REGOLAMENTO D ISTITUTO

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2 Pagina 2 di 31 INDICE PREMESSA PATTO FORMATIVO DIRITTI E DOVERI REGOLE DI COMPORTAMENTO DI DISCIPLINA TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI ASSENZE AULE E SPAZI COMUNI ATTIVITA EXTRACURRICOLARI USCITE DIDATTICHE, VISITE GIUDATE, VIAGGI D ISTRUZIONE E STAGE ALL ESTERO ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI ORGANI ISTITUZIONALI

3 Pagina 3 di 31 PREMESSA La scuola promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Carta costituzionale; si propone quindi come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti, vengono favoriti e garantiti dal patto formativo nello spirito del quale ogni componente si impegna ad osservare e far osservare il presente regolamento. I valori democratici che regolano la vita della comunità si basano: sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione. sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione. nel ripudio di ogni barriera ideologica. sociale e culturale. In particolare definiamo la scuola come: luogo di formazione e di educazione mediante lo studio (...), comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue direzioni. La scuola quindi "fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente". Per la sua specifica natura di ambiente formativo, la comunità scolastica fonda la crescita umana, civile, culturale e professionale dei suoi componenti sui valori della consapevolezza, responsabilità, partecipazione. Sin dall inizio del suo curriculum lo studente è inserito in un percorso di crescita, teso a consolidare attitudini personali, senso di responsabilità, capacità di scelta e capacità di relazione nell ottica multiculturale tipica del nostro istituto. Alla fine del curriculum lo studente, anche attraverso le esperienze di stage proposte dall istituto, sia in Italia che all estero; avrà la possibilità di affrontare le problematiche relative all inserimento nel mondo del lavoro, alla scelta universitaria nonché alle occasioni di formazione, legate al territorio.

4 Pagina 4 di 31 PATTO FORMATIVO Approvato dal consiglio d istituto in data 07_04_2011 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti si stipula con l alunno e la sua famiglia il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale LA SCUOLA SI IMPEGNA A: - fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto dell identità di ciascuno studente; - offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, facilitando il processo di formazione di ciascuno studente; - offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; - favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti; - garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. LO STUDENTE SI IMPEGNA A: - prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; - rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi didattici, impegnandosi in modo responsabile nell esecuzione dei compiti richiesti; - accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti. LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: - valorizzare l istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; - rispettare l istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola; - discutere, presentare e condividere con i propri figli il piano dell offerta formativa e il patto educativo sottoscritto con l Istituzione scolastica.

5 Pagina 5 di 31 DIRITTI E DOVERI Art. 1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetta e valorizza, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno, aperta alla pluralità delle idee. Art. 2. Il diritto all apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuoverne il processo formativo (didattica per livelli, recupero, approfondimento, learning center). Art. 3. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola, in particolare: alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale a tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica. Art. 4 a. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai loro specifici bisogni. b. La Scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territoriali. c. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture. Art. 5 a. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. b. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell'informazione data. Art. 6 a. Le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. b. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie, ai sensi della 196/03 e successive modificazioni. c. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. d. Lo studente, al compimento del diciottesimo anno di età, deve essere informato sui diritti e i doveri che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire; il trattamento dei suoi dati e

6 Pagina 6 di 31 il passaggio di informazioni inerenti alla sua carriera scolastica può avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto, fatto salvo il diritto di chi ha l obbligo al mantenimento. Art. 7 a. Gli studenti, nel quadro del Piano dell Offerta Formativa, hanno diritto di proporre attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi. b. Il Comitato Studentesco esprime pareri sulle attività della scuola formulate nel Piano dell Offerta Formativa; a tal fine gli studenti, nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte. Art. 8 a. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può però dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. b. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. c. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Art. 9. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative, come singoli o come associazioni, secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni. Art. 10 a. Gli studenti del Marco Polo hanno diritto di accedere ai locali della scuola dalle ore 08,00 alle ore 19,00. b. Per usufruire delle strutture dell istituto in orario extrascolastico ed in periodi di pausa dell attività didattica ci si attiene al regolamento sulla scuola aperta. Art. 11 a. Gli studenti del Marco Polo hanno diritto di essere informati sul contenuto del Regolamento d Istituto. Un estratto di esso, oltre ad essere pubblicato nelle forme degli atti del Consiglio d Istituto, viene consegnato agli studenti all atto della prima iscrizione ed è esposto in ogni classe. b. I verbali delle decisioni dei Consigli di Classe, Collegio Docenti, Consiglio d Istituto sono disponibili in copia a richiesta dei singoli docenti, studenti o genitori, personale ATA, fatta salva la possibile natura riservata di tali atti.. c. La necessità di idonea informazione può essere assolta anche mediante pubblicazione sul sito dell Istituto. Art. 12. Gli studenti hanno diritto a costituire un comitato studentesco la cui convocazione è effettuata dal D.S.

7 Pagina 7 di 31 Art. 13. La scuola, onde favorire e garantire la libertà di espressione al di fuori di ogni strumentalizzazione politica, mette a disposizione degli studenti una bacheca nell'atrio della scuola. Il materiale deve essere visionato e approvato dalla dirigenza. Art. 14. I doveri tendono a garantire, nella quotidianità della vita scolastica, l'esistenza di un contesto consono all'attuazione del "patto formativo" e all'equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come espressione del senso di appartenenza ad un contesto comune di vita. Art. 15. Ogni componente la comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo; per il personale docente e non docente della scuola, sono giuridicamente definiti; per quanto riguarda gli studenti, essi vengono legalmente sanciti dal presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente. Art. 16. Per il rispetto del presente regolamento si fa riferimento al regolamento disciplinare. Art. 17. Tutte le componenti della scuola sono tenute al rispetto delle norme previste dal Regolamento d Istituto. Art. 18. In caso di emergenza, per danno imminente alla salute ed al patrimonio, il Dirigente Scolastico può emanare disposizioni anche in contraddizione con il presente regolamento.

8 Pagina 8 di 31 REGOLE DI COMPORTAMENTO Art. 1. a. Gli studenti devono avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. b. Gli studenti sono tenuti ad un comportamento corretto, responsabile e leale nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni. Art. 2. Sono considerati atti di bullismo, e come tali perseguiti anche a norma di legge, tutte le azioni continuative e persistenti che mirano, con prepotenze fisiche e/o verbali (modalità diretta) con dicerie sul conto della vittima (modalità indiretta), all esclusione dal gruppo dei pari, all isolamento, alla diffusione di calunnie e di pettegolezzi anche con modalità definite di cyberbullying. Art. 3 a. E' preciso dovere civico comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. b. Tale norma è, a maggior ragione, applicabile allo studente che si trova presso strutture diverse dal Marco Polo. Art. 4. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Art. 5. Ogni studente deve trovarsi in aula al proprio posto al suono della seconda campanella (ore 7.55). Alle ore 7.55 deve avere inizio la lezione. Art. 6. Lo studente può lasciare l'aula solo per motivi eccezionali e comunque con il permesso preventivo dell insegnante, nel corso della lezione, o con l autorizzazione del docente subentrante, nel cambio d ora. Art. 7. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento. Art. 8. In caso di segnale di evacuazione dell edificio, gli allievi eseguire con assoluta tempestività le disposizioni del piano di sgombero. Art. 9. Gli studenti sono tenuti ad un abbigliamento e ad un linguaggio adeguati all ambiente scolastico. Art. 10. A norma delle vigenti disposizioni di legge, non è consentito fumare nell intera area - interna o esterna - di pertinenza dell Istituto. Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge.

9 Pagina 9 di 31 Art. 11. Al momento dell ingresso nell istituto, i telefoni cellulari vanno spenti; è vietato utilizzare qualsiasi materiale non pertinente alle lezioni (I-pod, libri, giornali, materiale di altre discipline, ecc.); durante l intervallo lo studente può chiedere al docente di sorveglianza l autorizzazione all uso del cellulare esclusivamente per comunicare con la famiglia. Art. 12 a. È vietato, e sottoposto a sanzioni disciplinari, l uso di qualsiasi dispositivo idoneo a scattare foto, fare riprese filmate e/o del parlato, secondo la direttiva emanata dal ministero. b. E sanzionata la diffusione di materiale fotografico, filmato e/o parlato. c. Se il fatto costituisce reato, sarà avviata l azione penale nelle sedi competenti. Art. 13 a. Gli studenti che sono iscritti ad attività pomeridiane possono restare nell edificio scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni mattutine e l'inizio delle attività pomeridiane, comportandosi in modo responsabile e corretto anche nel caso in cui non fosse possibile organizzare la vigilanza da parte di adulti. In caso di comportamenti scorretti, può essere revocata l autorizzazione a fermarsi nell edificio scolastico in orario non curricolare e possono essere comminate delle sanzioni. b. Lo studente è tenuto ad avere sempre con sé la tessere di riconoscimento elettronico (badge) e il libretto personale.

10 Pagina 10 di 31 DISCIPLINARE Art. 1. a. Il mancato rispetto delle regole di comportamento, comporta un provvedimento disciplinare che deve essere caratterizzato dalla tempestività. b. Le sanzioni hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono sottostare alle norme di riservatezza e di tutela della dignità della persona. c. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all infrazione e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. e. Le infrazioni connesse al comportamento non possono influire sulla valutazione del profitto, ma solo sulla determinazione del voto di condotta assegnato del Consiglio di Classe in sede di scrutinio. f. Allo studente, nel caso di sospensione dalle lezioni, è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica o socialmente utili (sanzioni alternative). Art.2. Gli ambiti all interno dei quali si possono configurare le infrazioni disciplinari sono: a. irregolarità relative all obbligo di frequenza e comportamento scorretto nell adempimento dei doveri scolastici; b. mancanza di rispetto nei confronti delle persone c. inosservanza delle norme organizzative e di sicurezza e di tutela della salute previste da norme generali, dal regolamento d Istituto e/o dalle altre indicazioni comunque fornite; d. deterioramento o danneggiamento o sottrazione di strutture, macchinari, sussidi didattici e, in generale, di beni comuni o altrui, nonché dell ambiente scolastico. Art 3. II mancato rispetto dei doveri degli studenti indicati all'art. 3 del D.P.R. 249/98 è correlato alle seguenti sanzioni: a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art. 4 comma 1 D.P.R 249/98- come modificato dal D.P.R. 235/07 ), che sono adottate dal Dirigente Scolastico, sentito il Coordinatore di Classe o il singolo docente, si articolano in: 1. richiamo verbale 2. richiamo scritto o ammonizione sul libretto personale e/o sul registro di classe 3. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza e segnalazione alla famiglia 4. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, fino a un massimo di 2 giorni, e svolgimento di un'attività socialmente utile in orario non scolastico, con segnalazione alla famiglia. b. sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

11 Pagina 11 di per un periodo non superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio di classe e comminate ai sensi dell'art 4 comma 8, D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07). In caso di provvedimenti disciplinari di competenza del consiglio di classe, l organo collegiale opera nella composizione completa. 2. per un periodo superiore a 15 giorni, sono adottate dal Consiglio d'istituto e comminate ai sensi dell'art 4 comma 9 D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07). c. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico, sono adottate dal Consiglio d'istituto e comminate ai sensi art. 4 comma 9 bis D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07. d. Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio d'istituto e comminate ai sensi dell'art. 4 comma 9 bis e 9 ter D.P.R 249/98 (come modificato dal D.P.R. 235/07). Art. 4. a. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, di cui al successivo Art.5. b. Per conflitti che sorgano all interno della scuola in merito all applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, D.P.R , come modificato e integrato dal D.P.R. n. 235/2007, decide l Organo di garanzia di cui al successivo art. 5. c. Per i reclami prodotti per i motivi di cui al precedente comma b. si può presentare ricorso al direttore dell ufficio scolastico regionale che decide in via definitiva, sentito il parere dell organo di garanzia regionale. Art. 5. Organo di garanzia a) È istituito, ai sensi dell art. 5 comma 2 del D.P.R. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti), un ORGANO DI GARANZIA, al quale gli studenti e/o le loro famiglie possono presentare ricorso nel caso di sanzioni disciplinari. L Organo di garanzia è altresì competente a risolvere, su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, i conflitti interpretativi che sorgano in relazione ai Regolamenti di istituto. b) L Organo di garanzia è così costituito: tre docenti nominati dal Collegio dei Docenti; due studenti nominati dal Consiglio di Istituto; un genitore nominato dal Consiglio di Istituto. c) L Organo di garanzia dura in carica un anno scolastico. d) L Organo di garanzia è validamente costituito anche se non tutte le componenti hanno espresso i/il loro rappresentante/i, purché siano stati indicati almeno un docente ed almeno un alunno o un genitore. e) Tutti i componenti devono astenersi dalla partecipazione all Organo di garanzia se le sanzioni impugnate riguardano alunni a loro legati da vincolo di parentela o di affinità o se appartengono ad una propria classe se docenti-, alla propria classe se alunno-, alla classe

12 Pagina 12 di 31 del/la proprio/a figlio/a se genitore. Il Dirigente, in caso di assenza dei membri nella prima riunione, procede ad una nuova convocazione. f) L Organo di garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte da chi propone il reclamo o dall Amministrazione. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. g) Se l Organismo di garanzia non si esprime entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, il provvedimento si intende confermato. Art. 6 a. Chi provoca perdite o danneggiamenti è tenuto al risarcimento, salvo maggiori sanzioni penali. b. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento spetterà a tutti coloro che hanno utilizzato la struttura e i materiali danneggiati, secondo le modalità previste dal regolamento.

13 Pagina 13 di 31 TABELLE INFRAZIONI DISCIPLINARI Si forniscono alcuni riferimenti delle infrazioni più diffuse, o comunque da rilevare e sanzionare con particolare attenzione, non volendo né potendo proporre una casistica esaustiva. TABELLA A infrazioni disciplinari non gravi (sanzione: AMMONIZIONE) IRREGOLARITÀ NELL OBBLIGO DI FREQUENZA E NEL COMPORTAMENTO MANCANZA DI RISPETTO DEGLI ALTRI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE O DELL AMBIENTE SCOLASTICO Assenza non giustificata al rientro a scuola Uscite anticipate e/o ingressi posticipati ripetuti e non supportati da valide motivazioni. II^ Dimenticanza del badge e/o libretto Fumare nella area di pertinenza dell Istituto Uso in classe di materiale non pertinente alla lezione che si sta svolgendo Ammonizione Ammonizione Ammonizione Ammonizione e ammenda prevista dalla Legge Ammonizione e ritiro temporaneo del bene Docente Docente Docente Docente Docente Uso del PC per motivi personali Ammonizione Docente Utilizzo scorretto di strutture e Ammonizione macchinari Docente Copiare o scaricare file protetti Ammonizione Docente Comportamento sleale nei confronti dei docenti Ammonizione Docente Interruzione continua delle lezioni Ammonizione Docente Insulti e termini volgari Ammonizione Docente Abbigliamento e/o linguaggio non adeguati Ammonizione Docente Prese in giro episodiche, uso di atti o parole non corretti che tendano a creare situazioni di emarginazione Ammonizione Docente Violazione involontaria dei Ammonizione regolamenti di laboratorio e degli Docente spazi attrezzati Non rispetto del materiale altrui Ammonizione Docente Deteriorare o rimuovere le indicazioni di sicurezza Ammonizione Docente La reiterazione delle esemplificazioni sopra riportate o di altri comportamenti già sanzionati, comporterà ovviamente la sospensione

14 Pagina 14 di 31 TABELLA B infrazioni disciplinari gravi (sanzione: SOSPENSIONE) IRREGOLARITÀ NELL OBBLIGO DI FREQUENZA E NEL COMPORTAMENTO MANCANZA DI RISPETTO DEGLI ALTRI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA DANNEGGIAMENTO DELLE STRUTTURE O DELL AMBIENTE SCOLASTICO Falsificazione della firma dei genitori o manomissione della giustificazione Sospensione Dirigente scolastico III^ Dimenticanza del badge e/o libretto Sospensione con obbligo di frequenza Dirigente scolastico Allontanamento arbitrario dall Istituto Sospensione Dirigente scolastico Introduzione nella scuola di alcolici e/o Consiglio di classe / Sospensione droghe Consiglio d Istituto Compimento di fatti che costituiscono reato Sospensione Consiglio di classe / Consiglio d Istituto Comportamento scorretto, non responsabile e sleale nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni Uso in classe del cellulare Utilizzo del cellulare per scopi diversi dalla comunicazione che ledono la dignità altrui Sospensione Sospensione di un giorno con obbligo di frequenza Sospensione Compimento di fatti che costituiscono reato Sospensione Ricorso alla violenza all interno di una discussione Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui Furto Propaganda e divulgazione di idee e simboli volti alla discriminazione Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati Danneggiamento o sottrazione di strutture e/o attrezzature Sospensione Sospensione Sospensione Sospensione Sospensione Sospensione Dirigente scolastico / Consiglio di classe Dirigente scolastico Dirigente scolastico/ Consiglio di classe Consiglio di classe / Consiglio d Istituto Dirigente scolastico / Consiglio di classe Dirigente scolastico / Consiglio di classe Consiglio di classe / Consiglio d Istituto Consiglio di classe Dirigente scolastico / Consiglio di classe Dirigente scolastico/ Consiglio di classe

15 Pagina 15 di 31 ASSENZE Art. 1. La frequenza regolare alle lezioni e alle esercitazioni nonché alle attività di recupero pomeridiane è obbligatoria. Art. 2 a. Le assenze superiori ai 5 giorni per motivi di salute con relativo certificato medico attestante la possibilità della riammissione a scuola, sono giustificate dalla dirigenza. b. Le assenze per motivi di famiglia, superiori ai 5 giorni, debbono essere comunicate dalla famiglia. c. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante il libretto personale. d. Nel caso di studenti minorenni, la giustificazione deve essere firmata dal genitore che ha apposto la firma sul libretto dinnanzi al personale della scuola. Art. 3 a. Solo per cause di forza maggiore (per es. ritardo del mezzo di trasporto), è consentito l accesso entro il termine massimo di 10 minuti dopo il suono della prima campanella: il ritardo deve comunque essere giustificato. b. In caso di ritardo superiore ai 10 minuti, l'alunno deve aspettare l'inizio della seconda ora per entrare in classe con obbligo di giustificare il giorno successivo. c. L'entrata dopo la seconda ora di lezione è consentita solo in casi eccezionali e la famiglia deve avvisare la scuola. Art. 4 a. Nessuno studente è autorizzato a lasciare l istituto anticipatamente. b. Le richieste di uscita anticipata vanno presentate alla dirigenza all'inizio delle lezioni. c. L'uscita anticipata può essere richiesta solo per l'ultima ora di lezione. d. Sono prese in esame richieste di uscita anticipata per più di un'ora di lezione solo in presenza di gravi motivi valutati dalla dirigenza. Art. 5 a. L'alunno minorenne, che per un motivo urgente deve allontanarsi dalla scuola prima della fine delle lezioni, deve essere preso in custodia da un genitore o da persona da questi espressamente delegata. b. Gli alunni maggiorenni possono uscire da scuola autonomamente, tuttavia la dirigenza si riserva di avvisare, in taluni casi, le famiglie. Art. 6 a. Quando uno studente termina il libretto personale deve effettuare un versamento della quota prevista per il rilascio di quello nuovo e consegnare in segretaria quello esaurito. b. Lo smarrimento del libretto deve essere comunicato alla segreteria didattica, che provvederà al rilascio del nuovo secondo le modalità sopra indicate. c. Sul nuovo libretto, saranno riportate eventuali assenze e/o ritardi non giustificati.

16 Pagina 16 di 31 Art. 7. Quando lo studente giustifica la quinta assenza o il quinto ritardo, deve consegnare il libretto alla dirigenza che procederà alle opportune verifiche. Art. 8 a. Le assenze non giustificano la mancata preparazione. b. La mancata preparazione deve essere recuperata secondo le disposizioni impartite dal docente interessato. Art. 9. Se l assenza coincide con una prova, il recupero della stessa viene effettuato nei modi e nei tempi determinati dal docente stesso. Art. 10. Il D.S. o un suo delegato ha facoltà di richiedere agli interessati, o ai loro genitori, ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza. Art. 11. Assenze, uscite e ritardi numerosi e metodici costituiscono una mancanza disciplinare, sanzionata nei modi previsti dal regolamento di disciplina, di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell'attribuzione del voto di condotta. Art. 12. Le assenze collettive immotivate vengono considerate di particolare gravità poiché violano il diritto/dovere all apprendimento e impediscono il processo educativo e formativo, pertanto restano non giustificate con le conseguenze previste dal Regolamento. In tali casi il Dirigente si riserva di adottare adeguati provvedimenti disciplinari. Art. 13 a. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente ed ATA la scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti non possano entrare nell istituto o vengano mandati a casa prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurarne la vigilanza. b. La dirigenza comunica nel modo più tempestivo possibile l eventualità dello sciopero. Art. 14 a. Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, possono scegliere tra le attività previste dalla legge. La dirigenza assicura la sorveglianza degli studenti che scelgono di rimanere a scuola. b. Se la lezione di religione è collocata alla prima o all'ultima ora di lezione, gli studenti hanno la possibilità di ottenere un permesso permanente di entrata posticipata o uscita anticipata. c. Gli studenti che scelgono di uscire non sono autorizzati a rimanere nell edificio scolastico.

17 Pagina 17 di 31 AULE E SPAZI COMUNI Art. 1. Gli allievi devono accedere alla propria aula ordinatamente ed attendere l insegnante. Art. 2. Le aule sono affidate al senso di responsabilità dei gruppi classe che le occupano. Art. 3. È vietato l uso del PC in classe per chattare, scaricare file protetti dalle disposizioni di legge su copyright e software e per qualsiasi altro uso personale. Art. 4. Solo dopo essere stati autorizzati, due allievi possono recarsi a prelevare le apparecchiature audiovisive poste su apposito carrello, la manovra del carrello deve avvenire con la dovuta prudenza. L utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, ed ogni altra strumentazione, è riservato esclusivamente a scopi didattici. Art. 5 a. È fatto divieto agli studenti di accedere agli spazi esterni (giardino retrostante) senza la supervisione di un insegnante, anche durante le pause didattiche. Non è consentito svolgere giochi di squadra, o comunque attività che comportino un qualsiasi rischio per l incolumità fisica. b. E vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni. BIBLIOTECA Art. 6. La Biblioteca è di proprietà della Scuola e ha lo scopo di favorire studi e ricerche di docenti e studenti. Non è permesso trattenersi in Biblioteca, se non per ragioni esclusivamente di studio Art. 7. E' aperta nei giorni feriali, con orario e modalità stabilite dal Dirigente Scolastico in accordo con il referente, e, di anno in anno, ne sarà dato avviso all'utenza. Art. 8 a. Chi smarrisce o non abbia più la possibilità di restituire un libro ricevuto in prestito è tenuto a rifondere la Biblioteca di una nuova copia. b. Nessun alunno potrà lasciare la sede di lettura se non ha restituito i volumi in consultazione. c. Nessuno studente potrà prelevare dalla Biblioteca più di due volumi per volta. d. La durata del prestito dei libri è di 30 (trenta) giorni.

18 Pagina 18 di 31 LABORATORI DI INFORMATICA Art. 9 a. Nessuno può installare, copiare o chiedere in prestito programmi o file protetti dalle disposizioni di legge sul software. b. È cura dei singoli docenti vigilare affinché la disposizione sia rispettata. Art. 10 a. I file vanno salvati sul disco di rete all interno della cartella intestata all utente. b. I file non registrati, come sopra esplicitato, vengono rimossi. In caso di necessità richiedere i supporti removibili al responsabile del laboratorio. c. Gli studenti non possono cambiare le configurazioni di qualsivoglia sistema operativo (per esempio windows) e di altri programmi, o selezionare applicazioni non visualizzate da icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente. Art. 11. Gli allievi devono avvisare immediatamente l insegnante di ogni anomalia riscontrata sulle apparecchiature e nei programmi. Art. 12 a. Al termine del proprio lavoro ogni utente deve disconnettere il pc. b. Il docente dell ultima ora è responsabile dello spegnimento delle macchine. LABORATORIO LINGUISTICO Art. 13 a. Ogni docente verifica che gli studenti lascino in ordine l aula. b. Al termine della lezione il docente deve preoccuparsi dello spegnimento del laboratorio. c. Il docente che evidenzia difetti di utilizzo deve segnalarlo al responsabile del laboratorio: in ogni caso deve evidenziare sul registro delle presenze eventuali guasti, mancanze, difetti, affinché i colleghi possano predisporre la propria attività. LABORATORIO DI SCIENZE Art. 14 a. Gli allievi non devono manovrare apparecchiature e operare con il becco bunsen se non esplicitamente autorizzati dall insegnante. b. L insegnante prima di alimentare le apparecchiature, o di far affluire il gas, effettua un ispezione a vista. Art. 15 a. Nessuno è autorizzato a prelevare materiale senza informarne il responsabile o l assistente tecnico. Al termine di ogni esperienza, il materiale utilizzato va riposto dall assistente tecnico.

19 Pagina 19 di 31 b. Gli strumenti elettrici non devono restare a lungo sotto tensione: pertanto la corrente deve essere tolta al termine di ogni lezione, ed anche i rubinetti dell acqua e del gas devono essere chiusi al termine dell uso. PALESTRE Art. 16. Ogni docente risponde dell uso del materiale e delle attrezzature nelle sue ore di lezione, cura direttamente l uso degli attrezzi da parte degli alunni e verifica che ogni attrezzo sia disposto ordinatamente negli appositi spazi prima che le classi lascino la palestra. Art. 17 a. Tutti coloro che usufruiscono della palestra devono indossare scarpe da ginnastica riservate esclusivamente all uso in palestra. b. L obbligo di indossare scarpe da ginnastica vale anche quando la palestra è utilizzata in orario extrascolastico. Art. 18. Gli spogliatoi e i locali annessi alla palestra non sono custoditi, pertanto l Istituto non risponde di eventuali furti, danni o smarrimento di oggetti lasciati incustoditi dagli studenti; gli effetti personali possono essere depositati negli armadietti o consegnati al docente. Art. 19. In caso di infortunio durante le ore di lezione, o durante attività integrative pomeridiane, lo studente coinvolto deve dare immediata comunicazione dell accaduto al docente, che provvede alle opportune segnalazioni.

20 Pagina 20 di 31 ATTIVITA EXTRACURRICOLARI Art. 1 a. Le attività complementari tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie e si inseriscono negli obiettivi formativi del nostro istituto. b. La partecipazione alle attività può essere considerata dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente per l attribuzione dei crediti scolastici e/o formativi. Art. 2. Le iniziative sono finalizzate a offrire ai giovani attività extracurricolari per la crescita umana e civile; le opportunità, per un proficuo utilizzo del tempo libero, sono attivate tenendo conto delle esigenze espresse dall utenze e delle opportunità esistenti nel territorio. Art. 3 a. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orario extracurricolari. b. Le attività integrative possono essere programmate e condotte in presenza di insegnanti o di terzi, previa la stipula di una convenzione tra la scuola e l'ente o persona interessata.. Art. 4. Tutte le attività organizzate dall istituto sulla base di progetti educativi sono considerate attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli relativi all ordinaria copertura assicurativa. Art. 5 a. Le iniziative complementari e integrative devono essere presentate al Dirigente Scolastico per la deliberazione da parte del Consiglio d Istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il Collegio docenti, la coerenza con le finalità formative della scuola. b. Le iniziative possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche. Art. 6. Tutte le proposte debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio, ma anche provenienti da contributi volontari. Art. 7. Le iniziative di cui al presente regolamento possono essere sospese, in caso di necessità, dal Dirigente Scolastico. Art. 8. Le attività di studio e approfondimento in orario pomeridiano, richieste da gruppi di studenti, possono svolgersi sotto la sorveglianza del personale in servizio, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Art. 9. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti nell ordinamento giuridico italiano.

21 Pagina 21 di 31 USCITE DIDATTICHE, VISITE GIUDATE, VIAGGI D ISTRUZIONE E STAGE ALL ESTERO Art. 1. La scuola promuove gli scambi culturali con l'estero come occasione di attività formativa e culturale. Essi costituiscono parte integrante della programmazione educativa della scuola e di quella didattica. La scuola, nel programmare lo scambio, persegue finalità di educazione interculturale e di promozione dello studio della lingua del paese visitato Art. 2. Gli scambi devono coinvolgere quanto più possibile intere classi, e comunque solo se le adesioni raggiungono almeno i 2/3 dei frequentanti. Art. 3. Possono partecipare alle uscite, ai viaggi, agli stage/scambi in Italia e all estero, gli studenti che hanno dimostrato un atteggiamento adeguato alla vita nella comunità scolastiche e che hanno, quindi, ottenuto un voto in condotta superiore al 7. Art. 4 a. La scelta degli insegnanti accompagnatori è coerente con gli obiettivi didattici individuati dal Consiglio di Classe; almeno uno di loro deve appartenere ad un area disciplinare significativa per la realizzazione del progetto. b. Per gli stage all estero, nel caso in cui non sono reperibili docenti del Consiglio di Classe, si ricorre a docenti resisi disponibili, con priorità per chi ha insegnato nella classe negli anni precedenti. Art. 5. Gli insegnanti che hanno già partecipato, durante lo stesso anno scolastico, ad iniziative all estero o in Italia non possono accompagnare le classi ad uscite di più giorni. Art. 6. Gli studenti che non partecipano alle attività in oggetto devono essere presenti a scuola. In ogni caso l assenza deve essere giustificata. Art. 7. L organizzazione può essere curata direttamente dall istituto o tramite agenzia. Non può essere comunque realizzata alcuna attività esterna all istituto senza le relative garanzie assicurative previste dalle norme vigenti. Art. 8. L obbligo di sorveglianza da parte dei docenti termina con il rientro presso l Istituto o il luogo fissato per il ritorno e comunque perdura solo fino all orario previsto dal programma comunicato ai genitori, i quali devono recarsi per tempo al punto di ritrovo per prelevare i propri figli. USCITE DI PIÙ GIORNI Art. 9 a. Sono uscite didattiche quelle che si effettuano nell'orario scolastico. b. Sono visite guidate quelle effettuate oltre l orario scolastico antimeridiano, ma nell arco della giornata. c. I viaggi di istruzione sono della durata di più giorni.

22 Pagina 22 di 31 d. Tutte queste attività rientrano nella programmazione del consiglio di classe. Art. 10. Su indicazione del Collegio dei docenti le seguenti classi possono effettuare più giorni di uscita: Classi prime e seconde: tre visite guidate, classi prime un viaggio d istruzione in Italia di 2 giorni, per le classi seconde; si possono effettuare escursioni oltre confine solo per la durata della visita, con pernottamento in Italia; vacanze studio nel periodo estivo; uno scambio con una scuola in territorio italiano. Classi terze: un viaggio di istruzione della durata massima di 3 giorni in Italia; in alternativa uno scambio culturale. Classi quarte: stage linguistico all estero per la prima e la seconda lingua straniera o scambio con l'estero; per le classi ITER, un "viaggio di istruzione" della durata massima di 3 giorni solo se proposto da professori e con finalità professionalizzanti. Classi quinte: una "visita guidata" o settimane di studio all'estero; lo stage linguistico e/o aziendale all'estero può essere di quindici giorni se una delle settimane è collocata in periodi di sospensione dell'attività didattica. Art. 11 a. E' previsto lo scambio di ospitalità tra studenti; tra gli insegnanti solo se consenzienti. b. Nel caso non sussista tale consenso è garantita la sistemazione alberghiera. c. Al fine di consentire l'attuazione del massimo numero di scambi culturali, è necessario contenere l'onere finanziario a carico dell'istituto. Vanno pertanto rigorosamente rispettate le seguenti modalità organizzative: d. la sistemazione alberghiera degli insegnanti garantisce agli stessi il trattamento di mezza pensione con il rimborso di ¼ della diaria giornaliera e. ogni aspetto organizzativo che prevede un impegno di spesa (viaggio, albergo, noleggio autobus, guide, ecc.) deve essere gestito dall'amministrazione dell'istituto. f. Gli alunni ospitati vanno inseriti nelle classi secondo criteri che tengono conto dell'esigenza della scuola e loro interessi. Art. 12. I proponenti le attività dovranno tener conto dell efficacia formativa e del contenimento della spesa per favorire la partecipazione degli studenti. USCITE DI UN GIORNO Art. 13. Il Consiglio di Classe propone l effettuazione delle visite e indica i docenti accompagnatori privilegiando, se possibile, i docenti delle discipline oggetto della visita. Art. 14. Nel caso di visite non programmabili all inizio dell anno scolastico, il docente proponente può presentare richiesta in qualsiasi momento dell anno.

23 Pagina 23 di 31 USCITE SULLA NEVE Art. 15. Anche in queste occasioni, gli studenti sono tenuti al delle regole di buona educazione. Art. 16. Il docente deve spiegare e pretendere il rispetto delle regole di comportamento stabilite dalla Federazione Italiana Sci. SOGGIORNI ALL ESTERO Art. 17. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti, nelle parole e negli atti, offensiva della persona e del ruolo professionale di chi appartiene ad un diverso ambiente formativo e/o culturale. Art. 18 a. Durante il viaggio, gli studenti devono tenere un comportamento adeguato ai luoghi di ritrovo e nei mezzi di trasporto utilizzati. Nella fattispecie: b. Gli studenti devono rispettare con estrema puntualità gli orari di convocazione stabiliti. c. Gli studenti sono tenuti a portare con sé tutti i documenti richiesti e ad averne molta cura. Art. 19 a. Gli studenti devono rispettare il programma di viaggio e trasmetterlo alla famiglia o istituto ospitanti. b. Eventuali attività proposte allo studente dalla famiglia o dall istituto ospitanti possono essere effettuate solo con il consenso del docente accompagnatore. Art. 20 a. Gli alunni, poiché si inseriscono in un contesto culturale diverso dal proprio, devono assumere un atteggiamento di elasticità che favorisce la relazione con i membri della famiglia o istituto ospitanti. b. E di fondamentale importanza il rispetto di regole e abitudini, anche orarie, proprie del luogo di soggiorno. se non accompagnati. In Germania gli studenti minorenni non possono circolare da soli, dopo le ore secondo la normativa vigente. c. Eventuali situazioni di disagio riscontrate dagli alunni devono essere immediatamente comunicate al docente accompagnatore. Art. 21. Gli studenti devono rispettare le norme organizzative dell'istituto di accoglienza, per non ostacolare il regolare svolgimento delle attività. Art. 22. Gli studenti devono riferire ai docenti accompagnatori variazioni nelle attività programmate e/o allontanamenti non previsti, anche se proposti da famiglie o strutture ospitanti.

24 Pagina 24 di 31 Art. 23. Eventuali infrazioni sono sanzionate secondo il Regolamento di disciplina. Nel caso di danni patrimoniali causati da comportamenti non consoni, lo studente è tenuto al risarcimento. TABELLA C INFRAZIONI DISCIPLINARI COMPIUTE ALL ESTERO FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO RISPETTO DEGLI ALTRI Assenze non giustificate alle lezioni Ritardi o uscite anticipate senza giustificazione Mancato rispetto degli orari di convocazione Mancato rispetto delle le norme organizzative dell istituto di accoglienza Uso del cellulare o di qualsiasi altro materiale non pertinente nel corso delle attività nel corso delle attività Mancata cura dei documenti necessari per il soggiorno Mancato rispetto degli orari di rientro in famiglia o in istituto Danneggiamento delle strutture ospitanti Uso del cellulare nel corso delle attività, anche extrascolastiche, nonostante precedenti richiami Allontanamento senza preavviso al docente Condotta offensiva nei confronti di persone che appartengono ad un diverso ambiente culturale Offese a persone e ruoli professionali del personale delle scuole Comportamenti violenti e/o discriminanti che offendono la dignità delle persone Comportamenti che mettono a repentaglio la propria e/o l altrui incolumità Comportamenti che costituiscono reato Divieto di una o più uscite serali Comunicazione al DS e alla famiglia Ammonizione scritta Ammonizione scritta e divieto di una o più uscite serali Comunicazione al DS e alla famiglia Ammonizione e divieto di una o più uscite serali Rimpatrio a proprie spese

25 Pagina 25 di 31 ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI Art. 1. Gli studenti e i genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Art. 2. Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di partecipazione democratica per l approfondimento dei problemi della scuola e della società, pertanto sono per gli studenti occasione formativa. Art. 3. I docenti incaricati dal Dirigente scolastico hanno l obbligo di presenziare all assemblea e di rilevare le assenze e/o i ritardi. COMITATO STUDENTESCO Art. 4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe compongono il comitato studentesco di istituto. Art. 5 a. Il comitato studentesco adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori ed esprime un gruppo di gestione coordinato da uno studente maggiorenne. b. Le riunioni del comitato studentesco dovrebbero tenersi di norma fuori dall'orario delle lezioni. Art. 6. Il comitato studentesco, per essere riconosciuto, deve riunirsi in assemblea e nominare presidente, vice-presidente e segretario. Art. 7. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte al Consiglio d istituto. ASSEMBLEE DEI GENITORI Art. 8 a. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto. b. I rappresentanti dei genitori compongono il comitato dei genitori dell'istituto. Art. 9 a. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio d istituto. b. All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e i docenti, rispettivamente della classe o dell'istituto.

26 Pagina 26 di 31 ASSEMBLEA DI ISTITUTO Art. 10 a. L Assemblea d Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il dieci per cento degli studenti. b. La data di convocazione e l ordine del giorno devono essere comunicati alla dirigenza almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell Assemblea. c. Le assemblee di istituto non possono essere richieste nell ultimo e nel primo mese di scuola Art. 11 a. L Assemblea di Istituto deve essere adeguatamente preparata ed organizzata, vi possono partecipare esperti esterni e possono essere impiegati sussidi audiovisivi. b. La presenza di esperti esterni deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico. Art. 12. L assemblea può articolarsi per biennio e triennio. In tali casi viene effettuata in giorni diversi. Art. 13. Durante l Assemblea, i docenti in servizio e non impegnati in classe sono incaricati della sorveglianza secondo un incarico ricevuto dal dirigente scolastico. Quando rilevano condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, lo comunicano al Dirigente scolastico, che può sospendere l Assemblea e far riprendere le lezioni. Art. 14. L assemblea è considerata attività didattica a tutti gli effetti, pertanto gli studenti che non vi partecipano hanno l obbligo di portare la relativa giustificazione. ASSEMBLEE DI CLASSE Art. 15 a. L Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti, o dalla maggioranza degli studenti della classe. b. L Assemblea di classe ha una durata massima di due ore mensili. Art. 16. La richiesta di convocazione dell Assemblea va presentata in vicepresidenza almeno cinque giorni prima dello svolgimento e deve riportare la firma d assenso dei docenti in servizio nelle ore previste per l assemblea.. Art. 17. Dell Assemblea va redatto apposito verbale; il mancato invio alla dirigenza preclude la possibilità di richiedere altra assemblea. Art. 18. Durante lo svolgimento dell assemblea di classe, il docente in servizio può presenziare e, comunque, garantire la dovuta sorveglianza; se rileva condizioni che non consentono il corretto svolgimento dei lavori, può chiedere l intervento della Presidenza, per la sospensione dell Assemblea e la ripresa delle lezioni; può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

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