caratterizzino per le maggiori potenzialità di sviluppo nel tempo e consolidamento dei risultati; quelli coerenti con le espressioni di solidarietà della società civile; quelli che presentino, come parte del progetto, un programma di auto-valutazione sulla realizzazione del progetto nelle diverse fasi, attraverso parametri oggettivi; quelli con possibilità di ulteriori sviluppi del settore di intervento o di settori collegati; quelli coordinati fra i vari Enti che operano nel Settore; quelli con eventuali positive ricadute in termini occupazionali. 5. In presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può costituire uno specifico organo consultivo composto da esperti interni o esterni, dotati di provata professionalità nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti stessi. 6. Gli esperti esterni sono scelti fra personalità indipendenti di provata competenza ed esperienza. Nel caso in cui l incarico assegnato comprenda attività di valutazione devono soddisfare le caratteristiche seguenti: - avere svolto una riconosciuta attività nel campo di riferimento dell incarico, ovvero avere una adeguata esperienza, maturata in ambito pubblico o privato, di gestione o valutazione di attività nel medesimo campo; - non trovarsi in situazioni di conflitto d interesse rispetto ai soggetti che hanno presentato progetti da valutare. 19

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