Provincia di Salerno - Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo

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1 Provincia di Salerno - Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo CONVENZIONE TRA Provincia di Salerno, con sede in Salerno, Via Roma 104, in persona del Presidente On. Edmondo Cirielli, (di seguito la Provincia ); e Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo, con sede in Salerno, via G. S. De Crescenzo, in persona del Dottor Silvio Petrone, di seguito la Federazione e, insieme alla Provincia, le Parti ). PREMESSO CHE a) Nell attuale quadro economico nazionale e locale, si è ritenuto opportuno mobilitare tutte le risorse per supportare tutti i comparti dell economia, ed in particolare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione. b) Obiettivo della presente Convenzione è favorire la continuità dell afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese con adeguate prospettive economiche e che possano provare la continuità aziendale, liquidità per contribuire a superare la fase di maggior difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili. c) La semplicità, la concretezza e la tempestività sono i fattori che devono orientare l individuazione delle modalità operative dell iniziativa. d) La Provincia prende atto di questo intento e si riserva di verificarne gli effetti nei prossimi mesi. Articolo 1 (Definizioni ) Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

2 - Banca o Banche : indica, singolarmente o collettivamente, le Banche di Credito Cooperativo operanti nella Provincia, disposte ad effettuare i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione. - Convenzione : indica il presente accordo relativo all utilizzo del Plafond, fermo restando quanto previsto all articolo 5 della Convenzione. - Finanziamento/i PMI : indica i finanziamenti di durata pari a 24 mesi e che saranno concessi dalle Banche, secondo quanto previsto nella presente Convenzione, alle PMI al fine di finanziare esigenze di incremento del capitale circolante. - Plafond : indica il plafond di cui al successivo art. 6, che complessivamente le Banche potranno utilizzare per la concessione dei Finanziamenti PMI. - Plafond Individuale : indica la porzione del Plafond che ciascuna Banca disposta ad effettuare i Finanziamenti di cui alla presente Convenzione può utilizzare per la concessione dei Finanziamenti in parola. - PMI : indica le imprese incluse famiglie produttrici (artigiani; altre famiglie produttrici), come determinate ai sensi delle Istruzioni della Banca d Italia relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica: Banca d Italia, aggiornamento settembre che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE). Articolo 2 (Scopo) 1. Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali le Banche procederanno alla stipula dei Contratti di Finanziamento PMI, sulla base di richieste (Allegato A) da presentare da parte delle PMI entro e non oltre il 31 dicembre La Federazione, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione. 3. La Provincia e la Federazione si impegnano a svolgere una campagna d informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti PMI di cui alla presente Convenzione. 2

3 Articolo 3 (I Finanziamenti PMI) 1. Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI verranno negoziati e determinati dalle Banche nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni da esaurirsi entro 45 giorni dalla richiesta, completa di ogni documento e dato occorrente - non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Provincia e dalla Federazione, che lasciano tali processi all esclusiva competenza e responsabilità delle Banche, le quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno l eventuale concessione del credito assumendosene il relativo rischio. 2. Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggiore chiarezza, gravano altresì esclusivamente sulle Banche tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo - gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo alla Banca dalla stipula dei Finanziamenti PMI. 3. Ciascuna Banca dovrà dare adeguata e diffusa pubblicità all iniziativa di cui alla presente Convenzione nelle proprie dipendenze e garantire l accesso alle richieste di finanziamento a tutte le PMI con sede legale su tutto il territorio di propria competenza, senza alcuna discriminazione. L eventuale diniego di concessione del credito ad una PMI dovrà essere comunicato per iscritto alle relative PMI. 4. In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti PMI verrà specificato che l operazione è stata realizzata con il contributo in conto interessi della Provincia, della quale sarà riprodotto il relativo logo nella pagina iniziale dell atto. Tale informazione circa il contributo in conto interessi verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere. 5. I contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI. 3

4 Articolo 4 (Caratteristiche dei Finanziamenti PMI e data di stipula) 1. L importo massimo finanziabile, sotto forma di mutuo chirografario, a favore di ciascuna PMI è pari ad euro (quarantamila). 2. L operazione salvo quanto precisato al successivo art. 5, 3 comma - sarà regolata al tasso fisso del 2,50% (due e mezzo per cento), di cui l 1,50% a carico della PMI e l 1% (uno per cento) a carico della Provincia. L aiuto sarà concesso nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti d importanza minore ( de minimis ). 3. Il finanziamento avrà la durata di 24 mesi, di cui 12 di preammortamento, rimborsabile mensilmente a partire dal 13 mese decorrente dalla data di stipula del contratto da far coincidere con l ultimo giorno del mese. 4. Non è prevista alcuna garanzia specifica a carico della Provincia. Le Banche potranno chiedere ove ritenuto strettamente necessario - alle imprese finanziate il rilascio di garanzie personali, rispetto alle quali effettueranno ogni valutazione in piena ed esclusiva autonomia. 5. Le Banche restano ovviamente facultate a concedere alle stesse PMI finanziamenti in forma diversa da quella prevista dalla presente Convenzione ovvero nella stessa forma, ma a differenti condizioni concordate con le imprese interessate, con l intesa che in tali casi la Provincia non riconoscerà alcun contributo in conto interessi. Art. 5 (Intervento della Provincia) 1. La Banca, successivamente all approvazione della richiesta di finanziamento PMI (Allegato A) e dopo la stipula del contratto, dovrà dare comunicazione di ciò, per il tramite della Federazione, alla Provincia, con indicazione dei dati tecnici e del codice fiscale del soggetto finanziato, necessari ai fini dell impegno del contributo, mediante l invio del modello di rendicontazione (Allegato B). 2. La Provincia, sulla base della rendicontazione annuale, effettuata dalla Federazione con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, mediante l invio del modello B1 (Allegato B1) 4

5 provvederà a riconoscere e liquidare i contributi in conto interessi a proprio carico. Il versamento verrà effettuato entro il 31 marzo dell anno successivo a quello di riferimento. 3. Ove la Provincia non riscontrasse la sussistenza, a favore della PMI, dei requisiti previsti per la concessione del contributo in conto interessi, il relativo onere cadrà direttamente a carico della PMI interessata, che sarà tenuta a corrisponderlo alla Banca in misura pari al doppio (2% invece dell originario 1%). Articolo 6 (Plafond) 1. Le Parti prendono atto che, avendo la Provincia subordinato il proprio intervento, al rispetto dei seguenti limiti: - Plafond non inferiore a euro e non superiore a euro ; - Plafond Individuale non inferiore a euro e non superiore a euro ; detti limiti sono stati rispettati sulla base delle adesioni preliminari comunicate dalle Banche alla Federazione. 2. In virtù di quanto sopra, il Plafond, determinato dalla somma dell ammontare dei Plafond Individuali, alla data di stipula della presente convenzione, risulta essere pari a euro Articolo 7 (Aspetti vari) 1. Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili. 2. Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la stipula ed esecuzione della presente Convenzione e dei Finanziamenti PMI e per l implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dai Finanziamenti PMI) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti. 3. A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri: 5

6 (i) se alla Federazione: Federazione Campana delle Banche di Credito Cooperativo Via G. S. De Crescenzo Salerno Telefax: 089/408225/ Alla cortese attenzione di : Franca Micucci Cecchi (fmicucci@federcampana.bcc.it-tel.089/408232). (ii) se alla Provincia: Provincia di Salerno Via Roma - Palazzo S. Agostino Salerno Telefax: 089/ Alla cortese attenzione di: Domenico Ranesi (domenico.ranesi@provincia.salerno.it) ovvero presso l indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare all altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso gli indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi. 4. Fermo restando quanto previsto dall articolo 1419 cod. civ., nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nelle presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione, così da pervenire nella misura possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti. 5. Gli allegati alla presente Convenzione che non siano stati completati alla data odierna, verranno concordati tra le Parti successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione in tempi brevi. 6

7 Articolo 8 (Legge regolatrice Foro competente) 1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. 2. Ogni eventuale controversia inerente alla presente Convenzione, alla sua validità, efficacia ed adempimento è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Salerno. Salerno, 10 maggio 2010 All. A Richiesta di Finanziamento PMI (Mod.A) All. B Modello di rendicontazione (Mod.B) All. B1 Modello di rendicontazione annuale (Mod.B1) 7

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