Skylife G.m.b.H. - Salmstrasse, Klaghenfurt - A ATU FN: g skylifegmbh@gmail.com Faxen
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- Jacopo Castellani
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1 Principi giuridici afferenti la conformità dell attività degli esercenti commerciali in relazione ai servizi di giochi promozionali, connessi a operazioni e concorsi a premi, richiesti dagli utenti tramite postazioni (totem) site presso gli esercizi commerciali. Copia ultima circolare AAMS (marzo 2014); Copia perizia asseverata, presso Tribunale di Modena, 3 dicembre 2013, Dott. Ing. Silvano Bartolini, dell Ordine degli Ingegneri di Bologna, ivi iscritto con n. 3089; consulente tecnico di varie Procure della Repubblica per il settore delle macchine elettroniche e del settore dell intrattenimento; Copia licenza / autorizzazione dello stato membro di provenienza dei servizi; Copia Modello afferente la comunicazione di svolgimento operazione a premi; Copia Modello afferente la comunicazione di svolgimento concorso a premi; Copia provvedimento dissequestro e archiviazione AAMS Regione Puglia Bari del ; Copia provvedimento dissequestro e archiviazione AAMS Regione Puglia Bari del ; Copia Sentenza Tribunale Ascoli Piceno, sez. dist. S.Benedetto del Tronto; Copia ordinanza Tribunale di Prato; Copia dissequestro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia; Copia sentenza Corte di Appello di Trento; Copia sentenza Tribunale di Torino; Copia circolare Aams; Copia notizia ANSA, Terza Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione; Dichiarazione del gestore. Skylife G.m.b.H. - Salmstrasse, Klaghenfurt - A ATU FN: g skylifegmbh@gmail.com Faxen
2 La questione riguarda i giochi, a cui gli utenti accedono presso esercizi commerciali utilizzando postazioni internet (personal computer o totem) che ivi si trovano. La normativa vigente (commi 6 e 7 dell art. 110 TULPS) sanziona l impiego di queste postazioni internet quando le stesse permettono l accesso a giochi da cui derivano vincite in denaro, prevedendo peraltro che deve trattarsi di giochi qualificabili come da intrattenimento (il tipico esempio è la slot machine o similare). Semplici computers o totem, che permettono la navigazione in internet, limitata a siti autorizzati e presenti nella vetrina (Home Page) del PC Touch Screen o Totem, nulla hanno a che fare con i predetti giochi da intrattenimento, bensì solo con giochi promozionali, gli unici giochi ivi proposti, unitamente ai numerosi normali servizi di ricarica, e del tutto leciti. Tali sistemi ed i giochi promozionali sono inoltre direttamente connessi ad operazioni e concorsi a premi, nel rispetto delle normative vigenti in materia. I Promotional Games, e cioè i giochi promozionali, sono del tutto legittimi e leciti, in quanto previsti dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 8 luglio 2000, n. 31, dedicata al Commercio Elettronico. Il Commercio Elettronico, peraltro, costituisce attività già contemplata e promossa dall Ordinamento Italiano con decreto legislativo , n.114, segnatamente all art.21. Ebbene, la Direttiva specifica che l esclusione dei giochi d azzardo dalla stessa riguarda soltanto i giochi di fortuna, le lotterie e le scommesse, che comportano una posta pecuniaria, non riferendosi a gare promozionali o giochi aventi l obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi, ed in cui gli eventuali punteggi occorrano unicamente ad acquistare i beni o servizi promossi. Il punteggio conseguenza del gioco (punti vinti giocando) serve cioè per acquistare gli stessi, quali sono appunto le ricariche telefoniche e tutti gli altri prodotti e servizi presenti nella home-page del PC Touch Screen o del Totem. La questione è stata in varie occasioni trattata da AAMS attraverso propri Decreti e Circolari. Le ultime indicazioni di AAMS in merito sono quelle contenute nella circolare reg. uff del 6 marzo 2014, qui allegata. AAMS qui indica i numerosi requisiti che, a suo dire, i sistemi in questione devono avere per essere considerati conformi alle normative vigenti. Per analizzare preliminarmente il sistema nel dettaglio, si dispone di perizia asseverata, del Dott. Ing. Silvano Bartolini, dell Ordine degli Ingegneri di Bologna, ivi iscritto con n. 3089, noto consulente tecnico di varie Procure della Repubblica per il settore delle macchine elettroniche e del settore dell intrattenimento. Attraverso tale perizia - asseverata giusto giuramento, presso il Tribunale di Modena, verbale del 3 dicembre 2013, ivi accluso - il predetto professionista ha dettagliatamente descritto il sistema in questione, sia sotto il profilo tecnico che delle sue finalità, confermando che il fine del sistema medesimo è quello di fornire servizi di ricarica; commercializzare prodotti on-line; fornire servizi di svago, con scopo solo promozionale. Tutto con connessione dell intero sistema ad operazioni a premio ed a concorso a premi. Queste tipologia di apparecchi conferma la perizia consentono cioè, a fronte dei servizi richiesti dagli utenti (ricariche e giochi meramente promozionali), di acculare punti (esattamente come quelli che si accumulano nei supermercati, a fronte di una certa spesa, per poi richiedere ed ottenere, maturato un certo numero di punti, un determinato prodotto o servizio, promosso su catalogo). Tali punti possono essere impiegati per partecipare alla operazione a premi cd. Never Lose, scegliendo il premio messo a disposizione per quel punteggio; oppure di provvedere a ricariche varie (ad es. telefoniche); oppure di svagarsi con giochi, meramente promozionali (da cui potrebbe derivare anche la vincita, non di denaro, ma solo di ulteriori punti, da usare come sopra descritto). Si osserva che, in ogni caso, anche qualora il gioco promozionale non abbia portato alla vincita di punti (da impiegare come sopra descritto), vengono comunque attribuiti all utente i ccdd. punti di consolazione, proporzionali al valore dei punti spesi per il gioco medesimo e coerentemente con lo scopo meramente promozionale dell intero sistema. La predetta relazione tecnica (perizia asseverata) esclude pertanto espressamente che il sistema in questione abbia ad oggetto giochi d azzardo, tra l altro, non avvenendo, in nessun caso, pagamenti di premi in denaro contante. La perizia conferma altresì che il sistema non permette navigazione libera in internet, essendo solo abilitato all accesso ai siti dei predetti servizi. La perizia conferma quindi l idoneità e la liceità dell intero sistema proprio ed in relazione alle ultime indicazioni della stessa AAMS (predetta circolare reg. uff del 6 marzo 2014, qui allegata). AAMS, infatti, come premesso, indica i numerosi requisiti che, a suo dire, i sistemi in questione devono avere per essere considerati conformi alle normative vigenti. Tali requisiti, proprio come accertato dalla allegata perizia tecnica, si possono intendere come tutti presenti nel sistema in questione e sono i seguenti: - il sistema e la piattaforma di gioco di cui alla Direttiva Europea 2000/31/CE, recepita dal D.Lgs. 70/2003, devono disporre di invio di specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di giochi promozionali e delle condizioni di partecipazione; di autorizzazione dello stato membro di provenienza dei servizi; della reale promozione di un bene o di un servizio dalla società di informazione; della esclusione dal gioco promozionale delle attività rivolte a promozionare solo il gioco. Si tratta di requisiti tutti oggettivi ed immediatamente evincibili dal sistema. Si veda, in merito, l informativa resa sul totem non appena si clicca sull icona dedicata al gioco promozionale, e ciò anche in merito alle condi-
3 zioni di partecipazione, ed al fatto che si tratta di gioco promozionale. Si veda anche l effettiva e concreta promozione di un bene o di un servizio (es. ricariche telefoniche), non volti a promozionare il (o comunque solo il) gioco. Anche il requisito formale specifico dell autorizzazione dello Stato membro di provenienza dei servizi (licenza) è evidentemente oggettivamente assolto, soprattutto alla luce della licenza qui allegata; - la conformità delle attività promozionali (come sopra regolate) anche al DPR n. 430/2001, dovendosi trattare, per essere lecite, di manifestazioni a premio, che devono essere a titolo gratuito. Tale conformità al DPR in questione prevede la trasmissione telematica al Ministero dello Sviluppi economico, per le operazioni a premio, della documentazione comprovante il versamento della cauzione a garanzia del 20% del valore del montepremi in pallio; per i concorsi a premio gli adempimenti vanno effettuati almeno 15 giorni prima dell inizio degli stessi. Si allega, per il sistema in questione, la documentazione che comprova che quanto sopra è stato regolarmente assolto, per la ditta promotrice, sia per le operazioni a premio (Modello Prema OP/1, art. 10 DPR 430/01) sia per i concorsi a premi (modello Prema CO/1, art. 10 DPR 430/01). I predetti adempimenti sono stati assolti proprio ed in quanto, a fronte dei servizi promozionali offerti dal sistema, non è mai prevista alcuna forma di vincita illecita o comunque di gioco comportante esborsi di denaro senza contropartita o comportante vincita in denaro. Ed, infatti, il gioco promozionale previsto dal sistema è direttamente collegato alla operazione a premi cd. appunto Never Lose (v. perizia). I punti derivanti dal gioco promozionale possono e devono solo essere destinati o ad acquisire un premio / servizio (es. ricarica telefonica) o, comunque, ad acquisire il cd. premio di consolazione, avente in ogni caso un reale valore proporzionale e corrispondente a quanto speso per il gioco medesimo; ciò senza quindi che vi sia alcun esborso a vuoto o meramente destinato al gioco (senza vincita), che è quello che AAMS vuole evitare. Quanto sopra risulta in ogni caso anche confermato alla luce di altri precedenti orientamenti resi dalla stessa AAMS, nonché, soprattutto, alla luce di recente e constante giurisprudenza. La definizione di apparecchio da intrattenimento (quindi diverso dai predetti giochi promozionali, leciti) veniva infatti resa dalla stessa AAMS, con Decreto AAMS , segnatamente all art.1, lett. c), che dispone come per apparecchio da gioco si intenda il complesso di dispositivi destinati al gioco comprensivo, tra l altro, della struttura esterna, di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei circuiti elettronici, nonché dei dispositivi di rilascio all esterno di oggettistica. Al di fuori di tale descrizione, nessun congegno può essere assimilato all apparecchio da intrattenimento. Nello stesso senso anche l Amministrazione dei Monopoli di Stato, Ufficio Regionale Puglia, e Ufficio Regionale Sicilia, hanno precisato che un personal computer con collegamento a internet è equiparabile ad un videogioco; non si può quindi applicare la struttura sanzionatoria dell art.110 Tulps. Anche la giurisprudenza sia penale che civile si è occupata del Gioco Promozionale, affermandone la piena liceità (v. Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di San Benedetto del Tronto, sentenza del 20 maggio 2011; ordinanza del Tribunale di Prato del 14 novembre 2011; Tribunale Penale di Viterbo, sentenza del 5 giugno 2013; Tribunale del Riesame di Bologna, provvedimento di dissequestro totem del 7 febbraio 2013; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, provvedimento di dissequestro del 10 aprile 2010). A titolo esemplificativo, si consideri poi la recentissima sentenza civile del Tribunale di Trento del 25 gennaio 2012, confermata anche dalla Corte di Appello. Oggetto di quel procedimento erano siti con cui venivano offerti giochi promozionali finalizzati alla vendita di prodotti e servizi. Ad avviso di AAMS, tali giochi sarebbero stati illeciti perché erogati in violazione dell art.110 Tulps e riconducibili alla disciplina degli apparecchi da intrattenimento. Ed, invece, come sostenuto ed argomentato anche dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Trento, tali formule di gioco promozionale sono lecite in quanto previste dalla suddetta Direttiva 31/2000 sul commercio elettronico. Tali giochi, cioè, dicono le sentenze di primo e secondo grado, non prevedono alcuna vincita in denaro, bensì la possibilità di utilizzare i punteggi conseguiti soltanto ai fini di acquistare i beni e servizi offerti on-line, accessibili attraverso i totem, nel rispetto della Direttiva 31/2000 e senza quindi, tra l altro, nemmeno alcun obbligo di munire i totem dei nulla osta di AAMS, non trattandosi di apparecchi da gioco. Recentissima è poi la sentenza del Tribunale di Torino, terza sezione civile, del 21 ottobre 2013, che, in relazione a postazione totem, finalizzata al Commercio Elettronico, secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva Europea 31/2000, regolarmente istallata presso un esercizio commerciale, ne ha confermato la piena liceità. In sentenza, si conferma che la piattaforma di gioco aveva ad oggetto meri giochi promozionali, ammessi dalla Direttiva Europea poiché non si tratta di giochi d azzardo e hanno finalità, appunto, meramente promozionali. Il Tribunale di Torino ha così annullato l ordinanza ingiunzione dell AAMS, altresì condannando quest ultima alla rifusione delle spese di lite, in favore dell opponente. Rilevante è anche una circolare della stessa AAMS (Circ del 20 luglio 2010). La nota circolare è indirizzata proprio, tra gli altri destinatari, a tutti i suoi Uffici Regionali e Sezioni Distaccate. Ivi viene richiesto, ai predetti Uffici e Sezioni, di procedere alle contestazioni amministrative e sequestri in questione solo in presenza di erogazioni, presso gli esercizi commerciali, di vincite in denaro e non di mere ricariche (v. conclusioni Circolare, alla lettera a); nonché di giochi di intrattenimento, eroganti cioè vincite in denaro, e non di meri giochi promozionali, definiti secondo quanto già diffusamente esposto nella nota n. 1 della Circolare (v. conclusioni Circolare, al quarto paragrafo e nota n. 1).
4 Quanto sopra anche e proprio in relazione al Decreto Balduzzi del 13 settembre 2012 ed alla sua legge di conversione del giorno 8 novembre 2012, contenente Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute. Anche tale normativa cioè, così come i predetti commi 6 e 7 dell art. 110 TULPS, non si riferisce affatto ai giochi promozionali sopra indicati, che restano quindi del tutto leciti, ma solo ed esclusivamente ai giochi che prevedono vincite in denaro, come è espressamente indicato nello stesso Decreto Balduzzi. Ancora, si osserva come le postazioni in questione siano lecite anche in relazione alla navigazione on-line (in queste postazioni peraltro limitata ai siti di cui ai servizi in questione). Infatti, la navigazione on-line presso i pubblici esercizi è comunque libera e dunque è lecita anche la connessione on-line, presso gli stessi, ove i clienti possono accedere, poiché accedono al web, a piattaforme di gioco. Ed infatti il cliente avventore del pubblico esercizio potrebbe disporre di carta ricaricabile personale (conto gioco) o similare con cui accedere al web e, dunque, alla piattaforma di un concessionario on-line. L acquisto della ricarica afferente il conto gioco è infatti lecita e determina il sorgere di un rapporto contrattuale tra il consumatore (avventore dell esercizio commerciale) ed il predetto concessionario, da non confondere assolutamente con l esercente (titolare del locale) o con il proprietario del personal computer (totem), del tutto estranei alla questione. In merito, si veda la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, III sez. Pen., del 26 luglio, depositata il 1 ottobre 2013, che ha confermato quanto sopra, precisando che la sola predisposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online in violazione del divieto di cui all art. 7, comma 3-quater del di 158\2012 non configura la contravvenzione di cui all art. 4, comma 1, ultimo periodo della legge 401\89 essendo al contrario necessaria la predisposizione di personale e mezzi conformata in modo tale da concretare la condotta di organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di giochi richiesta da tale disposizione. In altre parole, è necessario che il gestore dell esercizio abbia predisposto una struttura non necessariamente complessa, finalizzata ad un coordinamento sistematico di personale e mezzi necessari per l effettuazione dell attività di gioco e non potrebbe certo definirsi tale, ad esempio, l occasionale supporto offerto al giocatore. Non assume rilievo, secondo la Corte, ad esempio, nemmeno l intervento del personale dell esercizio effettuato meramente per prestare assistenza all utente (ad es. in caso di malfunzionamento dell apparecchio o per illustrarne il funzionamento) e rientrerebbe comunque nell ambito della normale attività di controllo che l apertura al pubblico di qualsiasi esercizio inevitabilmente implica. Si allegano le predette salienti circolari AAMS, e specifici modelli di comunicazioni inviati per operazioni e concorsi a premi, nonché la predetta perizia, le citate pronunce giurisprudenziali, come segue: 1. Copia ultima circolare AAMS (marzo 2014); 2. Copia perizia asseverata, presso Tribunale di Modena, 3 dicembre 2013, Dott. Ing. Silvano Bartolini, dell Ordine degli Ingegneri di Bologna, ivi iscritto con n. 3089; consulente tecnico di varie Procure della Repubblica per il settore delle macchine elettroniche e del settore dell intrattenimento; 3. Copia licenza / autorizzazione dello stato membro di provenienza dei servizi; 4. Copia Modello afferente la comunicazione di svolgimento operazione a premi; 5. Copia Modello afferente la comunicazione di svolgimento concorso a premi; 6. Copia provvedimento dissequestro e archiviazione AAMS Regione Puglia Bari del ; 7. Copia provvedimento dissequestro e archiviazione AAMS Regione Puglia Bari del ; 8. Copia Sentenza Tribunale Ascoli Piceno, sez. dist. S.Benedetto del Tronto; 9. Copia ordinanza Tribunale di Prato; 10. Copia dissequestro Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia; 11. Copia sentenza Corte di Appello di Trento; 12. Copia sentenza Tribunale di Torino; 13. Copia circolare Aams; 14. Copia notizia ANSA, Terza Sezione Penale Suprema Corte di Cassazione; 15. Dichiarazione del gestore.
5 Direzione Centrale Accertamento e Riscossione Area Monopoli Registro Ufficiale n del Alle Direzioni Territoriali e Sezioni distaccate Area Monopoli e, p.c. Alle Direzioni centrali - Coordinamento Direzioni Territoriali - Gestione Tributi e Monopolio Giochi - Normativa e Affari Legali Al Comando Generale della Guardia di Finanza Al Ministero dello Sviluppo Economico Loro sedi Oggetto: Totem e tipologie di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche Problematiche. Premessa Negli ultimi tempi si sta assistendo al proliferare di diversificati fenomeni che costituiscono chiari tentativi di aggirare il sistema creato nel nostro Ordinamento relativamente ai giochi pubblici con vincita in denaro; infatti, sempre con maggiore frequenza, fattispecie inerenti tali giochi vengono attuate in dispregio delle norme dettate in materia, al di fuori da ogni controllo e contravvenendo ai divieti previsti. Tali fenomeni hanno ad oggetto, in particolare, l offerta e la raccolta di giochi on line, a seguito della diffusione, su tutto il territorio nazionale, di apparecchiature che consentono attività di gioco attraverso connessioni telematiche. La diffusione e l utilizzo incontrollato di tali apparecchiature hanno indotto, pertanto, il legislatore nazionale a ripetuti interventi normativi inerenti la disciplina dei giochi in questione. 1
6 Quadro giuridico di riferimento Nel sistema giuridico costruito dal legislatore (che, come noto, nel rispetto della riserva di legge contenuta nel Decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948, si basa su specifiche concessioni rilasciate ai soggetti risultati aggiudicatari al termine di pubbliche gare), un grande rilievo assumono le disposizioni contenute nell art. 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88 e nell art. 2, comma 2-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con legge 22 maggio 2010, n.73. Attraverso tali norme, che vanno necessariamente lette e interpretate in stretta correlazione tra loro, il legislatore ha distinto l attività di offerta e raccolta dei giochi attuata con i nuovi canali di diffusione da remoto (tra i quali internet) da quella effettuata tramite i canali distributivi presenti sul territorio, mediante c.d. reti fisiche, provvedendo a delineare la netta separazione tra le due diverse modalità. Con l art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, infatti, ha disciplinato in maniera organica l attività di offerta e raccolta a distanza dei giochi pubblici, disponendo, in linea con tale modalità, che anche la commercializzazione del gioco on line - intesa come attività finalizzata alla definitiva contrattualizzazione dei giocatori - avvenga esclusivamente mediante il canale prescelto, cioè solo on line e non anche attraverso rete fisica (v. comma 17, lettera g). Con l art. 2, comma 2-bis del decreto legge 25 marzo 2010, n.40, convertito con legge 22 maggio 2010, n.73 1, il legislatore, inoltre, ha dettato disposizioni precise in materia di offerta e raccolta di giochi effettuate su base fisica, disponendo espressamente che tale attività sia esercitata solo nelle sedi e con le modalità fissate nelle relative convenzioni di concessione e vietando le attività di raccolta di giochi con vincita in denaro espletate presso sedi diverse da quelle autorizzate o attraverso modalità o apparecchiature che consentono la partecipazione telematica. Di conseguenza, le convenzioni preposte a disciplinare contrattualmente le specifiche concessioni relative ai giochi effettuati su base fisica o in modalità a distanza, riportano disposizioni formulate in coerenza con le citate previsioni normative. Per i giochi effettuati a distanza, infatti, tra i vari obblighi del concessionario la convenzione indica espressamente, al capo II art. 5 lettera g), il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica, prevedendo, altresì, all art.21, varie ipotesi di decadenza a seguito del mancato rispetto di tali obblighi, tra cui rientrano i casi di raccolta di gioco effettuata mediante canali diversi da quelli a distanza, in assenza di titoli concessori o autorizzatori necessari o con modalità o apparecchiature che permettano la partecipazione al gioco a distanza in sedi fisiche. L art. 2, comma 2 bis, del citato decreto recita fermo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del gioco a distanza e fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica; è conseguentemente abrogata la lettera b) del comma 11 dell'articolo11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n
7 In sostanza, in base ai principi contenuti in tali norme, l attività di offerta e raccolta dei giochi pubblici con vincita in denaro va considerata legittimamente svolta solo da parte di soggetti concessionari, nelle sedi autorizzate se trattasi di giochi su base fisica e nel rispetto delle modalità previste dalle citate norme e dalle convenzioni di concessione relative a ciascuna tipologia di giochi. Al quadro normativo suddescritto si è aggiunta, da ultimo, la previsione contenuta nell art.7, comma 3 quater, del decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, (c.d. Decreto Balduzzi ), convertito con l art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n Il legislatore, infatti, in coerenza con il quadro generale sul gioco pubblico sopra richiamato, con la citata norma ha vietato, altresì, la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che consentano ai clienti attraverso la connessione telematica di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. A tal riguardo, relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet p.c., ipad ecc., occorre peraltro evidenziare che la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio, per consentire la libera navigazione sul web 2 ). Non rientrano nella fattispecie di cui all art. 7, comma 3 quater, inoltre, anche i terminali di gioco, utilizzabili senza operatore, abilitati all accettazione dei soli giochi di competenza dei negozi autorizzati da questa Agenzia all effettuazione di giochi pubblici. Nel quadro normativo finora descritto, fondamentale, infine, è il richiamo all art. 4 della legge 401 del 1989, che punisce, in quanto illeciti penali, i casi di inosservanza delle disposizioni di legge previste nella materia de qua quali individuati dalla norma stessa. Totem giochi on line (o a distanza) e giochi promozionali Come anticipato nella premessa, il fenomeno più eclatante di illegalità nella materia in esame risulta costituito da attività che rappresentano, nella maggior parte dei casi, modalità di offerta di giochi on line con vincita in denaro attuata in contrasto con la normativa vigente soprarichiamata. Tali attività illegali vengono, invero, generalmente camuffate per consentirne la riconduzione nell ambito di altre fattispecie delle quali, artatamente, vengono richiamate le relative disposizioni che, non concernendo i giochi pubblici con vincita in denaro, presentano finalità, vincoli e controlli ben diversi da quelli invece previsti e richiesti per i giochi. 2 Cfr., al riguardo, Cass. Pen., Sez. III, 1 ottobre 2013, n
8 Su tutto il territorio nazionale, infatti, oltre alla presenza di operatori non autorizzati che illecitamente effettuano giochi on line presso agenzie, peraltro collegate a Società sprovviste dei titoli concessori, sta assumendo sempre maggior rilievo l ulteriore forma di illegalità attuata attraverso i cc.dd. Totem. E in crescente aumento la commercializzazione e diffusione di tali tipologie di apparecchi terminali, collegati ad internet o funzionanti tramite intranet grazie a collegamenti che consentono una navigazione a circuito chiuso, collocati presso esercizi pubblici o circoli privati ed utilizzati per l effettuazione di giochi on line, attraverso la connessione a siti illegali. Tali macchinari constano, in linea generale, com è stato riscontrato in occasione di accessi ispettivi operati sia da funzionari di codesti Uffici sia dalle Forze dell Ordine, di una struttura dotata di schermo touch-screen, tastiera di comando anche virtuale e dispositivi vari, atti a consentire la lettura elettronica del documento di identità, l inserimento della smart card che abilita al gioco sull apparecchiatura e l introduzione di banconote per ricaricare la smart card utilizzata. I Totem, come sopra definiti, appaiono chiaramente in contrasto con le norme citate che regolano la materia del gioco e, in quanto tali, non sono ammissibili sul territorio nazionale. Infatti, l utilizzo degli stessi per attività di gioco contrasta sia con le previsioni contenute nell art. 24 della legge 7 luglio 2009, n.88 che, come detto, non consente l attività di offerta e raccolta di giochi in modalità a distanza presso sedi fisiche (anche da parte dei soggetti che abbiano ottenuto le concessioni) sia con l art.2, comma 2-bis, del decreto legge n. 40 del 2010, atteso il divieto, anche per i concessionari che offrono e raccolgono giochi presso sedi fisiche, di effettuare in tali sedi il gioco a distanza, anche attraverso apparecchiature che consentono la partecipazione telematica. L attività svolta attraverso tali apparecchiature costituisce, altresì, violazione del disposto di cui all art. 7, comma 3 quater del decreto legge del 13 settembre 2012, n. 158, in quanto l allocazione e l utilizzo di tali apparecchiature presso esercizi pubblici costituisce una chiara forma di messa a disposizione di apparecchiature che consentano ai clienti attraverso la connessione telematica di giocare su piattaforme di gioco;la norma, peraltro, stabilisce tale limitazione a prescindere dalla circostanza che la piattaforma di gioco sia di titolarità di un soggetto cui sia stata rilasciata o meno, da ADM o da altro Stato membro dell UE, regolare concessione o autorizzazione. La violazione compiuta da parte di chi mette a disposizione all interno degli esercizi pubblici i Totem risulta evidente in quanto gli stessi, a differenza di altri strumenti, sono apparecchiature che in base al complesso degli elementi esteriori che li caratterizzano appaino chiaramente finalizzate ad essere utilizzate per connessioni telematiche verso siti di gioco. Molti operatori, pertanto, per aggirare il sistema, hanno tentato di legittimare la presenza di tali apparecchiature presso esercizi pubblici, richiamando la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, recepita con Decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70;sostenendo cioè la liceità dell utilizzo dei Totem quali apparecchiature finalizzate ad offrire cc.dd. giochi promozionali. 4
9 La Direttiva n.31, come noto, correttamente esclude dal proprio campo di applicazione i giochi pubblici intesi come giochi d azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, comprese le lotterie e le scommesse (art.1, comma 5, lettera d) e ammette - senza necessità di preventiva autorizzazione - l effettuazione dei giochi cc.dd. promozionali definiti chiaramente, nel considerando n.16, come giochi che hanno l'obiettivo di incoraggiare la vendita di beni o servizi e in cui gli eventuali pagamenti servono unicamente ad acquisire i beni o servizi promossi. L effettuazione di tali giochi promozionali risulta, però, circoscritta in quanto subordinata al rispetto di precisi obblighi previsti dalla Direttiva stessa, necessari ed indispensabili per la configurazione di tale forma di commercio elettronico, obblighi che si sostanziano, in particolare, nell invio di specifica informativa diretta ad evidenziare che si tratta di giochi promozionali, delle condizioni di partecipazione, nell autorizzazione da parte dello Stato membro in cui i servizi hanno origine, nella reale promozione di un bene o di un servizio della società di informazione, nell esclusione dai giochi promozionali delle attività rivolte a promozionare solo il gioco (v. anche, circolare esplicativa, n del 7 luglio 2003, emanata in materia dal Ministero dello Sviluppo Economico). La Direttiva, peraltro, pur non richiedendo un apposita autorizzazione dello Stato nel quale i servizi sono destinati, lascia impregiudicati i poteri di controllo propri di tale Stato. Il considerando n.26, infatti, stabilisce che gli Stati membri, conformemente alle condizioni stabilite nella presente direttiva, possono applicare le rispettive norme nazionali di diritto penale e di procedura penale al fine di adottare tutti i provvedimenti di carattere investigativo, nonché di altro tipo necessari per l'individuazione e il perseguimento di reati penali, senza che vi sia la necessità di notificare alla Commissione siffatti provvedimenti. Va da sé che l assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, quale riscontrata nei numerosi casi di verifiche effettuate presso esercizi pubblici che detenevano apparecchiature di tal specie, porta indubitabilmente ad escludere la sussistenza di giochi cc.dd. promozionali nelle attività poste in essere attraverso i Totem e, di conseguenza, ad escluderle dall ambito del commercio elettronico, in quanto effettuate con scopi non corrispondenti alla specifica finalità prevista dalla Direttiva n. 31. Peraltro, atteso che in Italia le attività promozionali risultano disciplinate dal D.P.R. n.430 del 26 ottobre 2001 e successive modificazioni 3, per le attività di promozione svolte attraverso i cc.dd. Totem, si impone anche la verifica dei requisiti fissati in materia di 3 Le disposizioni fissate in materia prevedono un limite temporale di durata della manifestazione (cinque anni o un anno dall avvio, a seconda che si tratti di operazioni o di concorsi a premio) stabilendo, inderogabilmente, che la partecipazione alle attività promozionali avvenga a titolo assolutamente gratuito. In particolare, per le operazioni a premio, deve essere trasmesso per via telematica il documento comprovante il versamento della cauzione da prestarsi a garanzia del 20/% del valore del montepremi posto in palio, mentre, per i concorsi a premio, risulta stabilita una forma di comunicazione preventiva di avvio del concorso, da inoltrare in modalità telematica almeno 15 gg. prima dell inizio a questa Agenzia, per finalità di controllo sulle attività che costituiscono, per mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi di cui all art. 1 del Decreto legislativo n. 496 del 14 aprile 1948, elusione che può sussistere qualora il prezzo richiesto per la partecipazione al concorso risulti superiore al valore commerciale del bene il cui acquisto costituisce il presupposto per la partecipazione alla manifestazione (art. 8 del D.P.R. n.430), ovvero qualora venga individuata una coincidenza tra il concorso e una attività di gioco riservato allo Stato (art. 39, comma 13 quater del Decreto legge. n.269 del 2003). 5
10 manifestazioni a premio da tale decreto, al fine di verificare se trattasi o meno di attività che costituiscono, per mancanza di reali scopi promozionali, elusione del monopolio statale dei giochi. L Avvocatura Generale dello Stato, con specifico parere reso in materia, ha confermato tale assunto, ritenendo che per l attività sopradescritta, sempreché attività promozionale, vanno rispettati tutti i requisiti richiesti dal D.P.R. n.430 per le manifestazioni a premio. Tali norme, che si applicano a tutte le manifestazioni a premio a prescindere dalle modalità, fisica o on line, di svolgimento delle stesse, prevedono, inderogabilmente, che la partecipazione alle attività promozionali avvenga a titolo assolutamente gratuito. Infatti, qualora la partecipazione al concorso venisse condizionata al pagamento di una somma di denaro, si rientrerebbe nell ambito dei giochi, in quanto la somma rappresenterebbe il pagamento di una posta di gioco. Il Ministero dello sviluppo economico, con nota del 17 febbraio 2012, prot. n.34746, relativa ad un caso della specie, ha precisato tale assunto, evidenziando che è assolutamente vietato prevedere che, per giocare, il consumatore debba inserire una somma di denaro in quanto ai sensi dell art. 1, comma 5, del citato D.P.R. n.430/2001, la partecipazioni ai concorsi ed alle operazioni a premi è gratuita. Per consentire il rispetto di tale prescrizione è vietato, altresì, maggiorare il prezzo del prodotto o del servizio promozionato, poiché la maggiorazione avrebbe natura di posta di gioco. In concreto l esatta maggiorazione potrebbe essere desunta anche da una palese sproporzione tra il costo di produzione e il prezzo di vendita del prodotto. Come rappresentato dal Ministero dello sviluppo economico nella succitata nota, nel rispetto dei diversi obblighi previsti dal D.P.R. n.430 a seconda che si tratti di operazioni o concorsi a premio (tra cui i limiti temporali di durata) necessita che venga trasmesso per via telematica al Ministero: per le operazioni a premio il documento comprovante il versamento della cauzione da prestarsi a garanzia del 20/% del valore del montepremi posto in palio, per i concorsi a premio gli adempimenti (trasmissione di tutta la documentazione richiesta ) devono essere effettuati almeno 15 giorni antecedenti alla data di inizio del concorso. Il citato Ministero ha precisato, inoltre, che l impresa è obbligata ad effettuare la comunicazione e che tale invio lascia impregiudicata l attività di controllo e la possibilità di intervenire in qualsiasi momento al fine, comunque, di verificare il rispetto della normativa. 6
11 INDICAZIONI OPERATIVE Tutto ciò premesso nei casi di specie, nelle more delle ulteriori disposizioni che saranno a breve emanate in ordine a specifiche modalità di accertamenti e controlli presso esercizi pubblici, codeste Direzioni Territoriali: 1) in caso di presenza presso esercizi pubblici di apparecchiature multifunzioni finalizzate all effettuazione di offerta e raccolta di gioco pubblico on line, accertata sulla base: del complesso degli elementi esteriori caratterizzanti le apparecchiature in questione, della documentazione acquisita e della condotta complessiva dell esercente (se in rapporto strutturale e strumentale con l attività del cliente/giocatore), procederanno ad inoltrare alla Procura della Repubblica competente per territorio, l informativa di reato per violazione delle disposizioni recate dalla legge 13 dicembre 1989, n.401 art. 4, richiedendo altresì l intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione. 2) in caso di presenza presso esercizi pubblici di apparecchiature multifunzioni finalizzate, come da dichiarazione del titolare dell esercizio o, in sua assenza, di altro soggetto presente responsabile dell attività, all effettuazione di giochi cc.dd. promozionali, ai sensi della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, n. 2000/31/CE, procederanno a valutare l esistenza dei requisiti e l adempimento delle prescrizioni indicate dalla Direttiva n. 2000/31/CE e dal legislatore nazionale nel D.P.R. n.430 del 26 ottobre Nelle ipotesi in cui venga accertata la mancanza dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, inoltreranno immediata comunicazione al Ministero dello sviluppo economico per l irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell art. 12, comma 1, lettera o) del decreto legge del 28 aprile 2009 n.39, convertito con modificazioni con legge del 24 giugno 2009 n.77. Qualora, in contrasto con la dichiarazione del titolare dell esercizio o, in sua assenza, di altro soggetto presente responsabile dell attività, venga altresì accertata la mancanza di reali scopi promozionali nelle attività poste in essere attraverso le apparecchiature in questione, in quanto finalizzate ad eludere il monopolio statale dei giochi, procederanno analogamente al punto 1, provvedendo all inoltro,alla Procura della Repubblica competente per territorio, dell informativa di reato per violazione delle disposizioni recate dalla legge 13 dicembre 1989, 401 art. 4, richiedendo altresì l intervento della Guardia di Finanza ai fini del sequestro penale delle apparecchiature in questione. Il DIRETTORE CENTRALE Fabio Carducci 7
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