DISEGNO DI LEGGE N. 77

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1 presentato dalla Giunta regionale il 29 dicembre 2014

2 Signor Presidente, Signori Consiglieri, il presente disegno di legge regionale dà attuazione al Piano di sviluppo del settore industriale approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n del 11 luglio 2014 che ha individuato gli ambiti di azione fondamentali per il rilancio del sistema produttivo ovvero l individuazione di strumenti per l attrattività di nuovi investimenti, la semplificazione delle regole e delle procedure, misure di supporto per l innovazione, i nuovi investimenti, nonché misure di contrasto alla situazione di crisi, il riordino dei consorzi di sviluppo industriale, la riforma dei distretti, al fine di sviluppare il sistema produttivo, la crescita economica, la tutela e la crescita dell occupazione. Il disegno di legge reca la disciplina concernente le misure messe in campo per l attrazione di investimenti sul territorio regionale, lo sviluppo del settore manifatturiero attraverso misure a sostegno per lo sviluppo delle imprese, misure di intervento per affrontare la crisi e misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive, misure dirette il miglioramento del contesto e quindi della governance regionale dei sistemi produttivi locali, distretti e consorzi, unitamente alla previsione di misure dirette alla semplificazione e l aggiornamento delle regole sui vincoli in materia di attività produttive. Si tratta di un intervento di ampio respiro e di chiara volontà di proporre e realizzare un valido supporto al sistema produttivo regionale attraverso la messa in campo di azioni dirette a ricreare le condizioni per il rilancio del sistema produttivo regionale e attirare capitali e nuovi investitori, supportare le imprese con nuove forme di incentivi, in parte da attuare anche a valere sulla nuova programmazione comunitaria, introdurre semplificazioni che possano concretamente accelerare le condizioni di sviluppo delle imprese. ILLUSTRAZIONE DELL ARTICOLATO Passando all esame dell articolato, il disegno di legge regionale è suddiviso in sei Titoli che disciplinano rispettivamente: Titolo I (articoli 1-2) Oggetto e finalità Titolo II (articoli 3-7) Misure per l attrazione di investimenti Titolo III (articoli 8-31) Sviluppo del sistema produttivo Titolo IV (articoli 32-44) Misure di semplificazione e aggiornamento delle regole sui vincoli Titolo V (articoli 45-84) Misure per i sistemi produttivi locali Titolo VI (articoli 85-88) Disposizioni transitorie e finali Il Titolo I ci introduce nella legge con una disposizione generale che, richiamate le fonti della potestà legislativa regionale, illustra all articolo 1 le finalità della legge medesima nel cui ambito rientrano misure per lo sviluppo del sistema produttivo, politiche di sostegno all attrattività del territorio, misure di semplificazione e alcune modifiche alla legge regionale in materia di artigianato e il riordino dei sistemi produttivi locali. L articolo 2 adotta alcune definizioni, al fine di facilitare la lettura del testo di legge. I

3 Il Titolo II è dedicato alle misure per l attrazione di investimenti. Il titolo è articolato in due Capi. Il Capo I introduce misure con le quali la Regione intende favorire lo sviluppo di investimenti sul territorio regionale. In particolare, per favorire gli investimenti, in materia di attrattività, in linea con il Piano di sviluppo del settore industriale, è prevista una apposita disciplina per l attrazione degli investimenti, di cui gli aspetti salienti sono rappresentati dal marketing territoriale da sviluppare in modo integrato. A tal fine presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive è istituita l Agenzia Investimenti FVG senza che ne derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La Regione, quindi, attraverso l Agenzia e avvalendosi anche della collaborazione di Friulia e di Finest SpA con le quali stipula apposite convenzioni, e delle competenze degli enti del sistema regionale, adotta il Programma di marketing territoriale per la ricerca di investitori nazionali ed esteri e la promozione dell immagine della regione e delle opportunità di investimento sul territorio. (articolo 3). A supporto e completamento dell azione di marketing territoriale, (articolo 4) si prevede di sviluppare un sistema informativo che, privilegiando l implementazione del portale del marketing territoriale ai sensi dell articolo 2, comma 82, della legge regionale 11/2011, favorisca la crescita dell offerta localizzativa maggiormente attrattiva, indicando la dotazione infrastrutturale e di servizio delle aree disponibili per l insediamento, i settori che possono beneficiare di condizioni di vantaggio e le informazioni relative al capitale umano in termini di potenziale domanda e offerta sul territorio. Il servizio sarà svolto anche in collaborazione con Insiel SpA. Il comma 3 rinvia ad un regolamento regionale la disciplina dello sviluppo del portale. L articolo 5 affronta inoltre il problema dell eccesso di burocrazia che frena lo sviluppo anche delle aree industriali. In tale contesto il disegno di legge propone che la Giunta regionale, anche avvalendosi del gruppo tecnico regionale per la gestione del portale SUAP, promuova accordi unitari per la semplificazione amministrativa delle procedure relative all accesso e allo svolgimento delle attività negli ambiti territoriali dei nuovi consorzi industriali e dell Ezit, tra le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nei procedimenti che abbiano ad oggetto l esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi. Nell ambito delle misure per l attrattività si inserisce anche la misura prevista dall articolo 6 costituita dai contratti regionali di insediamento. Tali contratti sono rivolti prioritariamente alle imprese di medie dimensioni che si insediano delle zone D1 e costituiscono uno strumento innovativo per la realizzazione di investimenti sul territorio regionale, di progetti di crescita delle imprese o di aggregazioni di imprese e di programmi di riconversione produttiva in ogni caso aventi significativi positivi effetti occupazionali e un elevato valore in termini di investimento, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. La disposizione consente di finanziare tali interventi attraverso incentivi in conto capitale, o contributi a parziale ristoro delle spese a carico delle imprese per la gestione delle aree industriali. Un regolamento regionale disciplinerà le modalità e i criteri per la stipula dei contratti. II

4 Innovativa è anche la promozione, prevista nel Capo II del Titolo II (articolo 7), della trasformazione delle aree industriali consortili e distrettuali in Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) in grado di ridurre il proprio impatto ambientale. Per APEA, ai sensi dell articolo 26 del decreto legislativo 112/1998, si intendono aree attrezzate dotate delle infrastrutture e dei servizi necessari a garantire in particolare, la tutela della salute, della sicurezza e dell ambiente, in cui favorire il risparmio energetico, l utilizzo delle fonti rinnovabili, l uso efficiente delle risorse nell ottica della riduzione delle emissioni inquinanti e per lo sviluppo dei servizi avanzati tramite l utilizzo delle telecomunicazioni e la rete. Il comma 4, demanda ad un regolamento regionale la determinazione dei criteri generali e dei parametri tecnici di riferimento per la disciplina delle APEA, elencando quelli principali. Il comma 5 prevede che gli impianti localizzati in tali aree siano esonerati dall acquisizione delle autorizzazioni concernenti l utilizzazione dei servizi presenti nelle APEA. Il Titolo III, tenuto conto della generalizzata crisi economica, disciplina la promozione di nuove misure per sostenere la competitività, il rafforzamento e lo sviluppo del sistema produttivo coerentemente con i principi sanciti a livello europeo dallo Small Business Act (c.d. SBA) e le priorità di crescita intelligente, sostenibile d inclusiva di cui alla Comunicazione della Commissione europea EUROPA Il titolo si articola in tre Capi. Di particolare interesse è l articolo 9 che prevede la creazione di un catalogo informatico delle linee di incentivazione attive volto a fornire alle imprese un vademecum coordinato, di semplice accesso e conoscibilità. L articolo 11 propone un nuovo modello a supporto del sistema industriale per avviare un percorso volto ad un miglior coordinamento degli enti e delle partecipate regionali. L obiettivo è quello di tendere ad assicurare l unitarietà delle istruttorie, l integrazione degli interventi in modo da garantire la più ampia superficie di copertura finanziaria. In tale ambito inoltre il disegno di legge prevede lo sviluppo e l utilizzo delle tecnologie abilitanti nell ambito di progetti di ricerca, sviluppo e adeguamento tecnologico delle imprese (articolo 12). Si richiama inoltre l attenzione sull articolo 13 concernente il riconoscimento da parte della Regione dell importanza dei cluster definiti come un sistema di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che sono in grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l economia regionale. Il Capo II introduce le misure per lo sviluppo delle imprese, e all articolo 16 precisa che le misure di cui agli articoli 18, 19, 20, 21 comma 1, 24 e 25 (per l acquisto di servizi per l innovazione, per la valorizzazione economica dell innovazione, per la Ricerca e Sviluppo, per il sostegno alle start - up come definite dalla legge nazionale, per gli investimenti relativi al rilancio competitivo del sistema produttivo, e i piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle III

5 attività produttive) possono risultare finanziabili a valere sui fondi comunitari, a seguito del completamento della fase di negoziato con la Commissione europea. Vengono inoltre introdotte agli articoli 22 misure a sostegno dei servizi di coworking nonché la possibilità di bandire un concorso di idee volto a premiare le proposte di strumenti innovativi in ambito imprenditoriale. Il Capo IV prevede misure specifiche per il settore dell elettrodomestico e della relativa filiera produttiva (articolo 29), per l area di crisi complessa di Trieste a favore di tutti i settori produttivi come specificati negli strumenti di attuazione (articolo 30) nonché misure di supporto delle imprese in difficoltà e delle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi. In tali ambiti sono stati previsti ulteriori 20 milioni di euro, che contabilmente saranno disponibili rispettando le tempistiche per l approvazione in aula del presente DDL. In particolare, l articolo 27 consente di supportare le imprese che, nonostante il periodo di difficoltà, possono recuperare competitività attraverso incentivi in regime de minimis per il supporto di piani di ristrutturazione e rilancio aziendale, diretti a sostenere una maggiore capacità competitiva dell impresa. L articolo 28 prevede la concessione di incentivi in regime di de minimis per acquisire consulenze specialistiche necessarie a valutare la fattibilità del progetto di costituzione di nuove cooperative da parte dei lavoratori di imprese in crisi e l attivazione delle relative procedure di supporto previste dalla normativa nazionale e dal sistema cooperativo, nonché per acquisire consulenze specialistiche necessarie per l affiancamento e l accompagnamento della nuova impresa per la gestione nella fase di avvio. Il Capo V infine prevede misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive in aree extra UE con conseguente riduzione del personale dell impresa oltre il 50 per cento, in attuazione di quanto disposto dalla Legge di stabilità Il Titolo IV, articolato in quattro Capi, introduce misure di semplificazione e aggiornamento delle regole sui vincoli. Nei Capi I e II è individuata la finalità perseguita dal Titolo IV di adeguare il procedimento contributivo, ora disciplinato dalla legge regionale 7/2000, all attuale contesto economico e sociale ed ai principi dell ordinamento comunitario, introducendo disposizioni volte ad attenuare gli oneri posti a carico dei beneficiari di contributi pubblici, favorire la continuità aziendale e salvaguardare l occupazione. L attuale disciplina impone alle imprese di mantenere la destinazione dei beni finanziati dalla Regione per cinque anni, pena la revoca dell incentivo. Viene confermata la possibile riduzione della durata del vincolo, per le PMI, da cinque a tre anni, in linea con la normativa comunitaria in materia di obbligo di stabilità delle operazioni ed introdotto l obbligo per le PMI finanziate di mantenere la sede o l unità operativa nel territorio regionale, per la durata del vincolo. Di particolare rilevanza inoltre è la disposizione che attenua le conseguenze derivanti dall inosservanza degli obblighi in parola. La sanzione ora prevista comporta, IV

6 infatti, la rideterminazione dell incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli on sono stati rispettati. Si sono altresì puntualmente disciplinate quelle situazioni di variazione soggettiva dei beneficiari di incentivi per operazioni societarie, prevedendo la possibilità di confermare gli incentivi assegnati, concessi o erogati in capo al subentrante a determinate condizioni, quali, in particolare, la prosecuzione dell attività ed il mantenimento anche parziale dell occupazione dei lavoratori già impiegati nell impresa originariamente beneficiaria. Inoltre, al fine di evitare discrasie con gli istituti propri delle procedure concorsuali e inerenti i principi della par condicio creditorum e della concorsualità dei crediti da insinuare al fallimento, nonché dei principi comunitari in materia, la norma esclude le procedure concorsuali quali causa tout court di revoca contributiva. Viene, quindi, prevista la facoltà di sospensione dell erogazione dell incentivo, concesso e non ancora erogato o solo parzialmente erogato, onde verificare la concreta prosecuzione dell attività d impresa, il mantenimento anche parziale dell occupazione ed il rispetto dei vincoli posti a carico del beneficiario originario. Il mancato rispetto di tali condizioni determina la revoca dell incentivo solo per la parte non erogata. Si propone anche l abrogazione del comma 2 dell articolo 49 attesa la sua radice di natura sanzionatoria ex rinvio alle disposizioni del decreto legislativo n. 123/98 art. 9 (in specie il comma 4 del succitato articolo) in quanto si reputa comunque conforme alla tutela dell interesse pubblico di salvaguardia dell erario regionale ricondurre la disciplina degli obblighi di restituzione dei contributi, indebitamente erogati alle imprese, alle disposizioni vigenti per le persone fisiche di cui al comma 1 del medesimo articolo 49 con specifico riferimento al saggio di interesse applicabile. Si segnala a tal fine la recente sentenza del Tribunale di Trieste n. 229/2014 ove sub punto 11 della stessa il giudice ha censurato come di dubbia costituzionalità le previsioni di cui al vigente art. 49, comma 2 della legge regionale 7/2000. Di particolare rilevanza la proposta di modifica dei meccanismi di rateizzazione dei crediti vantati dalla Regione in analogia a quanto disposto dal legislatore nazionale nell articolo 19 del DPR 602/73 da ultimo modificato dal DL. 201/2011. Tanto viene formulato sulla base dell esperienza dell Avvocatura della Regione nell ambito dell esperimento delle procedure giudiziarie monitorie alla luce della riscontrata difficoltà dei soggetti debitori di poter adempiere nei modi e termini stabiliti dal vigente articolo 52 della LR 7/2000. Si propone inoltre rispettivamente a 550 e 1000 euro l aumento della soglia limite dell esercizio della facoltà di rinuncia del credito da parte dell Amministrazione Regionale (attualmente stabilito in euro 50 e 250 euro) che trova fondamento nel corrente costo amministrativo e giudiziario conseguente all instaurazione di procedimenti monitori o stragiudiziali (in genere) che comportano spese amministrative e di personale superiori, in taluni casi, agli esiti eventualmente positivi della procedura adottata. In merito si segnala che, con emendamento presentato dal Governo alla legge di stabilità 2014, si prevede V

7 l aumento lineare del 10% del contributo unificato per tutti gli scaglioni di riferimento delle attività giudiziali. Infine si è ritenuto di dover rendere certezza giuridica circa l importo complessivo suscettibile di procedimento amministrativo di rinuncia o rateizzazione nonché trasparenza delle disposizioni nei confronti dei terzi. Il Capo III reca alcune modifiche alla legge regionale 12/2002 in materia di artigianato necessarie ad aggiornare la normativa regionale vigente a quella comunitaria, introdurre norme di coordinamento normativo e risolvere alcune criticità emerse in sede di applicazione della legge regionale medesima. Il Capo IV prevede ulteriori misure di semplificazione concernenti le imprese industriali che attuano interventi aventi rilevanza urbanistica ed edilizia. Il Titolo V, concernente le misure per i sistemi produttivi locali, è suddiviso in tre Capi: il primo tratta della riforma delle Agenzie di sviluppo dei distretti industriali e delle misure di supporto alle filiere, il secondo del complesso riordino dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999, ed il terzo si occupa dell Ente Zona industriale di Trieste. Il Capo I rubricato Distretti industriali e Filiere produttive, rivisita, nel solco della vigente normativa nazionale, la disciplina regionale relativa ai distretti industriali con l intento di adeguare il ruolo dei distretti alla luce del mutato scenario economico tenendo conto del processo in corso di definizione della strategia di specializzazione intelligente. In particolare, il disegno di legge, nel mantenere lo strumento del riconoscimento giuridico regionale dei distretti industriali (articolo 45), propone una politica industriale che si sviluppa secondo un progressivo allargamento del campo di intervento, passando dall impresa al settore, dal settore al distretto e dal distretto alla filiera. Da qui la proposta di definizione di filiera (articolo 2, lettera l) intesa come l insieme articolato che comprende le principali attività, tecnologie, risorse e organizzazioni che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti destinataria di sostegno regionale in quanto afferente a settori di specializzazione. L attività di monitoraggio e di studio dei fenomeni rilevanti per i distretti industriali e per le filiere produttive, anche la fine del mantenimento del riconoscimento dei distretti medesimi è svolta in collaborazione con Unioncamere FVG (articolo 48). Con riferimento alle politiche di sostegno delle imprese, l articolo 49 prevede che la Giunta regionale, individuate le filiere produttive anche con riferimento agli indirizzi espressi nel Piano di sviluppo industriale, adotti specifici bandi per l erogazione di incentivi in regime di de minimis o in esenzione a favore delle aggregazioni di imprese (composte da un numero minimo di cinque) per la presentazione di progetti di filiera. Il disegno di legge, stabilisce che i criteri di valutazione dei progetti di filiera dovranno tenere conto, tra l altro, VI

8 delle aggregazioni di imprese promosse dalle Agenzie di sviluppo dei distretti industriali (ASDI) composte solo da soggetti privati, ovvero delle aggregazioni di imprese promosse dall Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale delle tecnologie digitali, riconoscendo così a tali soggetti il ruolo di interlocutore privilegiato nei rapporti tra le imprese appartenenti alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate. L articolo 50 dispone l abrogazione della legge regionale 27/1999 in quanto rivista in modo sostanziale dal disegno di legge. Tale disposizione comporta, nella pratica, il superamento della configurazione delle ASDI quali società consortili a capitale misto pubblico privato, e conseguentemente le ASDI medesime potranno estendere la propria operatività aggregando imprese che non appartengono al medesimo territorio ma operano nello stesso settore, e sviluppare progetti anche secondo logiche di filiera a partire dalle specializzazioni distrettuali, posto che l attuale dimensione distrettuale non riesce più a garantire lo sviluppo competitivo delle imprese nei campi su cui oggi si fonda prevalentemente la competitività e la crescita (innovazione, branding, marketing, internazionalizzazione, ecc.) e dove l apporto distrettuale si dimostra meno adeguato, mentre contano in misura rilevante le competenze, le risorse e le dimensioni aziendali. Al comma 2 è prevista inoltre l abrogazione del Titolo V della legge regionale 12/2002 relativo all individuazione e al finanziamento a favore dei distretti artigianali sulla base della considerazione che tali distretti non hanno avuto da parte del comparto artigiano un riscontro positivo, atteso che nel territorio regionale è stato nel tempo istituito solamente un distretto artigianale di piccolissime dimensioni come ambito territoriale interessato. L articolo 51 in via transitoria prevede al comma 1 il mantenimento del riconoscimento giuridico regionale dei distretti industriali operato sulla base della vigenza della legge regionale 27/1999, e al comma 2 stabilisce che i progetti oggetto di finanziamento presentati dalle ASDI già riconosciute ai sensi della legge regionale 27/1999 devono essere ultimati e rendicontati entro i termini fissati nel decreto di concessione, pena la revoca del contributo. Il Capo II delinea una radicale riforma dei consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 in attuazione di quanto previsto nel Piano di sviluppo del settore industriale che ha deciso di rivedere il ruolo, l articolazione e le funzioni dei consorzi di sviluppo industriale quali soggetti gestori delle aree industriali e gestori dei territori nei quali concentrare i nuovi insediamenti. Pertanto il disegno di legge delinea una riforma dei consorzi di sviluppo industriale che consenta al territorio di essere attrattivo per l insediamento di nuove aziende. La funzione dei consorzi di sviluppo industriale dunque si traduce non tanto nell ampliamento fisico della zona industriale, quanto nel presidio e nel mantenimento in efficienza delle infrastrutture collettive già realizzate, nella implementazione e nel miglioramento della qualità dei servizi alle imprese. In particolare, l articolo 52 introduce una disposizione generale richiamante la fonte della potestà legislativa regionale, e prevede il riordino dei consorzi di sviluppo industriale di cui alla legge regionale 3/1999 mediante la loro trasformazione nei Consorzi di sviluppo VII

9 economico locale (di seguito consorzi) operanti negli agglomerati industriali di interesse regionale di competenza (zone D1 individuate dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia), per l insediamento di nuove imprese. L articolo 53, in particolare precisa che l utilizzo delle aree industriali D1 sia possibile non solo da parte delle imprese industriali ma anche da quelle artigianali, chiarendo così un ambiguità dell attuale legislazione. Il comma 2 dispone che i nuovi consorzi mantengono la forma giuridica di enti pubblici economici e prevede che il riordino che deve tendere a garantire l esercizio efficace delle funzioni e l organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità, sia realizzato attraverso la fusione, ai sensi degli articoli 2501 eseguenti del codice civile, degli attuali nove consorzi istituiti ai sensi della legge regionale 3/1999, secondo le modalità alternative dettagliate nel medesimo articolo. Il comma 6 prevede che le procedure di riordino sono attuate mediante adeguamento dello statuto consortile alla presente legge in tutti i casi in cui non è necessario procedere ad operazioni di fusione. Il comma 7 prevede che possono far parte dei consorzi, gli enti locali, privati, associazioni di categoria ed enti camerali, ma che, tuttavia, gli enti locali dovranno detenere comunque la maggioranza dei due terzi del fondo di dotazione. Il comma 8 prevede poi che possa essere data attuazione al disposto di cui a comma 34, dell articolo 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 con riferimento ad Interporto di Cervignano. L articolo 54 disciplina i termini e le modalità delle operazioni di riordino. Il comma 1 fissa la data di avvio e conclusione delle operazioni di fusione, mentre i commi 2, 3 e 4 disciplinano la procedura per il riordino, stabilendo che in caso di mancato rispetto dei tempi di attuazione della riforma, la Giunta regionale procede al commissariamento dei consorzi per la costituzione di un unico consorzio in luogo di quelli commissariati. L articolo 55 delinea i fini istituzionali dei consorzi di sviluppo economico locale. La norma definisce le finalità istituzionali dei consorzi individuate non tanto nell ampliamento fisico della zona industriale, quanto nel presidio e nel mantenimento in efficienza delle infrastrutture collettive già realizzate, nonché nell implementazione e miglioramento della qualità dei servizi alle imprese. In particolare il comma 1 individua i fini istituzionali dei consorzi nella promozione delle condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di urbanizzazione per l impianto e la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali e artigianali, nella gestione di servizi reali alle imprese e servizi sociali connessi alla produzione industriale, e nell ambito delle finalità istituzionali dei consorzi particolare rilievo è stato dato all attività di VIII

10 collaborazione con la Regione nell attuazione delle misure per l attrattività previste dal Titolo II della legge. I successivi commi 3 e 4 specificano le funzioni dei consorzi riproducendo sostanzialmente quelle già individuate dalla legge regionale 3/1999. Innovativa rispetto all attuale disciplina la disposizione di cui alla lettera b) del comma 3, secondo cui, al fine di perseguire l obiettivo di favorire la piena occupazione degli agglomerati industriali (zone D1), l attività di acquisto da parte dei consorzi, anche tramite espropriazione, di beni immobili avviene, prioritariamente, nei confronti delle aree dismesse e di immobili industriali preesistenti presenti all interno dell area di competenza non più utilizzati. Il comma 6 autorizza la Regione, gli enti locali o altri enti pubblici a delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni per la realizzazione e la gestione di infrastrutture e servizi anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni, anche con riferimento agli enti gestori delle zone industriali delle regioni finitime. La disposizione di cui al comma 7 chiarisce che le opere e le aree e di cui al comma 6, sono gestite dai consorzi ai quali competono i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi al rispetto delle norme in materia di sicurezza e gli eventuali proventi derivanti dall utilizzo delle opere. Ai sensi del comma 8, i consorzi possono operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici o privati, compresi gli enti gestori delle zone industriali delle regioni finitime e transfrontaliere, mediante la stipula di convenzioni o accordi di programma. L articolo 56 ripropone l attuale disciplina di cui alla legge regionale 3/1999 in tema di Piani Territoriali Infraregionali disponendo che, per il perseguimento dei fini istituzionali e limitatamente agli ambiti degli agglomerati industriali, ai consorzi siano attribuite funzioni di pianificazione territoriale che si espletano attraverso l adozione dei Piani Territoriali Infraregionali (P.T.I.) previsti dalla legge regionale 5/2007. L articolo 57 inoltre, al fine di favorire la piena occupazione delle zone D1 (obiettivo generale della riforma) e nell ottica di promuovere la riqualificazione delle aree dismesse ed inutilizzate, disciplina le modalità di riacquisto delle aree cedute da parte dei consorzi nel caso in cui l impresa cessionaria non abbia realizzato lo stabilimento entro cinque anni dalla cessione, o lo stesso non sia entrato in funzione, decorsi ulteriori due anni. Ai sensi del comma 2 il consorzio può acquistare anche lo stabilimento nel caso in cui l attività sia cessata da più di tre anni. Al fine di penalizzare coloro che non realizzano l investimento entro un determinato periodo di tempo dalla cessione dei beni stessi da parte del consorzio, il prezzo di riacquisto deve tenere conto dei contributi pubblici ottenuti in relazione agli investimenti effettuati e dell incremento di valore derivante dalle opere pubbliche infrastrutturali eseguite successivamente all edificazione. IX

11 Di particolare rilievo le disposizioni di cui al comma 7 che prevede la possibilità di incentivare il riacquisto dei immobili dismessi in de minimis attraverso il Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE). Il disegno di legge quindi passa a disciplinare il contenuto dello statuto dei consorzi e le relative modalità di approvazione, precisando che allo statuto e agli atti modificativi si applica l articolo 2328 del codice civile (articolo 58). L articolo 59 elenca gli organi dei consorzi mentre il successivo articolo 60 determina i compiti del Presidente del consorzio, le modalità di nomina dello stesso e la durata del suo incarico. L articolo quindi disciplina la nomina del Vicepresidente e ne individua i compiti; infine, è previsto che il Presidente possa delegare determinati poteri inerenti alla rappresentanza legale del Consorzio ai consiglieri di amministrazione. L articolo 61, commi da 1 a 4, disciplina le funzioni, la composizione e la durata del Consiglio di Amministrazione (CdA). Gli aspetti più rilevanti riguardano l introduzione di requisiti specifici di competenza professionale per la nomina nei consigli di amministrazione, la possibilità di elevare a quattro il numero dei consiglieri se il consorzio deriva dalla fusione di più di due consorzi e il divieto di rieleggere i componenti del CdA oltre il secondo quadriennio consecutivo. I commi 5 e 6 dispongono circa la durata dell incarico e il comma 7 stabilisce che agli amministratori si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di equilibrio fra i generi, incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità degli incarichi nelle pubbliche amministrazioni. Ai sensi del comma 8, non possono essere nominati amministratori coloro i quali hanno ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, registrando perdite per tre esercizi consecutivi. I successivi commi dettano la disciplina di dettaglio relativa alle procedure di conferimento dell incarico e i compensi agli amministratori. L articolo 62 disciplina le fasi successive alla scadenza del Consiglio di amministrazione prevedendo in particolare che, decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi amministrativi decadono: in tale circostanza la Giunta regionale scioglie il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario per la ricostituzione dell organo. L articolo 63 disciplina la composizione, le modalità di funzionamento e le funzioni dell Assemblea consortile. L articolo 65 concerne l organo di controllo dei consorzi. L articolo 66 prevede espressamente la figura del Direttore con la funzione di dare attuazione agli indirizzi ed agli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Un X

12 tanto anche al fine di individuare un interlocutore di riferimento della Regione per ogni questione tecnico-amministrativa, tenuto conto dell ampliamento delle dimensioni dei consorzi. L articolo 67 ripropone e completa dal punto di vista tecnico la disciplina del commissariamento dei consorzi già prevista dalla legge regionale 3/1999. L articolo 68 disciplina il fondo di dotazione dei consorzi costituito dalle quote conferite dai partecipanti al consorzio medesimo, aumentato degli utili e diminuito delle eventuali perdite derivanti dall attività consortile, demandando, al comma 4, alla disciplina di cui all articolo 11 della legge regionale 10/2011 in materia di divieto di trasferimenti e finanziamenti da parte della Regione a società pubbliche che abbiano registrato perdite per tre esercizi consecutivi. L articolo 69 conferma l applicazione ai consorzi della disciplina del codice civile per la redazione del bilancio e l esclusione dei medesimi dall applicazione della disciplina della tesoreria unica. La norma inoltre disciplina la predisposizione e il contenuto del piano economico finanziario. L articolo 70 disciplina il piano industriale quale strumento di programmazione strategica del consorzio e dell agglomerato industriale, finalizzato a stimolare la crescita competitiva, promuovere strategie di alleanze, attirare nuovi insediamenti e reperire risorse finanziarie. Il comma 2 prevede che la struttura del piano sia definita con decreto del Direttore centrale competente in materia di attività produttive. I commi 3, 4 e 5 stabiliscono la procedura per l approvazione e l aggiornamento del programma. Si prevede che la Regione incontri i consorzi almeno due volte l anno in corrispondenza dell approvazione del piano e in prossimità dell approvazione del bilancio. Per attuare le azioni contenute nel piano di sviluppo l articolo 71 prevede la stipula di un Accordo di programma tra la Regione, i consorzi e gli eventuali altri enti interessati, articolato in due sezioni (comma 2), una relativa all attuazione degli interventi e l altra relativa alla programmazione di nuovi interventi. In merito alla vigilanza (articolo 72) cui sono sottoposti i consorzi, ivi compresi quelli partecipati dalla Regione, viene confermata l attuale normativa secondo cui il ruolo della Regione non riveste carattere dominante. La Giunta regionale, quindi, tramite la Direzione centrale competente in materia di partecipazioni regionali, esercita la vigilanza solo sul piano economico e finanziario, e tramite la direzione centrale competente in materia di attività produttive sugli statuti e in caso di patologia degli organi. La Giunta regionale, inoltre, esercita la vigilanza anche tramite l assunzione di informazioni dal collegio dei revisori e l acquisizione degli atti adottati dai consorzi. Il comma 5 disciplina le modalità di approvazione del piano economico e finanziario. L articolo 74 prevede un sostegno finanziario a favore delle piccole e medie imprese insediate per i primi due anni dalla riforma e alle nuove PMI che si insediano per due anni dall insediamento, sempre in regime de minimis per il sollievo degli oneri XI

13 conseguenti i servizi comuni resi dai consorzi e dall Ezit (gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria infrastrutture comuni, illuminazione, etc). Al comma 5, si prevede poi che la gestione della attività contributiva sia delegata ai consorzi e all Ezit Il disegno di legge dispone che i finanziamenti previsti siano riservati a favore dei consorzi che si riorganizzano secondo le linee sopra illustrate. L articolo 75 prevede comunque un sostegno finanziario in regime de minimis a favore dei consorzi per sostenere le spese della fusione. Il Capo III introduce disposizioni per l Ezit che viene mantenuta nel novero delle pubbliche amministrazioni, tenuto conto del quadro giuridico di riferimento. La riorganizzazione delle zone industriali dunque interessa l Ezit nella misura in cui ad essa si applicano le nuove disposizioni introdotte per i consorzi industriali. Gli articoli da 76 a 84, dal punto di vista tecnico, dunque incidono con modifiche e abrogazioni dei singoli articoli della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25. Il Titolo VI reca le norme transitorie e finali. L articolo 85, in materia di delega di funzioni, introduce il tema del rinnovato impegno ad accrescere la collaborazione tra Regione ed Unioncamere FVG di cui al Protocollo d intesa del 28 ottobre 2013, anche per quanto attiene l attuazione di misure di supporto alle attività produttive, nelle aree prioritarie che sono di rilevanza anche per il settore industriale. In linea generale, alla Regione è riconosciuto il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e territoriale e Unioncamere rappresenta l interlocutore privilegiato per l attuazione degli interventi a sostegno delle imprese cui delegare lo svolgimento di quelle funzioni a favore dello sviluppo del sistema delle imprese che meglio possono essere attivate a livello locale. Dunque il disegno di legge, in relazione all attuale percorso di riforma delle CCIAA, prevede la possibilità di delegare al sistema camerale l attività di gestione dei contributi assegnati da bandi predisposti dalla Giunta regionale nella sua funzione di indirizzo politico. L articolo 87 dispone circa le norme transitorie volte a consentire una corretta gestione dell importante fase di passaggio tra la precedente e la nuova disciplina dei consorzi industriali. L articolo 88 dispone in ordine alla entrata in vigore della legge che è prevista per il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale. XII

14 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 - (Oggetto e finalità) Art. 2 - (Definizioni) TITOLO I OGGETTO E FINALITA Capo I Disposizioni generali TITOLO II MISURE PER L ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI Capo I Misure per l attrattività Art. 3 - (Agenzia Investimenti FVG) Art. 4 - (Portale del marketing territoriale) Art. 5 - (Semplificazione delle procedure insediative) Art. 6 - (Contratti regionali di insediamento) Capo II Aree produttive ecologicamente attrezzate Art. 7 - (Aree produttive ecologicamente attrezzate) TITOLO III SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO Capo I Disposizioni generali Art. 8 - (Principi e finalità) Art. 9 - (Catalogo degli incentivi) Art (Rispetto della normativa comunitaria e norme di attuazione) Art (Coordinamento del sistema a favore delle imprese) Art (Tecnologie abilitanti) Art (Cluster) Capo II Misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese Art Art (Misure di sostegno per lo sviluppo delle imprese) (Misure per il supporto manageriale delle PMI)

15 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Capo III Misure per l innovazione e la riconversione produttiva Art (Programmazione comunitaria ) Art (Riduzione dell aliquota Irap a favore delle imprese impegnate nella ricerca e sviluppo) Art (Sostegno per l acquisto di servizi per l innovazione) Art (Sostegno alla valorizzazione economica dell innovazione) Art (Ricerca e sviluppo) Art (Sostegno alle start - up innovative) Art (Sostegno per servizi di coworking) Art (Concorso di idee) Art (Supporto agli investimenti per il rilancio competitivo del sistema produttivo) Art (Piani di rilancio delle aree di crisi diffusa delle attività produttive) Capo IV Misure di intervento per affrontare la crisi Art Art Art Art Art (Misure di intervento per affrontare la crisi) (Supporto alle imprese in difficoltà) (Supporto alle cooperative di lavoratori colpiti dalle crisi) (Misure di supporto al settore dell elettrodomestico e della relativa filiera produttiva) (Area di crisi complessa di Trieste) Capo V Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive Art (Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive) TITOLO IV MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE SUI VINCOLI Capo I Disposizioni generali Art (Finalità) Capo II Disposizioni in materia di vincoli, variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi e procedure concorsuali Art (Modifica all articolo 32 della legge regionale 7/2000) Art (Modifiche al capo II della legge regionale 7/2000)

16 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art (Modifiche al capo III della legge regionale 7/2000) Capo III Modifiche alla legge regionale 12/2002 Art (Modifiche all articolo 23 bis della legge regionale 12/2002) Art (Modifica all articolo 26 della legge regionale 12/2002) Art (Modifica all articolo 28 della legge regionale 12/2002) Art (Modifica all articolo 37 della legge regionale 12/2002) Art (Modifica all articolo 41 della legge regionale 12/2002) Art (Modifiche all articolo 44 della legge regionale 12/2002) Art (Modifiche all articolo 53 bis della legge regionale 12/2002) Art (Abrogazione dell articolo 53 ter della legge regionale 12/2002) Capo IV Altre misure di semplificazione Art (Interventi urbanistici ed edilizi) TITOLO V MISURE PER I SISTEMI PRODUTTIVI LOCALI Capo I Distretti industriali e Filiere produttive Art Art Art Art Art Art Art (Distretti industriali) (Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali) (Filiere produttive) (Attività di monitoraggio) (Politiche di sostegno allo sviluppo delle filiere) (Abrogazioni) (Norma transitoria) Capo II Riordino dei consorzi Art Art Art Art Art Art Art Art (Oggetto e finalità) (Consorzi di sviluppo economico locale) (Operazioni di riordino) (Fini istituzionali) (Piani territoriali infraregionali) (Riacquisto) (Statuto) (Organi dei Consorzi)

17 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art Art (Presidente) (Consiglio di amministrazione) (Proroga delle funzioni) (Assemblea consortile) (Organismo di vigilanza) (Revisori) (Direttore) (Commissariamento dei consorzi) (Fondo di dotazione e mezzi finanziari) (Bilancio) (Piano industriale) (Accordo di programma) (Vigilanza) (Altre disposizioni) (Contributi alle PMI) (Contributi ai consorzi per le operazioni di riordino) Capo III Ente Zona Industriale di Trieste Art (Ente Zona Industriale di Trieste) Art (Modifica all articolo 1 della legge regionale 25/2002) Art (Modifica all articolo 2 della legge regionale 25/2002) Art (Modifica all articolo 4 della legge regionale 25/2002) Art (Modifica all articolo 5 della legge regionale 25/2002) Art (Modifiche all articolo 7 della legge regionale 25/2002) Art (Modifica all articolo 10 della legge regionale 25/2002) Art (Modifica della legge regionale 25/2002) Art (Abrogazione) TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art Art Art Art (Delega di funzioni) (Norme transitorie e finali) (Norme finanziarie) (Entrata in vigore)

18 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari TITOLO I OGGETTO E FINALITÀ Capo I Disposizioni generali Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. La Regione, in attuazione dell articolo 4, comma 1, punto 6 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia adottato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la presente legge riforma gli strumenti di politica economica con l obiettivo di migliorare l attrattività del territorio per favorire nuovi investimenti, lo sviluppo del sistema produttivo, la crescita economica, la tutela e la crescita dell occupazione. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione: a) sostiene l attrattività del contesto territoriale mediante la promozione dello sviluppo sostenibile e la limitazione del consumo del suolo, il contrasto alla dispersione insediativa e alla delocalizzazione produttiva; b) introduce nuovi strumenti di promozione per nuovi investimenti; c) sostiene lo sviluppo del sistema produttivo; d) attua misure di semplificazione a favore dello sviluppo delle imprese; e) sostiene le specializzazioni produttive. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si adottano le seguenti definizioni: a) aiuti <<de minimis>>: incentivi concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato disciplinante gli aiuti <<de minimis>>; b) agglomerati industriali: agglomerati industriali di interesse regionale, individuati dagli strumenti di programmazione economica e di pianificazione territoriale regionale, così come definiti dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e individuati nelle zone D1 dal Piano Urbanistico Regionale Generale del Friuli Venezia Giulia;

19 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari c) avvio del processo di fusione: pubblicazione del progetto di fusione ai sensi dell articolo 2501 ter del codice civile; d) conclusione del processo di riordino: approvazione dello statuto del Consorzio di sviluppo economico locale; e) piccole e medie imprese (PMI): le imprese che soddisfano i requisiti di cui all allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE); f) servizi primari: i servizi indispensabili a garantire l attività delle imprese insediate quali accessibilità, viabilità di accesso e di transito stradale, allontanamento delle acque meteoriche, approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, convogliamento delle acque reflue, verde pubblico, pubblica illuminazione e segnaletica; g) servizi non essenziali: i servizi per migliorare la qualità del lavoro, la connettività e l innovazione, per sostenere i livelli occupazionali e l offerta economica regionale. Tra tali servizi rientrano in particolare: i sistemi di rete locale senza fili o a banda larga per la riduzione del divario digitale e per la trasmissione dei dati, i servizi postali, la cartellonistica, gli asili nido aziendali, i servizi di ristorazione, la realizzazione e gestione di strutture di ospitalità e centri congressi, la logistica integrata, la razionalizzazione del sistema dei trasporti anche ferroviari e la mobilità sostenibile, i servizi di formazione delle risorse umane in collaborazione con il sistema scolastico e universitario e gli enti di formazione, i servizi di video sorveglianza e i servizi di controllo telematico dell efficienza energetica; h) servizi ambientali: i servizi diretti alla tutela delle risorse quali la progettazione ecosostenibile di edifici e di spazi comuni, i trasporti interni, la gestione ambientale integrata di aree con attenzione al ciclo dell acqua, la depurazione delle acque reflue, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti, la gestione energetica, il trattamento dei rifiuti liquidi e dei fanghi, lo sgombero della neve, le reti di monitoraggio degli inquinanti e i servizi antincendio; i) cluster: un sistema regionale di imprese e soggetti pubblici e privati, anche afferenti a diversi settori e non necessariamente territorialmente contigui, che possono sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti in un determinato campo rilevante per l economia regionale; j) filiere produttive: le filiere produttive, anche trasversali a più tecnologie, canali distributivi e prodotti, afferenti a settori di specializzazione, e consistenti nell insieme articolato di imprese operanti nelle principali attività, tecnologie e risorse che concorrono alla ideazione, progettazione, creazione, trasformazione, produzione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di prodotti finiti.

20 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari TITOLO II MISURE PER L ATTRAZIONE DI INVESTIMENTI Capo I Misure per l attrattività Art. 3 (Agenzia Investimenti FVG) 1. È istituita, nell ambito della Direzione centrale competente in materia di attività produttive, l Agenzia per gli investimenti nel Friuli Venezia Giulia Agenzia Investimenti FVG, di seguito Agenzia, senza che ne derivino oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. 2. La Regione, tramite l Agenzia, anche in collaborazione con la Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA, con gli enti del sistema regionale, nonché con le Unioni territoriali intercomunali, i Consorzi di sviluppo economico locale di cui all articolo 50, l Ente Zona Industriale di Trieste, (in seguito EZIT), di cui alla legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell Ente Zona Industriale di Trieste), i parchi scientifici e tecnologici, il sistema camerale, gli incubatori d impresa e gli altri organismi di sviluppo locale, attua politiche a sostegno dell attrattività del territorio e promuove le condizioni localizzative con la finalità di attrarre investimenti nazionali e internazionali per l insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali. 3. Per le finalità di cui al comma 2, l Amministrazione regionale, tenuto conto dei settori strategici per il tessuto economico regionale individuati dalla Giunta regionale, adotta il Programma di marketing territoriale volto a promuovere l insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite: a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri; b) la promozione dell immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all articolo 4; c) l integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell ambiente, alla logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione; d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili, con le informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell insediamento. 3. L Agenzia predispone e dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2 e a tal fine può avvalersi di esperti esterni all Amministrazione regionale.

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